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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIX, sentenza 09/02/2026, n. 1889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1889 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1889/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ROBERTI ROBERTO, Presidente
DE ANGELIS GILDO, Relatore
FORLEO MARIACLEMENTINA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2935/2025 depositato il 29/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Sas Nominativo_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO RIFIUT IRPEF-ALTRO 2016
- SILENZIO RIFIUT IRPEF-ALTRO 2017
- SILENZIO RIFIUT IRPEF-ALTRO 2018
- SILENZIO RIFIUT IRPEF-ALTRO 2020
- SILENZIO RIFIUT IRPEF-ALTRO 2022
- SILENZIO RIFIUT IVA-ALTRO 2016 - SILENZIO RIFIUT IVA-ALTRO 2017
- SILENZIO RIFIUT IVA-ALTRO 2018
- SILENZIO RIFIUT IVA-ALTRO 2020
- SILENZIO RIFIUT IVA-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento richiesta
Resistente/Appellato: rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 24.01.2025 la Ricorrente_1 s.a.s. di Nominativo_1 impugnava il silenzio rifiuto serbato dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Roma in relazione alla richiesta di annullamento delle seguenti cartelle di pagamento: - n. 09720190170500546000; - n. 09720190244919853000; - n.
09720200149711284000; - n. 09720230049220685000; - n. 09720230106764136000; - n.
09720230173313825000; - n. 09720240056029884000. La società ricorrente eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti, il difetto di motivazione, la mancata notifica delle cartelle di pagamento, la prescrizione del diritto a riscuotere le somme di cui alle opposte cartelle e la tardiva notifica dalla formazione del ruolo.
Chiedeva, altresì, l'esibizione del ruolo e/o la prova della consegna dello stesso all'Agente della riscossione, pena l'invalidità dell'iscrizione delle somme iscritte e la nullità del provvedimento opposto. Concludeva chiedendo l'annullamento delle cartelle impugnate o, in subordine, la riduzione degli importi dovuti al netto di sanzioni ed interessi.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate DP I di Roma che ritiene inammissibile il ricorso poiché l'impugnazione del silenzio rifiuto è ammessa dall'art. 19 del D. Lgs. 546/1992 nelle sole ipotesi di cui all'art. 10 quater della
L. 212/2000, ovvero nelle ipotesi di manifesta illegittimità dell'atto secondo una precisa elencazione. Ritiene che nel caso di specie non si versa in nessuna delle ipotesi indicate con la conseguente inammissibilità del ricorso così proposto. Peraltro, la ricorrente non propone eccezioni attinenti all'illegittimità del silenzio rifiuto serbato dall'Amministrazione in contrasto con la manifesta illegittimità dell'atto ma eccezioni che attengono unicamente ai vizi propri delle cartelle oggetto dell'istanza di autotutela. Inoltre, così come appresso si dirà, le cartelle di pagamento oggetto dell'istanza venivano regolarmente notificate al ricorrente, non impugnate e oramai divenute definitive da oltre un anno con la conseguente assenza di qualsivoglia obbligo dell'amministrazione di procedere all'autotutela ai sensi del comma 2 dell'art. 10 quater della L. 212/2000
e, pertanto, di legittimazione della ricorrente ad impugnare il silenzio formatosi. Ritiene l'Ufficio che a bene vedere la società contribuente attraverso l'impugnazione tenta di recuperare la tutela perduta in ragione dello spirare dei termini per l'impugnazione delle cartelle di pagamento oggetto dell'istanza di autotutela e tanto si comprende non solo dai motivi, ma anche dalla domanda formulata con la quale, difatti, si chiede l'annullamento dei detti atti.
Con successiva istanza la Società ricorrente chiede il rinvio della causa al fine di consentirgli la possibilità di valutare unitamente alla competente Agenzia delle Entrate la conciliazione stragiudiziale della controversia e/o in alternativa subordinata aderire alla “rottamazione quinquies”. All'odierna udienza di discussione la
Corte ha così deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Preliminarmente la Corte ritiene di non accogliere la richiesta di rinvio stante i motivi del ricorso e cioè
l'impugnazione del “silenzio rifiuto” che è ammissibile solo se ricorrono determinate condizioni, situazione questa che non ricorre nel caso di specie.
Infatti, l'impugnazione del silenzio rifiuto è ammessa dall'art. 19 del D. Lgs. 546/1992 nelle sole ipotesi di cui all'art. 10 quater della L. 212/2000, ovvero nelle ipotesi di manifesta illegittimità dell'atto per: a) errore di persona;
b) errore di calcolo;
2 c) errore sull'individuazione del tributo;
d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
e) errore sul presupposto d'imposta; f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza. Nel caso in esame non si versa in nessuna delle situazioni descritte.
Pertanto, la domanda è da considerarsi inammissibile tenuto conto che nelle ipotesi di impugnazione del silenzio rifiuto.
Ma anche nel merito la richiesta va rigettata poiché l'Agenzia delle Entrate Riscossione, nel costituirsi – contrariamente a quanto eccepito dalla ricorrente – ha documentato la rituale avvenuta notifica delle cartelle di pagamento sottese alla richiesta non è consentita l'impugnazione dei predetti atti unitamente alla richiesta di annullamento, neanche per eccepirne la prescrizione.
Com'è noto ogni atto che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito (così da ultimo Cass. civ., Sez. 5, ord. n. 37259/2021, Rv.
663045-01). Non è dunque impugnabile, se non per vizi propri, un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato, con conseguente cristallizzazione della pretesa tributaria in esso manifestata
(ex plurimis, Cass. civ., sez. VI, n. 3005/2020; Id., n. 6420/2021.
Alla ritualità della notifica delle cartella, come ampiamente documentato dall'AdER, consegue l'inoppugnabilità della sottesa pretesa tributaria che non si è prescritta.
Per le motivazioni che precedono il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente società al pagamento delle spese di lite quantificate in € 5.000,00, oltre agli accessori di legge, se dovuti .
Roma li, 15/01/2026
Il Relatore Il Presidente
GI De GE OB BE
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ROBERTI ROBERTO, Presidente
DE ANGELIS GILDO, Relatore
FORLEO MARIACLEMENTINA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2935/2025 depositato il 29/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Sas Nominativo_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO RIFIUT IRPEF-ALTRO 2016
- SILENZIO RIFIUT IRPEF-ALTRO 2017
- SILENZIO RIFIUT IRPEF-ALTRO 2018
- SILENZIO RIFIUT IRPEF-ALTRO 2020
- SILENZIO RIFIUT IRPEF-ALTRO 2022
- SILENZIO RIFIUT IVA-ALTRO 2016 - SILENZIO RIFIUT IVA-ALTRO 2017
- SILENZIO RIFIUT IVA-ALTRO 2018
- SILENZIO RIFIUT IVA-ALTRO 2020
- SILENZIO RIFIUT IVA-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento richiesta
Resistente/Appellato: rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 24.01.2025 la Ricorrente_1 s.a.s. di Nominativo_1 impugnava il silenzio rifiuto serbato dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Roma in relazione alla richiesta di annullamento delle seguenti cartelle di pagamento: - n. 09720190170500546000; - n. 09720190244919853000; - n.
09720200149711284000; - n. 09720230049220685000; - n. 09720230106764136000; - n.
09720230173313825000; - n. 09720240056029884000. La società ricorrente eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti, il difetto di motivazione, la mancata notifica delle cartelle di pagamento, la prescrizione del diritto a riscuotere le somme di cui alle opposte cartelle e la tardiva notifica dalla formazione del ruolo.
Chiedeva, altresì, l'esibizione del ruolo e/o la prova della consegna dello stesso all'Agente della riscossione, pena l'invalidità dell'iscrizione delle somme iscritte e la nullità del provvedimento opposto. Concludeva chiedendo l'annullamento delle cartelle impugnate o, in subordine, la riduzione degli importi dovuti al netto di sanzioni ed interessi.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate DP I di Roma che ritiene inammissibile il ricorso poiché l'impugnazione del silenzio rifiuto è ammessa dall'art. 19 del D. Lgs. 546/1992 nelle sole ipotesi di cui all'art. 10 quater della
L. 212/2000, ovvero nelle ipotesi di manifesta illegittimità dell'atto secondo una precisa elencazione. Ritiene che nel caso di specie non si versa in nessuna delle ipotesi indicate con la conseguente inammissibilità del ricorso così proposto. Peraltro, la ricorrente non propone eccezioni attinenti all'illegittimità del silenzio rifiuto serbato dall'Amministrazione in contrasto con la manifesta illegittimità dell'atto ma eccezioni che attengono unicamente ai vizi propri delle cartelle oggetto dell'istanza di autotutela. Inoltre, così come appresso si dirà, le cartelle di pagamento oggetto dell'istanza venivano regolarmente notificate al ricorrente, non impugnate e oramai divenute definitive da oltre un anno con la conseguente assenza di qualsivoglia obbligo dell'amministrazione di procedere all'autotutela ai sensi del comma 2 dell'art. 10 quater della L. 212/2000
e, pertanto, di legittimazione della ricorrente ad impugnare il silenzio formatosi. Ritiene l'Ufficio che a bene vedere la società contribuente attraverso l'impugnazione tenta di recuperare la tutela perduta in ragione dello spirare dei termini per l'impugnazione delle cartelle di pagamento oggetto dell'istanza di autotutela e tanto si comprende non solo dai motivi, ma anche dalla domanda formulata con la quale, difatti, si chiede l'annullamento dei detti atti.
Con successiva istanza la Società ricorrente chiede il rinvio della causa al fine di consentirgli la possibilità di valutare unitamente alla competente Agenzia delle Entrate la conciliazione stragiudiziale della controversia e/o in alternativa subordinata aderire alla “rottamazione quinquies”. All'odierna udienza di discussione la
Corte ha così deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Preliminarmente la Corte ritiene di non accogliere la richiesta di rinvio stante i motivi del ricorso e cioè
l'impugnazione del “silenzio rifiuto” che è ammissibile solo se ricorrono determinate condizioni, situazione questa che non ricorre nel caso di specie.
Infatti, l'impugnazione del silenzio rifiuto è ammessa dall'art. 19 del D. Lgs. 546/1992 nelle sole ipotesi di cui all'art. 10 quater della L. 212/2000, ovvero nelle ipotesi di manifesta illegittimità dell'atto per: a) errore di persona;
b) errore di calcolo;
2 c) errore sull'individuazione del tributo;
d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
e) errore sul presupposto d'imposta; f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza. Nel caso in esame non si versa in nessuna delle situazioni descritte.
Pertanto, la domanda è da considerarsi inammissibile tenuto conto che nelle ipotesi di impugnazione del silenzio rifiuto.
Ma anche nel merito la richiesta va rigettata poiché l'Agenzia delle Entrate Riscossione, nel costituirsi – contrariamente a quanto eccepito dalla ricorrente – ha documentato la rituale avvenuta notifica delle cartelle di pagamento sottese alla richiesta non è consentita l'impugnazione dei predetti atti unitamente alla richiesta di annullamento, neanche per eccepirne la prescrizione.
Com'è noto ogni atto che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito (così da ultimo Cass. civ., Sez. 5, ord. n. 37259/2021, Rv.
663045-01). Non è dunque impugnabile, se non per vizi propri, un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato, con conseguente cristallizzazione della pretesa tributaria in esso manifestata
(ex plurimis, Cass. civ., sez. VI, n. 3005/2020; Id., n. 6420/2021.
Alla ritualità della notifica delle cartella, come ampiamente documentato dall'AdER, consegue l'inoppugnabilità della sottesa pretesa tributaria che non si è prescritta.
Per le motivazioni che precedono il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente società al pagamento delle spese di lite quantificate in € 5.000,00, oltre agli accessori di legge, se dovuti .
Roma li, 15/01/2026
Il Relatore Il Presidente
GI De GE OB BE