TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/05/2025, n. 4315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4315 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29508/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 29508/2023
Oggi 28 maggio 2025 ad ore 9.30 innanzi al dott. Sarah Gravagnola, sono comparsi:
Per 'avv. PRUDENTE CARMELA Parte_1
Per l'avv. AQUINO IVAN Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni rispettivamente come da foglio di pc che la difesa dell'appellante deposita in copia cartacea, non essendo ancora visibile sulla consolle del magistrato la copia depositata telematicamente e come da foglio di pc depositato telematicamente dalla difesa di parte appellata
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile d'Appello iscritta al n. r.g. 29508/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PRUDENTE CARMELA Parte_1 P.IVA_1
e, elettivamente domiciliato in VIA ALFONSO LAMARMORA N. 33 MILANO presso il difensore avv. PRUDENTE CARMELA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AQUINO Controparte_1 C.F._1
IVAN e elettivamente domiciliato in VIA ALFREDO CATALANI 1 20900 MILANO presso lo studio dell'avv. AQUINO IVAN
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di pc depositati telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato la Controparte_2
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano la sig.ra proponendo appello Controparte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Milano n. n. 993/2023 nella causa avente n. R.g. 13/2022 chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado in via principale di accertare e dichiarare il diritto della al riconoscimento delle spese e dei compensi Controparte_2
legali del primo grado di giudizio, ponendoli integralmente a carico della Sig.ra e per Controparte_1
l'effetto condannare la predetta al pagamento di spese e compensi di lite relativi al giudizio di primo pagina 2 di 5 grado, da determinarsi ai sensi del DM 147/2022, in ogni caso in misura non inferiore ai minimi tariffari;
con vittoria di spese e compensi di lite del presente giudizio di appello.
Costituendosi in giudizio, parte appellata contestava quanto ex adverso dedotto, proponendo appello incidentale e chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, nel merito in via principale di accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del contratto del 17.11.2020 sottoscritto dalle parti e/o delle clausole specificatamente contestate, di accertare che nulla è dovuto in favore della appellante e condannare la società a restituire in favore della NO quanto Parte_1 Controparte_1 corrisposto (€ 3.638,88) in ragione della concessa provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 29813/2021; in via subordinata, chiedendo di dichiarare / pronunciare la risoluzione del medesimo contratto del 17.11.2020 per intervenuto esercizio del diritto di recesso da parte della NO
e per l'effetto di accertare che nulla è dovuto in favore della appellante e condannare Controparte_1 la società a restituire in favore della NO quanto corrisposto (€ Parte_1 Controparte_1
3.638,88) in ragione della concessa provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n.
29813/2021; in via ulteriormente subordinata dichiarare / pronunciare comunque la risoluzione del contratto del 17.11.2020, di accertare che nulla è dovuto in favore della appellante e condannare la società a restituire in favore della NO quanto corrisposto (€ Parte_1 Controparte_1
3.638,88) in ragione della concessa provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n.
29813/2021; in via di ulteriore subordine, accertato che il non ha Controparte_3
eseguito alcuna prestazione in favore della NO , accertare e dichiarare che nulla è Controparte_1
dovuto in favore della appellante e condannare la società a restituire in favore della Parte_1
NO quanto corrisposto (€ 3.638,88) in ragione della concessa provvisoria Controparte_1
esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 29813/2021; in subordine, in caso di rigetto dell'appello incidentale, chiedendo di confermare la sentenza n. 993/2023; con il favore delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Istruita la causa con la sola acquisizione dei fascicoli di primo grado all'udienza odierna le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa e il giudice riservava la decisione.
In primo grado la difesa dell'opponente (odierna appellata) lamentava che: a) il corrispettivo non era dovuto perché era stato effettuato il recesso dal contratto e nessuna prestazione era stata erogata in suo favore b) la natura vessatoria delle clausole contrattuali, c) l'inesigibilità da parte del Parte_2 anche dell'eventuale danno da inadempimento contrattuale perché non provato nel quantum né richiesto e, infine d) la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza, anche nel contesto delle trattative intercorse, laddove lo stesso non l'aveva debitamente avvisata dell'imminente CP_3
chiusura della sede di Corso Venezia, dopo soli 3 giorni dalla firma del contratto.
pagina 3 di 5 Le ragioni dell'appello incidentale ripropongono in ordine diverso le medesime doglianze e devono essere esaminate per prime in quanto attengono alla validità ed efficacia del contratto del 17.11.2020 di acquisto di 25 trattamenti di “infra/dep/vacum”, 10 trattamenti di “radiofrequenza” e 10 trattamenti di
“crioterapia” al costo totale di € 2.750,00, posto a fondamento della pretesa azionata e riconosciuta in sede monitoria e confermata dal giudice di prime cure.
Non ricorrono le cause di nullità invocate da parte appellata, in quanto le clausole del contratto doppiamente sottoscritto dalla sig.ra non hanno carattere vessatorio alla stregua del Controparte_1
codice del consumo, applicabile alla fattispecie in quanto parte appellata è persona fisica che agiva per scopi estranei alla propria attività professionale.
L'oggetto materiale del contratto è il pacchetto di trattamenti estetici le cui caratteristiche rimangono identiche qualunque sia il luogo in cui vengono praticati e, dunque, la previsione della facoltà della società di programmare l'erogazione dei trattamenti acquistati in uno dei propri centri CP_2
estetici, non può presumersi vessatoria ai sensi dell'art. 33 lett. m) cod. cons. né crea un significativo squilibrio tra le parti rilevante ai sensi del primo comma dell'art. 33 del codice del consumo;
anzi, nella fattispecie, essa moltiplica per il consumatore la garanzia di ricevere le prestazioni promesse, potendo beneficiare di una pluralità di centri ove usufruirne. Non si ravvisa neppure alcun carattere vessatorio dell'art. 3 del contratto: dichiarando irrevocabile l'impegno del cliente, ne limita la facoltà di recesso per l'intera durata del rapporto, senza tuttavia attribuire al professionista il potere di sciogliersi unilateralmente dal vincolo negoziale e impone al consumatore l'obbligo di pagare l'intero prezzo anche in caso di mancata fruizione del servizio ma chiaramente per volontà del cliente e non anche in caso di inadempimento del professionista;
dovendo pertanto escludersi: da un lato, che si ricada in una delle previsioni di cui all'art. 33 cod. cons.; dall'altro, di conseguenza, che sia legittimo il recesso dal contratto esercitato dall'odierna appellata. Unica clausola del contratto in esame che deve presumersi vessatoria in assenza di prova di una specifica trattativa individuale è quella di cui all'art 7 (foro esclusivo), la cui nullità tuttavia non comporta la nullità dell'intero contratto né rileva nel caso in esame (essendo il Tribunale di Milano anche foro del consumatore nel caso che ci occupa).
Il primo motivo dell'appello incidentale coglie invece nel segno sotto un diverso profilo che evidenzia l'infondatezza dell'appello principale. Non vi è prova, infatti, che l'appellante abbia tempestivamente informato la cliente, odierna appellata, dell'imminente chiusura del Centro estetico presso il quale ha concluso il contratto. Tale omissione è da ritenere una indubbia violazione dei doveri di correttezza e buona fede nelle trattative che, però, non ha sul piano giuridico alcuna ricaduta diretta sulla validità ed efficacia del contratto inter partes, né la difesa dell'odierna appellata ha mai dedotto espressamente che la mancata consapevolezza circa l'imminente chiusura del centro abbia costituito un vizio rilevante del pagina 4 di 5 consenso in termini di errore essenziale e riconoscibile, e non ha offerto di provare che, ove correttamente e tempestivamente informata, la parte non avrebbe mai sottoscritto il contratto. La predetta violazione non costituisce nel caso che ci occupa neppure valida fonte di risarcimento del danno, in quanto non oggetto di domanda;
ma costituisce quanto meno quella eccezionale ragione, non esplicitata dal giudice di pace, per compensare le spese di lite nel giudizio di primo grado.
Stante la reciproca soccombenza, anche le spese del presente giudizio di appello devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di Giudice dell'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede: rigetta l'appello e l'appello incidentale;
conferma integralmente la sentenza impugnata;
compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 28 maggio 2025
Il Giudice dott. Sarah Gravagnola
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 29508/2023
Oggi 28 maggio 2025 ad ore 9.30 innanzi al dott. Sarah Gravagnola, sono comparsi:
Per 'avv. PRUDENTE CARMELA Parte_1
Per l'avv. AQUINO IVAN Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni rispettivamente come da foglio di pc che la difesa dell'appellante deposita in copia cartacea, non essendo ancora visibile sulla consolle del magistrato la copia depositata telematicamente e come da foglio di pc depositato telematicamente dalla difesa di parte appellata
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile d'Appello iscritta al n. r.g. 29508/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PRUDENTE CARMELA Parte_1 P.IVA_1
e, elettivamente domiciliato in VIA ALFONSO LAMARMORA N. 33 MILANO presso il difensore avv. PRUDENTE CARMELA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AQUINO Controparte_1 C.F._1
IVAN e elettivamente domiciliato in VIA ALFREDO CATALANI 1 20900 MILANO presso lo studio dell'avv. AQUINO IVAN
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di pc depositati telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato la Controparte_2
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano la sig.ra proponendo appello Controparte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Milano n. n. 993/2023 nella causa avente n. R.g. 13/2022 chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado in via principale di accertare e dichiarare il diritto della al riconoscimento delle spese e dei compensi Controparte_2
legali del primo grado di giudizio, ponendoli integralmente a carico della Sig.ra e per Controparte_1
l'effetto condannare la predetta al pagamento di spese e compensi di lite relativi al giudizio di primo pagina 2 di 5 grado, da determinarsi ai sensi del DM 147/2022, in ogni caso in misura non inferiore ai minimi tariffari;
con vittoria di spese e compensi di lite del presente giudizio di appello.
Costituendosi in giudizio, parte appellata contestava quanto ex adverso dedotto, proponendo appello incidentale e chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, nel merito in via principale di accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del contratto del 17.11.2020 sottoscritto dalle parti e/o delle clausole specificatamente contestate, di accertare che nulla è dovuto in favore della appellante e condannare la società a restituire in favore della NO quanto Parte_1 Controparte_1 corrisposto (€ 3.638,88) in ragione della concessa provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 29813/2021; in via subordinata, chiedendo di dichiarare / pronunciare la risoluzione del medesimo contratto del 17.11.2020 per intervenuto esercizio del diritto di recesso da parte della NO
e per l'effetto di accertare che nulla è dovuto in favore della appellante e condannare Controparte_1 la società a restituire in favore della NO quanto corrisposto (€ Parte_1 Controparte_1
3.638,88) in ragione della concessa provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n.
29813/2021; in via ulteriormente subordinata dichiarare / pronunciare comunque la risoluzione del contratto del 17.11.2020, di accertare che nulla è dovuto in favore della appellante e condannare la società a restituire in favore della NO quanto corrisposto (€ Parte_1 Controparte_1
3.638,88) in ragione della concessa provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n.
29813/2021; in via di ulteriore subordine, accertato che il non ha Controparte_3
eseguito alcuna prestazione in favore della NO , accertare e dichiarare che nulla è Controparte_1
dovuto in favore della appellante e condannare la società a restituire in favore della Parte_1
NO quanto corrisposto (€ 3.638,88) in ragione della concessa provvisoria Controparte_1
esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 29813/2021; in subordine, in caso di rigetto dell'appello incidentale, chiedendo di confermare la sentenza n. 993/2023; con il favore delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Istruita la causa con la sola acquisizione dei fascicoli di primo grado all'udienza odierna le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa e il giudice riservava la decisione.
In primo grado la difesa dell'opponente (odierna appellata) lamentava che: a) il corrispettivo non era dovuto perché era stato effettuato il recesso dal contratto e nessuna prestazione era stata erogata in suo favore b) la natura vessatoria delle clausole contrattuali, c) l'inesigibilità da parte del Parte_2 anche dell'eventuale danno da inadempimento contrattuale perché non provato nel quantum né richiesto e, infine d) la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza, anche nel contesto delle trattative intercorse, laddove lo stesso non l'aveva debitamente avvisata dell'imminente CP_3
chiusura della sede di Corso Venezia, dopo soli 3 giorni dalla firma del contratto.
pagina 3 di 5 Le ragioni dell'appello incidentale ripropongono in ordine diverso le medesime doglianze e devono essere esaminate per prime in quanto attengono alla validità ed efficacia del contratto del 17.11.2020 di acquisto di 25 trattamenti di “infra/dep/vacum”, 10 trattamenti di “radiofrequenza” e 10 trattamenti di
“crioterapia” al costo totale di € 2.750,00, posto a fondamento della pretesa azionata e riconosciuta in sede monitoria e confermata dal giudice di prime cure.
Non ricorrono le cause di nullità invocate da parte appellata, in quanto le clausole del contratto doppiamente sottoscritto dalla sig.ra non hanno carattere vessatorio alla stregua del Controparte_1
codice del consumo, applicabile alla fattispecie in quanto parte appellata è persona fisica che agiva per scopi estranei alla propria attività professionale.
L'oggetto materiale del contratto è il pacchetto di trattamenti estetici le cui caratteristiche rimangono identiche qualunque sia il luogo in cui vengono praticati e, dunque, la previsione della facoltà della società di programmare l'erogazione dei trattamenti acquistati in uno dei propri centri CP_2
estetici, non può presumersi vessatoria ai sensi dell'art. 33 lett. m) cod. cons. né crea un significativo squilibrio tra le parti rilevante ai sensi del primo comma dell'art. 33 del codice del consumo;
anzi, nella fattispecie, essa moltiplica per il consumatore la garanzia di ricevere le prestazioni promesse, potendo beneficiare di una pluralità di centri ove usufruirne. Non si ravvisa neppure alcun carattere vessatorio dell'art. 3 del contratto: dichiarando irrevocabile l'impegno del cliente, ne limita la facoltà di recesso per l'intera durata del rapporto, senza tuttavia attribuire al professionista il potere di sciogliersi unilateralmente dal vincolo negoziale e impone al consumatore l'obbligo di pagare l'intero prezzo anche in caso di mancata fruizione del servizio ma chiaramente per volontà del cliente e non anche in caso di inadempimento del professionista;
dovendo pertanto escludersi: da un lato, che si ricada in una delle previsioni di cui all'art. 33 cod. cons.; dall'altro, di conseguenza, che sia legittimo il recesso dal contratto esercitato dall'odierna appellata. Unica clausola del contratto in esame che deve presumersi vessatoria in assenza di prova di una specifica trattativa individuale è quella di cui all'art 7 (foro esclusivo), la cui nullità tuttavia non comporta la nullità dell'intero contratto né rileva nel caso in esame (essendo il Tribunale di Milano anche foro del consumatore nel caso che ci occupa).
Il primo motivo dell'appello incidentale coglie invece nel segno sotto un diverso profilo che evidenzia l'infondatezza dell'appello principale. Non vi è prova, infatti, che l'appellante abbia tempestivamente informato la cliente, odierna appellata, dell'imminente chiusura del Centro estetico presso il quale ha concluso il contratto. Tale omissione è da ritenere una indubbia violazione dei doveri di correttezza e buona fede nelle trattative che, però, non ha sul piano giuridico alcuna ricaduta diretta sulla validità ed efficacia del contratto inter partes, né la difesa dell'odierna appellata ha mai dedotto espressamente che la mancata consapevolezza circa l'imminente chiusura del centro abbia costituito un vizio rilevante del pagina 4 di 5 consenso in termini di errore essenziale e riconoscibile, e non ha offerto di provare che, ove correttamente e tempestivamente informata, la parte non avrebbe mai sottoscritto il contratto. La predetta violazione non costituisce nel caso che ci occupa neppure valida fonte di risarcimento del danno, in quanto non oggetto di domanda;
ma costituisce quanto meno quella eccezionale ragione, non esplicitata dal giudice di pace, per compensare le spese di lite nel giudizio di primo grado.
Stante la reciproca soccombenza, anche le spese del presente giudizio di appello devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di Giudice dell'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede: rigetta l'appello e l'appello incidentale;
conferma integralmente la sentenza impugnata;
compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 28 maggio 2025
Il Giudice dott. Sarah Gravagnola
pagina 5 di 5