CASS
Sentenza 5 luglio 2024
Sentenza 5 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/07/2024, n. 26626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26626 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. RI RA, nato a [...] il [...] 2. AR AM LO, nato in [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 1.12.2022 dalla Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibili entrambi ricorsi;
udito l'avvocato Tiziano Gizzi, in qualità di sostituto processuale dell'avvocato LI LO difensore di fiducia di AM LO AR, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. b< Penale Sent. Sez. 6 Num. 26626 Anno 2024 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 09/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Palermo, con sentenza emessa in data 22 febbraio 2022, ha dichiarato RA RI colpevole dei delitti di cui all'art. 337 cod. pen. (capo a) e di cui agli artt. 582, 585, 576 n.1, 61 n. 2, 576 n. 5 bis cod. pen. (capo b), commessi in Palermo il 18 ottobre 2014, e AM LO AR del delitto di cui agli artt. 110, 112, 337 cod. pen. (capo c), commesso in Palermo il 18 ottobre 2014, e li ha condannati alla pena sospesa, rispettivamente, di quattro mesi e venti giorni e di quattro mesi di reclusione. 2. La Corte di appello di Palermo, con la pronuncia impugnata, ha confermato la sentenza di primo grado, condannando gli imputati appellanti al pagamento delle spese del grado. 3. Gli avvocati Giorgio Bisagna, difensore di RA RI, e LO LI, difensore di AM LO AR, hanno presentato ricorso avverso tale sentenza e ne hanno chiesto l'annullamento. 4. L'avvocato Giorgio Bisagna, nell'interesse del RI, con unico motivo di ricorso, deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, in quanto la Corte di appello illogicamente avrebbe affermato la responsabilità penale dell'imputato nonostante non fosse stato riconosciuto dalla persona offesa. Rileva il difensore che la giurisprudenza di legittimità ammette il ricorso ad un "riconoscimento informale", a condizione, tuttavia, che il giudice motivi puntualmente in ordine all'attendibilità di tale mezzo di prova. Nel caso di specie, tuttavia, la sentenza impugnata non avrebbe sanato la contraddizione sulla procedura di identificazione operata, che sarebbe stata operata su file video, secondo quanto dichiarato dall'agente AV MA, e su fotografie, secondo l'agente Filippo Seminatore. 5. L'avvocato LO LI, nell'interesse del AR, ha presentato quattro motivi e, segnatamente, deduce: 1) l'inosservanza dell'art. 157 cod. pen. e dell'art. 129 cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello non avrebbe dichiarato la prescrizione del reato maturata ed eccepita anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello. Il reato per cui si procede è, infatti, stato commesso il 18 gennaio 2014 e, pertanto, il termine di prescrizione di sette anni e sei mesi sarebbe integralmente decorso prima della pronuncia della sentenza impugnata. La difesa ha, peraltro, eccepito la prescrizione del reato in sede di conclusioni 2 <\- del giudizio di secondo grado e la Corte di appello ha omesso di motivare sul punto. 2) l'errata applicazione dell'art. 337 cod. pen., la motivazione apparente sugli elementi costitutivi del reato contestato e il travisamento della prova sul punto. La sentenza impugnata, infatti, avrebbe affrontato congiuntamente la posizione di tutti gli imputati presenti alla manifestazione, senza aver riguardo alla specifica condotta posta in essere dal ricorrente e descriverne il comportamento asseritamente violento. La Corte di appello non avrebbe motivato su uno specifico motivo di appello;
dalle immagini presenti nel DVD, al minuto 1:10, risulterebbe che i manifestanti erano stati invitati a portarsi in avanti da un agente di polizia giudiziaria in borghese, per consentire ad una macchina parcheggiata alle spalle della manifestazione di fare manovra di retromarcia;
tuttavia, improvvisamente, i ragazzi, nell'atto di avanzare, erano stati bloccati dagli agenti di polizia che brandivano sfolla gente ed erano muniti di scudi anti sommossa. L'appellante, in particolare, mentre si portava avanti a piccoli passi, sarebbe stato bloccato a un braccio da un agente e fatto indietreggiare con l'uso di uno sfollagente. L'invito dell'agente in borghese avrebbe, dunque, determinato la legittimità dell'avvicinamento dei manifestanti al cordone di sicurezza;
il AR avrebbe reagito spontaneamente e istintivamente per divincolarsi dagli agenti e, dunque, avrebbe posto in essere esclusivamente una condotta di mera resistenza passiva, come tale non punibile. 3) la violazione degli artt. 393 bis e 59 comma 4, cod. pen. e il difetto assoluto di motivazione in relazione alle specifiche censure proposte nell'atto di appello relativamente all'applicabilità della causa di giustificazione della reazione legittima ad atti arbitrari del pubblico ufficiale. La Corte di appello ha escluso la ricorrenza nel caso di specie della causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis cod. pen., rilevando che non sussisterebbe dubbio alcuno sulla legittimità della condotta degli operanti, intesa a tutelare il regolare svolgimento della visita istituzionale del Ministro della Pubblica Istruzione. Il difensore, tuttavia, eccepisce che il comportamento dell'agente in borghese, che aveva invitato i manifestanti a portarsi in avanti, avrebbe determinato la legittimità dell'avvicinamento al cordone di sicurezza da parte dei manifestanti e l'illegittimità della reazione delle forze di polizia, determinata dall'erronea percezione della realtà. I pubblici ufficiali presenti nel cordone di sicurezza potrebbero, infatti, aver erroneamente percepito l'avanzata dei manifestanti come un'aggressione, a causa della mancata conoscenza dell'invito, rivolto dall'agente in borghese ai manifestanti, di farsi avanti. 4) l'omessa motivazione in relazione allo specifico motivo di appello proposto 3 in ordine ricorrenza della causa di non punibilità in forma putativa. La richiesta dell'agente in borghese avrebbe ingenerato nei manifestanti il convincimento della legittimità dell'avvicinamento al cordone di polizia e dell'arbitrarietà della risposta agli agenti di polizia. La Corte di appello, dunque, non avrebbe spiegato per quale ragione il comportamento dell'agente in borghese non possa aver indotto il AR a ritenere illegittima la successiva condotta degli agenti. 6. Con motivi aggiunti, depositata in data 28 settembre 2023, l'avvocato LO LI ha ribadito nuovamente il primo e il terzo motivo di ricorso. In data 4 ottobre 2023 l'avvocato Bisagna ha deposito una memoria nell'interesse di RA RI. In data 19 marzo 2024 il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo di dichiarare l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. L'avvocato Giorgio Bisagna, con l'unico motivo proposto nell'interesse del RI, ha dedotto la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, in quanto la Corte di appello illogicamente avrebbe affermato la responsabilità penale dell'imputato nonostante non fosse stato riconosciuto dalla persona offesa. 3. Il motivo è inammissibile, in quanto si risolve nella mera reiterazione di censure di merito, già confutate, con motivazione logica e congrua, dalla Corte di appello e, al contempo, sollecita l'esame diretto delle testimonianze assunte nel giudizio di merito, non consentito in sede di legittimità. La Corte di appello ha, infatti, rilevato che RA RI è stato riconosciuto quale autore delle lesioni inferte alla persona offesa, l'agente Michele Amoruso, sulla base della visione del video, che riproduceva le condotte violente poste in essere durante il corteo di protesta per la visita dell'allora Ministro della pubblica istruzione presso l'Istituto Regina Margherita di Palermo. L'agente, tuttavia, non è stato in grado di indicare le generalità dell'aggressore che gli ha sferrato un calcio e un pugno al volto, perché le ignorava. L'identificazione dell'imputato è stata operata da agenti della DIGOS, in quanto il RI era «noto all'ufficio». La Corte di appello ha, inoltre, congruamente rilevato che la circostanza che il finanziare AV MA, altro operante presente in quel frangente, non abbia 4 ., L riconosciuto nel RI l'autore delle lesioni patite dall'Amoroso, era dovuta al fatto che il MA, in quel momento, era impegnato a far fronte ad altri manifestanti (AM LO AR, DI Lo NO e AR SO), che ha riconosciuto come autori dell'aggressione perpetrata ai suoi danni. I riconoscimenti, peraltro, sono stati operati sinergicamente sia sulla base della visione dei file video, che dell'album fotografico predisposto e, dunque, la Corte di appello, ha congruamente motivato il proprio apprezzamento. 4. L'avvocato LO LI, con il secondo motivo proposto nell'interesse del AR, ma primo in ordine logico, ha dedotto l'errata applicazione dell'art. 337 cod. pen. e il vizio di motivazione apparente sugli elementi costitutivi del reato contestato e il travisamento della prova sul punto. 5. Il motivo è inammissibile, in quanto si risolve nella proposizione di una diversa ricostruzione di fatto, rispetto a quella non manifestamente illogica adottata dalle sentenze di merito. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). Sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). La Corte di appello ha, peraltro, non illogicamente rilevato come, alla stregua della visione dei filmati e dalle testimonianze acquisite, la condotta del AR sia stata aggressiva e non già di mera resistenza passiva, in quanto si è risolta in una aggressione ai danni del finanziere MA AV, colpendolo a mezzo di calci e pugni. Analogamente nella sentenza di primo grado il Tribunale ha precisato che il AR ha aggredito, con altri manifestanti, il finanziere MA, colpito alla gamba e al volto. 6. Il difensore, con il terzo motivo, ha censurato la violazione degli artt. 393 bis e 59 comma 4, cod. pen. e il difetto assoluto di motivazione in relazione alle 5 specifiche censure proposte nell'atto di appello relativamente all'applicabilità della causa di giustificazione della reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale di cui all'art. 393-bis cod. pen. Con il quarto motivo, il difensore ha dedotto che la Corte di appello non avrebbe motivato in ordine alla ricorrenza della causa di non punibilità in forma putativa e, travisando il fatto, non avrebbe considerato la condotta, sopra descritta, dell'agente in borghese. 7. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro connessione sul piano logico, sono manifestamente infondati. La Corte di appello, con motivazione congrua ha escluso la ricorrenza nel caso di specie della causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis cod. pen., in quanto difetta in radice la prova del compimento di atti arbitrari da parte degli agenti. Questi, nella valutazione non illogica della Corte di appello, si sarebbero limitati tutelare il regolare svolgimento della visita del Ministro della Pubblica istruzione all'Istituto Regina Margherita, a fronte delle condotte violente e oppositive dei manifestanti. Inammissibile è, inoltre, la censura di omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione di tale causa di non punibilità in forma putativa. Le circostanze allegate dal difensore, oltre a fondarsi su una rilettura del fatto, non consentita in sede di legittimità, sono strutturalmente inidonee a fondare l'applicazione della disciplina invocata. Pur ritenendo comprovata la percezione dei manifestanti, che avrebbe determinato la violazione della distanza di sicurezza, non sarebbe ravvisabile una condotta arbitraria nell'operato degli agenti, che ne invocavano il rispetto;
nella stessa prospettazione del ricorrente, inoltre, manca l'indicazione di atti violenti commessi dalle forze dell'ordine (che si sarebbero limitati a «brandire manganelli e scudi»). L'eventuale necessità dei manifestanti di avanzare, inoltre, neanche in astratto, potrebbe giustificare il ricorso da parte dei manifestanti alla violenza contro i rappresentanti delle forze dell'ordine. Nessun vizio di omessa motivazione è, dunque, ravvisabile sul punto. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che 6 compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima (ex plurimis: Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 - 01). L'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazione non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell'atto d'impugnazione, se il suo discorso giustificativo indica le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio, sicché, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a sostegno dell'appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841 - 01). 8. Il difensore, con il primo motivo proposto nell'interesse del AR, ha dedotto l'inosservanza dell'art. 157 cod. pen. e dell'art. 129 cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello non avrebbe dichiarato la prescrizione dei reati maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello. 9. Il motivo è manifestamente infondato. Il difensore, infatti, non ha considerato le interruzioni del corso della prescrizione intercorse dal 24 maggio 2017 al 10 ottobre 2017 per adesione dei difensori all'astensione delle udienze deliberata dagli organismi di categoria, dal 10 ottobre 2017 al 13 febbraio 2018, su richiesta della difesa per accedere alla messa alla prova, dal 13 febbraio 2018 al 9 aprile 2018 per la medesima ragione, dal 10 novembre 2020 al 16 febbraio 2021 su richiesta della difesa per esaminare le immagini prodotte e dal 06 aprile 2021 al 18 maggio 2021, su richiesta della difesa. Per effetto di tali sospensioni, che ammontano a quattordici mesi e ventotto giorni, il termine di prescrizione di sette anni e sei mesi del reato per cui si procede è scaduto in data 15 gennaio 2024 e, dunque, dopo la pronuncia della sentenza impugnata (emessa in data 1 dicembre 2022). La declaratoria di inammissibilità dei motivi di ricorso proposti, peraltro, non consente di rilevare la prescrizione medio tempore perfezionatasi. Secondo le Sezioni unite di questa Corte, infatti, l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso (ex plurimis: Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818 - 01, in motivazione la Corte 7 sC-> ha precisato che l'art. 129 cod. proc. pen. non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione). 10. Alla stregua di tali rilievi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Ciascun ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Non essendovi ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», in virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, deve, altresì, disporsi che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024.
udita la relazione del consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibili entrambi ricorsi;
udito l'avvocato Tiziano Gizzi, in qualità di sostituto processuale dell'avvocato LI LO difensore di fiducia di AM LO AR, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. b< Penale Sent. Sez. 6 Num. 26626 Anno 2024 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 09/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Palermo, con sentenza emessa in data 22 febbraio 2022, ha dichiarato RA RI colpevole dei delitti di cui all'art. 337 cod. pen. (capo a) e di cui agli artt. 582, 585, 576 n.1, 61 n. 2, 576 n. 5 bis cod. pen. (capo b), commessi in Palermo il 18 ottobre 2014, e AM LO AR del delitto di cui agli artt. 110, 112, 337 cod. pen. (capo c), commesso in Palermo il 18 ottobre 2014, e li ha condannati alla pena sospesa, rispettivamente, di quattro mesi e venti giorni e di quattro mesi di reclusione. 2. La Corte di appello di Palermo, con la pronuncia impugnata, ha confermato la sentenza di primo grado, condannando gli imputati appellanti al pagamento delle spese del grado. 3. Gli avvocati Giorgio Bisagna, difensore di RA RI, e LO LI, difensore di AM LO AR, hanno presentato ricorso avverso tale sentenza e ne hanno chiesto l'annullamento. 4. L'avvocato Giorgio Bisagna, nell'interesse del RI, con unico motivo di ricorso, deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, in quanto la Corte di appello illogicamente avrebbe affermato la responsabilità penale dell'imputato nonostante non fosse stato riconosciuto dalla persona offesa. Rileva il difensore che la giurisprudenza di legittimità ammette il ricorso ad un "riconoscimento informale", a condizione, tuttavia, che il giudice motivi puntualmente in ordine all'attendibilità di tale mezzo di prova. Nel caso di specie, tuttavia, la sentenza impugnata non avrebbe sanato la contraddizione sulla procedura di identificazione operata, che sarebbe stata operata su file video, secondo quanto dichiarato dall'agente AV MA, e su fotografie, secondo l'agente Filippo Seminatore. 5. L'avvocato LO LI, nell'interesse del AR, ha presentato quattro motivi e, segnatamente, deduce: 1) l'inosservanza dell'art. 157 cod. pen. e dell'art. 129 cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello non avrebbe dichiarato la prescrizione del reato maturata ed eccepita anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello. Il reato per cui si procede è, infatti, stato commesso il 18 gennaio 2014 e, pertanto, il termine di prescrizione di sette anni e sei mesi sarebbe integralmente decorso prima della pronuncia della sentenza impugnata. La difesa ha, peraltro, eccepito la prescrizione del reato in sede di conclusioni 2 <\- del giudizio di secondo grado e la Corte di appello ha omesso di motivare sul punto. 2) l'errata applicazione dell'art. 337 cod. pen., la motivazione apparente sugli elementi costitutivi del reato contestato e il travisamento della prova sul punto. La sentenza impugnata, infatti, avrebbe affrontato congiuntamente la posizione di tutti gli imputati presenti alla manifestazione, senza aver riguardo alla specifica condotta posta in essere dal ricorrente e descriverne il comportamento asseritamente violento. La Corte di appello non avrebbe motivato su uno specifico motivo di appello;
dalle immagini presenti nel DVD, al minuto 1:10, risulterebbe che i manifestanti erano stati invitati a portarsi in avanti da un agente di polizia giudiziaria in borghese, per consentire ad una macchina parcheggiata alle spalle della manifestazione di fare manovra di retromarcia;
tuttavia, improvvisamente, i ragazzi, nell'atto di avanzare, erano stati bloccati dagli agenti di polizia che brandivano sfolla gente ed erano muniti di scudi anti sommossa. L'appellante, in particolare, mentre si portava avanti a piccoli passi, sarebbe stato bloccato a un braccio da un agente e fatto indietreggiare con l'uso di uno sfollagente. L'invito dell'agente in borghese avrebbe, dunque, determinato la legittimità dell'avvicinamento dei manifestanti al cordone di sicurezza;
il AR avrebbe reagito spontaneamente e istintivamente per divincolarsi dagli agenti e, dunque, avrebbe posto in essere esclusivamente una condotta di mera resistenza passiva, come tale non punibile. 3) la violazione degli artt. 393 bis e 59 comma 4, cod. pen. e il difetto assoluto di motivazione in relazione alle specifiche censure proposte nell'atto di appello relativamente all'applicabilità della causa di giustificazione della reazione legittima ad atti arbitrari del pubblico ufficiale. La Corte di appello ha escluso la ricorrenza nel caso di specie della causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis cod. pen., rilevando che non sussisterebbe dubbio alcuno sulla legittimità della condotta degli operanti, intesa a tutelare il regolare svolgimento della visita istituzionale del Ministro della Pubblica Istruzione. Il difensore, tuttavia, eccepisce che il comportamento dell'agente in borghese, che aveva invitato i manifestanti a portarsi in avanti, avrebbe determinato la legittimità dell'avvicinamento al cordone di sicurezza da parte dei manifestanti e l'illegittimità della reazione delle forze di polizia, determinata dall'erronea percezione della realtà. I pubblici ufficiali presenti nel cordone di sicurezza potrebbero, infatti, aver erroneamente percepito l'avanzata dei manifestanti come un'aggressione, a causa della mancata conoscenza dell'invito, rivolto dall'agente in borghese ai manifestanti, di farsi avanti. 4) l'omessa motivazione in relazione allo specifico motivo di appello proposto 3 in ordine ricorrenza della causa di non punibilità in forma putativa. La richiesta dell'agente in borghese avrebbe ingenerato nei manifestanti il convincimento della legittimità dell'avvicinamento al cordone di polizia e dell'arbitrarietà della risposta agli agenti di polizia. La Corte di appello, dunque, non avrebbe spiegato per quale ragione il comportamento dell'agente in borghese non possa aver indotto il AR a ritenere illegittima la successiva condotta degli agenti. 6. Con motivi aggiunti, depositata in data 28 settembre 2023, l'avvocato LO LI ha ribadito nuovamente il primo e il terzo motivo di ricorso. In data 4 ottobre 2023 l'avvocato Bisagna ha deposito una memoria nell'interesse di RA RI. In data 19 marzo 2024 il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo di dichiarare l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. L'avvocato Giorgio Bisagna, con l'unico motivo proposto nell'interesse del RI, ha dedotto la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, in quanto la Corte di appello illogicamente avrebbe affermato la responsabilità penale dell'imputato nonostante non fosse stato riconosciuto dalla persona offesa. 3. Il motivo è inammissibile, in quanto si risolve nella mera reiterazione di censure di merito, già confutate, con motivazione logica e congrua, dalla Corte di appello e, al contempo, sollecita l'esame diretto delle testimonianze assunte nel giudizio di merito, non consentito in sede di legittimità. La Corte di appello ha, infatti, rilevato che RA RI è stato riconosciuto quale autore delle lesioni inferte alla persona offesa, l'agente Michele Amoruso, sulla base della visione del video, che riproduceva le condotte violente poste in essere durante il corteo di protesta per la visita dell'allora Ministro della pubblica istruzione presso l'Istituto Regina Margherita di Palermo. L'agente, tuttavia, non è stato in grado di indicare le generalità dell'aggressore che gli ha sferrato un calcio e un pugno al volto, perché le ignorava. L'identificazione dell'imputato è stata operata da agenti della DIGOS, in quanto il RI era «noto all'ufficio». La Corte di appello ha, inoltre, congruamente rilevato che la circostanza che il finanziare AV MA, altro operante presente in quel frangente, non abbia 4 ., L riconosciuto nel RI l'autore delle lesioni patite dall'Amoroso, era dovuta al fatto che il MA, in quel momento, era impegnato a far fronte ad altri manifestanti (AM LO AR, DI Lo NO e AR SO), che ha riconosciuto come autori dell'aggressione perpetrata ai suoi danni. I riconoscimenti, peraltro, sono stati operati sinergicamente sia sulla base della visione dei file video, che dell'album fotografico predisposto e, dunque, la Corte di appello, ha congruamente motivato il proprio apprezzamento. 4. L'avvocato LO LI, con il secondo motivo proposto nell'interesse del AR, ma primo in ordine logico, ha dedotto l'errata applicazione dell'art. 337 cod. pen. e il vizio di motivazione apparente sugli elementi costitutivi del reato contestato e il travisamento della prova sul punto. 5. Il motivo è inammissibile, in quanto si risolve nella proposizione di una diversa ricostruzione di fatto, rispetto a quella non manifestamente illogica adottata dalle sentenze di merito. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). Sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). La Corte di appello ha, peraltro, non illogicamente rilevato come, alla stregua della visione dei filmati e dalle testimonianze acquisite, la condotta del AR sia stata aggressiva e non già di mera resistenza passiva, in quanto si è risolta in una aggressione ai danni del finanziere MA AV, colpendolo a mezzo di calci e pugni. Analogamente nella sentenza di primo grado il Tribunale ha precisato che il AR ha aggredito, con altri manifestanti, il finanziere MA, colpito alla gamba e al volto. 6. Il difensore, con il terzo motivo, ha censurato la violazione degli artt. 393 bis e 59 comma 4, cod. pen. e il difetto assoluto di motivazione in relazione alle 5 specifiche censure proposte nell'atto di appello relativamente all'applicabilità della causa di giustificazione della reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale di cui all'art. 393-bis cod. pen. Con il quarto motivo, il difensore ha dedotto che la Corte di appello non avrebbe motivato in ordine alla ricorrenza della causa di non punibilità in forma putativa e, travisando il fatto, non avrebbe considerato la condotta, sopra descritta, dell'agente in borghese. 7. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro connessione sul piano logico, sono manifestamente infondati. La Corte di appello, con motivazione congrua ha escluso la ricorrenza nel caso di specie della causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis cod. pen., in quanto difetta in radice la prova del compimento di atti arbitrari da parte degli agenti. Questi, nella valutazione non illogica della Corte di appello, si sarebbero limitati tutelare il regolare svolgimento della visita del Ministro della Pubblica istruzione all'Istituto Regina Margherita, a fronte delle condotte violente e oppositive dei manifestanti. Inammissibile è, inoltre, la censura di omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione di tale causa di non punibilità in forma putativa. Le circostanze allegate dal difensore, oltre a fondarsi su una rilettura del fatto, non consentita in sede di legittimità, sono strutturalmente inidonee a fondare l'applicazione della disciplina invocata. Pur ritenendo comprovata la percezione dei manifestanti, che avrebbe determinato la violazione della distanza di sicurezza, non sarebbe ravvisabile una condotta arbitraria nell'operato degli agenti, che ne invocavano il rispetto;
nella stessa prospettazione del ricorrente, inoltre, manca l'indicazione di atti violenti commessi dalle forze dell'ordine (che si sarebbero limitati a «brandire manganelli e scudi»). L'eventuale necessità dei manifestanti di avanzare, inoltre, neanche in astratto, potrebbe giustificare il ricorso da parte dei manifestanti alla violenza contro i rappresentanti delle forze dell'ordine. Nessun vizio di omessa motivazione è, dunque, ravvisabile sul punto. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che 6 compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima (ex plurimis: Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 - 01). L'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazione non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell'atto d'impugnazione, se il suo discorso giustificativo indica le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio, sicché, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a sostegno dell'appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841 - 01). 8. Il difensore, con il primo motivo proposto nell'interesse del AR, ha dedotto l'inosservanza dell'art. 157 cod. pen. e dell'art. 129 cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello non avrebbe dichiarato la prescrizione dei reati maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello. 9. Il motivo è manifestamente infondato. Il difensore, infatti, non ha considerato le interruzioni del corso della prescrizione intercorse dal 24 maggio 2017 al 10 ottobre 2017 per adesione dei difensori all'astensione delle udienze deliberata dagli organismi di categoria, dal 10 ottobre 2017 al 13 febbraio 2018, su richiesta della difesa per accedere alla messa alla prova, dal 13 febbraio 2018 al 9 aprile 2018 per la medesima ragione, dal 10 novembre 2020 al 16 febbraio 2021 su richiesta della difesa per esaminare le immagini prodotte e dal 06 aprile 2021 al 18 maggio 2021, su richiesta della difesa. Per effetto di tali sospensioni, che ammontano a quattordici mesi e ventotto giorni, il termine di prescrizione di sette anni e sei mesi del reato per cui si procede è scaduto in data 15 gennaio 2024 e, dunque, dopo la pronuncia della sentenza impugnata (emessa in data 1 dicembre 2022). La declaratoria di inammissibilità dei motivi di ricorso proposti, peraltro, non consente di rilevare la prescrizione medio tempore perfezionatasi. Secondo le Sezioni unite di questa Corte, infatti, l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso (ex plurimis: Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818 - 01, in motivazione la Corte 7 sC-> ha precisato che l'art. 129 cod. proc. pen. non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione). 10. Alla stregua di tali rilievi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Ciascun ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Non essendovi ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», in virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, deve, altresì, disporsi che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024.