Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIX, sentenza 09/02/2026, n. 1889
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità impugnazione silenzio rifiuto

    La Corte ritiene che il caso non rientri nelle ipotesi di cui all'art. 10 quater della L. 212/2000, rendendo inammissibile l'impugnazione del silenzio rifiuto. Inoltre, le cartelle di pagamento, regolarmente notificate e non impugnate nei termini, sono divenute definitive.

  • Inammissibile
    Inammissibilità impugnazione silenzio rifiuto

    La Corte ritiene che il caso non rientri nelle ipotesi di cui all'art. 10 quater della L. 212/2000, rendendo inammissibile l'impugnazione del silenzio rifiuto. Inoltre, le cartelle di pagamento, regolarmente notificate e non impugnate nei termini, sono divenute definitive.

  • Inammissibile
    Inammissibilità impugnazione silenzio rifiuto

    La Corte ritiene che il caso non rientri nelle ipotesi di cui all'art. 10 quater della L. 212/2000, rendendo inammissibile l'impugnazione del silenzio rifiuto. Inoltre, le cartelle di pagamento, regolarmente notificate e non impugnate nei termini, sono divenute definitive.

  • Inammissibile
    Inammissibilità impugnazione silenzio rifiuto

    La Corte ritiene che il caso non rientri nelle ipotesi di cui all'art. 10 quater della L. 212/2000, rendendo inammissibile l'impugnazione del silenzio rifiuto. Inoltre, le cartelle di pagamento, regolarmente notificate e non impugnate nei termini, sono divenute definitive.

  • Inammissibile
    Inammissibilità impugnazione silenzio rifiuto

    La Corte ritiene che il caso non rientri nelle ipotesi di cui all'art. 10 quater della L. 212/2000, rendendo inammissibile l'impugnazione del silenzio rifiuto. Inoltre, le cartelle di pagamento, regolarmente notificate e non impugnate nei termini, sono divenute definitive.

  • Inammissibile
    Inammissibilità impugnazione silenzio rifiuto

    La Corte ritiene che il caso non rientri nelle ipotesi di cui all'art. 10 quater della L. 212/2000, rendendo inammissibile l'impugnazione del silenzio rifiuto. Inoltre, le cartelle di pagamento, regolarmente notificate e non impugnate nei termini, sono divenute definitive.

  • Inammissibile
    Inammissibilità impugnazione silenzio rifiuto

    La Corte ritiene che il caso non rientri nelle ipotesi di cui all'art. 10 quater della L. 212/2000, rendendo inammissibile l'impugnazione del silenzio rifiuto. Inoltre, le cartelle di pagamento, regolarmente notificate e non impugnate nei termini, sono divenute definitive.

  • Inammissibile
    Inammissibilità impugnazione silenzio rifiuto

    La Corte ritiene che il caso non rientri nelle ipotesi di cui all'art. 10 quater della L. 212/2000, rendendo inammissibile l'impugnazione del silenzio rifiuto. Inoltre, le cartelle di pagamento, regolarmente notificate e non impugnate nei termini, sono divenute definitive.

  • Inammissibile
    Inammissibilità impugnazione silenzio rifiuto

    La Corte ritiene che il caso non rientri nelle ipotesi di cui all'art. 10 quater della L. 212/2000, rendendo inammissibile l'impugnazione del silenzio rifiuto. Inoltre, le cartelle di pagamento, regolarmente notificate e non impugnate nei termini, sono divenute definitive.

  • Inammissibile
    Inammissibilità impugnazione silenzio rifiuto

    La Corte ritiene che il caso non rientri nelle ipotesi di cui all'art. 10 quater della L. 212/2000, rendendo inammissibile l'impugnazione del silenzio rifiuto. Inoltre, le cartelle di pagamento, regolarmente notificate e non impugnate nei termini, sono divenute definitive.

  • Rigettato
    Vizi propri delle cartelle di pagamento

    La Corte rileva che le cartelle di pagamento sono state regolarmente notificate e non impugnate nei termini, diventando definitive. Pertanto, non è possibile impugnare atti successivi per vizi attinenti all'atto originario, ma solo per vizi propri dell'atto successivo.

  • Rigettato
    Vizi propri delle cartelle di pagamento

    La Corte rileva che le cartelle di pagamento sono state regolarmente notificate e non impugnate nei termini, diventando definitive. Pertanto, non è possibile impugnare atti successivi per vizi attinenti all'atto originario, ma solo per vizi propri dell'atto successivo.

  • Rigettato
    Natura del ricorso

    La Corte non accoglie la richiesta di rinvio, in quanto il ricorso verte sull'impugnazione del silenzio rifiuto, la cui ammissibilità è subordinata a specifiche condizioni non ricorrenti nel caso di specie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIX, sentenza 09/02/2026, n. 1889
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1889
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo