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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 16/02/2026, n. 1490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1490 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1490/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
15/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1832/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10988/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
30 e pubblicata il 08/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF306MD32302023 IVA-ALTRO 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF306MD32302023 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 113/2026 depositato il
15/01/2026 Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugnava l'avviso di accertamento n. TF306MD03230/2023, relativo all'anno d'imposta 2022, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli e notificato in data 3 novembre 2023, con il quale è stata contestata una maggiore IVA dovuta pari a € 632.579,00, oltre sanzioni e interessi, per asserita indebita detrazione di IVA di pari importo, ritenuta afferente a operazioni soggettivamente inesistenti inserite in un meccanismo di cd. “frode carosello”. Deduceva l'illegittimità dell'atto impositivo, sostenendo che, nel caso di specie, trova applicazione il regime del reverse charge, il quale impone l'integrazione della fattura intracomunitaria con annotazione dell'imposta sia a debito, nel registro delle vendite, sia a credito, nel registro degli acquisti. In tale contesto, secondo la prospettazione difensiva, non si sarebbe verificata alcuna effettiva detrazione di IVA, con conseguente insussistenza del presupposto per il recupero operato dall'Ufficio. Contestava, inoltre, il difetto di prova in ordine alla propria consapevolezza della partecipazione a un'evasione d'imposta, richiamando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui grava sull'Amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare, anche in via presuntiva ma sulla base di elementi oggettivi e specifici, che il contribuente fosse consapevole – o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza richiesta in ragione della qualità professionale rivestita – dell'inesistenza soggettiva del contraente e dell'inserimento dell'operazione in un meccanismo fraudolento.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – DP I Napoli che ribadiva la legittimità del proprio operato, insistendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
I primi giudici rigettavano il ricorso, ritenendo provata la natura di "cartiera" della società, la cui partita IVA era stata peraltro oggetto di cessazione d'ufficio, la consapevole partecipazione alla frode e l'indebita detrazione dell'IVA oggetto di recupero mediante l'avviso di accertamento impugnato. Ritenevano quidi applicabile il principio di diritto enunciato da Corte di Cassazione, con sentenza n. 4250 del 10 febbraio
2022, secondo cui, in materia di inversione contabile (reverse charge), in applicazione dei principi elaborati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, il diritto alla detrazione dell'IVA relativa a un'operazione di cessione di beni non può essere riconosciuto al cessionario che abbia indicato in fattura un fornitore fittizio, qualora alternativamente: a) egli abbia commesso un'evasione IVA ovvero sapesse o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, che l'operazione si inseriva in un'evasione; b) fosse consapevole dell'indicazione in fattura di un fornitore fittizio e non abbia fornito la prova che il reale fornitore fosse un soggetto passivo IVA.
Presenta appello la contribuente che deduce la nullità della sentenza per difetto di motivazione e per omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., lamentando che il giudice di primo grado abbia reso una decisione sommaria, generica e non adeguatamente argomentata, senza esaminare compiutamente tutte le domande ed eccezioni proposte. Nel merito, contesta la valutazione relativa alla presunta partecipazione a operazioni soggettivamente inesistenti, ritenendo che non sia stata provata dall'Ufficio la conpevola partecipazione alla frode e che, di converso, la contribuente abbia adottato la massima diligenza possibile. Insiste infine per la neutralità dell'IVA in regime di Reverse Charge.
Si costituisce l'Ufficio che contesta tutte le avverse deduzioni, chiedendo confermarsi la sentenza gravata, spese vinte.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Dalla lettura della documentazione in atti, nessun elemento è stato offerto a questa Corte per controvertere la decisione dei primi giudici, che risulta adeguatamente motivata e correttamente basata sul puntuale scrutinio di tutti gli elementi di doglianza del contribuente e delle controdeduzioni dell'Ufficio. La sentenza appellata non si presta pertanto a censure sotto il profilo della adeguata motivazione in quanto i giudici di prime cure hanno correttamente individuato il thema decidendum della controversia attraverso un ragionamento logico-giuridico chiaro e coerente, in conformità all'art. 36 comma 2, n. 4 d.lgs. 546.
In particolare, dalla lettura della sentenza gravata emerge che i primi Giudici, indipendentemente dalla cessazione d'ufficio della partita IVA, hanno ritenuto provate le argomentazioni dell'Amministrazione relativamente alla fittizietà delle operazioni. Ed infatti, dalle risultanze istruttorie emergono plurimi elementi gravi, precisi e concordanti attestanti la natura meramente cartolare della “Ricorrente_1 Srl” e il suo inserimento in un meccanismo di operazioni soggettivamente inesistenti, quali: 1) inesistenza delle sedi dichiarate, in quanti i sopralluoghi effettuati in data 25.01.2023 (Napoli) e 12.04.2023 (Salerno) hanno accertato l'inesistenza della sede legale e di ulteriori due unità locali dichiarate dalla società; 2) assenza di rapporti contrattuali con la piattaforma logistica, in quanto dalla verifica del 02.03.2023 presso la “Società_1 Srl” è emersa l'inesistenza di contratti con la “Ricorrente_1 Srl”, risultando che i corrispettivi per i servizi venivano pagati direttamente dalle ditte di trasporto;
3) contraddizioni documentali e dichiarative, in quanto il responsabile della piattaforma logistica ha dichiarato che le consegne per “Ricorrente_1 Srl” sarebbero iniziate dall'aprile 2022, mentre la documentazione (CMR e fatture UE) attesta consegne già dal 2021; 4) anomalie negli indirizzi di consegna, in quanto nei documenti di trasporto compare frequentemente l'indirizzo di
Indirizzo_1 – Volla, riconducibile alla “Società_2 Srl”, soggetto terzo operante nel C.A.A.N., con riscontro di tentativi di cancellazione nei documenti di riferimenti a tale società; 5) coinvolgimento di soggetti terzi non formalmente collegati in quanto in diversi documenti figurano, quali referenti per conto di “Ricorrente_1 Srl”, soggetti risultati legali rappresentanti di altre società operanti nel medesimo sito (Società_2 Srl e Società_3
Srl); 6) incongruenze nei luoghi di partenza e consegna della merce, in quanto i documenti di trasporto indicano località di presa in carico (Tivoli, Colturano, Tribiano, Società_4 Srl – Milano) non coerenti con le dichiarate operazioni intracomunitarie, senza che la parte abbia fornito adeguata giustificazione;
7) rilevanti debiti IVA non versati, in quanto per gli anni oggetto di controllo risultano ingenti debiti IVA derivanti dalle operazioni di rivendita, circostanza tipica delle frodi carosello fondate su operazioni soggettivamente inesistenti.
Nel loro complesso, tali elementi delineano un quadro indiziario coerente e univoco circa la fittizietà soggettiva delle operazioni e la partecipazione della società al meccanismo evasivo che conduce a qualificare la “Ricorrente_1
Srl” quale società interposta o “cartiera”, in ragione: a) della ricorrenza dei tipici indici sintomatici delle frodi IVA, quali l'assenza di una sede effettiva e di una struttura organizzativa e logistica idonea allo svolgimento dell'attività d'impresa; b) della non corrispondenza tra i soggetti formalmente indicati quali cedenti e quelli effettivamente coinvolti nelle operazioni di acquisto intracomunitario. Sulla base delle risultanze istruttorie acquisite dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane, l'Ufficio Controlli della Direzione
Provinciale I di Napoli ha pertanto proceduto correttamente alla contestazione dell'indebita detrazione IVA, limitatamente alla quota afferente agli acquisti intracomunitari dichiarati, per un importo complessivo di euro
623.579, qualificando le operazioni come soggettivamente inesistenti alla luce dei riscontri documentali acquisiti. A fronte di tali elementi, i primi Giudici hanno adeguatamente valutato le difese della contribuente che non ha fornito alcun elemento di prova contraria.
Destituito di fondamento anche il motivo di appello relativo alla pretesa neutralità dell'IVA in regime di reverse charge, l'appellante sostiene l'illegittimità del recupero sul presupposto che, trattandosi di inversione contabile, l'imposta sarebbe stata “neutralizzata” mediante la contestuale annotazione a debito e a credito.
Infatti, secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (tra le altre, sentt. nn. 16679/2016,
140/2022, 18730/2024, ord. 23262/2024), il principio di neutralità dell'IVA non opera in presenza di operazioni inesistenti in quanto anche nel regime del reverse charge, il diritto alla detrazione presuppone la reale esistenza dell'operazione e la corrispondenza soggettiva tra il soggetto fatturante e quello effettivamente coinvolto nella transazione. In caso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, quindi, l'imposta
è comunque dovuta dal cessionario quale soggetto passivo dell'inversione contabile ed il diritto alla detrazione
è escluso, mancando il presupposto sostanziale dell'effettività e inerenza dell'operazione. La frode fiscale costituisce, infatti, limite al principio di neutralità dell'IVA, come affermato anche dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, secondo cui la detrazione è ammessa solo se risultano soddisfatte le condizioni sostanziali dell'operazione. In particolare, il diritto alla detrazione deve essere negato quando: a) il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione si inseriva in un disegno fraudolento;
b) era consapevole dell'indicazione in fattura di un fornitore fittizio e non ha provato che il reale fornitore fosse soggetto passivo
IVA (Cfr: Cass. n. 4250/2022; Cass. n. 15749/2023). Nel caso di specie, gli elementi istruttori – rimasti sostanzialmente incontestati – dimostrano la natura soggettivamente inesistente delle operazioni e la consapevole partecipazione della società al meccanismo fraudolento. Ne consegue che il regime del reverse charge non costituisce ostacolo all'esercizio del potere di accertamento e non legittima la detrazione dell'imposta.
La sentenza gravata, pertanto, deve essere integralmente confermata.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando rigetta l'appello, condannando alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 4.000,00 oltre accessori
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
15/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1832/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10988/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
30 e pubblicata il 08/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF306MD32302023 IVA-ALTRO 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF306MD32302023 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 113/2026 depositato il
15/01/2026 Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugnava l'avviso di accertamento n. TF306MD03230/2023, relativo all'anno d'imposta 2022, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli e notificato in data 3 novembre 2023, con il quale è stata contestata una maggiore IVA dovuta pari a € 632.579,00, oltre sanzioni e interessi, per asserita indebita detrazione di IVA di pari importo, ritenuta afferente a operazioni soggettivamente inesistenti inserite in un meccanismo di cd. “frode carosello”. Deduceva l'illegittimità dell'atto impositivo, sostenendo che, nel caso di specie, trova applicazione il regime del reverse charge, il quale impone l'integrazione della fattura intracomunitaria con annotazione dell'imposta sia a debito, nel registro delle vendite, sia a credito, nel registro degli acquisti. In tale contesto, secondo la prospettazione difensiva, non si sarebbe verificata alcuna effettiva detrazione di IVA, con conseguente insussistenza del presupposto per il recupero operato dall'Ufficio. Contestava, inoltre, il difetto di prova in ordine alla propria consapevolezza della partecipazione a un'evasione d'imposta, richiamando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui grava sull'Amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare, anche in via presuntiva ma sulla base di elementi oggettivi e specifici, che il contribuente fosse consapevole – o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza richiesta in ragione della qualità professionale rivestita – dell'inesistenza soggettiva del contraente e dell'inserimento dell'operazione in un meccanismo fraudolento.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – DP I Napoli che ribadiva la legittimità del proprio operato, insistendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
I primi giudici rigettavano il ricorso, ritenendo provata la natura di "cartiera" della società, la cui partita IVA era stata peraltro oggetto di cessazione d'ufficio, la consapevole partecipazione alla frode e l'indebita detrazione dell'IVA oggetto di recupero mediante l'avviso di accertamento impugnato. Ritenevano quidi applicabile il principio di diritto enunciato da Corte di Cassazione, con sentenza n. 4250 del 10 febbraio
2022, secondo cui, in materia di inversione contabile (reverse charge), in applicazione dei principi elaborati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, il diritto alla detrazione dell'IVA relativa a un'operazione di cessione di beni non può essere riconosciuto al cessionario che abbia indicato in fattura un fornitore fittizio, qualora alternativamente: a) egli abbia commesso un'evasione IVA ovvero sapesse o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, che l'operazione si inseriva in un'evasione; b) fosse consapevole dell'indicazione in fattura di un fornitore fittizio e non abbia fornito la prova che il reale fornitore fosse un soggetto passivo IVA.
Presenta appello la contribuente che deduce la nullità della sentenza per difetto di motivazione e per omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., lamentando che il giudice di primo grado abbia reso una decisione sommaria, generica e non adeguatamente argomentata, senza esaminare compiutamente tutte le domande ed eccezioni proposte. Nel merito, contesta la valutazione relativa alla presunta partecipazione a operazioni soggettivamente inesistenti, ritenendo che non sia stata provata dall'Ufficio la conpevola partecipazione alla frode e che, di converso, la contribuente abbia adottato la massima diligenza possibile. Insiste infine per la neutralità dell'IVA in regime di Reverse Charge.
Si costituisce l'Ufficio che contesta tutte le avverse deduzioni, chiedendo confermarsi la sentenza gravata, spese vinte.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Dalla lettura della documentazione in atti, nessun elemento è stato offerto a questa Corte per controvertere la decisione dei primi giudici, che risulta adeguatamente motivata e correttamente basata sul puntuale scrutinio di tutti gli elementi di doglianza del contribuente e delle controdeduzioni dell'Ufficio. La sentenza appellata non si presta pertanto a censure sotto il profilo della adeguata motivazione in quanto i giudici di prime cure hanno correttamente individuato il thema decidendum della controversia attraverso un ragionamento logico-giuridico chiaro e coerente, in conformità all'art. 36 comma 2, n. 4 d.lgs. 546.
In particolare, dalla lettura della sentenza gravata emerge che i primi Giudici, indipendentemente dalla cessazione d'ufficio della partita IVA, hanno ritenuto provate le argomentazioni dell'Amministrazione relativamente alla fittizietà delle operazioni. Ed infatti, dalle risultanze istruttorie emergono plurimi elementi gravi, precisi e concordanti attestanti la natura meramente cartolare della “Ricorrente_1 Srl” e il suo inserimento in un meccanismo di operazioni soggettivamente inesistenti, quali: 1) inesistenza delle sedi dichiarate, in quanti i sopralluoghi effettuati in data 25.01.2023 (Napoli) e 12.04.2023 (Salerno) hanno accertato l'inesistenza della sede legale e di ulteriori due unità locali dichiarate dalla società; 2) assenza di rapporti contrattuali con la piattaforma logistica, in quanto dalla verifica del 02.03.2023 presso la “Società_1 Srl” è emersa l'inesistenza di contratti con la “Ricorrente_1 Srl”, risultando che i corrispettivi per i servizi venivano pagati direttamente dalle ditte di trasporto;
3) contraddizioni documentali e dichiarative, in quanto il responsabile della piattaforma logistica ha dichiarato che le consegne per “Ricorrente_1 Srl” sarebbero iniziate dall'aprile 2022, mentre la documentazione (CMR e fatture UE) attesta consegne già dal 2021; 4) anomalie negli indirizzi di consegna, in quanto nei documenti di trasporto compare frequentemente l'indirizzo di
Indirizzo_1 – Volla, riconducibile alla “Società_2 Srl”, soggetto terzo operante nel C.A.A.N., con riscontro di tentativi di cancellazione nei documenti di riferimenti a tale società; 5) coinvolgimento di soggetti terzi non formalmente collegati in quanto in diversi documenti figurano, quali referenti per conto di “Ricorrente_1 Srl”, soggetti risultati legali rappresentanti di altre società operanti nel medesimo sito (Società_2 Srl e Società_3
Srl); 6) incongruenze nei luoghi di partenza e consegna della merce, in quanto i documenti di trasporto indicano località di presa in carico (Tivoli, Colturano, Tribiano, Società_4 Srl – Milano) non coerenti con le dichiarate operazioni intracomunitarie, senza che la parte abbia fornito adeguata giustificazione;
7) rilevanti debiti IVA non versati, in quanto per gli anni oggetto di controllo risultano ingenti debiti IVA derivanti dalle operazioni di rivendita, circostanza tipica delle frodi carosello fondate su operazioni soggettivamente inesistenti.
Nel loro complesso, tali elementi delineano un quadro indiziario coerente e univoco circa la fittizietà soggettiva delle operazioni e la partecipazione della società al meccanismo evasivo che conduce a qualificare la “Ricorrente_1
Srl” quale società interposta o “cartiera”, in ragione: a) della ricorrenza dei tipici indici sintomatici delle frodi IVA, quali l'assenza di una sede effettiva e di una struttura organizzativa e logistica idonea allo svolgimento dell'attività d'impresa; b) della non corrispondenza tra i soggetti formalmente indicati quali cedenti e quelli effettivamente coinvolti nelle operazioni di acquisto intracomunitario. Sulla base delle risultanze istruttorie acquisite dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane, l'Ufficio Controlli della Direzione
Provinciale I di Napoli ha pertanto proceduto correttamente alla contestazione dell'indebita detrazione IVA, limitatamente alla quota afferente agli acquisti intracomunitari dichiarati, per un importo complessivo di euro
623.579, qualificando le operazioni come soggettivamente inesistenti alla luce dei riscontri documentali acquisiti. A fronte di tali elementi, i primi Giudici hanno adeguatamente valutato le difese della contribuente che non ha fornito alcun elemento di prova contraria.
Destituito di fondamento anche il motivo di appello relativo alla pretesa neutralità dell'IVA in regime di reverse charge, l'appellante sostiene l'illegittimità del recupero sul presupposto che, trattandosi di inversione contabile, l'imposta sarebbe stata “neutralizzata” mediante la contestuale annotazione a debito e a credito.
Infatti, secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (tra le altre, sentt. nn. 16679/2016,
140/2022, 18730/2024, ord. 23262/2024), il principio di neutralità dell'IVA non opera in presenza di operazioni inesistenti in quanto anche nel regime del reverse charge, il diritto alla detrazione presuppone la reale esistenza dell'operazione e la corrispondenza soggettiva tra il soggetto fatturante e quello effettivamente coinvolto nella transazione. In caso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, quindi, l'imposta
è comunque dovuta dal cessionario quale soggetto passivo dell'inversione contabile ed il diritto alla detrazione
è escluso, mancando il presupposto sostanziale dell'effettività e inerenza dell'operazione. La frode fiscale costituisce, infatti, limite al principio di neutralità dell'IVA, come affermato anche dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, secondo cui la detrazione è ammessa solo se risultano soddisfatte le condizioni sostanziali dell'operazione. In particolare, il diritto alla detrazione deve essere negato quando: a) il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione si inseriva in un disegno fraudolento;
b) era consapevole dell'indicazione in fattura di un fornitore fittizio e non ha provato che il reale fornitore fosse soggetto passivo
IVA (Cfr: Cass. n. 4250/2022; Cass. n. 15749/2023). Nel caso di specie, gli elementi istruttori – rimasti sostanzialmente incontestati – dimostrano la natura soggettivamente inesistente delle operazioni e la consapevole partecipazione della società al meccanismo fraudolento. Ne consegue che il regime del reverse charge non costituisce ostacolo all'esercizio del potere di accertamento e non legittima la detrazione dell'imposta.
La sentenza gravata, pertanto, deve essere integralmente confermata.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando rigetta l'appello, condannando alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 4.000,00 oltre accessori