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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/01/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1423/2022
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1423/2022 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 21 gennaio 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per 'avv. IERARDI MASSIMILIANO Parte_1 Per l'avv. NICOLODI ALESSANDRO CP_1
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Le parti si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento.
In particolare, l'avv. Ierardi si riporta alle verbalizzazioni delle udienze del 15.11.2023 e del 2.07.2024.
Riserva il deposito telematico LListanza di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato.
L'avv. Nicolodi ribadisce che le comunicazioni di , inviate in via Calatafimi, sono state CP_1
ritirate, ovvero restituite al mittente per compiuta giacenza, non avendo il ricorrente mai comunicato il cambio di residenza.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1423/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio LLavv. IERARDI Parte_1 C.F._1
MASSIMILIANO, con elezione di domicilio in SCANDICCI VIA DONIZETTI N. 52, presso il difensore avv. IERARDI MASSIMILIANO
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio LLavv. NICOLODI ALESSANDRO, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA MASACCIO 210 50132 FIRENZE, presso il difensore avv. NICOLODI ALESSANDRO
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 1.07.2022, l'arch. ha proposto tempestiva opposizione Parte_1
avverso la cartella di pagamento n. 041 2022 00009999 62 000, notificatagli da Controparte_2
il 27.05.2022, avente ad oggetto il ruolo n. 2022/001409, reso esecutivo il 21.01.2022 e
[...]
concernente i contributi soggettivo, integrativo, maternità, interessi e sanzioni, asseritamente dovuti ad
, per gli anni 2000-2011, per complessivi euro 43.325,67, oltre alle spese di notifica, CP_1
eccependo, a sostegno LLopposizione: a) la decadenza ai sensi LLart. 25 D.lgs. 46/1999; b) la prescrizione quinquennale delle pretese contributive di . CP_1
Pertanto, l'esponente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “nel merito, accertare l'intervenuta decadenza di dal potere di procedere alla riscossione coattiva tramite ruolo dei crediti CP_1 radicati nella cartella opposta;
nonché in ogni caso l'intervenuta prescrizione di tali crediti relativi agli anni dal 2000 al 2011; 3) per l'effetto delle domande di cui sopra dichiarare nullo, annullare e/o comunque revocare il ruolo n. 2022/001409 reso esecutivo il 21/01/2022, la cartella di pagamento n.
041 2022 00009999 62 000, nonché ogni ulteriore atto presupposto e/o conseguenziale. Con vittoria di spese e compensi di lite.”.
2 L'efficacia esecutiva del ruolo e della cartella di pagamento opposta è stata sospesa con il decreto di fissazione della prima udienza.
Si è costituita in giudizio , contestando il ricorso e chiedendone la reiezione, in quanto CP_1
infondato, con conseguente conferma della cartella di pagamento opposta;
con vittoria di spese.
Con ordinanza del 21.04.2023, il Tribunale ha dichiarato l'interruzione del processo, ai sensi LLart. 300 c.p.c., attesa la documentata nomina, a favore del ricorrente, con decreto del 6.10.2022, di un amministratore di sostegno definitivo, al quale è stato attribuito, tra gli altri, il potere, previa autorizzazione del giudice tutelare, di promuovere giudizi, con conseguente perdita della capacità processuale da parte del beneficiario.
La causa è stata tempestivamente riassunta con ricorso in riassunzione depositato in data 28.04.2023.
Con ordinanza del 26.03.2024, il Tribunale ha assegnato a parte ricorrente, ai sensi LLart. 182, comma 2, c.p.c. (nella formulazione ratione temporis applicabile), termine perentorio sino al
28.05.2024 per la rinnovazione della procura alle liti, da depositarsi telematicamente entro il medesimo termine.
Parte ricorrente ha depositato la procura alle liti rinnovata con nota di deposito del 3.04.2024, conseguentemente, l'osservanza del termine assegnato ha sanato i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si sono prodotti fin dal momento della prima notificazione, ai sensi LLart. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione in vigore dal 1.03.2023.
La causa così riassunta è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti e discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso osserva il Tribunale quanto segue.
Parte opponente ha eccepito in ricorso la prescrizione quinquennale delle pretese creditorie della cassa opposta, concernenti i contributi soggettivo, integrativo, maternità, interessi e sanzioni, per gli anni
2000-2011, per complessivi euro 43.325,67.
A tal proposito, ha prodotto, quali atti interruttivi della prescrizione quinquennale, le CP_1
diffide di cui ai doc. n.
2-13 del proprio fascicolo di parte.
A tal fine, con le note del 17.11.2023, all'esito della prima udienza del 15.11.2023, il procuratore di parte ricorrente ha prodotto il certificato storico di residenza del ricorrente, dal quale emerge che, dal
26.11.2009, la residenza del ricorrente è in Firenze, via Maroncelli, n. 32, ove gli è stata notificata la cartella di pagamento opposta, nonché l'atto pubblico di compravendita immobiliare del 30.09.2009, con il quale il ricorrente, quale venditore, unitamente alla sorella, ha ceduto la proprietà LLimmobile sito in Firenze, via Calatafimi, n. 58, presso il quale sono state inviate le comunicazioni di di cui ai doc. n.
2-13 del fascicolo di parte resistente, contestando, pertanto, che dette CP_1
3 comunicazioni siano effettivamente pervenute nella sua sfera di conoscenza (successivamente alla compravendita LLimmobile e al cambio di residenza).
Ebbene, è documentale che le diffide del 19.10.2010, 17.10.2011, 15.06.2016, 27.04.2017, 21.12.2020,
22.06.2021 siano state inviate all'indirizzo di Firenze, via Calatafimi, n. 58, presso il quale il ricorrente non risiedeva più dal 26.11.2009, avendo venduto l'immobile in data 30.09.2009, ed essendosi trasferito in Firenze, via Maroncelli, n. 32 (ove gli è stata notificata la cartella di pagamento opposta); né le sottoscrizioni apposte su alcuni degli avvisi di ricevimento (essendo state, invece, le diffide del
17.10.2011, 27.04.2017, 21.12.2020 e 22.06.2021 restituite al mittente per compiuta giacenza) appaiono riferibili al ricorrente (essendo, al contrario, chiaramente riferibile al ricorrente la sola sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento del 21.05.2007).
Non può dirsi, pertanto, operante nel caso di specie, con riferimento alle diffide del 19.10.2010,
17.10.2011, 15.06.2016, 27.04.2017, 21.12.2020, 22.06.2021, la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., con la conseguenza che, in difetto di validi e tempestivi atti interruttivi della prescrizione quinquennale (trattandosi di atti recettizi), deve essere dichiarata l'inefficacia della cartella di pagamento opposta, per intervenuta prescrizione quinquennale delle pretese contributive di per contributi soggettivo, integrativo, maternità, interessi e sanzioni, per gli anni 2000- CP_1
2011, per complessivi euro 43.325,67.
Ogni altra questione di rito, di merito o istruttoria risulta assorbita.
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 147/2022 (causa di previdenza, senza istruttoria, valori minimi dello scaglione di riferimento); essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con delibera LLOrdine degli Avvocati di Firenze del 22.06.2022, su domanda del 7.06.2022, la condanna viene disposta direttamente a favore LLER (si veda, a tal proposito, Cass. Sez. VI, ord. del 3.05.2019, n.
11590; nello stesso senso, Cass. sent. n. 22017 LL11.09.2018, secondo la quale, in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo
4 difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità).
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento del ricorso, dichiara l'inefficacia della cartella di pagamento opposta, per intervenuta prescrizione quinquennale delle pretese contributive di per contributi soggettivo, CP_1
integrativo, maternità, interessi e sanzioni, per gli anni 2000-2011, per complessivi euro 43.325,67;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali - da versare direttamente a favore LLER – liquidate in complessivi euro 3.291 per compensi, oltre al 15% sul compenso per spese generali, oltre a IVA e CPA, se dovute, come per legge, attesa l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, con delibera LLOrdine degli Avvocati di Firenze del 22.06.2022, su domanda del
7.06.2022.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Firenze, 21 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
5
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1423/2022 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 21 gennaio 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per 'avv. IERARDI MASSIMILIANO Parte_1 Per l'avv. NICOLODI ALESSANDRO CP_1
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Le parti si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento.
In particolare, l'avv. Ierardi si riporta alle verbalizzazioni delle udienze del 15.11.2023 e del 2.07.2024.
Riserva il deposito telematico LListanza di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato.
L'avv. Nicolodi ribadisce che le comunicazioni di , inviate in via Calatafimi, sono state CP_1
ritirate, ovvero restituite al mittente per compiuta giacenza, non avendo il ricorrente mai comunicato il cambio di residenza.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1423/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio LLavv. IERARDI Parte_1 C.F._1
MASSIMILIANO, con elezione di domicilio in SCANDICCI VIA DONIZETTI N. 52, presso il difensore avv. IERARDI MASSIMILIANO
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio LLavv. NICOLODI ALESSANDRO, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA MASACCIO 210 50132 FIRENZE, presso il difensore avv. NICOLODI ALESSANDRO
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 1.07.2022, l'arch. ha proposto tempestiva opposizione Parte_1
avverso la cartella di pagamento n. 041 2022 00009999 62 000, notificatagli da Controparte_2
il 27.05.2022, avente ad oggetto il ruolo n. 2022/001409, reso esecutivo il 21.01.2022 e
[...]
concernente i contributi soggettivo, integrativo, maternità, interessi e sanzioni, asseritamente dovuti ad
, per gli anni 2000-2011, per complessivi euro 43.325,67, oltre alle spese di notifica, CP_1
eccependo, a sostegno LLopposizione: a) la decadenza ai sensi LLart. 25 D.lgs. 46/1999; b) la prescrizione quinquennale delle pretese contributive di . CP_1
Pertanto, l'esponente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “nel merito, accertare l'intervenuta decadenza di dal potere di procedere alla riscossione coattiva tramite ruolo dei crediti CP_1 radicati nella cartella opposta;
nonché in ogni caso l'intervenuta prescrizione di tali crediti relativi agli anni dal 2000 al 2011; 3) per l'effetto delle domande di cui sopra dichiarare nullo, annullare e/o comunque revocare il ruolo n. 2022/001409 reso esecutivo il 21/01/2022, la cartella di pagamento n.
041 2022 00009999 62 000, nonché ogni ulteriore atto presupposto e/o conseguenziale. Con vittoria di spese e compensi di lite.”.
2 L'efficacia esecutiva del ruolo e della cartella di pagamento opposta è stata sospesa con il decreto di fissazione della prima udienza.
Si è costituita in giudizio , contestando il ricorso e chiedendone la reiezione, in quanto CP_1
infondato, con conseguente conferma della cartella di pagamento opposta;
con vittoria di spese.
Con ordinanza del 21.04.2023, il Tribunale ha dichiarato l'interruzione del processo, ai sensi LLart. 300 c.p.c., attesa la documentata nomina, a favore del ricorrente, con decreto del 6.10.2022, di un amministratore di sostegno definitivo, al quale è stato attribuito, tra gli altri, il potere, previa autorizzazione del giudice tutelare, di promuovere giudizi, con conseguente perdita della capacità processuale da parte del beneficiario.
La causa è stata tempestivamente riassunta con ricorso in riassunzione depositato in data 28.04.2023.
Con ordinanza del 26.03.2024, il Tribunale ha assegnato a parte ricorrente, ai sensi LLart. 182, comma 2, c.p.c. (nella formulazione ratione temporis applicabile), termine perentorio sino al
28.05.2024 per la rinnovazione della procura alle liti, da depositarsi telematicamente entro il medesimo termine.
Parte ricorrente ha depositato la procura alle liti rinnovata con nota di deposito del 3.04.2024, conseguentemente, l'osservanza del termine assegnato ha sanato i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si sono prodotti fin dal momento della prima notificazione, ai sensi LLart. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione in vigore dal 1.03.2023.
La causa così riassunta è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti e discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso osserva il Tribunale quanto segue.
Parte opponente ha eccepito in ricorso la prescrizione quinquennale delle pretese creditorie della cassa opposta, concernenti i contributi soggettivo, integrativo, maternità, interessi e sanzioni, per gli anni
2000-2011, per complessivi euro 43.325,67.
A tal proposito, ha prodotto, quali atti interruttivi della prescrizione quinquennale, le CP_1
diffide di cui ai doc. n.
2-13 del proprio fascicolo di parte.
A tal fine, con le note del 17.11.2023, all'esito della prima udienza del 15.11.2023, il procuratore di parte ricorrente ha prodotto il certificato storico di residenza del ricorrente, dal quale emerge che, dal
26.11.2009, la residenza del ricorrente è in Firenze, via Maroncelli, n. 32, ove gli è stata notificata la cartella di pagamento opposta, nonché l'atto pubblico di compravendita immobiliare del 30.09.2009, con il quale il ricorrente, quale venditore, unitamente alla sorella, ha ceduto la proprietà LLimmobile sito in Firenze, via Calatafimi, n. 58, presso il quale sono state inviate le comunicazioni di di cui ai doc. n.
2-13 del fascicolo di parte resistente, contestando, pertanto, che dette CP_1
3 comunicazioni siano effettivamente pervenute nella sua sfera di conoscenza (successivamente alla compravendita LLimmobile e al cambio di residenza).
Ebbene, è documentale che le diffide del 19.10.2010, 17.10.2011, 15.06.2016, 27.04.2017, 21.12.2020,
22.06.2021 siano state inviate all'indirizzo di Firenze, via Calatafimi, n. 58, presso il quale il ricorrente non risiedeva più dal 26.11.2009, avendo venduto l'immobile in data 30.09.2009, ed essendosi trasferito in Firenze, via Maroncelli, n. 32 (ove gli è stata notificata la cartella di pagamento opposta); né le sottoscrizioni apposte su alcuni degli avvisi di ricevimento (essendo state, invece, le diffide del
17.10.2011, 27.04.2017, 21.12.2020 e 22.06.2021 restituite al mittente per compiuta giacenza) appaiono riferibili al ricorrente (essendo, al contrario, chiaramente riferibile al ricorrente la sola sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento del 21.05.2007).
Non può dirsi, pertanto, operante nel caso di specie, con riferimento alle diffide del 19.10.2010,
17.10.2011, 15.06.2016, 27.04.2017, 21.12.2020, 22.06.2021, la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., con la conseguenza che, in difetto di validi e tempestivi atti interruttivi della prescrizione quinquennale (trattandosi di atti recettizi), deve essere dichiarata l'inefficacia della cartella di pagamento opposta, per intervenuta prescrizione quinquennale delle pretese contributive di per contributi soggettivo, integrativo, maternità, interessi e sanzioni, per gli anni 2000- CP_1
2011, per complessivi euro 43.325,67.
Ogni altra questione di rito, di merito o istruttoria risulta assorbita.
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 147/2022 (causa di previdenza, senza istruttoria, valori minimi dello scaglione di riferimento); essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con delibera LLOrdine degli Avvocati di Firenze del 22.06.2022, su domanda del 7.06.2022, la condanna viene disposta direttamente a favore LLER (si veda, a tal proposito, Cass. Sez. VI, ord. del 3.05.2019, n.
11590; nello stesso senso, Cass. sent. n. 22017 LL11.09.2018, secondo la quale, in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo
4 difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità).
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento del ricorso, dichiara l'inefficacia della cartella di pagamento opposta, per intervenuta prescrizione quinquennale delle pretese contributive di per contributi soggettivo, CP_1
integrativo, maternità, interessi e sanzioni, per gli anni 2000-2011, per complessivi euro 43.325,67;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali - da versare direttamente a favore LLER – liquidate in complessivi euro 3.291 per compensi, oltre al 15% sul compenso per spese generali, oltre a IVA e CPA, se dovute, come per legge, attesa l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, con delibera LLOrdine degli Avvocati di Firenze del 22.06.2022, su domanda del
7.06.2022.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Firenze, 21 gennaio 2025
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Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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