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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 20/01/2026, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 320/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TEORA VINCENZO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2614/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Califano, 68 84016 AG SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari, 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo, 242 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250011069336001 REGISTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250009462961000 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6246/2025 depositato il
19/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 24 aprile 2025, a mezzo PEC, la sig.ra Ricorrente_1, nata a [...] il Data_Nascita_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 del Foro di Nocera Inferiore, elettivamente domiciliata in Cava de' Tirreni (SA), Indirizzo_1, ha proposto impugnazione avverso le cartelle di pagamento nn. 10020250011069336001 e
10020250009462961000, entrambe notificate via PEC in data 28 febbraio 2025 dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione. La cartella di pagamento n. 10020250011069336001 intimava alla ricorrente il pagamento della somma di euro 284,05, a titolo di imposta di registro relativa alla registrazione di un atto giudiziario dell'anno 2016, emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore. La cartella di pagamento n.
10020250009462961000 riguardava invece la richiesta di euro 285,61, riferita all'imposta di registro dovuta per la registrazione di un atto giudiziario dell'anno 2019, anch'esso emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore.
Entrambe le pretese traevano origine da ruoli emessi dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Salerno – Ufficio Territoriale di AG, in qualità di ente impositore, e affidati in riscossione all'Agenzia delle
Entrate-Riscossione. In particolare, la prima cartella trovava fondamento nell'avviso di liquidazione n.
2016/001/OR/000004306/0, mentre la seconda derivava dall'avviso di liquidazione n. 2019/001/
SC/000000649/0/002, relativo alla sentenza civile n. 649/2019 del Tribunale di Nocera Inferiore del 22 maggio 2019, emessa nella causa Associazione_1 Costruzioni. Quest'ultimo avviso era stato notificato via PEC in data 27 giugno 2023 all'indirizzo Email_4, come risultava dalla ricevuta di consegna in atti. La ricorrente, chiamata a rispondere in solido dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 57, comma 1, del D.
P.R. n. 131 del 1986, deduceva la mancata notifica degli avvisi di liquidazione che avevano dato origine ai ruoli e, quindi, alle cartelle impugnate, lamentando di essere venuta a conoscenza della pretesa fiscale soltanto con la ricezione delle stesse cartelle in data 28 febbraio 2025. La ricorrente contestava la legittimità delle cartelle sotto diversi profili. In primo luogo, denunciava la nullità delle cartelle di pagamento per violazione dell'art. 36, comma 4-ter, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, in quanto gli atti non contenevano l'indicazione del responsabile del procedimento di emissione e notificazione, requisito previsto a pena di nullità dalla normativa vigente. In secondo luogo, eccepiva la nullità delle cartelle per omessa notifica degli avvisi di liquidazione, richiamando i principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. V, ord. n.
10012/2021; Cass., Sez. V, ord. n. 7746/2022), secondo cui l'omissione della notifica dell'atto prodromico rende invalido il successivo atto di riscossione. La ricorrente lamentava, inoltre, la carenza di motivazione delle cartelle, le quali si limitavano a riportare gli importi complessivi delle somme richieste, senza specificare i criteri di calcolo degli interessi e delle sanzioni, in violazione dell'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 7, comma 1, della Legge n. 212 del 2000, con conseguente lesione del diritto di difesa. Sottolineava, infine,
l'insufficienza motivazionale degli atti per mancata allegazione o riproduzione degli atti presupposti, richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass., Sez. V, n. 26731/2018;) che impone l'onere per l'Amministrazione di consentire al destinatario di comprendere pienamente i presupposti di fatto e di diritto della pretesa. Si costituivano in giudizio, nei termini di legge, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, e l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno – Ufficio Territoriale di AG, che depositava formali controdeduzioni in data 10 giugno 2025, a firma del Direttore pro tempore. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione eccepiva in via preliminare la carenza di legittimazione passiva, sostenendo di avere agito quale mero esecutore della riscossione, senza poteri di valutazione nel merito della pretesa tributaria, e nel merito affermava la piena legittimità delle notifiche effettuate via PEC in data 28 febbraio 2025. L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Salerno, dal canto suo, deduceva la regolarità della formazione e della notifica degli avvisi di liquidazione, la correttezza del calcolo dell'imposta ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. n. 131/1986, nonché la piena legittimità dell'iscrizione a ruolo delle somme richieste, ribadendo la natura solidale dell'obbligazione tributaria in capo alla ricorrente.
Successivamente, la ricorrente depositava memorie integrative in data 6 dicembre 2025, insistendo sui motivi già dedotti nel ricorso introduttivo e ribadendo che, nonostante l'impugnazione delle cartelle, gli enti creditori non avevano prodotto in giudizio gli atti presupposti, né fornito prova della notificazione degli avvisi di liquidazione relativi agli atti giudiziari degli anni 2016 e 2019. La difesa evidenziava, in particolare, che tale omissione documentale rendeva l'intero procedimento di riscossione radicalmente illegittimo, poiché fondato su pretese tributarie non ritualmente portate a conoscenza della ricorrente, con conseguente violazione dei principi di trasparenza, legalità e tutela del diritto di difesa. Con le memorie integrative, la ricorrente si riportava integralmente ai motivi e alle conclusioni del ricorso introduttivo, chiedendo l'accoglimento dello stesso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di I°Grado, in composizione monocratica, esaminati gli atti e il fascicolo processuale ritiene il ricorso cosi proposto, fondato e motivato, pertanto, va accolto. Dalla documentazione prodotta emerge che le cartelle di pagamento nn. 10020250011069336001 e 10020250009462961000, notificate entrambe alla ricorrente in data 28 febbraio 2025, traggono origine da due distinti avvisi di liquidazione emessi dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno, Ufficio Territoriale di AG, rispettivamente riferiti a un atto giudiziario del 2016 (avviso n. 2016/001/OR/000004306/0) e alla sentenza n. 649/2019 del Tribunale di Nocera Inferiore del 22 maggio 2019 (avviso n. 2019/001/SC/000000649/0/002).
Tuttavia, la ricorrente ha eccepito di non aver mai ricevuto gli avvisi di liquidazione, avendo avuto conoscenza della pretesa fiscale solo con la notifica delle cartelle del 28 febbraio 2025. Sul punto, la Corte osserva che dagli atti risulta comprovata la notifica dell'avviso di liquidazione relativo alla sentenza del 2019, avvenuta in data 27 giugno 2023 via PEC all'indirizzo Email_4, mentre non vi è prova della notifica dell'avviso riferito all'atto giudiziario del 2016. L'Agenzia delle Entrate non ha infatti depositato alcuna ricevuta di consegna, limitandosi ad affermare che la notifica sarebbe stata eseguita alle parti del giudizio civile. Tale omissione comporta la violazione del principio di sequenza procedimentale, in quanto la cartella di pagamento rappresenta l'atto esecutivo di un processo impositivo che deve essere preceduto dalla conoscenza legale dell'atto di liquidazione. Come affermato dalla Corte di Cassazione, Sez. Unite, sentenza n. 10012 del 15 aprile 2021, l'omessa notifica dell'atto prodromico – nel caso di specie, l'avviso di liquidazione – determina la nullità dell'atto successivo, in quanto impedisce al destinatario di esercitare il diritto di difesa e di contestare la pretesa prima della fase esecutiva. Analogo principio è stato ribadito dalla Cassazione, Sez. V, ordinanza n. 7746 del 10 marzo 2022, secondo cui l'Amministrazione finanziaria è tenuta a fornire prova dell'avvenuta notificazione dell'avviso di liquidazione, non potendo supplire alla mancata notifica con la semplice indicazione del riferimento numerico dell'atto all'interno della cartella. Pertanto, la Corte ritiene fondata l'eccezione della ricorrente in ordine alla mancata notifica dell'avviso di liquidazione relativo all'anno 2016, da cui discende la nullità della correlata cartella n. 10020250011069336001, essendo venuta meno la base legittimante la riscossione coattiva. Quanto alla seconda cartella, n. 10020250009462961000, sebbene risulti notificato l'avviso di liquidazione del 27 giugno 2023, l'atto presenta evidenti carenze motivazionali.
La cartella, infatti, si limita a richiamare genericamente “registrazione atto giudiziario anno 2019 – Tribunale di Nocera Inferiore”, senza alcuna specificazione dei criteri di calcolo dell'imposta, degli interessi e delle eventuali sanzioni. Tale omissione, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, integra un vizio sostanziale di motivazione. La Cassazione, Sez. V, sentenza n. 31270 del 3 dicembre 2018, ha statuito che la cartella di pagamento è nulla se riporta soltanto l'importo complessivo degli interessi senza indicare il tasso applicato e le modalità di calcolo, non consentendo al contribuente di verificare la correttezza dell'imposizione. Lo stesso principio è stato ribadito con le sentenze Cass. n. 1311/2018 e Cass. n.
10481/2018, le quali affermano che la mancanza di trasparenza nella determinazione delle somme dovute lede il diritto di difesa e viola l'art. 7 della Legge n. 212/2000, che impone la motivazione chiara e completa degli atti impositivi. Inoltre, si evidenzia che la cartella non reca l'indicazione del responsabile del procedimento di emissione e di notifica, ma solo quello dell'iscrizione a ruolo. Tale omissione comporta la violazione dell'art. 36, comma 4-ter, del D.L. n. 248/2007, disposizione che, secondo la Cassazione, Sez.
V, sentenza n. 26895 del 21 ottobre 2019, ha natura imperativa e la cui inosservanza determina la nullità dell'atto. La Corte rileva che tale carenza non può essere sanata in giudizio né integrata successivamente, trattandosi di un requisito essenziale che incide sulla validità formale della cartella. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente, la doglianza è parimenti fondata. La cartella, priva di elementi idonei a consentire la piena comprensione dei presupposti impositivi, non consente alla parte destinataria di ricostruire la base di calcolo dell'imposta né di valutare l'esattezza della pretesa, con conseguente violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito. La Corte di Cassazione, Sez. V, sentenza n. 26731 del 23 ottobre 2018, ha chiarito che la motivazione dell'atto tributario non può limitarsi a un mero richiamo ad atti non allegati o non riprodotti nel loro contenuto essenziale, dovendo il contribuente essere posto in condizione di comprendere senza ulteriori ricerche la ragione dell'imposizione. Ne consegue che entrambe le cartelle impugnate risultano viziate: la prima, per omessa notifica dell'atto prodromico;
la seconda, per difetto di motivazione e mancata indicazione del responsabile del procedimento. Tali vizi, di natura sostanziale e formale, comportano la nullità integrale degli atti impugnati, con conseguente annullamento delle relative pretese impositive. La Corte, rilevata la soccombenza delle Amministrazioni resistenti, ritiene equo condannarle alla rifusione delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di I° grado, riunitasi in camera di consiglio, in composizione monocratica,cosi decide:
a) accoglie il ricorso e per l'effetto annulla integralmente le cartelle impugnate per le ragioni di cui in parte motivata;
b) Condanna Agenzia Entrate e ADER, in solido tra di loro, al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente che si liquidano in complessivi euro 300,00 oltre accessori se dovuti.
Cosi deciso in Salerno, il 19.12.2025
Il Giudice Monocratico
Dott. Vincenzo Teora
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TEORA VINCENZO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2614/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Califano, 68 84016 AG SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari, 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo, 242 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250011069336001 REGISTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250009462961000 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6246/2025 depositato il
19/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 24 aprile 2025, a mezzo PEC, la sig.ra Ricorrente_1, nata a [...] il Data_Nascita_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 del Foro di Nocera Inferiore, elettivamente domiciliata in Cava de' Tirreni (SA), Indirizzo_1, ha proposto impugnazione avverso le cartelle di pagamento nn. 10020250011069336001 e
10020250009462961000, entrambe notificate via PEC in data 28 febbraio 2025 dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione. La cartella di pagamento n. 10020250011069336001 intimava alla ricorrente il pagamento della somma di euro 284,05, a titolo di imposta di registro relativa alla registrazione di un atto giudiziario dell'anno 2016, emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore. La cartella di pagamento n.
10020250009462961000 riguardava invece la richiesta di euro 285,61, riferita all'imposta di registro dovuta per la registrazione di un atto giudiziario dell'anno 2019, anch'esso emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore.
Entrambe le pretese traevano origine da ruoli emessi dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Salerno – Ufficio Territoriale di AG, in qualità di ente impositore, e affidati in riscossione all'Agenzia delle
Entrate-Riscossione. In particolare, la prima cartella trovava fondamento nell'avviso di liquidazione n.
2016/001/OR/000004306/0, mentre la seconda derivava dall'avviso di liquidazione n. 2019/001/
SC/000000649/0/002, relativo alla sentenza civile n. 649/2019 del Tribunale di Nocera Inferiore del 22 maggio 2019, emessa nella causa Associazione_1 Costruzioni. Quest'ultimo avviso era stato notificato via PEC in data 27 giugno 2023 all'indirizzo Email_4, come risultava dalla ricevuta di consegna in atti. La ricorrente, chiamata a rispondere in solido dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 57, comma 1, del D.
P.R. n. 131 del 1986, deduceva la mancata notifica degli avvisi di liquidazione che avevano dato origine ai ruoli e, quindi, alle cartelle impugnate, lamentando di essere venuta a conoscenza della pretesa fiscale soltanto con la ricezione delle stesse cartelle in data 28 febbraio 2025. La ricorrente contestava la legittimità delle cartelle sotto diversi profili. In primo luogo, denunciava la nullità delle cartelle di pagamento per violazione dell'art. 36, comma 4-ter, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, in quanto gli atti non contenevano l'indicazione del responsabile del procedimento di emissione e notificazione, requisito previsto a pena di nullità dalla normativa vigente. In secondo luogo, eccepiva la nullità delle cartelle per omessa notifica degli avvisi di liquidazione, richiamando i principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. V, ord. n.
10012/2021; Cass., Sez. V, ord. n. 7746/2022), secondo cui l'omissione della notifica dell'atto prodromico rende invalido il successivo atto di riscossione. La ricorrente lamentava, inoltre, la carenza di motivazione delle cartelle, le quali si limitavano a riportare gli importi complessivi delle somme richieste, senza specificare i criteri di calcolo degli interessi e delle sanzioni, in violazione dell'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 7, comma 1, della Legge n. 212 del 2000, con conseguente lesione del diritto di difesa. Sottolineava, infine,
l'insufficienza motivazionale degli atti per mancata allegazione o riproduzione degli atti presupposti, richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass., Sez. V, n. 26731/2018;) che impone l'onere per l'Amministrazione di consentire al destinatario di comprendere pienamente i presupposti di fatto e di diritto della pretesa. Si costituivano in giudizio, nei termini di legge, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, e l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno – Ufficio Territoriale di AG, che depositava formali controdeduzioni in data 10 giugno 2025, a firma del Direttore pro tempore. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione eccepiva in via preliminare la carenza di legittimazione passiva, sostenendo di avere agito quale mero esecutore della riscossione, senza poteri di valutazione nel merito della pretesa tributaria, e nel merito affermava la piena legittimità delle notifiche effettuate via PEC in data 28 febbraio 2025. L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Salerno, dal canto suo, deduceva la regolarità della formazione e della notifica degli avvisi di liquidazione, la correttezza del calcolo dell'imposta ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. n. 131/1986, nonché la piena legittimità dell'iscrizione a ruolo delle somme richieste, ribadendo la natura solidale dell'obbligazione tributaria in capo alla ricorrente.
Successivamente, la ricorrente depositava memorie integrative in data 6 dicembre 2025, insistendo sui motivi già dedotti nel ricorso introduttivo e ribadendo che, nonostante l'impugnazione delle cartelle, gli enti creditori non avevano prodotto in giudizio gli atti presupposti, né fornito prova della notificazione degli avvisi di liquidazione relativi agli atti giudiziari degli anni 2016 e 2019. La difesa evidenziava, in particolare, che tale omissione documentale rendeva l'intero procedimento di riscossione radicalmente illegittimo, poiché fondato su pretese tributarie non ritualmente portate a conoscenza della ricorrente, con conseguente violazione dei principi di trasparenza, legalità e tutela del diritto di difesa. Con le memorie integrative, la ricorrente si riportava integralmente ai motivi e alle conclusioni del ricorso introduttivo, chiedendo l'accoglimento dello stesso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di I°Grado, in composizione monocratica, esaminati gli atti e il fascicolo processuale ritiene il ricorso cosi proposto, fondato e motivato, pertanto, va accolto. Dalla documentazione prodotta emerge che le cartelle di pagamento nn. 10020250011069336001 e 10020250009462961000, notificate entrambe alla ricorrente in data 28 febbraio 2025, traggono origine da due distinti avvisi di liquidazione emessi dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno, Ufficio Territoriale di AG, rispettivamente riferiti a un atto giudiziario del 2016 (avviso n. 2016/001/OR/000004306/0) e alla sentenza n. 649/2019 del Tribunale di Nocera Inferiore del 22 maggio 2019 (avviso n. 2019/001/SC/000000649/0/002).
Tuttavia, la ricorrente ha eccepito di non aver mai ricevuto gli avvisi di liquidazione, avendo avuto conoscenza della pretesa fiscale solo con la notifica delle cartelle del 28 febbraio 2025. Sul punto, la Corte osserva che dagli atti risulta comprovata la notifica dell'avviso di liquidazione relativo alla sentenza del 2019, avvenuta in data 27 giugno 2023 via PEC all'indirizzo Email_4, mentre non vi è prova della notifica dell'avviso riferito all'atto giudiziario del 2016. L'Agenzia delle Entrate non ha infatti depositato alcuna ricevuta di consegna, limitandosi ad affermare che la notifica sarebbe stata eseguita alle parti del giudizio civile. Tale omissione comporta la violazione del principio di sequenza procedimentale, in quanto la cartella di pagamento rappresenta l'atto esecutivo di un processo impositivo che deve essere preceduto dalla conoscenza legale dell'atto di liquidazione. Come affermato dalla Corte di Cassazione, Sez. Unite, sentenza n. 10012 del 15 aprile 2021, l'omessa notifica dell'atto prodromico – nel caso di specie, l'avviso di liquidazione – determina la nullità dell'atto successivo, in quanto impedisce al destinatario di esercitare il diritto di difesa e di contestare la pretesa prima della fase esecutiva. Analogo principio è stato ribadito dalla Cassazione, Sez. V, ordinanza n. 7746 del 10 marzo 2022, secondo cui l'Amministrazione finanziaria è tenuta a fornire prova dell'avvenuta notificazione dell'avviso di liquidazione, non potendo supplire alla mancata notifica con la semplice indicazione del riferimento numerico dell'atto all'interno della cartella. Pertanto, la Corte ritiene fondata l'eccezione della ricorrente in ordine alla mancata notifica dell'avviso di liquidazione relativo all'anno 2016, da cui discende la nullità della correlata cartella n. 10020250011069336001, essendo venuta meno la base legittimante la riscossione coattiva. Quanto alla seconda cartella, n. 10020250009462961000, sebbene risulti notificato l'avviso di liquidazione del 27 giugno 2023, l'atto presenta evidenti carenze motivazionali.
La cartella, infatti, si limita a richiamare genericamente “registrazione atto giudiziario anno 2019 – Tribunale di Nocera Inferiore”, senza alcuna specificazione dei criteri di calcolo dell'imposta, degli interessi e delle eventuali sanzioni. Tale omissione, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, integra un vizio sostanziale di motivazione. La Cassazione, Sez. V, sentenza n. 31270 del 3 dicembre 2018, ha statuito che la cartella di pagamento è nulla se riporta soltanto l'importo complessivo degli interessi senza indicare il tasso applicato e le modalità di calcolo, non consentendo al contribuente di verificare la correttezza dell'imposizione. Lo stesso principio è stato ribadito con le sentenze Cass. n. 1311/2018 e Cass. n.
10481/2018, le quali affermano che la mancanza di trasparenza nella determinazione delle somme dovute lede il diritto di difesa e viola l'art. 7 della Legge n. 212/2000, che impone la motivazione chiara e completa degli atti impositivi. Inoltre, si evidenzia che la cartella non reca l'indicazione del responsabile del procedimento di emissione e di notifica, ma solo quello dell'iscrizione a ruolo. Tale omissione comporta la violazione dell'art. 36, comma 4-ter, del D.L. n. 248/2007, disposizione che, secondo la Cassazione, Sez.
V, sentenza n. 26895 del 21 ottobre 2019, ha natura imperativa e la cui inosservanza determina la nullità dell'atto. La Corte rileva che tale carenza non può essere sanata in giudizio né integrata successivamente, trattandosi di un requisito essenziale che incide sulla validità formale della cartella. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente, la doglianza è parimenti fondata. La cartella, priva di elementi idonei a consentire la piena comprensione dei presupposti impositivi, non consente alla parte destinataria di ricostruire la base di calcolo dell'imposta né di valutare l'esattezza della pretesa, con conseguente violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito. La Corte di Cassazione, Sez. V, sentenza n. 26731 del 23 ottobre 2018, ha chiarito che la motivazione dell'atto tributario non può limitarsi a un mero richiamo ad atti non allegati o non riprodotti nel loro contenuto essenziale, dovendo il contribuente essere posto in condizione di comprendere senza ulteriori ricerche la ragione dell'imposizione. Ne consegue che entrambe le cartelle impugnate risultano viziate: la prima, per omessa notifica dell'atto prodromico;
la seconda, per difetto di motivazione e mancata indicazione del responsabile del procedimento. Tali vizi, di natura sostanziale e formale, comportano la nullità integrale degli atti impugnati, con conseguente annullamento delle relative pretese impositive. La Corte, rilevata la soccombenza delle Amministrazioni resistenti, ritiene equo condannarle alla rifusione delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di I° grado, riunitasi in camera di consiglio, in composizione monocratica,cosi decide:
a) accoglie il ricorso e per l'effetto annulla integralmente le cartelle impugnate per le ragioni di cui in parte motivata;
b) Condanna Agenzia Entrate e ADER, in solido tra di loro, al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente che si liquidano in complessivi euro 300,00 oltre accessori se dovuti.
Cosi deciso in Salerno, il 19.12.2025
Il Giudice Monocratico
Dott. Vincenzo Teora