Sentenza 22 maggio 2023
Accoglimento
Sentenza 29 novembre 2023
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 22/12/2025, n. 10196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10196 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10196/2025REG.PROV.COLL.
N. 03972/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3972 del 2025, proposto da Sudtirolgas Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Giuri e Marco Massimino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
ER- Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Selgas S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato, sezione seconda, n. 10295/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ER;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 il consigliere IN DE e uditi per le parti l’avvocato Luigi Giuri e l'avvocato dello Stato Generoso Di Leo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Südtirolgas s.p.a. agisce per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, sezione II, n. 10295 del 29 novembre 2023 con cui è stata in parte annullata la delibera ER n. 570/2019/R/gas, recante « Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo 2020-2025 ».
2. I fatti rilevanti al fine del decidere sono di seguito riassunti.
2.1. Con sentenza n. 1689 del 30 giugno 2023 il T.a.r. per la Lombardia ha accolto in parte il ricorso proposto da Südtirolgas, annullando parzialmente la delibera ER n. 570/2019/R/gas per difetto di motivazione e di istruttoria quanto alle modalità di determinazione dei costi operativi effettivi delle piccole imprese di distribuzione del gas per l’anno 2018 (COE 2018).
2.2. In particolare, il T.a.r.:
a) ha evidenziato che l’Autorità aveva calcolato i COE 2018 sulla base dei dati forniti da meno della metà del gruppo (c.d. cluster ) delle piccole imprese di distribuzione, utilizzando, quindi, un campione scarsamente rappresentativo;
b) conseguentemente, ha ordinato ad ER di rideterminare in aumento il valore dei COR (costi operativi riconosciuti) 2020 e in diminuzione quello dell’ x factor (tasso di recupero di produttività), assumendo quale valore iniziale del COE 2018 l’importo di €/PDR 43,88, calcolato in sede di verificazione;
c) ha respinto le censure relative all’irragionevolezza della determinazione di un x factor differenziato (ossia più elevato per le imprese di minori dimensioni) e costante per l’intero periodo regolatorio.
2.3. La sentenza del T.a.r. è stata parzialmente riformata dalla sentenza di questa sezione n. 10295 del 29 novembre 2023 che ha accolto in parte l’appello principale proposto da ER e respinto l’appello incidentale proposto da Südtirolgas.
2.4. La citata sentenza, in particolare:
a) ha respinto il primo motivo e secondo motivo di appello di ER e confermato il capo della sentenza di primo grado relativo alla non corretta elaborazione del cluster e alla conseguente non corretta determinazione dei COE 2018;
b) ha respinto l’appello incidentale di Südtirolgas avverso il capo n. 4 della sentenza di primo grado relativo alla legittimità della determinazione dell’ x factor in misura differenziata per classi dimensionali di imprese e costante per tutto il periodo regolatorio.
2.5. Con il documento di consultazione (DCO) n. 427/2024/R/gas del 22 ottobre 2024 ER ha indicato gli orientamenti per la modifica delle regole tariffarie adottati in ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato (quella della cui ottemperanza si discute e le altre quattro sentenze gemelle rese a seguito degli appelli proposti da altri operatori del settore).
2.6. Al termine della consultazione, con delibera 87/2025 ER: (i) ha rideterminato i costi operativi effettivi dell’anno 2018 (COE 2018) per la classe delle piccole imprese; (ii) ha rideterminato il tasso annuale di riduzione dei costi operativi riconosciuti (c.d. x-factor ) applicabile alle piccole imprese; (iii) ha rimodulato i coefficienti di densità di utenza per tutte le classi di imprese. La delibera ha, inoltre, modificato il testo unico tariffario RTDG 2020-2025 per recepire i nuovi criteri e ha sostituito la tabella 4 della RTDG con i nuovi valori tariffari a copertura dei costi operativi per il periodo 2020-2025.
2.7. Con successiva delibera 98/2025/R/gas, l’Autorità ha ricalcolato le tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione per gli anni 2020-2023, tenendo conto dei nuovi corrispettivi a copertura dei costi operativi riconosciuti per il periodo 2020-2025 che sono stati approvati con la delibera 87/2025.
3. Con ricorso per ottemperanza Südtirolgas chiede la declaratoria di nullità delle delibere ER n. 87/2025 e 98/2025 per violazione ed elusione del giudicato ex art 114 c.p.a., articolando due motivi di censura così rubricati:
1 . Aumento del tasso di recupero della produttività (x-factor) applicato alla classe delle piccole imprese di distribuzione gas
2. Rimodulazione dei costi operativi riconosciuti per classe di densità.
In subordine, chiede che venga disposta la conversione dell’azione di nullità in azione di annullamento ai fini della riassunzione del giudizio davanti al T.a.r. Lombardia, avente competenza sulle domande di annullamento delle delibere ER n. 87/2025/R/gas e n. 98/2025/R/gas.
4. Si è costituita in resistenza ER che, con successiva memoria, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto volto a riproporre le censure già respinte dalla sentenza n.10295/2023. Nel merito, ha insistito per la reiezione del gravame.
5. In vista dell’udienza di trattazione, entrambe le parti hanno depositato memorie e documenti.
6. Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. In via preliminare, deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, atteso che le censure formulate dalla ricorrente non si risolvono nella mera riproposizione di quelle oggetto di appello incidentale-già respinte dalla sentenza ottemperanda- ma attengono all’asserita elusione del giudicato che-ad avviso della società- avrebbe imposto, sul piano conformativo, anche la riduzione dell’ x factor e la differenziazione dei COR 2020 per classe di densità.
8. Premesso quanto sopra, va esclusa la lamentata violazione del giudicato, mentre deve essere disposta la conversione dell’azione di nullità in azione di annullamento, come richiesto in via subordinata dall’appellante.
9. Con il primo motivo di ricorso Südtirol gas lamenta la violazione ed elusione del giudicato con riguardo alla decisione dell’autorità di aumentare l’ x factor applicabile alle piccole imprese di distribuzione per il quinto periodo regolatorio 2020-2025 a seguito della rideterminazione dei COE 2018. Evidenzia, in particolare, che mentre in base al campione precedente (che però era inadeguato) esisteva una differenza positiva per le piccole imprese tra il costo riconosciuto nelle tariffe (COR medio 2018), pari a € 47,36 per ogni PDR, e il costo operativo effettivo (COE medio 2018), pari a € 43,88 per PDR, a seguito dell’integrazione del campione esaminato, il valore del COE 2018 è aumentato da € 43,88 a € 53,60 per ogni PDR, mentre nulla è cambiato con riguardo ai costi riconosciuti, sempre pari a € 47,76 per PDR. Di conseguenza, sarebbe venuto meno il presupposto individuato dal Consiglio di Stato per giustificare la scelta di ER di imporre un x factor più elevato per le piccole imprese rispetto alle altre imprese, ossia l’esistenza di un margine positivo tra costi riconosciuti e costi effettivi.
10. Orbene, le sentenze del T.a.r. Lombardia n. 1683/2023 e del Consiglio di Stato, sez. II, n. 10295/2023, coperte da giudicato, hanno statuito:
i) l’errore di calcolo del COE 2018 sulla cui base è stato determinato il COR 2020, in quanto calcolato nella misura di €/pdr 43,59, inferiore rispetto a quella reale, pari ad €/pdr 43,88, con conseguente inattendibilità dell’ x factor determinato nella misura del 6,59% ed obbligo di ER, in sede conformativa, di rideterminare in aumento il valore del COR 2020 e in diminuzione quello dell’ x factor , assumendo quale valore iniziale del COE 2018 l’importo di €/pdr 43,88 e sviluppando i calcoli conseguenti (capo n. 2.1 della sentenza T.a.r. e capo n. 6 della sentenza del Consiglio di Stato);
ii) la non corretta determinazione del cluster delle piccole imprese in quanto il “taglio delle ali” non si è tradotto in un taglio bilaterale, ma nel taglio del solo lato del campione che presentava valori superiori ai costi medi del cluster (capo n. 2.2 della sentenza T.a.r. e capo n. 7 della sentenza del Consiglio di Stato);
iii) la non manifesta irragionevolezza della scelta regolatoria di determinazione di un x factor differenziato per classe dimensionate (più elevato per le piccole imprese rispetto a quelle di dimensioni maggiori) e costante per tutto il periodo regolatorio (capo n. 4 della sentenza del T.a.r. e capo n. 11 della sentenza del Consiglio di Stato).
12. In ottemperanza al giudicato, l’impugnata delibera n. 87/2025:
i) ha rideterminato il COE2018 (pari a 53,60 €/pdr) e ha rideterminato in diminuzione l’ x factor , che è passato da 6,59% al 6,55%;
ii) con riferimento al cluster delle imprese di piccola dimensione, ha operato un “taglio simmetrico” delle ali (in luogo del taglio asimmetrico, censurato in sede giurisdizionale), escludendo dal campione il 2,5% delle osservazioni caratterizzate dai valori più elevati e il 2,5% delle osservazioni caratterizzate dai valori più bassi rispetto alle medie di settore;
iii) con riferimento alla determinazione dell’ x factor per le imprese appartenenti al cluster “dimensione piccola”, l’obiettivo di riduzione dei costi, è stato fissato, in una logica di maggiore gradualità, con l’obiettivo finale di ridurre il gap nei riconoscimenti unitari tra imprese medie e imprese piccole, esistente nell’anno 2018, nella misura di un terzo, in luogo della metà considerata ai fini della deliberazione 570/2019/R/gas.
13. Da quanto sopra osservato discende che la delibera n. 87/2025 si pone certamente nel solco conformativo del giudicato di annullamento, avendo proceduto alla rideterminazione in riduzione dell’ x factor a seguito del ricalcolo dei COE 2018.
14. Le censure della ricorrente- che lamenta l’irragionevolezza della determinazione di un x factor più elevato nel tempo rispetto a quello delle imprese di maggiori dimensioni, oltre che costante, nonostante l’aumento del COE 2018 conseguente al giudicato- hanno ad oggetto la discrezionalità della scelta tecnica estranea al perimetro del giudicato in quanto afferente al tratto libero dell’azione amministrativa ad esso conseguente.
15. Per tale ragione, le dedotte censure dovranno essere vagliate in sede di cognizione dal giudice di primo grado.
16. Ad identiche conclusioni deve pervenirsi con riguardo alla doglianza, formulata con il secondo motivo di ricorso, relativa all’avvenuta modifica in via retroattiva- a partire dall’anno 2020-dei coefficienti di modulazione dei costi operativi riconosciuti per le diverse classi di densità, senza che tale misura fosse stata prescritta dal Consiglio di Stato.
17. Sul punto, è sufficiente rimarcare che il vincolo del giudicato riguarda unicamente la rideterminazione il COE 2018, mentre nulla è stato disposto con riguardo al profilo censurato dalla ricorrente, relativo alla differenziazione dei COR 2020 per classe di densità.
18. Anche il profilo in esame si colloca nel tratto libero dell’azione amministrativa successiva al giudicato.
19. Siffatto aspetto è stato ben evidenziato dall’Autorità nella relazione tecnica allegata alla delibera impugnata (doc. 7 produzione ricorrente del 19 maggio 2025, allegato B alla delibera n. 87/2025 §§ 8.4 e 8.9). Nel documento in questione si precisa che, sebbene l’intervento prospettato non derivi dall’ottemperanza al giudicato, “ la rimodulazione della differenziazione in funzione della densità illustrate nel DCO 427/2024/R/GAS discende dalla considerazione che l’attuale modulazione è fondata su analisi “datate”, suggerendo l’opportunità di un loro aggiornamento; ciò anche al fine di consentire che il secondo stadio di analisi per il presente procedimento di ottemperanza (teso a verificare l’idoneità della variabile densità di utenza a intercettare i fattori territoriali) si basi su una differenziazione dei costi riconosciuti per densità fondata su dati più aggiornati ”.
20. In conclusione, le censure articolate dalla ricorrente afferiscono alla legittimità dell’azione amministrativa successiva al giudicato e dovranno essere vagliate in sede di cognizione, previa conversione dell’azione di ottemperanza in azione di annullamento, ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a., sussistendone i presupposti di corretta e tempestiva instaurazione del giudizio (il provvedimento impugnato è datato 11 marzo 2025 ed il ricorso risulta notificato l’8 maggio 2025 e depositato il 19 maggio 2025: cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 7369 del 2023; sez. II, n. 9947 del 2024, Ad. plen. n. 2 del 2013).
21. Ai fini della salvezza degli effetti sostanziali della domanda e di tutela del diritto d’azione ex art. 24 Cost., la causa dovrà essere riassunta dinnanzi al T.a.r. Lombardia, sede di Milano, quale giudice funzionalmente competente, nel termine di trenta giorni decorrente dalla data di comunicazione ovvero notificazione della presente sentenza (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 4604 del 2015).
22. Osserva, infine, il collegio che, venendo in rilievo un’ipotesi di conversione dell’(unica) azione di ottemperanza proposta in azione di annullamento e non della contemporanea proposizione, con un unico atto di ricorso, di due azioni (di ottemperanza e di annullamento, cfr. Cons. Stato, sez. II, 628 del 2024), ogni regolamentazione sulle spese è riservata al giudice della cognizione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza, come in epigrafe proposto, dispone la conversione dell’azione di ottemperanza in azione di annullamento e la sua conseguente riassunzione innanzi al T.a.r. per la Lombardia, sede di Milano, nel termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione ovvero notificazione della presente sentenza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DA ZA, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
IN DE, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN DE | DA ZA |
IL SEGRETARIO