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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/02/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 154/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
OL NATALE e dell'avv. D'AMICO GIOVANNI
MARIANGELA RO (C.F. , con il patrocinio dell'avv. C.F._2
OL NATALE e dell'avv. D'AMICO GIOVANNI
MARIA LUISA RO (C.F. , con il patrocinio dell'avv. C.F._3
OL NATALE e dell'avv. D'AMICO GIOVANNI
appellanti e
in qualità di mandataria di Controparte_1 [...]
C.F. , contumace CP_1 P.IVA_1
(C.F. ), Controparte_2 C.F._4 contumace appellati
, in qualità di mandataria (C.F. Controparte_3 CP_4
), con il patrocinio dell'avv. MAZZITELLI GIOVANNI P.IVA_2
intervenuta CONCLUSIONI
per parte appellante: - Annullare la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n.
1145/2019 per le ragioni illustrate nei motivi di appello svolti nell'atto di citazione, e per l'effetto,
- In via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 del d. lgs. N. 28/2010;
- Nel merito, accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto della domanda di revocatoria formulata dalla per conto della Controparte_1
con ogni conseguente statuizione di legge;
Controparte_5
- Condannare parte appellata alla integrale rifusione delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde;
per parte intervenuta: rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto o comunque non provato;
e quindi confermare integralmente la sentenza n. 1145/2019, rigettando l'appello proposto dalle sig.re ME NG e ME Parte_1
MA UI.
Salvo ogni diritto, azione e ragione e in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, iva, cpa e spese generali nelle misure di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, notificato il 6.10.2011,
in qualità di mandataria di conveniva in Controparte_1 CP_1
giudizio ME MA UI, ME NG e in proprio e nella Parte_1
qualità di eredi di , nonché in qualità di erede di CP_2 Controparte_6
, per ottenere la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto CP_2
sub rep. 80078 per Notaio il 18.12.2006, trascritto il 17.01.2007, con nota Per_1 sub R.G. 1237 e RP. 738 presso l'Agenzia del territorio, Ufficio Provinciale di Reggio
Calabria, con cui il sig. ha effettuato i seguenti atti di disposizione CP_2
patrimoniale:
pag. 2/9 - Prima donazione effettuata in favore delle proprie figlie ME MA UI, ME
NG e e avente ad oggetto la piena proprietà in ragione di un Parte_1 terzo per ciascuna dell'appartamento di civile abitazione sito nel Comune di Roma alla
Via Monte Argentario n. 10;
- Seconda donazione effettuata in favore della figlia ME MA UI avente ad oggetto la piena proprietà di un fabbricato a sei piani f.t. sito alla Via Reggio Campi I tronco n.119 B, nonché di alcuni immobili di vecchia costruzione e di un locale magazzino (tutti beni siti in Reggio Calabria);
- Terza donazione effettuata in favore della figlia ME NG avente ad oggetto la piena proprietà di un appartamento sito in Reggio Calabria alla Via Vecchia Cimitero
n. 20/B, e di un appezzamento di terreno di mq 2.940 in località Pietrastorta di Reggio
Calabria;
- Quarta donazione effettuata in favore delle figlie ME NG e
[...]
e avente ad oggetto per ciascuna delle donatarie la metà di un locale negozio Pt_1
sito in Reggio Calabria alla via Filippini nn. 73/75, e la metà di alcune unità immobiliari facenti parte di un maggior fabbricato sito in Reggio Calabria alla via Reggio Campi 94.
L'attrice affermava di essere creditrice della (già Controparte_7 [...]
, della somma di € 560.956,3 e di € 225.096,21, rispettivamente Controparte_8
costituenti il saldo/dare risultante alla chiusura (31.05.2010) del c/c n. 17843 (acceso in data 10.11.1983) e il saldo/dare risultante alla chiusura (31.05.2010) del finanziamento n. 3140562.90, crediti assistiti dalla garanzia personale rilasciata da CP_2
(fideiussore della fino alla concorrenza di lire 3.500.000.000,00 per Controparte_7 il contratto di conto corrente e fino all'importo di € 600.000,00 per il contratto di finanziamento ).
Si costituivano in giudizio le convenute, che eccepivano l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio, la carenza di legittimazione attiva dell'attrice e passiva per nonché Controparte_6 per le convenute ME in proprio, e nel merito l'infondatezza della domanda, in mancanza di pregiudizio per il creditore, stante la capienza del patrimonio al momento dell'atto dispositivo oggetto di revocatoria, nonché per difetto di prova del c.d. animus nocendi, ed eccepivano altresì l'inesistenza parziale del credito azionato dalla CP_1
pag. 3/9 Con sentenza parziale n. 308/2017 veniva rigettata l'eccezione di improcedibilità dell'azione e di carenza di legittimazione attiva dell'attrice, dichiarato il difetto di legittimazione passiva di nonché il difetto di legittimazione Controparte_6
passiva di MA UI, NG e in qualità di eredi di Parte_1 CP_2
atteso che le convenute avevano rinunciato all'eredità, e la causa veniva
[...]
rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio e la integrazione del contraddittorio nei confronti del curatore dell'eredità giacente.
Con sentenza n. 1145/2019 il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva l'azione revocatoria spiegata dalla banca attrice e dichiarava inefficaci le donazioni di cui all'atto per notaio el 18.12.2006. Per_1
Con atto di citazione notificato il 14.02.2020, MA UI, NG e Parte_1
impugnavano la predetta sentenza, concludendo nei termini riportati in epigrafe,
[...]
sulla scorta dei seguenti motivi:
A) violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28/2010, poiché la domanda rientrava nell'ambito di applicazione della norma citata e non era stato svolto il procedimento di mediazione obbligatoria;
B) violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 co. 1 n. 1 c.c. in ordine alla qualificazione dell'atto dispositivo come “posteriore” (anziché anteriore) al sorgere del credito, rispetto alla fideiussione relativa allo scoperto di conto corrente;
C) violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. con riferimento all'accertamento del presupposto dell'eventus damni, atteso che il patrimonio residuo del donante al momento della donazione era più che sufficiente a garantire il credito sussistente all'epoca;
D) violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 e dell'art. 2697 c.c. in ordine alla distribuzione degli oneri probatori circa la sussistenza del c.d. eventus damni, atteso che la prova della insufficienza del patrimonio residuo doveva essere offerta dall'attore, e che in ogni caso era stata provata dalle convenute;
E) violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 e dell'art. 2729 c.c. con riguardo alle presunzioni (semplici) utilizzate per dichiarare la sussistenza del consilium fraudis.
Gli appellati, regolarmente citati, non si costituivano.
pag. 4/9 Interveniva in giudizio , quale mandataria di Controparte_3 Controparte_9 cessionaria del credito di che eccepiva in via preliminare l'inammissibilità CP_1 dell'appello ex artt. 348 bis e 342 c.p.c., non avendo ragionevoli probabilità di essere accolto ed essendo provo di indicazioni sulle parti della sentenza oggetto di appello, e nel merito sosteneva l'infondatezza del gravame.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è fondato e deve essere accolto.
Non sussistono i presupposti per la dichiarazione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., posto che i motivi di appello sono specifici e dalla lettura del gravame si ricavano agevolmente le specifiche parti della sentenza impugnate ed i termini in cui viene chiesta la loro riforma.
2.1. Il primo motivo d'appello è inammissibile, in quanto la questione della procedibilità (ossia della necessità dell'esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010) è stata decisa con la sentenza non definitiva n. 338/2017, rispetto alla quale non è stato riservato l'appello né questo è stato proposto.
2.2. Il secondo motivo di appello non è fondato.
Entrambi i crediti vantati dalla erano anteriori alle donazioni oggetto CP_1 dell'azione revocatoria, in quanto la fideiussione era stata rilasciata per lo scoperto di conto corrente nel 1999, con limite fino a 3.500.000 lire. In tema di azione revocatoria ordinaria, il credito derivante da un contratto di apertura di credito regolata in conto corrente è qualificabile quale credito litigioso, ai fini della valutazione dell'anteriorità rispetto ad atti dispositivi effettuati dal correntista, dal momento in cui la banca accredita sul conto la somma messa a disposizione e non da quando l'obbligo di restituzione diviene esigibile. (Cass. Sez. 3, 18/01/2023, n. 1414, Rv. 666689 - 01).
L'azione revocatoria ordinaria presuppone, infatti, la semplice esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, concessa fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla detta pag. 5/9 apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901, n.
1, prima parte, c.c., in base al mero requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni") ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento, giacché l'insorgenza del credito deve essere apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione (cfr.
Cass. Sez. 3-6, ordinanza n. 10522 del 03/06/2020, Rv. 658031 -01).
2.3. Il terzo e il quarto motivo di appello possono essere esaminati congiuntamente, riferendosi all'assenza dell'eventus damni ed al relativo onere della prova. Nell'azione revocatoria ordinaria, il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore consiste nella insufficienza dei beni del debitore ad offrire la garanzia patrimoniale, essendo irrilevante una mera diminuzione di detta garanzia;
è invece rilevante ogni aggravamento della già esistente insufficienza dei beni del debitore ad assicurare la garanzia patrimoniale. (cfr. Cass. Sez. 1, 06/03/2018, n. 5269, Rv. 647640 - 01).
L'onere della prova della grava sull'attore, che deve provare che l'atto abbia causato una maggiore difficoltà o incertezza nel recupero coattivo, sebbene non sia necessario dimostrare che l'atto dispositivo abbia reso impossibile la soddisfazione del credito.
Si deve, pertanto, ritenere fondata la doglianza di parte appellante relativamente al capo della sentenza che pone a carico delle convenute l'onere di dimostrare la sufficienza del patrimonio immobiliare all'epoca del compimento dell'atto oggetto di revocatoria.
La valutazione dell'"eventus damni" va effettuata operata "ex ante", con riferimento alla data dell'atto dispositivo e non a quella futura dell'effettiva realizzazione del credito, avendo riguardo anche alla modificazione qualitativa della composizione del patrimonio
(cfr. Cass. sez. 1, sentenza n. 16986 del 1/08/2007). L'azione revocatoria ordinaria ha infatti la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non la garanzia specifica, con la conseguenza che sussiste l'interesse del creditore, da valutarsi "ex ante", e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione, di far dichiarare inefficace un atto che impedisca o renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito.
pag. 6/9 Nel caso di specie, l'attore non ha dimostrato che le donazioni impugnate avessero compromesso in alcun modo la garanzia generica assicurata dal patrimonio del fideiussore, visto che al dicembre 2006 il patrimonio residuo di CP_2
comprendeva ancora un complesso immobiliare del valore di circa 10 milioni di euro.
Erra la sentenza di primo grado ad ipotizzare che la costituzione di ipoteca sul complesso immobiliare, avvenuta soltanto nel dicembre 2007 a seguito della richiesta di finanziamento per 6 milioni di euro, possa essere la dimostrazione di una dolosa preordinazione per sottrarre i beni ai creditori, poiché al momento della donazione il patrimonio immobiliare del fideiussore era evidentemente più che sufficiente quale garanzia del credito all'epoca sussistente, né può ritenersi che le donazioni fossero preordinate a rendere più difficile il soddisfacimento del credito.
Tanto si può affermare sia sotto il profilo temporale sia dal punto di vista logico giuridico. Se il credito sorge al momento della apertura del credito, come affermato dall'attrice in primo grado e ribadito dall'intervenuta in appello, il credito di (potenziali)
3.500.000 lire era sorto nel lontano 1999, ed il credito di € 600.000,00 si riferiva al contratto del marzo del 2006, per cui la donazione del dicembre 2006 non era di certo ravvicinata rispetto al momento del sorgere del credito. Il patrimonio immobiliare era in quel momento più che capiente, e tanto si ricava dalla circostanza che sussistono altri beni immobili che sono stati oggetto di concessione di ipoteca nel dicembre 2007, a distanza di un anno dalle donazioni, per un importo di oltre 10 milioni di euro, per un finanziamento stipulato in favore della società (dato non contestato dall'istituto di credito).
È questo atto che provoca la drastica riduzione della garanzia patrimoniale del debitore, perché solo in quel momento il patrimonio non offre più la garanzia generica sufficiente per il pagamento del debito da parte del fideiussore. L'esistenza di debiti personali del per i quali poi viene chiesto un nuovo finanziamento con garanzia CP_2
reale a carico del residuo patrimonio immobiliare di , non è allegata nè CP_2
dimostrata, in quanto non si ha la prova che detto finanziamento fosse stato contratto per la copertura di debiti personali (non essendo invece contestata l'affermazione che il finanziamento si riferisse alla società) e già esistenti al dicembre 2006. Fino al 2010, infatti, non è documentata alcuna azione esecutiva, per cui la richiesta di finanziamento pag. 7/9 è compatibile con una attività di sviluppo ed investimento, e non dimostra necessariamente l'esistenza di una consolidata situazione di dissesto finanziario.
Fino all'atto di concessione di ipoteca, il patrimonio del ME non presentava altri elementi negativi, quanto meno allegati e dimostrati dalla parte sulla quale detto onere incombeva, né l'esistenza del debito sociale poteva in alcun modo incidere negativamente sulla sua capacità patrimoniale e sulla generica garanzia che detto patrimonio rappresenta per i suoi creditori. Solo con l'assunzione volontaria della garanzia reale a fronte di un finanziamento di 6 milioni di euro, si determina la riduzione della garanzia per i suoi creditori.
La prova del valore dei beni residui del debitore al momento della stipula dell'atto, se anche fosse posta a carico delle appellate, sarebbe ricavabile dall'importo dell'ipoteca su di essi iscritta, per oltre dieci milioni di euro. Se ne desume che non vi è prova della riduzione della garanzia patrimoniale al momento del compimento dell'atto oggetto di revocatoria, ed anzi sussiste principio di prova contraria. Difetta, pertanto, il presupposto oggettivo per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria.
In accoglimento dell'appello, si deve rigettare l'azione revocatoria proposta da CP_1
per mezzo della sua mandataria, con conseguente assorbimento dei restanti motivi
[...]
di impugnazione.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellata per entrambi i gradi di giudizio, in solido con la parte intervenuta per il presente grado.
Le spese di lite vengono liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe previste per le cause di valore fino ad € 2.000.000,00 dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini: €
18.977,00 per il primo grado (€ 2.995,00 per la fase di studio, € 1.976,00 per la fase introduttiva, € 8.797,00 per la fase istruttoria, € 5.209,00 per la fase decisionale); €
17.002,00 per il presente grado (€ 3.709,00 per la fase di studio, € 2.157,00 per la fase introduttiva, € 4.969,00 per la fase di trattazione, € 6.167,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
pag. 8/9 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
NG RO e MA UI RO avverso la sentenza del
[...]
Tribunale di Reggio Calabria n. 1145/2019, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da , quale mandataria di Controparte_1 CP_1
2. Condanna quale mandataria di al Controparte_1 Controparte_1
pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, e , in qualità Controparte_3
di mandataria al pagamento delle spese del presente grado, in solido con CP_4
l'appellata, spese liquidate per il primo grado in € 18.977,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a., e per il presente grado in € 17.002,00 per compensi ed € 2.554,00 per spese, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a., da distrarsi in favore dell'avv. Polimeni Natale e dell'avv. D'Amico
Giovanni.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 19/02/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 154/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
OL NATALE e dell'avv. D'AMICO GIOVANNI
MARIANGELA RO (C.F. , con il patrocinio dell'avv. C.F._2
OL NATALE e dell'avv. D'AMICO GIOVANNI
MARIA LUISA RO (C.F. , con il patrocinio dell'avv. C.F._3
OL NATALE e dell'avv. D'AMICO GIOVANNI
appellanti e
in qualità di mandataria di Controparte_1 [...]
C.F. , contumace CP_1 P.IVA_1
(C.F. ), Controparte_2 C.F._4 contumace appellati
, in qualità di mandataria (C.F. Controparte_3 CP_4
), con il patrocinio dell'avv. MAZZITELLI GIOVANNI P.IVA_2
intervenuta CONCLUSIONI
per parte appellante: - Annullare la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n.
1145/2019 per le ragioni illustrate nei motivi di appello svolti nell'atto di citazione, e per l'effetto,
- In via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 del d. lgs. N. 28/2010;
- Nel merito, accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto della domanda di revocatoria formulata dalla per conto della Controparte_1
con ogni conseguente statuizione di legge;
Controparte_5
- Condannare parte appellata alla integrale rifusione delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde;
per parte intervenuta: rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto o comunque non provato;
e quindi confermare integralmente la sentenza n. 1145/2019, rigettando l'appello proposto dalle sig.re ME NG e ME Parte_1
MA UI.
Salvo ogni diritto, azione e ragione e in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, iva, cpa e spese generali nelle misure di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, notificato il 6.10.2011,
in qualità di mandataria di conveniva in Controparte_1 CP_1
giudizio ME MA UI, ME NG e in proprio e nella Parte_1
qualità di eredi di , nonché in qualità di erede di CP_2 Controparte_6
, per ottenere la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto CP_2
sub rep. 80078 per Notaio il 18.12.2006, trascritto il 17.01.2007, con nota Per_1 sub R.G. 1237 e RP. 738 presso l'Agenzia del territorio, Ufficio Provinciale di Reggio
Calabria, con cui il sig. ha effettuato i seguenti atti di disposizione CP_2
patrimoniale:
pag. 2/9 - Prima donazione effettuata in favore delle proprie figlie ME MA UI, ME
NG e e avente ad oggetto la piena proprietà in ragione di un Parte_1 terzo per ciascuna dell'appartamento di civile abitazione sito nel Comune di Roma alla
Via Monte Argentario n. 10;
- Seconda donazione effettuata in favore della figlia ME MA UI avente ad oggetto la piena proprietà di un fabbricato a sei piani f.t. sito alla Via Reggio Campi I tronco n.119 B, nonché di alcuni immobili di vecchia costruzione e di un locale magazzino (tutti beni siti in Reggio Calabria);
- Terza donazione effettuata in favore della figlia ME NG avente ad oggetto la piena proprietà di un appartamento sito in Reggio Calabria alla Via Vecchia Cimitero
n. 20/B, e di un appezzamento di terreno di mq 2.940 in località Pietrastorta di Reggio
Calabria;
- Quarta donazione effettuata in favore delle figlie ME NG e
[...]
e avente ad oggetto per ciascuna delle donatarie la metà di un locale negozio Pt_1
sito in Reggio Calabria alla via Filippini nn. 73/75, e la metà di alcune unità immobiliari facenti parte di un maggior fabbricato sito in Reggio Calabria alla via Reggio Campi 94.
L'attrice affermava di essere creditrice della (già Controparte_7 [...]
, della somma di € 560.956,3 e di € 225.096,21, rispettivamente Controparte_8
costituenti il saldo/dare risultante alla chiusura (31.05.2010) del c/c n. 17843 (acceso in data 10.11.1983) e il saldo/dare risultante alla chiusura (31.05.2010) del finanziamento n. 3140562.90, crediti assistiti dalla garanzia personale rilasciata da CP_2
(fideiussore della fino alla concorrenza di lire 3.500.000.000,00 per Controparte_7 il contratto di conto corrente e fino all'importo di € 600.000,00 per il contratto di finanziamento ).
Si costituivano in giudizio le convenute, che eccepivano l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio, la carenza di legittimazione attiva dell'attrice e passiva per nonché Controparte_6 per le convenute ME in proprio, e nel merito l'infondatezza della domanda, in mancanza di pregiudizio per il creditore, stante la capienza del patrimonio al momento dell'atto dispositivo oggetto di revocatoria, nonché per difetto di prova del c.d. animus nocendi, ed eccepivano altresì l'inesistenza parziale del credito azionato dalla CP_1
pag. 3/9 Con sentenza parziale n. 308/2017 veniva rigettata l'eccezione di improcedibilità dell'azione e di carenza di legittimazione attiva dell'attrice, dichiarato il difetto di legittimazione passiva di nonché il difetto di legittimazione Controparte_6
passiva di MA UI, NG e in qualità di eredi di Parte_1 CP_2
atteso che le convenute avevano rinunciato all'eredità, e la causa veniva
[...]
rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio e la integrazione del contraddittorio nei confronti del curatore dell'eredità giacente.
Con sentenza n. 1145/2019 il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva l'azione revocatoria spiegata dalla banca attrice e dichiarava inefficaci le donazioni di cui all'atto per notaio el 18.12.2006. Per_1
Con atto di citazione notificato il 14.02.2020, MA UI, NG e Parte_1
impugnavano la predetta sentenza, concludendo nei termini riportati in epigrafe,
[...]
sulla scorta dei seguenti motivi:
A) violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28/2010, poiché la domanda rientrava nell'ambito di applicazione della norma citata e non era stato svolto il procedimento di mediazione obbligatoria;
B) violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 co. 1 n. 1 c.c. in ordine alla qualificazione dell'atto dispositivo come “posteriore” (anziché anteriore) al sorgere del credito, rispetto alla fideiussione relativa allo scoperto di conto corrente;
C) violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. con riferimento all'accertamento del presupposto dell'eventus damni, atteso che il patrimonio residuo del donante al momento della donazione era più che sufficiente a garantire il credito sussistente all'epoca;
D) violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 e dell'art. 2697 c.c. in ordine alla distribuzione degli oneri probatori circa la sussistenza del c.d. eventus damni, atteso che la prova della insufficienza del patrimonio residuo doveva essere offerta dall'attore, e che in ogni caso era stata provata dalle convenute;
E) violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 e dell'art. 2729 c.c. con riguardo alle presunzioni (semplici) utilizzate per dichiarare la sussistenza del consilium fraudis.
Gli appellati, regolarmente citati, non si costituivano.
pag. 4/9 Interveniva in giudizio , quale mandataria di Controparte_3 Controparte_9 cessionaria del credito di che eccepiva in via preliminare l'inammissibilità CP_1 dell'appello ex artt. 348 bis e 342 c.p.c., non avendo ragionevoli probabilità di essere accolto ed essendo provo di indicazioni sulle parti della sentenza oggetto di appello, e nel merito sosteneva l'infondatezza del gravame.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è fondato e deve essere accolto.
Non sussistono i presupposti per la dichiarazione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., posto che i motivi di appello sono specifici e dalla lettura del gravame si ricavano agevolmente le specifiche parti della sentenza impugnate ed i termini in cui viene chiesta la loro riforma.
2.1. Il primo motivo d'appello è inammissibile, in quanto la questione della procedibilità (ossia della necessità dell'esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010) è stata decisa con la sentenza non definitiva n. 338/2017, rispetto alla quale non è stato riservato l'appello né questo è stato proposto.
2.2. Il secondo motivo di appello non è fondato.
Entrambi i crediti vantati dalla erano anteriori alle donazioni oggetto CP_1 dell'azione revocatoria, in quanto la fideiussione era stata rilasciata per lo scoperto di conto corrente nel 1999, con limite fino a 3.500.000 lire. In tema di azione revocatoria ordinaria, il credito derivante da un contratto di apertura di credito regolata in conto corrente è qualificabile quale credito litigioso, ai fini della valutazione dell'anteriorità rispetto ad atti dispositivi effettuati dal correntista, dal momento in cui la banca accredita sul conto la somma messa a disposizione e non da quando l'obbligo di restituzione diviene esigibile. (Cass. Sez. 3, 18/01/2023, n. 1414, Rv. 666689 - 01).
L'azione revocatoria ordinaria presuppone, infatti, la semplice esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, concessa fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla detta pag. 5/9 apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901, n.
1, prima parte, c.c., in base al mero requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni") ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento, giacché l'insorgenza del credito deve essere apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione (cfr.
Cass. Sez. 3-6, ordinanza n. 10522 del 03/06/2020, Rv. 658031 -01).
2.3. Il terzo e il quarto motivo di appello possono essere esaminati congiuntamente, riferendosi all'assenza dell'eventus damni ed al relativo onere della prova. Nell'azione revocatoria ordinaria, il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore consiste nella insufficienza dei beni del debitore ad offrire la garanzia patrimoniale, essendo irrilevante una mera diminuzione di detta garanzia;
è invece rilevante ogni aggravamento della già esistente insufficienza dei beni del debitore ad assicurare la garanzia patrimoniale. (cfr. Cass. Sez. 1, 06/03/2018, n. 5269, Rv. 647640 - 01).
L'onere della prova della grava sull'attore, che deve provare che l'atto abbia causato una maggiore difficoltà o incertezza nel recupero coattivo, sebbene non sia necessario dimostrare che l'atto dispositivo abbia reso impossibile la soddisfazione del credito.
Si deve, pertanto, ritenere fondata la doglianza di parte appellante relativamente al capo della sentenza che pone a carico delle convenute l'onere di dimostrare la sufficienza del patrimonio immobiliare all'epoca del compimento dell'atto oggetto di revocatoria.
La valutazione dell'"eventus damni" va effettuata operata "ex ante", con riferimento alla data dell'atto dispositivo e non a quella futura dell'effettiva realizzazione del credito, avendo riguardo anche alla modificazione qualitativa della composizione del patrimonio
(cfr. Cass. sez. 1, sentenza n. 16986 del 1/08/2007). L'azione revocatoria ordinaria ha infatti la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non la garanzia specifica, con la conseguenza che sussiste l'interesse del creditore, da valutarsi "ex ante", e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione, di far dichiarare inefficace un atto che impedisca o renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito.
pag. 6/9 Nel caso di specie, l'attore non ha dimostrato che le donazioni impugnate avessero compromesso in alcun modo la garanzia generica assicurata dal patrimonio del fideiussore, visto che al dicembre 2006 il patrimonio residuo di CP_2
comprendeva ancora un complesso immobiliare del valore di circa 10 milioni di euro.
Erra la sentenza di primo grado ad ipotizzare che la costituzione di ipoteca sul complesso immobiliare, avvenuta soltanto nel dicembre 2007 a seguito della richiesta di finanziamento per 6 milioni di euro, possa essere la dimostrazione di una dolosa preordinazione per sottrarre i beni ai creditori, poiché al momento della donazione il patrimonio immobiliare del fideiussore era evidentemente più che sufficiente quale garanzia del credito all'epoca sussistente, né può ritenersi che le donazioni fossero preordinate a rendere più difficile il soddisfacimento del credito.
Tanto si può affermare sia sotto il profilo temporale sia dal punto di vista logico giuridico. Se il credito sorge al momento della apertura del credito, come affermato dall'attrice in primo grado e ribadito dall'intervenuta in appello, il credito di (potenziali)
3.500.000 lire era sorto nel lontano 1999, ed il credito di € 600.000,00 si riferiva al contratto del marzo del 2006, per cui la donazione del dicembre 2006 non era di certo ravvicinata rispetto al momento del sorgere del credito. Il patrimonio immobiliare era in quel momento più che capiente, e tanto si ricava dalla circostanza che sussistono altri beni immobili che sono stati oggetto di concessione di ipoteca nel dicembre 2007, a distanza di un anno dalle donazioni, per un importo di oltre 10 milioni di euro, per un finanziamento stipulato in favore della società (dato non contestato dall'istituto di credito).
È questo atto che provoca la drastica riduzione della garanzia patrimoniale del debitore, perché solo in quel momento il patrimonio non offre più la garanzia generica sufficiente per il pagamento del debito da parte del fideiussore. L'esistenza di debiti personali del per i quali poi viene chiesto un nuovo finanziamento con garanzia CP_2
reale a carico del residuo patrimonio immobiliare di , non è allegata nè CP_2
dimostrata, in quanto non si ha la prova che detto finanziamento fosse stato contratto per la copertura di debiti personali (non essendo invece contestata l'affermazione che il finanziamento si riferisse alla società) e già esistenti al dicembre 2006. Fino al 2010, infatti, non è documentata alcuna azione esecutiva, per cui la richiesta di finanziamento pag. 7/9 è compatibile con una attività di sviluppo ed investimento, e non dimostra necessariamente l'esistenza di una consolidata situazione di dissesto finanziario.
Fino all'atto di concessione di ipoteca, il patrimonio del ME non presentava altri elementi negativi, quanto meno allegati e dimostrati dalla parte sulla quale detto onere incombeva, né l'esistenza del debito sociale poteva in alcun modo incidere negativamente sulla sua capacità patrimoniale e sulla generica garanzia che detto patrimonio rappresenta per i suoi creditori. Solo con l'assunzione volontaria della garanzia reale a fronte di un finanziamento di 6 milioni di euro, si determina la riduzione della garanzia per i suoi creditori.
La prova del valore dei beni residui del debitore al momento della stipula dell'atto, se anche fosse posta a carico delle appellate, sarebbe ricavabile dall'importo dell'ipoteca su di essi iscritta, per oltre dieci milioni di euro. Se ne desume che non vi è prova della riduzione della garanzia patrimoniale al momento del compimento dell'atto oggetto di revocatoria, ed anzi sussiste principio di prova contraria. Difetta, pertanto, il presupposto oggettivo per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria.
In accoglimento dell'appello, si deve rigettare l'azione revocatoria proposta da CP_1
per mezzo della sua mandataria, con conseguente assorbimento dei restanti motivi
[...]
di impugnazione.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellata per entrambi i gradi di giudizio, in solido con la parte intervenuta per il presente grado.
Le spese di lite vengono liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe previste per le cause di valore fino ad € 2.000.000,00 dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini: €
18.977,00 per il primo grado (€ 2.995,00 per la fase di studio, € 1.976,00 per la fase introduttiva, € 8.797,00 per la fase istruttoria, € 5.209,00 per la fase decisionale); €
17.002,00 per il presente grado (€ 3.709,00 per la fase di studio, € 2.157,00 per la fase introduttiva, € 4.969,00 per la fase di trattazione, € 6.167,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
pag. 8/9 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
NG RO e MA UI RO avverso la sentenza del
[...]
Tribunale di Reggio Calabria n. 1145/2019, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da , quale mandataria di Controparte_1 CP_1
2. Condanna quale mandataria di al Controparte_1 Controparte_1
pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, e , in qualità Controparte_3
di mandataria al pagamento delle spese del presente grado, in solido con CP_4
l'appellata, spese liquidate per il primo grado in € 18.977,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a., e per il presente grado in € 17.002,00 per compensi ed € 2.554,00 per spese, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a., da distrarsi in favore dell'avv. Polimeni Natale e dell'avv. D'Amico
Giovanni.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 19/02/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
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