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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/03/2025, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 20/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 1370 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
Beatrice Ceci e domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Roma via Valdinievole n. 8 Appellante
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente ed in virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Salvatore Carolla e dall'avv. Cinzia Eutizi e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Istituto in Roma via Cesare Beccaria n. 29 Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 224/2023 del Tribunale di Viterbo pubblicata in data 24/05/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 20/03/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1. , titolare di pensione di inabilità civile ex art. 12 legge n. Parte_1
118/1971, premesso di aver ricevuto dall' comunicazione datata 04/11/2021 CP_1 secondo cui la pensione “numero 07069109 categoria INVCIV è stata ricalcolata dal 1 gennaio 2019, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2019. Pertanto dal gennaio 2020 a novembre 2021 sulla pensione numero 07069109 CP_ categoria INVCIV l ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 6.886,52”, e dedotto di aver proposto ricorso amministrativo rimasto senza esito, trattandosi di richiesta di restituzione di indebito da ritenersi illegittima per genericità del provvedimento, per mancato superamento dei limiti reddituali e per irripetibilità delle somme percepite, ha agito in giudizio contro l' rassegnando le seguenti conclusioni: “accertare e CP_1 dichiarare l'insussistenza dell'indebito e l'infondatezza delle richieste di restituzione CP_ formulate dall in data 04.11.2021 in quanto infondate in fatto e diritto, illegittime CP_ e non dovute per i motivi su esposti. Di conseguenza: condannare l alla restituzione in favore della ricorrente delle somme trattenute e delle eventuali somme trattenende;
con espressa riserva, a seguito dell'esame della eventuale comparsa di costituzione e risposta del convenuto, di dedurre e controdedurre in merito con note autorizzate …”.
1.1. Nella resistenza dell' il Tribunale di Viterbo ha così statuito: “- respinge CP_1 parzialmente il ricorso proposto da nei confronti dell Parte_1 CP_1 relativamente alla sussistenza dell'indebito generatosi per il superamento dei limiti di reddito per l'anno 2019 gravante sui ratei dell'anno 2020 e alla domanda di restituzione della corrispondente somma;
- preso atto della riliquidazione del trattamento pensionistico operato dall con nota 1.8.2022 e della compensazione CP_1 ivi disposta tra i rispettivi crediti, dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente all'indebito originariamente ravvisato in relazione agli anni 2020 e 2021; - dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite”.
1.2. Richiamata la relazione amministrativa prodotta dall' nel contesto della CP_1 quale l' evidenziava come, a seguito di verifiche successive, fosse emersa CP_1
l'insussistenza di importi indebitamente erogati per l'anno 2020, non avendo la pensionata superato i limiti reddituali nell'anno 2020, il primo giudice ha disatteso la domanda di declaratoria di insussistenza dell'indebito relativo all'anno 2019, emergendo dalla documentazione in atti l'effettivo superamento del limite reddituale di € 16.814,34 con riguardo ai redditi conseguiti dalla ricorrente nell'anno 2019, circostanza tra l'altro neanche contestata dalla parte.
1.3. Il Tribunale, dunque, ha ritenuto corretto il provvedimento di riliquidazione datato 01/08/2022 ed infondate le ulteriori eccezioni proposte dalla ricorrente, relative alla genericità del provvedimento del 01/04/2021 ed alla irripetibilità delle somme indebitamente erogate.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello , Parte_1 lamentando, con un unico ed articolato motivo, l'errata affermazione di ripetibilità delle somme erogate dall' in epoca in cui l' era comunque a conoscenza CP_1 CP_1 dei redditi percepiti dalla pensionata, con conseguente non ripetibilità dell'indebito, essendo stato determinato il superamento della soglia reddituale dalla percezione di redditi conosciuti e conoscibili dall' CP_1
2.1. L' si è costituito in giudizio, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
2 2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. Esente da censure la statuizione di cessazione della materia del contendere con riguardo “all'indebito originariamente ravvisato in relazione agli anni 2020 e 2021”, con un unico ed articolato motivo di gravame parte appellante sostiene l'erroneità della pronuncia del primo giudice rilevando che: i) come affermato dalla Suprema Corte, in materia di indebito assistenziale non è applicabile l'art. 2033 c.c., mentre l' non può recuperare somme percepite in buona fede dal pensionato CP_1 possedendo tutte le informazioni reddituali di ogni singolo cittadino;
ii) difatti, tutti i dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili dall' in via telematica, ragion per cui il cittadino che CP_1 percepisce “indebitamente” ma in buona fede la prestazione economica non può essere costretto a restituirla;
iii) la giurisprudenza di legittimità si è altresì espressa nel senso che, in assenza di dolo del pensionato, questi non è tenuto a restituire all' le somme indebitamente percepite prima del provvedimento di revoca, e CP_1 ciò in ragione dell'affidamento del pensionato circa l'irripetibilità dei trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede;
iv) la disciplina della ripetibilità va individuata nell'art. 3 ter d.l. n. 850/1976, secondo cui “gli organi preposti alla concessione dei benefici a favore..., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento” e nell'art. 3, comma 9, d.l. n. 173/1988 del 1988, secondo cui “Con decreto del Ministero del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza del beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità … e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso , CP_2 senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”; ii) quindi nel caso di specie l' che ha accertato il venir meno delle condizioni di legge per l'anno CP_1
2019, non potrebbe recuperare somme antecedenti al provvedimento di revoca del 04/11/2021, oltre che in violazione del principio dell'affidamento.
4.1. Tali argomentazioni appaiono solo in parte condivisibili e, in ogni caso, non tali da inficiare il corretto percorso logico-giuridico della motivazione del giudice di prime cure.
4.2. Non ignora la Corte l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la regola propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile: in altri termini, l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere (Cass. n. 13223 del 30/06/2020. Nello stesso senso Cass. n. 13915 del 20/05/2021).
3 4.3. Nello specifico, la richiamata pronuncia n. 13915/2021 ha espressamente affermato che “In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.
4.4. Le norme che regolano il recupero del debito assistenziale sono, pertanto, speciali rispetto all'art. 2033 c.c. e, in sostanza, limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta la non debenza della prestazione assistenziale, restando esclusa la ripetizione delle somme in precedenza corrisposte (Cass. Sez. L, Sentenza n. 19638 del 01/10/2015). Inoltre, rispetto alla generale regola civilistica della ripetibilità, la disciplina del recupero delle prestazioni assistenziali rappresenta un sottosistema fondato sull'opposta regola della tendenziale irripetibilità, almeno quando vi sia una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile.
4.5. Dunque, i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, trovando applicazione le norme sopraindicate - ed indicate dal gravame - del 1976 e del 1988, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percepiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento;
l'indebito assistenziale dovuto alla carenza dei requisiti reddituali abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, a meno che l'accipiens non versi in dolo, comunque non configurabile in ipotesi di mera omissione di comunicazione dei dati reddituali che l' già conosce o ha l'onere di conoscere (Cass. Sez. 6 L, CP_1
Ordinanza n. 13223 del 30/06/2020).
4.6. Tuttavia, in materia di indebito, ed in tema di onere della prova, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 18046 del 2010, affermando che spetta al percettore l'onere di provare l'esistenza del diritto a conseguire nella sua interezza la prestazione contestata, nel senso che ove l'accipiens chieda, come nel nostro caso, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli in sostanza deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto dall' CP_1 convenuto, e quindi ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto. Afferma la Suprema Corte che deve attribuirsi interamente a carico del pensionato, nel giudizio instaurato, in qualità di attore, al fine di ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente
4 percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, evidenziando, in particolare, nell'ambito più generale delle azioni di accertamento negativo, la peculiarità dell'accertamento negativo del diritto dell'ente previdenziale di ripetere quanto pagato trattandosi di azione mirata a fare accertare l'inesistenza di obblighi restitutori in relazione ad una specifica prestazione ricevuta da controparte e quindi del diritto dell'attore di trattenere quanto ricevuto (Cass. Sez. Un. n. 18046 del 04/08/2010 cit.).
4.7. Trattasi di principio che deve trovare applicazione anche nel caso di specie, e che conduce alla reiezione dell'appello in ragione dell'assenza di qualsivoglia contestazione ad opera dell'odierna appellante – come già evidenziato dal giudice di prime cure – circa il superamento del limite reddituale con riguardo ai redditi percepiti nell'anno 2019. Non appare configurabile, in altri termini, nel caso che occupa, la fattispecie individuata dall'orientamento giurisprudenziale sopra riportato, ossia l'indebito determinato da omessa comunicazione dei redditi percepiti da parte del pensionato, atteso che, diversamente, l'indebito reddituale si è formato non in ragione di una condotta omissiva – che tra l'altro non viene neanche contestata dall' – bensì in virtù della fisiologica sfasatura temporale CP_1 tra il momento in cui la prestazione è stata pagata ed il momento in cui è stato effettuato d'ufficio (e doverosamente) l'accertamento del requisito reddituale (Corte Cost. sentenza n. 166/1996), nel momento in cui l' ha acquisito la CP_1 documentazione attestante i redditi conseguiti dall'appellante nell'anno 2019 ed è venuto così a conoscenza del venir meno del presupposto reddituale della prestazione.
5. Ne consegue, dunque, la piena ripetibilità dell'indebito e l'infondatezza dell'impugnazione, risultando meritevoli di conferma le conclusioni raggiunte a tale proposito dal giudice di prime cure, seppur integrata la motivazione con le considerazioni suesposte.
6. soccombente in grado di appello, va esonerata dal Parte_1 pagamento delle spese, competenze ed onorari, in ragione dell'autocertificazione prodotta in atti e della dichiarazione resa con il ricorso. Pertanto, le spese del presente grado di giudizio sono irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
7. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, atteso che “In tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali trattandosi di fatti insuscettibili di diversa estimazione - della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale ovvero inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma del comma 1 bis del medesimo art. 13” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014). Difatti, come affermato dalle Sezioni Unite, “l'attestazione del giudice dell'impugnazione ha la funzione ricognitiva della
5 sussistenza di uno soltanto dei presupposti previsti dalla legge, quello di carattere "processuale" attinente al tipo di pronuncia adottata (così, Cass., Sez. 6 - 3, n. 23830 del 20/11/2015; Cass., Sez. 1, n. 9660 del 05/04/2019). Rimane invece affidato all'Amministrazione il compito di accertare in concreto la sussistenza degli altri presupposti dai quali dipende la debenza in concreto della doppia contribuzione (Cass., Sez. 3, n. 26907 del 24/10/2018; Cass., Sez. 3, n. 5955 del 14/03/2014); cosicché, se è vero che - come prevede l'art. 13 comma 1-quater, ultima parte, Pt_2
- l'obbligo del pagamento «sorge al momento del deposito» del provvedimento che respinge integralmente o dichiara inammissibile o improcedibile l'impugnazione, il detto obbligo sorge a condizione che sussistano gli altri presupposti richiesti dalla legge per l'insorgere del debito tributario, da accertarsi a cura dell'amministrazione
… In conclusione, va ritenuto che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto" …” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
7.1. Pertanto, ferma restando l'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, essa deve ritenersi condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese del grado irripetibili. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 20/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
6
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 20/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 1370 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
Beatrice Ceci e domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Roma via Valdinievole n. 8 Appellante
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente ed in virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Salvatore Carolla e dall'avv. Cinzia Eutizi e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Istituto in Roma via Cesare Beccaria n. 29 Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 224/2023 del Tribunale di Viterbo pubblicata in data 24/05/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 20/03/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1. , titolare di pensione di inabilità civile ex art. 12 legge n. Parte_1
118/1971, premesso di aver ricevuto dall' comunicazione datata 04/11/2021 CP_1 secondo cui la pensione “numero 07069109 categoria INVCIV è stata ricalcolata dal 1 gennaio 2019, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2019. Pertanto dal gennaio 2020 a novembre 2021 sulla pensione numero 07069109 CP_ categoria INVCIV l ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 6.886,52”, e dedotto di aver proposto ricorso amministrativo rimasto senza esito, trattandosi di richiesta di restituzione di indebito da ritenersi illegittima per genericità del provvedimento, per mancato superamento dei limiti reddituali e per irripetibilità delle somme percepite, ha agito in giudizio contro l' rassegnando le seguenti conclusioni: “accertare e CP_1 dichiarare l'insussistenza dell'indebito e l'infondatezza delle richieste di restituzione CP_ formulate dall in data 04.11.2021 in quanto infondate in fatto e diritto, illegittime CP_ e non dovute per i motivi su esposti. Di conseguenza: condannare l alla restituzione in favore della ricorrente delle somme trattenute e delle eventuali somme trattenende;
con espressa riserva, a seguito dell'esame della eventuale comparsa di costituzione e risposta del convenuto, di dedurre e controdedurre in merito con note autorizzate …”.
1.1. Nella resistenza dell' il Tribunale di Viterbo ha così statuito: “- respinge CP_1 parzialmente il ricorso proposto da nei confronti dell Parte_1 CP_1 relativamente alla sussistenza dell'indebito generatosi per il superamento dei limiti di reddito per l'anno 2019 gravante sui ratei dell'anno 2020 e alla domanda di restituzione della corrispondente somma;
- preso atto della riliquidazione del trattamento pensionistico operato dall con nota 1.8.2022 e della compensazione CP_1 ivi disposta tra i rispettivi crediti, dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente all'indebito originariamente ravvisato in relazione agli anni 2020 e 2021; - dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite”.
1.2. Richiamata la relazione amministrativa prodotta dall' nel contesto della CP_1 quale l' evidenziava come, a seguito di verifiche successive, fosse emersa CP_1
l'insussistenza di importi indebitamente erogati per l'anno 2020, non avendo la pensionata superato i limiti reddituali nell'anno 2020, il primo giudice ha disatteso la domanda di declaratoria di insussistenza dell'indebito relativo all'anno 2019, emergendo dalla documentazione in atti l'effettivo superamento del limite reddituale di € 16.814,34 con riguardo ai redditi conseguiti dalla ricorrente nell'anno 2019, circostanza tra l'altro neanche contestata dalla parte.
1.3. Il Tribunale, dunque, ha ritenuto corretto il provvedimento di riliquidazione datato 01/08/2022 ed infondate le ulteriori eccezioni proposte dalla ricorrente, relative alla genericità del provvedimento del 01/04/2021 ed alla irripetibilità delle somme indebitamente erogate.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello , Parte_1 lamentando, con un unico ed articolato motivo, l'errata affermazione di ripetibilità delle somme erogate dall' in epoca in cui l' era comunque a conoscenza CP_1 CP_1 dei redditi percepiti dalla pensionata, con conseguente non ripetibilità dell'indebito, essendo stato determinato il superamento della soglia reddituale dalla percezione di redditi conosciuti e conoscibili dall' CP_1
2.1. L' si è costituito in giudizio, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
2 2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. Esente da censure la statuizione di cessazione della materia del contendere con riguardo “all'indebito originariamente ravvisato in relazione agli anni 2020 e 2021”, con un unico ed articolato motivo di gravame parte appellante sostiene l'erroneità della pronuncia del primo giudice rilevando che: i) come affermato dalla Suprema Corte, in materia di indebito assistenziale non è applicabile l'art. 2033 c.c., mentre l' non può recuperare somme percepite in buona fede dal pensionato CP_1 possedendo tutte le informazioni reddituali di ogni singolo cittadino;
ii) difatti, tutti i dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili dall' in via telematica, ragion per cui il cittadino che CP_1 percepisce “indebitamente” ma in buona fede la prestazione economica non può essere costretto a restituirla;
iii) la giurisprudenza di legittimità si è altresì espressa nel senso che, in assenza di dolo del pensionato, questi non è tenuto a restituire all' le somme indebitamente percepite prima del provvedimento di revoca, e CP_1 ciò in ragione dell'affidamento del pensionato circa l'irripetibilità dei trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede;
iv) la disciplina della ripetibilità va individuata nell'art. 3 ter d.l. n. 850/1976, secondo cui “gli organi preposti alla concessione dei benefici a favore..., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento” e nell'art. 3, comma 9, d.l. n. 173/1988 del 1988, secondo cui “Con decreto del Ministero del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza del beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità … e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso , CP_2 senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”; ii) quindi nel caso di specie l' che ha accertato il venir meno delle condizioni di legge per l'anno CP_1
2019, non potrebbe recuperare somme antecedenti al provvedimento di revoca del 04/11/2021, oltre che in violazione del principio dell'affidamento.
4.1. Tali argomentazioni appaiono solo in parte condivisibili e, in ogni caso, non tali da inficiare il corretto percorso logico-giuridico della motivazione del giudice di prime cure.
4.2. Non ignora la Corte l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la regola propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile: in altri termini, l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere (Cass. n. 13223 del 30/06/2020. Nello stesso senso Cass. n. 13915 del 20/05/2021).
3 4.3. Nello specifico, la richiamata pronuncia n. 13915/2021 ha espressamente affermato che “In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.
4.4. Le norme che regolano il recupero del debito assistenziale sono, pertanto, speciali rispetto all'art. 2033 c.c. e, in sostanza, limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta la non debenza della prestazione assistenziale, restando esclusa la ripetizione delle somme in precedenza corrisposte (Cass. Sez. L, Sentenza n. 19638 del 01/10/2015). Inoltre, rispetto alla generale regola civilistica della ripetibilità, la disciplina del recupero delle prestazioni assistenziali rappresenta un sottosistema fondato sull'opposta regola della tendenziale irripetibilità, almeno quando vi sia una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile.
4.5. Dunque, i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, trovando applicazione le norme sopraindicate - ed indicate dal gravame - del 1976 e del 1988, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percepiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento;
l'indebito assistenziale dovuto alla carenza dei requisiti reddituali abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, a meno che l'accipiens non versi in dolo, comunque non configurabile in ipotesi di mera omissione di comunicazione dei dati reddituali che l' già conosce o ha l'onere di conoscere (Cass. Sez. 6 L, CP_1
Ordinanza n. 13223 del 30/06/2020).
4.6. Tuttavia, in materia di indebito, ed in tema di onere della prova, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 18046 del 2010, affermando che spetta al percettore l'onere di provare l'esistenza del diritto a conseguire nella sua interezza la prestazione contestata, nel senso che ove l'accipiens chieda, come nel nostro caso, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli in sostanza deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto dall' CP_1 convenuto, e quindi ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto. Afferma la Suprema Corte che deve attribuirsi interamente a carico del pensionato, nel giudizio instaurato, in qualità di attore, al fine di ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente
4 percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, evidenziando, in particolare, nell'ambito più generale delle azioni di accertamento negativo, la peculiarità dell'accertamento negativo del diritto dell'ente previdenziale di ripetere quanto pagato trattandosi di azione mirata a fare accertare l'inesistenza di obblighi restitutori in relazione ad una specifica prestazione ricevuta da controparte e quindi del diritto dell'attore di trattenere quanto ricevuto (Cass. Sez. Un. n. 18046 del 04/08/2010 cit.).
4.7. Trattasi di principio che deve trovare applicazione anche nel caso di specie, e che conduce alla reiezione dell'appello in ragione dell'assenza di qualsivoglia contestazione ad opera dell'odierna appellante – come già evidenziato dal giudice di prime cure – circa il superamento del limite reddituale con riguardo ai redditi percepiti nell'anno 2019. Non appare configurabile, in altri termini, nel caso che occupa, la fattispecie individuata dall'orientamento giurisprudenziale sopra riportato, ossia l'indebito determinato da omessa comunicazione dei redditi percepiti da parte del pensionato, atteso che, diversamente, l'indebito reddituale si è formato non in ragione di una condotta omissiva – che tra l'altro non viene neanche contestata dall' – bensì in virtù della fisiologica sfasatura temporale CP_1 tra il momento in cui la prestazione è stata pagata ed il momento in cui è stato effettuato d'ufficio (e doverosamente) l'accertamento del requisito reddituale (Corte Cost. sentenza n. 166/1996), nel momento in cui l' ha acquisito la CP_1 documentazione attestante i redditi conseguiti dall'appellante nell'anno 2019 ed è venuto così a conoscenza del venir meno del presupposto reddituale della prestazione.
5. Ne consegue, dunque, la piena ripetibilità dell'indebito e l'infondatezza dell'impugnazione, risultando meritevoli di conferma le conclusioni raggiunte a tale proposito dal giudice di prime cure, seppur integrata la motivazione con le considerazioni suesposte.
6. soccombente in grado di appello, va esonerata dal Parte_1 pagamento delle spese, competenze ed onorari, in ragione dell'autocertificazione prodotta in atti e della dichiarazione resa con il ricorso. Pertanto, le spese del presente grado di giudizio sono irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
7. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, atteso che “In tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali trattandosi di fatti insuscettibili di diversa estimazione - della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale ovvero inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma del comma 1 bis del medesimo art. 13” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014). Difatti, come affermato dalle Sezioni Unite, “l'attestazione del giudice dell'impugnazione ha la funzione ricognitiva della
5 sussistenza di uno soltanto dei presupposti previsti dalla legge, quello di carattere "processuale" attinente al tipo di pronuncia adottata (così, Cass., Sez. 6 - 3, n. 23830 del 20/11/2015; Cass., Sez. 1, n. 9660 del 05/04/2019). Rimane invece affidato all'Amministrazione il compito di accertare in concreto la sussistenza degli altri presupposti dai quali dipende la debenza in concreto della doppia contribuzione (Cass., Sez. 3, n. 26907 del 24/10/2018; Cass., Sez. 3, n. 5955 del 14/03/2014); cosicché, se è vero che - come prevede l'art. 13 comma 1-quater, ultima parte, Pt_2
- l'obbligo del pagamento «sorge al momento del deposito» del provvedimento che respinge integralmente o dichiara inammissibile o improcedibile l'impugnazione, il detto obbligo sorge a condizione che sussistano gli altri presupposti richiesti dalla legge per l'insorgere del debito tributario, da accertarsi a cura dell'amministrazione
… In conclusione, va ritenuto che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto" …” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
7.1. Pertanto, ferma restando l'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, essa deve ritenersi condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese del grado irripetibili. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 20/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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