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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 29/01/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice unico Dott.ssa Mariacristina Carpinelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 1516/2019 R.G., assunta in decisione all'udienza del 23.10.2024, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 6907/2018 TRA
rapp.ta e difesa giusta Parte_1 procura in calce all'atto di appello dall'Avv. Francesco Fiore, presso il cui studio elettivamente domicilia in Nola (NA) alla Via On.le F. Napolitano, 64 APPELLANTE E
, rapp.to e difeso giusta procura su foglio separato dagli Controparte_1
Avvocati Bruno Borrelli, Vincenzo Borrelli e Matilde Sorrentino, presso il cui studio elettivamente domicilia in Boscotrecase (NA) alla Via Ugo Foscolo, 72
APPELLATO
CONCLUSIONI: A seguito di trattazione scritta disposta per l'udienza del 23-10-2024, sulle conclusioni rassegnate da parte appellante, il giudice ha rimesso la causa in decisione.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva Controparte_1 in giudizio la per sentire accertare la Parte_1 violazione degli artt. 1218 1176, 1182, 1188 e 1223 c.c. e condannare la convenuta al pagamento della somma di euro 3.600,00 oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. L'attore deduceva che, in data 03-07-2012 si recava presso la filiale della sita in Piazza del Santuario, in Pompei;
che Parte_1
l'istante era in possesso di un assegno circolare non trasferibile, allo stesso intestato, di euro 2.100,00 con n. 704 6060924287-02 emesso dalla stessa banca;
che l'istante si recava presso l'istituto per riscuotere l'importo dell'assegno e il cassiere si rifiutava di effettuare l'operazione asserendo che l'intestatario dell'assegno non era persona conosciuta;
che l'istante presentò documenti di riconoscimento;
che gli veniva riferita la necessità di aprire un conto corrente presso la filiale ai fini di vedersi riconoscere l'assegno; che l'istante per esclusiva condotta illecita della banca si rendeva inadempiente verso un terzo in relazione alla stipula di un contratto preliminare. Si costituiva la parte convenuta , la Parte_1 quale chiedeva il rigetto delle domande in quanto infondate in fatto ed in diritto. Espletata l'istruttoria, con sentenza n. 6907/2018 il giudice di pace di Torre Annunziata, accoglieva la domanda e condannava la Parte_1
al risarcimento dei danni quantificati in euro 3.600,00.
[...]
Avverso la indicata sentenza, con atto ritualmente notificato, la
[...]
ha proposto appello chiedendo la riforma integrale Parte_1 della sentenza de qua, dichiararsi infondate tutte le domande proposte in primo grado dall'attore e condannare parte appellata alla restituzione della somma di euro 3.671,17 pagata in esecuzione della sentenza di primo grado. A fondamento del gravame lamenta la violazione dell'art. 2697 c.c.
si è costituito e ha chiesto il rigetto della domanda in Controparte_1 quanto infondata in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza di primo grado. 2. In limine litis, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
2.1 Va rilevata l'ammissibilità dell'appello in quanto ritualmente spiegato nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dal deposito della gravata sentenza.
3. Parte appellante impugna la sentenza nella parte in cui il Giudice ha erroneamente ritenuto la responsabile per aver rifiutato la negoziazione Pt_1 di un assegno a persona non conosciuta e ha accolto la domanda di risarcimento del danno non supportata da idoneo impianto probatorio. In ordine al primo motivo di appello si precisa quanto segue. Con ordinanza n. 23390 del 30 agosto 2024 la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla responsabilità della banca per incasso di assegno da soggetto diverso dal legittimo prenditore e, in particolare, sulla diligenza richiesta all'operatore bancario in caso di presentazione all'incasso di titolo non alterato mediante documento di identità privo di alterazioni apparenti. In questa occasione ha quindi sancito il principio per cui «nel caso di assegno circolare in cui sono assenti evidenti segni di contraffazione e di documento di identità anch'esso privo di elementi di criticità tali da far sospettare la apocrifia dei medesimi, lo sforzo di diligenza esigibile al cassiere, nel caso di insussistenza di ulteriori anomalie significative, è assolto con la verifica dell'esatta corrispondenza delle generalità anagrafiche riportate sul documento di identità con quelle indicate nel titolo» (nel caso richiamato la Suprema Corte accoglieva il ricorso, riformando la decisione assunta dal giudice di secondo grado nella parte in cui è stata censurata la condotta del cassiere per non aver effettuato ulteriori accertamenti sull'identità del prenditore e confermando dunque l'inesigibilità di controlli ulteriori rispetto alla verifica della corrispondenza delle generalità riportate sul documento di identità con quelle indicate nel titolo). In altra occasione, la Cassazione ha anche evidenziato come la misura della diligenza richiesta alla banca nel rilevamento di assegni falsi è quella dell'accorto banchiere, avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata, alla stregua del paradigma di cui al secondo comma dell'art. 1176 cod. civ., con la conseguenza che spetta al giudice del merito valutare la congruità della condotta richiesta alla banca in quel dato contesto storico, attivando cosi un accertamento di fatto volto a saggiare, in concreto, il grado di esigibilità della diligenza stessa (Cass. Civile, sentenza n. 34153 del 21 novembre 2022). Orbene, nel caso di specie dalla documentazione in esame si evince l'esistenza dell' assegno n. 7046060924287 di euro 2.100,00 intestato a CP_1 datato 02-07-2012; dall'atto introduttivo risulta che parte attrice
[...] recatasi in aveva mostrato al cassiere i documenti di riconoscimento e lo Pt_1 stesso rifiutava di effettuare l'operazione nonostante l'identificazione; inoltre veniva chiesto a di aprire un conto corrente, operazione non Controparte_1 propedeutica all'emissione dell'assegno; controparte non ha dedotto o allegato qualcosa in contrario né ha provato che i documenti di riconoscimento mostrati apparivano falsificati. La non era tenuta ad effettuare controlli ulteriori Pt_1 rispetto alla verifica della corrispondenza delle generalità riportate sul documento di identità con quelle indicate nel titolo. Pertanto, condividendo quanto affermato nella sentenza di primo grado, la si è resa Pt_1 inadempiente, violando l'art. 1218 c.c. Sul secondo motivo di appello, relativo al risarcimento dei danni patrimoniali riconosciuti, si espone quanto segue. Da una valutazione complessiva della produzione documentale emerge che parte attrice si obbligava a concludere un contratto Controparte_1 preliminare di vendita di un'automobile; in particolare si impegnava a versare a titolo di caparra confirmatoria, ex. art. 1385 c.c., la somma di euro 3.600,00; le parti convenivano che la rimanente somma di euro 2.400,00 sarebbe stata versata in un'unica soluzione al momento della stipula del contratto definitivo entro e non oltre il 03-07-2012. Parte attrice lamentava il fatto che, per colpa esclusiva della che rifiutava di consegnarle la somma di euro 2.100,00 Pt_1 riferibile all'assegno circolare, si era reso inadempiente verso il venditore omettendo di versare la somma residua di euro 2.400,00 e causando la risoluzione del contratto. Tuttavia, dalla documentazione agli atti non è dato evincersi quanto allegato da parte attrice, non vi è prova, infatti, del mancato perfezionamento del contratto preliminare, del pagamento della somma di euro 3.600,00 a titolo di caparra confirmatoria, del recesso della parte promittente venditrice e/o della risoluzione del contratto. Questo giudicante non può accertare il nesso causale tra l'inadempimento della e la risoluzione del Pt_1 contratto preliminare di vendita (e il presunto inadempimento di CP_1
.
[...]
La perdita subita, come riconosciuta dal Giudice di prime cure nella somma di euro 3.600,00 non risulta suffragata da alcuna base probatoria. Alla luce di tutto quanto esposto, la sentenza va riformata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha condannato la Parte_1 al pagamento della somma, a titolo di risarcimento, di euro 3.600,00. In accoglimento della domanda di ripetizione formulata da parte appellante nell'atto di appello, va condannato altresì alla Controparte_1 restituzione della somma di € 3.671,17 versata dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado, circostanza non contestata dall'appellato.
4. La riforma della decisione del giudice di pace comporta, conseguentemente, l'accoglimento anche del motivo di appello relativo alla riforma delle spese processuali di primo grado. Sul punto, va ribadito che, in base al principio fissato dall'art. 336, comma primo, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione “ex lege” della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse (Cass. civ., sez. lav., 18-7-2005, n. 15112; Cass. civ., 23059/2007, 10405/2003, 13485/2000). Alla luce di tali principi, e in ragione del parziale accoglimento le spese di lite del primo grado di giudizio, si compensano al 50% e per il resto seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, d'ufficio, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile (scaglione di riferimento, da euro 1.101,00 fino ad euro 5.200,00: fase studio, euro 236,00; fase introduttiva, euro 252,00; fase istruttoria/trattazione, euro 352,00; fase decisionale, euro 425,00), con attribuzione in favore dell'avvocato Fiore Francesco. Le spese del presente grado di giudizio in ragione del parziale accoglimento si compensano al 50% e per il resto seguono il regime della soccombenza e si liquidano, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile (scaglione di riferimento, da euro 1.101,00 fino ad euro 5.200,00): fase studio, euro 425,00; fase introduttiva, euro 425,00; fase istruttoria/trattazione, euro 0,00; fase decisionale, euro 851,00,), con attribuzione in favore dell'avvocato Fiore Francesco, oltre spese vive che vanno liquidate in euro 174,00 comprensive di contributo unificato e marca da bollo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Mariacristina Carpinelli, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: • Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da e ordina allo stesso Controparte_1 la restituzione della somma di euro € 3.671,17 in favore della parte appellante;
• Compensa il 50% le spese del primo grado di giudizio e condanna al pagamento in favore di , Controparte_1 Parte_1 della residua parte, che liquida in euro 632,50 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali del 15,00% sui compensi, oltre iva e cpa con attribuzione;
• Compensa il 50% le spese del presente grado di giudizio e condanna al pagamento, in favore di , Controparte_1 Parte_1 della residua parte che liquida in euro 174,00 per spese ed euro 850,50 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali del 15,00% sui compensi, oltre iva e cpa, con attribuzione. Così deciso in Torre Annunziata il 24.1.2025
Il giudice monocratico dott.ssa Mariacristina Carpinelli
rapp.ta e difesa giusta Parte_1 procura in calce all'atto di appello dall'Avv. Francesco Fiore, presso il cui studio elettivamente domicilia in Nola (NA) alla Via On.le F. Napolitano, 64 APPELLANTE E
, rapp.to e difeso giusta procura su foglio separato dagli Controparte_1
Avvocati Bruno Borrelli, Vincenzo Borrelli e Matilde Sorrentino, presso il cui studio elettivamente domicilia in Boscotrecase (NA) alla Via Ugo Foscolo, 72
APPELLATO
CONCLUSIONI: A seguito di trattazione scritta disposta per l'udienza del 23-10-2024, sulle conclusioni rassegnate da parte appellante, il giudice ha rimesso la causa in decisione.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva Controparte_1 in giudizio la per sentire accertare la Parte_1 violazione degli artt. 1218 1176, 1182, 1188 e 1223 c.c. e condannare la convenuta al pagamento della somma di euro 3.600,00 oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. L'attore deduceva che, in data 03-07-2012 si recava presso la filiale della sita in Piazza del Santuario, in Pompei;
che Parte_1
l'istante era in possesso di un assegno circolare non trasferibile, allo stesso intestato, di euro 2.100,00 con n. 704 6060924287-02 emesso dalla stessa banca;
che l'istante si recava presso l'istituto per riscuotere l'importo dell'assegno e il cassiere si rifiutava di effettuare l'operazione asserendo che l'intestatario dell'assegno non era persona conosciuta;
che l'istante presentò documenti di riconoscimento;
che gli veniva riferita la necessità di aprire un conto corrente presso la filiale ai fini di vedersi riconoscere l'assegno; che l'istante per esclusiva condotta illecita della banca si rendeva inadempiente verso un terzo in relazione alla stipula di un contratto preliminare. Si costituiva la parte convenuta , la Parte_1 quale chiedeva il rigetto delle domande in quanto infondate in fatto ed in diritto. Espletata l'istruttoria, con sentenza n. 6907/2018 il giudice di pace di Torre Annunziata, accoglieva la domanda e condannava la Parte_1
al risarcimento dei danni quantificati in euro 3.600,00.
[...]
Avverso la indicata sentenza, con atto ritualmente notificato, la
[...]
ha proposto appello chiedendo la riforma integrale Parte_1 della sentenza de qua, dichiararsi infondate tutte le domande proposte in primo grado dall'attore e condannare parte appellata alla restituzione della somma di euro 3.671,17 pagata in esecuzione della sentenza di primo grado. A fondamento del gravame lamenta la violazione dell'art. 2697 c.c.
si è costituito e ha chiesto il rigetto della domanda in Controparte_1 quanto infondata in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza di primo grado. 2. In limine litis, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
2.1 Va rilevata l'ammissibilità dell'appello in quanto ritualmente spiegato nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dal deposito della gravata sentenza.
3. Parte appellante impugna la sentenza nella parte in cui il Giudice ha erroneamente ritenuto la responsabile per aver rifiutato la negoziazione Pt_1 di un assegno a persona non conosciuta e ha accolto la domanda di risarcimento del danno non supportata da idoneo impianto probatorio. In ordine al primo motivo di appello si precisa quanto segue. Con ordinanza n. 23390 del 30 agosto 2024 la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla responsabilità della banca per incasso di assegno da soggetto diverso dal legittimo prenditore e, in particolare, sulla diligenza richiesta all'operatore bancario in caso di presentazione all'incasso di titolo non alterato mediante documento di identità privo di alterazioni apparenti. In questa occasione ha quindi sancito il principio per cui «nel caso di assegno circolare in cui sono assenti evidenti segni di contraffazione e di documento di identità anch'esso privo di elementi di criticità tali da far sospettare la apocrifia dei medesimi, lo sforzo di diligenza esigibile al cassiere, nel caso di insussistenza di ulteriori anomalie significative, è assolto con la verifica dell'esatta corrispondenza delle generalità anagrafiche riportate sul documento di identità con quelle indicate nel titolo» (nel caso richiamato la Suprema Corte accoglieva il ricorso, riformando la decisione assunta dal giudice di secondo grado nella parte in cui è stata censurata la condotta del cassiere per non aver effettuato ulteriori accertamenti sull'identità del prenditore e confermando dunque l'inesigibilità di controlli ulteriori rispetto alla verifica della corrispondenza delle generalità riportate sul documento di identità con quelle indicate nel titolo). In altra occasione, la Cassazione ha anche evidenziato come la misura della diligenza richiesta alla banca nel rilevamento di assegni falsi è quella dell'accorto banchiere, avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata, alla stregua del paradigma di cui al secondo comma dell'art. 1176 cod. civ., con la conseguenza che spetta al giudice del merito valutare la congruità della condotta richiesta alla banca in quel dato contesto storico, attivando cosi un accertamento di fatto volto a saggiare, in concreto, il grado di esigibilità della diligenza stessa (Cass. Civile, sentenza n. 34153 del 21 novembre 2022). Orbene, nel caso di specie dalla documentazione in esame si evince l'esistenza dell' assegno n. 7046060924287 di euro 2.100,00 intestato a CP_1 datato 02-07-2012; dall'atto introduttivo risulta che parte attrice
[...] recatasi in aveva mostrato al cassiere i documenti di riconoscimento e lo Pt_1 stesso rifiutava di effettuare l'operazione nonostante l'identificazione; inoltre veniva chiesto a di aprire un conto corrente, operazione non Controparte_1 propedeutica all'emissione dell'assegno; controparte non ha dedotto o allegato qualcosa in contrario né ha provato che i documenti di riconoscimento mostrati apparivano falsificati. La non era tenuta ad effettuare controlli ulteriori Pt_1 rispetto alla verifica della corrispondenza delle generalità riportate sul documento di identità con quelle indicate nel titolo. Pertanto, condividendo quanto affermato nella sentenza di primo grado, la si è resa Pt_1 inadempiente, violando l'art. 1218 c.c. Sul secondo motivo di appello, relativo al risarcimento dei danni patrimoniali riconosciuti, si espone quanto segue. Da una valutazione complessiva della produzione documentale emerge che parte attrice si obbligava a concludere un contratto Controparte_1 preliminare di vendita di un'automobile; in particolare si impegnava a versare a titolo di caparra confirmatoria, ex. art. 1385 c.c., la somma di euro 3.600,00; le parti convenivano che la rimanente somma di euro 2.400,00 sarebbe stata versata in un'unica soluzione al momento della stipula del contratto definitivo entro e non oltre il 03-07-2012. Parte attrice lamentava il fatto che, per colpa esclusiva della che rifiutava di consegnarle la somma di euro 2.100,00 Pt_1 riferibile all'assegno circolare, si era reso inadempiente verso il venditore omettendo di versare la somma residua di euro 2.400,00 e causando la risoluzione del contratto. Tuttavia, dalla documentazione agli atti non è dato evincersi quanto allegato da parte attrice, non vi è prova, infatti, del mancato perfezionamento del contratto preliminare, del pagamento della somma di euro 3.600,00 a titolo di caparra confirmatoria, del recesso della parte promittente venditrice e/o della risoluzione del contratto. Questo giudicante non può accertare il nesso causale tra l'inadempimento della e la risoluzione del Pt_1 contratto preliminare di vendita (e il presunto inadempimento di CP_1
.
[...]
La perdita subita, come riconosciuta dal Giudice di prime cure nella somma di euro 3.600,00 non risulta suffragata da alcuna base probatoria. Alla luce di tutto quanto esposto, la sentenza va riformata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha condannato la Parte_1 al pagamento della somma, a titolo di risarcimento, di euro 3.600,00. In accoglimento della domanda di ripetizione formulata da parte appellante nell'atto di appello, va condannato altresì alla Controparte_1 restituzione della somma di € 3.671,17 versata dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado, circostanza non contestata dall'appellato.
4. La riforma della decisione del giudice di pace comporta, conseguentemente, l'accoglimento anche del motivo di appello relativo alla riforma delle spese processuali di primo grado. Sul punto, va ribadito che, in base al principio fissato dall'art. 336, comma primo, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione “ex lege” della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse (Cass. civ., sez. lav., 18-7-2005, n. 15112; Cass. civ., 23059/2007, 10405/2003, 13485/2000). Alla luce di tali principi, e in ragione del parziale accoglimento le spese di lite del primo grado di giudizio, si compensano al 50% e per il resto seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, d'ufficio, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile (scaglione di riferimento, da euro 1.101,00 fino ad euro 5.200,00: fase studio, euro 236,00; fase introduttiva, euro 252,00; fase istruttoria/trattazione, euro 352,00; fase decisionale, euro 425,00), con attribuzione in favore dell'avvocato Fiore Francesco. Le spese del presente grado di giudizio in ragione del parziale accoglimento si compensano al 50% e per il resto seguono il regime della soccombenza e si liquidano, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile (scaglione di riferimento, da euro 1.101,00 fino ad euro 5.200,00): fase studio, euro 425,00; fase introduttiva, euro 425,00; fase istruttoria/trattazione, euro 0,00; fase decisionale, euro 851,00,), con attribuzione in favore dell'avvocato Fiore Francesco, oltre spese vive che vanno liquidate in euro 174,00 comprensive di contributo unificato e marca da bollo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Mariacristina Carpinelli, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: • Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da e ordina allo stesso Controparte_1 la restituzione della somma di euro € 3.671,17 in favore della parte appellante;
• Compensa il 50% le spese del primo grado di giudizio e condanna al pagamento in favore di , Controparte_1 Parte_1 della residua parte, che liquida in euro 632,50 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali del 15,00% sui compensi, oltre iva e cpa con attribuzione;
• Compensa il 50% le spese del presente grado di giudizio e condanna al pagamento, in favore di , Controparte_1 Parte_1 della residua parte che liquida in euro 174,00 per spese ed euro 850,50 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali del 15,00% sui compensi, oltre iva e cpa, con attribuzione. Così deciso in Torre Annunziata il 24.1.2025
Il giudice monocratico dott.ssa Mariacristina Carpinelli