Art. 266.
(Perdita per forza maggiore).
Se l'aeromobile catturato si perde per forza maggiore, il comandante dell'aeromobile catturante, o l'autorita' cui e' affidato l'aeromobile catturato, deve fare il possibile per porre in salvo le persone imbarcate e quanto si trovi di particolare interesse sull'aeromobile stesso.
(Perdita per forza maggiore).
Se l'aeromobile catturato si perde per forza maggiore, il comandante dell'aeromobile catturante, o l'autorita' cui e' affidato l'aeromobile catturato, deve fare il possibile per porre in salvo le persone imbarcate e quanto si trovi di particolare interesse sull'aeromobile stesso.