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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 57/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 1, riunita in udienza il 14/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D'AURIA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
AQUINO VINCENZO, Giudice
RESCIGNO MARCELLO, Giudice
in data 14/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 838/2024 depositato il 22/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Latina - Ss Monti Lepini Km 51,260 04100 Latina LT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720249001473882000 IRPEF-ALTRO 2000 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720210024928446000 IRPEF-ALTRO 2000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 669/2025 depositato il
18/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta al ricorso ed insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: nel riportarsi alle proprie controdeduzioni si oppone
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda giudiziaria trae origine dal ricorso proposto da Ricorrente_1 con cui ha impugnato l'avviso di intimazione di pagamento 05720249001473882000 dell'importo di € 147.517,73, a cui erano sottese varie cartelle di pagamento , meglio in atti descritte.
In particolare il ricorrente deduceva che l'atto impugnato presentava un difetto di motivazione, e che non era stata indicata l'Ag a cui rivolgersi per eventuale impugnazione, ed inoltre l'atto sotteso presentava un vizio circa l'imputazione delle sanzioni.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, e la Agenzia della Riscossione chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 14 7 2025, la corte di Giustizia di Latina, in composizione collegiale, ha emesso la seguente sentenza .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda l'impugnazione della cartella sottesa all'intimazione, è pacifico che sia stata notificata ed anche impugnata dall'attuale ricorrente,( vedi allegati ed anche emessa sentenza di primo grado, ). Pertanto le doglianze di merito , andavano eventualmente formulate, ai sensi del richiamato art. 19 del D.Lgs. 546/92, in sede di impugnazione della cartella e quindi o sono state già formulate e quindi competente a decidere è solo il giudice preventivamente adito o non lo sono state e quindi sul punto l'atto è divenuto irrevocabile inter partes.
Per quanto riguarda l'intimazione , non sussiste alcun difetto di motivazione visto che sono state chiaramente esplicitate le ragioni della pretesa che derivava da cartella di pagamento già notificata , descritta minuziosamente nell'atto.
Del resto proprio perché la ragione logica del provvedimento era stata bene esplicitata ha permesso alla parte di difendersi nel merito.
In ordine agli interessi indicati nell'intimazione, le Sezioni Unite ( Cass., Sez. U, 14 luglio 2022,n. 22281), hanno affermato il principio, a cui questo collegio intende aderire , secondo cui l'intimazione che segua l'adozione di una cartella che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990. Cass., Sez. U, 14 luglio 2022,n. 22281)
Altresì è infondato il motivo di censura, con cui il ricorrente ha dedotto la carente indicazione circa l'autorità Giudiziaria Tributaria a cui rivolgersi in sede di impugnazione .
Proprio perchè il ricorrente ha provveduto all'impugnazione dell'atto impositivo, in ogni caso deve ritenersi sanato il dedotto difetto, essendo stato di fatto esercitato il diritto di difesa.
Pertanto il ricorso va rigettato .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3000,00 a favore di ciascuna parte costituita.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 1, riunita in udienza il 14/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D'AURIA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
AQUINO VINCENZO, Giudice
RESCIGNO MARCELLO, Giudice
in data 14/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 838/2024 depositato il 22/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Latina - Ss Monti Lepini Km 51,260 04100 Latina LT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720249001473882000 IRPEF-ALTRO 2000 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720210024928446000 IRPEF-ALTRO 2000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 669/2025 depositato il
18/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta al ricorso ed insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: nel riportarsi alle proprie controdeduzioni si oppone
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda giudiziaria trae origine dal ricorso proposto da Ricorrente_1 con cui ha impugnato l'avviso di intimazione di pagamento 05720249001473882000 dell'importo di € 147.517,73, a cui erano sottese varie cartelle di pagamento , meglio in atti descritte.
In particolare il ricorrente deduceva che l'atto impugnato presentava un difetto di motivazione, e che non era stata indicata l'Ag a cui rivolgersi per eventuale impugnazione, ed inoltre l'atto sotteso presentava un vizio circa l'imputazione delle sanzioni.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, e la Agenzia della Riscossione chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 14 7 2025, la corte di Giustizia di Latina, in composizione collegiale, ha emesso la seguente sentenza .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda l'impugnazione della cartella sottesa all'intimazione, è pacifico che sia stata notificata ed anche impugnata dall'attuale ricorrente,( vedi allegati ed anche emessa sentenza di primo grado, ). Pertanto le doglianze di merito , andavano eventualmente formulate, ai sensi del richiamato art. 19 del D.Lgs. 546/92, in sede di impugnazione della cartella e quindi o sono state già formulate e quindi competente a decidere è solo il giudice preventivamente adito o non lo sono state e quindi sul punto l'atto è divenuto irrevocabile inter partes.
Per quanto riguarda l'intimazione , non sussiste alcun difetto di motivazione visto che sono state chiaramente esplicitate le ragioni della pretesa che derivava da cartella di pagamento già notificata , descritta minuziosamente nell'atto.
Del resto proprio perché la ragione logica del provvedimento era stata bene esplicitata ha permesso alla parte di difendersi nel merito.
In ordine agli interessi indicati nell'intimazione, le Sezioni Unite ( Cass., Sez. U, 14 luglio 2022,n. 22281), hanno affermato il principio, a cui questo collegio intende aderire , secondo cui l'intimazione che segua l'adozione di una cartella che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990. Cass., Sez. U, 14 luglio 2022,n. 22281)
Altresì è infondato il motivo di censura, con cui il ricorrente ha dedotto la carente indicazione circa l'autorità Giudiziaria Tributaria a cui rivolgersi in sede di impugnazione .
Proprio perchè il ricorrente ha provveduto all'impugnazione dell'atto impositivo, in ogni caso deve ritenersi sanato il dedotto difetto, essendo stato di fatto esercitato il diritto di difesa.
Pertanto il ricorso va rigettato .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3000,00 a favore di ciascuna parte costituita.