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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/07/2025, n. 1677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1677 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di TO, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I.
CAPONIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1766/2024 di R.G. avente ad oggetto: Occupazione senza titolo di immobile
Tra le seguenti parti:
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti LUCA BARBERIO CAPECELATRO Parte_1
e MARCO BARBERIO CAPECELATRO, in virtù di mandato in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico;
ATTORE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. CALABRESE VINCENZO, in virtù di mandato Controparte_1 in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato in via Carlo Levi, 26 Ginosa.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le loro conclusioni come da verbale a trattazione scritta.
Sentenza a verbale ex art. 127 ter ult. comma e 128 cpc è da considerarsi letta in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16 aprile 2024, il sig. chiedeva al Tribunale di TO: “Di Parte_1 accertare e dichiarare che la sig.ra occupa senza alcun titolo legittimante l'unità immobiliare Controparte_1 di proprietà del ricorrente, sita in TO, Viale Magna Grecia n. 215, catastalmente identificata al foglio 254, particella 734, subalterno 20 (oggi subalterno 526), categoria A3, classe IV, composta da vani 6,6; Di condannare conseguentemente la sig.ra al rilascio immediato dell'immobile, libero e sgombro Controparte_1 da persone e cose, con contestuale fissazione della data esecutiva, restituendone così il pieno e legittimo
1 possesso al ricorrente;
Di condannare altresì la resistente al pagamento di un'indennità di occupazione pari a
€ 834,00 mensili, oltre al rimborso delle spese condominiali e delle utenze, che alla data del ricorso ammontavano a complessivi € 1.266,26, con decorrenza dal 12 ottobre 2023 e fino all'effettivo rilascio;
Il tutto con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.”
Si costituiva la convenuta con comparsa di costituzione e domanda riconvenzionale Controparte_1 chiedendo 1) In via preliminare sospendere il presente giudizio in attesa del deposito dell'elaborato peritale di cui al procedimento RG.1902/2024 696 bis cpc Tribunale di TO;
Rigettare le domande del ricorrente, perché infondate in fatto ed in diritto ed inammissibili;
In accoglimento della domanda riconvenzionale, previo accertamento dell'intervenuta interposizione reale di persona o contratto fiduciario, si chiede declaratoria di accertamento dell' interposizione reale di persona nell'atto di compravendita a ministero del notaio Per_1
rep 5263 e 4096 raccolta, registrato il 24.02.2022, al n. 3248 e, dunque accertata e dichiarata
[...]
l'autenticità e la validità della controdichiarazione sottoscritta in data 22.02.2023 dichiarare che in forza della scrittura sottoscritta dalle parti la era ed è già comproprietaria della quota di ½ dell'immobile Controparte_1 ad uso civile abitazione, facente parte del fabbricato sito nel Comune di TO al Viale Magna Grecia n. 215, posto all'ottavo piano, con porta d'ingresso a sinistra sul pianerottolo salendo 1e sca1e, composto catastalmente 6,5 (sei virgola cinque) vani, ivi compresi gli accessori, confinante con detto Viale Magna
Grecia, con vano scale e con cortile interno, salvo altri confini, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di
TO al foglio 254, particella 734 subalterno 20, ora sub 526 ubicata al Viale Magna Grecia n.215, piano 8, categoria A/3, classe 4, vani 6,5, superficie Catastale Totale: mq.161, e, quindi pronunciare sentenza che tenga luogo del contratto non concluso della quota parte di ½ ex art. 2932 c.c. 4) Condannare in ogni caso parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio oltre accessori come per legge ivi compresi i costi e le competenze della mediazione.”
Alla prima udienza il ricorrente eccepiva la inammissibilità della domanda riconvenzionale perché contraria alla formulazione dell'art. 418 cpc. Preso atto dell'irritualità della propria domanda riconvenzionale, la resistente, alla stessa udienza del 24 giugno 2024, modificava la qualificazione giuridica da domanda riconvenzionale a semplice eccezione, focalizzando le proprie difese esclusivamente sul contenuto della suddetta scrittura privata-controdichiarazione.
Parte ricorrente rinunciava al disconoscimento della suddetta scrittura. Il giudicante tentava la conciliazione del giudizio, con esito negativo, quindi ritenuto che i mezzi istruttori articolati attenevano a circostanze non contestate;
ritenuta la causa è matura per la decisione;
rinviava per la precisazione delle conclusioni e discussione, autorizzando le parti al deposito di note conclusive e nota spese esenti entro 10 giorni prima.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è risultata fondata, e pertanto va accolta con ogni conseguenza di legge.
Dall'istruttoria del giudizio è emerso che, il ricorrente sig. è esclusivo proprietario dell'immobile Parte_1 sito in TO al Viale Magna Grecia n. 215, censito in Catasto al foglio n. 254, part. 734, sub. 20, cat. A3, classe IV, vani 6,6, oggi sub. 526; tanto in virtù di atto di compravendita a rogito del Notaio del Persona_1
22.02.2022 (Rep n. 5266/Racc. n. 4096 sub. all.1) e per effetto delle trascrizioni nei RRII di tutti i precedenti atti dispositivi del bene pervenutogli senza soluzione di continuità.
Il ricorrente ha dato prova di avere sostenuto integralmente il pagamento del prezzo avendo stipulato un mutuo trentennale con Intesa Sanpaolo Spa.
Di contro la resistente eccepiva di essere proprietaria del 50% dell'immobile de quo in forza di controdichiarazione per interposizione reale di persona, con la quale stabilivano: “con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge, si stabilisce che l'acquisto dell'intero immobile sito in TO al Viale
Magna Grecia n. 215, piano n.8 in catasto al foglio 254 - particella 734-sub 20 - categoria A/3, classe lV 6,5 vani, oggi sub 526 è da intendersi simulato relativamente per interposizione reale di persone nel senso che il nato a [...] il [...] cf. ha si formalmente Parte_1 CodiceFiscale_1 acquistato l'intera quota ma in realtà è da intendersi comproprietario per la quota del 5O%, con
[...]
nata TO il 31/10/89 , la quale in qualunque momento, potrà richiedere CP_1 C.F._2 senza limitazione di qualsivoglia genere, il trasferimento della propria quota di comproprietà nella misura del
50%, intendendosi l'acquisto dell'immobile predetto, in comproprietà.”
Orbene in tema di Interposizione di persona reale, tale fattispecie viene inquadrata nella rappresentanza indiretta e si verifica quando una persona agisce per conto di altra, ma in nome proprio, divenendo, pertanto, titolare in proprio del rapporto conseguente al contratto stipulato, con l'obbligo per conto del quale ha agito.
Ne consegue che nella Interposizione di persona reale l'interposto, stipulando in prima persona il contratto, è parte sia in senso formale che sostanziale dello stesso. L'accordo con l'interponente, in tal caso, ha per oggetto l'obbligo di ritrasferimento. Come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, “l'azione di simulazione del contratto per interposizione fittizia di persona e quella diretta all'accertamento dell'interposizione reale sono fondate su situazioni di fatto del tutto distinte, hanno finalità e presupposti diversi, "petitum" e "causa petendi" difformi, tema di indagine e di decisione distinti. Infatti, nella prima si ha una simulazione soggettiva e l'interposto (nella specie, in una compravendita di bene immobile) figura soltanto come acquirente, mentre gli effetti del negozio (trasferimento della proprietà) si producono a favore dell'interponente; nella seconda, invece, non esiste simulazione, in quanto l'interposto, d'accordo con
3 l'interponente, contratta con il terzo in nome proprio ed acquista effettivamente i diritti nascenti dal contratto, salvo l'obbligo, derivante dai rapporti interni, di ritrasferire i diritti, in tal modo acquistati, all'interponente” (cfr.
CASS. n. 5457/2006).
Da tali dichiarazioni non dipende la nascita dell'obbligo del fiduciario di ritrasferire l'immobile al fiduciante, ma l'esonero del fiduciante dall'onere di provare il rapporto fondamentale, che viene presunto iuris tantum. Si verifica, pertanto, un'inversione dell'onere della prova, in quanto, rendendo la dichiarazione, il fiduciario non assume l'obbligazione di ritrasferimento, essendo egli già obbligato in forza del pactum fiduciae, ma assume, piuttosto, l'onere di dare l'eventuale prova contraria dell'esistenza, validità, efficacia, esigibilità o non avvenuta estinzione del pactum.
Ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario. Nel caso di specie, non
è stata ritualmente formulata la domanda ex art.2932 cc di accertamento del diritto di proprietà del 50% dell'immobile, peraltro soggetta al rito ordinario e non a quello sommario locatizio;
pertanto, la successiva formulazione della eccezione non è sufficiente a paralizzare la domanda di rilascio dell'immobile.
Va considerato altresì, che la comproprietà non giustifica il possesso esclusivo ed a spese dell'altro comproprietario.
Ritenuta quindi, pacificamente ammessa la esistenza di una pregressa convivenza tra le parti, cessata il
12.10.2023, la domanda è risultata fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Recentemente la Cassazione con la sentenza 10 giugno 2016 - 27 aprile 2017, n. 10377, sia pure con riferimento alla diversa ipotesi di rilascio della casa familiare a seguito del decesso del convivente proprietario, ha ribadito, in relazione al regime della casa familiare rispetto alla cessazione del rapporto di convivenza di fatto, in assenza di prole, che la convivenza more uxorio, quale formazione sociale che dà vita ad un consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune
“un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità, tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare, con la conseguenza che l'estromissione violenta o clandestina dall'unità abitativa, compiuta da terzi e finanche dal convivente proprietario in danno del convivente non proprietario, legittima quest'ultimo alla tutela possessoria, consentendogli di esperire l'azione di spoglio (cfr. Corte Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 7214 del 21/03/2013; id. Sez. 2, Sentenza n. 7 del 02/01/2014). Tale situazione giuridica non immuta, tuttavia, al regime legale della detenzione del bene, in quanto riconducibile ad un diritto personale di godimento che viene acquistato dal convivente in dipendenza del titolo giuridico individuato dall'ordinamento
4 nella comunanza di vita attuata anche mediante la coabitazione, ossia attraverso la destinazione dell'immobile all'uso abitativo dei conviventi, sicchè, in tanto la detenzione qualificata del convivente non proprietario nè possessore, è esercitabile ed opponibile ai terzi, in quanto permanga il titolo da cui deriva e cioè in quanto perduri la convivenza "more uxorio" Ne segue che una volta venuto meno il titolo, per cessazione della convivenza, dovuta a libera scelta delle parti ovvero in conseguenza del decesso del convivente proprietario- possessore, si estingue anche il diritto avente ad oggetto la detenzione qualificata sull'immobile, sicchè la protrazione della relazione di fatto tra il bene ed il convivente (già detentore qualificato) superstite, potrà ritenersi legittima soltanto in base: a) alla eventuale istituzione del convivente superstite come coerede o legatario dell'immobile in virtù di disposizione testamentaria;
b) alla costituzione di un nuovo e diverso titolo di detenzione da parte degli eredi del convivente proprietario. La rilevanza sociale e giuridica che riveste la convivenza di fatto, non incide infatti, salvo espressa disposizione di legge (come nel caso della L. 27 luglio
1978, n. 392, art. 6, comma 3, secondo la interpretazione additiva della Corte costituzionale sentenza in data
7.4.1988 n. 404) sul legittimo esercizio dei diritti spettanti ai terzi sul bene immobile, non trovando applicazione, ratione temporis, alla fattispecie la norma della L. 20 maggio 2016, n. 76, art. 1, comma 42, che conferisce al convivente superstite un diritto di abitazione temporaneo (non oltre i cinque anni) modulato diversamente in relazione alla durata della convivenza ed alla presenza di figli minori o disabili, ma riverbera piuttosto sul piano del canone di buona fede e di correttezza "dettato a protezione dei soggetti più esposti e delle situazioni di affidamento" che impone al soggetto che legittimamente intende rientrare, in base al suo diritto, nella esclusiva disponibilità del bene, di concedere all'ex convivente un termine congruo per la ricerca di una nuova sistemazione abitativa (Cass. n. 7214/2013)”.( Trib TO Sentenza n. 910/2022 pubbl. il
27/04/2022
Nella fattispecie in esame, pertanto, il diritto al rilascio dell'immobile consegue alla cessazione della convivenza di fatto, che fa venir meno, per quanto sin qui argomentato, il rapporto di detenzione qualificata della casa familiare in capo al convivente, avente titolo in un negozio giuridico di tipo familiare.
Ne consegue che, deve essere alla stessa ordinato il rilascio immediato in favore del sig. che Parte_1 ne è pacificamente il legittimo proprietario, dell'immobile sito in TO al Viale Magna Grecia n. 215, piano n.8 in catasto al foglio 254 - particella 734-sub 20 - categoria A/3, classe lV 6,5 vani, oggi sub 526, in quanto indebitamente occupato dalla resistente, la quale va altresì condannata al pagamento della indennità di occupazione per il periodo successivo alla convivenza novembre 2023, che può essere presuntivamente determinato nell'importo di € 500,00 mensili, utilizzando la banca dati delle quotazioni immobiliari relative al comune di TO in considerazione della superficie dell'immobile.
5 Consegue altresì, la condanna della resistente al rimborso in favore del sig. delle spese Parte_1 condominiali, delle utenze e degli ulteriori oneri connessi all'immobile, a decorrere dalla data – pacificamente riconosciuta – in cui è cessata la convivenza, ovvero da ottobre 2023 sino alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile.
Conseguono le statuizioni come in dispositivo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di TO, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I. Caponio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal sig. nei confronti Parte_1 della sig.ra così dispone: Controparte_1
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto:
2) Condanna al rilascio in favore di dell'unità Controparte_1 Parte_1 immobiliare sita in TO al Viale Magna Grecia n. 215 censito in Catasto al foglio n. 254, part. 734, sub. 20, cat. A3, classe IV, vani 6,6, oggi sub. 526;
3) Condanna al pagamento della indennità di occupazione nell'ammontare mensile di Controparte_1
€ 500,00, oltre al rimborso delle spese condominiali e delle utenze maturate e maturande a decorrere dal
12.10.2023 e fino alla data dell'effettivo rilascio;
4) Condanna al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Controparte_1 complessivi € 5.350,00, di cui € 5.077,00 per onorari ed € 273, 00 per spese, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA.
5) Sentenza esecutiva.
TO, 09/07/2025
il G.O.P.
Avv. Rosa I. Caponio
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In nome del popolo italiano
Il Tribunale di TO, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I.
CAPONIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1766/2024 di R.G. avente ad oggetto: Occupazione senza titolo di immobile
Tra le seguenti parti:
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti LUCA BARBERIO CAPECELATRO Parte_1
e MARCO BARBERIO CAPECELATRO, in virtù di mandato in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico;
ATTORE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. CALABRESE VINCENZO, in virtù di mandato Controparte_1 in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato in via Carlo Levi, 26 Ginosa.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le loro conclusioni come da verbale a trattazione scritta.
Sentenza a verbale ex art. 127 ter ult. comma e 128 cpc è da considerarsi letta in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16 aprile 2024, il sig. chiedeva al Tribunale di TO: “Di Parte_1 accertare e dichiarare che la sig.ra occupa senza alcun titolo legittimante l'unità immobiliare Controparte_1 di proprietà del ricorrente, sita in TO, Viale Magna Grecia n. 215, catastalmente identificata al foglio 254, particella 734, subalterno 20 (oggi subalterno 526), categoria A3, classe IV, composta da vani 6,6; Di condannare conseguentemente la sig.ra al rilascio immediato dell'immobile, libero e sgombro Controparte_1 da persone e cose, con contestuale fissazione della data esecutiva, restituendone così il pieno e legittimo
1 possesso al ricorrente;
Di condannare altresì la resistente al pagamento di un'indennità di occupazione pari a
€ 834,00 mensili, oltre al rimborso delle spese condominiali e delle utenze, che alla data del ricorso ammontavano a complessivi € 1.266,26, con decorrenza dal 12 ottobre 2023 e fino all'effettivo rilascio;
Il tutto con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.”
Si costituiva la convenuta con comparsa di costituzione e domanda riconvenzionale Controparte_1 chiedendo 1) In via preliminare sospendere il presente giudizio in attesa del deposito dell'elaborato peritale di cui al procedimento RG.1902/2024 696 bis cpc Tribunale di TO;
Rigettare le domande del ricorrente, perché infondate in fatto ed in diritto ed inammissibili;
In accoglimento della domanda riconvenzionale, previo accertamento dell'intervenuta interposizione reale di persona o contratto fiduciario, si chiede declaratoria di accertamento dell' interposizione reale di persona nell'atto di compravendita a ministero del notaio Per_1
rep 5263 e 4096 raccolta, registrato il 24.02.2022, al n. 3248 e, dunque accertata e dichiarata
[...]
l'autenticità e la validità della controdichiarazione sottoscritta in data 22.02.2023 dichiarare che in forza della scrittura sottoscritta dalle parti la era ed è già comproprietaria della quota di ½ dell'immobile Controparte_1 ad uso civile abitazione, facente parte del fabbricato sito nel Comune di TO al Viale Magna Grecia n. 215, posto all'ottavo piano, con porta d'ingresso a sinistra sul pianerottolo salendo 1e sca1e, composto catastalmente 6,5 (sei virgola cinque) vani, ivi compresi gli accessori, confinante con detto Viale Magna
Grecia, con vano scale e con cortile interno, salvo altri confini, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di
TO al foglio 254, particella 734 subalterno 20, ora sub 526 ubicata al Viale Magna Grecia n.215, piano 8, categoria A/3, classe 4, vani 6,5, superficie Catastale Totale: mq.161, e, quindi pronunciare sentenza che tenga luogo del contratto non concluso della quota parte di ½ ex art. 2932 c.c. 4) Condannare in ogni caso parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio oltre accessori come per legge ivi compresi i costi e le competenze della mediazione.”
Alla prima udienza il ricorrente eccepiva la inammissibilità della domanda riconvenzionale perché contraria alla formulazione dell'art. 418 cpc. Preso atto dell'irritualità della propria domanda riconvenzionale, la resistente, alla stessa udienza del 24 giugno 2024, modificava la qualificazione giuridica da domanda riconvenzionale a semplice eccezione, focalizzando le proprie difese esclusivamente sul contenuto della suddetta scrittura privata-controdichiarazione.
Parte ricorrente rinunciava al disconoscimento della suddetta scrittura. Il giudicante tentava la conciliazione del giudizio, con esito negativo, quindi ritenuto che i mezzi istruttori articolati attenevano a circostanze non contestate;
ritenuta la causa è matura per la decisione;
rinviava per la precisazione delle conclusioni e discussione, autorizzando le parti al deposito di note conclusive e nota spese esenti entro 10 giorni prima.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è risultata fondata, e pertanto va accolta con ogni conseguenza di legge.
Dall'istruttoria del giudizio è emerso che, il ricorrente sig. è esclusivo proprietario dell'immobile Parte_1 sito in TO al Viale Magna Grecia n. 215, censito in Catasto al foglio n. 254, part. 734, sub. 20, cat. A3, classe IV, vani 6,6, oggi sub. 526; tanto in virtù di atto di compravendita a rogito del Notaio del Persona_1
22.02.2022 (Rep n. 5266/Racc. n. 4096 sub. all.1) e per effetto delle trascrizioni nei RRII di tutti i precedenti atti dispositivi del bene pervenutogli senza soluzione di continuità.
Il ricorrente ha dato prova di avere sostenuto integralmente il pagamento del prezzo avendo stipulato un mutuo trentennale con Intesa Sanpaolo Spa.
Di contro la resistente eccepiva di essere proprietaria del 50% dell'immobile de quo in forza di controdichiarazione per interposizione reale di persona, con la quale stabilivano: “con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge, si stabilisce che l'acquisto dell'intero immobile sito in TO al Viale
Magna Grecia n. 215, piano n.8 in catasto al foglio 254 - particella 734-sub 20 - categoria A/3, classe lV 6,5 vani, oggi sub 526 è da intendersi simulato relativamente per interposizione reale di persone nel senso che il nato a [...] il [...] cf. ha si formalmente Parte_1 CodiceFiscale_1 acquistato l'intera quota ma in realtà è da intendersi comproprietario per la quota del 5O%, con
[...]
nata TO il 31/10/89 , la quale in qualunque momento, potrà richiedere CP_1 C.F._2 senza limitazione di qualsivoglia genere, il trasferimento della propria quota di comproprietà nella misura del
50%, intendendosi l'acquisto dell'immobile predetto, in comproprietà.”
Orbene in tema di Interposizione di persona reale, tale fattispecie viene inquadrata nella rappresentanza indiretta e si verifica quando una persona agisce per conto di altra, ma in nome proprio, divenendo, pertanto, titolare in proprio del rapporto conseguente al contratto stipulato, con l'obbligo per conto del quale ha agito.
Ne consegue che nella Interposizione di persona reale l'interposto, stipulando in prima persona il contratto, è parte sia in senso formale che sostanziale dello stesso. L'accordo con l'interponente, in tal caso, ha per oggetto l'obbligo di ritrasferimento. Come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, “l'azione di simulazione del contratto per interposizione fittizia di persona e quella diretta all'accertamento dell'interposizione reale sono fondate su situazioni di fatto del tutto distinte, hanno finalità e presupposti diversi, "petitum" e "causa petendi" difformi, tema di indagine e di decisione distinti. Infatti, nella prima si ha una simulazione soggettiva e l'interposto (nella specie, in una compravendita di bene immobile) figura soltanto come acquirente, mentre gli effetti del negozio (trasferimento della proprietà) si producono a favore dell'interponente; nella seconda, invece, non esiste simulazione, in quanto l'interposto, d'accordo con
3 l'interponente, contratta con il terzo in nome proprio ed acquista effettivamente i diritti nascenti dal contratto, salvo l'obbligo, derivante dai rapporti interni, di ritrasferire i diritti, in tal modo acquistati, all'interponente” (cfr.
CASS. n. 5457/2006).
Da tali dichiarazioni non dipende la nascita dell'obbligo del fiduciario di ritrasferire l'immobile al fiduciante, ma l'esonero del fiduciante dall'onere di provare il rapporto fondamentale, che viene presunto iuris tantum. Si verifica, pertanto, un'inversione dell'onere della prova, in quanto, rendendo la dichiarazione, il fiduciario non assume l'obbligazione di ritrasferimento, essendo egli già obbligato in forza del pactum fiduciae, ma assume, piuttosto, l'onere di dare l'eventuale prova contraria dell'esistenza, validità, efficacia, esigibilità o non avvenuta estinzione del pactum.
Ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario. Nel caso di specie, non
è stata ritualmente formulata la domanda ex art.2932 cc di accertamento del diritto di proprietà del 50% dell'immobile, peraltro soggetta al rito ordinario e non a quello sommario locatizio;
pertanto, la successiva formulazione della eccezione non è sufficiente a paralizzare la domanda di rilascio dell'immobile.
Va considerato altresì, che la comproprietà non giustifica il possesso esclusivo ed a spese dell'altro comproprietario.
Ritenuta quindi, pacificamente ammessa la esistenza di una pregressa convivenza tra le parti, cessata il
12.10.2023, la domanda è risultata fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Recentemente la Cassazione con la sentenza 10 giugno 2016 - 27 aprile 2017, n. 10377, sia pure con riferimento alla diversa ipotesi di rilascio della casa familiare a seguito del decesso del convivente proprietario, ha ribadito, in relazione al regime della casa familiare rispetto alla cessazione del rapporto di convivenza di fatto, in assenza di prole, che la convivenza more uxorio, quale formazione sociale che dà vita ad un consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune
“un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità, tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare, con la conseguenza che l'estromissione violenta o clandestina dall'unità abitativa, compiuta da terzi e finanche dal convivente proprietario in danno del convivente non proprietario, legittima quest'ultimo alla tutela possessoria, consentendogli di esperire l'azione di spoglio (cfr. Corte Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 7214 del 21/03/2013; id. Sez. 2, Sentenza n. 7 del 02/01/2014). Tale situazione giuridica non immuta, tuttavia, al regime legale della detenzione del bene, in quanto riconducibile ad un diritto personale di godimento che viene acquistato dal convivente in dipendenza del titolo giuridico individuato dall'ordinamento
4 nella comunanza di vita attuata anche mediante la coabitazione, ossia attraverso la destinazione dell'immobile all'uso abitativo dei conviventi, sicchè, in tanto la detenzione qualificata del convivente non proprietario nè possessore, è esercitabile ed opponibile ai terzi, in quanto permanga il titolo da cui deriva e cioè in quanto perduri la convivenza "more uxorio" Ne segue che una volta venuto meno il titolo, per cessazione della convivenza, dovuta a libera scelta delle parti ovvero in conseguenza del decesso del convivente proprietario- possessore, si estingue anche il diritto avente ad oggetto la detenzione qualificata sull'immobile, sicchè la protrazione della relazione di fatto tra il bene ed il convivente (già detentore qualificato) superstite, potrà ritenersi legittima soltanto in base: a) alla eventuale istituzione del convivente superstite come coerede o legatario dell'immobile in virtù di disposizione testamentaria;
b) alla costituzione di un nuovo e diverso titolo di detenzione da parte degli eredi del convivente proprietario. La rilevanza sociale e giuridica che riveste la convivenza di fatto, non incide infatti, salvo espressa disposizione di legge (come nel caso della L. 27 luglio
1978, n. 392, art. 6, comma 3, secondo la interpretazione additiva della Corte costituzionale sentenza in data
7.4.1988 n. 404) sul legittimo esercizio dei diritti spettanti ai terzi sul bene immobile, non trovando applicazione, ratione temporis, alla fattispecie la norma della L. 20 maggio 2016, n. 76, art. 1, comma 42, che conferisce al convivente superstite un diritto di abitazione temporaneo (non oltre i cinque anni) modulato diversamente in relazione alla durata della convivenza ed alla presenza di figli minori o disabili, ma riverbera piuttosto sul piano del canone di buona fede e di correttezza "dettato a protezione dei soggetti più esposti e delle situazioni di affidamento" che impone al soggetto che legittimamente intende rientrare, in base al suo diritto, nella esclusiva disponibilità del bene, di concedere all'ex convivente un termine congruo per la ricerca di una nuova sistemazione abitativa (Cass. n. 7214/2013)”.( Trib TO Sentenza n. 910/2022 pubbl. il
27/04/2022
Nella fattispecie in esame, pertanto, il diritto al rilascio dell'immobile consegue alla cessazione della convivenza di fatto, che fa venir meno, per quanto sin qui argomentato, il rapporto di detenzione qualificata della casa familiare in capo al convivente, avente titolo in un negozio giuridico di tipo familiare.
Ne consegue che, deve essere alla stessa ordinato il rilascio immediato in favore del sig. che Parte_1 ne è pacificamente il legittimo proprietario, dell'immobile sito in TO al Viale Magna Grecia n. 215, piano n.8 in catasto al foglio 254 - particella 734-sub 20 - categoria A/3, classe lV 6,5 vani, oggi sub 526, in quanto indebitamente occupato dalla resistente, la quale va altresì condannata al pagamento della indennità di occupazione per il periodo successivo alla convivenza novembre 2023, che può essere presuntivamente determinato nell'importo di € 500,00 mensili, utilizzando la banca dati delle quotazioni immobiliari relative al comune di TO in considerazione della superficie dell'immobile.
5 Consegue altresì, la condanna della resistente al rimborso in favore del sig. delle spese Parte_1 condominiali, delle utenze e degli ulteriori oneri connessi all'immobile, a decorrere dalla data – pacificamente riconosciuta – in cui è cessata la convivenza, ovvero da ottobre 2023 sino alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile.
Conseguono le statuizioni come in dispositivo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di TO, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I. Caponio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal sig. nei confronti Parte_1 della sig.ra così dispone: Controparte_1
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto:
2) Condanna al rilascio in favore di dell'unità Controparte_1 Parte_1 immobiliare sita in TO al Viale Magna Grecia n. 215 censito in Catasto al foglio n. 254, part. 734, sub. 20, cat. A3, classe IV, vani 6,6, oggi sub. 526;
3) Condanna al pagamento della indennità di occupazione nell'ammontare mensile di Controparte_1
€ 500,00, oltre al rimborso delle spese condominiali e delle utenze maturate e maturande a decorrere dal
12.10.2023 e fino alla data dell'effettivo rilascio;
4) Condanna al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Controparte_1 complessivi € 5.350,00, di cui € 5.077,00 per onorari ed € 273, 00 per spese, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA.
5) Sentenza esecutiva.
TO, 09/07/2025
il G.O.P.
Avv. Rosa I. Caponio
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