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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IV, sentenza 29/01/2026, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 149/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
ZONNO DESIREE', Presidente
DI BIASE RAFFAELLA, Relatore
BALDASSARRE DOMENICO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1831/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Cooperativa Ricorrente_1 A R.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT. PAGAMENTO n. 01420259011263648000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2886/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere il ricorso e annullare l'atto impugnato con spese.
Resistente/Appellato: rigettare il ricorso con spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente, difesa tecnicamente in giudizio ha proposto tempestivo ricorso avverso l'avviso di intimazione in atti,.notificato il 27 5 2025 chiedendone l'annullamento con spese.
Con l'atto de quo AER richiede la somma di E.30.854,71 per Iva ,add Regionale ed altro,maggiorata di sanzioni ed interessi per l'anno 2020,il tutto conseguenziale a una cartella di pagamento notificata il 23 4
2024
La parte precisa che subito dopo la notifica della cartella de qua per l'anno in questione ha formulato istanza di rateizzazione ,accolta dall'Ufficio che ha predisposto il piano con la previsione di 72 rate.
Precisa anche di aver pagato le prime quattro rate in contanti e le rate da 5 a 8 a mezzo compensazione di propri crediti erariali.
Aggiunge che i dati de quibus non si erano incrociati per cui implicitamente era stata dichiarata la decadenza tanto vero che aveva ricevuto la intimazione impugnata con cui l'ufficio aveva richiesto l'intero importo inziale senza alcuna comunicazione preventiva.
Eccepisce la illegittimità dell'atto impugnato violazione del principio dell'affidamento.
Si costituisce l'AER precisando che;
il piano di rateizzazione è stato revocato per inadempimento del contribuente che non ha pagato 8 rate consecutive entro le scadenze fissate;
in tali fattispecie interviene automaticamente una decadenza dal beneficio e viene iscritto a ruolo l'intero importo che non può essere più rateizzato. Che comunque è l'Agenzia delle Entrate che deve rispondere poichè essa deducente compie solo attività di riscossione
Conclude per il rigetto del ricorso.
Si costituisce anche l'AE Direzione Provinciale di Bari, che dichiara di non essere responsabile perché ogni attività è di competenza della Agenzia Entrate Riscossione ed eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva.
Esaurito l'esame della controversia alla udienza del 15 dicembre 2025,questa Corte si riservava per la decisione-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Ingiustificatamente ed ingiustamente la società ricorrente è stata dichiarata decaduta dalla rateizzazione per il mancato pagamento, considerato che aveva regolarmente pagato in contanti le prime quattro rate,e portato in compensazione dei propri crediti fiscali le successive quattro rate.
Questo assunto è stato dimostrato con la produzione documentale in atti,(DOC 5,6,7,8,9)nemmeno contestata compiutamente dalle due resistenti. L'AER riscossione si è limitata ad una contestazione generica.
La legge DPR 602/73 prevede che in caso di mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive il piano di rateizzazione viene dichiarato decaduto
Ma ove mai l' AER non voglia considerare legittime le richieste di compensazione operate dalla parte e comunicate con il Mod RC1 (comunicazione di avvenuta compensazione)per 4 rate la parte all'epoca della notifica della intimazione non aveva accumulato otto rate ,che avrebbero legittimato la decadenza.
Inoltre il quantum debeatur è errato perché a tutto voler concedere andavano scomputate le somme versate (3.800.00circa)dal residuo dovuto ,cosa che non è stata fatta .perchè è stato richiesto l 'intero importo inizialmente rateizzato.
Nemmeno la parte è stata messa in grado di capire/sanare considerato che ha ricevuto direttamente la intimazione di pagamento per l'intera somma (atto oggi impugnato),con palese violazione del principio dell'affidamento e della compliance che deve caratterizzare i rapporti tra cittadini e fisco e che avrebbe giustificato l'invio di una comunicazione di irregolarità.
Inoltre la AER ,su espressa richiesta di sospensione ,ha rigettato l'istanza e si è riservata di meglio esaminare la questione ,cosa che non ha fatto.
Per tutte le ragioni esposte il ricorso va accolto e condannata l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese processuali ,come in dispositivo e compensate quelle con l'AE sia per non aver concorso alla formazione dell'atto impugnato/ sia per la estraneita' alle determinazioni che in questa sede vengono contestate).
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna l'Agenzia Entrate Riscossione alla rifusione, nei confronti della ricorrente, delle spese di lite, liquidandole in euro 2000,00. Compensa con L'Agenzia Entrate.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
ZONNO DESIREE', Presidente
DI BIASE RAFFAELLA, Relatore
BALDASSARRE DOMENICO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1831/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Cooperativa Ricorrente_1 A R.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT. PAGAMENTO n. 01420259011263648000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2886/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere il ricorso e annullare l'atto impugnato con spese.
Resistente/Appellato: rigettare il ricorso con spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente, difesa tecnicamente in giudizio ha proposto tempestivo ricorso avverso l'avviso di intimazione in atti,.notificato il 27 5 2025 chiedendone l'annullamento con spese.
Con l'atto de quo AER richiede la somma di E.30.854,71 per Iva ,add Regionale ed altro,maggiorata di sanzioni ed interessi per l'anno 2020,il tutto conseguenziale a una cartella di pagamento notificata il 23 4
2024
La parte precisa che subito dopo la notifica della cartella de qua per l'anno in questione ha formulato istanza di rateizzazione ,accolta dall'Ufficio che ha predisposto il piano con la previsione di 72 rate.
Precisa anche di aver pagato le prime quattro rate in contanti e le rate da 5 a 8 a mezzo compensazione di propri crediti erariali.
Aggiunge che i dati de quibus non si erano incrociati per cui implicitamente era stata dichiarata la decadenza tanto vero che aveva ricevuto la intimazione impugnata con cui l'ufficio aveva richiesto l'intero importo inziale senza alcuna comunicazione preventiva.
Eccepisce la illegittimità dell'atto impugnato violazione del principio dell'affidamento.
Si costituisce l'AER precisando che;
il piano di rateizzazione è stato revocato per inadempimento del contribuente che non ha pagato 8 rate consecutive entro le scadenze fissate;
in tali fattispecie interviene automaticamente una decadenza dal beneficio e viene iscritto a ruolo l'intero importo che non può essere più rateizzato. Che comunque è l'Agenzia delle Entrate che deve rispondere poichè essa deducente compie solo attività di riscossione
Conclude per il rigetto del ricorso.
Si costituisce anche l'AE Direzione Provinciale di Bari, che dichiara di non essere responsabile perché ogni attività è di competenza della Agenzia Entrate Riscossione ed eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva.
Esaurito l'esame della controversia alla udienza del 15 dicembre 2025,questa Corte si riservava per la decisione-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Ingiustificatamente ed ingiustamente la società ricorrente è stata dichiarata decaduta dalla rateizzazione per il mancato pagamento, considerato che aveva regolarmente pagato in contanti le prime quattro rate,e portato in compensazione dei propri crediti fiscali le successive quattro rate.
Questo assunto è stato dimostrato con la produzione documentale in atti,(DOC 5,6,7,8,9)nemmeno contestata compiutamente dalle due resistenti. L'AER riscossione si è limitata ad una contestazione generica.
La legge DPR 602/73 prevede che in caso di mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive il piano di rateizzazione viene dichiarato decaduto
Ma ove mai l' AER non voglia considerare legittime le richieste di compensazione operate dalla parte e comunicate con il Mod RC1 (comunicazione di avvenuta compensazione)per 4 rate la parte all'epoca della notifica della intimazione non aveva accumulato otto rate ,che avrebbero legittimato la decadenza.
Inoltre il quantum debeatur è errato perché a tutto voler concedere andavano scomputate le somme versate (3.800.00circa)dal residuo dovuto ,cosa che non è stata fatta .perchè è stato richiesto l 'intero importo inizialmente rateizzato.
Nemmeno la parte è stata messa in grado di capire/sanare considerato che ha ricevuto direttamente la intimazione di pagamento per l'intera somma (atto oggi impugnato),con palese violazione del principio dell'affidamento e della compliance che deve caratterizzare i rapporti tra cittadini e fisco e che avrebbe giustificato l'invio di una comunicazione di irregolarità.
Inoltre la AER ,su espressa richiesta di sospensione ,ha rigettato l'istanza e si è riservata di meglio esaminare la questione ,cosa che non ha fatto.
Per tutte le ragioni esposte il ricorso va accolto e condannata l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese processuali ,come in dispositivo e compensate quelle con l'AE sia per non aver concorso alla formazione dell'atto impugnato/ sia per la estraneita' alle determinazioni che in questa sede vengono contestate).
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna l'Agenzia Entrate Riscossione alla rifusione, nei confronti della ricorrente, delle spese di lite, liquidandole in euro 2000,00. Compensa con L'Agenzia Entrate.