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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 18/07/2025, n. 1227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1227 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott. Corrado
Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 903 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nata il [...] a [...]), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. CICCIU' ROSA c/o il cui studio in VIA 94 FANTERIA ZAPPATORI 87062 CARIATI, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
CP_
in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dall'Avv. AVENA GILDA con domicilio eletto P.IVA_1
presso la Sede dell'Istituto in Cosenza, alla Piazza Loreto, 22/a
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito per brevità anche ATP) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni parte istante ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come fosse da considerare quale soggetto cui andava riconosciuta la situazione di handicap grave ex art. 3, comma 3° della L. 104792 nonché l'indennità di accompagnamento;
richiedeva, conseguentemente, la nomina di altro Consulente allo scopo di accertare la sussistenza dei detti requisiti sanitari con decorrenza dalla data della domanda o da altra data.
CP_ Spiegava costituzione in giudizio l' in p.l.r.p.t., che rilevava l'inammissibilità - sotto diversi profili - del proposto ricorso nonché l'infondatezza del medesimo atteso che la Consulenza svolta nella pregressa fase processuale era più che condivisibile ed immune da qualsivoglia vizio.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le Parti (Proc.
1595/24 RG) e fissata l'udienza odierna ex art. 127 ter CPC parte ricorrente, aderendo a tale modalità di CP_ trattazione della causa, ha depositato note scritte chiedendo il rinnovo della CTU;
l' non ha inteso depositare note pur avendo spiegato costituzione in Giudizio.
1. Va previamente rilevato come risultino osservati i diversi termini posti a carico della ricorrente.
Difatti il decreto di conclusioni delle operazioni peritali risulta comunicato a parte ricorrente in data
09.01.2025 mentre il dissenso risulta proposto entro il termine trenta giorni e precisamente il 03.02.2025; il ricorso risulta tempestivamente proposto in quanto iscritto entro il termine di 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso ossia il 13.05.2023.
Analogamente è a dirsi dei verbali di visita impugnati entro il termine semestrale di decadenza rilevato che le visite presso la competente Commissione Medica sono state espletate il 02.01.2024 a fronte della iscrizione dell'ATP del 18.04.2024.
2. L'opposizione deve ritenersi inammissibile.
L'istante con il ricorso ha chiesto, opponendosi alle risultanze della procedura di ATP avente il n. 1595/24
RG, riconoscersi la condizione di persona con handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3° della L. 104/92 e l'accompagnamento negati dal Consulente nominato nella pregressa fase processuale dott.ssa
[...]
. Persona_1
A tal proposito non è inopportuno rammentare come i motivi di contestazione, a seguito di dissenso, devono essere specifici e, pertanto, in linea con la consolidata ed univoca giurisprudenza, devono tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle esplicitate dal Consulente Tecnico;
ciò a pena di inammissibilità del ricorso stesso.
Nel caso di specie nulla di tutto ciò emerge dal proposto ricorso atteso che parte ricorrente, a sostegno della sussistenza dei requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento dei benefici, si limita soltanto a riferire che è affetta da talune patologie ed in virtù di tanto ha diritto ai benefici invocati in quanto “non riesce a deambulare . . .non è in grado di vestirsi da sola, di uscire da sola, di mangiare da sola . . . “ (pag. 1 del ricorso). A ben vedere, la Parte non indica in ricorso, neppure in modo embrionale, per come richiede il dato normativo, quali siano stati - se ve ne sono stati - gli errori di metodo, di omissione di taluna patologia e/o altro compiuti dall'Ausiliare del Giudice tali da pregiudicare e ritenere del tutto insoddisfacente il lavoro svolto dalla dott.ssa che ha confermato il giudizio espresso dalla competente Commissione Per_1
medica.
Da ciò non può che discendere la declaratoria di inammissibilità del proposto ricorso.
3. Con separato provvedimento si procederà alla omologa del requisito sanitario secondo le risultanze dell'elaborato formato nella pregressa fase processuale dalla dott.ssa , più che condivisibile ed Per_1
immune da vizi.
4. Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 Disp. Att. CPC.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dalla sig.ra Pt_1
, con ricorso iscritto a seguito di ATP (n. 1595/24) e sulla domanda da questa proposta nei
[...]
CP_ confronti dell' in p.l.r.p.t., così provvede:
- Dichiara inammissibile il ricorso;
- Nulla sulle spese di lite.
Castrovillari, 17 Luglio 2025 Il GOP
Dott. Corrado Stumpo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott. Corrado
Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 903 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nata il [...] a [...]), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. CICCIU' ROSA c/o il cui studio in VIA 94 FANTERIA ZAPPATORI 87062 CARIATI, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
CP_
in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dall'Avv. AVENA GILDA con domicilio eletto P.IVA_1
presso la Sede dell'Istituto in Cosenza, alla Piazza Loreto, 22/a
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito per brevità anche ATP) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni parte istante ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come fosse da considerare quale soggetto cui andava riconosciuta la situazione di handicap grave ex art. 3, comma 3° della L. 104792 nonché l'indennità di accompagnamento;
richiedeva, conseguentemente, la nomina di altro Consulente allo scopo di accertare la sussistenza dei detti requisiti sanitari con decorrenza dalla data della domanda o da altra data.
CP_ Spiegava costituzione in giudizio l' in p.l.r.p.t., che rilevava l'inammissibilità - sotto diversi profili - del proposto ricorso nonché l'infondatezza del medesimo atteso che la Consulenza svolta nella pregressa fase processuale era più che condivisibile ed immune da qualsivoglia vizio.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le Parti (Proc.
1595/24 RG) e fissata l'udienza odierna ex art. 127 ter CPC parte ricorrente, aderendo a tale modalità di CP_ trattazione della causa, ha depositato note scritte chiedendo il rinnovo della CTU;
l' non ha inteso depositare note pur avendo spiegato costituzione in Giudizio.
1. Va previamente rilevato come risultino osservati i diversi termini posti a carico della ricorrente.
Difatti il decreto di conclusioni delle operazioni peritali risulta comunicato a parte ricorrente in data
09.01.2025 mentre il dissenso risulta proposto entro il termine trenta giorni e precisamente il 03.02.2025; il ricorso risulta tempestivamente proposto in quanto iscritto entro il termine di 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso ossia il 13.05.2023.
Analogamente è a dirsi dei verbali di visita impugnati entro il termine semestrale di decadenza rilevato che le visite presso la competente Commissione Medica sono state espletate il 02.01.2024 a fronte della iscrizione dell'ATP del 18.04.2024.
2. L'opposizione deve ritenersi inammissibile.
L'istante con il ricorso ha chiesto, opponendosi alle risultanze della procedura di ATP avente il n. 1595/24
RG, riconoscersi la condizione di persona con handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3° della L. 104/92 e l'accompagnamento negati dal Consulente nominato nella pregressa fase processuale dott.ssa
[...]
. Persona_1
A tal proposito non è inopportuno rammentare come i motivi di contestazione, a seguito di dissenso, devono essere specifici e, pertanto, in linea con la consolidata ed univoca giurisprudenza, devono tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle esplicitate dal Consulente Tecnico;
ciò a pena di inammissibilità del ricorso stesso.
Nel caso di specie nulla di tutto ciò emerge dal proposto ricorso atteso che parte ricorrente, a sostegno della sussistenza dei requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento dei benefici, si limita soltanto a riferire che è affetta da talune patologie ed in virtù di tanto ha diritto ai benefici invocati in quanto “non riesce a deambulare . . .non è in grado di vestirsi da sola, di uscire da sola, di mangiare da sola . . . “ (pag. 1 del ricorso). A ben vedere, la Parte non indica in ricorso, neppure in modo embrionale, per come richiede il dato normativo, quali siano stati - se ve ne sono stati - gli errori di metodo, di omissione di taluna patologia e/o altro compiuti dall'Ausiliare del Giudice tali da pregiudicare e ritenere del tutto insoddisfacente il lavoro svolto dalla dott.ssa che ha confermato il giudizio espresso dalla competente Commissione Per_1
medica.
Da ciò non può che discendere la declaratoria di inammissibilità del proposto ricorso.
3. Con separato provvedimento si procederà alla omologa del requisito sanitario secondo le risultanze dell'elaborato formato nella pregressa fase processuale dalla dott.ssa , più che condivisibile ed Per_1
immune da vizi.
4. Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 Disp. Att. CPC.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dalla sig.ra Pt_1
, con ricorso iscritto a seguito di ATP (n. 1595/24) e sulla domanda da questa proposta nei
[...]
CP_ confronti dell' in p.l.r.p.t., così provvede:
- Dichiara inammissibile il ricorso;
- Nulla sulle spese di lite.
Castrovillari, 17 Luglio 2025 Il GOP
Dott. Corrado Stumpo