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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/04/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2483/2024 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, Parte_1
presso lo studio dei difensori avv. Valeria Atzeri, avv. Claudia Atzeri, avv. Giovanni Pruneddu, che lo rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
elettivamente Controparte_1 domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv.
Paolo Spiga per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25 luglio 2024, ha convenuto l' in giudizio Parte_1 CP_1
deducendo:
- di essere titolare di rendita per inabilità permanente per un danno biologico accertato nella misura del 16 per cento a decorrere dal 28 settembre 2017;
- che la suddetta rendita è stata liquidata sulla base salariale minima, come risulta dal prospetto di liquidazione agli atti (vedi doc. 1);
- di aver contestato, con opposizione del 15 marzo 2022, la base salariale utilizzata dall' per CP_1
il calcolo della rendita, ritenendo che la base corretta da applicarsi fosse superiore;
- di non aver ricevuto alcuna risposta in sede di opposizione;
- di aver lavorato, nei dodici mesi antecedenti la decorrenza della rendita, presso lo stesso datore di lavoro in maniera non continuativa, ovvero in misura inferiore alle 2080 ore annuali, come risulta dall'estratto libro paga fornito dal datore di lavoro (vedi doc. 3);
- che la determinazione della retribuzione da assumere a base della rendita deve essere eseguita ai sensi dell'art. 116, c. 2 del DPR n. 1124/65;
pagina 1 di 3 - che la rendita, considerato l'importo della retribuzione annua risultante dall'estratto del libro paga, andava liquidata sulla base della retribuzione massima vigente alla data di decorrenza.
Per tali motivi, il ricorrente ha agito in giudizio nei confronti dell' chiedendone la condanna CP_1
a liquidare l'indennizzo su una base retributiva iniziale massima, o su quell'altra che risulterà in corso di causa e, di conseguenza, al pagamento della differenza sui ratei scaduti, con gli interessi legali e/o la rivalutazione monetaria, se maggiore.
L' si è costituita in giudizio in data 24 gennaio 2025 rilevando che, a seguito di segnalazione, CP_1 il Processo Lavoratori della sede di Cagliari ha proceduto alla rideterminazione dell'importo posto a base della rendita riportandosi ai dati salariali forniti dal datore di lavoro;
ha, pertanto, provveduto alla rielaborazione della retribuzione su base mensile che è risultata pari a euro
39.296,32 (calcolata sulla nuova base retributiva pari ad euro 3.729,04, in luogo della precedente, pari ad euro 2.406,02).
Per tali motivi, l' convenuto ha concluso chiedendo la dichiarazione della cessazione della CP_1
materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
2. Parte ricorrente, nelle note depositate il 7 febbraio 2025, dato atto che l' ha riconosciuto la CP_1
base salariale iniziale pari al massimale e ha pertanto aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna della controparte al pagamento delle spese legali.
Poiché il ricorrente ha ottenuto l'utilità domandata senza bisogno di una pronuncia giudiziaria, non resta al Tribunale che dichiarare cessata la materia del contendere.
3. Le spese di lite devono essere liquidate secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di c.d. soccombenza virtuale, valutando la fondatezza del ricorso con riferimento alla data del suo deposito.
Nel caso di specie, il diritto del ricorrente è stato riconosciuto spontaneamente dal convenuto in corso di causa, pur avendo quest'ultimo avuto a disposizione tutti gli elementi necessari per l'accoglimento della domanda in via stragiudiziale, giacché, come pacificamente riconosciuto dall' nella nota del 7 gennaio 2025 (vedi doc. 02 delle produzioni di parte resistente) già in CP_1 sede di opposizione era stato prodotto l'estratto libro paga necessario per la determinazione della base salariale.
Il valore della causa, determinato ai sensi dell'art. 13, c. 2, seconda parte c.p.c., è di euro
13.230,20, ottenuto moltiplicando per 10 annualità l'importo di euro 1.323,02, corrispondente alla differenza tra l'importo della rendita ricalcolata e quella già riconosciuta (3.729,04 – 2.406,02).
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., in ragione della soccombenza, l' deve essere quindi condannato CP_1
pagina 2 di 3 alla rifusione in favore della controparte delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale per le cause di valore compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro 26.000,00, esclusa la liquidazione dei compensi per la fase istruttoria, che non si è svolta.
3.1. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio, che CP_1
liquida in euro 1.865,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati della parte ricorrente.
Cagliari, 18 aprile 2025
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2483/2024 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, Parte_1
presso lo studio dei difensori avv. Valeria Atzeri, avv. Claudia Atzeri, avv. Giovanni Pruneddu, che lo rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
elettivamente Controparte_1 domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv.
Paolo Spiga per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25 luglio 2024, ha convenuto l' in giudizio Parte_1 CP_1
deducendo:
- di essere titolare di rendita per inabilità permanente per un danno biologico accertato nella misura del 16 per cento a decorrere dal 28 settembre 2017;
- che la suddetta rendita è stata liquidata sulla base salariale minima, come risulta dal prospetto di liquidazione agli atti (vedi doc. 1);
- di aver contestato, con opposizione del 15 marzo 2022, la base salariale utilizzata dall' per CP_1
il calcolo della rendita, ritenendo che la base corretta da applicarsi fosse superiore;
- di non aver ricevuto alcuna risposta in sede di opposizione;
- di aver lavorato, nei dodici mesi antecedenti la decorrenza della rendita, presso lo stesso datore di lavoro in maniera non continuativa, ovvero in misura inferiore alle 2080 ore annuali, come risulta dall'estratto libro paga fornito dal datore di lavoro (vedi doc. 3);
- che la determinazione della retribuzione da assumere a base della rendita deve essere eseguita ai sensi dell'art. 116, c. 2 del DPR n. 1124/65;
pagina 1 di 3 - che la rendita, considerato l'importo della retribuzione annua risultante dall'estratto del libro paga, andava liquidata sulla base della retribuzione massima vigente alla data di decorrenza.
Per tali motivi, il ricorrente ha agito in giudizio nei confronti dell' chiedendone la condanna CP_1
a liquidare l'indennizzo su una base retributiva iniziale massima, o su quell'altra che risulterà in corso di causa e, di conseguenza, al pagamento della differenza sui ratei scaduti, con gli interessi legali e/o la rivalutazione monetaria, se maggiore.
L' si è costituita in giudizio in data 24 gennaio 2025 rilevando che, a seguito di segnalazione, CP_1 il Processo Lavoratori della sede di Cagliari ha proceduto alla rideterminazione dell'importo posto a base della rendita riportandosi ai dati salariali forniti dal datore di lavoro;
ha, pertanto, provveduto alla rielaborazione della retribuzione su base mensile che è risultata pari a euro
39.296,32 (calcolata sulla nuova base retributiva pari ad euro 3.729,04, in luogo della precedente, pari ad euro 2.406,02).
Per tali motivi, l' convenuto ha concluso chiedendo la dichiarazione della cessazione della CP_1
materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
2. Parte ricorrente, nelle note depositate il 7 febbraio 2025, dato atto che l' ha riconosciuto la CP_1
base salariale iniziale pari al massimale e ha pertanto aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna della controparte al pagamento delle spese legali.
Poiché il ricorrente ha ottenuto l'utilità domandata senza bisogno di una pronuncia giudiziaria, non resta al Tribunale che dichiarare cessata la materia del contendere.
3. Le spese di lite devono essere liquidate secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di c.d. soccombenza virtuale, valutando la fondatezza del ricorso con riferimento alla data del suo deposito.
Nel caso di specie, il diritto del ricorrente è stato riconosciuto spontaneamente dal convenuto in corso di causa, pur avendo quest'ultimo avuto a disposizione tutti gli elementi necessari per l'accoglimento della domanda in via stragiudiziale, giacché, come pacificamente riconosciuto dall' nella nota del 7 gennaio 2025 (vedi doc. 02 delle produzioni di parte resistente) già in CP_1 sede di opposizione era stato prodotto l'estratto libro paga necessario per la determinazione della base salariale.
Il valore della causa, determinato ai sensi dell'art. 13, c. 2, seconda parte c.p.c., è di euro
13.230,20, ottenuto moltiplicando per 10 annualità l'importo di euro 1.323,02, corrispondente alla differenza tra l'importo della rendita ricalcolata e quella già riconosciuta (3.729,04 – 2.406,02).
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., in ragione della soccombenza, l' deve essere quindi condannato CP_1
pagina 2 di 3 alla rifusione in favore della controparte delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale per le cause di valore compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro 26.000,00, esclusa la liquidazione dei compensi per la fase istruttoria, che non si è svolta.
3.1. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio, che CP_1
liquida in euro 1.865,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati della parte ricorrente.
Cagliari, 18 aprile 2025
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
pagina 3 di 3