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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 11/12/2025, n. 1476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1476 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1484/2020 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I T E R A M O
in composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Daniela D'Adamo, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1484 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2020 tra
(C.F. , in persona del Presidente pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano D'Ignazio
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sandro CP_1 C.F._1
NI e LO ZZ
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 511/2019 del Giudice di Pace di (rg. n. Pt_1
562/2019).
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, così provvedere”:
1) In via principale, in riforma e/o annullamento della sentenza n.511/2019 emessa dal Giudice di
Pace di accogliere l'appello promosso dalla e quindi riconoscere il Pt_1 Parte_1 caso fortuito ovvero la colpa esclusiva dell'appellata e/o l'evento atmosferico eccezionale (con restituzione delle somme già pagate in esecuzione della decisione di primo grado) che interrompe il nesso di causalità ed esclude la responsabilità del proprietario della strada e in subordine il concorso di colpa dell'appellata e per l'effetto, ai sensi dell'art.1227 del c.c., diminuire l'entità del risarcimento del danno in favore della medesima, con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
2) In via subordinata, nella denegata ipotesi dovesse essere rigettato l'appello, si chiede che venga disposta la compensazione delle spese di lite del presente giudizio”.
Per parte appellata:
“conclude chiedendo affinché il Tribunale di AM, in funzione di Giudice di Appello, voglia:
1) Dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. Parte_1
511/2019 del Giudice di Pace di emessa nella causa n. 562/2019 R.G., per le ragioni Pt_1 esposte in narrativa;
2) Nel merito, rigettare, in ogni caso, l'appello proposto dalla avverso la Parte_1 richiamata sentenza, essendo le doglianze avanzate infondate in fatto e diritto;
3) Condannare l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio”.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 18.01.2019, la Sig.ra conveniva dinanzi al Giudice CP_1 di Pace di la per sentire condannare l'ente al pagamento di € 2.952,40, Pt_1 Parte_1 oltre interessi e rivalutazione monetaria, per i danni subiti alla sua autovettura Fiat Punto tg.
DE246DF, in conseguenza dell'evento lesivo verificatosi in data 18.01.2017, allorquando, nel percorrere la S.P. n. 18 in direzione Varano - AM, in prossimità della frazione Colleminuccio, si imbatteva in un ristagno d'acqua della profondità pari a circa settanta centimetri.
La AM si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda attorea, data Parte_1
l'insussistenza della responsabilità dell'ente convenuto essendo stato l'evento provocato da caso fortuito, rappresentato dalla condotta negligente della stessa attrice, nonché dall'eccezionale ed imprevedibile evento atmosferico verificatosi sul territorio provinciale per copiosa nevicata, risultante dalla deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri in data 20.1.2017, a cui si univano quattro scosse di terremoto di intensità superiore al livello n. 5 della scala Richter. In subordine, chiedeva l'accertamento del concorso colposo della danneggiata ex art. 1227 c.c. ai fini della riduzione dell'entità del risarcimento. Contestava, da ultimo, l'eccessiva quantificazione dei danni prospettata dall'attrice. All'esito della fase istruttoria, svoltasi con l'escussione dei testimoni citati dalle parti, il Giudice di
Pace adito, con sentenza n. 511/2019, pubblicata in data 7.10.2019, accoglieva la domanda attorea, condannando la al pagamento in favore della sig.ra della somma Parte_1 CP_1 pari ad € 2.952,40, oltre che interessi legali dalla domanda al saldo e alla refusione delle spese di lite, liquidate in € 140,00 per esborsi ed € 1.345,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge.
Con atto di appello notificato in data 08.06.2020, la chiedeva la riforma integrale Parte_1 della sentenza impugnata, con totale esclusione della responsabilità dell'ente per il sinistro in questione attesa la sussistenza del caso fortuito, con condanna dell'appellata alla restituzione delle somme già corrisposte in esecuzione della pronuncia gravata. In via subordinata, l'ente Parte_2 chiedeva l'attenuazione della propria responsabilità, in ragione del concorso colposo ex art. 1227 c.c. dell'appellata nella causazione dell'evento.
Più nello specifico, la parte appellante formulava i motivi di impugnazione di seguito riportati:
“violazione e/o errata applicazione dell'art. 2051 c.c., dell'art.1227 c.c. e dell'art. 147 del C.d.S. -
Mancata ed errata valutazione della prova testimoniale e documentale – Erronea valutazione della responsabilità della - Omesso riconoscimento del caso fortuito ovvero della colpa Parte_1 esclusiva della danneggiata o dell'evento meteorologico eccezionale e in subordine del concorso di colpa”.
Con comparsa depositata il 27.10.2020 si costituiva nel secondo grado di giudizio la sig.ra CP_1
, chiedendo il rigetto dell'impugnazione con conferma della sentenza gravata.
[...]
All'esito dell'udienza di discussione, tenutasi in modalità cartolare in data 16.09.2025, la causa, pervenuta sul ruolo dello scrivente magistrato in data 25.01.2024, veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., per difetto di specificità dei motivi di impugnazione. Sostiene, a tal proposito, parte appellata, che non risultano prospettati in modo esplicito e sufficientemente argomentato i rilievi critici mossi avverso la ricostruzione in fatto e in diritto posta a fondamento della pronuncia impugnata.
Giova, su tale aspetto, richiamare l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità - cui il
Tribunale intende dare seguito - secondo cui l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando a lla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, precisando che non occorre all'uopo l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. S.U. 16.11.2017 n. 27199;
Cassazione civile sez. VI 30.5.2018 n. 13535).
Sempre in tale ottica, è stato ulteriormente affermato che, ai fini della specificità dei motivi di appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, sicché l'appellante che lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice d'appello di valutare ex novo le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado (Cassazione civile sez. VI
17.12.2021 n. 40560).
Nel caso di specie, dalla lettura dell'atto introduttivo del gravame si evincono sia la portata delle doglianze avanzate dall'appellante nel secondo grado di giudizio, sia le ragioni di critica alla pronuncia impugnata, con riferimento alla valutazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice di prime cure. In altri termini, risulta integrato il requisito di specificità richiesto dall'art. 342 c.p.c., atteso che parte appellante ha adeguatamente chiarito i motivi di impugnazione e l'oggetto di contestazione all'iter logico e motivazionale seguito dal Giudice di pace, con particolare riguardo alla sussistenza del caso fortuito, sub specie di condotta negligente dell'appellata ovvero di eventi metereologici eccezionali ed imprevedibili, e in subordine per il mancato accertamento del concorso colposo della danneggiata nella causazione dell'evento ex art. 1227 c.c.
Passando ad esaminare l'impugnativa nel merito, l'appello si rivela infondato, per le ragioni di seguito esposte.
Dall'esame complessivo del materiale probatorio in atti, rappresentato dalla documentazione prodotta dalle parti e dalle dichiarazioni testimoniali assunte nel primo grado di giudizio, è emersa la correttezza dell'assetto logico-argomentativo della sentenza di prime cure e la possibilità di ascrivere la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo alla fronte dell'evento lesivo occorso Controparte_2 all'appellata in data 18.01.2017. Il Giudice di pace adito, difatti, ha correttamente valutato le risultanze probatorie, facendo anche buon governo dei principi e dei criteri che regolano il regime di responsabilità extracontrattuale previsto dall'art. 2051 c.c. Giova osservare, in punto di diritto, che la giurisprudenza di legittimità, con orientamento ormai consolidato, da cui non vi è ragione di discostarsi, individua nell'art. 2051 c.c. un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente, per l'integrazione della responsabilità risarcitoria,
l'esistenza di un rapporto di custodia tra il proprietario responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo dedotto dal danneggiato. In merito all'onere probatorio gravante sulle parti, si ritiene che ricada in capo al danneggiato l'onere di provare il danno ed il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo;
mentre grava sul danneggiante l'onere di dimostrare la sussistenza di un caso fortuito, per tale intendendosi un fattore estraneo alla sua sfera di custodia che, per il carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (cfr. ex multis
Cassazione civile sez. III, 07/09/2023, n.26142; Cass. Sez. 3, sentenza n. 2660 del 05/02/2013; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 15389 del 13/07/2011).
Costituisce principio ormai pacifico che anche agli enti pubblici proprietari di strade o altri luoghi aperti al pubblico transito è applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento a situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione (cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 13/05/2024, n. 12988; Cass. 12/04/2013
n. 8935; Cass. 25/05/2010 n. 1210; Cass. 3 aprile 2009 n. 8157; Cass. 29/03/2007 n. 7763).
La responsabilità dell'ente pubblico custode può essere esclusa solo dal fortuito e questo, che dovrà essere provato dal custode, ricorre ogniqualvolta la situazione di pericolo sia stata causata dallo stesso utente danneggiato o si sia manifestata a causa di fattori esterni imprevedibili ed inevitabili (cfr. Cass.
8935/13 cit.; Cass. 18 ottobre 2011 n. 21508; Cass. 12695/10 cit.; Cass. 24529/09 cit.; Cass. 19 novembre 2009 n. 20419).
Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal giudice di pace in primo grado, la danneggiata ha compiutamente assolto all'onere probatorio su di essa gravante, offrendo idonea dimostrazione del verificarsi dell'evento lesivo, consistito nello sprofondamento di parte del veicolo in un avvallamento pieno d'acqua, della profondità di circa settanta centimetri, dei danni subiti dalla propria autovettura e della loro diretta ed immediata riconducibilità eziologica all'evento.
Del resto, l'evento dannoso in sé considerato e la sussistenza del nesso di causalità trova pieno riscontro nelle dichiarazioni testimoniali assunte in primo grado, come riepilogate nella pronuncia impugnata.
A tal riguardo, giova sottolineare che la difesa dell'ente comunale non ha contestato la verificazione dell'evento in sé, ma si è limitata a sostenere che la propria responsabilità fosse da escludere in virtù della presenza di circostanze integranti caso fortuito, da rinvenirsi, da un lato, nelle precipitazioni nevose di eccezionale portata che hanno interessato il territorio comunale nel mese di gennaio del
2017, dall'altro, nella condotta imprudente della danneggiata, la quale, nonostante avesse visto la presenza dell'avvallamento colmo d'acqua, aveva continuato regolarmente a transitare.
Per ciò che concerne l'eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni nevose che si sono riversate sul territorio teramano nel periodo intercorrente tra il 16 e il 18 gennaio 2017, la parte appellante deduce che la sussistenza del caso fortuito sarebbe dimostrata sia documentalmente, sulla scorta della delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017 con cui si estendevano gli effetti della dichiarazione di stato di emergenza adottata il 25 agosto del 2016, sia dalle dichiarazioni testimoniali raccolte in primo grado.
A tal proposito, si rende opportuno evidenziare che, affinché possa ritenersi integrato il caso fortuito, ferma l'irrilevanza della sola dichiarazione dello stato di calamità (cfr. Cassazione civile sez. III, ordinanza 01/02/2018, n. 2482), occorre che le precipitazioni atmosferiche presentino i caratteri dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, configurandosi solo in tal modo come causa sopravvenuta da sola sufficiente ad integrare l'evento dannoso (cfr. ex multis Cass. civ., sez. 3, 9/03/2010, n. 5658;
Cass. civ., sez. 3, 17/12/2014, n. 26545; Cass. civ., sez. 3, 24/09/2015, n. 18877; Cass. civ.. sez. 3,
24/03/2016, n. 5877; Cass. civ., sez. 3, 28/07/2017, n. 18856). Più nello specifico, l'imprevedibilità, da apprezzarsi mediante un'indagine ex ante e di stampo oggettivo in base al principio di regolarità causale, va intesa come obiettiva inverosimiglianza dell'evento, mentre l'eccezionalità è da identificarsi come una sensibile deviazione, per l'appunto come “eccezione”, dalla frequenza statistica accettata come “normale” (cfr. Cass. civ. SS.UU. 26.02.2021, n. 5422), caratteri che devono essere accertati sulla base di elementi di prova concreti e specifici, specie sulla base di dati scientifici di stampo statistico (cd. dati pluviometrici), tenuto conto del contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, non essendo sufficienti le nozioni di comune esperienza (cfr. Cassazione civile sez. III, 06/06/2025, n. 15187; Cass. civ. sez. III, 11.07.2019, n. 30521; Cass. civ. sez. III, ord.
01/02/2018, n. 2482), anche tenendo conto che non si possono più considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici che stanno diventando sempre più frequenti e, purtroppo,
“drammaticamente prevedibili” (cfr. Cass. civ. n. 26545/2016; Cass. civ. n. 5877/2016; Cass. civ. n.
2482/2018).
In applicazione dei richiamati principi e preso atto che la appellante non ha fornito prova, Parte_1 mediante allegazione di dati scientifici, dell'eccezionalità dell'evento, non può ritenersi integrato il caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c. come causa di esclusione della responsabilità dell'ente. In effetti, l'assenza di dati scientifici di stampo statistico (cd. dati pluviometrici relativi alle precipitazioni nevose) preclude la valutazione dell'effettiva entità della nevicata in questione al fine di qualificarla in termini di eccezionalità ed imprevedibilità. Né può supplire in tal senso il tenore delle dichiarazioni testimoniali assunte in corso del primo grado, che non assumono alcun valore scientifico, né forniscono dati utili per verificare l'incidenza statistica di tale tipologia di eventi atmosferici nel territorio considerato.
Ed infatti, il discorso sulla prevedibilità maggiore o minore di una pioggia a carattere alluvionale o di una nevicata eccezionale certamente impone oggi, in considerazione dei noti dissesti idrogeologici e dei cambiamenti climatici in atto che caratterizzano l'intero Pianeta e quindi anche il nostro Paese, criteri di accertamento improntati ad un maggior rigore, poiché è chiaro che non si possono più considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici che stanno diventando sempre più frequenti e, purtroppo, drammaticamente prevedibili.
In tale ottica, dunque, l'accertamento del «fortuito», rappresentato dall'evento naturale delle precipitazioni atmosferiche, deve essere essenzialmente fondato non su impressioni, articoli di giornale o personali valutazioni circa il carattere più o meno intenso e prevedibile del fenomeno, né, tantomeno, né sulle dichiarazioni circa la sussistenza di uno stato di emergenza effettuate dall'Autorità, in quanto, di per sé, neutre e non idonee a fornire dati volti a parametrare la pregnanza dell'evento , ma su dati scientifici di stampo statistico riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia.
Nemmeno la condotta della danneggiata è idonea ad interrompere il nesso causale tra la res e l'evento lesivo. Sul punto, non risultano condivisibili le argomentazioni dell'ente appellante, secondo cui la visibilità dell'avvallamento ricolmo d'acqua sulla carreggiata avrebbe dovuto indurre la conducente ad arrestare la marcia, onde evitare lo sprofondamento di parte dell'autovettura nella buca allagata.
Difatti, come confermato dai testimoni escussi in primo grado, sebbene la presenza di un ristagno d'acqua fosse visibile, non ne era percepibile la profondità, di tal che la parte danneggiata non avrebbe potuto avvedersi del pericolo ed evitarne le conseguenze (cfr. dichiarazioni rese dal teste Tes_1 all'udienza del 03.06.2019, “a mio giudizio non si poteva vedere l'altezza dell'acqua provenendo dalla strada”).
D'altra parte, a norma dell'art. 2051 c.c., ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Secondo l'elaborazione giurisprudenziale più recente, la disposizione normativa individua un criterio di imputazione che prescinde dai connotati di colpa, mentre la natura della cosa e il comportamento del danneggiato incidono sul nesso eziologico. Come affermato dalla Corte di Cassazione, infatti, “incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 12663 del 09/05/2024, Rv. 670982
- 02). Ancor di più di recente, la Corte di Cassazione ha affermato che la responsabilità ex art. 2051 c.c. prescinde dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia, “essendo sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso
e può essere esclusa grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo colpose, del danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
8450 del 31/03/2025, Rv. 674295 - 01).
Del resto, l'integrazione del caso fortuito discendente dalla condotta del danneggiato, per determinare l'esclusione della responsabilità del custode, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile.
Ebbene, nel caso di specie, la parte appellante non ha affatto dimostrato che la abbia tenuto CP_1 un comportamento imprudente del tutto imprevedibile determinando, così, mediante autonomo nesso eziologico completamente svincolato dal rapporto di custodia, l'evento avverso.
Né risulta condivisibile quanto sostenuto a tal proposito dalla , secondo cui Parte_1 sarebbe stato onere della danneggiata dimostrare la mancanza di segnalazioni. In realtà, in applicazione dei criteri probatori sopra esaminati, tale incombente grava sul custode e, nel caso di specie, non può ritenersi assolto.
Parimenti corretta si rivela la decisione gravata in merito al rigetto del concorso colposo dell'appellata ai sensi dell'art. 1227 c.c., applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale. Giova rammentare che la prova che il creditore- danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza, deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore (cfr. Cassazione civile sez. I, 04/09/2023, n. 25712; Cass. 7777 del 2014 e n. 4954 del 2007) e tale prova non può ritenersi raggiunta nel caso di specie, non avendo l'ente provinciale dimostrato l'incidenza causale del comportamento della danneggiata nella causazione dell'evento. Da ultimo, risulta infondato il motivo di impugnazione inerente all'eccessività della quantificazione dei danni operata dal giudice di primo grado, visto che l'importo riportato nella fattura emessa dall'officina , peraltro confermata in udienza dal relativo titolare (cfr. verbale di udienza Parte_3 del 03.06.2019) appare congruo rispetto agli interventi di riparazione effettuati e ivi dettagliatamente riportati (vd. doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione in appello).
In definitiva, l'appello merita il rigetto per infondatezza dei motivi di impugnazione, con conseguente conferma delle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono poste a carico dell'appellante.
Le stesse, in applicazione delle tariffe indicate nel D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni giuridiche e fattuali trattate, si liquidano in € 2.127,00
(di cui € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 426,00 per la fase istruttoria/trattazione – così ridotta ex art. 4 dm 55/2014 stante la natura documentale della controversia – ed € 851,00 per la fase decisionale).
Si dà atto, altresì, dei presupposti per la condanna dell'appellante al versamento, ex art. 13, comma I quater, D.P.R. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato al momento dell'iscrizione a ruolo, essendo stata rigettata l'impugnazione dalla stessa proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa Daniela D'Adamo, definitivamente pronunciando sulla causa di secondo grado iscritta al n. RG. 1484/2020, disattesa ogni contraria richiesta, eccezione e deduzione, così decide:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma le statuizioni contenute nella pronuncia impugnata;
- condanna la Provincia a rifondere a le spese di lite, che si liquidano Parte_1 CP_1 in € 2.127,00, per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfettario, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
- condanna l'appellante al versamento, ex art. 13, comma I quater D.P.R. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato al momento dell'iscrizione a ruolo.
AM, 11.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela D'Adamo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I T E R A M O
in composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Daniela D'Adamo, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1484 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2020 tra
(C.F. , in persona del Presidente pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano D'Ignazio
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sandro CP_1 C.F._1
NI e LO ZZ
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 511/2019 del Giudice di Pace di (rg. n. Pt_1
562/2019).
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, così provvedere”:
1) In via principale, in riforma e/o annullamento della sentenza n.511/2019 emessa dal Giudice di
Pace di accogliere l'appello promosso dalla e quindi riconoscere il Pt_1 Parte_1 caso fortuito ovvero la colpa esclusiva dell'appellata e/o l'evento atmosferico eccezionale (con restituzione delle somme già pagate in esecuzione della decisione di primo grado) che interrompe il nesso di causalità ed esclude la responsabilità del proprietario della strada e in subordine il concorso di colpa dell'appellata e per l'effetto, ai sensi dell'art.1227 del c.c., diminuire l'entità del risarcimento del danno in favore della medesima, con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
2) In via subordinata, nella denegata ipotesi dovesse essere rigettato l'appello, si chiede che venga disposta la compensazione delle spese di lite del presente giudizio”.
Per parte appellata:
“conclude chiedendo affinché il Tribunale di AM, in funzione di Giudice di Appello, voglia:
1) Dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. Parte_1
511/2019 del Giudice di Pace di emessa nella causa n. 562/2019 R.G., per le ragioni Pt_1 esposte in narrativa;
2) Nel merito, rigettare, in ogni caso, l'appello proposto dalla avverso la Parte_1 richiamata sentenza, essendo le doglianze avanzate infondate in fatto e diritto;
3) Condannare l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio”.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 18.01.2019, la Sig.ra conveniva dinanzi al Giudice CP_1 di Pace di la per sentire condannare l'ente al pagamento di € 2.952,40, Pt_1 Parte_1 oltre interessi e rivalutazione monetaria, per i danni subiti alla sua autovettura Fiat Punto tg.
DE246DF, in conseguenza dell'evento lesivo verificatosi in data 18.01.2017, allorquando, nel percorrere la S.P. n. 18 in direzione Varano - AM, in prossimità della frazione Colleminuccio, si imbatteva in un ristagno d'acqua della profondità pari a circa settanta centimetri.
La AM si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda attorea, data Parte_1
l'insussistenza della responsabilità dell'ente convenuto essendo stato l'evento provocato da caso fortuito, rappresentato dalla condotta negligente della stessa attrice, nonché dall'eccezionale ed imprevedibile evento atmosferico verificatosi sul territorio provinciale per copiosa nevicata, risultante dalla deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri in data 20.1.2017, a cui si univano quattro scosse di terremoto di intensità superiore al livello n. 5 della scala Richter. In subordine, chiedeva l'accertamento del concorso colposo della danneggiata ex art. 1227 c.c. ai fini della riduzione dell'entità del risarcimento. Contestava, da ultimo, l'eccessiva quantificazione dei danni prospettata dall'attrice. All'esito della fase istruttoria, svoltasi con l'escussione dei testimoni citati dalle parti, il Giudice di
Pace adito, con sentenza n. 511/2019, pubblicata in data 7.10.2019, accoglieva la domanda attorea, condannando la al pagamento in favore della sig.ra della somma Parte_1 CP_1 pari ad € 2.952,40, oltre che interessi legali dalla domanda al saldo e alla refusione delle spese di lite, liquidate in € 140,00 per esborsi ed € 1.345,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge.
Con atto di appello notificato in data 08.06.2020, la chiedeva la riforma integrale Parte_1 della sentenza impugnata, con totale esclusione della responsabilità dell'ente per il sinistro in questione attesa la sussistenza del caso fortuito, con condanna dell'appellata alla restituzione delle somme già corrisposte in esecuzione della pronuncia gravata. In via subordinata, l'ente Parte_2 chiedeva l'attenuazione della propria responsabilità, in ragione del concorso colposo ex art. 1227 c.c. dell'appellata nella causazione dell'evento.
Più nello specifico, la parte appellante formulava i motivi di impugnazione di seguito riportati:
“violazione e/o errata applicazione dell'art. 2051 c.c., dell'art.1227 c.c. e dell'art. 147 del C.d.S. -
Mancata ed errata valutazione della prova testimoniale e documentale – Erronea valutazione della responsabilità della - Omesso riconoscimento del caso fortuito ovvero della colpa Parte_1 esclusiva della danneggiata o dell'evento meteorologico eccezionale e in subordine del concorso di colpa”.
Con comparsa depositata il 27.10.2020 si costituiva nel secondo grado di giudizio la sig.ra CP_1
, chiedendo il rigetto dell'impugnazione con conferma della sentenza gravata.
[...]
All'esito dell'udienza di discussione, tenutasi in modalità cartolare in data 16.09.2025, la causa, pervenuta sul ruolo dello scrivente magistrato in data 25.01.2024, veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., per difetto di specificità dei motivi di impugnazione. Sostiene, a tal proposito, parte appellata, che non risultano prospettati in modo esplicito e sufficientemente argomentato i rilievi critici mossi avverso la ricostruzione in fatto e in diritto posta a fondamento della pronuncia impugnata.
Giova, su tale aspetto, richiamare l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità - cui il
Tribunale intende dare seguito - secondo cui l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando a lla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, precisando che non occorre all'uopo l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. S.U. 16.11.2017 n. 27199;
Cassazione civile sez. VI 30.5.2018 n. 13535).
Sempre in tale ottica, è stato ulteriormente affermato che, ai fini della specificità dei motivi di appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, sicché l'appellante che lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice d'appello di valutare ex novo le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado (Cassazione civile sez. VI
17.12.2021 n. 40560).
Nel caso di specie, dalla lettura dell'atto introduttivo del gravame si evincono sia la portata delle doglianze avanzate dall'appellante nel secondo grado di giudizio, sia le ragioni di critica alla pronuncia impugnata, con riferimento alla valutazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice di prime cure. In altri termini, risulta integrato il requisito di specificità richiesto dall'art. 342 c.p.c., atteso che parte appellante ha adeguatamente chiarito i motivi di impugnazione e l'oggetto di contestazione all'iter logico e motivazionale seguito dal Giudice di pace, con particolare riguardo alla sussistenza del caso fortuito, sub specie di condotta negligente dell'appellata ovvero di eventi metereologici eccezionali ed imprevedibili, e in subordine per il mancato accertamento del concorso colposo della danneggiata nella causazione dell'evento ex art. 1227 c.c.
Passando ad esaminare l'impugnativa nel merito, l'appello si rivela infondato, per le ragioni di seguito esposte.
Dall'esame complessivo del materiale probatorio in atti, rappresentato dalla documentazione prodotta dalle parti e dalle dichiarazioni testimoniali assunte nel primo grado di giudizio, è emersa la correttezza dell'assetto logico-argomentativo della sentenza di prime cure e la possibilità di ascrivere la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo alla fronte dell'evento lesivo occorso Controparte_2 all'appellata in data 18.01.2017. Il Giudice di pace adito, difatti, ha correttamente valutato le risultanze probatorie, facendo anche buon governo dei principi e dei criteri che regolano il regime di responsabilità extracontrattuale previsto dall'art. 2051 c.c. Giova osservare, in punto di diritto, che la giurisprudenza di legittimità, con orientamento ormai consolidato, da cui non vi è ragione di discostarsi, individua nell'art. 2051 c.c. un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente, per l'integrazione della responsabilità risarcitoria,
l'esistenza di un rapporto di custodia tra il proprietario responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo dedotto dal danneggiato. In merito all'onere probatorio gravante sulle parti, si ritiene che ricada in capo al danneggiato l'onere di provare il danno ed il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo;
mentre grava sul danneggiante l'onere di dimostrare la sussistenza di un caso fortuito, per tale intendendosi un fattore estraneo alla sua sfera di custodia che, per il carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (cfr. ex multis
Cassazione civile sez. III, 07/09/2023, n.26142; Cass. Sez. 3, sentenza n. 2660 del 05/02/2013; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 15389 del 13/07/2011).
Costituisce principio ormai pacifico che anche agli enti pubblici proprietari di strade o altri luoghi aperti al pubblico transito è applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento a situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione (cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 13/05/2024, n. 12988; Cass. 12/04/2013
n. 8935; Cass. 25/05/2010 n. 1210; Cass. 3 aprile 2009 n. 8157; Cass. 29/03/2007 n. 7763).
La responsabilità dell'ente pubblico custode può essere esclusa solo dal fortuito e questo, che dovrà essere provato dal custode, ricorre ogniqualvolta la situazione di pericolo sia stata causata dallo stesso utente danneggiato o si sia manifestata a causa di fattori esterni imprevedibili ed inevitabili (cfr. Cass.
8935/13 cit.; Cass. 18 ottobre 2011 n. 21508; Cass. 12695/10 cit.; Cass. 24529/09 cit.; Cass. 19 novembre 2009 n. 20419).
Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal giudice di pace in primo grado, la danneggiata ha compiutamente assolto all'onere probatorio su di essa gravante, offrendo idonea dimostrazione del verificarsi dell'evento lesivo, consistito nello sprofondamento di parte del veicolo in un avvallamento pieno d'acqua, della profondità di circa settanta centimetri, dei danni subiti dalla propria autovettura e della loro diretta ed immediata riconducibilità eziologica all'evento.
Del resto, l'evento dannoso in sé considerato e la sussistenza del nesso di causalità trova pieno riscontro nelle dichiarazioni testimoniali assunte in primo grado, come riepilogate nella pronuncia impugnata.
A tal riguardo, giova sottolineare che la difesa dell'ente comunale non ha contestato la verificazione dell'evento in sé, ma si è limitata a sostenere che la propria responsabilità fosse da escludere in virtù della presenza di circostanze integranti caso fortuito, da rinvenirsi, da un lato, nelle precipitazioni nevose di eccezionale portata che hanno interessato il territorio comunale nel mese di gennaio del
2017, dall'altro, nella condotta imprudente della danneggiata, la quale, nonostante avesse visto la presenza dell'avvallamento colmo d'acqua, aveva continuato regolarmente a transitare.
Per ciò che concerne l'eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni nevose che si sono riversate sul territorio teramano nel periodo intercorrente tra il 16 e il 18 gennaio 2017, la parte appellante deduce che la sussistenza del caso fortuito sarebbe dimostrata sia documentalmente, sulla scorta della delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017 con cui si estendevano gli effetti della dichiarazione di stato di emergenza adottata il 25 agosto del 2016, sia dalle dichiarazioni testimoniali raccolte in primo grado.
A tal proposito, si rende opportuno evidenziare che, affinché possa ritenersi integrato il caso fortuito, ferma l'irrilevanza della sola dichiarazione dello stato di calamità (cfr. Cassazione civile sez. III, ordinanza 01/02/2018, n. 2482), occorre che le precipitazioni atmosferiche presentino i caratteri dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, configurandosi solo in tal modo come causa sopravvenuta da sola sufficiente ad integrare l'evento dannoso (cfr. ex multis Cass. civ., sez. 3, 9/03/2010, n. 5658;
Cass. civ., sez. 3, 17/12/2014, n. 26545; Cass. civ., sez. 3, 24/09/2015, n. 18877; Cass. civ.. sez. 3,
24/03/2016, n. 5877; Cass. civ., sez. 3, 28/07/2017, n. 18856). Più nello specifico, l'imprevedibilità, da apprezzarsi mediante un'indagine ex ante e di stampo oggettivo in base al principio di regolarità causale, va intesa come obiettiva inverosimiglianza dell'evento, mentre l'eccezionalità è da identificarsi come una sensibile deviazione, per l'appunto come “eccezione”, dalla frequenza statistica accettata come “normale” (cfr. Cass. civ. SS.UU. 26.02.2021, n. 5422), caratteri che devono essere accertati sulla base di elementi di prova concreti e specifici, specie sulla base di dati scientifici di stampo statistico (cd. dati pluviometrici), tenuto conto del contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, non essendo sufficienti le nozioni di comune esperienza (cfr. Cassazione civile sez. III, 06/06/2025, n. 15187; Cass. civ. sez. III, 11.07.2019, n. 30521; Cass. civ. sez. III, ord.
01/02/2018, n. 2482), anche tenendo conto che non si possono più considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici che stanno diventando sempre più frequenti e, purtroppo,
“drammaticamente prevedibili” (cfr. Cass. civ. n. 26545/2016; Cass. civ. n. 5877/2016; Cass. civ. n.
2482/2018).
In applicazione dei richiamati principi e preso atto che la appellante non ha fornito prova, Parte_1 mediante allegazione di dati scientifici, dell'eccezionalità dell'evento, non può ritenersi integrato il caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c. come causa di esclusione della responsabilità dell'ente. In effetti, l'assenza di dati scientifici di stampo statistico (cd. dati pluviometrici relativi alle precipitazioni nevose) preclude la valutazione dell'effettiva entità della nevicata in questione al fine di qualificarla in termini di eccezionalità ed imprevedibilità. Né può supplire in tal senso il tenore delle dichiarazioni testimoniali assunte in corso del primo grado, che non assumono alcun valore scientifico, né forniscono dati utili per verificare l'incidenza statistica di tale tipologia di eventi atmosferici nel territorio considerato.
Ed infatti, il discorso sulla prevedibilità maggiore o minore di una pioggia a carattere alluvionale o di una nevicata eccezionale certamente impone oggi, in considerazione dei noti dissesti idrogeologici e dei cambiamenti climatici in atto che caratterizzano l'intero Pianeta e quindi anche il nostro Paese, criteri di accertamento improntati ad un maggior rigore, poiché è chiaro che non si possono più considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici che stanno diventando sempre più frequenti e, purtroppo, drammaticamente prevedibili.
In tale ottica, dunque, l'accertamento del «fortuito», rappresentato dall'evento naturale delle precipitazioni atmosferiche, deve essere essenzialmente fondato non su impressioni, articoli di giornale o personali valutazioni circa il carattere più o meno intenso e prevedibile del fenomeno, né, tantomeno, né sulle dichiarazioni circa la sussistenza di uno stato di emergenza effettuate dall'Autorità, in quanto, di per sé, neutre e non idonee a fornire dati volti a parametrare la pregnanza dell'evento , ma su dati scientifici di stampo statistico riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia.
Nemmeno la condotta della danneggiata è idonea ad interrompere il nesso causale tra la res e l'evento lesivo. Sul punto, non risultano condivisibili le argomentazioni dell'ente appellante, secondo cui la visibilità dell'avvallamento ricolmo d'acqua sulla carreggiata avrebbe dovuto indurre la conducente ad arrestare la marcia, onde evitare lo sprofondamento di parte dell'autovettura nella buca allagata.
Difatti, come confermato dai testimoni escussi in primo grado, sebbene la presenza di un ristagno d'acqua fosse visibile, non ne era percepibile la profondità, di tal che la parte danneggiata non avrebbe potuto avvedersi del pericolo ed evitarne le conseguenze (cfr. dichiarazioni rese dal teste Tes_1 all'udienza del 03.06.2019, “a mio giudizio non si poteva vedere l'altezza dell'acqua provenendo dalla strada”).
D'altra parte, a norma dell'art. 2051 c.c., ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Secondo l'elaborazione giurisprudenziale più recente, la disposizione normativa individua un criterio di imputazione che prescinde dai connotati di colpa, mentre la natura della cosa e il comportamento del danneggiato incidono sul nesso eziologico. Come affermato dalla Corte di Cassazione, infatti, “incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 12663 del 09/05/2024, Rv. 670982
- 02). Ancor di più di recente, la Corte di Cassazione ha affermato che la responsabilità ex art. 2051 c.c. prescinde dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia, “essendo sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso
e può essere esclusa grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo colpose, del danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
8450 del 31/03/2025, Rv. 674295 - 01).
Del resto, l'integrazione del caso fortuito discendente dalla condotta del danneggiato, per determinare l'esclusione della responsabilità del custode, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile.
Ebbene, nel caso di specie, la parte appellante non ha affatto dimostrato che la abbia tenuto CP_1 un comportamento imprudente del tutto imprevedibile determinando, così, mediante autonomo nesso eziologico completamente svincolato dal rapporto di custodia, l'evento avverso.
Né risulta condivisibile quanto sostenuto a tal proposito dalla , secondo cui Parte_1 sarebbe stato onere della danneggiata dimostrare la mancanza di segnalazioni. In realtà, in applicazione dei criteri probatori sopra esaminati, tale incombente grava sul custode e, nel caso di specie, non può ritenersi assolto.
Parimenti corretta si rivela la decisione gravata in merito al rigetto del concorso colposo dell'appellata ai sensi dell'art. 1227 c.c., applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale. Giova rammentare che la prova che il creditore- danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza, deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore (cfr. Cassazione civile sez. I, 04/09/2023, n. 25712; Cass. 7777 del 2014 e n. 4954 del 2007) e tale prova non può ritenersi raggiunta nel caso di specie, non avendo l'ente provinciale dimostrato l'incidenza causale del comportamento della danneggiata nella causazione dell'evento. Da ultimo, risulta infondato il motivo di impugnazione inerente all'eccessività della quantificazione dei danni operata dal giudice di primo grado, visto che l'importo riportato nella fattura emessa dall'officina , peraltro confermata in udienza dal relativo titolare (cfr. verbale di udienza Parte_3 del 03.06.2019) appare congruo rispetto agli interventi di riparazione effettuati e ivi dettagliatamente riportati (vd. doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione in appello).
In definitiva, l'appello merita il rigetto per infondatezza dei motivi di impugnazione, con conseguente conferma delle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono poste a carico dell'appellante.
Le stesse, in applicazione delle tariffe indicate nel D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni giuridiche e fattuali trattate, si liquidano in € 2.127,00
(di cui € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 426,00 per la fase istruttoria/trattazione – così ridotta ex art. 4 dm 55/2014 stante la natura documentale della controversia – ed € 851,00 per la fase decisionale).
Si dà atto, altresì, dei presupposti per la condanna dell'appellante al versamento, ex art. 13, comma I quater, D.P.R. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato al momento dell'iscrizione a ruolo, essendo stata rigettata l'impugnazione dalla stessa proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa Daniela D'Adamo, definitivamente pronunciando sulla causa di secondo grado iscritta al n. RG. 1484/2020, disattesa ogni contraria richiesta, eccezione e deduzione, così decide:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma le statuizioni contenute nella pronuncia impugnata;
- condanna la Provincia a rifondere a le spese di lite, che si liquidano Parte_1 CP_1 in € 2.127,00, per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfettario, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
- condanna l'appellante al versamento, ex art. 13, comma I quater D.P.R. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato al momento dell'iscrizione a ruolo.
AM, 11.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela D'Adamo