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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 25/11/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.1012/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 25 novembre 2025 R.G.1012/2023
Oggi 25 novembre 2025 innanzi al Giudice Dott.ssa IN NN è comparso nell'interesse delle ricorrenti l'avv. Giovanni Cristian Melis il quale conferma le conclusioni in conformità all'atto introduttivo e dichiara che le ricorrenti intendono usufruire delle agevolazioni in tema di prima casa contenuta nella nota 2-bis all'art.1 della tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986
n°131 e chiede che il giudice tenga la causa in decisione ai sensi di cui all'art.281 sexies e terdecies c.p.c. con lettura del dispositivo
Il Giudice tiene la causa in decisione e pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies e terdecies c.p.c., la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritti.
Il Giudice REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in persona della dott.ssa IN NN, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 1012/2023 di R.G. promossa da nata a [...] il [...] CF: residente in [...] C.F._1
Baronia 11, e nata a [...] il [...] CF Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentate e difese, in virtù di procura speciale in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore dall'avv. Melis Giovanni Cristian, CF:
, con studio in Galtellì, vico Parrocchia, n. 1, C.F._3
RICORRENTI
CONTRO
, (in qualità di coniuge di CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5
deceduta); Persona_1
CONVENUTI CONTUMACI
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:
Dichiara che nata a [...] il [...] CF: residente Parte_1 C.F._1 in Galtellì, via Baronia 11, e nata a [...] il [...] CF: Controparte_1
residente in [...] hanno acquistato per intervenuta C.F._2 usucapione ultraventennale rispettivamente il diritto di proprietà dei seguenti immobili:
1) ha acquistato per intervenuta usucapione ultraventennale il diritto di Parte_1 proprietà del fabbricato sito a Galtellì nella via Baronia, n. 9/11 P. S1-T-1 distinto al catasto fabbricati al F. 26, part. 1247, Cat. A/2, Classe 6, consistenza 7,5 vani, sub. 1 e il sub 2 categoria
F/3; nonchè il terreno su cui insiste il fabbricato, distinto al Catasto Terreni al F. 26, part. 1247,
Ente Urbano;
2) ha acquistato per intervenuta usucapione ultraventennale il diritto di Controparte_1 proprietà del fabbricato sito a Galtellì nella via Baronia n. 3 P. T-1, distinto al catasto fabbricati al F. 26, part. 1246, Cat. A/2, Classe 7, consistenza 12 vani, nonchè il terreno su cui insiste il fabbricato, distinto al Catasto Terreni al F. 26, part. 1246, Ente Urbano;
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c. regolarmente notificato le ricorrenti hanno citato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe per sentir dichiarare l'avvenuta usucapione a favore di esse ricorrenti dei beni per ciascuno indicati in dispositivo. le ricorrenti hanno esposto che possiedono da tempo immemorabile, uti dominus, direttamente ed indirettamente, in modo pieno, esclusivo, pacifico, pubblico ed ininterrotto i seguenti immobili: Pt_1 possiede in via esclusiva: Il fabbricato sito a Galtellì nella via Baronia, n. 9/11 P.
[...]
S1-T-1, distinto al catasto fabbricati al F. 26, part. 1247, Cat. A/2, Classe 6, consistenza 7,5 vani, sub. 1 e il sub 2, categ. F/3; nonchè il terreno su cui insiste il fabbricato, distinto al
Catasto Terreni al F. 26, part. 1247, Ente Urbano;
possiede in via esclusiva: Controparte_1
Il fabbricato sito a Galtellì nella via Baronia n. 3 P. T-1, distinto al catasto fabbricati al F.
26, part. 1246, Cat. A/2, Classe 7, consistenza 12 vani, e il terreno su cui insiste il fabbricato, distinto al Catasto Terreni al F. 26, part. 1246, Ente Urbano. Le ricorrenti, da oltre vent'anni, ciascuna per il rispettivo fabbricato, si sono occupate dell'immobile di cui sopra, provvedendo dapprima alla manutenzione ordinaria e straordinaria, occupandosi periodicamente della cura della facciata, della sostituzione e manutenzione degli infissi, del rifacimento della pavimentazione, della cura del giardino. In generale con interventi vari di ripristino sia degli ambienti interni che dell'esterno. I suddetti fabbricati risultano, al catasto fabbricati, catastalmente intestati al sig. Il terreno, sul quale è stato edificato Persona_2 il fabbricato, è distinto al N.C.T. al F. 26, particella 1246 e 1247, Ente Urbano, come da visura storica catastale risulta intestato ai Sig.ri: nato a [...] il [...], Persona_3 deceduto con prole, nato a [...] il [...], deceduto con prole. Le Persona_4 particelle 1246 e 1247 derivano dalla particella originaria 192, la cui proprietà per intero veniva intestata con sentenza di usucapione del 31.01.1990 al sig. , ciò Persona_4 comporta che la legittimazione passiva è di . Il sig. è Persona_4 Persona_4 deceduto a Nuoro il 12.03.2011, gli eredi: nata a [...] il [...], CP_2 CP_3 nato a [...] il [...], nato a [...] il [...],
[...] CP_4 [...]
[...] nato a [...] il [...] (in qualità di coniuge di nata Controparte_5 Persona_1
a Sassuolo il 01.03.1977, deceduta a Statte il 24.08.2014.
Verificata la regolarità del contraddittorio, è stata dichiarata la contumacia dei convenuti, sono stati prodotti documenti ed è stata assunta prova testimoniale.
All'udienza del 25.11.2025 la causa è stata tenuta in decisione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies e terdeciesc.p.c.
******
La domanda proposta dalle ricorrenti è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Invero, dall'espletata istruttoria, è emerso che i beni oggetto di causa sono stati utilizzati rispettivamente dalle ricorrenti immobile da oltre vent'anni: le stesse, nel corso del tempo, ciascuno per il proprio immobile hanno provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni, hanno provveduto alla imbiancatura, tinteggiatura facciata e sostituzione infissi (cfr le concordi dichiarazioni rese dai testi escussi alle udienze del
11.9.2025).
Per quanto riguarda la regolarità del contraddittorio, occorre evidenziare come la domanda di usucapione debba essere proposta nei confronti di tutti gli originari comproprietari del bene, in danno dei quali si sarebbe poi verificata la dedotta usucapione, da considerarsi litisconsorti necessari (cfr., per tutte, Cass. n. 2438/1988 e Cass. n. 966/1983). Al riguardo, nel caso di specie, risulta: che intestatari catastali dell'immobile per cui è causa risultano l'odierna convenuta in danno della quale si è poi verificata l'usucapione: pertanto, il contraddittorio può ritenersi regolarmente instaurato.
In conclusione, sulla base di quanto sopra osservato e stante la mancata opposizione dei convenuti, la domanda di parte attrice può ritenersi fondata e, dunque, va accolta ai sensi degli artt. 1158 e segg. c.c. a trascrizione della sentenza è obbligo nascente direttamente dalla legge in capo al Conservatore, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del giudice. Lo stesso dicasi per le volture catastali da eseguirsi a cura dell'Ufficio Tecnico Erariale.
Quanto alle spese del giudizio, poiché la condanna alla rifusione di esse è stata richiesta soltanto in caso di contestazione, e poiché i convenuti non si sono opposti alla domanda ma sono rimasti contumaci, sussistono giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
La sentenza resa ex articolo 281 sexies e terdecies c.p.c., si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del presente verbale che la contiene
Così deciso in Nuoro, addì 25 novembre 2025 Il Giudice
dott.ssa IN NN
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 25 novembre 2025 R.G.1012/2023
Oggi 25 novembre 2025 innanzi al Giudice Dott.ssa IN NN è comparso nell'interesse delle ricorrenti l'avv. Giovanni Cristian Melis il quale conferma le conclusioni in conformità all'atto introduttivo e dichiara che le ricorrenti intendono usufruire delle agevolazioni in tema di prima casa contenuta nella nota 2-bis all'art.1 della tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986
n°131 e chiede che il giudice tenga la causa in decisione ai sensi di cui all'art.281 sexies e terdecies c.p.c. con lettura del dispositivo
Il Giudice tiene la causa in decisione e pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies e terdecies c.p.c., la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritti.
Il Giudice REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in persona della dott.ssa IN NN, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 1012/2023 di R.G. promossa da nata a [...] il [...] CF: residente in [...] C.F._1
Baronia 11, e nata a [...] il [...] CF Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentate e difese, in virtù di procura speciale in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore dall'avv. Melis Giovanni Cristian, CF:
, con studio in Galtellì, vico Parrocchia, n. 1, C.F._3
RICORRENTI
CONTRO
, (in qualità di coniuge di CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5
deceduta); Persona_1
CONVENUTI CONTUMACI
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:
Dichiara che nata a [...] il [...] CF: residente Parte_1 C.F._1 in Galtellì, via Baronia 11, e nata a [...] il [...] CF: Controparte_1
residente in [...] hanno acquistato per intervenuta C.F._2 usucapione ultraventennale rispettivamente il diritto di proprietà dei seguenti immobili:
1) ha acquistato per intervenuta usucapione ultraventennale il diritto di Parte_1 proprietà del fabbricato sito a Galtellì nella via Baronia, n. 9/11 P. S1-T-1 distinto al catasto fabbricati al F. 26, part. 1247, Cat. A/2, Classe 6, consistenza 7,5 vani, sub. 1 e il sub 2 categoria
F/3; nonchè il terreno su cui insiste il fabbricato, distinto al Catasto Terreni al F. 26, part. 1247,
Ente Urbano;
2) ha acquistato per intervenuta usucapione ultraventennale il diritto di Controparte_1 proprietà del fabbricato sito a Galtellì nella via Baronia n. 3 P. T-1, distinto al catasto fabbricati al F. 26, part. 1246, Cat. A/2, Classe 7, consistenza 12 vani, nonchè il terreno su cui insiste il fabbricato, distinto al Catasto Terreni al F. 26, part. 1246, Ente Urbano;
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c. regolarmente notificato le ricorrenti hanno citato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe per sentir dichiarare l'avvenuta usucapione a favore di esse ricorrenti dei beni per ciascuno indicati in dispositivo. le ricorrenti hanno esposto che possiedono da tempo immemorabile, uti dominus, direttamente ed indirettamente, in modo pieno, esclusivo, pacifico, pubblico ed ininterrotto i seguenti immobili: Pt_1 possiede in via esclusiva: Il fabbricato sito a Galtellì nella via Baronia, n. 9/11 P.
[...]
S1-T-1, distinto al catasto fabbricati al F. 26, part. 1247, Cat. A/2, Classe 6, consistenza 7,5 vani, sub. 1 e il sub 2, categ. F/3; nonchè il terreno su cui insiste il fabbricato, distinto al
Catasto Terreni al F. 26, part. 1247, Ente Urbano;
possiede in via esclusiva: Controparte_1
Il fabbricato sito a Galtellì nella via Baronia n. 3 P. T-1, distinto al catasto fabbricati al F.
26, part. 1246, Cat. A/2, Classe 7, consistenza 12 vani, e il terreno su cui insiste il fabbricato, distinto al Catasto Terreni al F. 26, part. 1246, Ente Urbano. Le ricorrenti, da oltre vent'anni, ciascuna per il rispettivo fabbricato, si sono occupate dell'immobile di cui sopra, provvedendo dapprima alla manutenzione ordinaria e straordinaria, occupandosi periodicamente della cura della facciata, della sostituzione e manutenzione degli infissi, del rifacimento della pavimentazione, della cura del giardino. In generale con interventi vari di ripristino sia degli ambienti interni che dell'esterno. I suddetti fabbricati risultano, al catasto fabbricati, catastalmente intestati al sig. Il terreno, sul quale è stato edificato Persona_2 il fabbricato, è distinto al N.C.T. al F. 26, particella 1246 e 1247, Ente Urbano, come da visura storica catastale risulta intestato ai Sig.ri: nato a [...] il [...], Persona_3 deceduto con prole, nato a [...] il [...], deceduto con prole. Le Persona_4 particelle 1246 e 1247 derivano dalla particella originaria 192, la cui proprietà per intero veniva intestata con sentenza di usucapione del 31.01.1990 al sig. , ciò Persona_4 comporta che la legittimazione passiva è di . Il sig. è Persona_4 Persona_4 deceduto a Nuoro il 12.03.2011, gli eredi: nata a [...] il [...], CP_2 CP_3 nato a [...] il [...], nato a [...] il [...],
[...] CP_4 [...]
[...] nato a [...] il [...] (in qualità di coniuge di nata Controparte_5 Persona_1
a Sassuolo il 01.03.1977, deceduta a Statte il 24.08.2014.
Verificata la regolarità del contraddittorio, è stata dichiarata la contumacia dei convenuti, sono stati prodotti documenti ed è stata assunta prova testimoniale.
All'udienza del 25.11.2025 la causa è stata tenuta in decisione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies e terdeciesc.p.c.
******
La domanda proposta dalle ricorrenti è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Invero, dall'espletata istruttoria, è emerso che i beni oggetto di causa sono stati utilizzati rispettivamente dalle ricorrenti immobile da oltre vent'anni: le stesse, nel corso del tempo, ciascuno per il proprio immobile hanno provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni, hanno provveduto alla imbiancatura, tinteggiatura facciata e sostituzione infissi (cfr le concordi dichiarazioni rese dai testi escussi alle udienze del
11.9.2025).
Per quanto riguarda la regolarità del contraddittorio, occorre evidenziare come la domanda di usucapione debba essere proposta nei confronti di tutti gli originari comproprietari del bene, in danno dei quali si sarebbe poi verificata la dedotta usucapione, da considerarsi litisconsorti necessari (cfr., per tutte, Cass. n. 2438/1988 e Cass. n. 966/1983). Al riguardo, nel caso di specie, risulta: che intestatari catastali dell'immobile per cui è causa risultano l'odierna convenuta in danno della quale si è poi verificata l'usucapione: pertanto, il contraddittorio può ritenersi regolarmente instaurato.
In conclusione, sulla base di quanto sopra osservato e stante la mancata opposizione dei convenuti, la domanda di parte attrice può ritenersi fondata e, dunque, va accolta ai sensi degli artt. 1158 e segg. c.c. a trascrizione della sentenza è obbligo nascente direttamente dalla legge in capo al Conservatore, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del giudice. Lo stesso dicasi per le volture catastali da eseguirsi a cura dell'Ufficio Tecnico Erariale.
Quanto alle spese del giudizio, poiché la condanna alla rifusione di esse è stata richiesta soltanto in caso di contestazione, e poiché i convenuti non si sono opposti alla domanda ma sono rimasti contumaci, sussistono giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
La sentenza resa ex articolo 281 sexies e terdecies c.p.c., si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del presente verbale che la contiene
Così deciso in Nuoro, addì 25 novembre 2025 Il Giudice
dott.ssa IN NN