Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 07/02/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 2047\2021 R.G. avente ad oggetto: responsabilità professionale, e vertente
T R A
) e Parte_1 C.F._1
) entrambi Parte_2 C.F._2
rapp.ti e difesi dagli avv.ti. ESIBIZIONE GENNARO, ESIBIZIONE
DARIA ed ESIBIZIONE CLAUDIO, come da procura in atti;
attori-ricorrenti
CONTRO
Controparte_1
), rapp.ra e difesa dall'avv. MICHELE TAVAZZI, come da P.IVA_1
procura in atti;
convenuto-resistente
E
) Controparte_2 C.F._3
convenuto-resistente contumace
NONCHE'
già Controparte_3 [...]
) Controparte_4 P.IVA_2
rapp.ta e difesa dall'avv. LILLO ANTONELLA, come da procura in atti;
Controparte_5
), rapp.ta e difesa dall'avv. MEDICI ANGELO,
[...] P.IVA_3
come da procura in atti terzi chiamati in causa conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza di p.c. del 9.10.2024, tenutasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ragioni di fatto e di diritto della decisione
Richiamato l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della
L. 69/09, si omette lo svolgimento del processo, che sarà se del caso richiamato dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno convenuto in giudizio il dott. e la società Controparte_2 [...]
(di seguito, in breve, “ ”), dove la Controparte_1 CP_1
ha subito nel 2012 un primo intervento chirurgico di “impianto Parte_1
di artroprotesi totale a carico di ginocchio sinistro” e un secondo nel
2013 volto alla “rimozione delle componenti impiantate e sostituite con protesi semivincolata”, per ottenere il risarcimento Controparte_6
di tutti i danni conseguenti all'amputazione sovragenicolata della coscia sinistra della resasi necessaria nel 2018 per rimuovere Pt_3
definitivamente il focolaio sepsigeno, che, come è emerso dai documenti prodotti e dalle risultanze dei cc.tt.uu. dott.ri e (nominati Per_1 Per_2
con decreto del 15.12.2022), è, per le ragioni che di seguito si espongo, causalmente imputabile in via esclusiva agli interventi chirurgici subiti dalla effettuati dal dott. presso la . Pt_3 CP_2 CP_1
La C.T.U. ha stabilito l'incensurabilità delle cure prestate dall
[...]
e dall Controparte_4 Controparte_7
[...] Nr. 2047\2021 R.G.
nei confronti alla (contrariamente a quanto CP_5 Parte_1
sostenuto dalla convenuta , la quale ha dedotto l'avvenuta CP_1
interruzione del nesso causale tra la condotta dei convenuti e l'evento dannoso del 2018 come conseguenza delle cure prestate proprio da detti enti e per questo ha chiesto ed ottenuto la loro chiamata in causa), in occasione della rispettiva presa in carico della paziente, in quanto “tali momenti storico clinici non hanno in ogni caso assunto significato causale, anche ovviamente in termini concausali, con il successivo esito di amputazione di gamba della paziente” (cft. pag. 41, perizia C.T.U.).
Quanto premesso, ha condotto parte ricorrente ha concludere, in sede di udienza di p.c., nei seguenti termini: “ (…) accertare e dichiarare, (…), imprudente, negligente ed imperito il comportamento dei sanitari della casa di cura privata “ (…) nonché del dott. Controparte_1
(…) riconoscere la responsabilità della casa di cura Controparte_2
privata “ (…) nonché del dott. Controparte_1 CP_2
(…) e per l'effetto, altresì condannare in solido, anche ex art.
[...]
2055 c.c., la casa di cura privata “ ed il dott. Controparte_1
(…) a favore dei ricorrenti, al risarcimento di tutti i Controparte_2
gravi danni subiti, in conseguenza dei fatti e titoli per cui è causa e tutti dettagliatamente esposti al capo 80 , punti A,B,C,D,E,F,G del proprio
Ricorso ex art. 702 bis cpc”, quantificandone i relativi importi per singola voce di danno in base alle risultanze emerse in sede di C.T.U.
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Le domande attoree sono fondate e quindi vanno accolte nei limiti e per le ragioni di seguito e si espongono, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli argomenti, difese, domande, eccezioni e conclusioni che, sebbene non espressamente menzionati, sono logicamente incompatibili con la presente decisione.
3 Nr. 2047\2021 R.G.
Richiamate le condivisibili conclusioni cui sono giunti i cc.tt.uu. nominati il 15.12.2022, si ritiene comprovata unicamente la responsabilità dei convenuti e della Controparte_2 Controparte_1
[...]
Dalla espletata ctu emergono evidenti sia gli errori medici compiuti in sede di primo intervento, nonché (sia pure marginalmente anche) in occasione di revisione della protesi, sia il nesso di causalità tra detti errori e i lamentati danni;
il tutto secondo il criterio della probabilità prevalente che corrisponde alla formula comunemente detta del più probabile che non che, in termini tecnico-processuali, sarebbe forse meglio definire del più provato che non.
I cc.tt.uu. hanno infatti rilevato che “ella [la ], dall'aprile 2011 Parte_1
al dicembre 2018, ha sofferto per un lungo stato di malattia conseguente ad un evidente insuccesso di protesizzazione del ginocchio sinistro, complicatosi per una infezione periprotesica che è esitata, con un sostenibile nesso di causalità materiale, in una amputazione di coscia al
III distale, dopo le varie proposte di cura attuate presso più Strutture sanitarie e Professionisti che la paziente ha contattato nel corso degli anni per la gestione dell'esito non favorevole della protesi” (v. pag. 21
C.T.U.).
I cc.tt.uu. hanno condivisibilmente rilevato che “se il trattamento dell'infezione periprotesica si fosse attuato entro tali tempi non ci sarebbe stato, con elevato grado di probabilità, il tragico epilogo dell'amputazione che rimane esito, come è stato da tutti riconosciuto in sede di contraddittorio tra le Parti, evento abnorme rispetto alla frequenza dei casi, notoriamente elevata, di infezione periprotesica” (v. pag. 26 C.T.U.).
4 Nr. 2047\2021 R.G.
Dalle risultanze istruttorie è emerso che la , paziente affetta da Parte_1
gonartrosi sinistra, nel febbraio 2012 veniva visitata dall'ortopedico dott.
, il quale consigliava (“correttamente”, come chiarito Controparte_2
dalla C.T.U.) un intervento di sostituzione protesica che effettivamente veniva eseguito in data 11.4.2012 dal medesimo medico presso la clinica
. CP_1
L'evento prodromico del processo infettivo che ha interessato la gamba della e da individuare nella fase di degenza postuma Parte_1
all'intervento del 2012.
Orbene, posto che la terapia profilattica prescritta durante il ricovero della
è da ritenersi come corretta, la C.T.U. ha rilevato che “durante Parte_1
la degenza non vennero effettuati esami quali una Proteina C reattiva per monitorare il valore base postoperatorio di questo esame ematochimico che, di solito, elevato nei primi giorni post-chirurgici, è poi destinato a scendere, permettendo così di valutare gli effetti di una terapia antibiotica che si rendesse necessaria per la cura di una infezione” (v. pag. 22
C.T.U.).
Ebbene, la condotta tenuta dal dott. nella gestione e nella cura CP_2
della paziente successivamente alla prima operazione è da Parte_1
qualificarsi come imprudente in quanto in più occasioni, nelle quali lo stesso medico ha visitato la , ha omesso la prescrizione di esami Parte_1
di laboratori e clinici che sarebbero stati idonei a rilevare la presenza di un'infezione in corso, nonostante i segni clinici riscontrati sulla paziente fossero tali da far presumere detta sussistenza.
Nello specifico, il dott. ha escluso imprudentemente l'ipotesi di CP_2
infezione:
- in sede di primo controllo dopo 60 giorni dall'intervento, in base ai segni clinici rilevati dallo stesso dott. sulla paziente, il quale CP_2
5 Nr. 2047\2021 R.G.
infatti rilevava la presenza di un termotatto positivo del ginocchio sinistro con rigidità articolare;
- due mesi dopo detto controllo, facendo eseguire alla paziente una scintigrafia con tecnezio, invece che una scintigrafia con leucociti marcati, quest'ultima più congrua in quanto più sensibile e soprattutto specifica rispetto ad una infezione in atto;
- in sede di rimozione e sostituzione della protesi, in occasione della quale, la C.T.U. ha rilevato che “non prendendo in considerazione il sanitario l'ipotesi di infezione della protesi, malgrado avesse rilevato durante l'atto chirurgico la presenza di marcate e non usuali aderenze femoro - rotulee, non procedeva come detto sopra, in maniera criticabile, alla effettuazione dei solitamente consigliati 5 prelievi bioptici per effettuare esami colturali, oltre alla sonificazione della protesi, come detto al fine di stabilire se fosse presente una infezione” (v. pagg. 23 e 24);
- -in occasione della rimozione successiva del drenaggio “incarcerato”, anch'esso eseguito senza profilassi antibiotica.
Ciò posto, ritenuto che il nesso causale fra la condotta del medico ed il danno arrecato al paziente è configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del primo, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di evitare il danno secondo il criterio, ispirato alla regola su indicata della normalità causale, del “più probabile che non”, richiamate le conclusioni dei cc.tt.uu., va rilevato che verosimilmente, vista la condotta tenuta dal dott. e comunque dall'equipe medica della CP_2
clinica l'infezione protesica è stata contratta dalla CP_1 [...]
in occasione della prima protesizzazione o, comunque, sebbene con Pt_1
meno probabilità, in sede di revisione protesica effettuata sempre nella clinica convenuta.
6 Nr. 2047\2021 R.G.
Tuttavia, posta l'irrilevanza causale delle condotte (alias della gestione e delle cure) tenute dai terzi chiamati in causa
[...]
nella genesi e Controparte_8
nell'evoluzione dell'evento dannoso, merita rimarcare quanto riportato nella relazione dei cc.tt.uu. “ (…) un esito (l'amputazione, n.d.e.) che sconcerta rispetto al tempo perduto di fronte ai tanti e ripetuti momenti clinici in cui appariva chiaro ed evidente che ci si trovasse di fronte ad una infezione ed alla necessità, in diversi frangenti, in particolare dopo la non eradicazione con la terapia infiltrativa antibiotica, della revisione in due tempi, ovvero con la rimozione e l'applicazione di spaziatore antibiotato e, successivamente con una protesi di revisione definitiva” (v. pag. 29).
Passando alla quantificazione dei danni e richiamati gli esiti della C.T.U. può dirsi comprovato un danno biologico permanente nella misura del
52%, anche in considerazione che la paziente non potrà disporre di una protesizzazione con articolarità elettronica (in riferimento l'età e alla difficoltà di apprendimento della medesima), al quale detrarre il 15% a titolo di danno non risarcibile in quanto lo stesso sarebbe in ogni caso esitato anche se il decorso dell'intervento fosse stato favorevole.
I cc.tt.uu. hanno inoltre valutato anche un danno biologico temporaneo pari al 75% per 360 giorni da aprile 2012 a dicembre 2018 e, per lo stesso periodo di tempo, un danno biologico temporaneo assoluto di 120 giorni, considerato che il quadro clinico della paziente “si è mantenuto, seppur con fasi di stabilizzazione alternate a fasi di acuzie, sino all'intervento finale, su livelli di interferenza costantemente molto elevati rispetto sia allo svolgimento delle attività quotidiane della vita che, in particolare, nelle attività dinamico relazionali comuni a tutti, aspetti anche essi
7 Nr. 2047\2021 R.G.
comunque qualificanti la condizione di danno biologico” (v. pag. 43
C.T.U.).
I cc.tt.uu. hanno precisato che la condizione della paziente, per impossibilità di protesizzazione elettronica (alla luce dell'età e della complessiva difficoltà di apprendimento, non sia prospettabile in ogni caso una protesizzazione con articolarità elettronica, su stimolazione mioelettrica o bionica, onde per cui l'eventuale protesizzazione sarebbe modulare, con possibilità esclusivamente di appoggio e con inevitabile alterazione della deambulazione e più che probabili scarsa autonomia deambulatoria (…) rende la stessa dipendente terzi per gli spostamenti, in particolare extra-domiciliari, ma parimenti rende la stessa dipendente da terzi per quasi tutte le attività quotidiane ordinarie (cosiddette ADL), con particolare riferimento all'igiene personale, specie complessa, alla vestizione, essendo necessaria assistenza, o comunque prossimità di supervisione, negli spostamenti letto – sedia a rotelle e sedia a rotelle servizi igienici.
Questo giustifica un surplus di sofferenza e quindi un aumento a titolo di personalizzazione massima del danno biologico del 52% di invalidità permanente;
danno futuro non ancora verificatosi al momento della decisione ma che si verrà ragionevolmente a determinare per tutta la durata della vita residua della . Parte_1
Non essendo ancora entrata in vigore la nuova tabella unica nazionale per le macropermanenti, applicate le tabelle del Tribunale di Milano 2024, il danno biologico differenziale va calcolato, tenuto conto dell'età della
[...]
(73) anni, sottraendo alla (personalizzata) invalidità permanente del Pt_1
8 Nr. 2047\2021 R.G.
Ne deriva che alla va liquidato a titolo di danno biologico la Parte_1
complessiva somma di euro 458.423 di cui: euro 3999.923 a titolo di danno biologico permanente differenziale (così ottenuto: € 444.318,00 a titolo di danno biologico permanente al 52% con personalizzazione massima detratto euro € 44.395,00 a titolo di d.b. permanete al 15%) oltre euro 58.500,00 per i 120 gg. di invalidità al 100% e il 360 gg. di invalidità temporanea al 75%.
La non ha documentato le spese mediche e di assistenza Parte_1
pregresse (ossia per quelle sostenute dal 2012 sino all'inizio del presente giudizio) mentre per quelle future si è tenuto conto in sede di personalizzazione.
Nulla spetta a titolo di lamentato danno da omesso consenso informato considerato che dagli atti del giudizio risulta la documentazione relativa al consenso informato del paziente, come indicato anche nella C.T.U., e parte attrice nulla ha dedotto e allegato circa la circostanza che, in caso di informazione più completa o meno generica, avrebbe scelto di non operarsi, sicché va disattesa la relativa richiesta risarcitoria.
Non sussistono ulteriori danni liquidabili in favore della . Parte_1
Quanto al danno iure proprio non patrimoniale per lesione del rapporto parentale rivendicato dal coniuge si rileva, Parte_2
innanzi tutto, che non sussiste alcuna preclusione al suo riconoscimento quando, come nel caso in esame, si è di fronte a lesioni gravi a carico del congiunto danneggiato.
La questione è meramente di prova: il parente, secondo i principi più volti affermati dalla Cassazione, può anche avvalersi della prova presuntiva
(cfr, tra gli arresti recenti, Cass. 1752\23; 25541\22; 7748\20 ed altre) per dimostrare di essere stato leso nella condizione del congiunto;
9 Nr. 2047\2021 R.G.
presunzione che impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e parente fossero tra loro indifferenti o in odio (Cass. 576\2024).
Nel caso in esame, con ricorso alla prova presuntiva, in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei non contestati rapporti di convivenza ed alla gravità delle lesioni, può ritenersi che la grave menomazione della ha inciso negativamente sul pregresso Parte_1
sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla quotidianità dei rapporti di convivenza tra moglie e marito.
Considerato che secondo le Tabelle “a punti” del Tribunale di Roma (v.
Cass. 13540\23) il in caso di perdita totale del rapporto Parte_2
parentale avrebbe ottenuto un risarcimento parti ad euro € 340.684,50; che nel caso in esame non va risarcita la perdita totale ma la lesione del rapporto parentale che comunque prosegue con la;
tutto ciò Parte_1
considerato, si ritiene equo liquidare, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale, un importo pari ad 1\4 della predetta somma e quindi pari a euro 85.171,00.
Alle somme su riconosciute in favore degli attori, in quanto liquidate al valore attuale, dovranno poi essere aggiunti gli interessi compensativi nella misura legale ex art. 1284, comma 1°, c.c. da calcolare su detta somma devalutata al momento del fatto (aprile 2012) e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo (Cass. S.U.
17 febbraio 1995 n. 1712) a decorrere da detta data sino alla pubblicazione della sentenza.
Dalla pubblicazione della sentenza sino al saldo, sulla somma così determinata decorreranno poi gli interessi di mora in misura legale ex art. 1284, comma 1°, c.c..
10 Nr. 2047\2021 R.G.
Al risarcimento dei suddetti danni sono tenuti, in solido tra loro, il dott.
la struttura sanitaria CP_2 Controparte_1
[...]
Le spese della ctu, nella misura già liquidata in corso di causa, della CTP, per la complessiva somma di euro 3.660,00 (v. allegato “doc. Z – note spese” depositato il 7.1.2025) e quelle di lite, nella misura stabilita in dispositivo, seguono la soccombenza nella misura stabilita in dispositivo.
La convenuta dovrà Controparte_1
rimborsare le spese di lite in favore dei terzi chiamati in causa per accertata insussistenza di ogni profilo di responsabilità a loro carico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie, per quanto di ragione, le domande attoree e, per l'effetto, condanna e la Controparte_2 Controparte_1
in solido tra loro, al pagamento, in favore di
[...] Parte_1
della somma di euro 458.423,00 e, in favore di , della Parte_2
somma di euro 85.171,00; il tutto oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi nei termini indicati in motivazione.
Condanna i convenuti e la Controparte_2 [...]
al pagamento in favore degli attori, delle spese del Controparte_1
presente giudizio che si liquidano in euro 545,00 a titolo di spese ed euro
15.000,00 a titolo di compensi oltre rimborso forfettario iva e cap come per legge.
Condanna i convenuti al pagamento, in favore degli attori, della complessiva somma di euro 3.660,00 a titolo di rimborso spese della CTP.
11 Nr. 2047\2021 R.G.
Pone definitivamente a carico dei convenuti e Controparte_2 [...]
le spese della c.t.u., nella misura Controparte_1
liquidata in corso di causa.
Condanna la al pagamento, Controparte_1
in favore dei terzi chiamati in causa, delle spese del presente giudizio che si liquidano, per ciascuna parte, in euro 10.000,00 a titolo di compensi oltre rimborso forfettario spese generali iva e cap come per legge.
Così deciso in Macerata, il 7.2.2025
Il Giudice est.
dott. Umberto Rana
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
52 % il 15% di danno non risarcibile, quale danno che, come accertato dai cc.tt.uu., sarebbe comunque esitato anche in caso di decorso pienamente favorevole.