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Sentenza 22 aprile 2024
Sentenza 22 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 22/04/2024, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2024 |
Testo completo
N. 1030/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Maria Ida Ercoli Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al N. 1030/2023 del
Ruolo generale;
promossa da
(C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dagli Avv.ti MARCO POLITA e LUCA POLITA;
elettivamente domiciliata presso il loro studio in Jesi (AN), Viale della Vittoria, n.
73;
- APPELLANTE - contro
(C.F. ); non costituita;
CP_1 C.F._2
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1631/2023, emessa dal
Tribunale di Ancona in data 23.11.2023, nel giudizio iscritto al n.
1473/2022 R.G. pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (in luogo Parte_1 del padre già deceduto ha convenuto in giudizio Parte_2 [...]
esperendo l'azione di riduzione, in forza del diritto di CP_1 rappresentazione, avverso il testamento del 15.06.2014 di Per_1
[...]
L'attrice lamentava che la de cuius avesse violato la quota di legittima spettante al marito DO , coniuge superstite, poi anch'egli Per_2 deceduto, al quale avrebbe riservato semplicemente l'usufrutto della casa coniugale.
Inoltre, precisava che al NN sarebbe Parte_1 Per_2 spettato, quale legittimario, 1/4 dell'asse ereditario da cui discendeva il suo diritto, in qualità di nipote, di ottenere la riduzione dell'asse ereditario per la quota di 1/8 degli immobili del valore di
€.373.344,00, indicati nel testamento.
Si costituiva la convenuta chiedendo l'inammissibilità e CP_1 il rigetto della domanda sostenendo che il legato era da intendersi in sostituzione della legittima in quanto accettato e trascritto sugli immobili da parte di a mezzo dell'Amministratore di Parte_3 sostegno, Avv. Daniele Massaccesi.
Con sentenza n. 1631/2023 il Tribunale di Ancona respingeva la domanda di parte attrice, dichiarandola inammissibile, con integrale compensazione delle spese.
In particolare, il giudice di prime cure rilevava che il legato era stato accettato da mediante la trascrizione, Parte_3 espressamente richiesta dal medesimo a mezzo del suo
Amministratore di sostegno, Avv. Daniele Massaccesi.
Alla definitiva acquisizione del legato da parte di Parte_3 conseguiva l'inammissibilità dell'azione di riduzione proposta dall'attrice in rappresentazione, con integrale Parte_1 compensazione delle spese di lite.
pagina 2 di 4 ha proposto appello avverso la predetta sentenza Parte_1 chiedendo di dichiarare che all'appellante compete 1/8 della proprietà degli immobili costituenti l'asse ereditario di seguito decritti con i relativi valori: - 1/1 Immobile sito in Jesi, Via R. Sanzio n. 4 (distinto al NCEU Foglio 66 particella 834 sub. 5); Valore: € 189.789,00 - 1/2
Immobile sito in Jesi, Via M. Capponi n. 11, Piano 1° (distinto al
NCEU Foglio 48, Part. 851 sub 3); Valore totale € 176.660,00: 2 =
Valore: € 88.330,00 - 1/2 Immobile sito in Senigallia, Lungomare
Mameli n. 24/B (distinto al Foglio 3 particella 1311 sub. 21, sub 6, sub 63).
nonostante la regolarità della notifica, non si è CP_1 costituita in giudizio e ne è stata, pertanto, dichiarata la contumacia.
Con atto depositato in data 22.3.2024, parte appellata ha dichiarato
“di voler rinunciare, come in effetti rinuncia, alla impugnazione”, essendo stato raggiunto dalle parti contendenti un accordo complessivo su tutte le questioni successorie.
Ciò premesso, deve senz'altro dichiararsi l'estinzione del giudizio, vista la cessazione della materia del contendere, in conseguenza della rinunzia all'impugnazione formalizzata dall'appellante con la dichiarazione sopra richiamata.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la rinuncia all'impugnazione è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte, determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare (ex plurimis Cass. Civ. n.
31199/2018).
In definitiva, tale rinuncia non deve essere accettata dalla controparte, rimasta contumace nella presente fase di appello.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, decidendo sull'appello proposto da e nei confronti di così dispone: Parte_1 CP_1
pagina 3 di 4 Dichiara l'estinzione del giudizio.
Nulla per le spese di lite.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 17.44.2024
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Maria Ida Ercoli Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al N. 1030/2023 del
Ruolo generale;
promossa da
(C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dagli Avv.ti MARCO POLITA e LUCA POLITA;
elettivamente domiciliata presso il loro studio in Jesi (AN), Viale della Vittoria, n.
73;
- APPELLANTE - contro
(C.F. ); non costituita;
CP_1 C.F._2
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1631/2023, emessa dal
Tribunale di Ancona in data 23.11.2023, nel giudizio iscritto al n.
1473/2022 R.G. pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (in luogo Parte_1 del padre già deceduto ha convenuto in giudizio Parte_2 [...]
esperendo l'azione di riduzione, in forza del diritto di CP_1 rappresentazione, avverso il testamento del 15.06.2014 di Per_1
[...]
L'attrice lamentava che la de cuius avesse violato la quota di legittima spettante al marito DO , coniuge superstite, poi anch'egli Per_2 deceduto, al quale avrebbe riservato semplicemente l'usufrutto della casa coniugale.
Inoltre, precisava che al NN sarebbe Parte_1 Per_2 spettato, quale legittimario, 1/4 dell'asse ereditario da cui discendeva il suo diritto, in qualità di nipote, di ottenere la riduzione dell'asse ereditario per la quota di 1/8 degli immobili del valore di
€.373.344,00, indicati nel testamento.
Si costituiva la convenuta chiedendo l'inammissibilità e CP_1 il rigetto della domanda sostenendo che il legato era da intendersi in sostituzione della legittima in quanto accettato e trascritto sugli immobili da parte di a mezzo dell'Amministratore di Parte_3 sostegno, Avv. Daniele Massaccesi.
Con sentenza n. 1631/2023 il Tribunale di Ancona respingeva la domanda di parte attrice, dichiarandola inammissibile, con integrale compensazione delle spese.
In particolare, il giudice di prime cure rilevava che il legato era stato accettato da mediante la trascrizione, Parte_3 espressamente richiesta dal medesimo a mezzo del suo
Amministratore di sostegno, Avv. Daniele Massaccesi.
Alla definitiva acquisizione del legato da parte di Parte_3 conseguiva l'inammissibilità dell'azione di riduzione proposta dall'attrice in rappresentazione, con integrale Parte_1 compensazione delle spese di lite.
pagina 2 di 4 ha proposto appello avverso la predetta sentenza Parte_1 chiedendo di dichiarare che all'appellante compete 1/8 della proprietà degli immobili costituenti l'asse ereditario di seguito decritti con i relativi valori: - 1/1 Immobile sito in Jesi, Via R. Sanzio n. 4 (distinto al NCEU Foglio 66 particella 834 sub. 5); Valore: € 189.789,00 - 1/2
Immobile sito in Jesi, Via M. Capponi n. 11, Piano 1° (distinto al
NCEU Foglio 48, Part. 851 sub 3); Valore totale € 176.660,00: 2 =
Valore: € 88.330,00 - 1/2 Immobile sito in Senigallia, Lungomare
Mameli n. 24/B (distinto al Foglio 3 particella 1311 sub. 21, sub 6, sub 63).
nonostante la regolarità della notifica, non si è CP_1 costituita in giudizio e ne è stata, pertanto, dichiarata la contumacia.
Con atto depositato in data 22.3.2024, parte appellata ha dichiarato
“di voler rinunciare, come in effetti rinuncia, alla impugnazione”, essendo stato raggiunto dalle parti contendenti un accordo complessivo su tutte le questioni successorie.
Ciò premesso, deve senz'altro dichiararsi l'estinzione del giudizio, vista la cessazione della materia del contendere, in conseguenza della rinunzia all'impugnazione formalizzata dall'appellante con la dichiarazione sopra richiamata.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la rinuncia all'impugnazione è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte, determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare (ex plurimis Cass. Civ. n.
31199/2018).
In definitiva, tale rinuncia non deve essere accettata dalla controparte, rimasta contumace nella presente fase di appello.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, decidendo sull'appello proposto da e nei confronti di così dispone: Parte_1 CP_1
pagina 3 di 4 Dichiara l'estinzione del giudizio.
Nulla per le spese di lite.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 17.44.2024
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
pagina 4 di 4