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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/02/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott. Alessandro Nunziata Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel.
il giorno 21.1.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 1410/2024 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Naso, come da procura in atti Parte_1
Ricorrente in riassunzione
E
, in persona del Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato
Resistente in riassunzione
Oggetto: giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 8586/2024, pubblicata in data 29.3.2024
FATTO E DIRITTO
1. La Corte di Cassazione (ordinanza n. 8586/2024) ha così descritto lo svolgimento del processo.
“1. Il Tribunale di Roma, in accoglimento delle domande proposte da , ha Parte_1
dichiarato il suo diritto al riconoscimento di ulteriori 12 punti, relativi al servizio obbligatorio di leva prestato non in costanza di servizio, ai fini della determinazione dei punteggi nella graduatoria di circolo e di Istituto di III fascia dell'Istituto "E. Fermi" di Roma per l'Anno Scolastico 2011/2012 in relazione alle classi di concorso C270 e C290; ha inoltre dichiarato illegittimo il decreto n. 2080 del 2013 con cui, a seguito della rettifica del punteggio inizialmente riconosciuto, era stato
1 annullato il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dal con l'Istituto Scolastico Pt_1
Diaz di Roma in data 13 dicembre 2012 con decorrenza dal 13 febbraio 2012 al 12 giugno 2013 come docente supplente di "laboratorio di fisica e fisica applicata (C290) su cattedra spezzone orario".
2. La Corte di Appello di Roma, in riforma di tale sentenza, ha rigettato la domanda proposta dal
[...]
Pt_1
3. La Corte territoriale ha ritenuto che l'art. 485, comma 7, del D.lgs. n. 297/1994 riguardi la ricostruzione della carriera del personale di ruolo, sulla base dei servizi prestati prima dell'immissione in ruolo, e non la formazione delle graduatorie per le supplenze.
4.
Considerato che
i commi precedenti riguardano la validità di alcuni servizi e distinguono i fini economici dai fini retributivi, ha escluso che la disposizione contenuta nella suddetta disposizione, secondo cui il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti, sia riferita agli aspetti giuridici ed economici.
5. Il giudice di appello ha altresì escluso la rilevanza della questione relativa alla discriminazione, in quanto la fattispecie in esame riguarda un punteggio aggiuntivo da attribuire in relazione alla prestazione del servizio militare, e non già la ricostruzione di carriera di dipendenti a termine e dei dipendenti a tempo indeterminato.
6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque Parte_1
motivi, illustrati da memoria.
7. Il ha resistito con controricorso”. Controparte_3
1.1. La Suprema Corte, ritenendo fondati i primi tre motivi di ricorso, con assorbimento degli ulteriori motivi, ha cassato con rinvio la sentenza di appello, così statuendo: “Secondo l'art. 485, comma 7, D.lgs. n. 197/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti", mentre
l'art. 2050 del D.lgs. n. 66/2000, riguardante la "valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione - come titolo nei concorsi pubblici" stabilisce, al comma 1, che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e, al comma 2, che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro".
2 Tanto premesso, questa Corte ha chiarito che non è corretta l'interpretazione secondo cui l'art. 485 del D.lgs. 297/1994 sarebbe applicabile soltanto dopo l'assunzione in ruolo, ai fini della ricostruzione di carriera, mentre ai fini del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento continuerebbe a trovare applicazione l'art. 84 del DPR nr. 417/1974 (Cass. n. 41894/2021).
Questa Corte ha in particolare ritenuto, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra le suddette disposizioni sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ed in contrasto con la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione, secondo cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.
Si è dunque evidenziato che lungo tale linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo in forza del quale il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), ai fini dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi
o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art.
2050, comma 1, cit.).
Questa Corte ha pertanto affermato che l'art. 2050 riguarda anche le graduatorie ad esaurimento;
ha infatti evidenziato che anche le suddette graduatorie, pur non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), costituiscono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, ed ha pertanto affermato che non si sottraggono ad un'interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge (Cass. n. 15467/2021).
Per tali ragioni si è dunque ritenuto che debba essere disapplicata, in quanto illegittima, la previsione di rango regolamentare di cui all'art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n.
42/2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343).
3 Tali principi devono trovare applicazione anche alle graduatorie di circolo e di istituto, che hanno natura non dissimile dalle graduatorie ad esaurimento, trattandosi di elenchi di candidati, redatti in base ad un punteggio per titoli, dai quali l'Amministrazione attinge se ed in quanto i posti siano disponibili, senza procedere alla nomina di un vincitore.
7. La sentenza impugnata, che non ha riconosciuto la generale valutabilità del servizio di leva ai sensi delle richiamate disposizioni, non ha ravvisato un contrasto tra l'art. 485 D.lgs. n.
297/1994 dell'art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2011 e non ha disapplicato la norma regolamentare, non
è dunque conforme a tali principi e va pertanto cassata”.
1.2. ha, quindi, riassunto il giudizio, così concludendo: Parte_1
“1) IN VIA PRINCIPALE
2) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuti 12 punti per il servizio militare assolto e per l'effetto
3) Ordinare all'amministrazione convenuta di rideterminare i punteggi attribuiti al ricorrente nella graduatoria di circolo e di istituto di III° fascia dell'Istituto “E. Fermi” di Roma, per la classe di concorso C270 a 108,05 punti, in luogo dei 96,50 attribuitegli e per la classe di concorso C290 a
62,50 punti, in luogo dei 56,50 attribuitigli;
4) Accertare e dichiarare illegittimo, e dunque disapplicare, il decreto n. 2080 del 23 gennaio 2013 con il quale è stato annullato il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto A.
Diaz di Roma e per l'effetto,
5) Condannare l'amministrazione resistente al risarcimento del danno relativo alla mancata corresponsione di tutte le differenze retributive maturate e non percepite dal ricorrente, secondo gli importi risultanti dalle tabelle contrattuali allegate al CCNL di riferimento, nonché in relazione all'annullamento del relativo contratto di lavoro stipulato in data 13 febbraio 2012;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, del giudizio di Appello e del grado di legittimità così come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, nonché con condanna di parte resistente al rimborso dei contributi unificati versati nel giudizio di primo grado, di Appello e nel giudizio dinnanzi la Corte di Cassazione”.
Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto del ricorso in Controparte_1
quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 21.1.2025, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
2. Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce - come desumibile dall'art. 393 c.p.c., a mente del
4 quale alla mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte di cassazione ed eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio - la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (Cass. n. 15143/2021).
Il giudice del rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione
(art.384 c.p.c.).
2.1. E' documentato in atti che: il è un docente precario in possesso del titolo di Diploma in Pt_1
“Elettrotecnica – Capotecnico” conseguito in data 3.8.1978, ovvero prima dell'assolvimento dell'obbligo di leva (doc. 3 allegato al ricorso di primo grado), ed è anche in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per le classi di concorso C290 “Laboratorio di fisica e fisica applicata” e C270 “Laboratorio di elettrotecnica”; in data 22 aprile 2011, il ha conseguito Pt_1 un Master Universitario di I Livello in ”Didattica e formazione: metodologie, strategie per l'insegnamento curriculare”; a seguito della pubblicazione del D.M. n. 62 del 13 luglio 2011 relativo alle modalità per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto e per la formazione delle graduatorie medesime, il ha presentato all' Pt_1 CP_4 di Roma la domanda di iscrizione/aggiornamento nelle suddette graduatorie per il triennio
[...]
2011/2014 (doc. 5 allegato al ricorso di primo grado), indicando quali classi di riferimento la C270
e C290, e chiedendo la valutazione, quale titolo didattico (servizio specifico), del servizio militare, pur non avendolo assolto in costanza di nomina, ritenendo illegittimo l'art. 2, comma 6, del D.M. n.
44/2011, il quale prevede la valutazione del servizio militare di leva e dei servizi sostitutivi assimilati per legge solo se prestati in costanza di nomina;
in occasione della pubblicazione delle graduatorie di circolo e di istituto III° fascia, per l'a.s. 2011/2012, l'Amministrazione resistente ha riconosciuto al il servizio di leva prestato non in costanza di nomina, così come previsto Pt_1 dall'art. 485 del T.U. 297/1994, attribuendogli 12 punti;
a seguito di tale valutazione il si è Pt_1 posizionato nelle graduatoria di circolo e di istituto dell'“E. Fermi” di Roma, nelle quali aveva chiesto l'inserimento, rispettivamente con un punteggio di 62,50 punti nella graduatoria “C290” e di
108,05 punti nella graduatoria “C270”, ed ha stipulato con l'Istituto Superiore “Armando Diaz” di
Roma un contratto di lavoro a tempo determinato, in qualità di docente supplente di “laboratorio di fisica e fisica applicata (C290) su cattedra “spezzone orario”, con decorrenza dal 13.2.2012 al
5 12.6.2013; dopo aver preso regolarmente servizio, in data 23.1.2013 il Dirigente Scolastico dell' gli ha notificato il decreto n. 2080 (doc. 9) dal quale emerge che, a causa Controparte_5
di un mero errore materiale, è stato attribuito al docente un punteggio errato e pertanto si è reso necessario provvedere – in autotutela - a rimuovere siffatta presunta situazione illegittima, rettificando il punteggio;
per effetto di tale decreto al è stato attribuito il punteggio di 96,50 Pt_1
per la classe di concorso C270 e di 56,50 per la classe di concorso C290, con sottrazione del punteggio relativo al servizio di leva prestato non in costanza di nomina, ed è stato risolto il contratto di lavoro stipulato con l'Istituto A. Diaz, nell'esercizio del potere di autotutela dell'Amministrazione scolastica.
2.2. Ebbene, la Corte di Cassazione, nella indicata ordinanza (n. 8586/2024), ha inteso dare continuità a quanto già affermato in precedenti pronunce (Cass. n. 5679/2020; n. 15127/2021; n,
15467/2021; n. 41894/2021), chiarendo che non è corretta l'interpretazione secondo cui l'art. 485 del D.lgs. 297/1994 sarebbe applicabile soltanto dopo l'assunzione in ruolo, ai fini della ricostruzione di carriera, mentre ai fini del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento continuerebbe a trovare applicazione l'art. 84 del DPR nr. 417/1974; che, da una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050 del D.lgs. 66/2000, emerge che il comma 2 non si pone in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisce una specificazione, in quanto una contrapposizione tra le suddette disposizioni sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) e in contrasto con la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della
Costituzione, secondo cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;
che, pertanto, i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per le mansioni svolte negli impieghi civili presso enti pubblici;
che il legislatore non ha limitato la portata della valutazione dei periodi di servizio effettivo di leva nei pubblici concorsi, ma ha specificato soltanto che sono validi anche quelli svolti in pendenza di un rapporto di lavoro;
che non è condivisibile, quindi, l'assunto dell'Amministrazione scolastica secondo cui il servizio di leva sarebbe valutabile solo se prestato in costanza di servizio di insegnamento (Cass. n.
41894/2021).
La S.C. ha, inoltre, affermato che l'art. 2050 riguarda anche le graduatorie ad esaurimento, evidenziando che le suddette graduatorie, pur non qualificabili come concorsi ai fini del riparto della giurisdizione, costituiscono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità
6 di candidati in competizione tra loro;
che, per tali ragioni, deve essere disapplicata, in quanto illegittima, la previsione di rango regolamentare di cui all'art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2001, che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento;
che tali principi devono trovare applicazione anche alle graduatorie di circolo e di istituto, che hanno natura non dissimile dalle graduatorie ad esaurimento, trattandosi di elenchi di candidati, redatti in base ad un punteggio per titoli, dai quali l'Amministrazione attinge se ed in quanto i posti siano disponibili, senza procedere alla nomina di un vincitore.
3. Alla luce dei principi affermati dalla Suprema Corte, deve essere accolta la domanda di Pt_1
e, conseguentemente, deve essere ordinato al di
[...] Controparte_1
rideterminare i punteggi attribuiti al nella graduatoria di circolo e di istituto di III° fascia Pt_1 dell'Istituto “E. Fermi” di Roma, per le classi di concorso C270 e C290, con attribuzione di ulteriori
12 punti, relativi al servizio obbligatorio di leva prestato non in costanza di servizio;
deve essere, inoltre, condannato il al risarcimento del danno, pari alle Controparte_1
retribuzioni non percepite dal dalla data di annullamento del contratto di lavoro stipulato Pt_1 con l'Istituto Superiore “Armando Diaz” di Roma (23.1.2013) alla data di scadenza del contratto stesso (12.6.2013).
4. Le spese di lite dei quattro gradi di giudizio possono essere compensate tra le parti nella misura della metà – con condanna del al pagamento della restante Controparte_1
metà, liquidata nella misura di cui in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della causa, con distrazione in favore dell'avv. Domenico Naso, che si è dichiarato antistatario - in applicazione del principio stabilito dall'art. 92, comma 2, c.p.c. nella sua attuale formulazione
(applicabile ratione temporis alla causa in esame, introdotta con ricorso depositato successivamente al 13.9.2014), così come risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 7 marzo - 19 aprile 2018, in considerazione della sussistenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, costituite nella specie dalla obiettiva originaria incertezza della lite non orientata dalla giurisprudenza di legittimità, intervenuta solo nel corso del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, così provvede:
- ordina al di rideterminare i punteggi attribuiti ad nella Controparte_1 Parte_1 graduatoria di circolo e di istituto di III° fascia dell'Istituto “E. Fermi” di Roma, per le classi di concorso C270 e C290, con attribuzione di ulteriori 12 punti, relativi al servizio obbligatorio di leva prestato non in costanza di servizio;
7 - condanna il al risarcimento del danno, pari alle retribuzioni non percepite Controparte_1 da dalla data di annullamento del contratto di lavoro stipulato con l'Istituto Parte_1
Superiore “Armando Diaz” di Roma (23.1.2013) alla data di scadenza del contratto stesso
(12.6.2013);
- condanna il alla rifusione, in favore di della metà delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite dei quattro gradi di giudizio, che si liquidano, per l'intero, in € 3.800,00 quanto al giudizio di primo grado, in € 4.000,00 quanto al giudizio di secondo grado, in € 3.000,00 quanto al giudizio di cassazione, in € 4.000,00 quanto al presente giudizio di rinvio, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi, e rimborso dei contributi unificati versati;
- compensa per il resto le spese di lite dei quattro gradi di giudizio.
Roma, 21.1.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino dott. Alessandro Nunziata
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