TRIB
Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 10/09/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1102 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci, in seguito all'udienza del 10.09.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in Sant'Omero (TE) alla via D. Bramante n. 4 presso e nello studio dell'Avv. Matteo NARDINI (c.f.
che lo rappresenta e CodiceFiscale_2 Email_1 difende giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
(C.F.: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato ARMANDO GAMBINO (cod. fisc. C.F._3
– p.e.c.: t) giusta procura generale alle liti
[...] Email_2
Notar in Fiumicino (RM) in data 22.03.2024 n. rep. 37875 – raccolta 7313, ed Persona_1 elettivamente domiciliato con il sottoscritto procuratore presso l'Ufficio Legale Periferico
in Teramo, alla via G. Oberdan n. 30/32 – fax n. 0861/336410 CP_1
RESISTENTE
1 CONCLUSIONI
Parte ricorrente (note del 08.09.2025);
“a) Accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità della richiesta di indebito dell' CP_1 per difetto di motivazione, violazione dell'art. 3 e 21-septies L. 241/1990 e dell'art. 24 Cost.; b) In subordine, accertare e dichiarare l'insussistenza del debito contestato per assenza di irregolarità imputabili al ricorrente;
c) In ulteriore subordine, dichiarare l'irripetibilità delle somme percepite in buona fede e senza dolo;
d) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
Parte resistente:
“nel merito, -a) rigettare il proposto ricorso, siccome infondato in fatto ed in diritto, con conferma degli atti e provvedimenti impugnati, e con condanna del ricorrente alla refusione delle spese processuali.” FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 21.05.2025, Parte_1
, titolare di assegno sociale cat. AS n. 04015257, ha impugnato la comunicazione
[...]
del 10.02.2025, con la quale gli è stata richiesta la restituzione di somme asseritamente CP_1 percepite indebitamente per un importo complessivo pari ad € 827,00 da pagarsi a rate mediante avvisi di pagamento.
A sostegno della domanda ha eccepito l'omessa motivazione della ragione dell'indebito richiesto dall' in violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e del diritto di CP_1 difesa.
Nel merito, ha dedotto l'insussistenza del debito contestato, attesa l'assenza di irregolarità reddituali o violazioni allo stesso imputabili, per aver sempre dichiarato correttamente i propri redditi, presentando regolarmente sia le dichiarazioni fiscali
(730/Redditi) per gli anni dal 2019 al 2023, relative alle annualità 2018-2022 (all. fasc di parte), sia la documentazione sulla ricostituzione reddituale.
Ha quindi invocato il principio di affidamento e buona fede sostenendo l'irreperibilità dell'indebito assistenziale.
1.2. Si costituiva in giudizio l' spiegando le ragioni dell'indebito assistenziale, CP_1 rappresentate, in particolare, dal fatto che, negli anni 2018 e 2019, il ricorrente aveva conseguito redditi da lavoro autonomo – come titolare di impresa artigiana – che avevano comportato la decurtazione dell'assegno sociale.
In particolare, ha rappresentato che contrariamente a quanto disposto dall'articolo 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991, il aveva inviato il Modello RED per gli Parte_1 anni interessati esponendo dati non corrispondenti al vero (domande nn. 2178843600027 del
2 05.02.2020, n. 2178924200076 del 21.04.2022), non risultando dagli stessi i redditi effettivamente percepiti.
Ne discendeva che per l'anno 2018 il risultava debitore dell'importo di Parte_1
€ 3.742,96 (indebito n. 15973364) e per l'annualità 2019 di € 3.699,93 (indebito n.
16619311).
Inoltre, assumeva di aver inviato in data 10.02.2025 due comunicazioni, una per l'indebito n. 15973364 di importo pari ad €. 3.742,96 e l'altra per l'indebito n. 16619311 di importo pari ad € 3.699,93 e per il quale l' aveva proposto un piano rateale di 36 mesi CP_1 con spedizioni di 4 ogni 4 mesi, tutti ricevuti, pagata la 9° e la 10° rata per un totale CP_2 di € 205,56, con saldo di € 3.494,37.
Ha dedotto che le comunicazioni di debito erano state precedute da altre missive (per l'indebito n. 15973364 la racc. a/r n. 61807214456-1 del 18.03.2021, notificata per compiuta giacenza in data 26.04.2021 e la racc. a/r n. 66484695811-2 del 06.07.2023, notificata in data
18.07.2023; per l'indebito n. 16619311 la racc. a/r n. 61808363358-9 del 29.11.2021 e notificata per compiuta giacenza in data 13.12.2021 e la racc. a/r n. 66484695802-1 del
06.07.2023, notificata in data 18.07.2023) e che solo in seguito ai solleciti il ricorrente avesse presentato domanda di ricostituzione reddituale, indicando correttamente i redditi effettivamente conseguiti dal 2016 al 2019.
Infine, ha assunto come solo successivamente alla domanda di ricostituzione reddituale del 05.02.2020, verificata la non corrispondenza tra quanto dichiarato dal pensionato e quanto evincibile dalle dichiarazioni reddituali, con lettera del 24.01.2021 – notificata per compiuta giacenza in data 26.04.2021 – ha comunicato all'accipiens
l'accertamento di un indebito sull'assegno sociale per l'anno 2019, sulla scorta dei redditi effettivamente posseduti nell'anno 2018 e con successiva missiva del 04.11.2021, anch'essa notificata per compiuta giacenza in data 13.12.2021 avesse comunicato l'accertamento dell'indebito sull'assegno sociale per l'anno 2020, sulla scorta dei redditi effettivamente posseduti nell'anno 2019.
In punto di diritto, dopo aver ritenuto che l'articolo 52 della legge 09.03.1989 n. 88, come modificato dall'art. 13 della legge 30.12.1991 n. 412 trovi applicazione solo nell'ambito dell'indebito previdenziale, eccepiva la correttezza dello stesso, assumendo l'applicabilità al caso di specie dell'articolo 2033 c.c.
Alla luce delle predette considerazioni concludeva per il rigetto della domanda.
3 1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e fissata per la discussione all'udienza del 10.09.2025.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, parte ricorrente ha depositato le note richiamando sostanzialmente le difese già svolte, specificando, alla luce della costituzione dell' , l'irripetibilità dell'indebito in quanto le somme erano CP_1 state percepite in buona fede, in assenza di dolo, sulla base dei dati regolarmente comunicati.
L' invece ha insistito nelle proprie conclusioni, insistendo per il rigetto della CP_1 domanda.
2.1. Come sopra esposto ha agito in giudizio al fine di Parte_1 contestare l'indebito di € 827,00 richiesto dall' , con la comunicazione del 10 febbraio CP_1
2025, da valere sulla pensione cat. AS n. 04015257.
Dal tenore della missiva non è specificata la ragione dell'indebito, tanto è vero che il ricorrente, nell'elaborare il proprio ricorso, si è ritrovato a formulare una difesa meramente generica, sollevando il vizio di difetto assoluto di motivazione, erronea valutazione dei fatti, violazione dei principi di buona fede e affidamento nei rapporti tra cittadino e Pubblica
Amministrazione.
Solo a seguito della costituzione dell' è stato possibile comprendere il motivo posto a CP_1 fondamento dell'indebito, come di seguito specificato.
Il ricorrente era titolare di assegno mensile n. 04015257, categoria AS, prestazione collegata al reddito.
Il negli anni 2018 e 2019, ha conseguito redditi da lavoro autonomo – Parte_1 come titolare di impresa artigiana – che hanno comportato la decurtazione dell'assegno sociale (anno 2018 redditi da lavoro autonomo “imponibili” di €. 3.743,00 - Quadro LM della annuale dichiarazione;
anno 2019 ha denunciato redditi da lavoro autonomo “imponibili” di €.
3.700,00 - Quadro LM della annuale dichiarazione).
Tali redditi risultano integralmente e regolarmente comunicati nelle rispettive dichiarazioni dei redditi inviate ai fini fiscali.
L' ha dedotto come i Modelli RED relativi alle predette annualità risultassero CP_1 non veritieri in quanto privi dei redditi effettivamente percepiti, dichiarati solo al momento
4 della domanda di ricostituzione per sospensione art. 35 comma 10-bis D.L. 207/2008 n.
9178000065760 del 06.02.2024.
Agli atti di causa sono state depositate dall' le missive datate Controparte_3
24.01.2021 (indebito n. 15973364) e 04.11.2021 (indebito n. 1661931) aventi ad oggetto la
Rideterminazione dell'assegno Cat. AS n. 0401525 tornate indietro, per compiuta giacenza.
Invero, mentre nella prima missiva non vi è prova della data del tentativo di consegna o della informativa del deposito del plico presso l'ufficio postale, avendo l'addetto indicato indirizzo sconosciuto, la raccomandata datata 24.01.2021, pur fornita di cruscotto di monitoraggio, risulta priva dell'avviso di ricevimento (A/R), ovvero dell'atto originale restituito al mittente.
Alla luce della documentazione disponibile non è, dunque, possibile ritenere dimostrato il perfezionamento del processo di notificazione delle comunicazioni di rideterminazione degli importi dell'assegno sociale, essendo pervenute correttamente al destinatario solo le comunicazioni del 2023 aventi ad oggetto la rateizzazione per somme indebitamente percepite su pensione cat. AS n. 04015257 degli importi di € 3.699,93 (anno
2019) e di € 3.742,96 (anno 2018).
Già sotto tale profilo, si rileva un primo elemento di irregolarità ed invalidità della procedura di indebito attivata dall'istituto previdenziale.
2.2. Tanto premesso, la domanda merita accoglimento.
Uno dei punti di arrivo del graduale processo interpretativo è costituito dalla regola che ha esteso allo speciale settore dell'ordinamento assistenziale il principio secondo cui questo è sottratto all'applicazione del principio generale di ripetizione dell'indebito civile sancito dall'art. 2033 c.c..
Lungo la traccia segnata dalle pronunce della Corte Costituzionale si è andato consolidando, anche nella giurisprudenza di legittimità, un orientamento per cui, qualora in materia assistenziale si verifichi un indebito, si applica la regola, propria del sottosistema assistenziale, che ne esclude la ripetibilità, a condizione, tuttavia, che l'erogazione illegittimamente corrisposta non sia dipesa dall'accipiens e che queste conducesse in una situazione idonea a generare un suo affidamento (Cass. 13915 del 2021; Cass. n. 16080 del
2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass. n. 1446 del 2008, Cassazione civile sez. lav.,
10/08/2022 n.24617).
La Corte di Cassazione, dirimendo i contrasti giurisprudenziali sorti in seno alla giurisprudenza di merito, si è espressamente pronunziata (cfr. Cass. civ. Sent. n. 5606 del 23
5 febbraio 2023; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 30/06/2020, n. 13223; vedi anche Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ord. del 28/07/2020, n. 16088; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del
20/05/2021, n. 13915) sottolineando come in materia d'indebito relativo a ratei di assegno sociale, trattandosi di beneficio assistenziale, «non si applichi la disciplina della L. n. 412 del
1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale».
Il Supremo Collegio, nelle indicate pronunce, ha ripercorso l'orientamento della giurisprudenza, anche costituzionale, che ha portato a limitare la ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (ivi compreso l'assegno sociale e la maggiorazione sociale) in quanto normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia.
Secondo la Corte di legittimità «In tema d'indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38
Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile» (cfr. Corte di Cassazione n°13223 del 2020).
Ai fini dell'accertamento della buona fede del percettore, la Corte di Cassazione fa luce sulle specifiche previsioni di legge che consentono all'ente previdenziale di conoscere i redditi rilevanti ai fini della revoca della prestazione assistenziale.
Nell'ultimo decennio, infatti, si è progressivamente rafforzato lo scambio di dati tra amministrazioni pubbliche, sollevando gradualmente i percettori di benefici dall'obbligo di comunicazione all'ente previdenziale di una serie di situazioni che potrebbero dar luogo alla revoca della prestazione assistenziale.
Ciò è avvenuto con il D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, e poi con la istituzione del casellario dell'assistenza, previsto dall'articolo 13 del D.L. n. 78 del 2010, per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale, in base al quale i cittadini devono comunicare all' soltanto i dati della CP_1 propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'amministrazione finanziaria.
Più in particolare, l'articolo 15 del D.L. n. 78 del 2009 prevede quanto segue:
“1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attivita' di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all e agli altri enti di CP_1
6 previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonche' nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. A decorrere dalla medesima dati commi 11, 12 e 13 dell'articolo 35 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono abrogati”.
Mentre l'articolo 13 del D.L. n. 78 del 2010 dispone come segue:
“1. E' istituito presso l' ,senza nuovi o maggiori Controparte_1 oneri per la finanza pubblica, il dell'Assistenza" per la raccolta, la conservazione CP_4
e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.
2. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati
e delle informazione del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
3. Gli enti, le amministrazioni e i soggetti interessati trasmettono obbligatoriamente in via telematica al Casellario di cui al comma 1, i dati e le informazioni relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi e banche dati secondo criteri e modalità di trasmissione stabilite dall CP_1
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo..
5. L e le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione di quanto CP_1 previsto dal presente articolo con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente.
6. All'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8 sono soppresse le parole "il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo"
7 b) al comma 8 è aggiunto il seguente periodo: "Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni e integrazioni." (1)
c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti: "10 bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli
Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
A fronte di tali disposizioni normative risulta che i cittadini non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta CP_1 dall'Amministrazione, ma solo quei redditi non dichiarati (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, titoli di Stato, ecc.), giacché il percettore non può essere ritenuto responsabile (e quindi l'istituto previdenziale non può chiedere la ripetizione dell'indebito) per l'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione, che siano già stati comunicati all'amministrazione finanziaria.
Ciò posto, come reiteratamente affermato dalla Corte di legittimità (cfr. Cass. civ. Sez. VI -
Lavoro Ord. del 30/06/2020, n. 13223 - vedi anche ex multis: Cass. civ. Sez. VI - Lavoro,
Ord. del 07/09/2021, n. 24133; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021 n. 13915; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 23/02/2022, n. 5983; Cass. civ. Sent. n. 5606 del 23 febbraio 2023)
«[..]l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo
a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera
8 omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha
l'onere di conoscere».
Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza della Corte di
Cassazione n. 31372/2019 ha affermato, ad esempio, che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza.
Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando
l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme".
Va, però, anche evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, CP_1 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito, come sopra già precisato, dal D.L. n.
78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra
Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a CP_1 loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via CP_1 telematica.
Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, sopra richiamato, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" per la raccolta, CP_1 la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8 devono
9 comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle CP_1 prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Da ciò ne discende che essi non devono comunicare all' la propria situazione CP_1 reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione.
L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' . CP_1
Infine, va osservato che in casi simili, allorché le situazioni ostative all'erogazione erano note all'ente previdenziale ovvero erano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è stato ritenuto determinante della indebita erogazione e non ha dunque costituito ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte Costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale ed assistenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n.
1446/2008 est. Picone).
In conclusiva sintesi, la Corte di Cassazione (v. ordinanza, Sez. VI^, n° 13223/2020, richiamata da ult. da Cass. 23/02/2023 n° 5606) ha enunciato, in materia di indebito relativo a prestazioni di natura assistenziale, i seguenti princìpi di diritto:
“In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. Picone, v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".
10 “Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte
Cost. in materia di indebito assistenziale allorché pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e
n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n.
264/2004).
“Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n.
431 del 1993)".
“Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa Corte di cassazione ha affermato (Sez. L
-, Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".
2.3. Trasponendo tali principi al caso di specie, appare in primo luogo utile sottolineare che il reddito percepito dal ricorrente nelle annualità 2018 e 2019 non ha fatto venir meno il diritto all'assegno sociale, ma ne ha determinato una parziale rideterminazione.
Rideterminazione contenuta in atti di accertamento (del 2021) che non sono stati, però, regolarmente notificato alla parte ricorrente.
L' ha dedotto che solo in seguito alla domanda di ricostituzione reddituale del CP_1
05.05.2020, ha verificato la non corrispondenza tra gli importi dichiarati nel RED ed i redditi posseduti e pertanto di aver provveduto solo nel 2021 a comunicare la determinazione dell'assegno per le annualità pregresse 2018-2019.
11 In verità, ancorchè i redditi indicati dal patronato nelle dichiarazioni RED allegate non siano corrette, risulta, però, che il ricorrente abbia sempre regolarmente dichiarato i redditi percepiti nelle dichiarazioni fiscali dei rispettivi anni di interesse, sicchè non aveva alcun obbligo di comunicazione nei confronti dell' : CP_1
Più in particolare, dalla documentazione prodotta da ambo le parti, emerge come il ricorrente abbia provveduto ad inviare all'Agenzia delle Entrate i redditi 2018-2019 completi degli importi comprensivi dei proventi per le attività svolta, sicché alcun intento fraudolento o doloso può essere addebitato al che ha delegato il Patronato per l'invio dei Parte_1
RED, contenenti dichiarazioni non corrette.
È evidente, allora, la buona fede del ricorrente che non risulta aver volutamente celato dei dati messi a disposizione e direttamente conoscibili da parte dell' . CP_1
Valga sottolineare come ai fini dell'accertamento della buona fede dell'accipiens, la
Corte di Cassazione fa luce sulle specifiche previsioni di legge che consentono all'ente previdenziale di conoscere i redditi rilevanti del percettore del sostegno.
Come sopra esposto in punto di diritto, la variazione dei requisiti reddituali abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, a meno che la parte non versi in una situazione di dolo, situazione che non può certo figurarsi nel caso di specie, atteso che il ricorrente ha regolarmente dichiarato i propri redditi all'amministrazione fiscale e, quindi, erano già perfettamente conoscibili dall . CP_1
Alla luce delle precedenti considerazioni, si conclude affermando la illegittimità della richiesta di indebito assistenziale per l'importo di € 827,00 avanzata dall' nei confronti CP_1 del ricorrente, con comunicazione del 10.08.2025.
Non merita, invece, accoglimento l'eccezione di parte ricorrente in relazione alla illegittimità del provvedimento dell' per violazione dell'articolo 3 della legge n. 241 del CP_1
1990, atteso che, per quanto non si possa negare un obbligo di motivazione dei provvedimenti adottati dall' , non trovano applicazione i vizi di nullità ed annullabilità del CP_1 provvedimento amministrativo, previsti, appunti dal diritto amministrativo ed invocabili dinanzi alla relativa giurisdizione competente.
3. Le spese di lite sono poste a carico della parte resistente secondo i criteri di cui al
DM n. 147/2022 come da dispositivo (scaglione 0,01 ed € 5.200 senza fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1102/2025 così provvede:
12 • accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'irreperibilità dell'importo di € 827,00;
• condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, nella misura di € CP_1
773,00 per onorari oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge, da corrispondere al procuratore antistatario.
Teramo, 10.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci, in seguito all'udienza del 10.09.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in Sant'Omero (TE) alla via D. Bramante n. 4 presso e nello studio dell'Avv. Matteo NARDINI (c.f.
che lo rappresenta e CodiceFiscale_2 Email_1 difende giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
(C.F.: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato ARMANDO GAMBINO (cod. fisc. C.F._3
– p.e.c.: t) giusta procura generale alle liti
[...] Email_2
Notar in Fiumicino (RM) in data 22.03.2024 n. rep. 37875 – raccolta 7313, ed Persona_1 elettivamente domiciliato con il sottoscritto procuratore presso l'Ufficio Legale Periferico
in Teramo, alla via G. Oberdan n. 30/32 – fax n. 0861/336410 CP_1
RESISTENTE
1 CONCLUSIONI
Parte ricorrente (note del 08.09.2025);
“a) Accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità della richiesta di indebito dell' CP_1 per difetto di motivazione, violazione dell'art. 3 e 21-septies L. 241/1990 e dell'art. 24 Cost.; b) In subordine, accertare e dichiarare l'insussistenza del debito contestato per assenza di irregolarità imputabili al ricorrente;
c) In ulteriore subordine, dichiarare l'irripetibilità delle somme percepite in buona fede e senza dolo;
d) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
Parte resistente:
“nel merito, -a) rigettare il proposto ricorso, siccome infondato in fatto ed in diritto, con conferma degli atti e provvedimenti impugnati, e con condanna del ricorrente alla refusione delle spese processuali.” FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 21.05.2025, Parte_1
, titolare di assegno sociale cat. AS n. 04015257, ha impugnato la comunicazione
[...]
del 10.02.2025, con la quale gli è stata richiesta la restituzione di somme asseritamente CP_1 percepite indebitamente per un importo complessivo pari ad € 827,00 da pagarsi a rate mediante avvisi di pagamento.
A sostegno della domanda ha eccepito l'omessa motivazione della ragione dell'indebito richiesto dall' in violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e del diritto di CP_1 difesa.
Nel merito, ha dedotto l'insussistenza del debito contestato, attesa l'assenza di irregolarità reddituali o violazioni allo stesso imputabili, per aver sempre dichiarato correttamente i propri redditi, presentando regolarmente sia le dichiarazioni fiscali
(730/Redditi) per gli anni dal 2019 al 2023, relative alle annualità 2018-2022 (all. fasc di parte), sia la documentazione sulla ricostituzione reddituale.
Ha quindi invocato il principio di affidamento e buona fede sostenendo l'irreperibilità dell'indebito assistenziale.
1.2. Si costituiva in giudizio l' spiegando le ragioni dell'indebito assistenziale, CP_1 rappresentate, in particolare, dal fatto che, negli anni 2018 e 2019, il ricorrente aveva conseguito redditi da lavoro autonomo – come titolare di impresa artigiana – che avevano comportato la decurtazione dell'assegno sociale.
In particolare, ha rappresentato che contrariamente a quanto disposto dall'articolo 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991, il aveva inviato il Modello RED per gli Parte_1 anni interessati esponendo dati non corrispondenti al vero (domande nn. 2178843600027 del
2 05.02.2020, n. 2178924200076 del 21.04.2022), non risultando dagli stessi i redditi effettivamente percepiti.
Ne discendeva che per l'anno 2018 il risultava debitore dell'importo di Parte_1
€ 3.742,96 (indebito n. 15973364) e per l'annualità 2019 di € 3.699,93 (indebito n.
16619311).
Inoltre, assumeva di aver inviato in data 10.02.2025 due comunicazioni, una per l'indebito n. 15973364 di importo pari ad €. 3.742,96 e l'altra per l'indebito n. 16619311 di importo pari ad € 3.699,93 e per il quale l' aveva proposto un piano rateale di 36 mesi CP_1 con spedizioni di 4 ogni 4 mesi, tutti ricevuti, pagata la 9° e la 10° rata per un totale CP_2 di € 205,56, con saldo di € 3.494,37.
Ha dedotto che le comunicazioni di debito erano state precedute da altre missive (per l'indebito n. 15973364 la racc. a/r n. 61807214456-1 del 18.03.2021, notificata per compiuta giacenza in data 26.04.2021 e la racc. a/r n. 66484695811-2 del 06.07.2023, notificata in data
18.07.2023; per l'indebito n. 16619311 la racc. a/r n. 61808363358-9 del 29.11.2021 e notificata per compiuta giacenza in data 13.12.2021 e la racc. a/r n. 66484695802-1 del
06.07.2023, notificata in data 18.07.2023) e che solo in seguito ai solleciti il ricorrente avesse presentato domanda di ricostituzione reddituale, indicando correttamente i redditi effettivamente conseguiti dal 2016 al 2019.
Infine, ha assunto come solo successivamente alla domanda di ricostituzione reddituale del 05.02.2020, verificata la non corrispondenza tra quanto dichiarato dal pensionato e quanto evincibile dalle dichiarazioni reddituali, con lettera del 24.01.2021 – notificata per compiuta giacenza in data 26.04.2021 – ha comunicato all'accipiens
l'accertamento di un indebito sull'assegno sociale per l'anno 2019, sulla scorta dei redditi effettivamente posseduti nell'anno 2018 e con successiva missiva del 04.11.2021, anch'essa notificata per compiuta giacenza in data 13.12.2021 avesse comunicato l'accertamento dell'indebito sull'assegno sociale per l'anno 2020, sulla scorta dei redditi effettivamente posseduti nell'anno 2019.
In punto di diritto, dopo aver ritenuto che l'articolo 52 della legge 09.03.1989 n. 88, come modificato dall'art. 13 della legge 30.12.1991 n. 412 trovi applicazione solo nell'ambito dell'indebito previdenziale, eccepiva la correttezza dello stesso, assumendo l'applicabilità al caso di specie dell'articolo 2033 c.c.
Alla luce delle predette considerazioni concludeva per il rigetto della domanda.
3 1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e fissata per la discussione all'udienza del 10.09.2025.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, parte ricorrente ha depositato le note richiamando sostanzialmente le difese già svolte, specificando, alla luce della costituzione dell' , l'irripetibilità dell'indebito in quanto le somme erano CP_1 state percepite in buona fede, in assenza di dolo, sulla base dei dati regolarmente comunicati.
L' invece ha insistito nelle proprie conclusioni, insistendo per il rigetto della CP_1 domanda.
2.1. Come sopra esposto ha agito in giudizio al fine di Parte_1 contestare l'indebito di € 827,00 richiesto dall' , con la comunicazione del 10 febbraio CP_1
2025, da valere sulla pensione cat. AS n. 04015257.
Dal tenore della missiva non è specificata la ragione dell'indebito, tanto è vero che il ricorrente, nell'elaborare il proprio ricorso, si è ritrovato a formulare una difesa meramente generica, sollevando il vizio di difetto assoluto di motivazione, erronea valutazione dei fatti, violazione dei principi di buona fede e affidamento nei rapporti tra cittadino e Pubblica
Amministrazione.
Solo a seguito della costituzione dell' è stato possibile comprendere il motivo posto a CP_1 fondamento dell'indebito, come di seguito specificato.
Il ricorrente era titolare di assegno mensile n. 04015257, categoria AS, prestazione collegata al reddito.
Il negli anni 2018 e 2019, ha conseguito redditi da lavoro autonomo – Parte_1 come titolare di impresa artigiana – che hanno comportato la decurtazione dell'assegno sociale (anno 2018 redditi da lavoro autonomo “imponibili” di €. 3.743,00 - Quadro LM della annuale dichiarazione;
anno 2019 ha denunciato redditi da lavoro autonomo “imponibili” di €.
3.700,00 - Quadro LM della annuale dichiarazione).
Tali redditi risultano integralmente e regolarmente comunicati nelle rispettive dichiarazioni dei redditi inviate ai fini fiscali.
L' ha dedotto come i Modelli RED relativi alle predette annualità risultassero CP_1 non veritieri in quanto privi dei redditi effettivamente percepiti, dichiarati solo al momento
4 della domanda di ricostituzione per sospensione art. 35 comma 10-bis D.L. 207/2008 n.
9178000065760 del 06.02.2024.
Agli atti di causa sono state depositate dall' le missive datate Controparte_3
24.01.2021 (indebito n. 15973364) e 04.11.2021 (indebito n. 1661931) aventi ad oggetto la
Rideterminazione dell'assegno Cat. AS n. 0401525 tornate indietro, per compiuta giacenza.
Invero, mentre nella prima missiva non vi è prova della data del tentativo di consegna o della informativa del deposito del plico presso l'ufficio postale, avendo l'addetto indicato indirizzo sconosciuto, la raccomandata datata 24.01.2021, pur fornita di cruscotto di monitoraggio, risulta priva dell'avviso di ricevimento (A/R), ovvero dell'atto originale restituito al mittente.
Alla luce della documentazione disponibile non è, dunque, possibile ritenere dimostrato il perfezionamento del processo di notificazione delle comunicazioni di rideterminazione degli importi dell'assegno sociale, essendo pervenute correttamente al destinatario solo le comunicazioni del 2023 aventi ad oggetto la rateizzazione per somme indebitamente percepite su pensione cat. AS n. 04015257 degli importi di € 3.699,93 (anno
2019) e di € 3.742,96 (anno 2018).
Già sotto tale profilo, si rileva un primo elemento di irregolarità ed invalidità della procedura di indebito attivata dall'istituto previdenziale.
2.2. Tanto premesso, la domanda merita accoglimento.
Uno dei punti di arrivo del graduale processo interpretativo è costituito dalla regola che ha esteso allo speciale settore dell'ordinamento assistenziale il principio secondo cui questo è sottratto all'applicazione del principio generale di ripetizione dell'indebito civile sancito dall'art. 2033 c.c..
Lungo la traccia segnata dalle pronunce della Corte Costituzionale si è andato consolidando, anche nella giurisprudenza di legittimità, un orientamento per cui, qualora in materia assistenziale si verifichi un indebito, si applica la regola, propria del sottosistema assistenziale, che ne esclude la ripetibilità, a condizione, tuttavia, che l'erogazione illegittimamente corrisposta non sia dipesa dall'accipiens e che queste conducesse in una situazione idonea a generare un suo affidamento (Cass. 13915 del 2021; Cass. n. 16080 del
2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass. n. 1446 del 2008, Cassazione civile sez. lav.,
10/08/2022 n.24617).
La Corte di Cassazione, dirimendo i contrasti giurisprudenziali sorti in seno alla giurisprudenza di merito, si è espressamente pronunziata (cfr. Cass. civ. Sent. n. 5606 del 23
5 febbraio 2023; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 30/06/2020, n. 13223; vedi anche Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ord. del 28/07/2020, n. 16088; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del
20/05/2021, n. 13915) sottolineando come in materia d'indebito relativo a ratei di assegno sociale, trattandosi di beneficio assistenziale, «non si applichi la disciplina della L. n. 412 del
1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale».
Il Supremo Collegio, nelle indicate pronunce, ha ripercorso l'orientamento della giurisprudenza, anche costituzionale, che ha portato a limitare la ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (ivi compreso l'assegno sociale e la maggiorazione sociale) in quanto normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia.
Secondo la Corte di legittimità «In tema d'indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38
Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile» (cfr. Corte di Cassazione n°13223 del 2020).
Ai fini dell'accertamento della buona fede del percettore, la Corte di Cassazione fa luce sulle specifiche previsioni di legge che consentono all'ente previdenziale di conoscere i redditi rilevanti ai fini della revoca della prestazione assistenziale.
Nell'ultimo decennio, infatti, si è progressivamente rafforzato lo scambio di dati tra amministrazioni pubbliche, sollevando gradualmente i percettori di benefici dall'obbligo di comunicazione all'ente previdenziale di una serie di situazioni che potrebbero dar luogo alla revoca della prestazione assistenziale.
Ciò è avvenuto con il D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, e poi con la istituzione del casellario dell'assistenza, previsto dall'articolo 13 del D.L. n. 78 del 2010, per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale, in base al quale i cittadini devono comunicare all' soltanto i dati della CP_1 propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'amministrazione finanziaria.
Più in particolare, l'articolo 15 del D.L. n. 78 del 2009 prevede quanto segue:
“1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attivita' di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all e agli altri enti di CP_1
6 previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonche' nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. A decorrere dalla medesima dati commi 11, 12 e 13 dell'articolo 35 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono abrogati”.
Mentre l'articolo 13 del D.L. n. 78 del 2010 dispone come segue:
“1. E' istituito presso l' ,senza nuovi o maggiori Controparte_1 oneri per la finanza pubblica, il dell'Assistenza" per la raccolta, la conservazione CP_4
e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.
2. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati
e delle informazione del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
3. Gli enti, le amministrazioni e i soggetti interessati trasmettono obbligatoriamente in via telematica al Casellario di cui al comma 1, i dati e le informazioni relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi e banche dati secondo criteri e modalità di trasmissione stabilite dall CP_1
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo..
5. L e le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione di quanto CP_1 previsto dal presente articolo con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente.
6. All'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8 sono soppresse le parole "il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo"
7 b) al comma 8 è aggiunto il seguente periodo: "Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni e integrazioni." (1)
c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti: "10 bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli
Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
A fronte di tali disposizioni normative risulta che i cittadini non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta CP_1 dall'Amministrazione, ma solo quei redditi non dichiarati (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, titoli di Stato, ecc.), giacché il percettore non può essere ritenuto responsabile (e quindi l'istituto previdenziale non può chiedere la ripetizione dell'indebito) per l'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione, che siano già stati comunicati all'amministrazione finanziaria.
Ciò posto, come reiteratamente affermato dalla Corte di legittimità (cfr. Cass. civ. Sez. VI -
Lavoro Ord. del 30/06/2020, n. 13223 - vedi anche ex multis: Cass. civ. Sez. VI - Lavoro,
Ord. del 07/09/2021, n. 24133; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021 n. 13915; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 23/02/2022, n. 5983; Cass. civ. Sent. n. 5606 del 23 febbraio 2023)
«[..]l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo
a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera
8 omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha
l'onere di conoscere».
Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza della Corte di
Cassazione n. 31372/2019 ha affermato, ad esempio, che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza.
Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando
l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme".
Va, però, anche evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, CP_1 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito, come sopra già precisato, dal D.L. n.
78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra
Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a CP_1 loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via CP_1 telematica.
Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, sopra richiamato, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" per la raccolta, CP_1 la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8 devono
9 comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle CP_1 prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Da ciò ne discende che essi non devono comunicare all' la propria situazione CP_1 reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione.
L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' . CP_1
Infine, va osservato che in casi simili, allorché le situazioni ostative all'erogazione erano note all'ente previdenziale ovvero erano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è stato ritenuto determinante della indebita erogazione e non ha dunque costituito ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte Costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale ed assistenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n.
1446/2008 est. Picone).
In conclusiva sintesi, la Corte di Cassazione (v. ordinanza, Sez. VI^, n° 13223/2020, richiamata da ult. da Cass. 23/02/2023 n° 5606) ha enunciato, in materia di indebito relativo a prestazioni di natura assistenziale, i seguenti princìpi di diritto:
“In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. Picone, v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".
10 “Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte
Cost. in materia di indebito assistenziale allorché pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e
n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n.
264/2004).
“Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n.
431 del 1993)".
“Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa Corte di cassazione ha affermato (Sez. L
-, Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".
2.3. Trasponendo tali principi al caso di specie, appare in primo luogo utile sottolineare che il reddito percepito dal ricorrente nelle annualità 2018 e 2019 non ha fatto venir meno il diritto all'assegno sociale, ma ne ha determinato una parziale rideterminazione.
Rideterminazione contenuta in atti di accertamento (del 2021) che non sono stati, però, regolarmente notificato alla parte ricorrente.
L' ha dedotto che solo in seguito alla domanda di ricostituzione reddituale del CP_1
05.05.2020, ha verificato la non corrispondenza tra gli importi dichiarati nel RED ed i redditi posseduti e pertanto di aver provveduto solo nel 2021 a comunicare la determinazione dell'assegno per le annualità pregresse 2018-2019.
11 In verità, ancorchè i redditi indicati dal patronato nelle dichiarazioni RED allegate non siano corrette, risulta, però, che il ricorrente abbia sempre regolarmente dichiarato i redditi percepiti nelle dichiarazioni fiscali dei rispettivi anni di interesse, sicchè non aveva alcun obbligo di comunicazione nei confronti dell' : CP_1
Più in particolare, dalla documentazione prodotta da ambo le parti, emerge come il ricorrente abbia provveduto ad inviare all'Agenzia delle Entrate i redditi 2018-2019 completi degli importi comprensivi dei proventi per le attività svolta, sicché alcun intento fraudolento o doloso può essere addebitato al che ha delegato il Patronato per l'invio dei Parte_1
RED, contenenti dichiarazioni non corrette.
È evidente, allora, la buona fede del ricorrente che non risulta aver volutamente celato dei dati messi a disposizione e direttamente conoscibili da parte dell' . CP_1
Valga sottolineare come ai fini dell'accertamento della buona fede dell'accipiens, la
Corte di Cassazione fa luce sulle specifiche previsioni di legge che consentono all'ente previdenziale di conoscere i redditi rilevanti del percettore del sostegno.
Come sopra esposto in punto di diritto, la variazione dei requisiti reddituali abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, a meno che la parte non versi in una situazione di dolo, situazione che non può certo figurarsi nel caso di specie, atteso che il ricorrente ha regolarmente dichiarato i propri redditi all'amministrazione fiscale e, quindi, erano già perfettamente conoscibili dall . CP_1
Alla luce delle precedenti considerazioni, si conclude affermando la illegittimità della richiesta di indebito assistenziale per l'importo di € 827,00 avanzata dall' nei confronti CP_1 del ricorrente, con comunicazione del 10.08.2025.
Non merita, invece, accoglimento l'eccezione di parte ricorrente in relazione alla illegittimità del provvedimento dell' per violazione dell'articolo 3 della legge n. 241 del CP_1
1990, atteso che, per quanto non si possa negare un obbligo di motivazione dei provvedimenti adottati dall' , non trovano applicazione i vizi di nullità ed annullabilità del CP_1 provvedimento amministrativo, previsti, appunti dal diritto amministrativo ed invocabili dinanzi alla relativa giurisdizione competente.
3. Le spese di lite sono poste a carico della parte resistente secondo i criteri di cui al
DM n. 147/2022 come da dispositivo (scaglione 0,01 ed € 5.200 senza fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1102/2025 così provvede:
12 • accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'irreperibilità dell'importo di € 827,00;
• condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, nella misura di € CP_1
773,00 per onorari oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge, da corrispondere al procuratore antistatario.
Teramo, 10.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
13