Art. 16.
La vigilanza tecnica sul funzionamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, anche per quanto concerne l'applicazione delle direttive del Ministero della sanita', e' esercitata nelle singole province dai veterinari provinciali.
La vigilanza tecnica sul funzionamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, anche per quanto concerne l'applicazione delle direttive del Ministero della sanita', e' esercitata nelle singole province dai veterinari provinciali.