Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/02/2025, n. 1449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1449 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli, DOTT.SSA MARIA PIA MAZZOCCA in funzione di Giudice del Lavoro all'udienza del 23/1/2025 , tenutasi ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. R.G. 7153/2023
TRA la sig.ra (CF ), nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 02.06.1946 ed ivi residente in[...] rappresentata e difesa dall' avv. Riccardo Maria Raimondi ( ) ed elettivamente domiciliata C.F._2 presso il suo studio in Napoli al Centro Direzionale - Isola G/8;
RICORRENTE
E
(c.f. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, nonché per la
, in persona del legale Controparte_2
Rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Armando Gambino (c.f.
– p.e.c. t - n. C.F._3 Email_1 fax 0817552455); (c.f.: ); giusta procura Controparte_3 C.F._4 generale alle liti Notar in Fiumicino (RM) in data 23.01.2023 n. Persona_1 rep. 37590 – raccolta 7131, ed elettivamente domiciliati con i sottoscritti procuratori presso l'Ufficio Legale Distrettuale di Napoli, alla via A. De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
Responsabile Contenzioso Campania, giusta procura speciale autenticata per atto Notaio da Roma del 28/04/2022 (N. Rep. 177893 Racc. n. Persona_3
11776), con sede legale in Roma, Via Grezar, n. 14, rappresentata e difesa – giusta procura in calce al presente atto – dall'Avv. Giuseppe Mazzotta (C.F.
[...]
), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo C.F._5 difensore, in Reggio Calabria, via Crisafi, 34.
INTERVENUTA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11.04.2023, la sig.ra Parte_1 proponeva opposizione ad avviso di addebito n. 371-2023-00006038-08 del CP_1
24.02.2023, notificato il 09.03.2023 con il quale veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di €. 2.359,35 a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali evasi per il periodo 1/2010 – 1/2011 assumendo la sussistenza di un rapporto di lavoro domestico di 25 ore settimanali intercorso con la sig.ra
La ricorrente deduceva che tale richiesta era Controparte_5 fondata sulla denuncia di lavoro subordinato a tempo indeterminato di 25 ore settimanali formulata dalla sig.ra all' Eccepiva in via CP_5 CP_1 preliminare la prescrizione e, nel merito, l'illegittimità della pretesa dell' in CP_1 quanto riteneva trattarsi di prestazione svolta sporadicamente, in via del tutto autonoma e per un arco temporale ristretto (marzo 2010 – maggio 2010).
Pertanto la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare ed inaudita altera parte revocare e/o sospendere con decreto la provvisoria esecutorietà dell'avviso di pagamento n. 37120230000603808000 notificato il 10.03.2023 ovvero fissare apposita udienza di comparizione delle parti onde disporre con ordinanza la sospensione dell'esecuzione provvisoria della stessa;
2) in ogni caso, in relazione alle somme richieste a titolo di contributi, annullare l'avviso di pagamento opposto in ragione dell'inammissibilità, della nullità e comunque infondatezza della pretesa dell' 3) CP_1 condannare l' al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione al procuratore CP_1 anticipatario”.
Con Decreto del 14/4/2023 il Giudice, ritenuta la sussistenza di gravi motivi, sospendeva l'esecutività della cartella opposta e disponeva la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte entro il 6/7/2023.
In data 22/06/2023 si costituivano e che contestavano CP_1 CP_2 preliminarmente l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente. Sul punto deducevano la trasformazione della prescrizione quinquennale del pagamento dei contributi previdenziali in prescrizione decennale, a seguito della denuncia della lavoratrice all' cui seguiva accertamento del lavoro CP_1 subordinato da parte dell' . Con Controparte_6 Pt_2
del 14.07.2011, l' d'ufficio, comunicava l'inizio di un rapporto di
[...] CP_1 lavoro domestico tra e la sig.ra AR YN Parte_1
LE, svoltosi dal 01.02.2010 al 21.01.2011.
In via ulteriore, l'Ente impositore richiamava l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021 i quali, nell'ambito della normativa emergenziale COVID-19, hanno previsto la sospensione dei termini di pagamento dei contributi previdenziali rispettivamente dal 23/2/2020 al 30/06/2020 e dal 31/12/2020 al 30/06/2021. Nel merito deduceva che non si trattava di una collaborazione saltuaria, bensì di rapporto di lavoro subordinato per 25 ore settimanali e, pertanto, riteneva legittima la pretesa al versamento dei contributi previdenziali.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “in rito, -a) revocare l'istanza di sospensione degli atti e provvedimenti impugnati, siccome non suffragata da validi elementi a supporto del fumus boni juris e del periculum in mora;
nel merito: -a) rigettare la proposta opposizione, con conferma degli atti e provvedimenti impugnati, e con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali”.
Con comparsa del 26/06/2023 si costituiva l' Controparte_4 che deduceva l'assoluta estraneità al giudizio, l'inammissibilità nei suoi confronti dell'eccezione di mancata notifica dell'addebito e dell'eccezione di decadenza per tardiva iscrizione. Affermava che tutte le attività precedenti alla formazione del ruolo risultano a carico dell'Ente impositore. Pertanto rassegnava le seguenti conclusioni: “in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione degli atti oggetto di opposizione non sussistendo i presupposti di legge del periculum in mora e del fumus boni iuris;
- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'agente della riscossione per i motivi di cui al punto e, conseguentemente dichiarare l'estromissione dal giudizio, con vittoria di spese e competenze di giudizio;
- nel merito, rigettare la domanda di parte ricorrente, in quanto infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare la piena validità ed efficacia dei titoli opposti”.
Con ordinanza del 26/02/2024 il giudice invitava l' a produrre la CP_1 documentazione attestante la data della denuncia della lavoratrice al fine di ritenere integrato l'ampliamento del termine di prescrizione da 5 a 10 anni (cfr. Sezioni Unite, sent. 15296/2014).
Con note del 18/09/2024 l' allegava esclusivamente il verbale ispettivo CP_1
NA928/2011-13-01 del 14.07.2011, con il quale si contestava alla ricorrente di non aver comunicato al Ministero del Lavoro l'inizio e la cessazione del rapporto di lavoro domestico intercorso con AR YN LE. Nessuna allegazione della denuncia è mai stata depositata dall' CP_1 Il giudice lette le note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. all' udienza del decideva la causa come da sentenza contestuale .
Va preliminarmente rilevata la tempestività della proposta opposizione, essendo essa stata proposta nel termine di giorni 40 giorni di cui all' art 24 D.lgs 46/99 Sempre preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione della
[...]
, atteso che come dedotto dalla predetta, l'avviso di Controparte_4 addebito è previsto e disciplinato dall'art. 30 del d.l. 78 del 2010, come modificato in sede di conversione della legge 122 del 2010, secondo cui “a decorrere dal primo gennaio 2011 l' provveda al recupero dei crediti CP_1 contributivi di propria competenza attraverso la notifica al contribuente di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo”.
Infatti i motivi posti a fondamento del ricorso attengono all' omessa notifica dell'avviso di addebito da parte dell' ed alla intervenuta prescrizione dei CP_1 crediti da esso portati , attività alla quale resta estraneo l' ente della riscossione
Il ricorrente infatti pone a fondamento dell'opposizione l' intervenuta prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 3, comma 9, legge 8 agosto 1995, n. 335, atteso che l' avviso di addebito opposto attiene a crediti relativi ad un rapporto domestico che si assume reso dall'1/ 2010 all' 1/2011 .
In merito l' fa riferimento alla denuncia di attività della lavoratrice, che, CP_1 secondo quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza 15296/2014 del 13 maggio 2014, se intervenuta entro il quinquennio dalla data di scadenza dei contributi trasformerebbe il termine di prescrizione da quinquennale a decennale .
Tuttavia il riferimento alla richiamata denuncia, al di là della sua allegazione, è rimasto sprovvisto di prova, avendo l' depositato solo il verbale CP_1 ispettivo notificato al trasgressore, ossi datore di lavoro, nel quale è indicata anche la data della denuncia da parte del lavoratore domestico AR YN LE (c.f. , che corrisponde C.F._6 alla data del 27.04.2011sicchè all' esame del giudice è la dedotta prescrizione quinquennale del credito di cui all' avviso di addebito opposto Va infatti evidenziato che esso è stato notificato solo in data 9.2.2023 sicchè i crediti da esso portati relativo all' anno risultano prescritti ai sensi dell'art. 3, comma 9, legge 8 agosto 1995, n. 335, che testualmente recita: “ Le contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti
... . A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni”. Il comma 10 dello stesso articolo aggiunge: “I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge (17 agosto 1995, nota del redattore: cfr. art. 17), fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione prevista dall'art. 2, comma 19, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi e le procedure in corso.”. A parere del giudicante le norme di cui sopra, per avere un senso compiuto, non possono che interpretarsi nel modo seguente: i contributi per lavoro dipendente si prescrivono in 5 anni, se maturati successivamente alla data del 1°.1.1996, ed anche per quelli dovuti precedentemente al 17.8.1995. Tuttavia, se si tratta di contributi maturati prima del 17.8.1995, la prescrizione è di 10 anni qualora siano stati compiuti atti interruttivi o sia iniziata la procedura per il loro recupero prima di tale data, che è quella di entrata in vigore la legge n. 335 del 1995. Ai fini del computo del termine di prescrizione non si deve tenere conto del periodo di sospensione imposto dalla legge n. 638 del 1983, sempre che non sia stato compiuto un atto interruttivo la prescrizione o non sia iniziata la procedura di recupero (sempre prima del 17.8.1995). Tale interpretazione trova suffragio nel fatto che, a voler diversamente opinare, sarebbe consentito all'interessato di mutare unilateralmente il regime della prescrizione ormai maturata, consentendogli di far rivivere, mediante proprio atto unilaterale interruttivo successivo all'entrata in vigore della legge, un credito contributivo ormai estinto, in aperto contrasto col generale principio dell'indisponibilità della disciplina della prescrizione. Non osta a tale interpretazione il dettato -peraltro un po' oscuro- della norma, la quale, ha posto una linea di confine netta tra crediti contributivi maturati prima e dopo il 1°.1.1996: rispettivamente 10 e 5 anni, salvi atti interruttivi e procedure iniziate prima del 17.8.1995.
Nella fattispecie è documentalmente provato che l' avviso di addebito avviso di addebito n. 371-2023-00006038-08 del 24.02.2023, notificato il CP_1
10.03.2023 con il quale veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di €. 2.359,35 è stato emesso per debiti dovuti per l'anno 2010/2011, pertanto, in difetto di idoneo atto interruttivo, il credito deve ritenersi estinto e, per l'effetto, devono dichiararsi non dovuti gli importi di cui all'avviso impugnato con il presente giudizio.. Quanto alle spese esse seguono la soccombenza e poste a carico dell' e si CP_1 si liquidano come da dispositivo con attribuzione . Le spese con la e con l' vanno Controparte_7 Controparte_4 compensate
P.Q.M.
1)accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara illegittima l'iscrizione a ruolo a carico della ricorrente della somma di € 2359,35 a titolo di contributi CP_1 per il periodo 1/2010- 1/2011, di cui all' avviso di addebito n. 371-2023- CP_1
00006038-08 del 24.02.2023, per intervenuta prescrizione;
2)Condanna l' al pagamento in favore della ricorrente delle spese di CP_1 lite, che liquida in complessivi €1500,00 oltre rimborso spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione;
3) compensa le spese con e con l'Agenzia delle entrate Controparte_7 riscossione Si comunichi . Napoli,23.1.2025
Il Giudice del lavoro Maria Pia Mazzocca