Decreto cautelare 9 aprile 2015
Decreto decisorio 10 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto decisorio 10/05/2021, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/05/2021
N. 00459/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 459 del 2015, proposto da
BR Parolin, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Manfren, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Cannaregio, 5783;
contro
Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Ballarin, Antonio Iannotta e Nicoletta Ongaro, con domicilio eletto nella sede municipale, presso la Civica Avvocatura in Venezia, San Marco, 4091;
nei confronti
PMV- Società del Patrimonio per la Mobilità Veneziana s.p.a., non costituita in giudizio;
SQ Zemiro s.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della deliberazione n. 87 della Giunta Comunale di Venezia del 28 febbraio 2014 concernente: a) l'approvazione del progetto definitivo del preliminare relativo alla "realizzazione di un raddoppio in canale di Cannaregio dell'approdo denominato Guglie" e degli elaborati progettuali che compongono lo stesso progetto; b) l'approvazione della spesa complessiva di euro 250.710,00 per tale intervento; la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D. Lgs. n. 267 del 2000.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli articoli 82 e 83 cod. proc. amm.;
Rilevato che il ricorso risulta depositato il giorno 4 aprile 2015;
Rilevato altresì che in data 26 maggio 2020 la Segreteria ha provveduto a comunicare alle parti costituite, tramite p.e.c., l’avviso di perenzione ultraquinquennale di cui all’art. 82, co.1, cod. proc. amm., e che tale avviso è stato ricevuto nella stessa data di trasmissione;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza e che pertanto il ricorso va dichiarato perento;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 83 cod. proc. amm., le spese di giudizio restano a carico delle parti che le hanno sopportate.
P.Q.M.
Dichiara estinto per perenzione il ricorso indicato in epigrafe.
Nulla per le spese.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti e depositato presso la Segreteria entro 10 giorni dall'ultima notifica.
Così deciso il giorno 7 maggio 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO