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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/02/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 584/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Giovanna Ferrero ConIGliere dr. Manuela Andretta ConIGliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 584/2024 promoSA in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in VIA F. SFORZA, 43 20122 MILANO presso lo studio dell'avv.
FRASCA FRANCESCO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. HAUNER ROSETTA ( ) VIA FRANCESCO C.F._2
SFORZA, 43 20122 MILANO;
Parte_2
( ) VIA F. SFORZA, 43 20122 MILANO;
C.F._3
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 24 (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA CP_1 C.F._4
SCHEIWILLER 1 20129 MILANO presso lo studio dell'avv. DEL SOLDATO
PAOLA, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._5
GHIGNONE MASSIMILIANO ed elettivamente domiciliato in Milano, via Rugabella
1, presso lo studio dell'Avv. Maddalena Galli
APPELLATO
C.F. CP_3 C.F._6
APPELLATO CONTUMACE
avente ad oggetto: Responsabilità professionale sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1
- in via principale, nel merito: in accoglimento contestuale dei motivi di impugnazione declinati nei paragrafi 1) e 2) della parte in diritto dell'atto di appello, riformare la sentenza di primo grado:
2
pagina 2 di 24 a) nella parte in cui ha riconosciuto l'esclusiva responsabilità dell'odierna Appellante ai fini della risoluzione per inadempimento del contratto inter partes, e ritenuto la sussistenza di un grave inadempimento, con condanna al risarcimento dei danni;
b) conseguentemente, nella parte in cui ha condannato l'odierna Appellante alla restituzione dell'importo di euro 3.000,00 a titolo di corrispettivi versati, oltre interessi dalla domanda al saldo, in favore della OR;
CP_1
- in via subordinata, nel merito: sempre in accoglimento dei motivi di cui ai paragrafi 1)
e 2) dell'atto di appello, riformare la sentenza gravata:
b1) nella parte in cui ha fatto operare la presunzione di cui all'art. 2729 c.c. con riferimento alla condanna alla restituzione del versamento di un corrispettivo di euro 1.500,00, non provato documentalmente;
- ancora in via subordinata, nel merito: in accoglimento del motivo di cui al paragrafo 3) dell'atto di appello, riformare la sentenza gravata:
c) nella parte in cui ha disposto il risarcimento dei danni in favore della OR CP_1
nella misura di euro 6.561,85, anziché nella misura di euro 696,78, o – in via di ulteriore subordine
– nella misura di euro 2.000,00, se provata l'esecuzione dell'intervento indicato dai
CTU;
- ancora nel merito, con riforma della statuizione di condanna integrale dell'odierna pagina 3 di 24 Appellante alla rifusione delle spese del procedimento di primo grado e del procedimento di
ATP ex art. 696bis c.p.c. anche per il denegato caso di mancato accoglimento dei motivi di appello, in ragione della sostanziale soccombenza reciproca, discendente dalla riduzione al
50% del quantum delle domande formulate dalla OR . CP_1
Con condanna della OR alla restituzione delle somme ad eSA CP_1
versate dall'odierna Appellante all'esito della sentenza di primo grado, nella misura di euro
14.564,58, oltre relativi interessi legali dalle date dei relativi pagamenti documentati, ed oltre interessi moratori ex art. 1284, 4° comma, c.c. dalla domanda al saldo.
In via istruttoria, e come da paragrafo 2 della parte in diritto dell'atto di appello, ammettersi i capitoli di prova per interrogatorio formale della OR e per testi CP_1
dedotti in primo grado sulle seguenti circostanze, preceduti dalle parole “Vero che”:
1) nel periodo in cui la IG.ra ha frequentato lo studio della dr.SA dopo CP_1 Pt_1
l'installazione degli impianti (2009-2012), eSA si limitava a richiedere l'effettuazione di interventi manutentivi sulle corone provvisorie installate e a pulizia dei denti;
2) nello stesso periodo ho preso telefonate della OR che richiedeva la CP_1
fiSAzione di appuntamenti con la dr.SA solo con riferimento al controllo degli impianti e Pt_1
alla pulizia dei denti, senza mai riferimento ad algie irradiate o problemi di masticazione;
pagina 4 di 24 3) nello stesso periodo, richiesta più volte dalla dr.SA di procedere alla Pt_1
sostituzione delle corone provvisorie con quelle definitive, la IG.ra rispondeva sempre che CP_1
non era in grado di sostenere economicamente le relative spese;
4) nello stesso periodo, nel corso delle sedute di controllo odontoiatrico e/o di pulizia dei denti, la OR riferiva esclusivamente accadimenti della propria vita privata, CP_1
colloquiando senza riferimenti a problematiche derivanti dalla installazione degli impianti;
5) gli interventi manutentivi sulle corone provvisorie venivano effettuati dopo che la realizzazione degli impianti nella posizione n. 27 e nelle posizioni nn. 25 e 46 era stata rispettivamente realizzata dal dott. e dal dott. negli Controparte_2 CP_3
anni
2007 e 2008;
6) tanto il dott. quanto il dott. collaboravano Controparte_2 CP_3
saltuariamente con la dr.SA ed effettuavano gli interventi di natura implantologica che eSA non Pt_1
è abilitata ad eseguire;
7) in data 12.10.2015 la IG.ra si è recata per l'ultima volta presso lo Studio CP_1
della dr.SA
allora ubicato in via Sidoli n. 24 Milano, ed ha ritirato tutte le radiografie Pt_1
panoramiche e le Tac precedenti a quella data, che erano custodite presso lo Studio della dr.SA
Pt_1
pagina 5 di 24 12.10.2015 poiché sostituivo in quel momento l'abituale assistente della dr.SA Pt_1
OR
assente per infortunio;
Persona_1
8) la dr.SA ha rilasciato l'immobile di via Sidoli 24 Milano in cui era ubicato il Pt_1
proprio
Studio in data 5 gennaio 2018 e si è trasferita professionalmente in altro Studio, in viale
Regina
Giovanna 7;
9) in tale ultimo Studio, nella steSA data, è stato trasportato il materiale relativo a pazienti con cure in corso, mentre il materiale relativo a pazienti che non frequentavano più lo CP_4
da alcuni anni era destinato ad essere trasferito nel solaio dell'abitazione della dott.SA
in Pt_1
Milano, via Valsesia 76.
Si indicano quali testimoni sulle sopraestese circostanze:
- IG.ra , residente in [...], limitatamente Testimone_1
ai capitoli 7) e 7 bis);
- IG.ra via S. Marco 2 – Sesto San Giovanni, con riferimento a tutti gli Persona_1
altri capitoli.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Per : CP_1
Nel merito
pagina 6 di 24 - Rigettare l'appello della TT.SA in quanto inammissibile e/o in ogni caso Pt_1
infondato in fatto e in diritto, confermando la sentenza pubblicata in data 21.07.2023 del
Tribunale di Milano, in persona del Giudice TT. Andrea Manlio Borrelli, emeSA a conclusione del procedimento di primo grado avente RG 2220/2018, - con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ex art. 2 D.M.
10 marzo 2014 n. 55 e oltre accessori di legge, da distrarsi nei confronti del sottoscritto Difensore che si dichiara antistatario;
E, in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza pubblicata in data 21.07.2023 del Tribunale di Milano, in persona del Giudice TT.
Andrea Manlio Borrelli, a conclusione del procedimento di primo grado avente RG
2220/2018, accogliere le domande ed eccezioni proposte in primo grado dalla SI.ra
, che si richiamano integralmente ex art. 346 c.p.c, e così CP_1
NEL MERITO
1) Accertare e dichiarare che, nel 2007, la SI.ra si recava presso lo CP_1
Studio della TT.SA per riabilitare la cavità orale mediante Parte_1
l'inserimento di impianti di osteointegrazione in sostituzione degli elementi dentari nn.
25, 27 e 46, così come meglio spiegato in atti;
2) Accertare e dichiarare l'esistenza di un contratto di prestazione medico – professionale tra la SI.ra e la TT.SA , così come CP_1 Parte_1
meglio spiegato in atti;
3) Accertare e dichiarare, altresì, l'inadempimento delle obbligazioni assunte nei confronti della SI.ra e la responsabilità della TT.SA CP_1 Parte_1
[...]
4) Conseguentemente, condannare la TT.SA al risarcimento dei danni patiti Pt_1
dalla SI.ra nella misura di € 12.851,45, o in quell'altra, maggiore o CP_1
minore, che riterrà Giustizia, con rivalutazione monetaria e interessi dalla costituzione in mora al saldo;
pagina 7 di 24 5) Accertare e dichiarare, inoltre, la risoluzione del contratto di prestazione medico – professionale intercorso per la realizzazione degli impianti di cui si tratta tra la SI.ra e la TT.SA per responsabilità di quest'ultima e per CP_1 Parte_1
fatti costituenti un grave inadempimento contrattuale;
6) Conseguentemente, condannare la TT.SA alla restituzione in Parte_1
favore della SI.ra anche della somma di € 6.000,00, o quell'altra somma, CP_1
maggiore o minore, che riterrà Giustizia, pagata dalla SI.ra alla CP_1
TT.SA , oltre interessi dalla spesa o dalla costituzione in mora al Parte_1
saldo;
7) Condannare, inoltre, la TT.SA al pagamento dei compensi professionali e Pt_1
delle spese di primo e secondo grado e del procedimento di Consulenza Tecnica
Preventiva, oltre alle spese generali, oltre IVA e CNPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto Difensore dichiaratosi antistatario, e oltre alle spese di CTU e
CTP;
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede - senza con ciò invertire l'onere probatorio che grava sulla TT.SA
-voler ammettere prova testimoniale con i seguenti capitoli di prova: Pt_1
a) “Vero è che nella primavera del 2007, la SI.ra si recava dalla CP_1
TT.SA per riabilitare la cavità orale”; Pt_1
b) “Vero è che la TT.SA , nelle ridette circostanze, dopo aver Parte_1
studiato il caso, iniziava un rapporto di cura con la SI.ra per riabilitare la CP_1
cavità orale mediante l'inserzione di impianti ad osteointegrazione (in sostituzione degli elementi dentari nn. 25, 27 e 46)”;
c) “Vero è che la TT.SA , dal 2007, seguiva presso il suo Parte_1
studio e sotto la sua supervisione la SI.ra nell'inserimento tre CP_1
impianti, di cui due nell'emiarcata superiore sinistra (elementi dentari n. 25 e 27) ed uno nella emiarcata inferiore destra (elemento n. 46)”; pagina 8 di 24 d) “Vero è che, tutti gli appuntamenti per l'esecuzione degli impianti di osteointegrazione, in sostituzione degli elementi dentari n. 25, 27 e 46, dal 2007 in poi, e fino alla conclusione dei lavori, venivano effettuati presso lo Studio della TT.SA
”; Parte_1
e) “Vero è che, sin dal posizionamento dei provvisori sui ridetti impianti, la SI.ra
avvertiva algia irradiata in particolare più forte durante la CP_1
masticazione”;
f) “Vero è che la TT.SA , nel 2008 e anche successivamente in Parte_1
occasione di ulteriori controlli, a cadenza periodica, fino al 2012 circa, veniva resa edotta dalla SI.ra delle ridette problematiche sorte all'esito dell'inserimento CP_1
degli impianti per cui è causa”;
g) “Vero è che, infatti, il rapporto professionale fra la TT.SA e la Parte_1
SI.ra , a seguito della realizzazione degli impianti in sostituzione degli elementi CP_1
dentari nn. 25, 27 e 46, proseguiva per svariato tempo (fino al 2012 circa), poiché la
SI.ra si recava presso lo studio della TT.SA per le sue algie, i CP_1 Pt_1
distaccamenti dei provvisori, per i controlli di routine e pulizie dei denti”;
h) “Vero è che, all'esito di queste visite successive alla realizzazione degli impianti in sostituzione degli elementi dentari nn. 25, 27 e 46, è capitato più di una volta, che la
SI.ra perdesse i provvisori sui ridetti impianti appena uscita dallo studio della CP_1
TT.SA ”; Pt_1
i) “Vero è che la SI.ra , dal 2007, ha corrisposto la somma complessiva CP_1
di € 6.000,00 alla sola TT.SA per la realizzazione degli impianti a Parte_1
osteointegrazione in sostituzione degli elementi dentari nn. 25, 27 e 46”;
j) “Vero è che, dal 2007 e fino al 2012, la TT.SA consegnava alla Parte_1
SI.ra per i lavori di cui si tratta (realizzazione degli impianti a CP_1
osteointegrazione in sostituzione degli elementi dentari nn. 25, 27 e 46) le sole fatture
pagina 9 di 24 che Le si rammostrano per la minor somma di € 2.100,00 (Cfr. docc.
1-3 fascicolo di parte ricorrente )”; CP_1
k) “Vero è che, in particolare, la fattura n. 187 del 17.12.2007 di € 1500,00 consegnata dalla TT.SA alla SI.ra fa riferimento all'impianto Parte_1 CP_1
sull'elemento dentario n. 27, realizzato, appunto, nel 2007”;
l) “Vero è che la prescrizione che le si rammostra (Cfr. doc. 4 fascicolo di parte ricorrente ) consegnata dalla TT.SA alla SI.ra in CP_1 Parte_1 CP_1
data 01.10.2007 fa riferimento alle istruzioni suggerite dalla dentista per l'impianto sull'elemento dentario n. 27”;
m) “Vero è che la SI.ra , dalla realizzazione degli impianti di cui si CP_1
tratta e ancora oggi, assume frequentemente (più di una volta a settimana) antinfiammatori e antidolorifici per le nevralgie ai denti”;
n) “Vero è che, la SI.ra , ormai dal 2008, convive con l'ossessione di CP_1
perdere i denti provvisori - posizionati sugli impianti in sostituzione degli elementi dentari nn. 25, 27 e 46 - da un momento all'altro e ha, altresì, l'ossessione che la sua bocca abbia un cattivo odore”;
o) “Vero è che la SI.ra , dalla conclusione dei trattamenti, nel 2008 e CP_1
ancora oggi, è costretta a mangiare solo cibi morbidi (per lo più carne trita)”;
Si indica quale testimone: 1) SI.ra , residente in [...]
Senna n. 9
Ci si oppone, infine, all'ammissione delle prove ex adverso dedotte per i motivi tutti già spiegati in atti nel corso del processo di primo grado e, in particolare, nella memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c. del 10.12.2019, motivi che in questa sede si reiterano integralmente.
Per l'effetto, con particolare riguardo alle istanze istruttorie formulate dalla controparte
TT.SA Pt_1
pagina 10 di 24 • si ribadisce l'inammissibilità dei capitoli di prova formulati per interrogatorio formale e prova per testi poiché contenenti giudizi non demandabili a testi (capitoli 1,
2, 3, 4); negativi (capitoli 2, 3, 4, 6, 9); generici (capitoli 1, 2, 3, 6, 7, 7 bis); inconferenti (5, 7 bis, 8, 9); da provarsi documentalmente (1, 2, 3, 5, 7);
- inoltre anche il capitolo n. 10 è inconferente e generico;
- il capitolo n. 11 è analogamente inconferente e generico;
inoltre verte su una circostanza che si sarebbe, semmai, dovuta provare con la relativa riferita registrazione e non per il tramite di testi.
Inoltre, con precipuo riguardo ai capitoli nn. 10 e 11, si fa presente che gli stessi non sono stati richiamati nelle conclusioni rassegnate in via istruttoria dalla TT.SA
a pag. 23-24 dell'atto di appello: per l'effetto l'appellante deve ritenersi Pt_1
pure decaduta dalla prova su queste due circostanze capitolate.
Peraltro, il teste anche ammesso e non concesso che davvero fosse alle Persona_1
dipendenze della TT.SA all'epoca dei fatti (perché non vi è prova del rapporto Pt_1
di lavoro in questione, anzi, tutto il contrario), per espreSA ammissione di controparte, sarebbe stata comunque in infortunio da giugno 2015 a dicembre 2015, quindi, nulla potrebbe dire su circostanze che sarebbero avvenute, a dir della controparte, “pochi giorni prima del 12.10.2015”.
Si reitera, altresì, la contestazione circa la testimonianza scritta e allegata da controparte al documento 13 della comparsa di costituzione e risposta di parte di primo Pt_1
grado, in quanto irrituale, priva di qualsivoglia efficacia probatoria, priva dei requisiti previsti dalla legge per la sua ammissibilità, nonché di un'autorizzazione in tal senso da parte del Giudice ex art. 257 bis c.p.c.
La prova orale, infatti, deve formarsi in aula, in contraddittorio fra le parti e rispetto a circostanze capitolate preventivamente giudicate ammissibili e rilevanti, salvo non vi sia, appunto, su accordo di tutte le parti, un'autorizzazione all'assunzione della deposizione per iscritto da parte del Magistrato e, comunque, sempre rispetto a specifici pagina 11 di 24 quesiti sui quali si ritiene che il teste debba essere interrogato e che devono essere, dunque, preventivamente valutati come utili ai fini del decidere e, quindi, ammessi.
Peraltro, i documenti 15 e 15 bis di primo grado avversari, che consistono in generiche ricevute della SI.ra sono del tutto inconferenti e non dimostrano proprio nulla, CP_5
tantomeno, che la SI.ra avrebbe mai visto questa SI.ra (circostanza CP_1 CP_5
che infatti si è sempre contestata, così come tutte le altre).
Appare, tra l'altro, singolare che i documenti in questione siano privi di qualsivoglia attestazione ufficiale di effettiva emissione, ma ancor più singolare è che fanno riferimento a date diverse rispetto al momento temporale su cui la teste dovrebbe testimoniare.
Senza contare, in ogni caso, che proprio in considerazione del riferito rapporto di lavoro con la TT.SA ogni dichiarazione sia della SI.ra che della SI.ra Pt_1 Per_1
sarebbe comunque inattendibile. Tes_1
E senza contare, altresì - e soprattutto - che ogni circostanza che vorrebbe dimostrare la
TT.SA sarebbe dovuta, semmai, risultare per tabulas, dal diario clinico Pt_1
misteriosamente scomparso proprio quando serviva (!!!), quindi, la prova orale ex adverso articolata è, comunque, certamente inammissibile [del tutto vacue sono, infatti, le giustificazioni volte a sminuire la valenza di questo documento utilizzando argomenti smentiti nei fatti ovvero richiamando giurisprudenza in modo del tutto peregrino, dato che se l'incertezza della prova dipende dal medico, va da sé che le relative conseguenze non possono certamente ricadere sul paziente incolpevole].
Con particolare riguardo, infine, al CD allegato unitamente al fascicolo cartaceo di primo grado al Doc. 5) “copia referto TAC effettuato presso l'Istituto Ortopedico
Galeazzi in data 27.05.2015 e copia relativo CD contenente l'accertamento strumentale”, si fa presente che lo stesso – considerate le obbligatorie modalità di costituzione telematica e la normativa relativa ai file che è consentito depositare telematicamente vigente all'atto della costituzione della SI.ra - non si è potuto CP_1
pagina 12 di 24 provvedere ad allegarlo al deposito telematico dell'atto costitutivo. Poiché, tuttavia, è intenzione della SI.ra produrlo, così come accaduto in primo grado, si chiede CP_1
espreSA autorizzazione a questa Ecc.ma Corte d'Appello affinchè Voglia autorizzare la produzione materiale con deposito in Cancelleria e indicare le modalità di acquisizione al fascicolo del sopraddetto CD contenente l'accertamento strumentale di cui al Doc. 5 di prime cure referto TAC effettuato presso l'Istituto
Ortopedico Galeazzi in data 27.05.2015.
Per : Controparte_2
Nel merito:
in caso di accoglimento, anche solo parziale, dell'appello spiegato dalla TT.SA e della conseguente riforma della Pt_1
sentenza di prime cure in merito all'an e/o al quantum degli importi dalla steSA dovuti alla SI.ra a titolo restitutorio e/o risarcitorio e/o per rifusione di costi di C.T.P. CP_1
e C.T.U., accertare e disporre in capo alla TT.SA l'obbligo di rimborsare, pro- Pt_1
quota, le somme in eccedenza dalla steSA incaSAte a titolo di regresso in esecuzione della sentenza di prime cure, con conseguente condanna al pagamento in favore del
TT. di un importo pari al 25% di quanto la SI.ra dovesse essere CP_2 CP_1
condannata a restituire alla TT.SA Pt_1
in caso di riforma, anche solo parziale, del solo capo in punto spese, in virtù dell'autonoma impugnazione spiegata dalla TT.SA e della conseguente riforma della sentenza di prime cure in merito Pt_1
all'an e/o al quantum degli importi dalla steSA dovuti alla SI.ra a titolo di soli CP_1
costi di C.T.P. e C.T.U., accertare e disporre in capo alla TT.SA l'obbligo di Pt_1
rimborsare, pro-quota, le somme in eccedenza dalla steSA incaSAte a titolo di regresso in esecuzione della sentenza di prime cure, con conseguente condanna al pagamento in pagina 13 di 24 favore del TT. del maggiore importo a tale titolo da quest'ultimo versato, CP_2
direttamente o per il tramite della compagnia di RC, in esecuzione della sentenza di primo grado;
Con il favore, in ogni caso, dei compensi per l'assistenza legale, maggiorati di rimborso forfettario ed accessori di legge, nonché di tutte le spese di lite”.
pagina 14 di 24
MOTIVI DELLA DECISIONE in fatto e diritto
La OR con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., conveniva in giudizio, innanzi al CP_1
Tribunale di Milano, la dott.SA , chiedendone la condanna al risarcimento dei Parte_1 danni conseguenti all'inserimento di tre impianti dentali, non correttamente installati, invocando gli esiti di una ctu eseguita nell'ambito di un ATP espletato prima della introduzione del processo, che aveva accertato sia l'esistenza dei danni lamentati dall'attrice sia il nesso di causalità fra gli stessi e l'operato negligente della convenuta.
La ricorrente chiedeva di dichiararsi la risoluzione del contratto d'opera intercorso con la dottoreSA
la restituzione del compenso pari ad euro 6.000,00 a quest'ultima versato, ed il ristoro del Pt_1
danno biologico che le era derivato e del danno patrimoniale per spese da sostenere per interventi rimediali.
Si costituiva in giudizio la dottoreSA contestando il fondamento della Parte_1
domanda della ricorrente, della quale chiedeva il rigetto, e chiedendo, ed ottenendo, di evocare in giudizio i dottori e effettivi autori delle istallazioni degli impianti a Controparte_2 CP_3
osteointegrazione in contestazione, per essere da questi garantita.
Si costituivano in giudizio i terzi chiamati, i quali, pur ammettendo di avere eseguito, quali saltuari collaboratori della dottoreSA gli impianti in questione, contestavano ogni loro responsabilità, Pt_1
negando di avere commesso errori e facendo rilevare che il trattamento della paziente era contrattualmente affidato alla dottoreSA tenuta a compiere le verifiche, i controlli e la Pt_1 manutenzione successivi all'istallazione dei detti impianti.
Il Tribunale di Milano, convertito il rito da sommario ad ordinario, con la sentenza n. 6325/2023, pubblicata il 21 luglio 2023:
1-dichiarava la risoluzione parziale del contratto d'opera intercorso fra l'attrice ed Parte_1
per inadempimento della convenuta, e condannava a restituire a
[...] Parte_1
corrispettivi ricevuti per euro 3.000,00, oltre interessi legali dalla data della domanda, CP_1
fino al saldo;
2-condannava a pagare a , a titolo di risarcimento danni, la Parte_1 CP_1
somma di euro 6.561,85 oltre interessi legali dalla data della presente decisione fino al saldo;
pagina 15 di 24 3-condannava a rifondere a le spese processuali del giudizio e Parte_1 CP_1
del procedimento di accertamento tecnico preventivo, con distrazione a favore dell'Avv. Paola Del
Soldato, dichiaratasi antistataria;
4-condannava la convenuta al rimborso in favore di delle spese di CTP sostenute;
CP_1
5-in parziale accoglimento della domanda di rivalsa della convenuta nei confronti dei terzi chiamati, condannava a tenere indenne del 25% di quanto da questa Controparte_2 Parte_1 versato all'attrice in esecuzione della sentenza e a tenere indenne CP_3 Parte_1
del 25% di quanto da questa versato all'attrice in esecuzione della sentenza;
[...]
6-condannava e in solido, a rifondere a un Controparte_2 CP_3 Parte_1
quarto delle spese processuali da questa sostenute, liquidate in tale frazione in € 1.000,00 per compenso oltre accessori;
7-poneva definitivamente il costo della CTU espletata nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo a carico solidale di , e Parte_1 Controparte_2 CP_3
Il percorso argomentativo del primo giudice può essere riassunto come di seguito.
Il tribunale, sulla base della ctu, ha accertato che due dei tre impianti dentali inseriti -uno, quello relativo all'elemento n.27, ad opera del dott. , l'altro, quello concernente l'elemento n.25, ad CP_2
opera del dott. della cui opera si era avvalsa la dottoreSA nella emiarcata superiore CP_3 Pt_1
sinistra della OR non erano stati correttamente posizionati ed erano risultati del tutto CP_1
inefficaci.
Il primo giudice ha poi ravvisato una responsabilità contrattuale nei confronti della paziente, della dottoreSA alla quale l'attrice si era rivolta per la cura del cavo orale, ha pronunciato la Pt_1 risoluzione parziale del contratto intercorso tra dette due parti, per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria relativa ai due impianti, ed ha conseguentemente condannato la dottoreSA Pt_1
alla restituzione della somma di euro 3.000,00 pagata per i due impianti.
Il tribunale osservava come in atti fossero state prodotte tre ricevute, una, la n.187 del 17-12-2007, dell'importo di euro 1.500,00, relativa ad un impianto osteo-integrato, le altre due, di minore importo, con una descrizione del tutto generica delle prestazioni cui si riferivano.
Il primo giudice riteneva che dalla ricevuta n.187\2007 potesse presumersi che anche il costo dell'altro impianto rivelatosi difettoso ed inefficace, fosse pari ad euro 1.500,00, e condannava pertanto la convenuta a restituire alla OR la somma di euro 3.000. CP_1
pagina 16 di 24 Nella sentenza impugnata si osservava ancora come secondo le condivisibili conclusioni della ctu, a causa dell'inesatta prestazione sanitaria la OR avesse riportato un danno biologico nella CP_1 misura dell'1%, che tuttavia era emendabile attraverso un intervento di rigenerazione ossea, con un costo di euro 2.000.
Tenuto conto che i due impianti non correttamente posizionati non erano riutilizzabili a fini protesici, la ctu aveva anche stimato nell'importo di euro 3.000,00 il costo per la loro sostituzione, ed individuato, per l'esecuzione degli interventi rimediali, un periodo di inabilità temporanea della paziente, di giorni
20 al 50% e di altri giorni 20 al 25%.
Il tribunale riconosceva alla OR un risarcimento del danno di euro 6.561,85, pari all'intero CP_1
costo degli interventi rimediali, di euro 5.000,00 - costituiti per euro 2.000,00 dal costo per la rigenerazione ossea e per euro 3.000,00 da quello dei due nuovi impianti- da rivalutarsi nell'importo di euro 5.800,00, ed al ristoro del periodo di inabilità temporanea conseguente a detti interventi, liquidato secondo i parametri indicati dall'art. 139 del d. lgs. 209 del 2005, richiamato dall'art. 7 della legge 24 del 2017, in euro 761,85.
Infine il primo giudice, richiamati i principi affermati dalla giurisprudenza in tema di regresso della struttura sanitaria, ne faceva applicazione analogica, quanto alle domande proposte dalla dottoreSA nei confronti dei dottori e accogliendo la domanda della prima nei confronti Pt_1 CP_2 CP_3 dei terzi chiamati, nella misura del 25% per ciascuno, dell'importo corrispondente alla restituzione ed al risarcimento del danno riconosciuti in favore della paziente.
ha impugnato la detta sentenza, chiedendone la riforma, in forza di quattro Parte_1
motivi di appello, dichiarando espreSAmente di evocare in giudizio e CP_3 Controparte_2
ai soli fini del litisconsorzio verificatosi nel primo grado, senza impugnare le statuizioni che riguardavano i rapporti con i terzi chiamati.
Mentre rimaneva contumace, si costituivano le altre parti appellate. CP_3 chiedeva di respingersi l'appello, richiamando, nel caso di riforma della sentenza CP_1
impugnata, le domande ed eccezioni proposte in primo grado.
, nel caso di accoglimento anche parziale dell'appello della dottoreSA Controparte_2 Pt_1 chiedeva di accertare l'obbligo di quest'ultima di rimborsare pro quota, le somme incaSAte a titolo di regresso in esecuzione della sentenza di primo grado, con conseguente condanna alla restituzione in proprio favore.
pagina 17 di 24 All'udienza del 9-7-2024, il conIGliere istruttore, ai sensi del novellato art. 352 c.p.c., assegnava i termini previsti da detta norma, fiSAndo per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 17 dicembre 2024, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Le parti costituite depositavano le memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c., e le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 17 dicembre 2024, nella camera di conIGlio dell'8 gennaio 2025.
In via preliminare rileva il Collegio come l'appellante, come da espreSA dichiarazione contenuta nell'atto di appello, non abbia impugnato la sentenza di primo grado quanto alle statuizioni n. 5 e n.6 sopra riportate, aventi ad oggetto la domanda di regresso nei confronti dei terzi chiamati, evocati in giudizio in questo grado di appello solo ai fini della litis denuntiatio.
Ciò posto, con il primo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva risolto parzialmente il contratto per inadempimento della steSA.
Assume la difesa della dottoreSA come non vi era prova che detto inadempimento fosse di Pt_1
gravità tale da giustificare la risoluzione, e che fosse interamente imputabile alla professionista.
Fa rilevare l'appellante come il modestissimo danno biologico accertato dalla ctu permetteva di escludere la gravità dell'inadempimento, che riguardava solo due dei tre impianti installati, e come il primo giudice avesse anche trascurato di considerare il concorso della condotta negligente della paziente - che non aveva mai lamentato nel corso delle cure algie o difficoltà di masticazione e si era sottratta, per asserite difficoltà economiche, al posizionamento delle corone definitive- nella determinazione del danno.
Sempre nell'ambito del primo motivo l'appellante assume come, anche ove ritenuti esistenti i presupposti per una pronuncia di risoluzione del contratto, l'obbligo restitutorio doveva essere limitato all'importo di euro 1.500,00, e non a quello di euro 3.000,00 stabilito dal tribunale.
Lamenta l'appellante come il primo giudice, ricavando dalla ricevuta n.187\2007 di euro 1.500,00 relativa ad un impianto osteointegrato, con ragionamento presuntivo, che il costo di ognuno dei due impianti inefficaci fosse pari ad euro 1.500,00, aveva violato l'art. 2729 comma 2 c.c., che non permette il ricorso alla prova presuntiva nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni.
Secondo la difesa della dottoreSA verrebbe in rilievo nel caso di specie l'art. 2721 comma 1 Pt_1
c.c., secondo cui la prova testimoniale in materia di contratti non è consentita ove il valore superi euro
2,58.
pagina 18 di 24 Pertanto era illegittima la presunzione utilizzata per il primo giudice per ricavare dal fatto noto del pagamento di euro 1.500,00 per un impianto, il fatto ignoto del versamento di altri euro 1.500,00 per il secondo impianto.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta la mancata pronuncia da parte del primo giudice sulle istanze istruttorie di prova orale dalla medesima articolate, che ove ammesse avrebbero permesso di accertare che al presunto inadempimento della professionista aveva contribuito la OR , che CP_1
aveva omesso di segnalare i fastidi alla masticazione e le algie, di procedere alla installazione delle corone definitive, e di mettere a disposizione in sede di ctu i referti tac e radiografici che la steSA aveva personalmente ritirato dallo studio.
I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, hanno fondamento solo quanto ad un aspetto delle censure, nei termini di seguito indicati.
Va anzitutto rilevato che in base alle condivisibili conclusioni della ctu espletata nell'ambito del procedimento di atp, che l'appellante neppure sottopone a critica, due dei tre impianti dentali sono stati posizionati in modo non corretto, si da divenire del tutto inidonei alla loro funzione, senza che le circostanze, allegate dall'appellante, dell'omeSA segnalazione delle algie da parte della paziente e dell'inerzia della steSA nel permettere il posizionamento delle corone definitive, abbiano influito sull'insuccesso delle cure, causato da errori dei sanitari.
L'appellante neppure indica a quale diversa conclusione sarebbero dovuti giungere i ctu ove la OR
avesse messo a loro disposizione la documentazione medica ritirata dallo studio, fatto questo CP_1
che il primo giudice ha ritenuto comunque non dimostrato, osservando come in modo contraddittorio la dottoreSA aveva al tempo stesso affermato di avere smarrito detta documentazione in seguito ad Pt_1
un trasloco dello studio.
Deve pertanto confermarsi la pronuncia di risoluzione parziale del contratto, limitatamente ai due impianti in contestazione.
Non può invece condividersi la decisione del primo giudice, laddove ha ricavato, con ragionamento presuntivo, l'avvenuto versamento, da parte della paziente, per i due impianti installati in modo difettoso, la somma di euro 3.000,00.
Il tribunale ha anzitutto presunto, sulla base della ricevuta n.187 del 17-12-2007, di euro 1.500,00, relativa ad un impianto osteointegrato, che detta somma potesse individuare anche il costo del secondo impianto.
Questa presunzione è ragionevole e condivisibile.
pagina 19 di 24 Il primo giudice ha poi, con ragionamento presuntivo neppure esplicitato, ricavato dal fatto che ognuno dei due impianti avesse un costo di euro 1.500,00, il fatto che la OR avesse eseguito il CP_1
pagamento anche del secondo impianto.
Per questa parte la decisione è errata.
Dal fatto che anche il costo del secondo impianto sia stato pari ad euro 1.500,00, non può ricavarsi il fatto che tale somma sia stata effettivamente versata dalla alla odierna appellante. CP_1
In tema di prova presuntiva ex art. 2729 c.c., il requisito della "gravità" è riferito al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto.
Nel caso in esame, la presunzione è fondata su un fatto storico privo di gravità ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota, posto che se il costo di una prestazione eseguita è pari ad un determinato importo, da ciò non può certamente ricavarsi il fatto ignoto che debitore della somma l'abbia effettivamente corrisposta al creditore.
La gravità è infatti riconneSA alla probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola di esperienza adottata, è possibile desumere da quello noto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'"id quod plerumque accidit" (Cass. 21403\2021), requisito che palesemente non ricorre nel caso di specie.
Pertanto, posto che la OR ha documentato, attraverso la produzione, oltre che della CP_1
ricevuta n.187, di quelle n.12\2008 di euro 500,00 per “acconto per prestazioni odontoiatriche” e n.42\2008 di euro 100,00 con la steSA causale, l'obbligo restitutorio dell'odierna appellante deve essere limitato ad euro 2.100,00, in luogo della somma di euro 3.000,00 stabilita dal primo giudice.
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui aveva riconosciuto, quale risarcimento in forma specifica, alla un risarcimento del danno pari ad euro 6.561,85, pari ad CP_1
interventi riparatori e di rifacimento degli impianti, anziché attribuire all'attrice un ristoro pari al modestissimo danno biologico, pari all'1%, subito.
La difesa della dottoreSA lamenta come la decisione del primo giudice poteva generare un Pt_1
ingiustificato arricchimento della OR , posto che la medesima poteva decidere di non CP_1
sottoporsi a detti interventi.
Secondo l'appellante, era corretto riconoscere alla OR il risarcimento del danno da CP_1 invalidità permanente, pari all'1%, riportata, corrispondente, secondo le tabelle di cui all'art. 139 d. lgs.
209 del 2005. ad una somma di euro 696,78.
pagina 20 di 24 La difesa della dottoreSA assumeva come, in ogni caso, era ingiustificata la condanna al Pt_1
pagamento del costo dei due impianti, pari ad euro 3.000,00, una volta restituito alla OR il CP_1
corrispettivo a suo tempo versato.
Il motivo è parzialmente fondato, nei termini che saranno indicati.
E' opportuno ricordare come la funzione eminentemente compensativa della responsabilità civile è basata sulla c.d. teoria differenziale, in virtù della quale il danno risarcibile deve essere quantificato in ragione della differenza tra l'entità del patrimonio attuale del danneggiato e la consistenza che esso avrebbe avuto in mancanza dell'illecito.
Alla stregua del suddetto principio, deve rilevarsi come, avendo ottenuto la OR la CP_1 restituzione delle somme versate per l'esecuzione dei due impianti contestati, e considerato come sia pacifico che la necessità della esecuzione dei predetti impianto non sia riconducibile alla condotta dei sanitari, ma preesisteva a questa ed è stata anzi la ragione per la quale la OR si è rivolta CP_1
alla dottoreSA riconoscere alla paziente, oltre alla restituzione delle somme pagate per le cure, Pt_1
anche il rimborso del costo di queste, genererebbe un ingiustificato arricchimento per la danneggiata, che otterrebbe gratuitamente quelle cure delle quali necessitava.
Pertanto, dal risarcimento riconosciuto dal primo giudice, deve essere detratto l'importo di euro
3.000,00, pari al costo della esecuzione dei due impianti.
Nel resto il motivo non ha fondamento.
Ai sensi del primo comma dell'art. 2058 c.c., il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, con il limite, stabilito dal comma secondo di detta disposizione, che questa non risulti impossibile od eccessivamente onerosa, ipotesi che non ricorrono nel caso di specie, non potendosi considerare eccessivo, vertendosi peraltro in materia di diritto inviolabile alla salute, il costo per la eliminazione delle conseguenze dannose dell'errata prestazione sanitaria.
Il quarto motivo, che attiene alle statuizioni sulle spese da parte del tribunale, è assorbito dal nuovo regolamento delle stesse, che si impone a seguito della parziale modifica della sentenza di primo grado.
In parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna di alla restituzione Parte_1 di quanto ricevuto da va ridotta all'importo di euro 2.100,00, oltre interessi legali dalla CP_1 data della domanda, e la condanna dell'odierna appellante al risarcimento, va ridotta all'importo di euro
3.651,85 oltre interessi legali dalla data della decisione di primo grado. va pertanto condannata a restituire a le somme ricevute in CP_1 Parte_1
eccedenza rispetto al credito della prima accertato dalla presente sentenza.
pagina 21 di 24 Seppure le statuizioni riguardanti le domande di regresso della dottoreSA nei confronti dei Pt_1
dottori e non siano state, come detto, oggetto di impugnazione, tuttavia, dal CP_3 CP_2 disposto di cui all'art. 336 c.p.c., discende che il concreto ammontare degli obblighi dei due terzi chiamati nei confronti della dottoreSA viene a ridursi proporzionalmente alla riduzione degli Pt_1
importi riconosciuti alla OR . CP_1
Sempre quale conseguenza della riduzione del credito spettante alla OR , ed alla CP_1 proporzionale riduzione del debito di manleva dei dottori e va accertato l'obbligo CP_2 CP_3
di di restituire le somme ricevute a titolo di rivalsa, nella parte eccedente Parte_1
l'obbligo di manleva dei terzi chiamati in primo grado, come rideterminato in seguito al parziale accoglimento dell'appello.
Non può tuttavia adottarsi una pronuncia di condanna in favore di , posto che dei Controparte_2
pagamenti da questi allegati, solo uno, di euro 500,00 (e quindi di importo non superiore al suo obbligo di manleva anche a seguito della presente pronuncia), è stato eseguito dal medesimo, né quest'ultimo indica le ragioni in diritto per ottenere in proprio la restituzione di somme pagate dal proprio assicuratore.
Quanto al carico delle spese processuali, come insegna la Suprema Corte, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 11423\2016;
Cass. 6259\2014).
Ritiene la Corte che, in relazione all'esito del giudizio, che ha visto l'accoglimento delle domande di nei confronti di per un importo sensibilmente inferiore alla CP_1 Parte_1
richiesta, ricorrono motivi per una parziale compensazione, in ragione di metà, tra dette parti delle spese processuali, che nella restante metà devono essere poste a carico di e Parte_1
sono liquidate, secondo i parametri del dm 147\2022, già nella proporzione del 50%, come segue: quanto al giudizio innanzi al tribunale, per le quattro fasi, studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, in euro 2.538,50 per compenso, oltre iva, cpa, ed euro 182,55 per anticipazioni;
quanto al procedimento ex art. 696 bis c.p.c., in euro 1.168,50 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso forfettario, ed oltre euro 115,01 per esborsi ed euro 610,00 per spese di ctp;
quanto al presente grado di appello, per le tre fasi studio, introduttiva e decisionale, in euro 1.983,00 per compenso, oltre pagina 22 di 24 iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie;
tutte da distrarsi in favore dell'avv. Paola Del Soldato, dichiaratasi antistataria.
Deve essere invece confermata la statuizione di primo grado, che ha posto il compenso relativo alla ctu a carico solidale di , e , posto che la necessità Parte_1 CP_3 Controparte_2 di detto mezzo istruttorio trova causa nell'inadempimento della prestazione sanitaria resa nei confronti di CP_1
Quanto al rapporto processuale tra l'appellante ed i chiamati nel giudizio di primo grado, dottori e già si è osservato come le statuizioni che riguardano detti rapporti processuali, CP_2 CP_3
anche quanto al regolamento delle spese processuali di primo grado, non siano state impugnate, avendo, come detto l'appellante evocato le dette parti in questo grado di appello solo in quanto parti del processo di primo grado.
Ciò giustifica la integrale compensazione delle spese di questo grado tra l'appellante e l'altro appellato costituitosi in giudizio, . Controparte_2
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
a)in parziale accoglimento dell'appello, ridetermina le somme spettanti, in linea capitale, a CP_1
nell'importo di euro 2.100,00 a titolo di restituzione e nell'importo di euro 3.651,85 a titolo di
[...]
risarcimento, oltre interessi come indicato in motivazione, e condanna al Parte_1
pagamento di dette somme;
b)condanna alla restituzione in favore di delle somme versate, CP_1 Parte_1
in esecuzione della sentenza di primo grado, eccedenti il credito accertato dalla presente sentenza;
c)compensa per metà le spese processuali tra e e condanna la Controparte_6 CP_1
prima a corrispondere alla seconda la restante metà di dette spese, liquidate, quanto al primo grado, in euro 2.538,50 per compenso, oltre iva, cpa, ed euro 182,55 per anticipazioni;
quanto al procedimento ex art. 696 bis c.p.c., in euro 1.168,50 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso forfettario, ed oltre euro 115,01 per esborsi ed euro 610,00 per spese di ctp;
quanto al presente grado di appello, in euro 1.983,00 per compenso, oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie;
tutte da distrarsi in favore dell'avv. Paola Del Soldato, dichiaratasi antistataria;
d)compensa le spese processuali di questo grado di appello tra e Parte_1 CP_2
;
[...]
e)conferma nel resto la sentenza impugnata.
pagina 23 di 24 Così deciso in Milano nella Camera di conIGlio dell'8 gennaio 2025.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
pagina 24 di 24 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
7 bis) ho provveduto alla materiale consegna della suddetta documentazione in data
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Giovanna Ferrero ConIGliere dr. Manuela Andretta ConIGliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 584/2024 promoSA in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in VIA F. SFORZA, 43 20122 MILANO presso lo studio dell'avv.
FRASCA FRANCESCO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. HAUNER ROSETTA ( ) VIA FRANCESCO C.F._2
SFORZA, 43 20122 MILANO;
Parte_2
( ) VIA F. SFORZA, 43 20122 MILANO;
C.F._3
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 24 (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA CP_1 C.F._4
SCHEIWILLER 1 20129 MILANO presso lo studio dell'avv. DEL SOLDATO
PAOLA, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._5
GHIGNONE MASSIMILIANO ed elettivamente domiciliato in Milano, via Rugabella
1, presso lo studio dell'Avv. Maddalena Galli
APPELLATO
C.F. CP_3 C.F._6
APPELLATO CONTUMACE
avente ad oggetto: Responsabilità professionale sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1
- in via principale, nel merito: in accoglimento contestuale dei motivi di impugnazione declinati nei paragrafi 1) e 2) della parte in diritto dell'atto di appello, riformare la sentenza di primo grado:
2
pagina 2 di 24 a) nella parte in cui ha riconosciuto l'esclusiva responsabilità dell'odierna Appellante ai fini della risoluzione per inadempimento del contratto inter partes, e ritenuto la sussistenza di un grave inadempimento, con condanna al risarcimento dei danni;
b) conseguentemente, nella parte in cui ha condannato l'odierna Appellante alla restituzione dell'importo di euro 3.000,00 a titolo di corrispettivi versati, oltre interessi dalla domanda al saldo, in favore della OR;
CP_1
- in via subordinata, nel merito: sempre in accoglimento dei motivi di cui ai paragrafi 1)
e 2) dell'atto di appello, riformare la sentenza gravata:
b1) nella parte in cui ha fatto operare la presunzione di cui all'art. 2729 c.c. con riferimento alla condanna alla restituzione del versamento di un corrispettivo di euro 1.500,00, non provato documentalmente;
- ancora in via subordinata, nel merito: in accoglimento del motivo di cui al paragrafo 3) dell'atto di appello, riformare la sentenza gravata:
c) nella parte in cui ha disposto il risarcimento dei danni in favore della OR CP_1
nella misura di euro 6.561,85, anziché nella misura di euro 696,78, o – in via di ulteriore subordine
– nella misura di euro 2.000,00, se provata l'esecuzione dell'intervento indicato dai
CTU;
- ancora nel merito, con riforma della statuizione di condanna integrale dell'odierna pagina 3 di 24 Appellante alla rifusione delle spese del procedimento di primo grado e del procedimento di
ATP ex art. 696bis c.p.c. anche per il denegato caso di mancato accoglimento dei motivi di appello, in ragione della sostanziale soccombenza reciproca, discendente dalla riduzione al
50% del quantum delle domande formulate dalla OR . CP_1
Con condanna della OR alla restituzione delle somme ad eSA CP_1
versate dall'odierna Appellante all'esito della sentenza di primo grado, nella misura di euro
14.564,58, oltre relativi interessi legali dalle date dei relativi pagamenti documentati, ed oltre interessi moratori ex art. 1284, 4° comma, c.c. dalla domanda al saldo.
In via istruttoria, e come da paragrafo 2 della parte in diritto dell'atto di appello, ammettersi i capitoli di prova per interrogatorio formale della OR e per testi CP_1
dedotti in primo grado sulle seguenti circostanze, preceduti dalle parole “Vero che”:
1) nel periodo in cui la IG.ra ha frequentato lo studio della dr.SA dopo CP_1 Pt_1
l'installazione degli impianti (2009-2012), eSA si limitava a richiedere l'effettuazione di interventi manutentivi sulle corone provvisorie installate e a pulizia dei denti;
2) nello stesso periodo ho preso telefonate della OR che richiedeva la CP_1
fiSAzione di appuntamenti con la dr.SA solo con riferimento al controllo degli impianti e Pt_1
alla pulizia dei denti, senza mai riferimento ad algie irradiate o problemi di masticazione;
pagina 4 di 24 3) nello stesso periodo, richiesta più volte dalla dr.SA di procedere alla Pt_1
sostituzione delle corone provvisorie con quelle definitive, la IG.ra rispondeva sempre che CP_1
non era in grado di sostenere economicamente le relative spese;
4) nello stesso periodo, nel corso delle sedute di controllo odontoiatrico e/o di pulizia dei denti, la OR riferiva esclusivamente accadimenti della propria vita privata, CP_1
colloquiando senza riferimenti a problematiche derivanti dalla installazione degli impianti;
5) gli interventi manutentivi sulle corone provvisorie venivano effettuati dopo che la realizzazione degli impianti nella posizione n. 27 e nelle posizioni nn. 25 e 46 era stata rispettivamente realizzata dal dott. e dal dott. negli Controparte_2 CP_3
anni
2007 e 2008;
6) tanto il dott. quanto il dott. collaboravano Controparte_2 CP_3
saltuariamente con la dr.SA ed effettuavano gli interventi di natura implantologica che eSA non Pt_1
è abilitata ad eseguire;
7) in data 12.10.2015 la IG.ra si è recata per l'ultima volta presso lo Studio CP_1
della dr.SA
allora ubicato in via Sidoli n. 24 Milano, ed ha ritirato tutte le radiografie Pt_1
panoramiche e le Tac precedenti a quella data, che erano custodite presso lo Studio della dr.SA
Pt_1
pagina 5 di 24 12.10.2015 poiché sostituivo in quel momento l'abituale assistente della dr.SA Pt_1
OR
assente per infortunio;
Persona_1
8) la dr.SA ha rilasciato l'immobile di via Sidoli 24 Milano in cui era ubicato il Pt_1
proprio
Studio in data 5 gennaio 2018 e si è trasferita professionalmente in altro Studio, in viale
Regina
Giovanna 7;
9) in tale ultimo Studio, nella steSA data, è stato trasportato il materiale relativo a pazienti con cure in corso, mentre il materiale relativo a pazienti che non frequentavano più lo CP_4
da alcuni anni era destinato ad essere trasferito nel solaio dell'abitazione della dott.SA
in Pt_1
Milano, via Valsesia 76.
Si indicano quali testimoni sulle sopraestese circostanze:
- IG.ra , residente in [...], limitatamente Testimone_1
ai capitoli 7) e 7 bis);
- IG.ra via S. Marco 2 – Sesto San Giovanni, con riferimento a tutti gli Persona_1
altri capitoli.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Per : CP_1
Nel merito
pagina 6 di 24 - Rigettare l'appello della TT.SA in quanto inammissibile e/o in ogni caso Pt_1
infondato in fatto e in diritto, confermando la sentenza pubblicata in data 21.07.2023 del
Tribunale di Milano, in persona del Giudice TT. Andrea Manlio Borrelli, emeSA a conclusione del procedimento di primo grado avente RG 2220/2018, - con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ex art. 2 D.M.
10 marzo 2014 n. 55 e oltre accessori di legge, da distrarsi nei confronti del sottoscritto Difensore che si dichiara antistatario;
E, in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza pubblicata in data 21.07.2023 del Tribunale di Milano, in persona del Giudice TT.
Andrea Manlio Borrelli, a conclusione del procedimento di primo grado avente RG
2220/2018, accogliere le domande ed eccezioni proposte in primo grado dalla SI.ra
, che si richiamano integralmente ex art. 346 c.p.c, e così CP_1
NEL MERITO
1) Accertare e dichiarare che, nel 2007, la SI.ra si recava presso lo CP_1
Studio della TT.SA per riabilitare la cavità orale mediante Parte_1
l'inserimento di impianti di osteointegrazione in sostituzione degli elementi dentari nn.
25, 27 e 46, così come meglio spiegato in atti;
2) Accertare e dichiarare l'esistenza di un contratto di prestazione medico – professionale tra la SI.ra e la TT.SA , così come CP_1 Parte_1
meglio spiegato in atti;
3) Accertare e dichiarare, altresì, l'inadempimento delle obbligazioni assunte nei confronti della SI.ra e la responsabilità della TT.SA CP_1 Parte_1
[...]
4) Conseguentemente, condannare la TT.SA al risarcimento dei danni patiti Pt_1
dalla SI.ra nella misura di € 12.851,45, o in quell'altra, maggiore o CP_1
minore, che riterrà Giustizia, con rivalutazione monetaria e interessi dalla costituzione in mora al saldo;
pagina 7 di 24 5) Accertare e dichiarare, inoltre, la risoluzione del contratto di prestazione medico – professionale intercorso per la realizzazione degli impianti di cui si tratta tra la SI.ra e la TT.SA per responsabilità di quest'ultima e per CP_1 Parte_1
fatti costituenti un grave inadempimento contrattuale;
6) Conseguentemente, condannare la TT.SA alla restituzione in Parte_1
favore della SI.ra anche della somma di € 6.000,00, o quell'altra somma, CP_1
maggiore o minore, che riterrà Giustizia, pagata dalla SI.ra alla CP_1
TT.SA , oltre interessi dalla spesa o dalla costituzione in mora al Parte_1
saldo;
7) Condannare, inoltre, la TT.SA al pagamento dei compensi professionali e Pt_1
delle spese di primo e secondo grado e del procedimento di Consulenza Tecnica
Preventiva, oltre alle spese generali, oltre IVA e CNPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto Difensore dichiaratosi antistatario, e oltre alle spese di CTU e
CTP;
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede - senza con ciò invertire l'onere probatorio che grava sulla TT.SA
-voler ammettere prova testimoniale con i seguenti capitoli di prova: Pt_1
a) “Vero è che nella primavera del 2007, la SI.ra si recava dalla CP_1
TT.SA per riabilitare la cavità orale”; Pt_1
b) “Vero è che la TT.SA , nelle ridette circostanze, dopo aver Parte_1
studiato il caso, iniziava un rapporto di cura con la SI.ra per riabilitare la CP_1
cavità orale mediante l'inserzione di impianti ad osteointegrazione (in sostituzione degli elementi dentari nn. 25, 27 e 46)”;
c) “Vero è che la TT.SA , dal 2007, seguiva presso il suo Parte_1
studio e sotto la sua supervisione la SI.ra nell'inserimento tre CP_1
impianti, di cui due nell'emiarcata superiore sinistra (elementi dentari n. 25 e 27) ed uno nella emiarcata inferiore destra (elemento n. 46)”; pagina 8 di 24 d) “Vero è che, tutti gli appuntamenti per l'esecuzione degli impianti di osteointegrazione, in sostituzione degli elementi dentari n. 25, 27 e 46, dal 2007 in poi, e fino alla conclusione dei lavori, venivano effettuati presso lo Studio della TT.SA
”; Parte_1
e) “Vero è che, sin dal posizionamento dei provvisori sui ridetti impianti, la SI.ra
avvertiva algia irradiata in particolare più forte durante la CP_1
masticazione”;
f) “Vero è che la TT.SA , nel 2008 e anche successivamente in Parte_1
occasione di ulteriori controlli, a cadenza periodica, fino al 2012 circa, veniva resa edotta dalla SI.ra delle ridette problematiche sorte all'esito dell'inserimento CP_1
degli impianti per cui è causa”;
g) “Vero è che, infatti, il rapporto professionale fra la TT.SA e la Parte_1
SI.ra , a seguito della realizzazione degli impianti in sostituzione degli elementi CP_1
dentari nn. 25, 27 e 46, proseguiva per svariato tempo (fino al 2012 circa), poiché la
SI.ra si recava presso lo studio della TT.SA per le sue algie, i CP_1 Pt_1
distaccamenti dei provvisori, per i controlli di routine e pulizie dei denti”;
h) “Vero è che, all'esito di queste visite successive alla realizzazione degli impianti in sostituzione degli elementi dentari nn. 25, 27 e 46, è capitato più di una volta, che la
SI.ra perdesse i provvisori sui ridetti impianti appena uscita dallo studio della CP_1
TT.SA ”; Pt_1
i) “Vero è che la SI.ra , dal 2007, ha corrisposto la somma complessiva CP_1
di € 6.000,00 alla sola TT.SA per la realizzazione degli impianti a Parte_1
osteointegrazione in sostituzione degli elementi dentari nn. 25, 27 e 46”;
j) “Vero è che, dal 2007 e fino al 2012, la TT.SA consegnava alla Parte_1
SI.ra per i lavori di cui si tratta (realizzazione degli impianti a CP_1
osteointegrazione in sostituzione degli elementi dentari nn. 25, 27 e 46) le sole fatture
pagina 9 di 24 che Le si rammostrano per la minor somma di € 2.100,00 (Cfr. docc.
1-3 fascicolo di parte ricorrente )”; CP_1
k) “Vero è che, in particolare, la fattura n. 187 del 17.12.2007 di € 1500,00 consegnata dalla TT.SA alla SI.ra fa riferimento all'impianto Parte_1 CP_1
sull'elemento dentario n. 27, realizzato, appunto, nel 2007”;
l) “Vero è che la prescrizione che le si rammostra (Cfr. doc. 4 fascicolo di parte ricorrente ) consegnata dalla TT.SA alla SI.ra in CP_1 Parte_1 CP_1
data 01.10.2007 fa riferimento alle istruzioni suggerite dalla dentista per l'impianto sull'elemento dentario n. 27”;
m) “Vero è che la SI.ra , dalla realizzazione degli impianti di cui si CP_1
tratta e ancora oggi, assume frequentemente (più di una volta a settimana) antinfiammatori e antidolorifici per le nevralgie ai denti”;
n) “Vero è che, la SI.ra , ormai dal 2008, convive con l'ossessione di CP_1
perdere i denti provvisori - posizionati sugli impianti in sostituzione degli elementi dentari nn. 25, 27 e 46 - da un momento all'altro e ha, altresì, l'ossessione che la sua bocca abbia un cattivo odore”;
o) “Vero è che la SI.ra , dalla conclusione dei trattamenti, nel 2008 e CP_1
ancora oggi, è costretta a mangiare solo cibi morbidi (per lo più carne trita)”;
Si indica quale testimone: 1) SI.ra , residente in [...]
Senna n. 9
Ci si oppone, infine, all'ammissione delle prove ex adverso dedotte per i motivi tutti già spiegati in atti nel corso del processo di primo grado e, in particolare, nella memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c. del 10.12.2019, motivi che in questa sede si reiterano integralmente.
Per l'effetto, con particolare riguardo alle istanze istruttorie formulate dalla controparte
TT.SA Pt_1
pagina 10 di 24 • si ribadisce l'inammissibilità dei capitoli di prova formulati per interrogatorio formale e prova per testi poiché contenenti giudizi non demandabili a testi (capitoli 1,
2, 3, 4); negativi (capitoli 2, 3, 4, 6, 9); generici (capitoli 1, 2, 3, 6, 7, 7 bis); inconferenti (5, 7 bis, 8, 9); da provarsi documentalmente (1, 2, 3, 5, 7);
- inoltre anche il capitolo n. 10 è inconferente e generico;
- il capitolo n. 11 è analogamente inconferente e generico;
inoltre verte su una circostanza che si sarebbe, semmai, dovuta provare con la relativa riferita registrazione e non per il tramite di testi.
Inoltre, con precipuo riguardo ai capitoli nn. 10 e 11, si fa presente che gli stessi non sono stati richiamati nelle conclusioni rassegnate in via istruttoria dalla TT.SA
a pag. 23-24 dell'atto di appello: per l'effetto l'appellante deve ritenersi Pt_1
pure decaduta dalla prova su queste due circostanze capitolate.
Peraltro, il teste anche ammesso e non concesso che davvero fosse alle Persona_1
dipendenze della TT.SA all'epoca dei fatti (perché non vi è prova del rapporto Pt_1
di lavoro in questione, anzi, tutto il contrario), per espreSA ammissione di controparte, sarebbe stata comunque in infortunio da giugno 2015 a dicembre 2015, quindi, nulla potrebbe dire su circostanze che sarebbero avvenute, a dir della controparte, “pochi giorni prima del 12.10.2015”.
Si reitera, altresì, la contestazione circa la testimonianza scritta e allegata da controparte al documento 13 della comparsa di costituzione e risposta di parte di primo Pt_1
grado, in quanto irrituale, priva di qualsivoglia efficacia probatoria, priva dei requisiti previsti dalla legge per la sua ammissibilità, nonché di un'autorizzazione in tal senso da parte del Giudice ex art. 257 bis c.p.c.
La prova orale, infatti, deve formarsi in aula, in contraddittorio fra le parti e rispetto a circostanze capitolate preventivamente giudicate ammissibili e rilevanti, salvo non vi sia, appunto, su accordo di tutte le parti, un'autorizzazione all'assunzione della deposizione per iscritto da parte del Magistrato e, comunque, sempre rispetto a specifici pagina 11 di 24 quesiti sui quali si ritiene che il teste debba essere interrogato e che devono essere, dunque, preventivamente valutati come utili ai fini del decidere e, quindi, ammessi.
Peraltro, i documenti 15 e 15 bis di primo grado avversari, che consistono in generiche ricevute della SI.ra sono del tutto inconferenti e non dimostrano proprio nulla, CP_5
tantomeno, che la SI.ra avrebbe mai visto questa SI.ra (circostanza CP_1 CP_5
che infatti si è sempre contestata, così come tutte le altre).
Appare, tra l'altro, singolare che i documenti in questione siano privi di qualsivoglia attestazione ufficiale di effettiva emissione, ma ancor più singolare è che fanno riferimento a date diverse rispetto al momento temporale su cui la teste dovrebbe testimoniare.
Senza contare, in ogni caso, che proprio in considerazione del riferito rapporto di lavoro con la TT.SA ogni dichiarazione sia della SI.ra che della SI.ra Pt_1 Per_1
sarebbe comunque inattendibile. Tes_1
E senza contare, altresì - e soprattutto - che ogni circostanza che vorrebbe dimostrare la
TT.SA sarebbe dovuta, semmai, risultare per tabulas, dal diario clinico Pt_1
misteriosamente scomparso proprio quando serviva (!!!), quindi, la prova orale ex adverso articolata è, comunque, certamente inammissibile [del tutto vacue sono, infatti, le giustificazioni volte a sminuire la valenza di questo documento utilizzando argomenti smentiti nei fatti ovvero richiamando giurisprudenza in modo del tutto peregrino, dato che se l'incertezza della prova dipende dal medico, va da sé che le relative conseguenze non possono certamente ricadere sul paziente incolpevole].
Con particolare riguardo, infine, al CD allegato unitamente al fascicolo cartaceo di primo grado al Doc. 5) “copia referto TAC effettuato presso l'Istituto Ortopedico
Galeazzi in data 27.05.2015 e copia relativo CD contenente l'accertamento strumentale”, si fa presente che lo stesso – considerate le obbligatorie modalità di costituzione telematica e la normativa relativa ai file che è consentito depositare telematicamente vigente all'atto della costituzione della SI.ra - non si è potuto CP_1
pagina 12 di 24 provvedere ad allegarlo al deposito telematico dell'atto costitutivo. Poiché, tuttavia, è intenzione della SI.ra produrlo, così come accaduto in primo grado, si chiede CP_1
espreSA autorizzazione a questa Ecc.ma Corte d'Appello affinchè Voglia autorizzare la produzione materiale con deposito in Cancelleria e indicare le modalità di acquisizione al fascicolo del sopraddetto CD contenente l'accertamento strumentale di cui al Doc. 5 di prime cure referto TAC effettuato presso l'Istituto
Ortopedico Galeazzi in data 27.05.2015.
Per : Controparte_2
Nel merito:
in caso di accoglimento, anche solo parziale, dell'appello spiegato dalla TT.SA e della conseguente riforma della Pt_1
sentenza di prime cure in merito all'an e/o al quantum degli importi dalla steSA dovuti alla SI.ra a titolo restitutorio e/o risarcitorio e/o per rifusione di costi di C.T.P. CP_1
e C.T.U., accertare e disporre in capo alla TT.SA l'obbligo di rimborsare, pro- Pt_1
quota, le somme in eccedenza dalla steSA incaSAte a titolo di regresso in esecuzione della sentenza di prime cure, con conseguente condanna al pagamento in favore del
TT. di un importo pari al 25% di quanto la SI.ra dovesse essere CP_2 CP_1
condannata a restituire alla TT.SA Pt_1
in caso di riforma, anche solo parziale, del solo capo in punto spese, in virtù dell'autonoma impugnazione spiegata dalla TT.SA e della conseguente riforma della sentenza di prime cure in merito Pt_1
all'an e/o al quantum degli importi dalla steSA dovuti alla SI.ra a titolo di soli CP_1
costi di C.T.P. e C.T.U., accertare e disporre in capo alla TT.SA l'obbligo di Pt_1
rimborsare, pro-quota, le somme in eccedenza dalla steSA incaSAte a titolo di regresso in esecuzione della sentenza di prime cure, con conseguente condanna al pagamento in pagina 13 di 24 favore del TT. del maggiore importo a tale titolo da quest'ultimo versato, CP_2
direttamente o per il tramite della compagnia di RC, in esecuzione della sentenza di primo grado;
Con il favore, in ogni caso, dei compensi per l'assistenza legale, maggiorati di rimborso forfettario ed accessori di legge, nonché di tutte le spese di lite”.
pagina 14 di 24
MOTIVI DELLA DECISIONE in fatto e diritto
La OR con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., conveniva in giudizio, innanzi al CP_1
Tribunale di Milano, la dott.SA , chiedendone la condanna al risarcimento dei Parte_1 danni conseguenti all'inserimento di tre impianti dentali, non correttamente installati, invocando gli esiti di una ctu eseguita nell'ambito di un ATP espletato prima della introduzione del processo, che aveva accertato sia l'esistenza dei danni lamentati dall'attrice sia il nesso di causalità fra gli stessi e l'operato negligente della convenuta.
La ricorrente chiedeva di dichiararsi la risoluzione del contratto d'opera intercorso con la dottoreSA
la restituzione del compenso pari ad euro 6.000,00 a quest'ultima versato, ed il ristoro del Pt_1
danno biologico che le era derivato e del danno patrimoniale per spese da sostenere per interventi rimediali.
Si costituiva in giudizio la dottoreSA contestando il fondamento della Parte_1
domanda della ricorrente, della quale chiedeva il rigetto, e chiedendo, ed ottenendo, di evocare in giudizio i dottori e effettivi autori delle istallazioni degli impianti a Controparte_2 CP_3
osteointegrazione in contestazione, per essere da questi garantita.
Si costituivano in giudizio i terzi chiamati, i quali, pur ammettendo di avere eseguito, quali saltuari collaboratori della dottoreSA gli impianti in questione, contestavano ogni loro responsabilità, Pt_1
negando di avere commesso errori e facendo rilevare che il trattamento della paziente era contrattualmente affidato alla dottoreSA tenuta a compiere le verifiche, i controlli e la Pt_1 manutenzione successivi all'istallazione dei detti impianti.
Il Tribunale di Milano, convertito il rito da sommario ad ordinario, con la sentenza n. 6325/2023, pubblicata il 21 luglio 2023:
1-dichiarava la risoluzione parziale del contratto d'opera intercorso fra l'attrice ed Parte_1
per inadempimento della convenuta, e condannava a restituire a
[...] Parte_1
corrispettivi ricevuti per euro 3.000,00, oltre interessi legali dalla data della domanda, CP_1
fino al saldo;
2-condannava a pagare a , a titolo di risarcimento danni, la Parte_1 CP_1
somma di euro 6.561,85 oltre interessi legali dalla data della presente decisione fino al saldo;
pagina 15 di 24 3-condannava a rifondere a le spese processuali del giudizio e Parte_1 CP_1
del procedimento di accertamento tecnico preventivo, con distrazione a favore dell'Avv. Paola Del
Soldato, dichiaratasi antistataria;
4-condannava la convenuta al rimborso in favore di delle spese di CTP sostenute;
CP_1
5-in parziale accoglimento della domanda di rivalsa della convenuta nei confronti dei terzi chiamati, condannava a tenere indenne del 25% di quanto da questa Controparte_2 Parte_1 versato all'attrice in esecuzione della sentenza e a tenere indenne CP_3 Parte_1
del 25% di quanto da questa versato all'attrice in esecuzione della sentenza;
[...]
6-condannava e in solido, a rifondere a un Controparte_2 CP_3 Parte_1
quarto delle spese processuali da questa sostenute, liquidate in tale frazione in € 1.000,00 per compenso oltre accessori;
7-poneva definitivamente il costo della CTU espletata nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo a carico solidale di , e Parte_1 Controparte_2 CP_3
Il percorso argomentativo del primo giudice può essere riassunto come di seguito.
Il tribunale, sulla base della ctu, ha accertato che due dei tre impianti dentali inseriti -uno, quello relativo all'elemento n.27, ad opera del dott. , l'altro, quello concernente l'elemento n.25, ad CP_2
opera del dott. della cui opera si era avvalsa la dottoreSA nella emiarcata superiore CP_3 Pt_1
sinistra della OR non erano stati correttamente posizionati ed erano risultati del tutto CP_1
inefficaci.
Il primo giudice ha poi ravvisato una responsabilità contrattuale nei confronti della paziente, della dottoreSA alla quale l'attrice si era rivolta per la cura del cavo orale, ha pronunciato la Pt_1 risoluzione parziale del contratto intercorso tra dette due parti, per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria relativa ai due impianti, ed ha conseguentemente condannato la dottoreSA Pt_1
alla restituzione della somma di euro 3.000,00 pagata per i due impianti.
Il tribunale osservava come in atti fossero state prodotte tre ricevute, una, la n.187 del 17-12-2007, dell'importo di euro 1.500,00, relativa ad un impianto osteo-integrato, le altre due, di minore importo, con una descrizione del tutto generica delle prestazioni cui si riferivano.
Il primo giudice riteneva che dalla ricevuta n.187\2007 potesse presumersi che anche il costo dell'altro impianto rivelatosi difettoso ed inefficace, fosse pari ad euro 1.500,00, e condannava pertanto la convenuta a restituire alla OR la somma di euro 3.000. CP_1
pagina 16 di 24 Nella sentenza impugnata si osservava ancora come secondo le condivisibili conclusioni della ctu, a causa dell'inesatta prestazione sanitaria la OR avesse riportato un danno biologico nella CP_1 misura dell'1%, che tuttavia era emendabile attraverso un intervento di rigenerazione ossea, con un costo di euro 2.000.
Tenuto conto che i due impianti non correttamente posizionati non erano riutilizzabili a fini protesici, la ctu aveva anche stimato nell'importo di euro 3.000,00 il costo per la loro sostituzione, ed individuato, per l'esecuzione degli interventi rimediali, un periodo di inabilità temporanea della paziente, di giorni
20 al 50% e di altri giorni 20 al 25%.
Il tribunale riconosceva alla OR un risarcimento del danno di euro 6.561,85, pari all'intero CP_1
costo degli interventi rimediali, di euro 5.000,00 - costituiti per euro 2.000,00 dal costo per la rigenerazione ossea e per euro 3.000,00 da quello dei due nuovi impianti- da rivalutarsi nell'importo di euro 5.800,00, ed al ristoro del periodo di inabilità temporanea conseguente a detti interventi, liquidato secondo i parametri indicati dall'art. 139 del d. lgs. 209 del 2005, richiamato dall'art. 7 della legge 24 del 2017, in euro 761,85.
Infine il primo giudice, richiamati i principi affermati dalla giurisprudenza in tema di regresso della struttura sanitaria, ne faceva applicazione analogica, quanto alle domande proposte dalla dottoreSA nei confronti dei dottori e accogliendo la domanda della prima nei confronti Pt_1 CP_2 CP_3 dei terzi chiamati, nella misura del 25% per ciascuno, dell'importo corrispondente alla restituzione ed al risarcimento del danno riconosciuti in favore della paziente.
ha impugnato la detta sentenza, chiedendone la riforma, in forza di quattro Parte_1
motivi di appello, dichiarando espreSAmente di evocare in giudizio e CP_3 Controparte_2
ai soli fini del litisconsorzio verificatosi nel primo grado, senza impugnare le statuizioni che riguardavano i rapporti con i terzi chiamati.
Mentre rimaneva contumace, si costituivano le altre parti appellate. CP_3 chiedeva di respingersi l'appello, richiamando, nel caso di riforma della sentenza CP_1
impugnata, le domande ed eccezioni proposte in primo grado.
, nel caso di accoglimento anche parziale dell'appello della dottoreSA Controparte_2 Pt_1 chiedeva di accertare l'obbligo di quest'ultima di rimborsare pro quota, le somme incaSAte a titolo di regresso in esecuzione della sentenza di primo grado, con conseguente condanna alla restituzione in proprio favore.
pagina 17 di 24 All'udienza del 9-7-2024, il conIGliere istruttore, ai sensi del novellato art. 352 c.p.c., assegnava i termini previsti da detta norma, fiSAndo per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 17 dicembre 2024, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Le parti costituite depositavano le memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c., e le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 17 dicembre 2024, nella camera di conIGlio dell'8 gennaio 2025.
In via preliminare rileva il Collegio come l'appellante, come da espreSA dichiarazione contenuta nell'atto di appello, non abbia impugnato la sentenza di primo grado quanto alle statuizioni n. 5 e n.6 sopra riportate, aventi ad oggetto la domanda di regresso nei confronti dei terzi chiamati, evocati in giudizio in questo grado di appello solo ai fini della litis denuntiatio.
Ciò posto, con il primo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva risolto parzialmente il contratto per inadempimento della steSA.
Assume la difesa della dottoreSA come non vi era prova che detto inadempimento fosse di Pt_1
gravità tale da giustificare la risoluzione, e che fosse interamente imputabile alla professionista.
Fa rilevare l'appellante come il modestissimo danno biologico accertato dalla ctu permetteva di escludere la gravità dell'inadempimento, che riguardava solo due dei tre impianti installati, e come il primo giudice avesse anche trascurato di considerare il concorso della condotta negligente della paziente - che non aveva mai lamentato nel corso delle cure algie o difficoltà di masticazione e si era sottratta, per asserite difficoltà economiche, al posizionamento delle corone definitive- nella determinazione del danno.
Sempre nell'ambito del primo motivo l'appellante assume come, anche ove ritenuti esistenti i presupposti per una pronuncia di risoluzione del contratto, l'obbligo restitutorio doveva essere limitato all'importo di euro 1.500,00, e non a quello di euro 3.000,00 stabilito dal tribunale.
Lamenta l'appellante come il primo giudice, ricavando dalla ricevuta n.187\2007 di euro 1.500,00 relativa ad un impianto osteointegrato, con ragionamento presuntivo, che il costo di ognuno dei due impianti inefficaci fosse pari ad euro 1.500,00, aveva violato l'art. 2729 comma 2 c.c., che non permette il ricorso alla prova presuntiva nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni.
Secondo la difesa della dottoreSA verrebbe in rilievo nel caso di specie l'art. 2721 comma 1 Pt_1
c.c., secondo cui la prova testimoniale in materia di contratti non è consentita ove il valore superi euro
2,58.
pagina 18 di 24 Pertanto era illegittima la presunzione utilizzata per il primo giudice per ricavare dal fatto noto del pagamento di euro 1.500,00 per un impianto, il fatto ignoto del versamento di altri euro 1.500,00 per il secondo impianto.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta la mancata pronuncia da parte del primo giudice sulle istanze istruttorie di prova orale dalla medesima articolate, che ove ammesse avrebbero permesso di accertare che al presunto inadempimento della professionista aveva contribuito la OR , che CP_1
aveva omesso di segnalare i fastidi alla masticazione e le algie, di procedere alla installazione delle corone definitive, e di mettere a disposizione in sede di ctu i referti tac e radiografici che la steSA aveva personalmente ritirato dallo studio.
I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, hanno fondamento solo quanto ad un aspetto delle censure, nei termini di seguito indicati.
Va anzitutto rilevato che in base alle condivisibili conclusioni della ctu espletata nell'ambito del procedimento di atp, che l'appellante neppure sottopone a critica, due dei tre impianti dentali sono stati posizionati in modo non corretto, si da divenire del tutto inidonei alla loro funzione, senza che le circostanze, allegate dall'appellante, dell'omeSA segnalazione delle algie da parte della paziente e dell'inerzia della steSA nel permettere il posizionamento delle corone definitive, abbiano influito sull'insuccesso delle cure, causato da errori dei sanitari.
L'appellante neppure indica a quale diversa conclusione sarebbero dovuti giungere i ctu ove la OR
avesse messo a loro disposizione la documentazione medica ritirata dallo studio, fatto questo CP_1
che il primo giudice ha ritenuto comunque non dimostrato, osservando come in modo contraddittorio la dottoreSA aveva al tempo stesso affermato di avere smarrito detta documentazione in seguito ad Pt_1
un trasloco dello studio.
Deve pertanto confermarsi la pronuncia di risoluzione parziale del contratto, limitatamente ai due impianti in contestazione.
Non può invece condividersi la decisione del primo giudice, laddove ha ricavato, con ragionamento presuntivo, l'avvenuto versamento, da parte della paziente, per i due impianti installati in modo difettoso, la somma di euro 3.000,00.
Il tribunale ha anzitutto presunto, sulla base della ricevuta n.187 del 17-12-2007, di euro 1.500,00, relativa ad un impianto osteointegrato, che detta somma potesse individuare anche il costo del secondo impianto.
Questa presunzione è ragionevole e condivisibile.
pagina 19 di 24 Il primo giudice ha poi, con ragionamento presuntivo neppure esplicitato, ricavato dal fatto che ognuno dei due impianti avesse un costo di euro 1.500,00, il fatto che la OR avesse eseguito il CP_1
pagamento anche del secondo impianto.
Per questa parte la decisione è errata.
Dal fatto che anche il costo del secondo impianto sia stato pari ad euro 1.500,00, non può ricavarsi il fatto che tale somma sia stata effettivamente versata dalla alla odierna appellante. CP_1
In tema di prova presuntiva ex art. 2729 c.c., il requisito della "gravità" è riferito al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto.
Nel caso in esame, la presunzione è fondata su un fatto storico privo di gravità ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota, posto che se il costo di una prestazione eseguita è pari ad un determinato importo, da ciò non può certamente ricavarsi il fatto ignoto che debitore della somma l'abbia effettivamente corrisposta al creditore.
La gravità è infatti riconneSA alla probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola di esperienza adottata, è possibile desumere da quello noto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'"id quod plerumque accidit" (Cass. 21403\2021), requisito che palesemente non ricorre nel caso di specie.
Pertanto, posto che la OR ha documentato, attraverso la produzione, oltre che della CP_1
ricevuta n.187, di quelle n.12\2008 di euro 500,00 per “acconto per prestazioni odontoiatriche” e n.42\2008 di euro 100,00 con la steSA causale, l'obbligo restitutorio dell'odierna appellante deve essere limitato ad euro 2.100,00, in luogo della somma di euro 3.000,00 stabilita dal primo giudice.
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui aveva riconosciuto, quale risarcimento in forma specifica, alla un risarcimento del danno pari ad euro 6.561,85, pari ad CP_1
interventi riparatori e di rifacimento degli impianti, anziché attribuire all'attrice un ristoro pari al modestissimo danno biologico, pari all'1%, subito.
La difesa della dottoreSA lamenta come la decisione del primo giudice poteva generare un Pt_1
ingiustificato arricchimento della OR , posto che la medesima poteva decidere di non CP_1
sottoporsi a detti interventi.
Secondo l'appellante, era corretto riconoscere alla OR il risarcimento del danno da CP_1 invalidità permanente, pari all'1%, riportata, corrispondente, secondo le tabelle di cui all'art. 139 d. lgs.
209 del 2005. ad una somma di euro 696,78.
pagina 20 di 24 La difesa della dottoreSA assumeva come, in ogni caso, era ingiustificata la condanna al Pt_1
pagamento del costo dei due impianti, pari ad euro 3.000,00, una volta restituito alla OR il CP_1
corrispettivo a suo tempo versato.
Il motivo è parzialmente fondato, nei termini che saranno indicati.
E' opportuno ricordare come la funzione eminentemente compensativa della responsabilità civile è basata sulla c.d. teoria differenziale, in virtù della quale il danno risarcibile deve essere quantificato in ragione della differenza tra l'entità del patrimonio attuale del danneggiato e la consistenza che esso avrebbe avuto in mancanza dell'illecito.
Alla stregua del suddetto principio, deve rilevarsi come, avendo ottenuto la OR la CP_1 restituzione delle somme versate per l'esecuzione dei due impianti contestati, e considerato come sia pacifico che la necessità della esecuzione dei predetti impianto non sia riconducibile alla condotta dei sanitari, ma preesisteva a questa ed è stata anzi la ragione per la quale la OR si è rivolta CP_1
alla dottoreSA riconoscere alla paziente, oltre alla restituzione delle somme pagate per le cure, Pt_1
anche il rimborso del costo di queste, genererebbe un ingiustificato arricchimento per la danneggiata, che otterrebbe gratuitamente quelle cure delle quali necessitava.
Pertanto, dal risarcimento riconosciuto dal primo giudice, deve essere detratto l'importo di euro
3.000,00, pari al costo della esecuzione dei due impianti.
Nel resto il motivo non ha fondamento.
Ai sensi del primo comma dell'art. 2058 c.c., il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, con il limite, stabilito dal comma secondo di detta disposizione, che questa non risulti impossibile od eccessivamente onerosa, ipotesi che non ricorrono nel caso di specie, non potendosi considerare eccessivo, vertendosi peraltro in materia di diritto inviolabile alla salute, il costo per la eliminazione delle conseguenze dannose dell'errata prestazione sanitaria.
Il quarto motivo, che attiene alle statuizioni sulle spese da parte del tribunale, è assorbito dal nuovo regolamento delle stesse, che si impone a seguito della parziale modifica della sentenza di primo grado.
In parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna di alla restituzione Parte_1 di quanto ricevuto da va ridotta all'importo di euro 2.100,00, oltre interessi legali dalla CP_1 data della domanda, e la condanna dell'odierna appellante al risarcimento, va ridotta all'importo di euro
3.651,85 oltre interessi legali dalla data della decisione di primo grado. va pertanto condannata a restituire a le somme ricevute in CP_1 Parte_1
eccedenza rispetto al credito della prima accertato dalla presente sentenza.
pagina 21 di 24 Seppure le statuizioni riguardanti le domande di regresso della dottoreSA nei confronti dei Pt_1
dottori e non siano state, come detto, oggetto di impugnazione, tuttavia, dal CP_3 CP_2 disposto di cui all'art. 336 c.p.c., discende che il concreto ammontare degli obblighi dei due terzi chiamati nei confronti della dottoreSA viene a ridursi proporzionalmente alla riduzione degli Pt_1
importi riconosciuti alla OR . CP_1
Sempre quale conseguenza della riduzione del credito spettante alla OR , ed alla CP_1 proporzionale riduzione del debito di manleva dei dottori e va accertato l'obbligo CP_2 CP_3
di di restituire le somme ricevute a titolo di rivalsa, nella parte eccedente Parte_1
l'obbligo di manleva dei terzi chiamati in primo grado, come rideterminato in seguito al parziale accoglimento dell'appello.
Non può tuttavia adottarsi una pronuncia di condanna in favore di , posto che dei Controparte_2
pagamenti da questi allegati, solo uno, di euro 500,00 (e quindi di importo non superiore al suo obbligo di manleva anche a seguito della presente pronuncia), è stato eseguito dal medesimo, né quest'ultimo indica le ragioni in diritto per ottenere in proprio la restituzione di somme pagate dal proprio assicuratore.
Quanto al carico delle spese processuali, come insegna la Suprema Corte, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 11423\2016;
Cass. 6259\2014).
Ritiene la Corte che, in relazione all'esito del giudizio, che ha visto l'accoglimento delle domande di nei confronti di per un importo sensibilmente inferiore alla CP_1 Parte_1
richiesta, ricorrono motivi per una parziale compensazione, in ragione di metà, tra dette parti delle spese processuali, che nella restante metà devono essere poste a carico di e Parte_1
sono liquidate, secondo i parametri del dm 147\2022, già nella proporzione del 50%, come segue: quanto al giudizio innanzi al tribunale, per le quattro fasi, studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, in euro 2.538,50 per compenso, oltre iva, cpa, ed euro 182,55 per anticipazioni;
quanto al procedimento ex art. 696 bis c.p.c., in euro 1.168,50 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso forfettario, ed oltre euro 115,01 per esborsi ed euro 610,00 per spese di ctp;
quanto al presente grado di appello, per le tre fasi studio, introduttiva e decisionale, in euro 1.983,00 per compenso, oltre pagina 22 di 24 iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie;
tutte da distrarsi in favore dell'avv. Paola Del Soldato, dichiaratasi antistataria.
Deve essere invece confermata la statuizione di primo grado, che ha posto il compenso relativo alla ctu a carico solidale di , e , posto che la necessità Parte_1 CP_3 Controparte_2 di detto mezzo istruttorio trova causa nell'inadempimento della prestazione sanitaria resa nei confronti di CP_1
Quanto al rapporto processuale tra l'appellante ed i chiamati nel giudizio di primo grado, dottori e già si è osservato come le statuizioni che riguardano detti rapporti processuali, CP_2 CP_3
anche quanto al regolamento delle spese processuali di primo grado, non siano state impugnate, avendo, come detto l'appellante evocato le dette parti in questo grado di appello solo in quanto parti del processo di primo grado.
Ciò giustifica la integrale compensazione delle spese di questo grado tra l'appellante e l'altro appellato costituitosi in giudizio, . Controparte_2
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
a)in parziale accoglimento dell'appello, ridetermina le somme spettanti, in linea capitale, a CP_1
nell'importo di euro 2.100,00 a titolo di restituzione e nell'importo di euro 3.651,85 a titolo di
[...]
risarcimento, oltre interessi come indicato in motivazione, e condanna al Parte_1
pagamento di dette somme;
b)condanna alla restituzione in favore di delle somme versate, CP_1 Parte_1
in esecuzione della sentenza di primo grado, eccedenti il credito accertato dalla presente sentenza;
c)compensa per metà le spese processuali tra e e condanna la Controparte_6 CP_1
prima a corrispondere alla seconda la restante metà di dette spese, liquidate, quanto al primo grado, in euro 2.538,50 per compenso, oltre iva, cpa, ed euro 182,55 per anticipazioni;
quanto al procedimento ex art. 696 bis c.p.c., in euro 1.168,50 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso forfettario, ed oltre euro 115,01 per esborsi ed euro 610,00 per spese di ctp;
quanto al presente grado di appello, in euro 1.983,00 per compenso, oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie;
tutte da distrarsi in favore dell'avv. Paola Del Soldato, dichiaratasi antistataria;
d)compensa le spese processuali di questo grado di appello tra e Parte_1 CP_2
;
[...]
e)conferma nel resto la sentenza impugnata.
pagina 23 di 24 Così deciso in Milano nella Camera di conIGlio dell'8 gennaio 2025.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
pagina 24 di 24 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
7 bis) ho provveduto alla materiale consegna della suddetta documentazione in data