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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 24/01/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 354/22 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, promossa
DA
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 P.IVA_1
speciale alle liti, dagli Avv.ti Roberto Venturini e Caterina Roberti;
appellante
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1 P.IVA_2
procura speciale alle liti, dagli Avv.ti Enrico Andreoni e Francesco Lemma;
appellata avente ad oggetto: azione di indebito oggettivo in tema di contratti bancari;
conclusioni: parte appellante: “voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e per la causali di cui in narrativa, ad integrale riforma della sentenza impugnata, in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva della appellante. Nel merito, respingere tutte le domande ed eccezioni proposte dalla soc. in quanto infondate, in fatto ed Controparte_1
1 in diritto, e comunque non provate e/o prescritte. In ogni caso, con condanna di controparte alla restituzione della somma di € 69.603,52 corrisposta dall'odierna appellante in esecuzione della sentenza impugnata, come da documentazione in atti, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del pagamento al saldo. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, ridurre l'avversa pretesa nei limiti di quanto risultante dall'espletata istruttoria e/o ritenuto di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”; parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona rigettare l'appello avversario, con conferma della sentenza impugnata e ogni conseguente statuizione. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di risposta di parte appellata e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei tre motivi in cui si esaurisce il tempestivo appello.
*******
I. Il primo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che, in ragione della vicenda successoria intercorsa tra Banca delle Marche s.p.a. ed (ed Pt_1 Parte_1
originata dal dissesto della prima), quest'ultima sia divenuta il referente soggettivo passivo delle pretesa restitutoria vantata da quale conseguenza dei pagamenti Controparte_1
asseritamente eseguiti in esecuzione del contratto di interest rate swap stipulato nel giugno del
2008.
Il motivo è infondato.
Ad emendamento della motivazione al riguardo spesa dal Tribunale di Pesaro, occorre osservare che l'eccezione relativa alla carenza di titolarità del rapporto controverso, pur configurando un
2 eccezione in senso lato e, dunque, pur essendo suscettibile di essere rilevata d'ufficio in ogni fase e grado del processo, non può essere accolta qualora sul tema si sia già formato un elemento probatorio di segno contrario, necessariamente attratto all'orizzonte conoscitivo del giudice.
Con più precisione, vi sono due piani: quello della natura dell'eccezione e delle modalità di introduzione di essa nel giudizio e quello, correlato ma assolutamente distinto, della prova dell'eccezione.
Anche qualora l'eccezione sia rilevabile d'ufficio in ogni fase e grado del giudizio, nondimeno può accadere che essa non sia accoglibile in ragione dell'avvenuta formazione di elementi probatori di segno contrario rispetto alla circostanza sottesa all'eccezione.
In tal senso vi è che “le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti (così, Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
n. 2951 del 16.2.2016)”.
Altresì, “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (così, ancora Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione n. 2951 del 16/02/2016)”.
La doglianza circa la mancata prova della successione nel rapporto controverso o, comunque nella persona dell' accipiens che avrebbe ricevuto il pagamento indebito, attiene, appunto, alla titolarità, sul lato passivo, del rapporto obbligatorio controverso.
Muovendo da tale assunto, vi è che l'eccezione in esame deve ritenersi sempre tempestiva qualora introdotta nel giudizio prima del consolidamento delle preclusioni rilevanti ai fini dell'operatività del principio di non contestazione.
3 In altri termini, l'eccezione (in senso lato) è tempestiva (o, con più precisione, ancora utilmente spendibile) ogniqualvolta non abbia a veicolare un fatto già oggetto di non contestazione.
La norma di cui al primo comma dell'art. 115 c.p.c. si limita a definire l'effetto probatorio derivante della mancata contestazione senza, tuttavia, indicare il confine temporale entro cui deve essere esercitato il potere di contestazione.
Il tema, tuttavia, è stato trattato dalla giurisprudenza di legittimità.
Ad avviso del Collegio, merita condivisione l'orientamento secondo cui “la valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni, che la disciplina del giudizio ordinario di cognizione connette all'esaurimento della fase processuale entro la quale è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte;
in particolare, la mancata tempestiva contestazione, sin dalle prime difese, dei fatti allegati dall'attore è comunque retrattabile nei termini previsti per il compimento delle attività processuali consentite dall'art. 183 c.p.c., risultando preclusa, all'esito della fase di trattazione, ogni ulteriore modifica determinata dall'esercizio della facoltà deduttiva (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 31402 del
02/12/2019)”.
In altri termini, ma sempre muovendo dalla necessaria intersecazione tra preclusioni e non contestazione, vi è che “il luogo processuale in cui s'incrociano i due principi si colloca, dunque, all'esito della trattazione, allorché, depositate le memorie assertive e quelle istruttorie, si definiscono irretrattabilmente i rispettivi ambiti del thema decidendum e del thema probandum. È in tale momento che, stabilizzatisi i limiti della contestazione, si determina la preclusione corrispondente, che non consente alla parte contro cui si è formata di proporre una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile rispetto a quella su cui aveva impostato la propria difesa (così, Sentenza della Corte di Cassazione n. 26859 del 29/11/2013; in tal senso,
4 anche Ordinanza della Corte di Cassazione n.7093 del 12/03/2019 nonché, in termini ancora più generali, Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.12310 del 15/06/2015)”.
Declinando tali considerazioni al caso di specie, va osservato che, nel corso del primo grado di giudizio, ha contestato la titolarità del rapporto controverso solo con la Parte_1
comparsa conclusionale.
Di contro, le difese svolte nella comparsa di risposta e nelle memorie depositate nei termini di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c., il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, sviluppano argomenti incompatibili con la carenza della titolarità, aspetto mai contestato e, dunque, da ritenersi già provato in epoca anteriore alla proposizione dell'eccezione.
II. Il secondo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato la nullità del contratto di interest rate swap, concluso con scritture private del 4.6.2008, (anche) in ragione della carenza di causa.
Il motivo è infondato.
Le deduzioni difensive di parte appellante appaiono manchevoli laddove omettono di affrontare il tema, che si pone sul piano concreto, della possibile collocazione del contratto di interest rate swap all'interno di un ordinamento che, come emerge dalla norma di cui all'art. 1933 c.c., non sostiene l'autonomia privata allorquando abbia ad indugiare in operazioni totalmente aleatorie, rispetto alle quali, cioè, risulta assente la determinazione, o la determinabilità, del carico obbligatorio e della sua allocazione soggettiva.
La questione, di sicura rilevanza in quanto riguardante una figura contrattuale che – sebbene totalmente atipica ed inizialmente estranea alla prassi – è stata poi recepita dagli intermediari finanziari e riversata sul mercato, è stata sottoposta al vaglio della giurisprudenza di legittimità
e, sul punto, si è consolidato il seguente principio: “in tema di "interest rate swap", occorre accertare, ai fini della validità del contratto, se si sia in presenza di un accordo tra intermediario ed investitore sulla misura dell'alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi;
tale accordo non si può limitare al "mark to market", ossia al costo, pari al valore effettivo del derivato ad una certa data, al quale una parte può
5 anticipatamente chiudere tale contratto od un terzo estraneo all'operazione è disposto a subentrarvi, ma deve investire, altresì, gli scenari probabilistici e concernere la misura qualitativa e quantitativa della menzionata alea e dei costi, pur se impliciti, assumendo rilievo i parametri di calcolo delle obbligazioni pecuniarie nascenti dall'intesa, che sono determinati in funzione delle variazioni dei tassi di interesse nel tempo (così, Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 8770 del 12/05/2020; in tal senso, anche Ordinanza della Corte di
Cassazione n. 24654 del 10/08/2022 )”.
Altresì, “in tema di "interest rate swap", la meritevolezza di tutela del contratto va apprezzata
"ex ante", non già "ex post", non potendosi far dipendere la liceità del contratto dal risultato economico concretamente conseguito dall'investitore, né utilizzare il giudizio di meritevolezza a fini di un riequilibrio equitativo;
ne consegue che, ai fini della validità del contratto ed indipendentemente dalla sua finalità di copertura -"hedging"- o speculativa, devono essere preventivamente conoscibili, ai fini della formazione dell'accordo in ordine alla misura dell'alea, gli elementi ed i criteri utilizzati per la determinazione del "mark to market", in assenza del quale la causa del negozio resta sostanzialmente indeterminabile (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 32705 del 07/11/2022)”.
Pur nella consapevolezza di un diverso indirizzo della giurisprudenza di merito (non maggioritario), l'orientamento sopra riferito merita piena adesione, e ciò al di là delle pur sussistenti esigenze di nomofilachia, poiché affronta compiutamente, ed in termini sicuramente condivisibili, il tema della gestione dell'alea, esigendone la cristallizzazione all'interno della struttura negoziale.
La declinazione di tale orientamento al caso di specie, induce a concentrate l'attenzione sulla scrittura privata del 9.9.2009, attraverso cui fu concluso il contratto di interest rate swap.
L'esame della scrittura, e di quelle successive ad esse correlate, condotto alla luce dei consueti canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c., fonda il convincimento della mancata indicazione del c.d. mark to market e, comunque, dell'assenza della prospettazione di scenari probabilistici idonei a consentire la misura qualitativa e quantitativa della alea.
6 Come emerge dall'esame della comparsa conclusionale, la difesa appellante non ha contestato tale assunto, limitandosi, invero, a sostenere l'estraneità del mark to market all'oggetto del contratto.
Peraltro, anche il consulente tecnico d'ufficio, ivi si abbia per integralmente richiamata la relazione depositata in data 24.6.2019, è giunto a tali conclusioni quando, nel rispondere Al quesito specifico, ha riferito quanto segue: “nei documenti contrattuali non è stato indicato il mark to market del contratto e non è stato stabilito alcun upfront”.
La mancata determinazione del mark to market e, comunque, dell'indicazione di criteri per la misura dell'alea si risolve nella nullità strutturale del contratto di interest rate swap per carenza di adeguato sostegno causale, in conformità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra richiamato.
III. Con il terzo motivo, la difesa appellante lamenta che il Tribunale di Pesaro è giunto all'accoglimento della domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo, che emerge in ragione dell'accertata nullità del contratto di interst rate swap, nonostante Controparte_1
disattendendo il proprio onere, non abbia fornito adeguata prova dell'entità dei pagamenti eseguiti in carenza di un valido sostegno causale.
Il motivo è fondato.
Il Tribunale di Pesaro, pur muovendo dal corretto presupposto secondo, alla luce del principio generale di cui al primo comma dell'art. 2967 c.c., grava in capo al solvens l'onere di fornire prova del quantum del pagamento indebito (in tal senso, tra tante, Sentenza della Corte di
Cassazione n. 12897 del 18/12/1995), afferma che ha adeguatamente Controparte_1
dimostrato di aver corrisposto (in esecuzione del contratto nullo) la somma complessiva di euro
45.496,57, in ragione delle seguenti circostanze:
- non ha contestato di aver ricevuto il pagamento della somma di Parte_1
euro 45.496,57, con conseguente consolidamento dell'effetto probatorio contemplato dalla norma di cui al primo comma dell'art. 115 c.p.c.;
- l'avvenuto pagamento è adeguatamente dimostrato dalle deduzioni svolte dal consulente tecnico di parte, cui ha integralmente aderito il consulente d'ufficio.
7 Entrambi gli assunti non meritano condivisione.
In ordine al primo assunto, occorre osservare che sin dal primo atto Parte_1
difensivo, ha contesto di aver ricevuto, in esecuzione del contratto di interest rate swap, la somma di euro 45.496,57.
Invero, nella comparsa di costituzione si legge quanto segue: “l'importo asseritamente vantato
a credito dalla società attrice è assolutamente arbitrario e sproporzionato, fondato su un conteggio del tutto inattendibile che non assurge a dignità di perizia, in quanto sviluppato in totale assenza di espressi criteri contabili condivisibili e redatto sulla scorta di parametri incondivisibili e fuorvianti”.
Ad avviso del Collegio, tali deduzioni difensive trascendono l'ambito della mera formula di stile poiché sono aderenti alle circostanze del caso (la banca evidenzia, in sostanza, che quanto dedotto dalla controparte e dal suo consulente non può avere il medesimo peso conoscitivo delle conclusioni di un consulente tecnico d'ufficio) e, dunque, si risolvono in adeguata contestazione che scongiura il consolidamento dell'effetto probatorio di cui al primo comma dell'art. 115 c.p.c.
Altresì, diversamente da quanto osservato dalla difesa appellata, la contestazione di aver ricevuto un pagamento indebito per una certa somma non esige che l'accipiens riferisca il minor importo eventualmente percepito, ciò che comporterebbe di fatto l'inversione dell'onere della prova.
In ordine al secondo assunto, va osservato che la consulenza di parte, ivi si abbia per integralmente richiamata la relazione recante la data del 30.9.2026, non indica in alcun modo i criteri seguiti per giungere alla somma di euro 45.496,57. né, ciò che maggiormente rileva, il consulente si è premurato quantomeno di riprodurre (e nemmeno di richiamare) il contenuto degli estratti conti (o altro documento) da cui avrebbe acquisito conoscenza dei differenziali mensili addebitati nel conto corrente.
Invero, in parte qua, nella richiamata relazione si legge unicamente quanto segue: “per la quantificazione delle somme complessivamente ripetibili a favore della Cliente in relazione al contratto derivato descritto si deve preliminarmente tener conto che lo stesso contratto
8 prevedeva l'addebito o accredito dei differenziali calcolati trimestralmente sul conto corrente intrattenuto dalla stessa con Nuova Banca delle Marche n. 7265. Ciò ha Controparte_1
determinato un aggravio del saldo del conto corrente. Di conseguenza l'entità complessiva dell'operazione connessa con lo Swap descritto è economicamente quantificabile non soltanto con i differenziali tempo per tempo liquidati, ma anche con l'aggravamento della posizione debitoria della Cliente sul proprio conto corrente con conseguente aumento di oneri finanziari.
Pertanto le somme ripetibili a favore di sono state espunte dal riconteggio Controparte_1
del conto corrente eseguito nel successivo paragrafo 4.1, con la conseguenza che il saldo ricalcolato tiene conto di tali minori importi”.
Il paragrafo 5.1 (il richiamo al paragrafo 4.1 è un refuso) non opera alcun conteggio dei differenziali addebitati a e tampoco gli otto documenti allegati alla Controparte_1
relazione affrontano tale tema.
In altri termini, il consulente di parte si è limitato a compiere un'affermazione, l'avvenuto pagamento della somma complessiva di euro 45.969,57, sprovvista di ogni sostegno probatorio e non assistita da alcun corredo motivazionale e che, pertanto, non veicola alcun coefficiente di persuasività.
Diversamente da quanto affermato dal Tribunale di Pesaro, la relazione del consulente tecnico d'ufficio non aderisce in alcun modo alle deduzioni del consulente di parte circa l'entità dei pagamenti indebiti che avrebbe effettuato e, anzi, l'indagine compiuta Controparte_1
dall'ausiliare del giudice non ha affatto riguardato il tema del quantum dell'indebito oggettivo.
Di contro, il consulente tecnico d'ufficio riferisce i seguenti dati (assolutamente conformi al contenuto delle scritture private prodotte):
- la relazione contrattuale ha avuto inizio in data 1.7.2008 ed è terminata in data 1.7.2013;
- il pagamento dei differenziali, in favore di o dell'istituto di credito Controparte_1
(ciò in ragione dell'andamento dei tassi Euribor), è avvenuta tramite addebiti o accrediti nel conto corrente n. 7265;
- il pagamento dei differenziali è avvenuto con cadenza trimestrale e, nello specifico, il primo gennaio, il primo aprile, il primo luglio ed il primo ottobre di ogni anno.
9 Tanto premesso, vi è che onde soddisfare (agevolmente) il proprio onere Controparte_1
probatorio, avrebbe dovuto produrre gli estratti del conto corrente n. 7265 relativi ai trimestri sopra indicati ed al lasso di tempo intercorrente tra la data del 1.7.2008 e la data del 1.7.2013.
La parte, tuttavia, ha depositato i soli estratti conto dell'anno 2008 omettendo la necessaria produzione tempestiva degli estratti relativi agli anni successivi.
Come ovvio, ciò non preclude di limitare l'indagine al solo 2008 e, dunque, vi è la necessità di verificare se, nell'unico anno coperto dagli estratti conto, abbia eseguito Controparte_1
pagamenti indebiti.
In ragione della calendarizzazione dei pagamenti dei differenziali (il primo gennaio, il primo aprile, il primo luglio ed il primo ottobre di ogni anno), l'unico estratto conto rilevante è quello al 31.12.2008 che, appunto, include i movimenti avvenuti in data 1.10.2008 (l'estratto conto al
30.9.2008 non è rilevante poiché, come sopra già indicato, il rapporto è principato in data
1.7.2008 e, dunque, il primo pagamento dei differenziali è stato compiuto in data 1.10.2008).
L'esame dell'estratto con al 31.12.2008, il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, riferisce che in data 1.10.2008 vi è stato un accredito (e non un addebito) di euro
227,70 in favore di Controparte_1
Dunque, l'unico elemento che esplica compiuta ed adeguata significanza probatoria dimostra che è stata a ricevere un pagamento indebito (in ripetibile in carenza di Controparte_1
domanda riconvenzionale).
Non sussiste alcun utile elemento di prova volto a dimostrare che che di Controparte_1
sicuro ha percepito indebitamente (in ragione delle nullità del contratto di interest rate swap) la somma di euro 227,70, abbia eseguito pagamenti privi di causa nel corso della prosecuzione del rapporto.
Dunque, le riferite circostanze, vagliate singolarmente nonché alla luce delle reciproche interazioni, conducono al seguente convincimento: disattendendo il Controparte_1
proprio onere probatorio, non ha dimostrato di aver eseguito un pagamento indebito.
IV. La fondatezza del terzo motivo conduce alla riforma della sentenza impugnata nella parte in cui, in accoglimento della domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo, ha condannato
[...]
[... al pagamento, in favore di della somma di euro Controparte_2 Controparte_1
45.496,57 “oltre interessi e maggior danno”, così come si legge in dispositivo.
In ordine al tal ultima statuizione decisionale, va rilevato che, come emerge dalla sentenza impugnata, per maggior danno il Tribunale di Pesaro intende il patimento patrimoniale subito dal solvens in ragione dell'indebito esborso della somma complessiva di euro 45.496,57 sicché, venuto meno l'accertamento della fondatezza della pretesa restitutoria, viene meno anche la condanna al maggior danno.
In ragione dell'esito dell'appello, deve essere condanna all'immediata Controparte_1
restituzione di tutte le somme corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata, per un importo complessivo di euro 69.603,52, così come emerge dalla contabile del bonifico depositata in data 13.2.2023 (ovvero, prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni), oltre interessi legali dal 6.6.2022, data del pagamento (la circostanza, peraltro, non risulta contestata).
V. La regolamentazione delle spese di entrambi i gradi deve avvenire alla luce della soccombenza attesa la carenza di ragioni idonee a sostenere ipotesi di compensazione integrale o parziale.
Nel corso del primo grado, la difesa di ha svolto attività difensiva in tutte Parte_1
le fasi.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi a valori medi per tutte e quattro le fasi.
La determinazione del valore della controversia deve essere compiuta alla luce del criterio del c.d. disputatum e, altresì, occorre rilevare che la rinuncia della domanda configura un'ipotesi di soccombenza.
Nel presente grado, la difesa di ha svolto attività difensiva nelle fasi Parte_1
studio, introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per la fase studio ed introduttiva nonché a quelli minimi per la fase decisionale, esauritasi nella succinta
11 reiterazione dei medesimi argomenti difensivi già prospettati nell'atto introduttivo del presente grado.
La determinazione del valore della controversia deve essere parimenti compiuta alla luce del criterio del c.d. disputatum, dovendosi considerare, tuttavia, che il presente giudizio, in ragione delle rinunce compiute nel corso del primo grado, ha avuto ad oggetto unicamente la debenza della somma di euro 45.969,57.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, in riforma della sentenza impugnata, così decide:
- rigetta la domanda di indebito oggettivo formulata da unipersonale;
Controparte_1
-condanna unipersonale all'immediato pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
delle spese del primo grado, che si liquidano in euro 14.103,00, oltre rimborso Parte_1
forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- pone definitivamente a carico di le spese della consulenza Controparte_1
tecnica d'ufficio;
- conferma per il resto la sentenza impugnata;
- condanna unipersonale all'immediato pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
della somma di euro 69.603,52, oltre interessi da momento dal 6.6.2022 al Parte_1
saldo;
- condanna unipersonale all'immediato pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 5.211,00 per compenso Parte_1
ed euro 1.165,50 per spese, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.c. ed IVA.
Ancona, 21.1.2025
Il Presidente
Dott. Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
12 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 354/22 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, promossa
DA
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 P.IVA_1
speciale alle liti, dagli Avv.ti Roberto Venturini e Caterina Roberti;
appellante
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1 P.IVA_2
procura speciale alle liti, dagli Avv.ti Enrico Andreoni e Francesco Lemma;
appellata avente ad oggetto: azione di indebito oggettivo in tema di contratti bancari;
conclusioni: parte appellante: “voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e per la causali di cui in narrativa, ad integrale riforma della sentenza impugnata, in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva della appellante. Nel merito, respingere tutte le domande ed eccezioni proposte dalla soc. in quanto infondate, in fatto ed Controparte_1
1 in diritto, e comunque non provate e/o prescritte. In ogni caso, con condanna di controparte alla restituzione della somma di € 69.603,52 corrisposta dall'odierna appellante in esecuzione della sentenza impugnata, come da documentazione in atti, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del pagamento al saldo. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, ridurre l'avversa pretesa nei limiti di quanto risultante dall'espletata istruttoria e/o ritenuto di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”; parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona rigettare l'appello avversario, con conferma della sentenza impugnata e ogni conseguente statuizione. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di risposta di parte appellata e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei tre motivi in cui si esaurisce il tempestivo appello.
*******
I. Il primo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che, in ragione della vicenda successoria intercorsa tra Banca delle Marche s.p.a. ed (ed Pt_1 Parte_1
originata dal dissesto della prima), quest'ultima sia divenuta il referente soggettivo passivo delle pretesa restitutoria vantata da quale conseguenza dei pagamenti Controparte_1
asseritamente eseguiti in esecuzione del contratto di interest rate swap stipulato nel giugno del
2008.
Il motivo è infondato.
Ad emendamento della motivazione al riguardo spesa dal Tribunale di Pesaro, occorre osservare che l'eccezione relativa alla carenza di titolarità del rapporto controverso, pur configurando un
2 eccezione in senso lato e, dunque, pur essendo suscettibile di essere rilevata d'ufficio in ogni fase e grado del processo, non può essere accolta qualora sul tema si sia già formato un elemento probatorio di segno contrario, necessariamente attratto all'orizzonte conoscitivo del giudice.
Con più precisione, vi sono due piani: quello della natura dell'eccezione e delle modalità di introduzione di essa nel giudizio e quello, correlato ma assolutamente distinto, della prova dell'eccezione.
Anche qualora l'eccezione sia rilevabile d'ufficio in ogni fase e grado del giudizio, nondimeno può accadere che essa non sia accoglibile in ragione dell'avvenuta formazione di elementi probatori di segno contrario rispetto alla circostanza sottesa all'eccezione.
In tal senso vi è che “le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti (così, Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
n. 2951 del 16.2.2016)”.
Altresì, “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (così, ancora Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione n. 2951 del 16/02/2016)”.
La doglianza circa la mancata prova della successione nel rapporto controverso o, comunque nella persona dell' accipiens che avrebbe ricevuto il pagamento indebito, attiene, appunto, alla titolarità, sul lato passivo, del rapporto obbligatorio controverso.
Muovendo da tale assunto, vi è che l'eccezione in esame deve ritenersi sempre tempestiva qualora introdotta nel giudizio prima del consolidamento delle preclusioni rilevanti ai fini dell'operatività del principio di non contestazione.
3 In altri termini, l'eccezione (in senso lato) è tempestiva (o, con più precisione, ancora utilmente spendibile) ogniqualvolta non abbia a veicolare un fatto già oggetto di non contestazione.
La norma di cui al primo comma dell'art. 115 c.p.c. si limita a definire l'effetto probatorio derivante della mancata contestazione senza, tuttavia, indicare il confine temporale entro cui deve essere esercitato il potere di contestazione.
Il tema, tuttavia, è stato trattato dalla giurisprudenza di legittimità.
Ad avviso del Collegio, merita condivisione l'orientamento secondo cui “la valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni, che la disciplina del giudizio ordinario di cognizione connette all'esaurimento della fase processuale entro la quale è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte;
in particolare, la mancata tempestiva contestazione, sin dalle prime difese, dei fatti allegati dall'attore è comunque retrattabile nei termini previsti per il compimento delle attività processuali consentite dall'art. 183 c.p.c., risultando preclusa, all'esito della fase di trattazione, ogni ulteriore modifica determinata dall'esercizio della facoltà deduttiva (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 31402 del
02/12/2019)”.
In altri termini, ma sempre muovendo dalla necessaria intersecazione tra preclusioni e non contestazione, vi è che “il luogo processuale in cui s'incrociano i due principi si colloca, dunque, all'esito della trattazione, allorché, depositate le memorie assertive e quelle istruttorie, si definiscono irretrattabilmente i rispettivi ambiti del thema decidendum e del thema probandum. È in tale momento che, stabilizzatisi i limiti della contestazione, si determina la preclusione corrispondente, che non consente alla parte contro cui si è formata di proporre una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile rispetto a quella su cui aveva impostato la propria difesa (così, Sentenza della Corte di Cassazione n. 26859 del 29/11/2013; in tal senso,
4 anche Ordinanza della Corte di Cassazione n.7093 del 12/03/2019 nonché, in termini ancora più generali, Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.12310 del 15/06/2015)”.
Declinando tali considerazioni al caso di specie, va osservato che, nel corso del primo grado di giudizio, ha contestato la titolarità del rapporto controverso solo con la Parte_1
comparsa conclusionale.
Di contro, le difese svolte nella comparsa di risposta e nelle memorie depositate nei termini di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c., il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, sviluppano argomenti incompatibili con la carenza della titolarità, aspetto mai contestato e, dunque, da ritenersi già provato in epoca anteriore alla proposizione dell'eccezione.
II. Il secondo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato la nullità del contratto di interest rate swap, concluso con scritture private del 4.6.2008, (anche) in ragione della carenza di causa.
Il motivo è infondato.
Le deduzioni difensive di parte appellante appaiono manchevoli laddove omettono di affrontare il tema, che si pone sul piano concreto, della possibile collocazione del contratto di interest rate swap all'interno di un ordinamento che, come emerge dalla norma di cui all'art. 1933 c.c., non sostiene l'autonomia privata allorquando abbia ad indugiare in operazioni totalmente aleatorie, rispetto alle quali, cioè, risulta assente la determinazione, o la determinabilità, del carico obbligatorio e della sua allocazione soggettiva.
La questione, di sicura rilevanza in quanto riguardante una figura contrattuale che – sebbene totalmente atipica ed inizialmente estranea alla prassi – è stata poi recepita dagli intermediari finanziari e riversata sul mercato, è stata sottoposta al vaglio della giurisprudenza di legittimità
e, sul punto, si è consolidato il seguente principio: “in tema di "interest rate swap", occorre accertare, ai fini della validità del contratto, se si sia in presenza di un accordo tra intermediario ed investitore sulla misura dell'alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi;
tale accordo non si può limitare al "mark to market", ossia al costo, pari al valore effettivo del derivato ad una certa data, al quale una parte può
5 anticipatamente chiudere tale contratto od un terzo estraneo all'operazione è disposto a subentrarvi, ma deve investire, altresì, gli scenari probabilistici e concernere la misura qualitativa e quantitativa della menzionata alea e dei costi, pur se impliciti, assumendo rilievo i parametri di calcolo delle obbligazioni pecuniarie nascenti dall'intesa, che sono determinati in funzione delle variazioni dei tassi di interesse nel tempo (così, Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 8770 del 12/05/2020; in tal senso, anche Ordinanza della Corte di
Cassazione n. 24654 del 10/08/2022 )”.
Altresì, “in tema di "interest rate swap", la meritevolezza di tutela del contratto va apprezzata
"ex ante", non già "ex post", non potendosi far dipendere la liceità del contratto dal risultato economico concretamente conseguito dall'investitore, né utilizzare il giudizio di meritevolezza a fini di un riequilibrio equitativo;
ne consegue che, ai fini della validità del contratto ed indipendentemente dalla sua finalità di copertura -"hedging"- o speculativa, devono essere preventivamente conoscibili, ai fini della formazione dell'accordo in ordine alla misura dell'alea, gli elementi ed i criteri utilizzati per la determinazione del "mark to market", in assenza del quale la causa del negozio resta sostanzialmente indeterminabile (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 32705 del 07/11/2022)”.
Pur nella consapevolezza di un diverso indirizzo della giurisprudenza di merito (non maggioritario), l'orientamento sopra riferito merita piena adesione, e ciò al di là delle pur sussistenti esigenze di nomofilachia, poiché affronta compiutamente, ed in termini sicuramente condivisibili, il tema della gestione dell'alea, esigendone la cristallizzazione all'interno della struttura negoziale.
La declinazione di tale orientamento al caso di specie, induce a concentrate l'attenzione sulla scrittura privata del 9.9.2009, attraverso cui fu concluso il contratto di interest rate swap.
L'esame della scrittura, e di quelle successive ad esse correlate, condotto alla luce dei consueti canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c., fonda il convincimento della mancata indicazione del c.d. mark to market e, comunque, dell'assenza della prospettazione di scenari probabilistici idonei a consentire la misura qualitativa e quantitativa della alea.
6 Come emerge dall'esame della comparsa conclusionale, la difesa appellante non ha contestato tale assunto, limitandosi, invero, a sostenere l'estraneità del mark to market all'oggetto del contratto.
Peraltro, anche il consulente tecnico d'ufficio, ivi si abbia per integralmente richiamata la relazione depositata in data 24.6.2019, è giunto a tali conclusioni quando, nel rispondere Al quesito specifico, ha riferito quanto segue: “nei documenti contrattuali non è stato indicato il mark to market del contratto e non è stato stabilito alcun upfront”.
La mancata determinazione del mark to market e, comunque, dell'indicazione di criteri per la misura dell'alea si risolve nella nullità strutturale del contratto di interest rate swap per carenza di adeguato sostegno causale, in conformità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra richiamato.
III. Con il terzo motivo, la difesa appellante lamenta che il Tribunale di Pesaro è giunto all'accoglimento della domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo, che emerge in ragione dell'accertata nullità del contratto di interst rate swap, nonostante Controparte_1
disattendendo il proprio onere, non abbia fornito adeguata prova dell'entità dei pagamenti eseguiti in carenza di un valido sostegno causale.
Il motivo è fondato.
Il Tribunale di Pesaro, pur muovendo dal corretto presupposto secondo, alla luce del principio generale di cui al primo comma dell'art. 2967 c.c., grava in capo al solvens l'onere di fornire prova del quantum del pagamento indebito (in tal senso, tra tante, Sentenza della Corte di
Cassazione n. 12897 del 18/12/1995), afferma che ha adeguatamente Controparte_1
dimostrato di aver corrisposto (in esecuzione del contratto nullo) la somma complessiva di euro
45.496,57, in ragione delle seguenti circostanze:
- non ha contestato di aver ricevuto il pagamento della somma di Parte_1
euro 45.496,57, con conseguente consolidamento dell'effetto probatorio contemplato dalla norma di cui al primo comma dell'art. 115 c.p.c.;
- l'avvenuto pagamento è adeguatamente dimostrato dalle deduzioni svolte dal consulente tecnico di parte, cui ha integralmente aderito il consulente d'ufficio.
7 Entrambi gli assunti non meritano condivisione.
In ordine al primo assunto, occorre osservare che sin dal primo atto Parte_1
difensivo, ha contesto di aver ricevuto, in esecuzione del contratto di interest rate swap, la somma di euro 45.496,57.
Invero, nella comparsa di costituzione si legge quanto segue: “l'importo asseritamente vantato
a credito dalla società attrice è assolutamente arbitrario e sproporzionato, fondato su un conteggio del tutto inattendibile che non assurge a dignità di perizia, in quanto sviluppato in totale assenza di espressi criteri contabili condivisibili e redatto sulla scorta di parametri incondivisibili e fuorvianti”.
Ad avviso del Collegio, tali deduzioni difensive trascendono l'ambito della mera formula di stile poiché sono aderenti alle circostanze del caso (la banca evidenzia, in sostanza, che quanto dedotto dalla controparte e dal suo consulente non può avere il medesimo peso conoscitivo delle conclusioni di un consulente tecnico d'ufficio) e, dunque, si risolvono in adeguata contestazione che scongiura il consolidamento dell'effetto probatorio di cui al primo comma dell'art. 115 c.p.c.
Altresì, diversamente da quanto osservato dalla difesa appellata, la contestazione di aver ricevuto un pagamento indebito per una certa somma non esige che l'accipiens riferisca il minor importo eventualmente percepito, ciò che comporterebbe di fatto l'inversione dell'onere della prova.
In ordine al secondo assunto, va osservato che la consulenza di parte, ivi si abbia per integralmente richiamata la relazione recante la data del 30.9.2026, non indica in alcun modo i criteri seguiti per giungere alla somma di euro 45.496,57. né, ciò che maggiormente rileva, il consulente si è premurato quantomeno di riprodurre (e nemmeno di richiamare) il contenuto degli estratti conti (o altro documento) da cui avrebbe acquisito conoscenza dei differenziali mensili addebitati nel conto corrente.
Invero, in parte qua, nella richiamata relazione si legge unicamente quanto segue: “per la quantificazione delle somme complessivamente ripetibili a favore della Cliente in relazione al contratto derivato descritto si deve preliminarmente tener conto che lo stesso contratto
8 prevedeva l'addebito o accredito dei differenziali calcolati trimestralmente sul conto corrente intrattenuto dalla stessa con Nuova Banca delle Marche n. 7265. Ciò ha Controparte_1
determinato un aggravio del saldo del conto corrente. Di conseguenza l'entità complessiva dell'operazione connessa con lo Swap descritto è economicamente quantificabile non soltanto con i differenziali tempo per tempo liquidati, ma anche con l'aggravamento della posizione debitoria della Cliente sul proprio conto corrente con conseguente aumento di oneri finanziari.
Pertanto le somme ripetibili a favore di sono state espunte dal riconteggio Controparte_1
del conto corrente eseguito nel successivo paragrafo 4.1, con la conseguenza che il saldo ricalcolato tiene conto di tali minori importi”.
Il paragrafo 5.1 (il richiamo al paragrafo 4.1 è un refuso) non opera alcun conteggio dei differenziali addebitati a e tampoco gli otto documenti allegati alla Controparte_1
relazione affrontano tale tema.
In altri termini, il consulente di parte si è limitato a compiere un'affermazione, l'avvenuto pagamento della somma complessiva di euro 45.969,57, sprovvista di ogni sostegno probatorio e non assistita da alcun corredo motivazionale e che, pertanto, non veicola alcun coefficiente di persuasività.
Diversamente da quanto affermato dal Tribunale di Pesaro, la relazione del consulente tecnico d'ufficio non aderisce in alcun modo alle deduzioni del consulente di parte circa l'entità dei pagamenti indebiti che avrebbe effettuato e, anzi, l'indagine compiuta Controparte_1
dall'ausiliare del giudice non ha affatto riguardato il tema del quantum dell'indebito oggettivo.
Di contro, il consulente tecnico d'ufficio riferisce i seguenti dati (assolutamente conformi al contenuto delle scritture private prodotte):
- la relazione contrattuale ha avuto inizio in data 1.7.2008 ed è terminata in data 1.7.2013;
- il pagamento dei differenziali, in favore di o dell'istituto di credito Controparte_1
(ciò in ragione dell'andamento dei tassi Euribor), è avvenuta tramite addebiti o accrediti nel conto corrente n. 7265;
- il pagamento dei differenziali è avvenuto con cadenza trimestrale e, nello specifico, il primo gennaio, il primo aprile, il primo luglio ed il primo ottobre di ogni anno.
9 Tanto premesso, vi è che onde soddisfare (agevolmente) il proprio onere Controparte_1
probatorio, avrebbe dovuto produrre gli estratti del conto corrente n. 7265 relativi ai trimestri sopra indicati ed al lasso di tempo intercorrente tra la data del 1.7.2008 e la data del 1.7.2013.
La parte, tuttavia, ha depositato i soli estratti conto dell'anno 2008 omettendo la necessaria produzione tempestiva degli estratti relativi agli anni successivi.
Come ovvio, ciò non preclude di limitare l'indagine al solo 2008 e, dunque, vi è la necessità di verificare se, nell'unico anno coperto dagli estratti conto, abbia eseguito Controparte_1
pagamenti indebiti.
In ragione della calendarizzazione dei pagamenti dei differenziali (il primo gennaio, il primo aprile, il primo luglio ed il primo ottobre di ogni anno), l'unico estratto conto rilevante è quello al 31.12.2008 che, appunto, include i movimenti avvenuti in data 1.10.2008 (l'estratto conto al
30.9.2008 non è rilevante poiché, come sopra già indicato, il rapporto è principato in data
1.7.2008 e, dunque, il primo pagamento dei differenziali è stato compiuto in data 1.10.2008).
L'esame dell'estratto con al 31.12.2008, il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, riferisce che in data 1.10.2008 vi è stato un accredito (e non un addebito) di euro
227,70 in favore di Controparte_1
Dunque, l'unico elemento che esplica compiuta ed adeguata significanza probatoria dimostra che è stata a ricevere un pagamento indebito (in ripetibile in carenza di Controparte_1
domanda riconvenzionale).
Non sussiste alcun utile elemento di prova volto a dimostrare che che di Controparte_1
sicuro ha percepito indebitamente (in ragione delle nullità del contratto di interest rate swap) la somma di euro 227,70, abbia eseguito pagamenti privi di causa nel corso della prosecuzione del rapporto.
Dunque, le riferite circostanze, vagliate singolarmente nonché alla luce delle reciproche interazioni, conducono al seguente convincimento: disattendendo il Controparte_1
proprio onere probatorio, non ha dimostrato di aver eseguito un pagamento indebito.
IV. La fondatezza del terzo motivo conduce alla riforma della sentenza impugnata nella parte in cui, in accoglimento della domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo, ha condannato
[...]
[... al pagamento, in favore di della somma di euro Controparte_2 Controparte_1
45.496,57 “oltre interessi e maggior danno”, così come si legge in dispositivo.
In ordine al tal ultima statuizione decisionale, va rilevato che, come emerge dalla sentenza impugnata, per maggior danno il Tribunale di Pesaro intende il patimento patrimoniale subito dal solvens in ragione dell'indebito esborso della somma complessiva di euro 45.496,57 sicché, venuto meno l'accertamento della fondatezza della pretesa restitutoria, viene meno anche la condanna al maggior danno.
In ragione dell'esito dell'appello, deve essere condanna all'immediata Controparte_1
restituzione di tutte le somme corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata, per un importo complessivo di euro 69.603,52, così come emerge dalla contabile del bonifico depositata in data 13.2.2023 (ovvero, prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni), oltre interessi legali dal 6.6.2022, data del pagamento (la circostanza, peraltro, non risulta contestata).
V. La regolamentazione delle spese di entrambi i gradi deve avvenire alla luce della soccombenza attesa la carenza di ragioni idonee a sostenere ipotesi di compensazione integrale o parziale.
Nel corso del primo grado, la difesa di ha svolto attività difensiva in tutte Parte_1
le fasi.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi a valori medi per tutte e quattro le fasi.
La determinazione del valore della controversia deve essere compiuta alla luce del criterio del c.d. disputatum e, altresì, occorre rilevare che la rinuncia della domanda configura un'ipotesi di soccombenza.
Nel presente grado, la difesa di ha svolto attività difensiva nelle fasi Parte_1
studio, introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per la fase studio ed introduttiva nonché a quelli minimi per la fase decisionale, esauritasi nella succinta
11 reiterazione dei medesimi argomenti difensivi già prospettati nell'atto introduttivo del presente grado.
La determinazione del valore della controversia deve essere parimenti compiuta alla luce del criterio del c.d. disputatum, dovendosi considerare, tuttavia, che il presente giudizio, in ragione delle rinunce compiute nel corso del primo grado, ha avuto ad oggetto unicamente la debenza della somma di euro 45.969,57.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, in riforma della sentenza impugnata, così decide:
- rigetta la domanda di indebito oggettivo formulata da unipersonale;
Controparte_1
-condanna unipersonale all'immediato pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
delle spese del primo grado, che si liquidano in euro 14.103,00, oltre rimborso Parte_1
forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- pone definitivamente a carico di le spese della consulenza Controparte_1
tecnica d'ufficio;
- conferma per il resto la sentenza impugnata;
- condanna unipersonale all'immediato pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
della somma di euro 69.603,52, oltre interessi da momento dal 6.6.2022 al Parte_1
saldo;
- condanna unipersonale all'immediato pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 5.211,00 per compenso Parte_1
ed euro 1.165,50 per spese, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.c. ed IVA.
Ancona, 21.1.2025
Il Presidente
Dott. Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
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