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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 3047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3047 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 250/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 250/2020 R.G. promossa da
P. IVA: ), con sede in IA IN (AV) alla via Cardito- Parte_1 P.IVA_1
Torana n. 13/a, in persona del l.r.p.t. (C.F.: CP_1 CP_1
) in proprio, (C.F.: ), C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F.: ) E D'MA (C.F.: Parte_3 C.F._3 Pt_4
, rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dall'Avv. Domenico C.F._4
Simone (C.F.: ) e dall'Avv. Marica Grande (C.F.: C.F._5 C.F._6
per procura a margine degli atti introduttivi dei rispettivi giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo
- APPELLANTI -
CONTRO
C.F.: ), con sede in Modena alla Via Controparte_2 P.IVA_2 San Carlo n. 16, quale mandataria di (C.F.: , con sede in Controparte_3 P.IVA_3
Modena alla Via San Carlo n. 8, (quale società incorporante giusta Controparte_4
atto di fusione per incorporazione per notar di Modena del 17.11.2014, rep. 43405, Persona_1
racc. 13041, registrato in Modena in data 18.11.2014 al n. 14165, serie 1T ed iscritto presso i
Registri delle Imprese di Napoli, Crotone, Ravenna e Modena in data 18-24.11.2014), in persona del Direttore Generale e l.r.p.t. Dott. (C.F.: ), rappresentata Controparte_5 C.F._7
e difesa dall'Avv. Antonio Nardone (C.F.: ) per procura allegata all'atto di C.F._8
citazione in appello in persona del Curatore p.t. Avv. Giuseppe Parte_5
Caruso
- APPELLATE -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1164/2019 del Tribunale di Avellino
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata, in proprio e quale l.r.p.t. di CP_1 Parte_1
, e proponevano appello avverso la
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_6
sentenza n. 1164/2019, non notificata, con cui il Tribunale di Avellino, pronunziando nei giudizi riuniti nn. 1200/2016 e 1201/2016 r.g., aveva così deciso: “quanto al giudizio n. 1200/2016: 1.
Revoca il decreto ingiuntivo n. 56/2016 limitatamente alla 2. Dichiara Parte_5
improcedibile ogni domanda proposta nei confronti della curatela fallimentare;
3.rigetta ogni altra
opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 56/2016 (già dichiarato esecutivo) nei
confronti di , e;
quanto al CP_1 Parte_6 Parte_2 Parte_3
giudizio n. 1201/2016: 1. Rigetta tutte le opposizioni e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo
n. 133/2016 (già dichiarato esecutivo), nei confronti degli opponenti Controparte_6
, e;
sulle spese:
1. CP_1 Parte_6 Parte_2 Parte_3
Condanna tutti gli opponenti ad eccezione della curatela al pagamento in favore della banca delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 10.000,00, oltre spese generali, iva e cpa come per
legge;
2. Compensa le spese tra la banca e la curatela”.
Gli appellanti chiedevano, in sua riforma, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“in relazione alla opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al num. 1201/16 RG “piaccia all'On.le
Tribunale adito accogliere la presente opposizione e per l'effetto ritenere che decreto ingiuntivo n.
133/2016 emesso dal Tribunale di Avellino, dott. Massimiliano Razzano, il 19 gennaio 2016 e
notificato in data 14 febbraio 2016 sia improponibile, improcedibile, inammissibile nonché
infondato in fatto ed in diritto.
Nel merito voglia il Tribunale adito revocare o comunque dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n.
133/2016 emesso dal Tribunale di Avellino, dott. Massimiliano Razzano, il 19 gennaio 2016 e
notificato in data 14 febbraio 2016 e ciò per le motivazioni di cui alla narrativa del presente atto.
Sempre nel merito, rideterminare l'esatto dare/avere alla luce della erronea quantificazione del
debito presupposto derivante dall'apparente saldo negativo maturato sul conto corrente 1275084
maturato per effetto dell'addebito di interessi ultralegali non dovuti perché non pattuiti per iscritto,
per effetto della illegale capitalizzazione trimestrale degli interessi nonché per effetto dell'errato
calcolo della cms.
Decurtare, quindi, o azzerare la posizione debitoria di essi opponenti.
Condannare, infine, la convenuta opposta al pagamento delle spese e delle competenze di lite, oltre
iva, cap e spese generali con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari e non percettori.
In relazione alla opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al num. 1200/16 RG così conclude
“piaccia all'On.le Tribunale adito accogliere la presente opposizione e per l'effetto ritenere che
decreto ingiuntivo n. 57/2016 emesso dal Tribunale di Avellino, dott. Raffaele Califano, il 2
gennaio 2016 e notificato in data 4 febbraio 2016 sia improponibile, improcedibile, inammissibile
nonché infondato in fatto ed in diritto.
Nel merito voglia il Tribunale adito revocare o comunque dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 57/2016 emesso dal Tribunale di Avellino, dott. Raffaele Califano, il 2 gennaio 2016 e notificato in
data 4 febbraio 2016 e ciò per le motivazioni di cui alla narrativa del presente atto.
Sempre nel merito, rideterminare l'esatto dare/avere alla luce della erronea quantificazione del
debito presupposto derivante dall'apparente saldo negativo maturato sul conto corrente 1275105
maturato per effetto dell'addebito di interessi ultralegali non dovuti perché non pattuiti per iscritto,
per effetto della illegale capitalizzazione trimestrale degli interessi nonché per effetto dell'errato
calcolo della cms.
Decurtare, quindi, o azzerare la posizione debitoria di essi opponenti.
Condannare, infine, la convenuta opposta al pagamento delle spese e delle competenze di lite, oltre
iva, cap e spese generali con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari e non percettori.”.
La Banca appellata, costituendosi, chiedeva il rigetto del gravame, con vittoria delle spese processuali.
La curatela del non si costituiva in giudizio. Parte_5 Parte_5
All'udienza del 7.12.2023, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva dichiarata interrotta, stante il deposito del certificato di morte dell'appellante con la Parte_3
contestuale istanza di interruzione del giudizio formulata dall'Avv. Domenico Simone,
nell'interesse degli appellanti.
Nessuna delle parti provvedeva alla sua riassunzione nel termine di tre mesi di cui all'art. 305 c.p.c.
In data 21.3.2025 la difesa della depositava istanza di estinzione. CP_3
Con decreto in data 16.4.2025 veniva fissata l'udienza del 14.5.2025, assegnando termine per la notifica fino al 28.4.2025.
All'udienza del 14.5.2025, cui era presente soltanto la difesa della Banca, la causa era riservata in decisione.
Con ordinanza riservata depositata il 20.5.2025 la causa veniva rimessa sul ruolo onerando
[...]
di documentare la notifica a controparte del decreto in data 16.4.2025 e, in mancanza, CP_3 di notificare l'istanza depositata il 21.3.2025, il decreto di fissazione di udienza del 16.4.2025, il verbale di udienza del 14.5.2025 e la stessa ordinanza entro il termine del 28.5.2025, con conseguente rinvio all'udienza del 4.6.2025.
Alla suddetta udienza, essendo stata depositata la relata di notifica inerente ad altro giudizio, la causa veniva rinviata all'11.6.2025, onerando l'istante del deposito della relata ad essa pertinente.
Espletato l'incombente, all'udienza dell'11.6.2025 l'appellata insisteva nella declaratoria di estinzione del giudizio e, in assenza di controparte, la causa veniva trattenuta in decisione senza termini, stante la rinuncia ad essi.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della che non Controparte_7
si è costituita in giudizio seppure ritualmente citata.
Ciò posto, si osserva che l'estinzione del processo interrotto, che non sia stato riassunto nel termine perentorio di legge, può esser fatta valere dall'interessato non soltanto in via di eccezione, ma anche in via di azione, e cioè con la riassunzione del processo dopo la scadenza del termine medesimo, al solo fine di farne dichiarare l'estinzione, come avvenuto nel caso di specie.
Tanto premesso, l'istanza di estinzione va accolta: invero, il giudizio di primo grado è stato introdotto dopo l'entrata in vigore della L. 69/2009 (v. Cass. civ., sez. II, ord. 14.6.2023, n. 16982)
- che ha novellato l'art. 305 c.p.c. nella parte relativa al termine perentorio per la riassunzione del processo interrotto, dimezzandolo da sei mesi a tre mesi - per cui, essendo ampiamente decorso il termine trimestrale, il giudizio va dichiarato estinto per omessa riassunzione.
Nulla va disposto sulle spese atteso che, a norma dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) dichiara la contumacia della Controparte_7 b) dichiara estinto il giudizio;
c) nulla per le spese di lite.
Napoli, 11 giugno 2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 250/2020 R.G. promossa da
P. IVA: ), con sede in IA IN (AV) alla via Cardito- Parte_1 P.IVA_1
Torana n. 13/a, in persona del l.r.p.t. (C.F.: CP_1 CP_1
) in proprio, (C.F.: ), C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F.: ) E D'MA (C.F.: Parte_3 C.F._3 Pt_4
, rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dall'Avv. Domenico C.F._4
Simone (C.F.: ) e dall'Avv. Marica Grande (C.F.: C.F._5 C.F._6
per procura a margine degli atti introduttivi dei rispettivi giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo
- APPELLANTI -
CONTRO
C.F.: ), con sede in Modena alla Via Controparte_2 P.IVA_2 San Carlo n. 16, quale mandataria di (C.F.: , con sede in Controparte_3 P.IVA_3
Modena alla Via San Carlo n. 8, (quale società incorporante giusta Controparte_4
atto di fusione per incorporazione per notar di Modena del 17.11.2014, rep. 43405, Persona_1
racc. 13041, registrato in Modena in data 18.11.2014 al n. 14165, serie 1T ed iscritto presso i
Registri delle Imprese di Napoli, Crotone, Ravenna e Modena in data 18-24.11.2014), in persona del Direttore Generale e l.r.p.t. Dott. (C.F.: ), rappresentata Controparte_5 C.F._7
e difesa dall'Avv. Antonio Nardone (C.F.: ) per procura allegata all'atto di C.F._8
citazione in appello in persona del Curatore p.t. Avv. Giuseppe Parte_5
Caruso
- APPELLATE -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1164/2019 del Tribunale di Avellino
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata, in proprio e quale l.r.p.t. di CP_1 Parte_1
, e proponevano appello avverso la
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_6
sentenza n. 1164/2019, non notificata, con cui il Tribunale di Avellino, pronunziando nei giudizi riuniti nn. 1200/2016 e 1201/2016 r.g., aveva così deciso: “quanto al giudizio n. 1200/2016: 1.
Revoca il decreto ingiuntivo n. 56/2016 limitatamente alla 2. Dichiara Parte_5
improcedibile ogni domanda proposta nei confronti della curatela fallimentare;
3.rigetta ogni altra
opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 56/2016 (già dichiarato esecutivo) nei
confronti di , e;
quanto al CP_1 Parte_6 Parte_2 Parte_3
giudizio n. 1201/2016: 1. Rigetta tutte le opposizioni e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo
n. 133/2016 (già dichiarato esecutivo), nei confronti degli opponenti Controparte_6
, e;
sulle spese:
1. CP_1 Parte_6 Parte_2 Parte_3
Condanna tutti gli opponenti ad eccezione della curatela al pagamento in favore della banca delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 10.000,00, oltre spese generali, iva e cpa come per
legge;
2. Compensa le spese tra la banca e la curatela”.
Gli appellanti chiedevano, in sua riforma, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“in relazione alla opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al num. 1201/16 RG “piaccia all'On.le
Tribunale adito accogliere la presente opposizione e per l'effetto ritenere che decreto ingiuntivo n.
133/2016 emesso dal Tribunale di Avellino, dott. Massimiliano Razzano, il 19 gennaio 2016 e
notificato in data 14 febbraio 2016 sia improponibile, improcedibile, inammissibile nonché
infondato in fatto ed in diritto.
Nel merito voglia il Tribunale adito revocare o comunque dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n.
133/2016 emesso dal Tribunale di Avellino, dott. Massimiliano Razzano, il 19 gennaio 2016 e
notificato in data 14 febbraio 2016 e ciò per le motivazioni di cui alla narrativa del presente atto.
Sempre nel merito, rideterminare l'esatto dare/avere alla luce della erronea quantificazione del
debito presupposto derivante dall'apparente saldo negativo maturato sul conto corrente 1275084
maturato per effetto dell'addebito di interessi ultralegali non dovuti perché non pattuiti per iscritto,
per effetto della illegale capitalizzazione trimestrale degli interessi nonché per effetto dell'errato
calcolo della cms.
Decurtare, quindi, o azzerare la posizione debitoria di essi opponenti.
Condannare, infine, la convenuta opposta al pagamento delle spese e delle competenze di lite, oltre
iva, cap e spese generali con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari e non percettori.
In relazione alla opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al num. 1200/16 RG così conclude
“piaccia all'On.le Tribunale adito accogliere la presente opposizione e per l'effetto ritenere che
decreto ingiuntivo n. 57/2016 emesso dal Tribunale di Avellino, dott. Raffaele Califano, il 2
gennaio 2016 e notificato in data 4 febbraio 2016 sia improponibile, improcedibile, inammissibile
nonché infondato in fatto ed in diritto.
Nel merito voglia il Tribunale adito revocare o comunque dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 57/2016 emesso dal Tribunale di Avellino, dott. Raffaele Califano, il 2 gennaio 2016 e notificato in
data 4 febbraio 2016 e ciò per le motivazioni di cui alla narrativa del presente atto.
Sempre nel merito, rideterminare l'esatto dare/avere alla luce della erronea quantificazione del
debito presupposto derivante dall'apparente saldo negativo maturato sul conto corrente 1275105
maturato per effetto dell'addebito di interessi ultralegali non dovuti perché non pattuiti per iscritto,
per effetto della illegale capitalizzazione trimestrale degli interessi nonché per effetto dell'errato
calcolo della cms.
Decurtare, quindi, o azzerare la posizione debitoria di essi opponenti.
Condannare, infine, la convenuta opposta al pagamento delle spese e delle competenze di lite, oltre
iva, cap e spese generali con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari e non percettori.”.
La Banca appellata, costituendosi, chiedeva il rigetto del gravame, con vittoria delle spese processuali.
La curatela del non si costituiva in giudizio. Parte_5 Parte_5
All'udienza del 7.12.2023, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva dichiarata interrotta, stante il deposito del certificato di morte dell'appellante con la Parte_3
contestuale istanza di interruzione del giudizio formulata dall'Avv. Domenico Simone,
nell'interesse degli appellanti.
Nessuna delle parti provvedeva alla sua riassunzione nel termine di tre mesi di cui all'art. 305 c.p.c.
In data 21.3.2025 la difesa della depositava istanza di estinzione. CP_3
Con decreto in data 16.4.2025 veniva fissata l'udienza del 14.5.2025, assegnando termine per la notifica fino al 28.4.2025.
All'udienza del 14.5.2025, cui era presente soltanto la difesa della Banca, la causa era riservata in decisione.
Con ordinanza riservata depositata il 20.5.2025 la causa veniva rimessa sul ruolo onerando
[...]
di documentare la notifica a controparte del decreto in data 16.4.2025 e, in mancanza, CP_3 di notificare l'istanza depositata il 21.3.2025, il decreto di fissazione di udienza del 16.4.2025, il verbale di udienza del 14.5.2025 e la stessa ordinanza entro il termine del 28.5.2025, con conseguente rinvio all'udienza del 4.6.2025.
Alla suddetta udienza, essendo stata depositata la relata di notifica inerente ad altro giudizio, la causa veniva rinviata all'11.6.2025, onerando l'istante del deposito della relata ad essa pertinente.
Espletato l'incombente, all'udienza dell'11.6.2025 l'appellata insisteva nella declaratoria di estinzione del giudizio e, in assenza di controparte, la causa veniva trattenuta in decisione senza termini, stante la rinuncia ad essi.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della che non Controparte_7
si è costituita in giudizio seppure ritualmente citata.
Ciò posto, si osserva che l'estinzione del processo interrotto, che non sia stato riassunto nel termine perentorio di legge, può esser fatta valere dall'interessato non soltanto in via di eccezione, ma anche in via di azione, e cioè con la riassunzione del processo dopo la scadenza del termine medesimo, al solo fine di farne dichiarare l'estinzione, come avvenuto nel caso di specie.
Tanto premesso, l'istanza di estinzione va accolta: invero, il giudizio di primo grado è stato introdotto dopo l'entrata in vigore della L. 69/2009 (v. Cass. civ., sez. II, ord. 14.6.2023, n. 16982)
- che ha novellato l'art. 305 c.p.c. nella parte relativa al termine perentorio per la riassunzione del processo interrotto, dimezzandolo da sei mesi a tre mesi - per cui, essendo ampiamente decorso il termine trimestrale, il giudizio va dichiarato estinto per omessa riassunzione.
Nulla va disposto sulle spese atteso che, a norma dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) dichiara la contumacia della Controparte_7 b) dichiara estinto il giudizio;
c) nulla per le spese di lite.
Napoli, 11 giugno 2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi