Articolo 16 della Legge 23 giugno 1970, n. 503
Articolo 15Articolo 17
Versione
1 agosto 1970
Art. 16.
La vigilanza tecnica sul funzionamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, anche per quanto concerne l'applicazione delle direttive del Ministero della sanita', e' esercitata nelle singole province dai veterinari provinciali.
Entrata in vigore il 1 agosto 1970