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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 07/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
Rgac n. 2061/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al Rgac n. 2061/2020
TRA
Parte_1
[...] P.IVA_1 ici no via A. Nassetti, palazzina Alfa snc, rappresentata e difesa dall'avv. Elena Bernardi e dall'avv. Gregorio Troilo, in virtù di procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
( , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
, e difesa dall'avv. Alessandro Lanzi e dall'avv. Filippo Cecchetti, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, regolarmente notificato,
[...]
Parte_1
e la revoca agli Controparte_1 effetti della procedura concorsuale, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 67, 2° e 3° comma, lett. a) legge fallimentare, del pagamento per la somma di euro 91.500,00 eseguito il 16.02.2017 da , allora in bonis. Pt_1
Deduceva, in particolare, che tra le parti e tercorsi rapporti commerciali e che il predetto pagamento era avvenuto nei sei mesi antecedenti alla data di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, ossia nel cd periodo di sospetto;
che in tale ipotesi la revocatoria era ammessa laddove il debitore si era trovato in stato di insolvenza e il creditore ne era a conoscenza;
che i pagamenti erano avvenuti in violazione dei termini e delle modalità di pagamento e, quindi, “non in termini d'uso”; che, inoltre, vi erano plurimi elementi, provenienti dalle risultanze di bilancio e dalla carta stampata, per cui il creditore non poteva che essere a conoscenza del grave stato di insolvenza al momento del pagamento ricevuto da . Pt_1
2.Si costituiva in giudizio eccependo Controparte_1
l'inammissibilità della doma vi era prova del pagamento e che la convenuta non era operatore qualificato nel settore creditizio o delle attività finanziarie e quindi non poteva avere contezza di un eventuale stato di insolvenza, posto anche che la compagnia di bandiera era stata sempre in difficoltà economica ed era stato approvato poco prima un piano economico di rilancio della società. Concludeva, sulla scorta delle precedenti considerazioni, chiedendo il rigetto dell'azione revocatoria fallimentare.
3.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., svolta l'istruttoria a mezzo di prova testimoniale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
4.L'azione revocatoria proposta da parte attrice è disciplinata dall'art. 67 RD 267/1942, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame. Il secondo comma della suddetta norma prevede che: “Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”. Tale azione è esperibile anche dal Commissario di un'impresa in Amministrazione Straordinaria in forza del combinato disposto degli artt. 49 del D.Lgs. 8 luglio 1999 n. 270 e dell'art.6 Dl 347/2003, con la particolarità che il “periodo sospetto” in forza del suddetto art 6 co.
1-ter decorre dalla data di emanazione del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, che nel caso di specie è datato 2.5.2017. Il terzo comma dell'art. 67 indica un elenco di circostanze che escludono la revocabilità dei pagamenti effettuati a favore della società in amministrazione straordinaria. Ai fini del decidere viene in rilievo in particolare l'ipotesi di cui all'art. 67, co terzo, lett. a) in forza della quale “Non sono soggetti all'azione revocatoria i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso”. La locuzione “termini d'uso”, non si riferisce ai termini contrattualmente previsti tra le parti, ma a quelli che si sono sostituiti all'originaria pattuizione contrattuale in via di prassi consolidata tra le stesse. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che i termini d'uso vadano intesi come uso negoziale riferito allo specifico rapporto tra le parti e non alla prassi del settore economico di riferimento (Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 25162 del 07/12/2016). Il pagamento non è quindi revocabile tutte le volte in cui fra le parti si sia instaurata una prassi anteriore - adeguatamente consolidata e stabile, così da potersi definire tale - volta a derogare a quella clausola contrattuale ed introdurre, come nuova regola inter partes, il pagamento nei termini diversi e più lunghi. La Suprema Corte ha, inoltre, precisato che la prassi deve ritenersi prevalente rispetto al regolamento negoziale tutte le volte in cui risulti che il ritardo rispetto alla scadenza pattiziamente convenuta sia divenuto una consuetudine, senza determinare una specifica reazione della controparte “a parte l'intimazione di solleciti” (cfr Cass. 18 marzo 2019, n. 7580). Deve pertanto ritenersi che “L'effetto della disposizione di esonero è, in definitiva, che sono revocabili quei pagamenti i quali, pur avvenuti oltre i tempi contrattualmente prescritti, siano stati di fatto eseguiti ed accettati in termini diversi, nell'ambito di plurimi adempimenti con le nuove caratteristiche, evidenziatesi già in epoca anteriore a quelli de quibus: tanto che non possano più, a quel punto, ritenersi pagamenti eseguiti "in ritardo", ossia inesatti adempimenti, ma siano divenuti per prassi, proprio al contrario, esatti adempimenti” (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza 7 dicembre 2020 n. 27939). L'onere della prova in relazione all'esistenza di termini d'uso diversi da quelli contrattualmente previsti ai sensi dell'art. 2697 c.c. è in capo all'accipiens in quanto attiene ad un fatto estintivo dell'avversa pretesa. Spetta, invece, all'attore provare i fatti costitutivi della domanda, ovvero l'effettuazione e la data dei pagamenti, nonché la c.d. scientia decotionis, ovvero la conoscenza da parte del debitore dello stato di insolvenza del creditore, al momento del pagamento. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la conoscenza da parte del terzo contraente dello stato d'insolvenza dell'imprenditore deve essere effettiva e non meramente potenziale, assumendo rilievo la concreta situazione psicologica della parte nel momento dell'atto impugnato e non pure la semplice conoscibilità oggettiva ed astratta delle condizioni economiche della controparte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10209 del 04/05/2009). La Suprema Corte ha altresì precisato che a tal fine deve tenersi conto della qualità del creditore e delle specifiche conoscenze tecniche a sua disposizione (Cassazione civile, sez. I, 02 luglio 2007, n. 14978). La prova dell'elemento soggettivo dell'azione revocatoria può essere raggiunta anche in via presuntiva, in quanto, la legge non pone limiti in ordine ai mezzi a cui può essere affidato l'assolvimento dell'onere della prova da parte del creditore che agisce per la dichiarazione di inefficacia del pagamento. La presunzione che viene in rilievo non è quella legale "iuris tantum", ma una presunzione semplice e, in quanto tale, deve formare oggetto di valutazione concreta da parte del giudice di merito, da compiersi in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 c.c., con valutazione di tutti gli elementi della fattispecie e con la possibilità di riconoscerla solo in presenza di elementi gravi precisi e concordanti. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, precisato che in tema di revocatoria fallimentare la conoscenza dello stato d'insolvenza, pur potendo essere desunta anche da elementi indiziari, purché caratterizzati dagli ordinari requisiti di gravità, precisione e concordanza, dev'essere effettiva, e non meramente potenziale, non risultando pertanto sufficiente la mera conoscibilità dei sintomi rivelatori dello stato di decozione, ma occorrendo la prova di concreti elementi di collegamento con i predetti sintomi, dai quali possa desumersi che il terzo, “facendo uso della sua normale prudenza ed avvedutezza, rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui si è trovato concretamente ad operare, non possa non aver percepito i segnali della situazione di dissesto in cui versava il debitore” (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 1, 19 febbraio 2015, n. 3336; 30 luglio 2014, n. 17286; Cass., Sez. 6,3 maggio2012, n. 6686). Con riferimento all'utilizzo delle notizie di stampa le stesse, dopo un primo orientamento restrittivo, sono state di recente considerate potenzialmente idonee a costituire indizio della scientia decotionis, utile a fondare, insieme ad altri elementi, il ragionamento presuntivo. Infatti, è stato affermato che “In tema di revocatoria fallimentare di pagamenti, ai fini dell'accertamento della conoscenza dello stato di insolvenza, il giudice può avvalersi di presunzioni semplici, valorizzando le fonti di conoscenza rappresentate da una campagna di stampa nei confronti dell'imprenditore insolvente, con una valutazione in concreto delle sue caratteristiche, ovvero del numero delle notizie, della rilevanza nazionale e della dovizia di particolari narrati, il tutto anche in rapporto alle caratteristiche e qualifiche specifiche e concrete dell'accipiens stesso” (Cass Sez. 1 - , Sentenza n. 23650 del 31/08/2021- riferita al fallimento della nota azienda ). Pt_2
5.Ciò premesso, muovendo al caso di specie, deve ritenersi che parte attrice non ha assolto all'onere della prova relativamente alla scientia decotionis della società convenuta al momento del pagamento oggetto di causa, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
ha indicato quali indici sui quali fondare il ragionamento presuntivo Pt_1 lla prova della conoscenza in capo alla convenuta dello stato di insolvenza di : - le risultanze del bilancio 2015; - le notizie di Parte_3 stampa allegate;
- i solleciti di pagamento.
6.In relazione alle risultanze del bilancio deve tenersi, anzitutto, conto delle conoscenze tecniche del creditore, per cui è da escludersi che un fornitore, non specificamente operante nel mondo finanziario o contabile, sia onerato di esaminare il bilancio della società cliente, soprattutto nell'ipotesi di un rapporto continuo e consolidato come quello tra le parti. Gli indici di bilancio rappresentano elementi dalla lettura complessa che presuppongono una elevata conoscenza di tecniche finanziarie e aziendali e non può presumersi che il semplice operatore commerciale possegga un bagaglio di specialistiche competenze, sulla cui base poter desumere la scientia decoctionis dell'impresa poi attinta da una procedura concorsuale. La prova della scientia decoctionis quindi può essere desunta dai bilanci della debitrice a condizioni, qui non ricorrenti, che l'accipiens abbia avuto diretta e completa contezza degli stessi e che per la sua professione ed esperienza in materia sia dotato di conoscenze particolarmente qualificate per poterne trarre elementi di giudizio (Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., (ud. 26/03/2019) 27- 08-2019, n. 21749; Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., (ud. 10/07/2018) 06-09-2018, n. 21697; Cass. Civ. n. 2557/2008). Non può pretendersi che, nelle correnti relazioni d'affari, un creditore (come quello di specie) non dedito professionalmente all'esercizio del credito o ad attività finanziarie debba cautelativamente -nel momento in cui riceve un pagamento- espletare indagini contabili su bilanci o compiere attività investigative per sincerarsi se il debitore versi o meno in stato d'insolvenza. In secondo luogo, va osservato, che la lettura dei bilanci di per sé potrebbe far desumere uno stato di difficoltà economica della società (essendo registrata una perdita di esercizio e una situazione di sottocapitalizzazione della società, come riportato anche dalla nota integrativa), ma non necessariamente permette di ritenere provata l'insolvenza, intesa secondo la definizione dell'art 5 RD 247/1942 come incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, situazione che secondo l'art. 2 del D.lgs. 14/2019 (cd. Codice della crisi) si deve manifestare con inadempimenti o altri fatti esteriori. Gli stessi dati desumibili dalla documentazione allegata al bilancio non sono univoci nel senso dell'attestare una situazione di irreversibile dissesto di
. Pt_1
nella Relazione sulla gestione, a pagina 56, si legge che “al termine del suo primo anno di attività il Gruppo Alitalia ha consuntivato, in linea con le previsioni, un risultato operativo negativo di E/mln 149 ed un risultato netto di perdita per E/mln 199. La liquidità è stata sostenuta dalla realizzazione di alcune significative operazioni di finanziamento, tra le quali, l'emissione di due bond”; mentre per il futuro la relazione esprime che “In tale contesto, l'impegno di di raggiungere un pareggio a livello di risultato netto nel Pt_1
2017, per po darsi risolutamente su un percorso di solida e sostenibile profittabilità, rimane invariato” ed ancora “nel 2016 si prevede di consuntivare un risultato operativo in miglioramento rispetto a quanto registrato nel 2015”. Inoltre, l'anno 2015 rappresentava il primo anno di attività della nuova compagnia . Parte_3
Nella relaz tà di revisione indipendente e nella relazione del Collegio Sindacale non si evincono chiari riferimenti ad un neppure prossimo stato di insolvenza, in particolare il Collegio Sindacale evidenziava solo la necessità di “una prudente valutazione e un costante monitoraggio da parte degli amministratori sull'andamento dei risultati economici, dell'indebitamento, del patrimonio netto e della liquidità” ed ancora
“approvare con celerità un nuovo piano industriale che tenga conto delle mutate condizioni sia a livello aziendale sia a livello settoriale sia a livello economico generale e che dia conto della sostenibilità degli investimenti necessari a supportare lo sviluppo dei ricavi, così come dell'indebitamento sotto il profilo del suo ripianamento e/o rifinanziamento”. Sulla base di tutti gli elementi sin qui esposti, deve escludersi che la perdita netta evidenziata in bilancio, di per sé considerata, conducesse necessariamente ad una prognosi negativa circa il futuro di . Pt_1
7.Anche l'esame degli articoli e notizie di stampa indicati dall'attrice non appare sufficiente a fondare il ragionamento presuntivo, dovendosi osservare che nel caso di specie è fatto notorio che nel periodo oggetto di causa i giornali nazionali riportavano notizie circa la situazione di difficoltà economica della compagnia di bandiera, che aveva già subito un'opera di risanamento a seguito dell'intervento di nel 2014 e che si apprestava CP_2 ad approvare un nuovo piano industriale Tuttavia, non può ritenersi che la lettura di tali notizie possa essere stata sufficiente a permettere con certezza a di sapere Controparte_1 che versava al momento del zione di Pt_1
“ins che ne avrebbe determinato, dopo poco tempo, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria. Tale considerazione si fonda innanzitutto sulle particolari caratteristiche del soggetto debitore. La situazione della compagnia di bandiera non può essere paragonata a quella della società Cirio spa, con riferimento alla quale la Suprema Corte nella sentenza del 2021 citata, ha ritenuto sufficienti le notizie di stampa a provare la conoscenza dell'insolvenza della stessa in capo ai creditori.
, nelle sue diverse articolazioni societarie, da oltre un decennio verte Pt_1 in condizioni di difficoltà finanziaria ed economica;
tuttavia, la complessità di interessi politici ed economici che storicamente hanno ruotato intorno alle vicende della Compagnia di bandiera hanno determinato interventi straordinari del governo o il suo coinvolgimento in piani di ristrutturazione, ai quali le altre imprese nazionali, per quanto grandi e strutturate non potrebbero ambire ad accedere. Con riferimento specifico al periodo di sospetto, dalla documentazione versata in atti emerge che era in corso la predisposizione di un nuovo piano industriale, approvato dal Consiglio di Amministrazione di e che è Parte_3 naufragato solo per la mancata approvazione da parte dei lavoratori, ai quali la Compagnia aveva deciso di sottoporlo e sul quale vi era stato il preaccordo con i sindacati. La circostanza che il Governo italiano fosse un azionista di e che Parte_3 sia stato attivamente coinvolto nel sostegno della compagnia e nella negoziazione di un piano di risanamento ha ragionevolmente creato una fiducia tra i creditori circa la effettiva capacità della compagnia di far fronte alle sue passività finché il processo di negoziazione del piano era in corso e fino a pochi giorni prima della sottoposizione di alla Procedura di Pt_1
Amministrazione Straordinaria. In altri termini “l' amento” e l'attivo sostegno del Governo italiano non poteva non rafforzare la fiducia dei creditori circa la solvibilità della compagnia. Anche la Corte D'appello di Roma con riferimento ad Alitalia Servizi S.p.A. in A.S., una delle società che hanno rappresentato nel tempo la compagnia di bandiera, abbia negato in diverse occasioni la sufficienza di notizie di stampa relative alle difficoltà finanziarie a costituire elementi idonei a fondare la presunzione della scientia decotionis in capo all'accipiens dando rilievo proprio al fatto che “i termini reali e definitivi della situazione di default, in continua evoluzione, dopo scenari alternativi di salvataggio, si erano resi ostensibili alla platea dei fornitori solo nei mesi successivi al collocamento in Amministrazione Straordinaria” (C. appello Roma sent. 9 giugno 2020 n. 26765) e valorizzando la peculiarità del soggetto creditore alla quale le notizie si riferivano. La Corte ha affermato che la scientia decotionis non può essere ricavata dalle
“mere fonti giornalistiche dell'epoca, per quanto insistenti, che avevano segnalato una situazione di difficoltà della Compagnia di bandiera e non certo di un'azienda privata” (Corte Appello Roma sez. I del 13.5.2019 sent. n. 3576 2019). I Giudici di Appello con riferimento all'amministrazione di CP_3 hanno ribadito che “al fine della verifica della sussistenza d soggettivo dalla scientia decoctionis, deve essere esclusa l'inidoneità in assoluto della prova fornita dagli articoli di stampa in merito all'irreversibilità della crisi finanziaria in cui versa il debitore medesimo, e ciò anche se l'accipiens sia un normale operatore commerciale e non un operatore finanziario in grado di poter comprendere dalle informazioni ricavate dalla stampa, una chiara percezione dello stato di insolvenza delle imprese” e nel caso peculiare esaminato in cui gli articoli allegati indicavano testualmente che “ ha Pt_1 grandi problemi di bilancio"; oppure “ogni giorno che passa comporta due milioni di Euro di perdita per i contribuenti italiani"; " brucia in fretta Pt_1 quello che ha: con l'attuale network l'azienda perde m nte un milione e mezzo di curo al giorno"; " , l'incubo del fallimento - avverte: Pt_1 Per_1 presto un accordo oppure si i libri in Tribunale", ed alt izie dello stesso tenore”. Ha ritenuto che si trattasse di notizie “che davano conto di una situazione difficile in rapido deterioramento ma che non riportavano dati di carattere oggettivo ed in grado di dimostrare senza ombra di dubbio lo stato di insolvenza di ” (Corte Appello Roma sez. I, 27 aprile 2018, n.2752). Pt_1
Anche di recente i giudici d'Appello hanno ribadito che la conoscenza “delle non buone notizie sullo stato di salute della compagnia aerea italiana… non integra comunque la scientia decotionis se non si accompagna al corteo di indici rivelatori, tra i quali si annoverano i ritardi nei pagamenti, la pendenza di procedure esecutive e pignoramenti, la predisposizione di piani di rientro dal debito” (Corte Appello Roma sez. I, sent. del 1° aprile 2021 n 2410). Nel caso di specie, non si dà atto dell'esistenza di procedure esecutive, di sospensione delle licenze di volo o di altri provvedimenti sanzionatori nei confronti di che, unitamente alle notizie di giornale, permettessero a Pt_1 di ritenere concreta e attuale la situazione di Controparte_4 ole notizie di stampa depositate anche lette in ordine cronologico e tutte insieme danno l'idea di una compagnia aerea in difficoltà, che è tuttavia in stretto contatto con il governo per trovare una soluzione condivisa, come si evince dall'articolo del Messaggero del 24.2.2017 e dal fatto che perfino dopo il voto negativo sul referendum sul Corriere della sera 26.4.2017 si leggevano le dichiarazioni dell'allora ministro secondo il quale “L'Italia negozierà con l'Europa un nuovo Persona_2 prestito ponte”. Le notizie, anche ove più nefaste perché contenenti indicazioni di perdite di 500.000,00 euro al giorno (il giornale 8 agosto 2016), pagamento frazionato della tredicesima ai lavoratori (il giorno 22 dicembre 2016), sono comunque controbilanciate da altre notizie improntate all'ottimismo e alla seria possibilità che, o tramite il piano industriale predisposto dalla Società o con l'aiuto del Governo, l'insolvenza avrebbe potuto essere scongiurata. Si richiama a titolo esemplificativo la Repubblica del settembre 2016 “gli azionisti sono pronti a mettere in pista almeno 20 aerei di lungo raggio che metteranno in moto un meccanismo virtuoso di nuove assunzioni grazie ad un fabbisogno di quasi mille piloti e 300 assistenti di volo, oltre alla riapertura delle carriere interne per i piloti e il rilancio della manutenzione nel polo di Roma”. Il “Messaggero”, nell'articolo depositato di novembre 2016, riporta la notizia dell'individuazione da parte di di una strategia utile a coprire le Pt_1 perdite, costituita dalla conversi bond da 375 milioni emesso a luglio 2015. Il sole 24 ore del 10 dicembre 2016 parla ancora di attività in corso per la soluzione della crisi indicando anche che “all'interno di c'è fiducia in Pt_1 una soluzione anche se ancora non trovata” e il Sole 24 ennaio 2017 riporta la predisposizione di un piano industriale che “prevede una riduzione di costi (diversi dal personale) che nel 2021, a regime, porterebbero a risparmi accumulati per un miliardo”. La non univocità delle notizie di per sé è sufficiente a non farle ritenere elementi adeguati al raggiungimento della prova presuntiva. Si evidenzia, inoltre, che gli articoli in cui si paventano ipotesi liquidatorie e/o incapacità di far fronte ai pagamenti prima del 24.4.2017 - data del voto negativo dei sindacati al referendum relativo al piano industriale di Parte_3
-, contengono valutazioni soggettive di diversi giornalisti e non dati
[...] ttivi e sono comunque formulate in modo ipotetico, con riferimento a soluzioni future e potenziali, e non contengono mai affermazioni circa l'esistenza di una attuale situazione di insolvenza (cfr. – CP_5
9.12.2016; il giornale- 28.2.2017). I pochi articoli successivi al 24.4.2017, data di voto negativo del referendum, sono irrilevanti perché prossimi alla fine del c.d. periodo sospetto e successivo al pagamento oggetto di domanda. La produzione ad opera di dell'invio di solleciti di pagamento da parte Pt_1 di molteplici fornitori, nonché l'esistenza di procedimenti monitori a suo carico non costituiscono indici ulteriori per il raggiungimento della prova presuntiva. Infatti, tanto la corrispondenza quanto i decreti ingiuntivi depositati dall'attrice riguardano rapporti contrattuali con altre società delle quali non vi è prova che avesse conoscenza, e lo Controparte_4 stesso vale per le richies i svolte da altre società circa i tempi di pagamento delle fatture. I solleciti scritti o telefonici, inoltre, non sono in grado di integrare la prova della scientia decoctionis, in quanto costituiscono al più elementi rivelatori della mera conoscenza di uno stato di difficoltà economica del debitore non idonei ad integrare concreti collegamenti con i sintomi propri di uno stato di insolvenza. La Suprema Corte ha espressamente escluso la rilevanza dei soli solleciti ai fini dell'accoglimento della domanda di revocatoria fallimentare, rientrando l'invio di richieste volte al pagamento di somme in una frequente dinamica commerciale (cfr. Cass. 18 marzo 2019, n. 7580; Cass. 27939 7.12.2020). La prova testimoniale escussa non ha aggiunto nulla di rilievo al quadro probatorio, i testi nulla hanno riportato in merito a minacce o lamentele con riferimenti specifici allo stato di insolvenza avanzate agli uffici di e gli Pt_1 ulteriori testi richiesti ex art. 257 c.p.c. erano conosciuti o con dalla parte sin dall'inizio del giudizio, appartenendo al suo personale, e andavano indicati nella lista testi della seconda memoria.
8.In conclusione, le valutazioni fin qui espresse non permettono di ritenere che le notizie di stampa relative alla sola difficoltà finanziaria di e non Pt_1 riportanti espressamente l'indicazione di una situazione di insolvenza attuale, nonché le risultanze del bilancio e della corrispondenza, siano indici gravi precisi e concordanti idonei a ritenere provata la conoscenza da parte di della sussistenza di un vero e proprio stato di Controparte_1 insolvenza attuale e concreto di (consistente in uno stato ben più Pt_1 ampio e complesso del mero pimento e identificabile nel suo significato oggettivo, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 L.Fall., con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprima, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti) nonchè nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio;
sul punto confronta Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., (ud. 21/10/2020) 21-01-2021, n. 1053; Cass. Civ. n. 6978/2019; Cass. Civ. n. 7252/2014). Ne deriva il rigetto della domanda attorea. Deve ritenersi assorbita ogni ulteriore questione in virtù del principio della ragione più liquida.
9.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in ragione del DM vigente, del valore della causa e dell'attività processuale svolte.
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-RIGETTA la domanda;
-CONDANNA al Controparte_6 pagamento in favore di delle spese di lite Controparte_1 da liquidarsi nella som er compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi.
Civitavecchia 5.01.2025
Il giudice
Daniele Sodani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al Rgac n. 2061/2020
TRA
Parte_1
[...] P.IVA_1 ici no via A. Nassetti, palazzina Alfa snc, rappresentata e difesa dall'avv. Elena Bernardi e dall'avv. Gregorio Troilo, in virtù di procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
( , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
, e difesa dall'avv. Alessandro Lanzi e dall'avv. Filippo Cecchetti, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, regolarmente notificato,
[...]
Parte_1
e la revoca agli Controparte_1 effetti della procedura concorsuale, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 67, 2° e 3° comma, lett. a) legge fallimentare, del pagamento per la somma di euro 91.500,00 eseguito il 16.02.2017 da , allora in bonis. Pt_1
Deduceva, in particolare, che tra le parti e tercorsi rapporti commerciali e che il predetto pagamento era avvenuto nei sei mesi antecedenti alla data di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, ossia nel cd periodo di sospetto;
che in tale ipotesi la revocatoria era ammessa laddove il debitore si era trovato in stato di insolvenza e il creditore ne era a conoscenza;
che i pagamenti erano avvenuti in violazione dei termini e delle modalità di pagamento e, quindi, “non in termini d'uso”; che, inoltre, vi erano plurimi elementi, provenienti dalle risultanze di bilancio e dalla carta stampata, per cui il creditore non poteva che essere a conoscenza del grave stato di insolvenza al momento del pagamento ricevuto da . Pt_1
2.Si costituiva in giudizio eccependo Controparte_1
l'inammissibilità della doma vi era prova del pagamento e che la convenuta non era operatore qualificato nel settore creditizio o delle attività finanziarie e quindi non poteva avere contezza di un eventuale stato di insolvenza, posto anche che la compagnia di bandiera era stata sempre in difficoltà economica ed era stato approvato poco prima un piano economico di rilancio della società. Concludeva, sulla scorta delle precedenti considerazioni, chiedendo il rigetto dell'azione revocatoria fallimentare.
3.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., svolta l'istruttoria a mezzo di prova testimoniale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
4.L'azione revocatoria proposta da parte attrice è disciplinata dall'art. 67 RD 267/1942, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame. Il secondo comma della suddetta norma prevede che: “Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”. Tale azione è esperibile anche dal Commissario di un'impresa in Amministrazione Straordinaria in forza del combinato disposto degli artt. 49 del D.Lgs. 8 luglio 1999 n. 270 e dell'art.6 Dl 347/2003, con la particolarità che il “periodo sospetto” in forza del suddetto art 6 co.
1-ter decorre dalla data di emanazione del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, che nel caso di specie è datato 2.5.2017. Il terzo comma dell'art. 67 indica un elenco di circostanze che escludono la revocabilità dei pagamenti effettuati a favore della società in amministrazione straordinaria. Ai fini del decidere viene in rilievo in particolare l'ipotesi di cui all'art. 67, co terzo, lett. a) in forza della quale “Non sono soggetti all'azione revocatoria i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso”. La locuzione “termini d'uso”, non si riferisce ai termini contrattualmente previsti tra le parti, ma a quelli che si sono sostituiti all'originaria pattuizione contrattuale in via di prassi consolidata tra le stesse. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che i termini d'uso vadano intesi come uso negoziale riferito allo specifico rapporto tra le parti e non alla prassi del settore economico di riferimento (Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 25162 del 07/12/2016). Il pagamento non è quindi revocabile tutte le volte in cui fra le parti si sia instaurata una prassi anteriore - adeguatamente consolidata e stabile, così da potersi definire tale - volta a derogare a quella clausola contrattuale ed introdurre, come nuova regola inter partes, il pagamento nei termini diversi e più lunghi. La Suprema Corte ha, inoltre, precisato che la prassi deve ritenersi prevalente rispetto al regolamento negoziale tutte le volte in cui risulti che il ritardo rispetto alla scadenza pattiziamente convenuta sia divenuto una consuetudine, senza determinare una specifica reazione della controparte “a parte l'intimazione di solleciti” (cfr Cass. 18 marzo 2019, n. 7580). Deve pertanto ritenersi che “L'effetto della disposizione di esonero è, in definitiva, che sono revocabili quei pagamenti i quali, pur avvenuti oltre i tempi contrattualmente prescritti, siano stati di fatto eseguiti ed accettati in termini diversi, nell'ambito di plurimi adempimenti con le nuove caratteristiche, evidenziatesi già in epoca anteriore a quelli de quibus: tanto che non possano più, a quel punto, ritenersi pagamenti eseguiti "in ritardo", ossia inesatti adempimenti, ma siano divenuti per prassi, proprio al contrario, esatti adempimenti” (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza 7 dicembre 2020 n. 27939). L'onere della prova in relazione all'esistenza di termini d'uso diversi da quelli contrattualmente previsti ai sensi dell'art. 2697 c.c. è in capo all'accipiens in quanto attiene ad un fatto estintivo dell'avversa pretesa. Spetta, invece, all'attore provare i fatti costitutivi della domanda, ovvero l'effettuazione e la data dei pagamenti, nonché la c.d. scientia decotionis, ovvero la conoscenza da parte del debitore dello stato di insolvenza del creditore, al momento del pagamento. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la conoscenza da parte del terzo contraente dello stato d'insolvenza dell'imprenditore deve essere effettiva e non meramente potenziale, assumendo rilievo la concreta situazione psicologica della parte nel momento dell'atto impugnato e non pure la semplice conoscibilità oggettiva ed astratta delle condizioni economiche della controparte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10209 del 04/05/2009). La Suprema Corte ha altresì precisato che a tal fine deve tenersi conto della qualità del creditore e delle specifiche conoscenze tecniche a sua disposizione (Cassazione civile, sez. I, 02 luglio 2007, n. 14978). La prova dell'elemento soggettivo dell'azione revocatoria può essere raggiunta anche in via presuntiva, in quanto, la legge non pone limiti in ordine ai mezzi a cui può essere affidato l'assolvimento dell'onere della prova da parte del creditore che agisce per la dichiarazione di inefficacia del pagamento. La presunzione che viene in rilievo non è quella legale "iuris tantum", ma una presunzione semplice e, in quanto tale, deve formare oggetto di valutazione concreta da parte del giudice di merito, da compiersi in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 c.c., con valutazione di tutti gli elementi della fattispecie e con la possibilità di riconoscerla solo in presenza di elementi gravi precisi e concordanti. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, precisato che in tema di revocatoria fallimentare la conoscenza dello stato d'insolvenza, pur potendo essere desunta anche da elementi indiziari, purché caratterizzati dagli ordinari requisiti di gravità, precisione e concordanza, dev'essere effettiva, e non meramente potenziale, non risultando pertanto sufficiente la mera conoscibilità dei sintomi rivelatori dello stato di decozione, ma occorrendo la prova di concreti elementi di collegamento con i predetti sintomi, dai quali possa desumersi che il terzo, “facendo uso della sua normale prudenza ed avvedutezza, rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui si è trovato concretamente ad operare, non possa non aver percepito i segnali della situazione di dissesto in cui versava il debitore” (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 1, 19 febbraio 2015, n. 3336; 30 luglio 2014, n. 17286; Cass., Sez. 6,3 maggio2012, n. 6686). Con riferimento all'utilizzo delle notizie di stampa le stesse, dopo un primo orientamento restrittivo, sono state di recente considerate potenzialmente idonee a costituire indizio della scientia decotionis, utile a fondare, insieme ad altri elementi, il ragionamento presuntivo. Infatti, è stato affermato che “In tema di revocatoria fallimentare di pagamenti, ai fini dell'accertamento della conoscenza dello stato di insolvenza, il giudice può avvalersi di presunzioni semplici, valorizzando le fonti di conoscenza rappresentate da una campagna di stampa nei confronti dell'imprenditore insolvente, con una valutazione in concreto delle sue caratteristiche, ovvero del numero delle notizie, della rilevanza nazionale e della dovizia di particolari narrati, il tutto anche in rapporto alle caratteristiche e qualifiche specifiche e concrete dell'accipiens stesso” (Cass Sez. 1 - , Sentenza n. 23650 del 31/08/2021- riferita al fallimento della nota azienda ). Pt_2
5.Ciò premesso, muovendo al caso di specie, deve ritenersi che parte attrice non ha assolto all'onere della prova relativamente alla scientia decotionis della società convenuta al momento del pagamento oggetto di causa, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
ha indicato quali indici sui quali fondare il ragionamento presuntivo Pt_1 lla prova della conoscenza in capo alla convenuta dello stato di insolvenza di : - le risultanze del bilancio 2015; - le notizie di Parte_3 stampa allegate;
- i solleciti di pagamento.
6.In relazione alle risultanze del bilancio deve tenersi, anzitutto, conto delle conoscenze tecniche del creditore, per cui è da escludersi che un fornitore, non specificamente operante nel mondo finanziario o contabile, sia onerato di esaminare il bilancio della società cliente, soprattutto nell'ipotesi di un rapporto continuo e consolidato come quello tra le parti. Gli indici di bilancio rappresentano elementi dalla lettura complessa che presuppongono una elevata conoscenza di tecniche finanziarie e aziendali e non può presumersi che il semplice operatore commerciale possegga un bagaglio di specialistiche competenze, sulla cui base poter desumere la scientia decoctionis dell'impresa poi attinta da una procedura concorsuale. La prova della scientia decoctionis quindi può essere desunta dai bilanci della debitrice a condizioni, qui non ricorrenti, che l'accipiens abbia avuto diretta e completa contezza degli stessi e che per la sua professione ed esperienza in materia sia dotato di conoscenze particolarmente qualificate per poterne trarre elementi di giudizio (Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., (ud. 26/03/2019) 27- 08-2019, n. 21749; Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., (ud. 10/07/2018) 06-09-2018, n. 21697; Cass. Civ. n. 2557/2008). Non può pretendersi che, nelle correnti relazioni d'affari, un creditore (come quello di specie) non dedito professionalmente all'esercizio del credito o ad attività finanziarie debba cautelativamente -nel momento in cui riceve un pagamento- espletare indagini contabili su bilanci o compiere attività investigative per sincerarsi se il debitore versi o meno in stato d'insolvenza. In secondo luogo, va osservato, che la lettura dei bilanci di per sé potrebbe far desumere uno stato di difficoltà economica della società (essendo registrata una perdita di esercizio e una situazione di sottocapitalizzazione della società, come riportato anche dalla nota integrativa), ma non necessariamente permette di ritenere provata l'insolvenza, intesa secondo la definizione dell'art 5 RD 247/1942 come incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, situazione che secondo l'art. 2 del D.lgs. 14/2019 (cd. Codice della crisi) si deve manifestare con inadempimenti o altri fatti esteriori. Gli stessi dati desumibili dalla documentazione allegata al bilancio non sono univoci nel senso dell'attestare una situazione di irreversibile dissesto di
. Pt_1
nella Relazione sulla gestione, a pagina 56, si legge che “al termine del suo primo anno di attività il Gruppo Alitalia ha consuntivato, in linea con le previsioni, un risultato operativo negativo di E/mln 149 ed un risultato netto di perdita per E/mln 199. La liquidità è stata sostenuta dalla realizzazione di alcune significative operazioni di finanziamento, tra le quali, l'emissione di due bond”; mentre per il futuro la relazione esprime che “In tale contesto, l'impegno di di raggiungere un pareggio a livello di risultato netto nel Pt_1
2017, per po darsi risolutamente su un percorso di solida e sostenibile profittabilità, rimane invariato” ed ancora “nel 2016 si prevede di consuntivare un risultato operativo in miglioramento rispetto a quanto registrato nel 2015”. Inoltre, l'anno 2015 rappresentava il primo anno di attività della nuova compagnia . Parte_3
Nella relaz tà di revisione indipendente e nella relazione del Collegio Sindacale non si evincono chiari riferimenti ad un neppure prossimo stato di insolvenza, in particolare il Collegio Sindacale evidenziava solo la necessità di “una prudente valutazione e un costante monitoraggio da parte degli amministratori sull'andamento dei risultati economici, dell'indebitamento, del patrimonio netto e della liquidità” ed ancora
“approvare con celerità un nuovo piano industriale che tenga conto delle mutate condizioni sia a livello aziendale sia a livello settoriale sia a livello economico generale e che dia conto della sostenibilità degli investimenti necessari a supportare lo sviluppo dei ricavi, così come dell'indebitamento sotto il profilo del suo ripianamento e/o rifinanziamento”. Sulla base di tutti gli elementi sin qui esposti, deve escludersi che la perdita netta evidenziata in bilancio, di per sé considerata, conducesse necessariamente ad una prognosi negativa circa il futuro di . Pt_1
7.Anche l'esame degli articoli e notizie di stampa indicati dall'attrice non appare sufficiente a fondare il ragionamento presuntivo, dovendosi osservare che nel caso di specie è fatto notorio che nel periodo oggetto di causa i giornali nazionali riportavano notizie circa la situazione di difficoltà economica della compagnia di bandiera, che aveva già subito un'opera di risanamento a seguito dell'intervento di nel 2014 e che si apprestava CP_2 ad approvare un nuovo piano industriale Tuttavia, non può ritenersi che la lettura di tali notizie possa essere stata sufficiente a permettere con certezza a di sapere Controparte_1 che versava al momento del zione di Pt_1
“ins che ne avrebbe determinato, dopo poco tempo, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria. Tale considerazione si fonda innanzitutto sulle particolari caratteristiche del soggetto debitore. La situazione della compagnia di bandiera non può essere paragonata a quella della società Cirio spa, con riferimento alla quale la Suprema Corte nella sentenza del 2021 citata, ha ritenuto sufficienti le notizie di stampa a provare la conoscenza dell'insolvenza della stessa in capo ai creditori.
, nelle sue diverse articolazioni societarie, da oltre un decennio verte Pt_1 in condizioni di difficoltà finanziaria ed economica;
tuttavia, la complessità di interessi politici ed economici che storicamente hanno ruotato intorno alle vicende della Compagnia di bandiera hanno determinato interventi straordinari del governo o il suo coinvolgimento in piani di ristrutturazione, ai quali le altre imprese nazionali, per quanto grandi e strutturate non potrebbero ambire ad accedere. Con riferimento specifico al periodo di sospetto, dalla documentazione versata in atti emerge che era in corso la predisposizione di un nuovo piano industriale, approvato dal Consiglio di Amministrazione di e che è Parte_3 naufragato solo per la mancata approvazione da parte dei lavoratori, ai quali la Compagnia aveva deciso di sottoporlo e sul quale vi era stato il preaccordo con i sindacati. La circostanza che il Governo italiano fosse un azionista di e che Parte_3 sia stato attivamente coinvolto nel sostegno della compagnia e nella negoziazione di un piano di risanamento ha ragionevolmente creato una fiducia tra i creditori circa la effettiva capacità della compagnia di far fronte alle sue passività finché il processo di negoziazione del piano era in corso e fino a pochi giorni prima della sottoposizione di alla Procedura di Pt_1
Amministrazione Straordinaria. In altri termini “l' amento” e l'attivo sostegno del Governo italiano non poteva non rafforzare la fiducia dei creditori circa la solvibilità della compagnia. Anche la Corte D'appello di Roma con riferimento ad Alitalia Servizi S.p.A. in A.S., una delle società che hanno rappresentato nel tempo la compagnia di bandiera, abbia negato in diverse occasioni la sufficienza di notizie di stampa relative alle difficoltà finanziarie a costituire elementi idonei a fondare la presunzione della scientia decotionis in capo all'accipiens dando rilievo proprio al fatto che “i termini reali e definitivi della situazione di default, in continua evoluzione, dopo scenari alternativi di salvataggio, si erano resi ostensibili alla platea dei fornitori solo nei mesi successivi al collocamento in Amministrazione Straordinaria” (C. appello Roma sent. 9 giugno 2020 n. 26765) e valorizzando la peculiarità del soggetto creditore alla quale le notizie si riferivano. La Corte ha affermato che la scientia decotionis non può essere ricavata dalle
“mere fonti giornalistiche dell'epoca, per quanto insistenti, che avevano segnalato una situazione di difficoltà della Compagnia di bandiera e non certo di un'azienda privata” (Corte Appello Roma sez. I del 13.5.2019 sent. n. 3576 2019). I Giudici di Appello con riferimento all'amministrazione di CP_3 hanno ribadito che “al fine della verifica della sussistenza d soggettivo dalla scientia decoctionis, deve essere esclusa l'inidoneità in assoluto della prova fornita dagli articoli di stampa in merito all'irreversibilità della crisi finanziaria in cui versa il debitore medesimo, e ciò anche se l'accipiens sia un normale operatore commerciale e non un operatore finanziario in grado di poter comprendere dalle informazioni ricavate dalla stampa, una chiara percezione dello stato di insolvenza delle imprese” e nel caso peculiare esaminato in cui gli articoli allegati indicavano testualmente che “ ha Pt_1 grandi problemi di bilancio"; oppure “ogni giorno che passa comporta due milioni di Euro di perdita per i contribuenti italiani"; " brucia in fretta Pt_1 quello che ha: con l'attuale network l'azienda perde m nte un milione e mezzo di curo al giorno"; " , l'incubo del fallimento - avverte: Pt_1 Per_1 presto un accordo oppure si i libri in Tribunale", ed alt izie dello stesso tenore”. Ha ritenuto che si trattasse di notizie “che davano conto di una situazione difficile in rapido deterioramento ma che non riportavano dati di carattere oggettivo ed in grado di dimostrare senza ombra di dubbio lo stato di insolvenza di ” (Corte Appello Roma sez. I, 27 aprile 2018, n.2752). Pt_1
Anche di recente i giudici d'Appello hanno ribadito che la conoscenza “delle non buone notizie sullo stato di salute della compagnia aerea italiana… non integra comunque la scientia decotionis se non si accompagna al corteo di indici rivelatori, tra i quali si annoverano i ritardi nei pagamenti, la pendenza di procedure esecutive e pignoramenti, la predisposizione di piani di rientro dal debito” (Corte Appello Roma sez. I, sent. del 1° aprile 2021 n 2410). Nel caso di specie, non si dà atto dell'esistenza di procedure esecutive, di sospensione delle licenze di volo o di altri provvedimenti sanzionatori nei confronti di che, unitamente alle notizie di giornale, permettessero a Pt_1 di ritenere concreta e attuale la situazione di Controparte_4 ole notizie di stampa depositate anche lette in ordine cronologico e tutte insieme danno l'idea di una compagnia aerea in difficoltà, che è tuttavia in stretto contatto con il governo per trovare una soluzione condivisa, come si evince dall'articolo del Messaggero del 24.2.2017 e dal fatto che perfino dopo il voto negativo sul referendum sul Corriere della sera 26.4.2017 si leggevano le dichiarazioni dell'allora ministro secondo il quale “L'Italia negozierà con l'Europa un nuovo Persona_2 prestito ponte”. Le notizie, anche ove più nefaste perché contenenti indicazioni di perdite di 500.000,00 euro al giorno (il giornale 8 agosto 2016), pagamento frazionato della tredicesima ai lavoratori (il giorno 22 dicembre 2016), sono comunque controbilanciate da altre notizie improntate all'ottimismo e alla seria possibilità che, o tramite il piano industriale predisposto dalla Società o con l'aiuto del Governo, l'insolvenza avrebbe potuto essere scongiurata. Si richiama a titolo esemplificativo la Repubblica del settembre 2016 “gli azionisti sono pronti a mettere in pista almeno 20 aerei di lungo raggio che metteranno in moto un meccanismo virtuoso di nuove assunzioni grazie ad un fabbisogno di quasi mille piloti e 300 assistenti di volo, oltre alla riapertura delle carriere interne per i piloti e il rilancio della manutenzione nel polo di Roma”. Il “Messaggero”, nell'articolo depositato di novembre 2016, riporta la notizia dell'individuazione da parte di di una strategia utile a coprire le Pt_1 perdite, costituita dalla conversi bond da 375 milioni emesso a luglio 2015. Il sole 24 ore del 10 dicembre 2016 parla ancora di attività in corso per la soluzione della crisi indicando anche che “all'interno di c'è fiducia in Pt_1 una soluzione anche se ancora non trovata” e il Sole 24 ennaio 2017 riporta la predisposizione di un piano industriale che “prevede una riduzione di costi (diversi dal personale) che nel 2021, a regime, porterebbero a risparmi accumulati per un miliardo”. La non univocità delle notizie di per sé è sufficiente a non farle ritenere elementi adeguati al raggiungimento della prova presuntiva. Si evidenzia, inoltre, che gli articoli in cui si paventano ipotesi liquidatorie e/o incapacità di far fronte ai pagamenti prima del 24.4.2017 - data del voto negativo dei sindacati al referendum relativo al piano industriale di Parte_3
-, contengono valutazioni soggettive di diversi giornalisti e non dati
[...] ttivi e sono comunque formulate in modo ipotetico, con riferimento a soluzioni future e potenziali, e non contengono mai affermazioni circa l'esistenza di una attuale situazione di insolvenza (cfr. – CP_5
9.12.2016; il giornale- 28.2.2017). I pochi articoli successivi al 24.4.2017, data di voto negativo del referendum, sono irrilevanti perché prossimi alla fine del c.d. periodo sospetto e successivo al pagamento oggetto di domanda. La produzione ad opera di dell'invio di solleciti di pagamento da parte Pt_1 di molteplici fornitori, nonché l'esistenza di procedimenti monitori a suo carico non costituiscono indici ulteriori per il raggiungimento della prova presuntiva. Infatti, tanto la corrispondenza quanto i decreti ingiuntivi depositati dall'attrice riguardano rapporti contrattuali con altre società delle quali non vi è prova che avesse conoscenza, e lo Controparte_4 stesso vale per le richies i svolte da altre società circa i tempi di pagamento delle fatture. I solleciti scritti o telefonici, inoltre, non sono in grado di integrare la prova della scientia decoctionis, in quanto costituiscono al più elementi rivelatori della mera conoscenza di uno stato di difficoltà economica del debitore non idonei ad integrare concreti collegamenti con i sintomi propri di uno stato di insolvenza. La Suprema Corte ha espressamente escluso la rilevanza dei soli solleciti ai fini dell'accoglimento della domanda di revocatoria fallimentare, rientrando l'invio di richieste volte al pagamento di somme in una frequente dinamica commerciale (cfr. Cass. 18 marzo 2019, n. 7580; Cass. 27939 7.12.2020). La prova testimoniale escussa non ha aggiunto nulla di rilievo al quadro probatorio, i testi nulla hanno riportato in merito a minacce o lamentele con riferimenti specifici allo stato di insolvenza avanzate agli uffici di e gli Pt_1 ulteriori testi richiesti ex art. 257 c.p.c. erano conosciuti o con dalla parte sin dall'inizio del giudizio, appartenendo al suo personale, e andavano indicati nella lista testi della seconda memoria.
8.In conclusione, le valutazioni fin qui espresse non permettono di ritenere che le notizie di stampa relative alla sola difficoltà finanziaria di e non Pt_1 riportanti espressamente l'indicazione di una situazione di insolvenza attuale, nonché le risultanze del bilancio e della corrispondenza, siano indici gravi precisi e concordanti idonei a ritenere provata la conoscenza da parte di della sussistenza di un vero e proprio stato di Controparte_1 insolvenza attuale e concreto di (consistente in uno stato ben più Pt_1 ampio e complesso del mero pimento e identificabile nel suo significato oggettivo, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 L.Fall., con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprima, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti) nonchè nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio;
sul punto confronta Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., (ud. 21/10/2020) 21-01-2021, n. 1053; Cass. Civ. n. 6978/2019; Cass. Civ. n. 7252/2014). Ne deriva il rigetto della domanda attorea. Deve ritenersi assorbita ogni ulteriore questione in virtù del principio della ragione più liquida.
9.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in ragione del DM vigente, del valore della causa e dell'attività processuale svolte.
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-RIGETTA la domanda;
-CONDANNA al Controparte_6 pagamento in favore di delle spese di lite Controparte_1 da liquidarsi nella som er compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi.
Civitavecchia 5.01.2025
Il giudice
Daniele Sodani