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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 30/06/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.sssa Ivana Poggioli Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1024/2025 r.g.v.g., promossa da nato a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
e nata a [...] il [...] (c.f. Parte_2 C.F._2
), rappresentati e difesi dall'avv. Valeria Tampieri del Foro di Bologna ed
[...]
elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“il difensore dei ricorrenti conclude chiedendo che sia pronunciata la separazione personale dei coniugi, alle condizioni concordate dai ricorrenti e riportate nel verbale dell'odierna udienza del 27 maggio 2025”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto”.
Il Tribunale,
1 visto il ricorso congiunto per la separazione consensuale depositato il 23 gennaio 2025 nell'interesse dei coniugi ed Parte_1 Parte_2
osservato che i coniugi, sentiti all'udienza del 27 maggio 2025, hanno confermato la volontà di separarsi e l'intervenuto accordo, sottoscrivendo il relativo verbale;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio il 3 settembre 2011 a Faenza (Ravenna) e che dalla loro unione non sono nati figli;
osservato che la separazione personale dei coniugi deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale fra gli stessi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate fra i coniugi non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
considerato, in particolare, che fra le condizioni concordate dai ricorrenti è previsto l'impegno al trasferimento immobiliare regolato dalle clausole riportate nel verbale dell'udienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e che di seguito si trascrivono:
“3) - A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, la sig.ra si impegna ed obbliga a cedere e trasferire al sig. , il quale Parte_2 Parte_1
accetta e si impegna ed obbliga ad acquistare, la quota pari a 1/3 (già essendo di spettanza del sig. la comproprietà per la quota pari a 2/3), con oneri notarili Parte_1
ed eventuali ulteriori oneri di trasferimento a carico del sig. , dell'immobile Parte_1
adibito in costanza di matrimonio a casa familiare di cui è comproprietaria, posto in
Comune di Imola (BO), via P. Borsellino n. 6, ad essa pervenuta per acquisto con atto del Notaio Dr. rep. n. 10874 - fascicolo n. 5622 del 15 luglio 2011, Persona_1
2 registrato all'Agenzia delle Entrate di Imola il 21.07.2011 al n. 2393 – Serie 1T, trascritto a Bologna il 22 luglio 2011 all'art. 20435): appartamento per civile abitazione al piano terra avente accesso dal civ. n. 6 della via P.
Borsellino, con ingresso indipendente e corte esclusiva, oltre a lavanderia e autorimessa al piano seminterrato, il tutto attualmente distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di
Imola al Foglio 113, mappali:
- 1361 sub. 8 e 1361 sub 13 graffati – cat. A/3 – Cl. 4 – Vani 5 – R.C. Euro 568,10;
- 1361 sub. 28 – cat. C/6 – Cl. 2 – mq. 37 – R.C. Euro 137,58, raffigurati nelle planimetrie catastali a corredo della denuncia di variazione del 16 maggio 2011 protocollo n. BO 0187592, che si allegano al presente atto sotto le lettere
“A” e “B”. in confine con parti comuni e con le unità immobiliari subb. 16-14-3-2-9-27-29.
I coniugi concordano sin d'ora che, in caso di perdita dei benefici goduti dalla sig.ra relativi all'acquisto della prima casa, il sig. si impegna ed Parte_2 Parte_1
obbliga a manlevare e mantenere indenne la stessa da qualsivoglia onere/sanzione.
Per parte sua il sig. si impegna ed obbliga a compiere tutti gli atti necessari Parte_1
a liberare la moglie dal mutuo fondiario / ipotecario acceso dai Signori e Parte_2
per l'acquisto della casa familiare con la Banca ING. Direct N.V. (ora Parte_1
ING Bank) con atto del notaio in data 15 luglio 2011 repertorio n. Persona_1
10875/5623 (registrato a Imola il 21 luglio 2011 al n. 2394), la cui restituzione è garantita dall'ipoteca volontaria di euro 360.000, iscritta a Bologna il 22.07.2011 all'art.
n. 6651, subentrando egli stesso, entro e non oltre 15 giorni dall'intervenuta autorizzazione da parte della banca di riferimento, con oneri a proprio carico. L'accollo del pagamento del mutuo assunto dall'accollante dovrà intendersi di tipo privativo con liberazione degli impegni del debitore accollato, con espressa conferma di mantenere ipoteca iscritta in forza del mutuo. In caso di mancata autorizzazione dell'istituto di credito a detto subentro, il sig. si impegna ed obbliga ad estinguere il detto Parte_1
3 mutuo all'atto del trasferimento a suo favore della quota di immobile. In ogni caso il sig. , già a decorrere dal mese di gennaio 2024 e sino alla liberazione della Parte_1
sig.ra dal mutuo, si impegna ed obbliga al pagamento delle residue rate Parte_2
dello stesso, impegnandosi altresì a manlevare e mantenere indenne la moglie da ogni e qualsiasi onere patrimoniale e non, derivante e/o conseguente da detto mutuo e da qualsivoglia richiesta economica dovesse pervenire nei suoi confronti da parte del terzo intermediario.
I coniugi concordano che, nell'ambito degli adempimenti di cui sopra, il conto corrente comune in essere presso la ING. BanK dovrà essere estinto ovvero intestato unicamente al sig. dandosi i medesimi reciprocamente atto che le somme ivi Parte_1
contenute sono di appartenenza del sig. . Parte_1
Per il perfezionamento della cessione di cui sopra, di tutti gli atti inerenti e conseguenti, nonché dell'estinzione del suddetto mutuo in caso di mancata autorizzazione della banca al subentro, i coniugi si impegnano ed obbligano a presentarsi, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, innanzi al Notaio già concordato.
Con riferimento alla detta cessione, i coniugi dichiarano di richiedere, in applicazione dell'art. 19 delle Legge n. 74 del 6 marzo 1987 e succ. modifiche e secondo quanto stabilito nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2E del 21.02.2014 e succ. circolare n. 49 del 16.03.2000, che il trasferimento della quota di comproprietà dell'immobile sopra indicato sia esente da ogni imposta e tassa e quindi di volersi avvalere di tutti i benefici fiscali previsti per il trasferimento di immobili tra coniugi in esecuzione degli accordi tra gli stessi raggiunti in sede di separazione e divorzio.
La Parte promittente la cessione si impegna a rendere tutte le dichiarazioni urbanistiche necessarie per il trasferimento definitivo.
4 La parte promittente la cessione dichiara di essere a conoscenza che al momento della stipula dell'atto di trasferimento dovrà rendere le dichiarazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis della legge 27 febbraio 1985, n. 5.
La Parte promittente si obbliga fin da ora a rinunciare all'ipoteca legale in sede di contratto definitivo.
Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data del decreto di omologazione del presente verbale”; osservato che l'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative all'impegno al trasferimento immobiliare e i documenti depositati ed ha espresso parere favorevole in ordine alla
“fattibilità” dell'impegno al trasferimento immobiliare concordato dai ricorrenti, in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente Vicario del Tribunale di Bologna, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e dal
Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione datata 16 maggio 2025); ritenuto infine che la natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto dei coniugi, e l'accordo raggiunto dai ricorrenti anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali esimano il Collegio dal pronunciarsi al riguardo,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
il 26 agosto 1980 ed nata a [...] il [...], i quali Parte_2
hanno contratto matrimonio a Faenza (Ravenna) il 3 settembre 2011, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Faenza al n. 69, parte II, serie A, ufficio
1, anno 2011;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Faenza di procedere all'annotazione della sentenza;
5 C) omologa gli accordi fra i ricorrenti e per l'effetto dà atto che la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) - I coniugi vivranno separati, come già di fatto vivono, nel reciproco rispetto, essendo rimasto il sig. presso la casa familiare posta in Imola, ed Parte_1
essendosi la sig.ra già trasferita alla data di presentazione del ricorso in Parte_2
Faenza, portando seco indumenti ed oggetti personali.
2) - I beni mobili e le suppellettili di comune proprietà, acquistati dai coniugi in costanza di matrimonio e posti a servizio ed arredo della casa coniugale, sono già stati concordemente ed equamente divisi tra i medesimi.
3) - A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, la sig.ra si impegna ed obbliga a cedere e trasferire al sig. , il quale Parte_2 Parte_1
accetta e si impegna ed obbliga ad acquistare, la quota pari a 1/3 (già essendo di spettanza del sig. la comproprietà per la quota pari a 2/3), con oneri notarili Parte_1
ed eventuali ulteriori oneri di trasferimento a carico del sig. , dell'immobile Parte_1
adibito in costanza di matrimonio a casa familiare di cui è comproprietaria, posto in
Comune di Imola (BO), via P. Borsellino n. 6, ad essa pervenuta per acquisto con atto del Notaio Dr. rep. n. 10874 - fascicolo n. 5622 del 15 luglio 2011, Persona_1
registrato all'Agenzia delle Entrate di Imola il 21.07.2011 al n. 2393 – Serie 1T, trascritto a Bologna il 22 luglio 2011 all'art. 20435): appartamento per civile abitazione al piano terra avente accesso dal civ. n. 6 della via P. Borsellino, con ingresso indipendente e corte esclusiva, oltre a lavanderia e autorimessa al piano seminterrato, il tutto attualmente distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Imola al Foglio 113, mappali: - 1361 sub. 8 e 1361 sub 13 graffati – cat. A/3 – Cl. 4 – Vani 5 – R.C. Euro
568,10; - 1361 sub. 28 – cat. C/6 – Cl. 2 – mq. 37 – R.C. Euro 137,58, raffigurati nelle planimetrie catastali a corredo della denuncia di variazione del 16 maggio 2011 protocollo n. BO 0187592”, allegate al verbale d'udienza “sotto le lettere “A” e “B”.
6 in confine con parti comuni e con le unità immobiliari subb. 16-14-3-2-9-27-29.
I coniugi concordano sin d'ora che, in caso di perdita dei benefici goduti dalla sig.ra relativi all'acquisto della prima casa, il sig. si impegna ed Parte_2 Parte_1
obbliga a manlevare e mantenere indenne la stessa da qualsivoglia onere/sanzione.
Per parte sua il sig. si impegna ed obbliga a compiere tutti gli atti necessari Parte_1
a liberare la moglie dal mutuo fondiario / ipotecario acceso dai Signori e Parte_2
per l'acquisto della casa familiare con la Banca ING. Direct N.V. (ora Parte_1
ING Bank) con atto del notaio in data 15 luglio 2011 repertorio n. Persona_1
10875/5623 (registrato a Imola il 21 luglio 2011 al n. 2394), la cui restituzione è garantita dall'ipoteca volontaria di euro 360.000, iscritta a Bologna il 22.07.2011 all'art.
n. 6651, subentrando egli stesso, entro e non oltre 15 giorni dall'intervenuta autorizzazione da parte della banca di riferimento, con oneri a proprio carico. L'accollo del pagamento del mutuo assunto dall'accollante dovrà intendersi di tipo privativo con liberazione degli impegni del debitore accollato, con espressa conferma di mantenere ipoteca iscritta in forza del mutuo. In caso di mancata autorizzazione dell'istituto di credito a detto subentro, il sig. si impegna ed obbliga ad estinguere il detto Parte_1
mutuo all'atto del trasferimento a suo favore della quota di immobile. In ogni caso il sig. , già a decorrere dal mese di gennaio 2024 e sino alla liberazione della Parte_1
sig.ra dal mutuo, si impegna ed obbliga al pagamento delle residue rate Parte_2
dello stesso, impegnandosi altresì a manlevare e mantenere indenne la moglie da ogni e qualsiasi onere patrimoniale e non, derivante e/o conseguente da detto mutuo e da qualsivoglia richiesta economica dovesse pervenire nei suoi confronti da parte del terzo intermediario.
I coniugi concordano che, nell'ambito degli adempimenti di cui sopra, il conto corrente comune in essere presso la ING. BanK dovrà essere estinto ovvero intestato unicamente al sig. dandosi i medesimi reciprocamente atto che le somme ivi Parte_1
contenute sono di appartenenza del sig. . Parte_1
7 Per il perfezionamento della cessione di cui sopra, di tutti gli atti inerenti e conseguenti, nonché dell'estinzione del suddetto mutuo in caso di mancata autorizzazione della banca al subentro, i coniugi si impegnano ed obbligano a presentarsi, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, innanzi al Notaio già concordato”. “Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data del decreto di omologazione del presente verbale”. Il tutto come concordato dai ricorrenti, previsto nel verbale dell'udienza del 27 maggio
2025 dagli stessi sottoscritto dinanzi al cancelliere e sopra testualmente riportato.
“4) - Il sig. , nel contesto della definitiva sistemazione di ogni e qualsiasi Parte_1
rapporto economico/patrimoniale tra i coniugi, funzionale alla risoluzione della crisi coniugale, si impegna ed obbliga a corrispondere a favore della sig.ra , in Parte_2
sede del trasferimento immobiliare, la somma di € 48.393,00 in unica soluzione con assegno circolare alla stessa intestato o bonifico bancario.
5) - Ciascun coniuge rimarrà proprietario dell'autovettura allo stesso intestata.
6) - Una volta puntualmente adempiuto a quanto sopra, i coniugi non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altra con riferimento alla proprietà dell'immobile, né a titolo di contributo al mantenimento né a nessun altro titolo essendo entrambi economicamente autosufficienti ed avendo già provveduto a dividere quanto avevano in comune.
7) - Le spese del procedimento di separazione dei coniugi saranno a carico delle parti in misura pari al 50%”;
D) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il giorno 26 giugno 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
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