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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 28/03/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 256 2019
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bic c.c.
Oggi 28/03/2025, innanzi al giudice dott. Stefania Del Gais, sono comparsi in video conferenza mediante Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'avv. Irene Corso in sostituzione dell'avv. Daniele
Corrado per la parte convenuta l'avv. Guarino
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Corso si riporta all'atto di riassunzione e alle note depositate e conclude come in atti.
L'avv. Guarino fa presente che l ha depositato comunicazione di Pt_1 sgravio integrale dell'avviso di addebito opposto e conclude, come da nota di deposito, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, in quanto l'ente previdenziale è estraneo al giudizio tributario.
L'avv. Corso si associa alla richiesta di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alla refusione delle spese di lite. I procuratori delle parti rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, alle ore 15,00 pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Stefania Del Gais
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Stefania Del Gais, all'udienza del 28/03/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 256 / 2019 RCL promossa con ricorso depositato il
13/02/2019
da
(C.F. , con il patrocinio Parte_2 C.F._1
dell'avv. CODEMO ANDREA e dell'avv. CORRADO DANIELE
( ) VIA MANZONI 15 31100 TREVISO, C.F._2
elettivamente domiciliato presso il difensore avv. CODEMO ANDREA
Contro
(C.F. ), Pt_1 P.IVA_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUARINO CP_1 P.IVA_2
DANIELA, elettivamente domiciliato in VIA C. BATTISTI, 19 37122
VERONApresso il difensore avv. GUARINO DANIELA
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 13.2.2019 il ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 422 2018 00043718 33 000 con cui l chiedeva il pagamento della somma complessiva di euro Pt_1
1 11.011,91 a titolo di omessi contributi previdenziali eccedenti il minimale sui redditi prodotti nell'anno 2012 dovuti alla Gestione Commercianti.
Deduceva che la pretesa dell'Istituto traeva origine dall'avviso di accertamento n. T6Z01TA03246/2017 dell'Agenzia delle Entrate di
Verona in materia di Irpef nei suoi confronti, a sua volta derivante dall'avviso di accertamento n. T6Z02TA03234/2017 nei confronti della alla quale veniva Controparte_2 Controparte_3
contestato lo stralcio di crediti riferiti a prestazioni rese nei confronti di associazioni sportive nel periodo 2009-2012, fatturate per competenza senza però alcun incasso e portate in deduzione nel 2012 iscrivendole a perdita.
Rilevava che entrambi gli avvisi di accertamento erano stati impugnati dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Verona (R.G. 698/2018)
e, ritenendo l'infondatezza di ogni pretesa da parte dell' , chiedeva Pt_1
dichiararsi la nullità/illegittimità/invalidità/inefficacia dell'avviso di addebito opposto.
Si costituiva l e, contestando quanto dedotto dalla parte opponente e Pt_1
ritenendo la fondatezza della pretesa dell' , chiedeva il rigetto CP_4
dell'opposizione e la condanna della parte opponente al pagamento delle somme portate dall'avviso di addebito opposto.
La causa veniva rinviata in attesa dapprima della sentenza della Corte di
Giustizia Tributaria di Vicenza, ritenuta competente per il giudizio di primo grando, e poi sospesa ai sensi dell'art. 295 c.p.c., avendo parte opponente dichiarato che l'Agenzia delle Entrate aveva proposto appello avverso la sentenza della Corte di Vicenza n. 729/20321 dinanzi alla
Corte di Giustizia Tributaria del Veneto.
2 Con ricorso in riassunzione depositato all'esito del deposito della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria del Veneto n. 1350/2022 passata in giudicato, che confermava la sentenza della Corte di Vicenza e rigettava la riqualificazione dei redditi richiesta dall'Agenzia delle Entrate, parte opponente riassumeva il giudizio e insisteva per l'accoglimento del ricorso.
L' chiedeva termine per esame della sentenza, non essendo stato Pt_1
parte nel giudizio svolto davanti la Corte Tributaria.
All'udienza fissata per la discussione, l dava atto di aver riesaminato Pt_1
la pratica e di aver proceduto allo sgravio delle somme portate dall'avviso di addebito opposto, alla luce della pronuncia della Corte di Giustizia
Tributaria veneta. Chiedeva dunque dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese compensate, in quanto l non era Pt_1
estraneo al giudizio tributario.
Parte opponente, preso atto dell'avvenuto sgravio depositato dall' , si Pt_1
associava alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna dell' alle spese di lite. Pt_1
Per tali motivi deve essere dichiarata cessata la materia del contendere e,
in virtù del principio di soccombenza virtuale, l deve essere Pt_1
condannato al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in dispositivo secondo i valori minimi dei nuovi parametri forensi per le fasi di giudizio svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
3 2) Condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in Pt_1
complessivi euro 1865,00 per compensi ed euro 43,00 per C.U., oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Verona, 28 marzo 2025
IL GIUDICE
Stefania Del Gais
4
SEZIONE LAVORO
Causa n. 256 2019
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bic c.c.
Oggi 28/03/2025, innanzi al giudice dott. Stefania Del Gais, sono comparsi in video conferenza mediante Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'avv. Irene Corso in sostituzione dell'avv. Daniele
Corrado per la parte convenuta l'avv. Guarino
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Corso si riporta all'atto di riassunzione e alle note depositate e conclude come in atti.
L'avv. Guarino fa presente che l ha depositato comunicazione di Pt_1 sgravio integrale dell'avviso di addebito opposto e conclude, come da nota di deposito, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, in quanto l'ente previdenziale è estraneo al giudizio tributario.
L'avv. Corso si associa alla richiesta di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alla refusione delle spese di lite. I procuratori delle parti rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, alle ore 15,00 pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Stefania Del Gais
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Stefania Del Gais, all'udienza del 28/03/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 256 / 2019 RCL promossa con ricorso depositato il
13/02/2019
da
(C.F. , con il patrocinio Parte_2 C.F._1
dell'avv. CODEMO ANDREA e dell'avv. CORRADO DANIELE
( ) VIA MANZONI 15 31100 TREVISO, C.F._2
elettivamente domiciliato presso il difensore avv. CODEMO ANDREA
Contro
(C.F. ), Pt_1 P.IVA_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUARINO CP_1 P.IVA_2
DANIELA, elettivamente domiciliato in VIA C. BATTISTI, 19 37122
VERONApresso il difensore avv. GUARINO DANIELA
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 13.2.2019 il ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 422 2018 00043718 33 000 con cui l chiedeva il pagamento della somma complessiva di euro Pt_1
1 11.011,91 a titolo di omessi contributi previdenziali eccedenti il minimale sui redditi prodotti nell'anno 2012 dovuti alla Gestione Commercianti.
Deduceva che la pretesa dell'Istituto traeva origine dall'avviso di accertamento n. T6Z01TA03246/2017 dell'Agenzia delle Entrate di
Verona in materia di Irpef nei suoi confronti, a sua volta derivante dall'avviso di accertamento n. T6Z02TA03234/2017 nei confronti della alla quale veniva Controparte_2 Controparte_3
contestato lo stralcio di crediti riferiti a prestazioni rese nei confronti di associazioni sportive nel periodo 2009-2012, fatturate per competenza senza però alcun incasso e portate in deduzione nel 2012 iscrivendole a perdita.
Rilevava che entrambi gli avvisi di accertamento erano stati impugnati dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Verona (R.G. 698/2018)
e, ritenendo l'infondatezza di ogni pretesa da parte dell' , chiedeva Pt_1
dichiararsi la nullità/illegittimità/invalidità/inefficacia dell'avviso di addebito opposto.
Si costituiva l e, contestando quanto dedotto dalla parte opponente e Pt_1
ritenendo la fondatezza della pretesa dell' , chiedeva il rigetto CP_4
dell'opposizione e la condanna della parte opponente al pagamento delle somme portate dall'avviso di addebito opposto.
La causa veniva rinviata in attesa dapprima della sentenza della Corte di
Giustizia Tributaria di Vicenza, ritenuta competente per il giudizio di primo grando, e poi sospesa ai sensi dell'art. 295 c.p.c., avendo parte opponente dichiarato che l'Agenzia delle Entrate aveva proposto appello avverso la sentenza della Corte di Vicenza n. 729/20321 dinanzi alla
Corte di Giustizia Tributaria del Veneto.
2 Con ricorso in riassunzione depositato all'esito del deposito della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria del Veneto n. 1350/2022 passata in giudicato, che confermava la sentenza della Corte di Vicenza e rigettava la riqualificazione dei redditi richiesta dall'Agenzia delle Entrate, parte opponente riassumeva il giudizio e insisteva per l'accoglimento del ricorso.
L' chiedeva termine per esame della sentenza, non essendo stato Pt_1
parte nel giudizio svolto davanti la Corte Tributaria.
All'udienza fissata per la discussione, l dava atto di aver riesaminato Pt_1
la pratica e di aver proceduto allo sgravio delle somme portate dall'avviso di addebito opposto, alla luce della pronuncia della Corte di Giustizia
Tributaria veneta. Chiedeva dunque dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese compensate, in quanto l non era Pt_1
estraneo al giudizio tributario.
Parte opponente, preso atto dell'avvenuto sgravio depositato dall' , si Pt_1
associava alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna dell' alle spese di lite. Pt_1
Per tali motivi deve essere dichiarata cessata la materia del contendere e,
in virtù del principio di soccombenza virtuale, l deve essere Pt_1
condannato al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in dispositivo secondo i valori minimi dei nuovi parametri forensi per le fasi di giudizio svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
3 2) Condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in Pt_1
complessivi euro 1865,00 per compensi ed euro 43,00 per C.U., oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Verona, 28 marzo 2025
IL GIUDICE
Stefania Del Gais
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