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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS ) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere –
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha emesso la presente
S E N T E N Z A
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.
1993/2017, pubblicata il 5 luglio 2017, iscritto al n. 514/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 24 settembre 2024 e pendente
T R A
(c.f.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12.05.1981, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Federico (c.f.:
, giusta procura apposta in calce all'atto di appello C.F._2
APPELLANTE
E la (c.f.: ) con sede in Mogliano Veneto (Tv), in persona Controparte_1 P.IVA_1
dei suoi legali rappresentanti, dott. e dott. , Controparte_2 Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Discolo (c.f.: ), C.F._3
APPELLATO
NONCHÉ
(c.f.: nato a [...] il Controparte_4 C.F._4
30.07.1942 e residente a [...]
APPELLATO NON COSTITUITO Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con atto di citazione notificato il 25 marzo 2013, conveniva in Parte_1
giudizio dinnanzi al Tribunale di Torre Annunziata e la Controparte_4 [...]
nelle rispettive qualità di proprietario ed impresa assicuratrice del Controparte_5
ciclomotore Piaggio Vespa con telaio n. ZAPC160000082917, per ottenerne la condanna, in solido tra loro, al risarcimento dei danni da lui subìti in conseguenza del sinistro avvenuto la notte dell'11 novembre 2011, quantificati nei limiti dell'importo di
52.000,00 €, con rivalutazione monetaria e interessi legali da computarsi dall'evento dannoso sino all'effettivo soddisfo;
il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio nonché il 12,5% forfettario sulle spese generali, con attribuzione in favore del difensore dell'attore, dichiaratosi antistatario.
A sostegno della domanda, l'attore esponeva che: a) il giorno 11 novembre
2011, verso le ore 23,00, stava percorrendo a bordo della propria bicicletta la via
Plinio con direzione di marcia verso Pompei, quando in prossimità dell'incrocio con la via Andolfi, strada posta sulla destra e gravata dal segnale di “Stop”, veniva travolto dal ciclomotore Piaggio Vespa, assicurato per R.C.A. con
[...]
di proprietà di , il quale, senza arrestarsi Controparte_5 Controparte_4
all'incrocio e senza dare la dovuta precedenza s'immetteva sulla predetta strada;
b) a seguito dell'urto, riportava gravi lesioni che rendevano necessario il suo trasporto presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Boscotrecase, ove gli veniva diagnosticato “trauma alla gamba dx con frattura bimalleolare”; c) le dette lesioni gli comportavano un periodo di inabilità totale di 30 giorni ed un ulteriore periodo di 70 giorni di invalidità parziale al 50%, con postumi invalidanti di natura permanente del 15%; d) in data 16.01.2012, chiedeva alla compagnia assicurativa del motociclo investitore il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti in conseguenza del sinistro, senza tuttavia ricevere alcun riscontro in merito.
2. Nella contumacia di si costituiva in giudizio la Controparte_4 Controparte_1
(già in virtù di cambio di denominazione sociale con
[...] Controparte_5
effetto dal 01.07.2013, come da provvedimento prot. n. 31-13-000882 di cui alla
Delibera n. 105 del 18.06.2013), la quale: i) eccepiva la nullità della citazione e
Proc. n. 514/2018 r.g.a.c.c. c. + 1 Parte_1 Controparte_1
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l'improponibilità della domanda;
ii) disconosceva la conformità agli originali dei documenti ex adverso prodotti;
iii) contestava la ricostruzione dei fatti contenuta nella citazione, ritenuta inverosimile in relazione al fatto che “i veicoli provenienti dalla Via
Andolfi, possono incontrarsi esclusivamente con i veicoli in circolazione sulla Via Plinio, con provenienza Pompei ed in direzione di Torre Annunziata;
pertanto, è inverosimile, nel caso di specie, che il ciclomotore Piaggio Vespa, di proprietà del convenuto e proveniente dalla Via Andolfi, potesse investire la bici dell'istante, nel mentre la stessa percorreva la
Via Plinio, con direzione Pompei”; iv) ed infine, evidenziava che in tempi passati
(odierno appellato) aveva anch'egli denunciato ad un'altra compagnia Controparte_4
assicurativa un sinistro stradale verificatosi sempre presso la predetta Via Plinio in
Pompei e, peraltro, anch'egli era difeso dall'avv. Giuseppe Federico, attuale difensore dell'odierno appellante.
3. Precisate le domande nei termini di cui all'art. 183, comma Vi, c.p.c. (a tal riguardo,
l'attore precisava – a correzione dell'errore commesso nella citazione – che viaggiava con direzione di marcia verso Torre Annunziata anziché verso Pompei), assunta la prova orale con l'escussione di due testimoni e disattesa la richiesta attorea di una consulenza medico legale, la causa veniva decisa con la sentenza impugnata con cui il Tribunale rigettava la domanda condannando parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della , liquidate in 900,00 € per diritti e competenze, oltre Controparte_1
Iva, Cpa e spese generali.
In particolare, il primo Giudice, pur ritenendo provati i danni dedotti dal , Parte_1
riteneva indimostrato il fatto storico, ovvero la dinamica del sinistro descritta nell'atto di citazione sostenendo che dall'istruttoria del primo grado non era emerso “dove effettivamente la bici si trovava al momento dell'impatto, ossia la sua posizione” ed i testimoni escussi non erano stati in grado di fornire chiarimenti precisi sulla dinamica del sinistro e sul comportamento del conducente della bici, risultando le loro deposizioni generiche (“i testi sono stati estremamente generici e non hanno fornito chiarimenti precisi sulla dinamica del sinistro e sul comportamento del conducente della bici”).
4. Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato in data 26.01.2018 a ed alla ha proposto Controparte_4 Controparte_6 Parte_1
appello sostenendo che il Tribunale aveva errato nel valutare le risultanze istruttorie
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acquisite nel primo grado, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, fosse accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva di , quale proprietario Controparte_4
del ciclomotore Piaggio Vespa con telaio n. ZAPC160000082917, nella causazione del sinistro stradale in esame e che, per l'effetto, quest'ultimo fosse condannato in solido con la al risarcimento dei danni patrimoniali (da lucro cessante e danno Controparte_1
emergente) e dei danni non patrimoniali (biologico, morale, esistenziale, estetico e da vita di relazione) da lui subiti e quantificati nei limiti dell'importo di 52.000,00, €, oltre alla condanna degli appellati al pagamento, sempre in solido tra di loro, delle spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre Iva, Cpa come per legge, nonché il 15% forfettario sulle spese generali, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
5. Con comparsa del 3.07.2018 si è costituita in giudizio la resistendo Controparte_1
alla domanda e chiedendone il rigetto poiché infondata sia nell'an che nel quantum. Ha eccepito, inoltre, l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342, 348 e 348 bis c.p.c. ed ha chiesto la condanna di al pagamento delle spese del doppio grado oltre Parte_1
che dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
6. , sebbene regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_4
7. All'udienza del 24 settembre 2024, la Corte ha introitato la causa per la decisione assegnando alle parti termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di . Controparte_4
II. Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., posto che le doglianze contenute nell'atto di appello delimitano con sufficiente chiarezza i punti della decisione sottoposti a critica.
III. Nel merito, con i suoi motivi d'appello il lamenta l'erronea Parte_2
valutazione da parte del Tribunale delle risultanze probatorie acquisite nel primo grado del giudizio, sostenendo che i due testimoni escussi in primo grado avevano pienamente confermato la dinamica del sinistro descritta nell'atto di citazione facendo emergere la responsabilità esclusiva di nella Controparte_4
causazione dei danni da lui lamentati.
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IV. L'appello va rigettato sebbene la motivazione della sentenza impugnata vada integrata con le seguenti precisazioni .
La dinamica del sinistro descritta dall'appellante nell'atto di citazione è confermata - in assenza di verbali di organi di polizia municipale o di altre pubbliche autorità non sopraggiunti sul posto - soltanto dalle dichiarazioni rese dai due testimoni escussi, che hanno dichiarato di avere assistito personalmente ai fatti poiché si trovavano ciascuno ad una distanza di circa dieci metri dal
. Parte_2
Tuttavia, i due testi hanno reso una versione del fatto storico con dichiarazioni non soltanto generiche - come affermato dal primo Giudice- ma tra di loro contraddittorie.
Ed infatti, il primo testimone, , ha affermato: a) che il giorno Testimone_1
dell'incidente verso le 23,00-23,15 era in compagnia di un amico di nome di ritorno da Pompei verso Torre Annunziata su di un auto che seguiva, Per_1
a distanza di circa 10 metri, una bici condotta da un ragazzo, che procedeva ad andatura regolare;
b) che aveva assistito allo scontro tra tale bici ed una vespa che sopraggiungendo da una strada laterale, la via Andolfi, urtava la bici dal lato destro, facendo cadere il conducente sul lato sinistro;
c) che, a seguito del sinistro, egli era sceso dall'autovettura per andare a soccorrere il conducente la bici, utilizzando il cellulare di quest'ultimo per chiamare il padre dell'attore; d) che, dopo cinque minuti, erano giunti sui luoghi di causa il padre ed il fratello dell'attore ed il primo aveva portato via con la propria auto il figlio riverso per terra;
e) che, sui luoghi di causa, erano rimasti solo il fratello del conducente la bici, a cui egli aveva lasciato le proprie generalità, il suo amico ed il Per_1
conducente del motociclo investitore.
Il secondo testimone, , ha invece dichiarato: a1) che verso la Testimone_2
metà del mese di novembre dell'anno 2011, verso le 22,30 circa, si trovava su via
Plinio, situata tra Torre Annunziata e Pompei, all'incrocio con via Andolfi, in direzione da Pompei verso Torre Annunziata;
b1) che era in macchina con un'altra persona e che a distanza di circa 10 metri lo precedeva un ragazzo in bici che procedeva ad andatura regolare e che veniva investito alla sua destra da un
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ciclomotore proveniente da via Andolfi;
c1) che, a seguito del sinistro, egli si era avvicinato al conducente della bici, il quale nel frattempo aveva provveduto a chiamare “con il proprio telefonino i propri parenti (padre e fratello) che dopo un po' giunsero sul luogo del sinistro”; d1) che, sui luoghi di causa era presente il conducente del ciclomotore, il quale “dopo un poco si allontanò con i parenti del
; e1) che “tra noi e il conducente la bici non vi erano altre auto, e Parte_1
la strada era illuminata”.
Risultano pertanto evidenti le incongruenze tra le due dichiarazioni, sia con riguardo all'orario in cui avvenne l'incidente, sia con riguardo al fatto che il primo teste riferiva di aver personalmente soccorso il conducente la bici e di aver chiamato il padre di quest'ultimo con il suo telefono, mentre il secondo testimone riferiva che era lo stesso conducente la bici a contattare i propri familiari (fratello e padre), sia con riguardo al fatto che il primo teste riferiva che il padre del conducente la bici, dopo cinque minuti, giungeva sui luoghi di causa e portava immediatamente via il danneggiato, mentre il secondo testimone riferiva che i parenti del danneggiato (padre e fratello) si trattenevano sui luoghi di causa allontanandosi con il conducente del motociclo, ed infine, con riguardo al fatto che sia il primo che il secondo teste - che evidentemente viaggiavano su due diverse auto, ciascuno in compagnia di un'altra persona non identificata– riferivano di essere distanti circa 10 metri dalla bici e che nessun'altra auto li precedeva .
Le incongruenze tra le due dichiarazioni sono talmente inconciliabili da far seriamente dubitare della loro attendibilità, sicché può concludersi che verosimilmente i due testi non erano presenti sui luoghi di causa, tanto è vero che l'attore non li ha mai menzionati in nessuno suo scritto (stragiudiziale e giudiziale), precedente la loro chiamata in causa come testimoni.
A tanto va poi aggiunto che nell'atto di citazione l'attore ha addirittura descritto in modo errato i luoghi di causa, indicando di percorrere al momento dell'incidente “la via Plinio nel Comune di Pompei (NA) e con direzione di marcia verso Pompei centro”, laddove nella richiesta di risarcimento danni trasmessa all'assicurazione, l'istante affermava di percorrere “la via Plinio nel Comune di
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Torre Annunziata (NA) con direzione di marcia verso il centro cittadino”, riportando tale ultima versione anche nel modello C.A.I.
In conclusione, tutti gli elementi appena evidenziati inducono questa Corte a ritenere non provato il fatto storico descritto in citazione ed il nesso di causalità con i danni lamentati ed a ritenere irrilevante qualsiasi altro accertamento – non emerso dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, come affermato dal primo
Giudice nella sentenza impugnata - riguardante la condotta di guida del motociclo (presunto investitore) e del conducente la bici nonché il punto in cui si sarebbe trovata la bicicletta a seguito del sinistro.
V. L'appello va pertanto rigettato e va confermata la sentenza impugnata.
VI. Va parimenti rigettata la richiesta avanzata dall'appellata di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 comma 3° c.p.c., giacché tale norma prevede una sanzione che presuppone, in ogni caso, “l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente”, presupposti che non risultano nella specie provati.
VII. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore della delle spese processuali del Controparte_1
presente grado di giudizio che vanno liquidate - in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al decreto del Ministro della Giustizia 55/2014 (come d.m. n. 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra 26.000,01 € ed 52.000,00 €
- nel complessivo importo di 7.124,25 €, di cui 6.195,00 € per compensi (1.329,00
€ per la fase di studio, 1.009,00 € per la fase introduttiva, 1.822,00 € per la fase istruttoria, 2.035,00 € per la fase decisoria), 929,25 € per spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori.
In considerazione dell'esito dell'appello, occorre dare atto, secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del medesimo appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M
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La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della e di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. Controparte_4
1993/2017, pubblicata il 5 luglio 2017, così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_4
2. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
4. condanna al pagamento, in favore della , Parte_1 Controparte_1
delle spese del giudizio d'appello che liquida in 7.124,25 €, di cui 6.195,00 € per compensi e 929,25 € per spese generali di rappresentanza e difese, oltre eventuali ulteriori accessori;
5. dà atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 17 dicembre 2024.
Il Cons. estensore Il Presidente
dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
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LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS ) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere –
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha emesso la presente
S E N T E N Z A
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.
1993/2017, pubblicata il 5 luglio 2017, iscritto al n. 514/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 24 settembre 2024 e pendente
T R A
(c.f.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12.05.1981, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Federico (c.f.:
, giusta procura apposta in calce all'atto di appello C.F._2
APPELLANTE
E la (c.f.: ) con sede in Mogliano Veneto (Tv), in persona Controparte_1 P.IVA_1
dei suoi legali rappresentanti, dott. e dott. , Controparte_2 Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Discolo (c.f.: ), C.F._3
APPELLATO
NONCHÉ
(c.f.: nato a [...] il Controparte_4 C.F._4
30.07.1942 e residente a [...]
APPELLATO NON COSTITUITO Corte d'Appello di Napoli
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(già Prima Sezione Civile bis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con atto di citazione notificato il 25 marzo 2013, conveniva in Parte_1
giudizio dinnanzi al Tribunale di Torre Annunziata e la Controparte_4 [...]
nelle rispettive qualità di proprietario ed impresa assicuratrice del Controparte_5
ciclomotore Piaggio Vespa con telaio n. ZAPC160000082917, per ottenerne la condanna, in solido tra loro, al risarcimento dei danni da lui subìti in conseguenza del sinistro avvenuto la notte dell'11 novembre 2011, quantificati nei limiti dell'importo di
52.000,00 €, con rivalutazione monetaria e interessi legali da computarsi dall'evento dannoso sino all'effettivo soddisfo;
il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio nonché il 12,5% forfettario sulle spese generali, con attribuzione in favore del difensore dell'attore, dichiaratosi antistatario.
A sostegno della domanda, l'attore esponeva che: a) il giorno 11 novembre
2011, verso le ore 23,00, stava percorrendo a bordo della propria bicicletta la via
Plinio con direzione di marcia verso Pompei, quando in prossimità dell'incrocio con la via Andolfi, strada posta sulla destra e gravata dal segnale di “Stop”, veniva travolto dal ciclomotore Piaggio Vespa, assicurato per R.C.A. con
[...]
di proprietà di , il quale, senza arrestarsi Controparte_5 Controparte_4
all'incrocio e senza dare la dovuta precedenza s'immetteva sulla predetta strada;
b) a seguito dell'urto, riportava gravi lesioni che rendevano necessario il suo trasporto presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Boscotrecase, ove gli veniva diagnosticato “trauma alla gamba dx con frattura bimalleolare”; c) le dette lesioni gli comportavano un periodo di inabilità totale di 30 giorni ed un ulteriore periodo di 70 giorni di invalidità parziale al 50%, con postumi invalidanti di natura permanente del 15%; d) in data 16.01.2012, chiedeva alla compagnia assicurativa del motociclo investitore il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti in conseguenza del sinistro, senza tuttavia ricevere alcun riscontro in merito.
2. Nella contumacia di si costituiva in giudizio la Controparte_4 Controparte_1
(già in virtù di cambio di denominazione sociale con
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effetto dal 01.07.2013, come da provvedimento prot. n. 31-13-000882 di cui alla
Delibera n. 105 del 18.06.2013), la quale: i) eccepiva la nullità della citazione e
Proc. n. 514/2018 r.g.a.c.c. c. + 1 Parte_1 Controparte_1
Pagina 2 di 8
Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
l'improponibilità della domanda;
ii) disconosceva la conformità agli originali dei documenti ex adverso prodotti;
iii) contestava la ricostruzione dei fatti contenuta nella citazione, ritenuta inverosimile in relazione al fatto che “i veicoli provenienti dalla Via
Andolfi, possono incontrarsi esclusivamente con i veicoli in circolazione sulla Via Plinio, con provenienza Pompei ed in direzione di Torre Annunziata;
pertanto, è inverosimile, nel caso di specie, che il ciclomotore Piaggio Vespa, di proprietà del convenuto e proveniente dalla Via Andolfi, potesse investire la bici dell'istante, nel mentre la stessa percorreva la
Via Plinio, con direzione Pompei”; iv) ed infine, evidenziava che in tempi passati
(odierno appellato) aveva anch'egli denunciato ad un'altra compagnia Controparte_4
assicurativa un sinistro stradale verificatosi sempre presso la predetta Via Plinio in
Pompei e, peraltro, anch'egli era difeso dall'avv. Giuseppe Federico, attuale difensore dell'odierno appellante.
3. Precisate le domande nei termini di cui all'art. 183, comma Vi, c.p.c. (a tal riguardo,
l'attore precisava – a correzione dell'errore commesso nella citazione – che viaggiava con direzione di marcia verso Torre Annunziata anziché verso Pompei), assunta la prova orale con l'escussione di due testimoni e disattesa la richiesta attorea di una consulenza medico legale, la causa veniva decisa con la sentenza impugnata con cui il Tribunale rigettava la domanda condannando parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della , liquidate in 900,00 € per diritti e competenze, oltre Controparte_1
Iva, Cpa e spese generali.
In particolare, il primo Giudice, pur ritenendo provati i danni dedotti dal , Parte_1
riteneva indimostrato il fatto storico, ovvero la dinamica del sinistro descritta nell'atto di citazione sostenendo che dall'istruttoria del primo grado non era emerso “dove effettivamente la bici si trovava al momento dell'impatto, ossia la sua posizione” ed i testimoni escussi non erano stati in grado di fornire chiarimenti precisi sulla dinamica del sinistro e sul comportamento del conducente della bici, risultando le loro deposizioni generiche (“i testi sono stati estremamente generici e non hanno fornito chiarimenti precisi sulla dinamica del sinistro e sul comportamento del conducente della bici”).
4. Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato in data 26.01.2018 a ed alla ha proposto Controparte_4 Controparte_6 Parte_1
appello sostenendo che il Tribunale aveva errato nel valutare le risultanze istruttorie
Proc. n. 514/2018 r.g.a.c.c. c. + 1 Parte_1 Controparte_1
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Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
acquisite nel primo grado, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, fosse accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva di , quale proprietario Controparte_4
del ciclomotore Piaggio Vespa con telaio n. ZAPC160000082917, nella causazione del sinistro stradale in esame e che, per l'effetto, quest'ultimo fosse condannato in solido con la al risarcimento dei danni patrimoniali (da lucro cessante e danno Controparte_1
emergente) e dei danni non patrimoniali (biologico, morale, esistenziale, estetico e da vita di relazione) da lui subiti e quantificati nei limiti dell'importo di 52.000,00, €, oltre alla condanna degli appellati al pagamento, sempre in solido tra di loro, delle spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre Iva, Cpa come per legge, nonché il 15% forfettario sulle spese generali, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
5. Con comparsa del 3.07.2018 si è costituita in giudizio la resistendo Controparte_1
alla domanda e chiedendone il rigetto poiché infondata sia nell'an che nel quantum. Ha eccepito, inoltre, l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342, 348 e 348 bis c.p.c. ed ha chiesto la condanna di al pagamento delle spese del doppio grado oltre Parte_1
che dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
6. , sebbene regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_4
7. All'udienza del 24 settembre 2024, la Corte ha introitato la causa per la decisione assegnando alle parti termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di . Controparte_4
II. Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., posto che le doglianze contenute nell'atto di appello delimitano con sufficiente chiarezza i punti della decisione sottoposti a critica.
III. Nel merito, con i suoi motivi d'appello il lamenta l'erronea Parte_2
valutazione da parte del Tribunale delle risultanze probatorie acquisite nel primo grado del giudizio, sostenendo che i due testimoni escussi in primo grado avevano pienamente confermato la dinamica del sinistro descritta nell'atto di citazione facendo emergere la responsabilità esclusiva di nella Controparte_4
causazione dei danni da lui lamentati.
Proc. n. 514/2018 r.g.a.c.c. c. + 1 Parte_1 Controparte_1
Pagina 4 di 8
Corte d'Appello di Napoli
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(già Prima Sezione Civile bis)
IV. L'appello va rigettato sebbene la motivazione della sentenza impugnata vada integrata con le seguenti precisazioni .
La dinamica del sinistro descritta dall'appellante nell'atto di citazione è confermata - in assenza di verbali di organi di polizia municipale o di altre pubbliche autorità non sopraggiunti sul posto - soltanto dalle dichiarazioni rese dai due testimoni escussi, che hanno dichiarato di avere assistito personalmente ai fatti poiché si trovavano ciascuno ad una distanza di circa dieci metri dal
. Parte_2
Tuttavia, i due testi hanno reso una versione del fatto storico con dichiarazioni non soltanto generiche - come affermato dal primo Giudice- ma tra di loro contraddittorie.
Ed infatti, il primo testimone, , ha affermato: a) che il giorno Testimone_1
dell'incidente verso le 23,00-23,15 era in compagnia di un amico di nome di ritorno da Pompei verso Torre Annunziata su di un auto che seguiva, Per_1
a distanza di circa 10 metri, una bici condotta da un ragazzo, che procedeva ad andatura regolare;
b) che aveva assistito allo scontro tra tale bici ed una vespa che sopraggiungendo da una strada laterale, la via Andolfi, urtava la bici dal lato destro, facendo cadere il conducente sul lato sinistro;
c) che, a seguito del sinistro, egli era sceso dall'autovettura per andare a soccorrere il conducente la bici, utilizzando il cellulare di quest'ultimo per chiamare il padre dell'attore; d) che, dopo cinque minuti, erano giunti sui luoghi di causa il padre ed il fratello dell'attore ed il primo aveva portato via con la propria auto il figlio riverso per terra;
e) che, sui luoghi di causa, erano rimasti solo il fratello del conducente la bici, a cui egli aveva lasciato le proprie generalità, il suo amico ed il Per_1
conducente del motociclo investitore.
Il secondo testimone, , ha invece dichiarato: a1) che verso la Testimone_2
metà del mese di novembre dell'anno 2011, verso le 22,30 circa, si trovava su via
Plinio, situata tra Torre Annunziata e Pompei, all'incrocio con via Andolfi, in direzione da Pompei verso Torre Annunziata;
b1) che era in macchina con un'altra persona e che a distanza di circa 10 metri lo precedeva un ragazzo in bici che procedeva ad andatura regolare e che veniva investito alla sua destra da un
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ciclomotore proveniente da via Andolfi;
c1) che, a seguito del sinistro, egli si era avvicinato al conducente della bici, il quale nel frattempo aveva provveduto a chiamare “con il proprio telefonino i propri parenti (padre e fratello) che dopo un po' giunsero sul luogo del sinistro”; d1) che, sui luoghi di causa era presente il conducente del ciclomotore, il quale “dopo un poco si allontanò con i parenti del
; e1) che “tra noi e il conducente la bici non vi erano altre auto, e Parte_1
la strada era illuminata”.
Risultano pertanto evidenti le incongruenze tra le due dichiarazioni, sia con riguardo all'orario in cui avvenne l'incidente, sia con riguardo al fatto che il primo teste riferiva di aver personalmente soccorso il conducente la bici e di aver chiamato il padre di quest'ultimo con il suo telefono, mentre il secondo testimone riferiva che era lo stesso conducente la bici a contattare i propri familiari (fratello e padre), sia con riguardo al fatto che il primo teste riferiva che il padre del conducente la bici, dopo cinque minuti, giungeva sui luoghi di causa e portava immediatamente via il danneggiato, mentre il secondo testimone riferiva che i parenti del danneggiato (padre e fratello) si trattenevano sui luoghi di causa allontanandosi con il conducente del motociclo, ed infine, con riguardo al fatto che sia il primo che il secondo teste - che evidentemente viaggiavano su due diverse auto, ciascuno in compagnia di un'altra persona non identificata– riferivano di essere distanti circa 10 metri dalla bici e che nessun'altra auto li precedeva .
Le incongruenze tra le due dichiarazioni sono talmente inconciliabili da far seriamente dubitare della loro attendibilità, sicché può concludersi che verosimilmente i due testi non erano presenti sui luoghi di causa, tanto è vero che l'attore non li ha mai menzionati in nessuno suo scritto (stragiudiziale e giudiziale), precedente la loro chiamata in causa come testimoni.
A tanto va poi aggiunto che nell'atto di citazione l'attore ha addirittura descritto in modo errato i luoghi di causa, indicando di percorrere al momento dell'incidente “la via Plinio nel Comune di Pompei (NA) e con direzione di marcia verso Pompei centro”, laddove nella richiesta di risarcimento danni trasmessa all'assicurazione, l'istante affermava di percorrere “la via Plinio nel Comune di
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Torre Annunziata (NA) con direzione di marcia verso il centro cittadino”, riportando tale ultima versione anche nel modello C.A.I.
In conclusione, tutti gli elementi appena evidenziati inducono questa Corte a ritenere non provato il fatto storico descritto in citazione ed il nesso di causalità con i danni lamentati ed a ritenere irrilevante qualsiasi altro accertamento – non emerso dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, come affermato dal primo
Giudice nella sentenza impugnata - riguardante la condotta di guida del motociclo (presunto investitore) e del conducente la bici nonché il punto in cui si sarebbe trovata la bicicletta a seguito del sinistro.
V. L'appello va pertanto rigettato e va confermata la sentenza impugnata.
VI. Va parimenti rigettata la richiesta avanzata dall'appellata di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 comma 3° c.p.c., giacché tale norma prevede una sanzione che presuppone, in ogni caso, “l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente”, presupposti che non risultano nella specie provati.
VII. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore della delle spese processuali del Controparte_1
presente grado di giudizio che vanno liquidate - in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al decreto del Ministro della Giustizia 55/2014 (come d.m. n. 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra 26.000,01 € ed 52.000,00 €
- nel complessivo importo di 7.124,25 €, di cui 6.195,00 € per compensi (1.329,00
€ per la fase di studio, 1.009,00 € per la fase introduttiva, 1.822,00 € per la fase istruttoria, 2.035,00 € per la fase decisoria), 929,25 € per spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori.
In considerazione dell'esito dell'appello, occorre dare atto, secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del medesimo appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M
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La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della e di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. Controparte_4
1993/2017, pubblicata il 5 luglio 2017, così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
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2. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
4. condanna al pagamento, in favore della , Parte_1 Controparte_1
delle spese del giudizio d'appello che liquida in 7.124,25 €, di cui 6.195,00 € per compensi e 929,25 € per spese generali di rappresentanza e difese, oltre eventuali ulteriori accessori;
5. dà atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 17 dicembre 2024.
Il Cons. estensore Il Presidente
dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
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