Articolo 6 della Legge 30 luglio 1990, n. 212
Articolo 5Articolo 7
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19 agosto 1990
Art. 6. Farmacisti 1. Il decreto legislativo in materia di formazione dei farmacisti sara' informato ai seguenti princi'pi e criteri direttivi, in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare:
a) individuare le procedure e le modalita' per ottenere l'autorizzazione all'esercizio della professione di farmacista da parte di cittadini degli Stati membri;
b) consentire il mantenimento dell'iscrizione all'ordine provinciale dei farmacisti di coloro che si trasferiscano in altro Stato membro.
Entrata in vigore il 19 agosto 1990
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