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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 16/05/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Carmela Ruberto Presidente
Dott.ssa Silvana Ferriero Consigliere rel
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 182/2022 del ruolo generale contenzioso, assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127ter cpc., in sostituzione dell'udienza dell'8.1.2025, vertente
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in calce all'atto di appello, dall'avv. Giovanni Mazzia, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Trebisacce alla Via Cefaly, 14
Appellante
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Controparte_1 C.F._2 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado, dall'Avv.
Antonio De Biase, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
Castrovillari alla Via delle Querce – Pal. Uffici
Appellato
Conclusioni:
Per l'appellante: “[…] si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro adita, contrariis reiectis, ai sensi di legge, in accoglimento del presente gravame, in riforma della impugnata sentenza, Voglia così provvedere: - Annullare e/o riformare la sentenza n. 1335/2021 emessa dal Tribunale di
Castrovillari in data 22/12/2021;
- Per l'effetto, condannare , al pagamento delle spese e Controparte_1
competenze del presente giudizio, oltre quelle del precedente grado di giudizio, oltre
IVA e CPA come per legge, da attribuire al sottoscritto Procuratore antistatario ex Art.
93 c.p.c..”
Per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto dal poiché infondato e Parte_1
conseguentemente condannare il medesimo al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.”
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione, notificato in data 5.7.2019, ha convenuto in Parte_1
giudizio al fine di sentirlo condannare, ai sensi dell'art. 2395 cc, al Controparte_1
risarcimento dei danni morali e patrimoniali, causatigli da quest'ultimo, quantificati in €
500.000,00 o in diversa misura da accertarsi in corso di causa.
L'attore ha dedotto: a) di essere stato titolare della ditta individuale “Print Service di
SE AN;
b) di non aver mai gestito la stessa, in quanto il gestore di fatto è sempre stato il solo convenuto;
c) che quest'ultimo ha realizzato atti di mala gestio rilevati dalla Guardia di Finanza, in sede di verifica fiscale del 7.8.2013 e relativo verbale di contestazione del 22.10.2015; d) che in data 7.6.2012, con scrittura privata intercorsa tra le parti, dopo aver premesso l'esistenza di un accordo societario con il quale si è inteso che la ditta è da intendersi facente capo ad entrambi al 50% ognuno, si
è disposto lo scioglimento del suddetto accordo societario a far data del 31.5.2012 e che la prosecuzione della gestione della ditta fosse in capo al solo convenuto.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 26.2.2021, si è costituito il quale ha eccepito, preliminarmente, la prescrizione del diritto Controparte_1
azionato, rilevando, nel merito, l'infondatezza della domanda, in quanto alla gestione della ditta ha partecipato lo stesso attore. La causa, istruita mediante produzione documentale, è stata decisa con sentenza n.
1335/2021 del 22.12.2021, emessa all'esito della camera di consiglio ai sensi dell'art. 281sexies cpc, con la quale il Tribunale di Castrovillari ha così statuito: “
1. Rigetta le domande attoree;
2. Condanna l'attore al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte convenuta, che liquida in euro 6.000,00 (di cui 1.700,00 per la fase di studio,
1.300,00 per la fase introduttiva e 3.000,00 per la fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.”
In estrema sintesi, dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, perché tardiva, il giudice di prime cure ha escluso il diritto risarcitorio in capo all'attore, affermando che quest'ultimo, da un lato, non si è estraniato dalla gestione societaria e, dall'altro, è stato nella piena consapevolezza delle condotte illecite del convenuto, per come emerso dalla documentazione in atti.
In particolare, il giudice di prime cure ha affermato la piena consapevolezza in capo all'attore delle condotte illecite, in quanto è emerso che l'attore: (i) ha parzialmente gestito la ditta sino al 7.6.2012, con conseguente partecipazione alle condotte illecite del convenuto;
(ii) ha avuto piena contezza delle vicende societarie successive alla suddetta data, in quanto risulta dalla scrittura contabile che le parti hanno pattuito la divisione degli utili successivi, nonché dei contributi pubblici riconosciuti per l'assunzione di 3 borsisti, nonché l'obbligo per il di inviare tutta la documentazione contabile e CP_1
fiscale della ditta all'avv. Mazzia, legale di parte attrice.
Sulla base di tali elementi – tra cui la sentenza n. 1148/20 con la quale il Tribunale penale di Castrovillari ha accertato la responsabilità concorrente di e nella Pt_1 CP_1
perpetrazione degli illeciti loro contestati – il giudice di primo grado ha affermato la sussistenza di “una chiara ed evidente corresponsabilità dello stesso nella commissione degli illeciti per i quali oggi domanda il risarcimento al convenuto, assumendo di esserne stato all'oscuro”, con conseguente rigetto della domanda.
1.2. Avverso la suddetta sentenza, ha proposto appello con atto di Parte_1
citazione notificato in data 26.1.2022, affidandolo a due motivi che saranno successivamente esaminati. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 11.7.2022, si è costituito per resistere al gravame chiedendone il rigetto perché infondato in fatto Controparte_1
e in diritto.
La Corte, all'udienza del 13.7.2022, sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 221, comma 4, D.L. n. 34/2020, rigettata l'istanza di inibitoria per insussistenza dei presupposti, ha rinviato la causa all'udienza del
28.2.2024 per la precisazione delle conclusioni, successivamente rinviata all'udienza dell'8.1.2025.
Alla suddetta udienza, sostituita ai sensi dell'art. 127ter cpc dal deposito di note scritte, la Corte, con ordinanza del 14.1.2025, ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Entrambe le parti hanno depositato comparse conclusionali.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Con il primo ed articolato motivo, l'appellante lamenta l'errore del giudice di prime cure nell'aver fondato il proprio convincimento sulla base delle prove “atipiche” raccolte nel giudizio penale, conclusosi con una sentenza di condanna anche nei confronti del la quale tuttavia non è definitiva, in quanto non passata in Pt_1
giudicato con conseguente mancato accertamento della colpevolezza dell'appellante.
Evidenzia, altresì, l'errore del giudice di prime cure per non aver ammesso i mezzi istruttori richiesti, non consentendo a all'odierno appellante di provare la propria pretesa, fondando il giudizio sulla base di una sentenza penale non ancora definitiva e non avente valore di giudicato.
Il motivo di appello è infondato e in parte inammissibile perché attinge una sola delle argomentazioni utilizzate dal Tribunale senza confrontarsi con l'intera motivazione.
Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante deve qui rilevarsi che il Tribunale non ha basato la propria decisione in via esclusiva sulla sentenza penale, ma ha semplicemente valutato come prove atipiche idonee a formare il proprio convincimento una serie di atti acquisiti al processo, primo fra tutti il verbale delle operazioni della
Guardia di Finanza con specifico riferimento alla dichiarazione a contenuto confessorio resa dall'appellante ai finanzieri e da questi mai smentita nel corso del giudizio. La sentenza penale che ha ritenuto la responsabilità in concorso dell'appellante è stato solo uno degli argomenti di prova utilizzato dal Tribunale. Quanto alle richieste istruttorie formulate dall'appellante e disattese dal Tribunale, a prescindere dalla loro reale rilevanza ai fini del decidere, resta assorbente la considerazione che le stesse non sono state ribadite all'udienza di precisazione delle conclusioni in cui l'attore ha chiesto semplicemente che la causa venisse decisa richiamando genericamente le precedenti difese. In realtà la domanda spiegata in primo grado prima ancora che per le insufficienti allegazioni probatorie, si caratterizza per la assoluta indeterminatezza degli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda che, probabilmente, avrebbero imposto da parte del Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 164 c.p.c..
Non è dato, infatti, comprendere quale sia l'azione esercitata dall'attore, quali gli elementi di fatto a suo sostegno, quale il pregiudizio patito. L'attore in primo grado si è limitato ad affermare che l'impresa individuale di cui egli era titolare è stata in realtà co- gestita con fino ad una certa data sulla base di un non meglio Controparte_1
precisato accordo societario mai prodotto in atti. Detto accordo, di cui si ignora tanto il contenuto quanto la decorrenza, sarebbe stato poi risolto con la scrittura privata del 7 giugno 2012 ( la data è indicata in calce al documento prodotto senza che tuttavia sia possibile ritenerne la certezza ). Il contenuto di detta scrittura ( l'unica prodotta in atti )
è a sua volta a dir poco criptico: si risolve un contratto di cui non si conosce il contenuto e tuttavia, si prevede che il conto corrente intestato all'impresa o meglio all'imprenditore sarà utilizzato ( non si specifica da chi ) fino al 30 dicembre Pt_1
2013. Si precisa che nonostante la risoluzione del contratto dovrà continuare a Pt_1 percepire la metà del contributo regionale erogato per l'assunzione di tre borsisti che poi
è la ragione per la quale l'impresa dovrà continuare ad operare. Infine si prevede che la tutta la documentazione commerciale e fiscale dovrà essere inoltrata al legale di Pt_1 per una adeguata tutela degli interessi di quest'ultimo.
A fronte di tale eterogeneo assetto di interessi l'attore ha poi dedotto di avere ricevuto la notifica di quattro cartelle esattoriali tutte in qualche modo collegate alla mala gestio di non altrimenti declinata in fatto né contestualizzata nel periodo. La semplice Pt_1
lettura delle cartelle, peraltro, non consente di ricostruire con certezza le violazioni cui si riferiscono, mentre emerge che dette violazioni ( cfr la comunicazione INPS ) siano state almeno in parte poste in essere in un periodo precedente la scrittura privata del 7 giugno 2012.
Una delle cartelle esattoriali riguarda le tasse di proprietà di un'autovettura evidentemente intestata all'appellante che, di conseguenza, è l'unico tenuto al pagamento.
Infine non vi è alcuna corrispondenza tra la somma degli importi delle cartelle e l'importo preteso dall'attore a titolo di risarcimento del danno.
In definitiva l'unico dato certo è costituito dall'esistenza di plurime violazioni fiscali e tributarie accertate nei confronti della impresa individuale intestata a , Parte_1
effettivamente cogestita in fatto con senza che risulti tuttavia alcun Controparte_1
elemento concreto per ritenere solo quest'ultimo responsabile delle violazioni.
Pienamente condivisibile, in detta situazione, è il rigetto della domanda da parte del
Tribunale.
2.2. con il secondo motivo, l'appellante lamenta l'errore della decisione assunta dal giudice di prime cure in relazione alla condanna delle spese processuali, eccependo l'eccessività delle spese di lite liquidate, in quanto sproporzionate rispetto al valore della lite.
Il motivo è infondato: l'attore in primo grado aveva richiesto la condanna del convenuto al risarcimento del danno indicato nell'importo di € 500.000 o nella somma maggiore o minore ritenuta dal Tribunale. Il Tribunale, per la verità senza specificare lo scaglione tariffario ritenuto applicabile, ha liquidato a titolo di spese di lite l'importo di € 6.000 somma comunque inferiore a quella risultante dall'applicazione dei parametri nei valori medi sia dello scaglione tariffario 260.001 a 520.000 euro sia di quello indeterminabile ( cui è possibile fare riferimento per effetto del richiamo alla diversa somma ritenuta di giustizia ), sicchè di nulla può dolersi l'appellante che, peraltro, non specifica in alcun modo quale sia la violazione commessa.
3. Le spese di lite
3.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 55 del 2014 come modificati dal DM n. 147 del 2022 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento (indeterminabile di bassa complessità), ridotti della metà in ragione della non particolare complessità della controversia e inclusa la fase di trattazione ineludibile anche nel giudizio d'appello
(Cass. 30219/2023).
3.2. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto che sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto dell'art 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 introdotto dalla L. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1335/2021 del Tribunale di Castrovillari del 22.12.2021, emessa ai sensi dell'art. 281sexies cpc, pubblicata in pari data, non notificata, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
che si liquidano in € 4.995, oltre rimborso forfettario per spese generali
[...]
nella misura del 15%, iva e cpa;
3. Dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione se questo risulti dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 24 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Silvana Ferriero Dott.ssa Carmela Ruberto