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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 06/10/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di:
1) dr. Giuseppe Minutoli Presidente
2) dr. Antonino Zappalà Consigliere
3) dr. Maria Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 857/2020 R. G., concernente l'impugnazione della sentenza n. 1665/2020 resa dal Tribunale di Messina, pubblicata il 12.11.2020, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale;
vertente tra
, in persona DEamm.re p.t. Dott. Parte_1 Pt_2
, C.F.: , ellettivamente domiciliato in via F. Todaro n. 5
[...] P.IVA_1 Pt_1 presso lo studio DEAvv.to Annamaria Mormino, che lo rappresenta e difende, per procura in atti;
appellante contro
nato a [...] [...], CF , Controparte_1 Pt_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in via Romagnosi n. 7 presso lo studio DE Avv. Pt_1
TO IA, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
appellato e appellante incidentale
nato a [...] [...] cod.fisc , CP_2 Pt_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in , alla via Lenzi 4, presso lo studio DEAvv. Pt_1
CA RC, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
appellato
nato a [...] [...], cod.fisc. Controparte_3 Pt_1 C.F._3
appellato contumace
1 Conclusioni dei procuratori delle parti rese all'udienza del 21.11.2024: “I procuratori precisano le conclusioni riportandosi agli atti e scritti difensivi, con il rigetto di ogni contraria istanza, difesa ed eccezione”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 3.10.2016 - proprietario di un appartamento Controparte_1 interessato sin dal 2010 da fenomeni di infiltrazione di acqua nel soffitto e ubicato sotto la terrazza condominiale - conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Messina il condominio via del Carmine n.
9. Esponeva che il condominio nel 2011 aveva dato incarico all'Impresa Edile IN. di eseguire i lavori di Controparte_3 impermeabilizzazione del terrazzo condominiale, che però non avevano risolto la problematica inerente le infiltrazioni. Quindi, nel gennaio del 2013, l'attore avanzava richiesta sia di risarcimento danni che di esecuzione di opere atte ad eliminare le infiltrazioni d'acqua piovana a cui faceva seguito, nello stesso anno, ricorso ex art. 700
c.p.c. promosso dal nei confronti DEImpresa edile Controparte_4 DEIN. , ditta cessata dal 17/09/2013. Controparte_3
All'esito del procedimento d'urgenza il G.I. ordinava alla ditta DEIN. CP_3
di eseguire nuovamente i lavori di impermeabilizzazione del terrazzo
[...] condominiale, essendo stata accertata la loro esecuzione non a regola d'arte, senonchè nessuna opera veniva eseguita, permanendo le infiltrazioni all'interno DEappartamento DE attore e aggravandosi i danni.
Si costituiva il Condominio, che chiedeva di chiamare in causa la ditta esecutrice dei lavori DEIN e il Direttore dei Lavori IN. , contestando le CP_3 CP_2 domande attrici e precisando che i lavori erano stati appaltati con contratto del
12.7.2011, previa Relazioni tecnica DEIN , al quale era sta affidata la CP_2
Direzione Lavori.
Il condominio affermava di aver fatto tutto quanto possibile per evitare il danno, ed invero sin dal 2011 aveva commissionato i lavori alla ditta appaltatrice, in seguiti al perdurare delle infiltrazioni di umidità aveva esperito ricorso ex art. 700 c.p.c. All'esito del procedimento d'urgenza il G.I. ordinava alla ditta DEIN. di Controparte_3
eseguire nuovamente i lavori di impermeabilizzazione del terrazzo condominiale, essendo stata accertata la loro esecuzione non a regola d'arte. Permanendo
l'inadempimento della Ordinanza ex art. 700 c.p.c., nonostante le PEC del 21.6.2016
( doc all.to) e del 28/7/2016 ( doc all.to), l'IN. veniva nuovamente Controparte_3 diffidato ad eseguire i lavori con PEC del 4.11.2016.
Il eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva ritenendo di aver Parte_1
2 prontamente assolto gli obblighi di custodia per le attività poste in essere, ritenendo responsabili dei danni patiti dall'attore, l'impresa esecutrice e il direttore dei lavori, dai quali comunque, in caso di soccombenza, chiedeva di essere garantito e manlevato.
Autorizzata la chiamata di terzi, l'impresa edile restava contumace, Controparte_3 mentre si costituiva il direttore dei lavori ing. : quest'ultimo respingeva CP_2 ogni assunto circa la mancata diligenza nell'avere eseguito l'incarico di Direttore dei
Lavori e precisava che, a seguito delle infiltrazioni verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori da parte della IT DEIN , lo stesso D.L. aveva eseguito un rapporto di CP_3 ispezione effettuato con termo camera che evidenziava la necessità di eseguire lavori sul torrino condominiale e sull'attico di proprietà , come da relazione del Pt_3
7.5.2012. Quindi , Direttore dei lavori, in data 18 luglio successivo, CP_2 sottoponeva la propria proposta risolutiva per la eliminazione della causa delle infiltrazioni cui il replicava con ulteriori note del 29 luglio e con successiva Parte_1 comunicazione del 8 novembre revocava il mandato a svolgere i compiti di direzione dei lavori di che trattasi. Nessuna responsabilità pertanto allo stesso era imputabile, non avendo il condominio effettuato gli ulteriori interventi relazionati e ritenuti risolutivi.
Espletata Ctu, l'ing. accertava che le cause delle infiltrazioni di umidità Persona_1 nell'immobile attoreo erano cessate in quanto nelle more del processo i lavori di impermeabilizzazione del terrazzo erano stati eseguiti da altra ditta, concludendo la sua relazione con il riconoscimento della esclusiva responsabilità del , per Parte_1 non avere eseguito i lavori indicati dal D.L. IN. , ossia i lavori alla parete CP_2 DEattico presente sul terrazzo . CP_5
Con sentenza n. 1665/2020 il Tribunale dichiarava la responsabilità del Parte_1 convenuto e non quella dei terzi chiamati in causa per i danni derivati all'attore, non avendo il , quale custode della terrazza, acconsentito al completamento Parte_1 delle ulteriori lavorazioni previste in contratto e di quelle ulteriori richieste del Direttore dei lavori, le quali, secondo il CTU avrebbero eliminato l'infiltrazione nel sottostante appartamento DEattore;
dichiarava cessata materia del contendere in merito alla richiesta di esecuzione dei lavori necessari ad eliminare le infiltrazioni, avendo il eseguito dette opere in corso di causa;
condannava il al Parte_1 Parte_1 pagamento delle spese necessarie ad eseguire i lavori di ripristino DEimmobile di proprietà del , quantificati in € 12.734,76 oltre IVA, nonché al Controparte_1 pagamento di € 10.980,17, oltre interessi e rivalutazione monetaria da maggio 2014 fino al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno per il mancato utilizzo DEimmobile di proprietà di parte attrice, oltre spese legali in favore di parte attrice e di parte
3 chiamata , quantificate in € 7.782,00 per onorari, oltre spese generali iva CP_2
e cpa, per ciascuna parte ed € 625,79 per spese in favore di parte attrice.
Con atto di citazione, il 17.12.2020, il proponeva appello avverso la Parte_1 superiore statuizione, affidando il gravame a quattro motivi:
1) Omessa pronuncia sulla ammissione delle istanze istruttorie reiterate in atti e della documentazione depositata successivamente allo scadere dei termini ex art. 183 cpc
- Difetto motivazione;
2) Riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui, accerta la sola responsabilità del convenuto e non quella dei terzi chiamati in causa per i danni derivati Parte_1 all'attore– Difetto di motivazione;
3) Riformare l'impugnata sentenza per omessa pronuncia sia sull' adempimento degli obblighi di custodia del che sulla inattività del Controparte_4 [...]
quale parte del giudizio ex art. 700 c.p.c.; CP_1
4) Riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui accoglie la domanda di parte attrice di essere risarcita del danno per l'inutilizzo DEimmobile del Grasso.
Si costituiva in giudizio , contestando e contrastando il gravame, Controparte_1 chiedendo la conferma della sentenza di primo grado, vinte le spese, svolgendo altresì appello incidentale per il capo di sentenza che aveva riconosciuto l'importo di euro
10.980,17 a titolo di risarcimento del danno per mancato utilizzo DEimmobile, ritenuto non satisfattivo perché l'importo liquidato - riferito al periodo maggio 2014 / marzo
2019 - andava incrementato di ulteriori 18 mensilità, essendo l'appellante incidentale rientrato nella disponibilità del suo bene solo nel settembre 2020. produceva CP_1 altresì contratto di locazione DEimmobile, ribadendo l'ammissione dei mezzi di prova articolati in primo grado e non accolti.
Si costituiva il direttore dei lavori ing. , che chiedeva la conferma della CP_2 sentenza impugnata, vinte le spese.
L'impresa edile , pur essendo stata regolarmente citata non si è Controparte_3 costituita, per cui ne va dichiarata la contumacia.
Ritenuto ammissibile il gravame e denegata la sospensione DEesecuzione, con ordinanza del 17.10.2023, la Corte tanto disponeva:
“Ritiene la Corte che debba essere ammessa la produzione documentale del
, oggi effettuata in via telematica in data 21.12.2020, Parte_1 che ha ad oggetto atti e documenti già prodotti nel giudizio di primo grado dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.: si tratta di documenti per la cui produzione la parte non era incorsa in decadenza, in quanto di formazione successiva
4 a quei termini (v. Cass. 15879/19, che afferma come in un simile caso non sia necessaria alcuna preventiva istanza di rimessione in termini). Per le stesse ragioni va ammessa la produzione del contratto di locazione del 10.2.2021 effettuata dal . CP_1
Alla luce di tale documentazione, non valutata dal c.t.u. ing. nominato nel Per_1 giudizio di primo grado, ritiene la Corte che sia necessario l'espletamento di una nuova consulenza in relazione ai quesiti indicati nell'appello del (nelle Parte_1 conclusioni al n. 11 lett. C punti a-bc-d) con la nomina di altro professionista. Non appare, invece, indispensabile ai fini della decisione ammettere le prove orali richieste dal e dal .” Parte_1 CP_1
Acquisita la consulenza tecnica d'ufficio, la Corte, previa precisazione delle conclusioni, all'udienza cartolare del 21.11.2024, assumeva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di rito per il deposito di scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
I. Poiché con ordinanza del 17.10.2023 la Corte si è pronunciata sul primo motivo di gravame inerente le richieste istruttorie e le produzioni documentali, viene esaminato il secondo motivo di gravame, con il quale l'appellante si duole della accertata responsabilità del e non quella dei terzi chiamati in causa per i danni Parte_1 derivati all'immobile in proprietà di . CP_1
Il motivo di gravame è fondato nei limiti qui di seguito.
L'espletata ctu condotta dall'ing. , in uno all'esame dei documenti Persona_2 ammessi nel presente grado, relativi al giudizio delle modalità di attuazione ex art. 669 duodecies c.p.c. R.G. n. 6676/13- 1 del Tribunale di Messina, consentono di accertare la cattiva esecuzione dei lavori da parte della ditta DEIN , il Controparte_3 mancato dovere di vigilanza da parte del D.L. IN nella posa della guaina CP_2 impermeabilizzante, nonché la errata indicazione dello stesso delle opere risolutive delle lamentate infiltrazioni.
Le infiltrazioni lamentate sin dal 2010 da nel proprio immobile Controparte_1 sottostante la copertura condominiale sono perseverate, nonostante l'intervento del
2011 per opera della impresa edile , per la posa non a regola d'arte della CP_3 guaina impermeabilizzante, atteso che la stessa è stata posizionata sopra il vecchio intonaco e, pertanto, non ha aderito, non consentendo la giusta impermeabilizzazione. Anche lungo la parete DEattico la guaina è stata posta sopra l'intonaco, come riferisce il CTU , per cui tale circostanza ha generato i Per_2 processi infiltrativi all'appartamento sottostante.
Sulla natura della causa infiltrativa non residuano margini interpretativi, relazionando
5 il CTU che “ incassare i risvolti della guaina impermeabilizzante all'interno DEintonaco – e non già sul vecchio intonaco come ha fatto la ditta – non è un particolare secondario e trascurabile e tantomeno ininfluente, ma una regola DEarte, tanto elementare quanto nota a tutti, anche ai non tecnici che eseguono il lavoro manuale nel settore edile”.
Peraltro, anche in merito alla responsabilità del D.L. il CTU individua in maniera chiara la stessa nella mancata vigilanza sulla esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione e per non aver individuato la giusta soluzione alle cause infiltrative, laddove afferma:
“ non è condivisibile l'ipotesi formulata dall'IN contenuta nella perizia di variante CP_2 del 7.05.2012 e nella nota del 29.10.2012 che le infiltrazioni all'appartamento sottostante si fossero verificate esclusivamente a causa della presenza di intonaco ammalorato nei prospetti del piano attico”. Precisa il CTU: “tale conclusione del D.L. non può essere condivisa perché anche nel caso in cui la pioggia battendo sulla parete fosse penetrata all'interno DEintonaco ( della parete attico) inibendo e facendo percolare l'acqua verso il basso per gravità capillare, ove la guaina fosse stata collocata a contatto con i mattoni dopo aver rimosso l'intonaco, anche se l'intonaco fosse risultato impregnato d'acqua, l'umidità sarebbe rimasta al di sopra del solaio e non avrebbe comunque potuto causare infiltrazioni nel sottostante appartamento”. Ed ancora il CTU riferisce: “Ferma quindi la responsabilità di risultato Per_2 DEimpresa per non aver realizzato il lavoro a regola d'arte, all'IN potrebbe CP_2 essere attribuita la responsabilità di non essere riuscito, tramite l'attività di vigilanza, a far eseguire i lavori per come lui stesso li aveva inizialmente previsti”; di poi precisa che: “ certo è che una presenza continua in Cantiere della Direzione Lavori avrebbe potuto impedire che l'impermeabilizzazione fosse eseguita in quel modo. A maggior ragione per il fatto che tale modalità è stata usata per collocare la guaina in tutto il perimetro della copertura e che non si è trattato solo di una porzione d'opera”.
Altresì, a confutazione degli interventi prospettati da D.L., come risolutivi, il ctu afferma:
“l'esecuzione del semplice rifacimento dei prospetti DEattico da parte DEimpresa
avrebbe potuto aggravare il danno economico subito dal Condominio, non CP_3 essendoci indicazione sul fatto che si sarebbe intervenuti per risolvere il problema delle infiltrazioni che avvenivano per il vizio nell'impermeabilizzazione lungo il perimetro”. Il
CTU precisa che “ il mancato incasso della guaina nell'intonaco non Per_2 può considerarsi lavorazione incompleta – come vuole il CTU di primo grado - giungendo alla conclusione che, come riferito dai vari tecnici, la soluzione al problema
6 era la demolizione ed il rifacimento di parte dei lavori già eseguiti e precisamente: la demolizione di una fascia lungo il perimetro della pavimentazione;
il taglio del risvolto verticale della guaina mal eseguito;
la rimozione DEintonaco per un'altezza di almeno
30 cm;
la nuova collocazione del risvolto verticale della guaina;
l'intonacatura, il rifacimento della pavimentazione nella fascia perimetrale e infine la collocazione del battiscopa”. Conclude il CTU dicendo: “Certo è che in presenza di danni diffusi e vista la conformazione della copertura, anche il sottoscritto, così come fatto da altri colleghi, avrebbe suggerito il totale rifacimento della copertura, anzichè un intervento parziale, quale intervento che poteva garantire la definitiva risoluzione del problema delle infiltrazioni”.
Alla luce di quanto sopra, a giudizio della Corte ed in accoglimento DEoriginaria domanda risarcitoria, deve dichiararsi da un lato che, il è CP_6 CP_2 responsabile per i danni subìti dall'appellato per omessa vigilanza sulla posa CP_1 della guaina che, tra l'altro, ha riguardato l'intero terrazzo e dunque ha comportato un lavoro protrattosi nel tempo;
dall'altro che, l'impresa è responsabile per CP_7 non avere curato l'impermeabilizzazione del terrazzo a regola d'arte, posizionando la guaina su tutto il perimetro del terrazzo e parete attico, sopra il vecchio intonaco.
Trattasi di responsabilità solidale, non potendosi determinare la percentuale riferibile a ciascun coobbligato e che, come si vedrà, si affianca a quella del . Parte_1
II. - Con il terzo motivo di gravame l'appellante si duole della condanna di esso
, avendo adempiuto a tutti gli obblighi di custodia sullo stesso gravanti, Parte_1 lamentando altresì l'omessa pronuncia in punto di corresponsabilità di parte attrice, rimasta inerte, pur potendo eseguire l'ordinanza ex art. 700 c.p.c.
Il motivo è infondato
Il o proprietario ha l'obbligo di custodire il terrazzo, anche durante i lavori Parte_1
e di intervenire tempestivamente per evitare danni. Già all'epoca del ricorso ex art. 700
c.p.c il condominio era a conoscenza che l'impresa edile era cessata alla data CP_3 del 17.9.2013 e nondimeno afferma di essersi prontamente attivato per l'esecuzione bonaria DEordinanza ex art. 700 c.p.c. del 8.5.2015. Altresì il ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. è stato introitato ad aprile del 2017, solo in seguito alla notifica DEatto di citazione da parte di avvenuto in data 28/10/2016. Tutto ciò Controparte_1 comporta una responsabilità solidale del condominio in uno al D.L. e l'impresa
[...]
, mentre nessuna corresponsabilità può rilevarsi nel comportamento assunto CP_8 dal condomino che non ha portato ad esecuzione, a tutte sue cure e spese, CP_1
l'ordinanza ex art. 700 c.p.c., non potendosi esigere dallo stesso il carico di una
7 obbligazione eccessivamente onerosa .
Non è elemento ostativo alla condanna solidale la mancata estensione della domanda ad opera di parte attrice a fronte DEeccepito difetto di legittimazione passiva da parte del . Invero, in presenza di un difetto di legittimazione passiva, quando il Parte_1 convenuto eccepisce di non essere il soggetto passivo corretto e chiama in causa un altro responsabile anche in via solidale, la domanda DEattore si estende automaticamente al terzo chiamato, senza necessità di una specifica richiesta da parte DEattore.
Pertanto, va confermata la statuizione di condanna DEappellante per i danni subìti dal
, solidalmente con i due appellati prima indicati. CP_1
III.- Con il quarto motivo di gravame l'appellante lamenta la condanna del condominio al pagamento a titolo di risarcimento del danno per mancato utilizzo DEimmobile rapportato al canone locativo, in mancanza di allegazione e prova DEutilizzo DEimmobile per le finalità per le quali si chiede il risarcimento.
Anche tale motivo è infondato per mancata contestazione nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115, comma 1, cod. proc. civ..
Al riguardo soccorrono le sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.
33645/2022 e n. 33659/22, che hanno composto il contrasto in giurisprudenza sulla questione DEaccertamento e della stima del danno da occupazione sine titulo di immobili, chiarendo in particolare se, il pregiudizio debba o meno considerarsi in re ipsa.
Ed invero prima delle sentenze gemelle della Suprema Corte si è registrato un risalente contrasto nella giurisprudenza di legittimità. Secondo un primo orientamento, in caso di occupazione senza titolo di un immobile altrui, il danno patito dal proprietario sarebbe in re ipsa. Questo orientamento si fonda sull'assunto che il diritto di proprietà ha insite in se' le facoltà di godimento di disponibilità del bene che ne forma oggetto: sicchè, una volta soppresse tali facoltà per effetto DEoccupazione, l'esistenza d'un danno risarcibile puo' ritenersi sussistente sulla base d'una praesumptio hominis, superabile solo con la dimostrazione concreta che il proprietario, anche se non fosse stato spogliato, si sarebbe comunque disinteressato del suo immobile e non l'avrebbe in alcun modo utilizzato. Per quanto attiene, poi, alla concreta stima del danno,
l'orientamento in esame ritiene che questa possa avvenire anche facendo riferimento al cosiddetto danno “figurativo”, vale a dire al valore locativo DEimmobile occupato.
In questo senso si sono pronunciate Sez. 2 Sentenza n. 9137 del 16/04/2013; Sez. 2,
Sentenza n. 14222 del 07/08/2012; Sez. 2, Sentenza n. 5568 del 08/03/2010; Sez. 3,
8 Sentenza n. 3251 del 11/02/2008; Sez. 3, Sentenza n. 10498 del 08/05/2006; Sez.
3, Sentenza n. 827 del 18/01/2006, Sez.
2. Per un diverso orientamento, invece, il danno non può ritenersi sussistente in re ipsa. Secondo questo orientamento, infatti,
l'occupazione non e' il danno, ma la condotta produttiva del danno. Pertanto il danneggiato che chieda il risarcimento del pregiudizio causato dall'occupazione sine titulo e' tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il bene, ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che puo' al riguardo avvalersi anche della prova presuntiva. In questo senso si è pronunciata, tra le tante, Sez. 3, Sentenza n. 15111 del 17/06/2013. ll principio DEimmanenza del danno da lesione del diritto di proprietà è stato di recente confermato dalle Sezioni Unite, le quali hanno affermato il principio di diritto, secondo il quale: “il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno, da perdita subita è rappresentato dalla concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta. "... L'allegazione che l'attore faccia della possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito.
Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115, comma 1, cod. proc. civ.. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115 comma 2, cod. proc. civ.) o mediante presunzioni semplici. Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa. Sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi DEar t. 1226 cod. civ., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contrattoh tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa. " ( Corte di Cassazione, Sentenza n. 33659/2022 del 15-11-
2022)
Di conseguenza, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento
9 non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso dev'essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato, salva la prova del danno ulteriore, da mancato guadagno, il cui fatto costitutivo è invece lo specifico pregiudizio subito dal proprietario stesso, ove questi dimostri che, in mancanza DEoccupazione, avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato.”( Cassazione
Sez Unite n. 33659 del 15.11 2022). Alla luce dei superiori principi di diritto, affermati dagli questa Corte, ritenuto che l' allegazione del danno (mancato godimento Parte_4 DEimmobile diretto o indiretto) non è fatta oggetto di specifica contestazione nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115, comma 1, cod. proc. civ, lo stesso và liquidato.
D'altronde non appena l'immobile è divenuto fruibile, è stato locato come da contratto prodotto agli atti del giudizio. Peraltro negli anni precedenti al 2012 l'immobile era locato a studenti, circostanza questa non contestata e con missiva datata 04/01/2013
e ricevuta dal condominio in data 07/01/2013, in atti, richiedeva l'immediato CP_1 intervento atto alla risoluzione del problema relativo alle infiltrazioni, proprio perchè non era possibile locare l'immobile viste le condizioni in cui si trovava.
IV. Passando ad esaminare l 'appello incidentale proposto da in Controparte_1 ordine al quantum liquidato, va premesso che il risarcimento del danno per mancato utilizzo DEimmobile è stato quantificato dal giudice di primo grado in euro 10.980,17 ma, come dedotto dall'appellante incidentale, tale voce si riferisce al periodo maggio
2014 - marzo 2019. Il signor è rientrato nella disponibilità del bene solo nel CP_1 mese di settembre 2020, pertanto lo stesso chiede un incremento di ulteriori 18 mensilità (marzo 2019 – settembre 2020) con applicazione della percentuale del 10% di cui alla cedolare secca, anzicchè la percentuale del 30% come presunta aliquota
IRPEF.
Il motivo di gravame è fondato nei limiti di cui infra.
E' provato in atti - e non è oggetto di contestazione - che è rientrato nella CP_1 disponibilità DEimmobile solo nel settembre 2020, sicché il risarcimento del danno per mancato utilizzo DEimmobile va incrementato di 18 mensilità e l' integrazione pari ad €. 3.307,50 (183,75*18), non potendosi accogliere l'incidenza sul canone della minore imposizione fiscale prospettata dall'appellante. Ciò in quanto dal punto di vista tecnico l'immobilizzo economico del bene risulta limitato e circoscritto a un periodo ben definito, il che conduce per analogia ad assimilare la tipologia simulata di
10 locazione ad un contratto di tipo transitorio al quale non si applica la cedolare secca al canone concordato del 10%.
L'accoglimento del gravame implica una diversa regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, in applicazione del principio di soccombenza, come da dispositivo.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ex D.M. 147/2022
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa in grado di appello iscritta al n. 857/2020 R.
G., concernente l'impugnazione della sentenza n. 1665/2020 resa dal Tribunale di
Messina, pubblicata il 12.11.2020, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale, così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_3
2. accoglie l'appello principale e quello incidentale nei limiti indicati in motivazione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado:
3. ridetermina in euro 14.288,67 il risarcimento del danno per mancato utilizzo DEimmobile e condanna in solido il Controparte_9
al pagamento della superiore somma in favore di
[...] Controparte_3
; Controparte_1
4. condanna in solido il , e Controparte_9 CP_2 [...]
al pagamento delle spese del primo grado di giudizio in favore di CP_3
e pone le spese di CTU a carico di pone le spese di CTU a carico Controparte_1
di , e nella misura del 50% per ciascuna parte;
CP_2 Controparte_3
5. conferma nel resto l'impugnata sentenza;
6. condanna in solido il e Controparte_9 [...]
al pagamento delle spese del presente grado in favore di CP_3 [...]
, liquidate in euro 6.000,00 per compensi oltre euro 777,00 per spese non CP_1 imponibili documentate, oltre rimborso forfettario spese 15%, cpa e iva;
7. pone le spese di CTU, come da decreto di liquidazione in atti, a carico di CP_2
e nella misura del 50% per ciascuna parte.
[...] Controparte_3
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 29.9.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
( dr. Maria Grazia Lau) ( dr. Giuseppe Minutoli)
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di:
1) dr. Giuseppe Minutoli Presidente
2) dr. Antonino Zappalà Consigliere
3) dr. Maria Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 857/2020 R. G., concernente l'impugnazione della sentenza n. 1665/2020 resa dal Tribunale di Messina, pubblicata il 12.11.2020, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale;
vertente tra
, in persona DEamm.re p.t. Dott. Parte_1 Pt_2
, C.F.: , ellettivamente domiciliato in via F. Todaro n. 5
[...] P.IVA_1 Pt_1 presso lo studio DEAvv.to Annamaria Mormino, che lo rappresenta e difende, per procura in atti;
appellante contro
nato a [...] [...], CF , Controparte_1 Pt_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in via Romagnosi n. 7 presso lo studio DE Avv. Pt_1
TO IA, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
appellato e appellante incidentale
nato a [...] [...] cod.fisc , CP_2 Pt_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in , alla via Lenzi 4, presso lo studio DEAvv. Pt_1
CA RC, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
appellato
nato a [...] [...], cod.fisc. Controparte_3 Pt_1 C.F._3
appellato contumace
1 Conclusioni dei procuratori delle parti rese all'udienza del 21.11.2024: “I procuratori precisano le conclusioni riportandosi agli atti e scritti difensivi, con il rigetto di ogni contraria istanza, difesa ed eccezione”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 3.10.2016 - proprietario di un appartamento Controparte_1 interessato sin dal 2010 da fenomeni di infiltrazione di acqua nel soffitto e ubicato sotto la terrazza condominiale - conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Messina il condominio via del Carmine n.
9. Esponeva che il condominio nel 2011 aveva dato incarico all'Impresa Edile IN. di eseguire i lavori di Controparte_3 impermeabilizzazione del terrazzo condominiale, che però non avevano risolto la problematica inerente le infiltrazioni. Quindi, nel gennaio del 2013, l'attore avanzava richiesta sia di risarcimento danni che di esecuzione di opere atte ad eliminare le infiltrazioni d'acqua piovana a cui faceva seguito, nello stesso anno, ricorso ex art. 700
c.p.c. promosso dal nei confronti DEImpresa edile Controparte_4 DEIN. , ditta cessata dal 17/09/2013. Controparte_3
All'esito del procedimento d'urgenza il G.I. ordinava alla ditta DEIN. CP_3
di eseguire nuovamente i lavori di impermeabilizzazione del terrazzo
[...] condominiale, essendo stata accertata la loro esecuzione non a regola d'arte, senonchè nessuna opera veniva eseguita, permanendo le infiltrazioni all'interno DEappartamento DE attore e aggravandosi i danni.
Si costituiva il Condominio, che chiedeva di chiamare in causa la ditta esecutrice dei lavori DEIN e il Direttore dei Lavori IN. , contestando le CP_3 CP_2 domande attrici e precisando che i lavori erano stati appaltati con contratto del
12.7.2011, previa Relazioni tecnica DEIN , al quale era sta affidata la CP_2
Direzione Lavori.
Il condominio affermava di aver fatto tutto quanto possibile per evitare il danno, ed invero sin dal 2011 aveva commissionato i lavori alla ditta appaltatrice, in seguiti al perdurare delle infiltrazioni di umidità aveva esperito ricorso ex art. 700 c.p.c. All'esito del procedimento d'urgenza il G.I. ordinava alla ditta DEIN. di Controparte_3
eseguire nuovamente i lavori di impermeabilizzazione del terrazzo condominiale, essendo stata accertata la loro esecuzione non a regola d'arte. Permanendo
l'inadempimento della Ordinanza ex art. 700 c.p.c., nonostante le PEC del 21.6.2016
( doc all.to) e del 28/7/2016 ( doc all.to), l'IN. veniva nuovamente Controparte_3 diffidato ad eseguire i lavori con PEC del 4.11.2016.
Il eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva ritenendo di aver Parte_1
2 prontamente assolto gli obblighi di custodia per le attività poste in essere, ritenendo responsabili dei danni patiti dall'attore, l'impresa esecutrice e il direttore dei lavori, dai quali comunque, in caso di soccombenza, chiedeva di essere garantito e manlevato.
Autorizzata la chiamata di terzi, l'impresa edile restava contumace, Controparte_3 mentre si costituiva il direttore dei lavori ing. : quest'ultimo respingeva CP_2 ogni assunto circa la mancata diligenza nell'avere eseguito l'incarico di Direttore dei
Lavori e precisava che, a seguito delle infiltrazioni verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori da parte della IT DEIN , lo stesso D.L. aveva eseguito un rapporto di CP_3 ispezione effettuato con termo camera che evidenziava la necessità di eseguire lavori sul torrino condominiale e sull'attico di proprietà , come da relazione del Pt_3
7.5.2012. Quindi , Direttore dei lavori, in data 18 luglio successivo, CP_2 sottoponeva la propria proposta risolutiva per la eliminazione della causa delle infiltrazioni cui il replicava con ulteriori note del 29 luglio e con successiva Parte_1 comunicazione del 8 novembre revocava il mandato a svolgere i compiti di direzione dei lavori di che trattasi. Nessuna responsabilità pertanto allo stesso era imputabile, non avendo il condominio effettuato gli ulteriori interventi relazionati e ritenuti risolutivi.
Espletata Ctu, l'ing. accertava che le cause delle infiltrazioni di umidità Persona_1 nell'immobile attoreo erano cessate in quanto nelle more del processo i lavori di impermeabilizzazione del terrazzo erano stati eseguiti da altra ditta, concludendo la sua relazione con il riconoscimento della esclusiva responsabilità del , per Parte_1 non avere eseguito i lavori indicati dal D.L. IN. , ossia i lavori alla parete CP_2 DEattico presente sul terrazzo . CP_5
Con sentenza n. 1665/2020 il Tribunale dichiarava la responsabilità del Parte_1 convenuto e non quella dei terzi chiamati in causa per i danni derivati all'attore, non avendo il , quale custode della terrazza, acconsentito al completamento Parte_1 delle ulteriori lavorazioni previste in contratto e di quelle ulteriori richieste del Direttore dei lavori, le quali, secondo il CTU avrebbero eliminato l'infiltrazione nel sottostante appartamento DEattore;
dichiarava cessata materia del contendere in merito alla richiesta di esecuzione dei lavori necessari ad eliminare le infiltrazioni, avendo il eseguito dette opere in corso di causa;
condannava il al Parte_1 Parte_1 pagamento delle spese necessarie ad eseguire i lavori di ripristino DEimmobile di proprietà del , quantificati in € 12.734,76 oltre IVA, nonché al Controparte_1 pagamento di € 10.980,17, oltre interessi e rivalutazione monetaria da maggio 2014 fino al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno per il mancato utilizzo DEimmobile di proprietà di parte attrice, oltre spese legali in favore di parte attrice e di parte
3 chiamata , quantificate in € 7.782,00 per onorari, oltre spese generali iva CP_2
e cpa, per ciascuna parte ed € 625,79 per spese in favore di parte attrice.
Con atto di citazione, il 17.12.2020, il proponeva appello avverso la Parte_1 superiore statuizione, affidando il gravame a quattro motivi:
1) Omessa pronuncia sulla ammissione delle istanze istruttorie reiterate in atti e della documentazione depositata successivamente allo scadere dei termini ex art. 183 cpc
- Difetto motivazione;
2) Riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui, accerta la sola responsabilità del convenuto e non quella dei terzi chiamati in causa per i danni derivati Parte_1 all'attore– Difetto di motivazione;
3) Riformare l'impugnata sentenza per omessa pronuncia sia sull' adempimento degli obblighi di custodia del che sulla inattività del Controparte_4 [...]
quale parte del giudizio ex art. 700 c.p.c.; CP_1
4) Riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui accoglie la domanda di parte attrice di essere risarcita del danno per l'inutilizzo DEimmobile del Grasso.
Si costituiva in giudizio , contestando e contrastando il gravame, Controparte_1 chiedendo la conferma della sentenza di primo grado, vinte le spese, svolgendo altresì appello incidentale per il capo di sentenza che aveva riconosciuto l'importo di euro
10.980,17 a titolo di risarcimento del danno per mancato utilizzo DEimmobile, ritenuto non satisfattivo perché l'importo liquidato - riferito al periodo maggio 2014 / marzo
2019 - andava incrementato di ulteriori 18 mensilità, essendo l'appellante incidentale rientrato nella disponibilità del suo bene solo nel settembre 2020. produceva CP_1 altresì contratto di locazione DEimmobile, ribadendo l'ammissione dei mezzi di prova articolati in primo grado e non accolti.
Si costituiva il direttore dei lavori ing. , che chiedeva la conferma della CP_2 sentenza impugnata, vinte le spese.
L'impresa edile , pur essendo stata regolarmente citata non si è Controparte_3 costituita, per cui ne va dichiarata la contumacia.
Ritenuto ammissibile il gravame e denegata la sospensione DEesecuzione, con ordinanza del 17.10.2023, la Corte tanto disponeva:
“Ritiene la Corte che debba essere ammessa la produzione documentale del
, oggi effettuata in via telematica in data 21.12.2020, Parte_1 che ha ad oggetto atti e documenti già prodotti nel giudizio di primo grado dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.: si tratta di documenti per la cui produzione la parte non era incorsa in decadenza, in quanto di formazione successiva
4 a quei termini (v. Cass. 15879/19, che afferma come in un simile caso non sia necessaria alcuna preventiva istanza di rimessione in termini). Per le stesse ragioni va ammessa la produzione del contratto di locazione del 10.2.2021 effettuata dal . CP_1
Alla luce di tale documentazione, non valutata dal c.t.u. ing. nominato nel Per_1 giudizio di primo grado, ritiene la Corte che sia necessario l'espletamento di una nuova consulenza in relazione ai quesiti indicati nell'appello del (nelle Parte_1 conclusioni al n. 11 lett. C punti a-bc-d) con la nomina di altro professionista. Non appare, invece, indispensabile ai fini della decisione ammettere le prove orali richieste dal e dal .” Parte_1 CP_1
Acquisita la consulenza tecnica d'ufficio, la Corte, previa precisazione delle conclusioni, all'udienza cartolare del 21.11.2024, assumeva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di rito per il deposito di scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
I. Poiché con ordinanza del 17.10.2023 la Corte si è pronunciata sul primo motivo di gravame inerente le richieste istruttorie e le produzioni documentali, viene esaminato il secondo motivo di gravame, con il quale l'appellante si duole della accertata responsabilità del e non quella dei terzi chiamati in causa per i danni Parte_1 derivati all'immobile in proprietà di . CP_1
Il motivo di gravame è fondato nei limiti qui di seguito.
L'espletata ctu condotta dall'ing. , in uno all'esame dei documenti Persona_2 ammessi nel presente grado, relativi al giudizio delle modalità di attuazione ex art. 669 duodecies c.p.c. R.G. n. 6676/13- 1 del Tribunale di Messina, consentono di accertare la cattiva esecuzione dei lavori da parte della ditta DEIN , il Controparte_3 mancato dovere di vigilanza da parte del D.L. IN nella posa della guaina CP_2 impermeabilizzante, nonché la errata indicazione dello stesso delle opere risolutive delle lamentate infiltrazioni.
Le infiltrazioni lamentate sin dal 2010 da nel proprio immobile Controparte_1 sottostante la copertura condominiale sono perseverate, nonostante l'intervento del
2011 per opera della impresa edile , per la posa non a regola d'arte della CP_3 guaina impermeabilizzante, atteso che la stessa è stata posizionata sopra il vecchio intonaco e, pertanto, non ha aderito, non consentendo la giusta impermeabilizzazione. Anche lungo la parete DEattico la guaina è stata posta sopra l'intonaco, come riferisce il CTU , per cui tale circostanza ha generato i Per_2 processi infiltrativi all'appartamento sottostante.
Sulla natura della causa infiltrativa non residuano margini interpretativi, relazionando
5 il CTU che “ incassare i risvolti della guaina impermeabilizzante all'interno DEintonaco – e non già sul vecchio intonaco come ha fatto la ditta – non è un particolare secondario e trascurabile e tantomeno ininfluente, ma una regola DEarte, tanto elementare quanto nota a tutti, anche ai non tecnici che eseguono il lavoro manuale nel settore edile”.
Peraltro, anche in merito alla responsabilità del D.L. il CTU individua in maniera chiara la stessa nella mancata vigilanza sulla esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione e per non aver individuato la giusta soluzione alle cause infiltrative, laddove afferma:
“ non è condivisibile l'ipotesi formulata dall'IN contenuta nella perizia di variante CP_2 del 7.05.2012 e nella nota del 29.10.2012 che le infiltrazioni all'appartamento sottostante si fossero verificate esclusivamente a causa della presenza di intonaco ammalorato nei prospetti del piano attico”. Precisa il CTU: “tale conclusione del D.L. non può essere condivisa perché anche nel caso in cui la pioggia battendo sulla parete fosse penetrata all'interno DEintonaco ( della parete attico) inibendo e facendo percolare l'acqua verso il basso per gravità capillare, ove la guaina fosse stata collocata a contatto con i mattoni dopo aver rimosso l'intonaco, anche se l'intonaco fosse risultato impregnato d'acqua, l'umidità sarebbe rimasta al di sopra del solaio e non avrebbe comunque potuto causare infiltrazioni nel sottostante appartamento”. Ed ancora il CTU riferisce: “Ferma quindi la responsabilità di risultato Per_2 DEimpresa per non aver realizzato il lavoro a regola d'arte, all'IN potrebbe CP_2 essere attribuita la responsabilità di non essere riuscito, tramite l'attività di vigilanza, a far eseguire i lavori per come lui stesso li aveva inizialmente previsti”; di poi precisa che: “ certo è che una presenza continua in Cantiere della Direzione Lavori avrebbe potuto impedire che l'impermeabilizzazione fosse eseguita in quel modo. A maggior ragione per il fatto che tale modalità è stata usata per collocare la guaina in tutto il perimetro della copertura e che non si è trattato solo di una porzione d'opera”.
Altresì, a confutazione degli interventi prospettati da D.L., come risolutivi, il ctu afferma:
“l'esecuzione del semplice rifacimento dei prospetti DEattico da parte DEimpresa
avrebbe potuto aggravare il danno economico subito dal Condominio, non CP_3 essendoci indicazione sul fatto che si sarebbe intervenuti per risolvere il problema delle infiltrazioni che avvenivano per il vizio nell'impermeabilizzazione lungo il perimetro”. Il
CTU precisa che “ il mancato incasso della guaina nell'intonaco non Per_2 può considerarsi lavorazione incompleta – come vuole il CTU di primo grado - giungendo alla conclusione che, come riferito dai vari tecnici, la soluzione al problema
6 era la demolizione ed il rifacimento di parte dei lavori già eseguiti e precisamente: la demolizione di una fascia lungo il perimetro della pavimentazione;
il taglio del risvolto verticale della guaina mal eseguito;
la rimozione DEintonaco per un'altezza di almeno
30 cm;
la nuova collocazione del risvolto verticale della guaina;
l'intonacatura, il rifacimento della pavimentazione nella fascia perimetrale e infine la collocazione del battiscopa”. Conclude il CTU dicendo: “Certo è che in presenza di danni diffusi e vista la conformazione della copertura, anche il sottoscritto, così come fatto da altri colleghi, avrebbe suggerito il totale rifacimento della copertura, anzichè un intervento parziale, quale intervento che poteva garantire la definitiva risoluzione del problema delle infiltrazioni”.
Alla luce di quanto sopra, a giudizio della Corte ed in accoglimento DEoriginaria domanda risarcitoria, deve dichiararsi da un lato che, il è CP_6 CP_2 responsabile per i danni subìti dall'appellato per omessa vigilanza sulla posa CP_1 della guaina che, tra l'altro, ha riguardato l'intero terrazzo e dunque ha comportato un lavoro protrattosi nel tempo;
dall'altro che, l'impresa è responsabile per CP_7 non avere curato l'impermeabilizzazione del terrazzo a regola d'arte, posizionando la guaina su tutto il perimetro del terrazzo e parete attico, sopra il vecchio intonaco.
Trattasi di responsabilità solidale, non potendosi determinare la percentuale riferibile a ciascun coobbligato e che, come si vedrà, si affianca a quella del . Parte_1
II. - Con il terzo motivo di gravame l'appellante si duole della condanna di esso
, avendo adempiuto a tutti gli obblighi di custodia sullo stesso gravanti, Parte_1 lamentando altresì l'omessa pronuncia in punto di corresponsabilità di parte attrice, rimasta inerte, pur potendo eseguire l'ordinanza ex art. 700 c.p.c.
Il motivo è infondato
Il o proprietario ha l'obbligo di custodire il terrazzo, anche durante i lavori Parte_1
e di intervenire tempestivamente per evitare danni. Già all'epoca del ricorso ex art. 700
c.p.c il condominio era a conoscenza che l'impresa edile era cessata alla data CP_3 del 17.9.2013 e nondimeno afferma di essersi prontamente attivato per l'esecuzione bonaria DEordinanza ex art. 700 c.p.c. del 8.5.2015. Altresì il ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. è stato introitato ad aprile del 2017, solo in seguito alla notifica DEatto di citazione da parte di avvenuto in data 28/10/2016. Tutto ciò Controparte_1 comporta una responsabilità solidale del condominio in uno al D.L. e l'impresa
[...]
, mentre nessuna corresponsabilità può rilevarsi nel comportamento assunto CP_8 dal condomino che non ha portato ad esecuzione, a tutte sue cure e spese, CP_1
l'ordinanza ex art. 700 c.p.c., non potendosi esigere dallo stesso il carico di una
7 obbligazione eccessivamente onerosa .
Non è elemento ostativo alla condanna solidale la mancata estensione della domanda ad opera di parte attrice a fronte DEeccepito difetto di legittimazione passiva da parte del . Invero, in presenza di un difetto di legittimazione passiva, quando il Parte_1 convenuto eccepisce di non essere il soggetto passivo corretto e chiama in causa un altro responsabile anche in via solidale, la domanda DEattore si estende automaticamente al terzo chiamato, senza necessità di una specifica richiesta da parte DEattore.
Pertanto, va confermata la statuizione di condanna DEappellante per i danni subìti dal
, solidalmente con i due appellati prima indicati. CP_1
III.- Con il quarto motivo di gravame l'appellante lamenta la condanna del condominio al pagamento a titolo di risarcimento del danno per mancato utilizzo DEimmobile rapportato al canone locativo, in mancanza di allegazione e prova DEutilizzo DEimmobile per le finalità per le quali si chiede il risarcimento.
Anche tale motivo è infondato per mancata contestazione nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115, comma 1, cod. proc. civ..
Al riguardo soccorrono le sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.
33645/2022 e n. 33659/22, che hanno composto il contrasto in giurisprudenza sulla questione DEaccertamento e della stima del danno da occupazione sine titulo di immobili, chiarendo in particolare se, il pregiudizio debba o meno considerarsi in re ipsa.
Ed invero prima delle sentenze gemelle della Suprema Corte si è registrato un risalente contrasto nella giurisprudenza di legittimità. Secondo un primo orientamento, in caso di occupazione senza titolo di un immobile altrui, il danno patito dal proprietario sarebbe in re ipsa. Questo orientamento si fonda sull'assunto che il diritto di proprietà ha insite in se' le facoltà di godimento di disponibilità del bene che ne forma oggetto: sicchè, una volta soppresse tali facoltà per effetto DEoccupazione, l'esistenza d'un danno risarcibile puo' ritenersi sussistente sulla base d'una praesumptio hominis, superabile solo con la dimostrazione concreta che il proprietario, anche se non fosse stato spogliato, si sarebbe comunque disinteressato del suo immobile e non l'avrebbe in alcun modo utilizzato. Per quanto attiene, poi, alla concreta stima del danno,
l'orientamento in esame ritiene che questa possa avvenire anche facendo riferimento al cosiddetto danno “figurativo”, vale a dire al valore locativo DEimmobile occupato.
In questo senso si sono pronunciate Sez. 2 Sentenza n. 9137 del 16/04/2013; Sez. 2,
Sentenza n. 14222 del 07/08/2012; Sez. 2, Sentenza n. 5568 del 08/03/2010; Sez. 3,
8 Sentenza n. 3251 del 11/02/2008; Sez. 3, Sentenza n. 10498 del 08/05/2006; Sez.
3, Sentenza n. 827 del 18/01/2006, Sez.
2. Per un diverso orientamento, invece, il danno non può ritenersi sussistente in re ipsa. Secondo questo orientamento, infatti,
l'occupazione non e' il danno, ma la condotta produttiva del danno. Pertanto il danneggiato che chieda il risarcimento del pregiudizio causato dall'occupazione sine titulo e' tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il bene, ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che puo' al riguardo avvalersi anche della prova presuntiva. In questo senso si è pronunciata, tra le tante, Sez. 3, Sentenza n. 15111 del 17/06/2013. ll principio DEimmanenza del danno da lesione del diritto di proprietà è stato di recente confermato dalle Sezioni Unite, le quali hanno affermato il principio di diritto, secondo il quale: “il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno, da perdita subita è rappresentato dalla concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta. "... L'allegazione che l'attore faccia della possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito.
Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115, comma 1, cod. proc. civ.. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115 comma 2, cod. proc. civ.) o mediante presunzioni semplici. Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa. Sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi DEar t. 1226 cod. civ., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contrattoh tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa. " ( Corte di Cassazione, Sentenza n. 33659/2022 del 15-11-
2022)
Di conseguenza, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento
9 non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso dev'essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato, salva la prova del danno ulteriore, da mancato guadagno, il cui fatto costitutivo è invece lo specifico pregiudizio subito dal proprietario stesso, ove questi dimostri che, in mancanza DEoccupazione, avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato.”( Cassazione
Sez Unite n. 33659 del 15.11 2022). Alla luce dei superiori principi di diritto, affermati dagli questa Corte, ritenuto che l' allegazione del danno (mancato godimento Parte_4 DEimmobile diretto o indiretto) non è fatta oggetto di specifica contestazione nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115, comma 1, cod. proc. civ, lo stesso và liquidato.
D'altronde non appena l'immobile è divenuto fruibile, è stato locato come da contratto prodotto agli atti del giudizio. Peraltro negli anni precedenti al 2012 l'immobile era locato a studenti, circostanza questa non contestata e con missiva datata 04/01/2013
e ricevuta dal condominio in data 07/01/2013, in atti, richiedeva l'immediato CP_1 intervento atto alla risoluzione del problema relativo alle infiltrazioni, proprio perchè non era possibile locare l'immobile viste le condizioni in cui si trovava.
IV. Passando ad esaminare l 'appello incidentale proposto da in Controparte_1 ordine al quantum liquidato, va premesso che il risarcimento del danno per mancato utilizzo DEimmobile è stato quantificato dal giudice di primo grado in euro 10.980,17 ma, come dedotto dall'appellante incidentale, tale voce si riferisce al periodo maggio
2014 - marzo 2019. Il signor è rientrato nella disponibilità del bene solo nel CP_1 mese di settembre 2020, pertanto lo stesso chiede un incremento di ulteriori 18 mensilità (marzo 2019 – settembre 2020) con applicazione della percentuale del 10% di cui alla cedolare secca, anzicchè la percentuale del 30% come presunta aliquota
IRPEF.
Il motivo di gravame è fondato nei limiti di cui infra.
E' provato in atti - e non è oggetto di contestazione - che è rientrato nella CP_1 disponibilità DEimmobile solo nel settembre 2020, sicché il risarcimento del danno per mancato utilizzo DEimmobile va incrementato di 18 mensilità e l' integrazione pari ad €. 3.307,50 (183,75*18), non potendosi accogliere l'incidenza sul canone della minore imposizione fiscale prospettata dall'appellante. Ciò in quanto dal punto di vista tecnico l'immobilizzo economico del bene risulta limitato e circoscritto a un periodo ben definito, il che conduce per analogia ad assimilare la tipologia simulata di
10 locazione ad un contratto di tipo transitorio al quale non si applica la cedolare secca al canone concordato del 10%.
L'accoglimento del gravame implica una diversa regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, in applicazione del principio di soccombenza, come da dispositivo.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ex D.M. 147/2022
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa in grado di appello iscritta al n. 857/2020 R.
G., concernente l'impugnazione della sentenza n. 1665/2020 resa dal Tribunale di
Messina, pubblicata il 12.11.2020, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale, così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_3
2. accoglie l'appello principale e quello incidentale nei limiti indicati in motivazione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado:
3. ridetermina in euro 14.288,67 il risarcimento del danno per mancato utilizzo DEimmobile e condanna in solido il Controparte_9
al pagamento della superiore somma in favore di
[...] Controparte_3
; Controparte_1
4. condanna in solido il , e Controparte_9 CP_2 [...]
al pagamento delle spese del primo grado di giudizio in favore di CP_3
e pone le spese di CTU a carico di pone le spese di CTU a carico Controparte_1
di , e nella misura del 50% per ciascuna parte;
CP_2 Controparte_3
5. conferma nel resto l'impugnata sentenza;
6. condanna in solido il e Controparte_9 [...]
al pagamento delle spese del presente grado in favore di CP_3 [...]
, liquidate in euro 6.000,00 per compensi oltre euro 777,00 per spese non CP_1 imponibili documentate, oltre rimborso forfettario spese 15%, cpa e iva;
7. pone le spese di CTU, come da decreto di liquidazione in atti, a carico di CP_2
e nella misura del 50% per ciascuna parte.
[...] Controparte_3
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 29.9.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
( dr. Maria Grazia Lau) ( dr. Giuseppe Minutoli)
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