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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/11/2025, n. 1323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1323 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1667/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice DA ER ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. LA GIOIA CLAUDIO Parte_1 P.IVA_1
Parte ricorrente contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. SICA ELENA CP_1 P.IVA_2
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: nel merito: accertare e dichiarare la non debenza da parte di ad dei premi Parte_1 CP_1 previdenziali richiesti dall' sulla base del citato Verbale di accertamento e dei Certificati di CP_2 variazione per cui è causa, perchè in parte estinti per prescrizione estintiva quinquennale e tutti perché non dovuti, il tutto per tutti i motivi gradatamente esposti nel presente Ricorso e per ogni altro di fatto, di diritto e di ragione, con ogni conseguenza di legge;
in ogni caso: spese ed onorari, oltre 15% per spese generali, 4% per cap, integralmente rifusi.
Per la parte convenuta: preso atto dell'accoglimento parziale del ricorso amministrativo da parte dell' con delibera CP_1 presidenziale n. 113/2023, e del sopravvenuto ripristino della voce 0721, con conseguente annullamento del certificato di variazione del 25.1.2023, dichiarare la cessazione parziale della materia del contendere in parte qua pagina 1 di 15 per la restante parte, rigettare il ricorso avversario ed ogni domanda ivi formulata, perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;
per l'effetto, accertata la legittimità e fondatezza dei crediti vantati dall'ente comparente per le causali di cui in premessa, dichiarare la ricorrente tenuta al pagamento in favore dell dei premi evasi e CP_1 accessori come quantificati a seguito dell'accertamento Ispettivo e tradotti nei certificati di variazione del 13.1.2023 e la diversa misura ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente si dà atto che, successivamente alla concessione alle parti di termine per il deposito di note finali, è stata fissata udienza ex art.127 ter c.p.c. all'esito della quale la causa è stata trattenuta per la decisione.
***
Con ricorso depositato in data 18.9.2023, ha convenuto in giudizio per ottenere Parte_1 CP_1 accertamento negativo relativamente alle pretese creditorie dedotte da sede di Brescia nei CP_1 certificati di variazione:
a) certificato di variazione 13.1.2023 chiave gestionale n. 23621002487300
b) certificato di variazione 13.1.2023 chiave gestionale n. 23621002486900
c) certificato di variazione 25.1.2023 chiave gestionale n. 23621006055800
(docc. 1 2 3 ric. e docc.5 6 7 CP_1
- iscritta a dal 1.1.1976 con Codice Ditta 3848620 - è società che svolge attività di Parte_1 CP_1 autotrasporto merci per conto terzi, trasporto di rifiuti tossici e nocivi, agenzia di trasporti, trasporto di rifiuti speciali e assimilabili agli urbani.
Sino al 2011 l'attività svolta da è stata inquadrata nella Gestione Industria della Tariffa Premi Pt_1 con attribuzione:
PAT 34132734 ove erano assicurate le voci di tariffa 0721 0722 e 0723
PAT 34083183 ove erano assicurate le voci di tariffa 9121 e 9123 con ponderazione.
Con denuncia di variazione 3.8.2011 (doc. 5 ric. e doc. 3 , ha comunicato a di CP_1 Pt_1 CP_1
Milano la cessazione della “attività di custode” e, contemporaneamente, l'inizio dell'attività di
“manutenzione meccanica di automezzi”. Per l'effetto ha aggiunto alla PAT 34132734 la voce CP_1 di tariffa 6412.
Con l'avvento della Tariffa 2019 e il venir meno delle posizioni assicurative territoriali con voci pagina 2 di 15 ponderate, la posizione assicurativa 34083183 è cessata e sostituita dalla PAT 93152558, classificata alla sola voce 9121, comprensiva di quanto prima assicurato alla voce 9123.
Tanto premesso, è stata oggetto di accertamento ispettivo - iniziato in data 22.7.2022 Parte_1
(doc. 13 ric. e doc.
2 - afferente la corretta classificazione delle attività svolte ai sensi della tariffa CP_1
, all'esito del quale è stato redatto il verbale unico di accertamento e notificazione 1.12.2022 CP_1
(doc. 16 ric. e doc. 1 con cui sono stati svolti rilievi afferenti la denuncia non corretta dell'attività CP_1 di manutenzione meccanica degli automezzi e conseguente errata classificazione alla voce 6412; la mancata denuncia dell'attività degli impiegati, dei quadri e dei dirigenti che effettuano accessi in cantieri di ditte terze;
l'errata imputazione delle retribuzioni alle singole voci di rischio.
In ragione dei rilievi svolti, con i suddetti provvedimenti 13.1.2023, sede di Brescia ha CP_1 comunicato a le seguenti variazioni: Parte_2 istituzione nella PAT 34132734 delle voci di tariffa 9121, 9123, 0724 e 0725 con decorrenza 15 settembre 2016; cessazione della voce di tariffa 6412 con decorrenza 15 settembre 2016.
Quindi all'azienda è stato chiesto il pagamento della somma di €53.030,83, a titolo di premi non versati e sanzioni civili, calcolati per differenza tasso, e interessi di mora.
Con certificato di variazione 25.1.2023 sede di Brescia ha comunicata all'azienda la cessazione CP_1 della voce 0721 dal 1.1.2023 (doc. 3 ric. doc 7 ). CP_1
A seguito del ricorso amministrativo proposto da in data 10.2.2023 avverso i suddetti Pt_1 certificati di variazione (doc. 18 ric.), , con decisione assunta in data 30.10.2023, ha accolto le CP_1 richieste di limitatamente al ripristino della voce 0721 dalla data di cessazione e ha Pt_1 confermato nel resto i provvedimenti impugnati (docc. 11 e 12 . CP_1
***
In via preliminare si dà atto che è cessata la materia del contendere relativamente al certificato di variazione 25.1.2023 riguardante la posizione del lavoratore . Parte_3
Relativamente a tale posizione, – preso atto dell'esito dell'accertamento di cui al verbale Parte_1 unico di accertamento e notificazione 1.12.2022, da cui risulta che il lavoratore svolge mansioni di usciere e custode e rilevato che, in base alle Tariffe 2019, il “personale con mansioni operative in genere, anche di servizio, ad es. uscieri, fattorini, portieri, autisti, addetti alla piccola e generica manutenzione” è da classificare sotto la voce di tariffa 0721 – ha lamentato che di Brescia abbia CP_1 comunicato, con il certificato di variazione 25.1.2023, la cessazione della voce di tariffa 0721.
pagina 3 di 15 La doglianza – già svolta nel ricorso amministrativo presentato il 10.2.2023 - è stata recepita da CP_1 che, con la decisione 30.10.2023, ha disposto la riattivazione della voce 0721.
Sulle questione pertanto è cessata la materia del contendere.
*** ha eccepito la prescrizione estintiva quinquennale ex art.3 commi 9 e 10 L. n.335/1995, Parte_1 relativamente ai crediti di per i periodi antecedenti al 9.3.2017. CP_1
Secondo la ricorrente l'unico atto interruttivo del termine di prescrizione del credito contributivo è costituito dai due certificati di variazione 13.1.2023 sicché, e vista la data di notifica dei CP_1 suddetti certificati, il termine prescrizionale - considerata anche la sospensione del termine per complessivi 311 giorni ai sensi dell'art. 37 comma 2 D.L. n.18/2020, come convertito e ai sensi dell'art.11, comma 9 D.L. n.183/2020, come convertito - cade il 9.3.2017.
L'eccezione è stata contestata da secondo cui il termine di prescrizione è stato interrotto dal CP_1 verbale di primo accesso ispettivo del 22.7.2022 e pertanto la prescrizione ha iniziato a decorrere dal
15.9.2016, come ritenuto nel verbale unico di accertamento e notificazione 1.12.2022.
E' pacifico che ai sensi dell'art.3 comma 9 L. n.335/1995 il termine di prescrizione dell'azione per riscuotere i premi di assicurazione è pari a cinque anni, decorrente dalla data in cui il pagamento doveva essere effettuato.
Secondo il suddetto termine è stato interrotto dal verbale di primo accesso del 22.7.2022 di CP_1 modo che, e tenendo conto della sospensione dei termini legata alla normativa emergenziale del periodo Covid, a far tempo dal 15.9.2016 sono dovuti i premi.
Diversamente da quanto sostenuto da , al verbale di primo accesso ispettivo del 22.7.20222 ex CP_1 art.13 D Lgs 124/2004 non può attribuirsi valore di atto interruttivo della prescrizione in quanto, con il suddetto verbale, è stata richiesta al datore di lavoro la documentazione ivi indicata e non è stata manifestata la volontà di far valere un credito, del quale peraltro difetta qualsivoglia elemento per la sua determinazione.
La prescrizione quinquennale deve invece essere calcolata a ritroso del verbale unico di accertamento e notificazione 1.12.2022, notificato il 6.12.2022, con il quale sono stati indicati gli addebiti mossi a quantificato l'importo dovuto. Pt_1
Sono infondati i rilievi di secondo cui il verbale non potrebbe avere effetto interruttivo in Pt_1 quanto si tratterebbe di verbale di ITL e quindi formato da soggetto diverso dall'ente impositore. A fondamento del rilievo la parte invoca in particolare la sentenza della Corte di Cassazione 19649/2012
pagina 4 di 15 che tuttavia non è pertinente in quanto il verbale unico di accertamento è stato redatto nel regime post- unificazione ex art.10 D.Lgs.124/2004 dei servizi ispettivi e ITL, al fine di evitare CP_3 CP_1 duplicazioni di interventi. Ebbene, come risulta dal verbale di primo accesso, espressamente richiamato nel verbale unico di accertamento del 1.12.2022, l'accertamento è stato eseguito da Parte_4 ispettore del lavoro con funzioni ispettive presso , su incarico della Sede di Brescia ed è CP_1 CP_1 specificato che riguarda la materia assicurativa di competenza di . A fronte di ciò non si può CP_1 certo ritenere che il verbale sia privo di efficacia interruttiva in quanto posto in essere da soggetto diverso da . CP_1
Ne consegue che il termine prescrizionale di cinque anni va computato a ritroso dalla notifica, in data
6.12.2022, del verbale unico di accertamento e tenendo conto della sospensione del termine per 311 giorni disposta dalla sopra indicata normativa emergenziale del periodo Covid e che pertanto, sviluppando il relativo calcolo, sono estinti per prescrizione i premi previdenziali richiesti a Pt_1
da calcolati oltre il 27.1.2017.
[...] CP_1
*** ha contestato la riclassificazione della lavorazione dei propri manutentori, Parte_1 successivamente alla denuncia di variazione 3.8.2011 con cui era indicata come nuova lavorazione principale “manutenzione meccanica di automezzi”, dalla voce di tariffa 6412 alle voci di tariffa 9121 e
9123 (Tariffe 2000) e 9121 (Tariffe 2019).
A tal riguardo la ricorrente – richiamate le disposizioni di cui agli artt. 39 comma 2 e 40 comma 3
DPR 1124/1965 per rilevare come il finanziamento dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sia sorretto da un principio di equilibrio tra costi sostenuti dall'Istituto ed entrate dello stesso – ha contestato la tesi di secondo cui deve pagare per i propri manutentori il medesimo CP_1 Parte_1 maggior premio che paga per i propri autisti, essendo gli autisti esposti ad un rischio totalmente diverso e superiore a quello dei manutentori, come risulta dal confronto tra i tassi previsti per i diversi rischi in questione.
La ricorrente inoltre rileva che l'art.6 comma 1 delle Modalità di applicazione delle tariffe 2000 (MAT)
e l'art.9 comma 4, MAT 2019 prevedono, entrambi, che “se un datore di lavoro esercita un'attività complessa articolata in più lavorazioni espressamente previste dalla tariffa della relativa gestione, la classificazione delle lavorazioni è effettuata applicando, per ciascuna lavorazione, la corrispondente voce di tariffa” e che l'art.4 MAT 2000 e l'art.9 comma 1 MAT 2019 prevedono, entrambi, che “per lavorazione si intende il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto in esse descritto,
pagina 5 di 15 comprese le operazioni complementari e sussidiarie purché svolte dallo stesso datore di lavoro ed in connessione operativa con l'attività principale”.
Ha quindi rilevato che la giurisprudenza (pronunciandosi sulla diversa attività di allestimento e assemblaggio, ma con principio valido anche nel caso di specie) ha precisato che l'attività secondaria è assimilabile a quella principale quando costituisca una fase necessaria della costruzione, implicante interventi meccanici e l'utilizzo di materiali che incidono sul processo di lavorazione e sul relativo rischio e ha affermato che, nelle ipotesi dubbie, l'interpretazione della tariffa deve essere ispirata al principio di necessaria corrispondenza tra l'entità del premio pagato dal datore di lavoro e l'esposizione del lavoratore al rischio.
La ricorrente osserva che, nel caso di specie, le suddette circostanze non ricorrono in quanto i manutentori di non svolgono un'attività necessaria per il compimento dell'attività Parte_1 principale, non incidendo sul processo di lavorazione e, tantomeno, sul relativo rischio, costituendo un gruppo ben distinto ed autonomo rispetto al resto della forza lavoro, appositamente assunto ed istruito soltanto per lo svolgimento di questa specifica attività. Al contempo, ancora secondo la ricorrente, gli interventi dei manutentori non costituiscono una fase essenziale del ciclo della lavorazione principale, poiché l'attività di trasporto delle merci può essere portata a compimento anche senza il loro intervento, come lo è stato prima del 2011.
ha contestato quanto dedotto dalla ricorrente, ribadendo la correttezza delle modifiche apportate CP_1 alla classificazione a seguito di ispezione, richiamando in particolare quanto puntualizzato nell'art.4 Contro 2000 in relazione al rapporto intercorrente tra lavorazione principale e operazione complementare e/o sussidiaria.
Emerge da quanto precede che è controverso tra le parti se la manutenzione meccanica dei propri automezzi da parte di oggetto della denuncia di variazione del 3.8.2021, debba essere Pt_1 inclusa nella classificazione della lavorazione principale svolta dalla società ricorrente.
Occorre partire dal rilievo che sono comprese nella lavorazione principale, e ne seguono il riferimento classificativo, anche le operazioni complementari e sussidiarie.
L'art.4 MAT 2000 e l'art.9 comma 1 MAT 2019 stabiliscono infatti che agli effetti delle tariffe, per lavorazione si intende il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto in esso descritto, comprese le operazioni complementari e sussidiarie purchè svolte dallo stesso datore di lavoro ed in connessione operativa con l'attività principale, ancorchè siano effettuate in luoghi diversi.
Ai fini del giudizio sulla questione qui controversa si richiama la sentenza 25020/2014 con cui la Corte
pagina 6 di 15 di Cassazione – premesso che il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art.40, comma 1, prevede che le tariffe dei premi e dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e le relative modalità di applicazione sono approvate con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale su delibera dell' . In attuazione di tale norma, nel corso del CP_1 tempo le suindicate tariffe sono state via via approvate con D.M. 10 dicembre 1971, D.M. 14 novembre
1978, D.M. 18 giugno 1988, e D.M. 12 dicembre 2000, (quest'ultimo conseguente all'emanazione del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n.38, innovativo del D.P.R.n.1124del1965 e poi aggiornato nei contenuti all'anno 2010). Nei suddetti decreti ministeriali sono state indicate le tabelle di classificazione delle diverse lavorazioni, con i corrispondenti tassi di tariffa e sono state anche emanate le disposizioni sulle "Modalità per l'applicazione delle tariffe" (MAT) – in relazione alla disposizione sopra riportata si
è espressa sui concetti di lavorazione principale, lavorazioni complementari e lavorazioni sussidiarie nei seguenti termini: la lavorazione principale identifica il ciclo tecnologico e produttivo dell'azienda e comprende le attività ed operazioni necessarie perché sia realizzato quanto descritto nei singoli riferimenti di ciascuna tariffa con voci, sottogruppi o gruppi (Cass. Sez. L, n. 5649 del 2013).
Costituiscono, invece, lavorazioni complementari quelle attività concorrenti e connesse - in senso tecnico e non meramente economico e in maniera continuativa - alla lavorazione principale (quale ad es. la manutenzione del macchinario utilizzato nella lavorazione principale), indispensabili per effettuare la lavorazione principale.
Costituiscono, inoltre, lavorazioni sussidiarie, quelle solo indirettamente collegate al ciclo produttivo e che, pur concorrendo alla realizzazione dell'oggetto dell'attività principale, realizzino un prodotto o effettuino un servizio caratterizzati da un proprio rischio specifico (ad esempio, la produzione di contenitori dei prodotti anche a fini di imballaggio, la manutenzione edile ordinaria eseguita negli stabilimenti, il trasporto di materiali e di prodotti;
l'attività di manutenzione e controllo periodico degli elicotteri eseguita nelle apposite aree di pertinenza dei mezzi di volo ed a motore spento da dipendenti della società che esegue trasporto di merci per conto terzi mediante elicotteri).
Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione ha evidenziato che tra la lavorazione principale e le altre deve, quindi, sussistere un legame di reciproca interdipendenza in vista di un risultato finale unitario e sono svolte dal medesimo imprenditore-datore di lavoro, le seconde in connessione operativa con l'attività principale (v., ex multis Cass.18256/2010). In particolare, la predicata connessione operativa delle lavorazioni complementari o sussidiarie con l'attività principale, se non
pagina 7 di 15 richiede, necessariamente, una connessione topografica, non può, tuttavia, prescindere dalla correlazione non solo tecnica ma anche funzionale, nel senso che deve trattarsi di lavorazioni tali da consentire una più agevole, completa e rapida realizzazione delle finalità aziendali, realizzando beni e servizi nella misura strettamente necessaria ed imposta dalla lavorazione principale.
Ne consegue che solo ove la produzione di beni o servizi derivanti dalle predette lavorazioni complementari e sussidiarie non ecceda le necessità della lavorazione principale, anche tali lavorazioni vanno classificate nella stessa voce tariffaria della lavorazione principale.
Ebbene - e tenuto conto delle definizioni di lavorazioni complementari e sussidiarie evocate dalla Corte di Cassazione con la citata sentenza - la manutenzione dei soli propri mezzi da parte di costituisce lavorazione sussidiaria dell'attività principale - trasporto merci a mezzo Pt_1 autoarticolati e motrici con rimorchio - effettuata da in quanto, pur concorrendo alla Pt_1 realizzazione dell'oggetto dell'attività principale, realizza un servizio connotato da un proprio rischio specifico.
Non sfugge del resto come nella pronuncia sopra riportata, tra gli esempi citati al fine di dare contezza della lavorazioni sussidiarie, la Corte di Cassazione abbia menzionato proprio l'attività di manutenzione e controllo periodico degli elicotteri eseguita, a motore spento, dai dipendenti della società che esegue trasporto di merci per conto terzi. E' evidente come una tale attività sia sovrapponibile a quella svolta dai manutentori di sul suo parco mezzi per effettuare il Pt_1 trasporto delle merci per conto terzi.
Tra le suddette lavorazioni sussiste legame di reciproca interdipendenza in vista del risultato finale unitario e l'attività di manutenzione dei mezzi è in connessione operativa con l'attività principale.
Perché si abbia connessione operativa delle lavorazioni con quella principale, deve trattarsi, come affermato dalla Corte di Cassazione con la citata pronuncia, di lavorazioni tali da consentire una più agevole, completa e rapida realizzazione delle finalità aziendali, realizzando beni e servizi nella misura strettamente necessaria ed imposta dalla lavorazione principale (così anche Cass. 16688/2017;
27106/2018).
La manutenzione dei mezzi impiegati da per l'esecuzione dei trasporti merci con Pt_1 autoarticolati e motrici con rimorchio è preordinata ad una più agevole, completa e rapida realizzazione delle finalità aziendali e, in quanto ha ad oggetto il solo parco mezzi dell'azienda, è resa nella misura strettamente necessaria e imposta dall'attività principale.
Non colgono nel segno i rilievi della ricorrente secondo cui l'attività dei manutentori non è necessaria pagina 8 di 15 per il compimento dell'attività principale e al contempo non è fase essenziale del ciclo della lavorazione principale in quanto l'attività di trasporto delle merci può essere portata a compimento anche senza l'intervento dei manutentori.
A tal riguardo la ricorrente richiama la sentenza della Corte di Cassazione 27229/2018.
La suddetta sentenza non è pertinente perché nel caso sottoposto all'esame del giudice di legittimità non viene in considerazione un'attività complementare o accessoria, ma una attività assimilabile all'attività principale di costruzione di vagoni ferroviari, ritenuta fase dell'attività costruttiva dei vagoni ferroviari. Nel caso scrutinato dalla Corte di Cassazione, come si legge nella sentenza in esame, è pertanto venuto in considerazione il criterio iniziale dettato dell'art. 4 secondo cui agli effetti delle tariffe, per lavorazione si intende il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto in esse descritto (nel caso di specie la costruzione, riparazione, manutenzione di materiale mobile per ferrovie
e tranvia ovvero locomotive, vagoni).
I rilievi della ricorrente non colgono quindi nel segno in quanto – alla luce delle definizioni riportate nella sentenza della Corte di Cassazione - perché le operazioni complementari e sussidiarie siano ricomprese nella lavorazione principale ai fini della loro classificazione non è richiesto che siano necessarie per il compimento dell'attività principale e che ne siano fasi essenziali;
ciò che invece è necessario è, non solo che siano svolte dal medesimo imprenditore-datore di lavoro, ma che sussista la connessione operativa delle lavorazioni complementari o sussidiarie con l'attività principale, nel senso che devono consentire una più agevole, completa e rapida realizzazione delle finalità aziendali.
Ciò comporta che il giudizio da compiere sulle attività complementari o sussidiarie non si muove nella prospettiva della loro essenzialità nel ciclo della produzione, ma della idoneità a rendere più agevole e rapido nonché a completare il ciclo produttivo. Risultato che si verifica con l'attività dei manutentori i quali intervengono sul parco mezzi ogni qual volta si presentino guasti e che comunque effettuano la periodica manutenzione dei mezzi sì da garantirne la maggiore efficienza e, per l'effetto, lo svolgimento più agevole dell'attività principale.
***
La ricorrente ha contestato l'erroneità della decorrenza retroattiva degli effetti della riclassificazione, rilevando che, nel caso sia ritenuta legittima la riclassificazione operata da , comunque dovrebbe CP_1 decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione della riclassificazione.
A tal fine la ricorrente ha rilevato che l'art.14 comma 2, delle MAT 2000 e l'attuale art.11 comma 2, delle MAT 2019 prevedono che il provvedimento di rettifica d'ufficio della classificazione delle pagina 9 di 15 lavorazioni possa avere effetto retroattivo soltanto nel caso di erronea o incompleta denuncia da parte del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto.
Secondo la ricorrente nessun inadempimento è ad essa imputabile in quanto con la denuncia 3.8.2011 si
è limitata ad ottemperare a quanto richiesto dall'allora vigente art.11 comma 1 delle CP_5 denunciando la variazione del rischio assicurato, avendo in azienda iniziato ad operare i manutentori per gli automezzi.
Per la ricorrente non è quindi condivisibile quanto si afferma nel verbale di accertamento 1.12.2022 a proposito della circostanza che in sede di denuncia, non ha specificato che l'attività di Pt_1 manutenzione avrebbe riguardato unicamente mezzi aziendali. Ciò in quanto nessuna norma impone al datore di lavoro di specificare se una determinata attività sia fatta a favore di terzi e, in ogni caso, all'epoca, era consapevole che l'attività di fosse quella di trasporto merci e rifiuti CP_1 Parte_1 industriali sia speciali che tossico-nocivi per conto terzi e trasporto di modo che, ragioni di ordine logico, avrebbero dovuto consentire a di sapere che, in assenza di diversa indicazione, i CP_1 manutentori di automezzi erano impiegati nella manutenzione del proprio parco mezzi.
ha contestato la fondatezza della censura e ha rilevato la legittimità della retrodatazione della CP_1 riclassificazione in conformità ai dettati degli artt.16 MAT 2000 e 11 MAT 2019.
Secondo le suddette disposizioni la rettifica d'ufficio della classificazione opera dal mese successivo, salvo il caso di “erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro, che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto”.
In tal caso, quando cioè l'errata e meno onerosa classificazione sia dipesa da colpa del datore di lavoro, per avere reso una dichiarazione erronea o incompleta, la rettifica opera dalla data in cui l'esatta classificazione avrebbe dovuto essere applicata e si applicano anche le sanzioni ed interessi.
Come correttamente rileva la convenuta, nel caso di specie la denuncia 3.8.2011 era incompleta, in quanto l'attività veniva descritta come “manutenzione meccanica di automezzi”, senza specificare che si trattava dei mezzi della società e comunque era erronea in quanto tale attività era indicata come
“lavorazione principale”, mentre, ove rivolta esclusivamente alla manutenzione dei mezzi della società, non avrebbe dovuto essere indicata come attività principale;
non solo, anche l'ulteriore dichiarazione presentata in data 5.8.2011 (doc. 4 ) conteneva l'espressa richiesta di attivazione di una nuova CP_1 voce di rischio e quindi forniva una comunicazione volta a far ritenere che si trattasse dell'inizio di una nuova attività da parte di Pt_1
pagina 10 di 15 L'erronea e incompleta denuncia del datore di lavoro ha comportato la classificazione separata dell'attività, con l'apertura della voce 6412, in quanto ha fatto sì che avesse ritenuto CP_1 fondatamente trattarsi dell'avvio di un nuovo settore di attività imprenditoriale, con servizio di manutenzione mezzi da riferirsi a clienti terzi.
Non è corretto quanto rileva la ricorrente secondo cui la società si sarebbe limitata a descrivere il nuovo rischio aziendale, senza richiedere l'apertura di una determinata voce di tariffa. La ricorrente infatti non considera che proprio la descrizione del rischio era incompleta ed erronea in quanto rappresentava l'attività di manutenzione meccanica di automezzi come principale, sì da far ritenere che riguardasse mezzi di clienti terzi visto che, ove si fosse trattato dei mezzi della società, si sarebbe realizzata l'ipotesi di una attività strumentale per la quale non sarebbe stata necessaria l'iscrizione di una nuova voce di rischio, come invece richiesta da Pt_1
Non coglie nel segno il rilievo della ricorrente secondo cui si sarebbe potuto avvedere della CP_1 natura complementare dell'attività denunciata, essendo consapevole che l'attività di era di Pt_1 trasporto merci e rifiuti industriali sia speciali che tossico nocivi per conto terzo e trasporto, tant'è che in azienda erano applicate le voci di tariffa 9121 e 9123 di cui alle CP_5
Come rilevato da , la funzione previdenziale assicurativa demandatagli si fonda sul principio CP_1 dell'autocertificazione realizzato attraverso le denunce di attività e/o di variazione attività che devono essere inviate dal datore di lavoro ad , indicando la tipologia di lavorazioni svolte ai fini del CP_1 corretto inquadramento tariffario ex artt. 12 e 40 DPR 1124/1965, salvo il potere di controllo a campione esercitato mediante ispezioni.
Ciò comporta che il punto di partenza, ai fini del corretto inquadramento tariffario, sia rappresentato dalla denuncia di attività e/o di variazione attività resa dal datore di datore di lavoro, alla stregua della quale opera la classificazione del rischio, solo in un secondo momento potendo venire in CP_1 considerazione gli accertamenti cui è tenuto al fine di valutare, tra l'altro, la correttezza della CP_1 denuncia della parte datoriale.
Nel caso di specie deve ribadirsi che secondo i documenti presentati da – denuncia di Pt_1 variazione 3.8.2011 e richiesta iscrizione nuova voce di rischio – non poteva che ritenersi che l'attività di manutenzione mezzi meccanici costituisse l'apertura per la società di un nuovo settore di attività imprenditoriale, quale attività nuova e “principale” fornita a livello imprenditoriale a favore di clienti terzi dell'azienda, visto che, ove si fosse trattato di mera attività strumentale a quella già svolta, non avrebbe dovuto denunciarla come attività principale invocando l'applicazione di voce Pt_1
pagina 11 di 15 separata.
Deve pertanto ritenersi corretta la retrodatazione della classificazione.
***
Con riferimento alle posizioni del personale amministrativo ha contestato i conteggi dei Parte_1 premi, interessi e sanzioni fatti da di Brescia, rilevando che non è evidente il nesso logico CP_1 contabile tra gli addebiti mossi e la conseguente ripartizione delle masse salariali negli anni di prescrizione in quanto non è chiarito sotto quale voce di tariffa, per ogni anno, dovrebbe essere collocata la retribuzione di ciascun singolo lavoratore, in modo da consentire la verifica della correttezza dell'operazione.
Prendendo posizione sulla contestazione, ha dato conto delle modalità di calcolo dei premi e CP_1 della documentazione acquisita, costituita dai prospetti richiesti all'azienda con cui ha ripartito i salari dipendenti alle voci di tariffa denunciate all negli anni 2016-2021, con le applicate alle singole CP_1 voci (docc. 13-18), con il conseguente confronto dei suddetti dati con gli dei singoli CP_6 dipendenti per il periodo (doc.38-43), verificando innanzitutto la corrispondenza dei salari nel loro totale.
ha poi dato conto di avere quindi provveduto a calcolare, “anno per anno, i salari nel loro totale CP_1
(sommando agli imponibili dei dipendenti anche i salari convenzionali degli amministratori e dei tirocinanti docc.19,20) distinti per le voci di tariffa corrette, comprensive delle voci di tariffa non applicate, voci 0725 e 0724 fino al 31.12.2018, della voce 9121 in sostituzione della voce 6412 dal
1.1.2019 e delle voci in ponderazione 9121 e 9123 in sostituzione della voce 6412 fino al 31/12/2018”
e delle anomalie riscontrate esposte alle pag. 15 e 16.
Nella memoria conclusionale, la ricorrente, sulla questione, si è limitata a ribadire quanto dedotto in ricorso, insistendo per l'ammissione di CTU contabile senza tuttavia svolgere specifici rilievi sulle modalità di calcolo come esplicitate da in memoria difensiva, in difetto dei quali la CP_1 contestazione della ricorrente in definitiva risulta generica, con esclusione della necessità di dare ingresso alla richiesta CTU contabile.
***
La ricorrente ha inoltre lamentato l'erroneità della censura per cui – con riferimento ai dipendenti
, , , , Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6
- non avrebbe denunciato l'attività dei lavoratori “che fanno accessi in cantieri di ditte terze”, cui ha fatto seguito l'istituzione delle voci di tariffa 0724 e 0725 e, dal 2019, la diversa imputazione delle pagina 12 di 15 masse salariali nella voce di tariffa 0723.
Secondo la ricorrente la censura per cui non avrebbe correttamente denunciato la variazione del rischio aziendale, in tal modo pagando un premio assicurativo inferiore, è infondata in quanto dalle dichiarazioni dei lavoratori , , (docc.7, 8, Persona_1 Persona_2 Persona_6 Persona_5
9 e 10) risulta che svolgono e hanno sempre svolto le rispettive mansioni nei rispettivi uffici e non hanno mai fatto accesso a cantieri o opifici di terzi per ivi svolgerle.
ha contestato quanto sostenuto dalla ricorrente e ha prodotto le dichiarazioni circa l'uso abituale CP_1 di autoveicoli per spostamenti di lavoro rese, tra gli altri, dai suddetti lavoratori (ad eccezione di Per_6
agli ispettori in data 12.12.2023, nel corso di un nuovo accertamento che ha originato il verbale
[...] unico di accertamento e notificazione del 12.12.2023, da cui risulta che ha corrisposto ai Pt_1 dipendenti somme registrate come indennità di trasferta e/o rimborso chilometrico, incluse in buste paga come “esenti” (doc. 21 . CP_1
Le dichiarazioni rese in sede ispettiva da , , Persona_1 Persona_2 Persona_5 devono ritenersi ben più attendibili rispetto alle “autocertificazioni” rilasciate dai suddetti lavoratori – oltre che da - con le quali hanno escluso di avere fatto sopralluoghi o attività lavorativa CP_7 presso cantieri di terzi per lo svolgimento delle loro mansioni.
Non può infatti non osservarsi che, mentre le prime sono state rese dinnanzi ad un pubblico ufficiale, le altre sono state formate verosimilmente su richiesta del datore di lavoro per precostituirsi una difesa in giudizio e quindi in una situazione non spontanea e tale da condizionarne il contenuto in conformità alla richiesta datoriale.
Ebbene le dichiarazioni rese agli ispettori in data 12.12.2023 trovano elementi di riscontro nelle risultanze delle buste paga prodotte da sub docc. 22-28 nelle quali per i suddetti lavoratori - CP_1 oltre che per del quale invece non sono state prodotte dichiarazioni dinnanzi agli ispettori Persona_6
- figurano le voci “indennità di trasferta” e “rimborso chilometrico”.
Non coglie nel segno il rilievo della ricorrente circa la contraddittorietà della posizione di che, CP_1 nella causa dinanzi al Tribunale di Brescia Sezione Lavoro n.146/2024 r.g. (doc.33 , sostiene CP_1
l'inveridicità delle trasferte addotte da mentre in questa causa ne sostiene la veridicità. Pt_1
Il diverso contenuto dell'onere probatorio della presente causa – in cui, ai fini della riclassificazione disposta da , è sufficiente l'uso da parte dei dipendenti dell'autovettura per motivi di servizio - CP_1 rispetto all'altra causa – in cui, al fine di ottenere l'esenzione da obblighi contributivi, devono essere fornite prove documentali della trasferta – non consente di ravvisare contraddittorietà delle difese pagina 13 di 15 , visto che nell'altra causa ben può lamentare l'assenza delle necessarie prove CP_1 CP_1 documentali per ottenere gli esoneri contributivi.
L'incongruenza invece si riscontra per che, nel giudizio 146/2024, sostiene le trasferte dei Pt_1 suoi dipendenti e il conseguente diritto ai rimborsi chilometrici, mentre in questa sede sostiene che i lavoratori non hanno mai fatto accesso a cantieri o opifici di terzi per svolgere le mansioni.
La circostanza che nell'altra causa sostenga il contrario di quanto dedotto in questa causa, Pt_1 rafforza il sopra delineato quadro probatorio a favore della sussistenza delle condizioni della riclassificazione operata da a motivo delle trasferte dei dipendenti. Con la precisazione che CP_1 quanto precede vale anche per , sebbene difettino le dichiarazioni rese dinanzi ai CP_7 pubblici ufficiali, visto che, anche per tale dipendente, nelle buste paga in atti figurano le voci
“indennità di trasferta” e “rimborso chilometrico”.
Deve quindi ritenersi corretta la censura per cui on ha correttamente denunciato la variazione Pt_1 di rischio aziendale, con conseguente pagamento di un premio assicurativo inferiore.
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In relazione alle posizioni di e , a lamentato l'illegittima Persona_3 Persona_4 Pt_1 decorrenza della loro riclassificazione.
Secondo la ricorrente - poiché dalle dichiarazioni rese dai suddetti lavoratori (docc. 11 e 12 ric.) risulta che, rispettivamente sino a giugno 2022 e sino a dicembre 2021, hanno sempre svolto la loro attività lavorativa esclusivamente nei rispettivi uffici senza mai fare accesso a cantieri o opifici di terzi e hanno cominciato ad accedere a cantieri di terzi rispettivamente solo da luglio 2022 e gennaio 2022 - la riclassificazione e diversa imputazione dei rispettivi salari nella voce di tariffa 0723 in luogo della voce di tariffa 0722 non potrebbe che decorrere rispettivamente da luglio 2022 e da gennaio 2022.
Per le dichiarazioni rese da e con la forma della dichiarazione Testimone_1 Persona_3 sostitutiva di notorietà valgono i rilievi già espressi con riferimento alle precedenti autocertificazioni relativamente alla assenza di valore probatorio.
Anche in tal caso la pretesa di trova riscontro, oltre che nella dichiarazione resa da agli CP_1 Per_4 ispettori in data 26.6.2023, allorchè ha riferito che la sua attività di lavoro si svolge quasi esclusivamente fuori dalla sede di lavoro, almeno da una quindicina d'anni, nelle buste paga in atti da cui emerge che sia sia hanno percepito indennità di trasferta e rimborsi chilometrici Per_4 Per_3 già dal 2017.
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pagina 14 di 15 Le ulteriori censure della ricorrente attengono a questioni che non sono oggetto di alcuna domanda
(rilascio del DURC e mancato adeguamento da parte della ricorrente alle determinazioni assunte da
) e pertanto irrilevanti ai fini di causa. CP_1
***
In definitiva per le ragioni esposte, sono estinti per prescrizione i premi previdenziali richiesti a da oltre il termine di cinque anni computato a ritroso dalla notifica, in data 6.12.2022, Pt_1 CP_1 del verbale unico di accertamento e notificazione 1.12.2022 e tenendo conto della sospensione del suddetto termine per 311 giorni disposta dalla normativa emergenziale del periodo Covid e quindi calcolati oltre il 27.1.2017, mentre devono confermarsi nel resto i premi previdenziali di cui al suddetto verbale unico di accertamento e notificazione 1.12.2022 e Certificati di variazione 13.1.2023.
***
Considerato l'esito della controversia e la complessità della materia, le spese di lite sono compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda e/o eccezione rigettata, così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere relativamente al certificato di variazione del
25.1.2023;
2) dichiara estinti per prescrizione i premi previdenziali richiesti a da oltre il Pt_1 CP_1
27.1.2017 e conferma nel resto i premi previdenziali di cui al verbale unico di accertamento e notificazione 1.12.2022 e ai certificati di variazione 13.1.2023;
3) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Brescia, 14 novembre 2025
La giudice
DA ER
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice DA ER ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. LA GIOIA CLAUDIO Parte_1 P.IVA_1
Parte ricorrente contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. SICA ELENA CP_1 P.IVA_2
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: nel merito: accertare e dichiarare la non debenza da parte di ad dei premi Parte_1 CP_1 previdenziali richiesti dall' sulla base del citato Verbale di accertamento e dei Certificati di CP_2 variazione per cui è causa, perchè in parte estinti per prescrizione estintiva quinquennale e tutti perché non dovuti, il tutto per tutti i motivi gradatamente esposti nel presente Ricorso e per ogni altro di fatto, di diritto e di ragione, con ogni conseguenza di legge;
in ogni caso: spese ed onorari, oltre 15% per spese generali, 4% per cap, integralmente rifusi.
Per la parte convenuta: preso atto dell'accoglimento parziale del ricorso amministrativo da parte dell' con delibera CP_1 presidenziale n. 113/2023, e del sopravvenuto ripristino della voce 0721, con conseguente annullamento del certificato di variazione del 25.1.2023, dichiarare la cessazione parziale della materia del contendere in parte qua pagina 1 di 15 per la restante parte, rigettare il ricorso avversario ed ogni domanda ivi formulata, perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;
per l'effetto, accertata la legittimità e fondatezza dei crediti vantati dall'ente comparente per le causali di cui in premessa, dichiarare la ricorrente tenuta al pagamento in favore dell dei premi evasi e CP_1 accessori come quantificati a seguito dell'accertamento Ispettivo e tradotti nei certificati di variazione del 13.1.2023 e la diversa misura ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente si dà atto che, successivamente alla concessione alle parti di termine per il deposito di note finali, è stata fissata udienza ex art.127 ter c.p.c. all'esito della quale la causa è stata trattenuta per la decisione.
***
Con ricorso depositato in data 18.9.2023, ha convenuto in giudizio per ottenere Parte_1 CP_1 accertamento negativo relativamente alle pretese creditorie dedotte da sede di Brescia nei CP_1 certificati di variazione:
a) certificato di variazione 13.1.2023 chiave gestionale n. 23621002487300
b) certificato di variazione 13.1.2023 chiave gestionale n. 23621002486900
c) certificato di variazione 25.1.2023 chiave gestionale n. 23621006055800
(docc. 1 2 3 ric. e docc.5 6 7 CP_1
- iscritta a dal 1.1.1976 con Codice Ditta 3848620 - è società che svolge attività di Parte_1 CP_1 autotrasporto merci per conto terzi, trasporto di rifiuti tossici e nocivi, agenzia di trasporti, trasporto di rifiuti speciali e assimilabili agli urbani.
Sino al 2011 l'attività svolta da è stata inquadrata nella Gestione Industria della Tariffa Premi Pt_1 con attribuzione:
PAT 34132734 ove erano assicurate le voci di tariffa 0721 0722 e 0723
PAT 34083183 ove erano assicurate le voci di tariffa 9121 e 9123 con ponderazione.
Con denuncia di variazione 3.8.2011 (doc. 5 ric. e doc. 3 , ha comunicato a di CP_1 Pt_1 CP_1
Milano la cessazione della “attività di custode” e, contemporaneamente, l'inizio dell'attività di
“manutenzione meccanica di automezzi”. Per l'effetto ha aggiunto alla PAT 34132734 la voce CP_1 di tariffa 6412.
Con l'avvento della Tariffa 2019 e il venir meno delle posizioni assicurative territoriali con voci pagina 2 di 15 ponderate, la posizione assicurativa 34083183 è cessata e sostituita dalla PAT 93152558, classificata alla sola voce 9121, comprensiva di quanto prima assicurato alla voce 9123.
Tanto premesso, è stata oggetto di accertamento ispettivo - iniziato in data 22.7.2022 Parte_1
(doc. 13 ric. e doc.
2 - afferente la corretta classificazione delle attività svolte ai sensi della tariffa CP_1
, all'esito del quale è stato redatto il verbale unico di accertamento e notificazione 1.12.2022 CP_1
(doc. 16 ric. e doc. 1 con cui sono stati svolti rilievi afferenti la denuncia non corretta dell'attività CP_1 di manutenzione meccanica degli automezzi e conseguente errata classificazione alla voce 6412; la mancata denuncia dell'attività degli impiegati, dei quadri e dei dirigenti che effettuano accessi in cantieri di ditte terze;
l'errata imputazione delle retribuzioni alle singole voci di rischio.
In ragione dei rilievi svolti, con i suddetti provvedimenti 13.1.2023, sede di Brescia ha CP_1 comunicato a le seguenti variazioni: Parte_2 istituzione nella PAT 34132734 delle voci di tariffa 9121, 9123, 0724 e 0725 con decorrenza 15 settembre 2016; cessazione della voce di tariffa 6412 con decorrenza 15 settembre 2016.
Quindi all'azienda è stato chiesto il pagamento della somma di €53.030,83, a titolo di premi non versati e sanzioni civili, calcolati per differenza tasso, e interessi di mora.
Con certificato di variazione 25.1.2023 sede di Brescia ha comunicata all'azienda la cessazione CP_1 della voce 0721 dal 1.1.2023 (doc. 3 ric. doc 7 ). CP_1
A seguito del ricorso amministrativo proposto da in data 10.2.2023 avverso i suddetti Pt_1 certificati di variazione (doc. 18 ric.), , con decisione assunta in data 30.10.2023, ha accolto le CP_1 richieste di limitatamente al ripristino della voce 0721 dalla data di cessazione e ha Pt_1 confermato nel resto i provvedimenti impugnati (docc. 11 e 12 . CP_1
***
In via preliminare si dà atto che è cessata la materia del contendere relativamente al certificato di variazione 25.1.2023 riguardante la posizione del lavoratore . Parte_3
Relativamente a tale posizione, – preso atto dell'esito dell'accertamento di cui al verbale Parte_1 unico di accertamento e notificazione 1.12.2022, da cui risulta che il lavoratore svolge mansioni di usciere e custode e rilevato che, in base alle Tariffe 2019, il “personale con mansioni operative in genere, anche di servizio, ad es. uscieri, fattorini, portieri, autisti, addetti alla piccola e generica manutenzione” è da classificare sotto la voce di tariffa 0721 – ha lamentato che di Brescia abbia CP_1 comunicato, con il certificato di variazione 25.1.2023, la cessazione della voce di tariffa 0721.
pagina 3 di 15 La doglianza – già svolta nel ricorso amministrativo presentato il 10.2.2023 - è stata recepita da CP_1 che, con la decisione 30.10.2023, ha disposto la riattivazione della voce 0721.
Sulle questione pertanto è cessata la materia del contendere.
*** ha eccepito la prescrizione estintiva quinquennale ex art.3 commi 9 e 10 L. n.335/1995, Parte_1 relativamente ai crediti di per i periodi antecedenti al 9.3.2017. CP_1
Secondo la ricorrente l'unico atto interruttivo del termine di prescrizione del credito contributivo è costituito dai due certificati di variazione 13.1.2023 sicché, e vista la data di notifica dei CP_1 suddetti certificati, il termine prescrizionale - considerata anche la sospensione del termine per complessivi 311 giorni ai sensi dell'art. 37 comma 2 D.L. n.18/2020, come convertito e ai sensi dell'art.11, comma 9 D.L. n.183/2020, come convertito - cade il 9.3.2017.
L'eccezione è stata contestata da secondo cui il termine di prescrizione è stato interrotto dal CP_1 verbale di primo accesso ispettivo del 22.7.2022 e pertanto la prescrizione ha iniziato a decorrere dal
15.9.2016, come ritenuto nel verbale unico di accertamento e notificazione 1.12.2022.
E' pacifico che ai sensi dell'art.3 comma 9 L. n.335/1995 il termine di prescrizione dell'azione per riscuotere i premi di assicurazione è pari a cinque anni, decorrente dalla data in cui il pagamento doveva essere effettuato.
Secondo il suddetto termine è stato interrotto dal verbale di primo accesso del 22.7.2022 di CP_1 modo che, e tenendo conto della sospensione dei termini legata alla normativa emergenziale del periodo Covid, a far tempo dal 15.9.2016 sono dovuti i premi.
Diversamente da quanto sostenuto da , al verbale di primo accesso ispettivo del 22.7.20222 ex CP_1 art.13 D Lgs 124/2004 non può attribuirsi valore di atto interruttivo della prescrizione in quanto, con il suddetto verbale, è stata richiesta al datore di lavoro la documentazione ivi indicata e non è stata manifestata la volontà di far valere un credito, del quale peraltro difetta qualsivoglia elemento per la sua determinazione.
La prescrizione quinquennale deve invece essere calcolata a ritroso del verbale unico di accertamento e notificazione 1.12.2022, notificato il 6.12.2022, con il quale sono stati indicati gli addebiti mossi a quantificato l'importo dovuto. Pt_1
Sono infondati i rilievi di secondo cui il verbale non potrebbe avere effetto interruttivo in Pt_1 quanto si tratterebbe di verbale di ITL e quindi formato da soggetto diverso dall'ente impositore. A fondamento del rilievo la parte invoca in particolare la sentenza della Corte di Cassazione 19649/2012
pagina 4 di 15 che tuttavia non è pertinente in quanto il verbale unico di accertamento è stato redatto nel regime post- unificazione ex art.10 D.Lgs.124/2004 dei servizi ispettivi e ITL, al fine di evitare CP_3 CP_1 duplicazioni di interventi. Ebbene, come risulta dal verbale di primo accesso, espressamente richiamato nel verbale unico di accertamento del 1.12.2022, l'accertamento è stato eseguito da Parte_4 ispettore del lavoro con funzioni ispettive presso , su incarico della Sede di Brescia ed è CP_1 CP_1 specificato che riguarda la materia assicurativa di competenza di . A fronte di ciò non si può CP_1 certo ritenere che il verbale sia privo di efficacia interruttiva in quanto posto in essere da soggetto diverso da . CP_1
Ne consegue che il termine prescrizionale di cinque anni va computato a ritroso dalla notifica, in data
6.12.2022, del verbale unico di accertamento e tenendo conto della sospensione del termine per 311 giorni disposta dalla sopra indicata normativa emergenziale del periodo Covid e che pertanto, sviluppando il relativo calcolo, sono estinti per prescrizione i premi previdenziali richiesti a Pt_1
da calcolati oltre il 27.1.2017.
[...] CP_1
*** ha contestato la riclassificazione della lavorazione dei propri manutentori, Parte_1 successivamente alla denuncia di variazione 3.8.2011 con cui era indicata come nuova lavorazione principale “manutenzione meccanica di automezzi”, dalla voce di tariffa 6412 alle voci di tariffa 9121 e
9123 (Tariffe 2000) e 9121 (Tariffe 2019).
A tal riguardo la ricorrente – richiamate le disposizioni di cui agli artt. 39 comma 2 e 40 comma 3
DPR 1124/1965 per rilevare come il finanziamento dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sia sorretto da un principio di equilibrio tra costi sostenuti dall'Istituto ed entrate dello stesso – ha contestato la tesi di secondo cui deve pagare per i propri manutentori il medesimo CP_1 Parte_1 maggior premio che paga per i propri autisti, essendo gli autisti esposti ad un rischio totalmente diverso e superiore a quello dei manutentori, come risulta dal confronto tra i tassi previsti per i diversi rischi in questione.
La ricorrente inoltre rileva che l'art.6 comma 1 delle Modalità di applicazione delle tariffe 2000 (MAT)
e l'art.9 comma 4, MAT 2019 prevedono, entrambi, che “se un datore di lavoro esercita un'attività complessa articolata in più lavorazioni espressamente previste dalla tariffa della relativa gestione, la classificazione delle lavorazioni è effettuata applicando, per ciascuna lavorazione, la corrispondente voce di tariffa” e che l'art.4 MAT 2000 e l'art.9 comma 1 MAT 2019 prevedono, entrambi, che “per lavorazione si intende il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto in esse descritto,
pagina 5 di 15 comprese le operazioni complementari e sussidiarie purché svolte dallo stesso datore di lavoro ed in connessione operativa con l'attività principale”.
Ha quindi rilevato che la giurisprudenza (pronunciandosi sulla diversa attività di allestimento e assemblaggio, ma con principio valido anche nel caso di specie) ha precisato che l'attività secondaria è assimilabile a quella principale quando costituisca una fase necessaria della costruzione, implicante interventi meccanici e l'utilizzo di materiali che incidono sul processo di lavorazione e sul relativo rischio e ha affermato che, nelle ipotesi dubbie, l'interpretazione della tariffa deve essere ispirata al principio di necessaria corrispondenza tra l'entità del premio pagato dal datore di lavoro e l'esposizione del lavoratore al rischio.
La ricorrente osserva che, nel caso di specie, le suddette circostanze non ricorrono in quanto i manutentori di non svolgono un'attività necessaria per il compimento dell'attività Parte_1 principale, non incidendo sul processo di lavorazione e, tantomeno, sul relativo rischio, costituendo un gruppo ben distinto ed autonomo rispetto al resto della forza lavoro, appositamente assunto ed istruito soltanto per lo svolgimento di questa specifica attività. Al contempo, ancora secondo la ricorrente, gli interventi dei manutentori non costituiscono una fase essenziale del ciclo della lavorazione principale, poiché l'attività di trasporto delle merci può essere portata a compimento anche senza il loro intervento, come lo è stato prima del 2011.
ha contestato quanto dedotto dalla ricorrente, ribadendo la correttezza delle modifiche apportate CP_1 alla classificazione a seguito di ispezione, richiamando in particolare quanto puntualizzato nell'art.4 Contro 2000 in relazione al rapporto intercorrente tra lavorazione principale e operazione complementare e/o sussidiaria.
Emerge da quanto precede che è controverso tra le parti se la manutenzione meccanica dei propri automezzi da parte di oggetto della denuncia di variazione del 3.8.2021, debba essere Pt_1 inclusa nella classificazione della lavorazione principale svolta dalla società ricorrente.
Occorre partire dal rilievo che sono comprese nella lavorazione principale, e ne seguono il riferimento classificativo, anche le operazioni complementari e sussidiarie.
L'art.4 MAT 2000 e l'art.9 comma 1 MAT 2019 stabiliscono infatti che agli effetti delle tariffe, per lavorazione si intende il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto in esso descritto, comprese le operazioni complementari e sussidiarie purchè svolte dallo stesso datore di lavoro ed in connessione operativa con l'attività principale, ancorchè siano effettuate in luoghi diversi.
Ai fini del giudizio sulla questione qui controversa si richiama la sentenza 25020/2014 con cui la Corte
pagina 6 di 15 di Cassazione – premesso che il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art.40, comma 1, prevede che le tariffe dei premi e dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e le relative modalità di applicazione sono approvate con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale su delibera dell' . In attuazione di tale norma, nel corso del CP_1 tempo le suindicate tariffe sono state via via approvate con D.M. 10 dicembre 1971, D.M. 14 novembre
1978, D.M. 18 giugno 1988, e D.M. 12 dicembre 2000, (quest'ultimo conseguente all'emanazione del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n.38, innovativo del D.P.R.n.1124del1965 e poi aggiornato nei contenuti all'anno 2010). Nei suddetti decreti ministeriali sono state indicate le tabelle di classificazione delle diverse lavorazioni, con i corrispondenti tassi di tariffa e sono state anche emanate le disposizioni sulle "Modalità per l'applicazione delle tariffe" (MAT) – in relazione alla disposizione sopra riportata si
è espressa sui concetti di lavorazione principale, lavorazioni complementari e lavorazioni sussidiarie nei seguenti termini: la lavorazione principale identifica il ciclo tecnologico e produttivo dell'azienda e comprende le attività ed operazioni necessarie perché sia realizzato quanto descritto nei singoli riferimenti di ciascuna tariffa con voci, sottogruppi o gruppi (Cass. Sez. L, n. 5649 del 2013).
Costituiscono, invece, lavorazioni complementari quelle attività concorrenti e connesse - in senso tecnico e non meramente economico e in maniera continuativa - alla lavorazione principale (quale ad es. la manutenzione del macchinario utilizzato nella lavorazione principale), indispensabili per effettuare la lavorazione principale.
Costituiscono, inoltre, lavorazioni sussidiarie, quelle solo indirettamente collegate al ciclo produttivo e che, pur concorrendo alla realizzazione dell'oggetto dell'attività principale, realizzino un prodotto o effettuino un servizio caratterizzati da un proprio rischio specifico (ad esempio, la produzione di contenitori dei prodotti anche a fini di imballaggio, la manutenzione edile ordinaria eseguita negli stabilimenti, il trasporto di materiali e di prodotti;
l'attività di manutenzione e controllo periodico degli elicotteri eseguita nelle apposite aree di pertinenza dei mezzi di volo ed a motore spento da dipendenti della società che esegue trasporto di merci per conto terzi mediante elicotteri).
Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione ha evidenziato che tra la lavorazione principale e le altre deve, quindi, sussistere un legame di reciproca interdipendenza in vista di un risultato finale unitario e sono svolte dal medesimo imprenditore-datore di lavoro, le seconde in connessione operativa con l'attività principale (v., ex multis Cass.18256/2010). In particolare, la predicata connessione operativa delle lavorazioni complementari o sussidiarie con l'attività principale, se non
pagina 7 di 15 richiede, necessariamente, una connessione topografica, non può, tuttavia, prescindere dalla correlazione non solo tecnica ma anche funzionale, nel senso che deve trattarsi di lavorazioni tali da consentire una più agevole, completa e rapida realizzazione delle finalità aziendali, realizzando beni e servizi nella misura strettamente necessaria ed imposta dalla lavorazione principale.
Ne consegue che solo ove la produzione di beni o servizi derivanti dalle predette lavorazioni complementari e sussidiarie non ecceda le necessità della lavorazione principale, anche tali lavorazioni vanno classificate nella stessa voce tariffaria della lavorazione principale.
Ebbene - e tenuto conto delle definizioni di lavorazioni complementari e sussidiarie evocate dalla Corte di Cassazione con la citata sentenza - la manutenzione dei soli propri mezzi da parte di costituisce lavorazione sussidiaria dell'attività principale - trasporto merci a mezzo Pt_1 autoarticolati e motrici con rimorchio - effettuata da in quanto, pur concorrendo alla Pt_1 realizzazione dell'oggetto dell'attività principale, realizza un servizio connotato da un proprio rischio specifico.
Non sfugge del resto come nella pronuncia sopra riportata, tra gli esempi citati al fine di dare contezza della lavorazioni sussidiarie, la Corte di Cassazione abbia menzionato proprio l'attività di manutenzione e controllo periodico degli elicotteri eseguita, a motore spento, dai dipendenti della società che esegue trasporto di merci per conto terzi. E' evidente come una tale attività sia sovrapponibile a quella svolta dai manutentori di sul suo parco mezzi per effettuare il Pt_1 trasporto delle merci per conto terzi.
Tra le suddette lavorazioni sussiste legame di reciproca interdipendenza in vista del risultato finale unitario e l'attività di manutenzione dei mezzi è in connessione operativa con l'attività principale.
Perché si abbia connessione operativa delle lavorazioni con quella principale, deve trattarsi, come affermato dalla Corte di Cassazione con la citata pronuncia, di lavorazioni tali da consentire una più agevole, completa e rapida realizzazione delle finalità aziendali, realizzando beni e servizi nella misura strettamente necessaria ed imposta dalla lavorazione principale (così anche Cass. 16688/2017;
27106/2018).
La manutenzione dei mezzi impiegati da per l'esecuzione dei trasporti merci con Pt_1 autoarticolati e motrici con rimorchio è preordinata ad una più agevole, completa e rapida realizzazione delle finalità aziendali e, in quanto ha ad oggetto il solo parco mezzi dell'azienda, è resa nella misura strettamente necessaria e imposta dall'attività principale.
Non colgono nel segno i rilievi della ricorrente secondo cui l'attività dei manutentori non è necessaria pagina 8 di 15 per il compimento dell'attività principale e al contempo non è fase essenziale del ciclo della lavorazione principale in quanto l'attività di trasporto delle merci può essere portata a compimento anche senza l'intervento dei manutentori.
A tal riguardo la ricorrente richiama la sentenza della Corte di Cassazione 27229/2018.
La suddetta sentenza non è pertinente perché nel caso sottoposto all'esame del giudice di legittimità non viene in considerazione un'attività complementare o accessoria, ma una attività assimilabile all'attività principale di costruzione di vagoni ferroviari, ritenuta fase dell'attività costruttiva dei vagoni ferroviari. Nel caso scrutinato dalla Corte di Cassazione, come si legge nella sentenza in esame, è pertanto venuto in considerazione il criterio iniziale dettato dell'art. 4 secondo cui agli effetti delle tariffe, per lavorazione si intende il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto in esse descritto (nel caso di specie la costruzione, riparazione, manutenzione di materiale mobile per ferrovie
e tranvia ovvero locomotive, vagoni).
I rilievi della ricorrente non colgono quindi nel segno in quanto – alla luce delle definizioni riportate nella sentenza della Corte di Cassazione - perché le operazioni complementari e sussidiarie siano ricomprese nella lavorazione principale ai fini della loro classificazione non è richiesto che siano necessarie per il compimento dell'attività principale e che ne siano fasi essenziali;
ciò che invece è necessario è, non solo che siano svolte dal medesimo imprenditore-datore di lavoro, ma che sussista la connessione operativa delle lavorazioni complementari o sussidiarie con l'attività principale, nel senso che devono consentire una più agevole, completa e rapida realizzazione delle finalità aziendali.
Ciò comporta che il giudizio da compiere sulle attività complementari o sussidiarie non si muove nella prospettiva della loro essenzialità nel ciclo della produzione, ma della idoneità a rendere più agevole e rapido nonché a completare il ciclo produttivo. Risultato che si verifica con l'attività dei manutentori i quali intervengono sul parco mezzi ogni qual volta si presentino guasti e che comunque effettuano la periodica manutenzione dei mezzi sì da garantirne la maggiore efficienza e, per l'effetto, lo svolgimento più agevole dell'attività principale.
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La ricorrente ha contestato l'erroneità della decorrenza retroattiva degli effetti della riclassificazione, rilevando che, nel caso sia ritenuta legittima la riclassificazione operata da , comunque dovrebbe CP_1 decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione della riclassificazione.
A tal fine la ricorrente ha rilevato che l'art.14 comma 2, delle MAT 2000 e l'attuale art.11 comma 2, delle MAT 2019 prevedono che il provvedimento di rettifica d'ufficio della classificazione delle pagina 9 di 15 lavorazioni possa avere effetto retroattivo soltanto nel caso di erronea o incompleta denuncia da parte del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto.
Secondo la ricorrente nessun inadempimento è ad essa imputabile in quanto con la denuncia 3.8.2011 si
è limitata ad ottemperare a quanto richiesto dall'allora vigente art.11 comma 1 delle CP_5 denunciando la variazione del rischio assicurato, avendo in azienda iniziato ad operare i manutentori per gli automezzi.
Per la ricorrente non è quindi condivisibile quanto si afferma nel verbale di accertamento 1.12.2022 a proposito della circostanza che in sede di denuncia, non ha specificato che l'attività di Pt_1 manutenzione avrebbe riguardato unicamente mezzi aziendali. Ciò in quanto nessuna norma impone al datore di lavoro di specificare se una determinata attività sia fatta a favore di terzi e, in ogni caso, all'epoca, era consapevole che l'attività di fosse quella di trasporto merci e rifiuti CP_1 Parte_1 industriali sia speciali che tossico-nocivi per conto terzi e trasporto di modo che, ragioni di ordine logico, avrebbero dovuto consentire a di sapere che, in assenza di diversa indicazione, i CP_1 manutentori di automezzi erano impiegati nella manutenzione del proprio parco mezzi.
ha contestato la fondatezza della censura e ha rilevato la legittimità della retrodatazione della CP_1 riclassificazione in conformità ai dettati degli artt.16 MAT 2000 e 11 MAT 2019.
Secondo le suddette disposizioni la rettifica d'ufficio della classificazione opera dal mese successivo, salvo il caso di “erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro, che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto”.
In tal caso, quando cioè l'errata e meno onerosa classificazione sia dipesa da colpa del datore di lavoro, per avere reso una dichiarazione erronea o incompleta, la rettifica opera dalla data in cui l'esatta classificazione avrebbe dovuto essere applicata e si applicano anche le sanzioni ed interessi.
Come correttamente rileva la convenuta, nel caso di specie la denuncia 3.8.2011 era incompleta, in quanto l'attività veniva descritta come “manutenzione meccanica di automezzi”, senza specificare che si trattava dei mezzi della società e comunque era erronea in quanto tale attività era indicata come
“lavorazione principale”, mentre, ove rivolta esclusivamente alla manutenzione dei mezzi della società, non avrebbe dovuto essere indicata come attività principale;
non solo, anche l'ulteriore dichiarazione presentata in data 5.8.2011 (doc. 4 ) conteneva l'espressa richiesta di attivazione di una nuova CP_1 voce di rischio e quindi forniva una comunicazione volta a far ritenere che si trattasse dell'inizio di una nuova attività da parte di Pt_1
pagina 10 di 15 L'erronea e incompleta denuncia del datore di lavoro ha comportato la classificazione separata dell'attività, con l'apertura della voce 6412, in quanto ha fatto sì che avesse ritenuto CP_1 fondatamente trattarsi dell'avvio di un nuovo settore di attività imprenditoriale, con servizio di manutenzione mezzi da riferirsi a clienti terzi.
Non è corretto quanto rileva la ricorrente secondo cui la società si sarebbe limitata a descrivere il nuovo rischio aziendale, senza richiedere l'apertura di una determinata voce di tariffa. La ricorrente infatti non considera che proprio la descrizione del rischio era incompleta ed erronea in quanto rappresentava l'attività di manutenzione meccanica di automezzi come principale, sì da far ritenere che riguardasse mezzi di clienti terzi visto che, ove si fosse trattato dei mezzi della società, si sarebbe realizzata l'ipotesi di una attività strumentale per la quale non sarebbe stata necessaria l'iscrizione di una nuova voce di rischio, come invece richiesta da Pt_1
Non coglie nel segno il rilievo della ricorrente secondo cui si sarebbe potuto avvedere della CP_1 natura complementare dell'attività denunciata, essendo consapevole che l'attività di era di Pt_1 trasporto merci e rifiuti industriali sia speciali che tossico nocivi per conto terzo e trasporto, tant'è che in azienda erano applicate le voci di tariffa 9121 e 9123 di cui alle CP_5
Come rilevato da , la funzione previdenziale assicurativa demandatagli si fonda sul principio CP_1 dell'autocertificazione realizzato attraverso le denunce di attività e/o di variazione attività che devono essere inviate dal datore di lavoro ad , indicando la tipologia di lavorazioni svolte ai fini del CP_1 corretto inquadramento tariffario ex artt. 12 e 40 DPR 1124/1965, salvo il potere di controllo a campione esercitato mediante ispezioni.
Ciò comporta che il punto di partenza, ai fini del corretto inquadramento tariffario, sia rappresentato dalla denuncia di attività e/o di variazione attività resa dal datore di datore di lavoro, alla stregua della quale opera la classificazione del rischio, solo in un secondo momento potendo venire in CP_1 considerazione gli accertamenti cui è tenuto al fine di valutare, tra l'altro, la correttezza della CP_1 denuncia della parte datoriale.
Nel caso di specie deve ribadirsi che secondo i documenti presentati da – denuncia di Pt_1 variazione 3.8.2011 e richiesta iscrizione nuova voce di rischio – non poteva che ritenersi che l'attività di manutenzione mezzi meccanici costituisse l'apertura per la società di un nuovo settore di attività imprenditoriale, quale attività nuova e “principale” fornita a livello imprenditoriale a favore di clienti terzi dell'azienda, visto che, ove si fosse trattato di mera attività strumentale a quella già svolta, non avrebbe dovuto denunciarla come attività principale invocando l'applicazione di voce Pt_1
pagina 11 di 15 separata.
Deve pertanto ritenersi corretta la retrodatazione della classificazione.
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Con riferimento alle posizioni del personale amministrativo ha contestato i conteggi dei Parte_1 premi, interessi e sanzioni fatti da di Brescia, rilevando che non è evidente il nesso logico CP_1 contabile tra gli addebiti mossi e la conseguente ripartizione delle masse salariali negli anni di prescrizione in quanto non è chiarito sotto quale voce di tariffa, per ogni anno, dovrebbe essere collocata la retribuzione di ciascun singolo lavoratore, in modo da consentire la verifica della correttezza dell'operazione.
Prendendo posizione sulla contestazione, ha dato conto delle modalità di calcolo dei premi e CP_1 della documentazione acquisita, costituita dai prospetti richiesti all'azienda con cui ha ripartito i salari dipendenti alle voci di tariffa denunciate all negli anni 2016-2021, con le applicate alle singole CP_1 voci (docc. 13-18), con il conseguente confronto dei suddetti dati con gli dei singoli CP_6 dipendenti per il periodo (doc.38-43), verificando innanzitutto la corrispondenza dei salari nel loro totale.
ha poi dato conto di avere quindi provveduto a calcolare, “anno per anno, i salari nel loro totale CP_1
(sommando agli imponibili dei dipendenti anche i salari convenzionali degli amministratori e dei tirocinanti docc.19,20) distinti per le voci di tariffa corrette, comprensive delle voci di tariffa non applicate, voci 0725 e 0724 fino al 31.12.2018, della voce 9121 in sostituzione della voce 6412 dal
1.1.2019 e delle voci in ponderazione 9121 e 9123 in sostituzione della voce 6412 fino al 31/12/2018”
e delle anomalie riscontrate esposte alle pag. 15 e 16.
Nella memoria conclusionale, la ricorrente, sulla questione, si è limitata a ribadire quanto dedotto in ricorso, insistendo per l'ammissione di CTU contabile senza tuttavia svolgere specifici rilievi sulle modalità di calcolo come esplicitate da in memoria difensiva, in difetto dei quali la CP_1 contestazione della ricorrente in definitiva risulta generica, con esclusione della necessità di dare ingresso alla richiesta CTU contabile.
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La ricorrente ha inoltre lamentato l'erroneità della censura per cui – con riferimento ai dipendenti
, , , , Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6
- non avrebbe denunciato l'attività dei lavoratori “che fanno accessi in cantieri di ditte terze”, cui ha fatto seguito l'istituzione delle voci di tariffa 0724 e 0725 e, dal 2019, la diversa imputazione delle pagina 12 di 15 masse salariali nella voce di tariffa 0723.
Secondo la ricorrente la censura per cui non avrebbe correttamente denunciato la variazione del rischio aziendale, in tal modo pagando un premio assicurativo inferiore, è infondata in quanto dalle dichiarazioni dei lavoratori , , (docc.7, 8, Persona_1 Persona_2 Persona_6 Persona_5
9 e 10) risulta che svolgono e hanno sempre svolto le rispettive mansioni nei rispettivi uffici e non hanno mai fatto accesso a cantieri o opifici di terzi per ivi svolgerle.
ha contestato quanto sostenuto dalla ricorrente e ha prodotto le dichiarazioni circa l'uso abituale CP_1 di autoveicoli per spostamenti di lavoro rese, tra gli altri, dai suddetti lavoratori (ad eccezione di Per_6
agli ispettori in data 12.12.2023, nel corso di un nuovo accertamento che ha originato il verbale
[...] unico di accertamento e notificazione del 12.12.2023, da cui risulta che ha corrisposto ai Pt_1 dipendenti somme registrate come indennità di trasferta e/o rimborso chilometrico, incluse in buste paga come “esenti” (doc. 21 . CP_1
Le dichiarazioni rese in sede ispettiva da , , Persona_1 Persona_2 Persona_5 devono ritenersi ben più attendibili rispetto alle “autocertificazioni” rilasciate dai suddetti lavoratori – oltre che da - con le quali hanno escluso di avere fatto sopralluoghi o attività lavorativa CP_7 presso cantieri di terzi per lo svolgimento delle loro mansioni.
Non può infatti non osservarsi che, mentre le prime sono state rese dinnanzi ad un pubblico ufficiale, le altre sono state formate verosimilmente su richiesta del datore di lavoro per precostituirsi una difesa in giudizio e quindi in una situazione non spontanea e tale da condizionarne il contenuto in conformità alla richiesta datoriale.
Ebbene le dichiarazioni rese agli ispettori in data 12.12.2023 trovano elementi di riscontro nelle risultanze delle buste paga prodotte da sub docc. 22-28 nelle quali per i suddetti lavoratori - CP_1 oltre che per del quale invece non sono state prodotte dichiarazioni dinnanzi agli ispettori Persona_6
- figurano le voci “indennità di trasferta” e “rimborso chilometrico”.
Non coglie nel segno il rilievo della ricorrente circa la contraddittorietà della posizione di che, CP_1 nella causa dinanzi al Tribunale di Brescia Sezione Lavoro n.146/2024 r.g. (doc.33 , sostiene CP_1
l'inveridicità delle trasferte addotte da mentre in questa causa ne sostiene la veridicità. Pt_1
Il diverso contenuto dell'onere probatorio della presente causa – in cui, ai fini della riclassificazione disposta da , è sufficiente l'uso da parte dei dipendenti dell'autovettura per motivi di servizio - CP_1 rispetto all'altra causa – in cui, al fine di ottenere l'esenzione da obblighi contributivi, devono essere fornite prove documentali della trasferta – non consente di ravvisare contraddittorietà delle difese pagina 13 di 15 , visto che nell'altra causa ben può lamentare l'assenza delle necessarie prove CP_1 CP_1 documentali per ottenere gli esoneri contributivi.
L'incongruenza invece si riscontra per che, nel giudizio 146/2024, sostiene le trasferte dei Pt_1 suoi dipendenti e il conseguente diritto ai rimborsi chilometrici, mentre in questa sede sostiene che i lavoratori non hanno mai fatto accesso a cantieri o opifici di terzi per svolgere le mansioni.
La circostanza che nell'altra causa sostenga il contrario di quanto dedotto in questa causa, Pt_1 rafforza il sopra delineato quadro probatorio a favore della sussistenza delle condizioni della riclassificazione operata da a motivo delle trasferte dei dipendenti. Con la precisazione che CP_1 quanto precede vale anche per , sebbene difettino le dichiarazioni rese dinanzi ai CP_7 pubblici ufficiali, visto che, anche per tale dipendente, nelle buste paga in atti figurano le voci
“indennità di trasferta” e “rimborso chilometrico”.
Deve quindi ritenersi corretta la censura per cui on ha correttamente denunciato la variazione Pt_1 di rischio aziendale, con conseguente pagamento di un premio assicurativo inferiore.
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In relazione alle posizioni di e , a lamentato l'illegittima Persona_3 Persona_4 Pt_1 decorrenza della loro riclassificazione.
Secondo la ricorrente - poiché dalle dichiarazioni rese dai suddetti lavoratori (docc. 11 e 12 ric.) risulta che, rispettivamente sino a giugno 2022 e sino a dicembre 2021, hanno sempre svolto la loro attività lavorativa esclusivamente nei rispettivi uffici senza mai fare accesso a cantieri o opifici di terzi e hanno cominciato ad accedere a cantieri di terzi rispettivamente solo da luglio 2022 e gennaio 2022 - la riclassificazione e diversa imputazione dei rispettivi salari nella voce di tariffa 0723 in luogo della voce di tariffa 0722 non potrebbe che decorrere rispettivamente da luglio 2022 e da gennaio 2022.
Per le dichiarazioni rese da e con la forma della dichiarazione Testimone_1 Persona_3 sostitutiva di notorietà valgono i rilievi già espressi con riferimento alle precedenti autocertificazioni relativamente alla assenza di valore probatorio.
Anche in tal caso la pretesa di trova riscontro, oltre che nella dichiarazione resa da agli CP_1 Per_4 ispettori in data 26.6.2023, allorchè ha riferito che la sua attività di lavoro si svolge quasi esclusivamente fuori dalla sede di lavoro, almeno da una quindicina d'anni, nelle buste paga in atti da cui emerge che sia sia hanno percepito indennità di trasferta e rimborsi chilometrici Per_4 Per_3 già dal 2017.
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pagina 14 di 15 Le ulteriori censure della ricorrente attengono a questioni che non sono oggetto di alcuna domanda
(rilascio del DURC e mancato adeguamento da parte della ricorrente alle determinazioni assunte da
) e pertanto irrilevanti ai fini di causa. CP_1
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In definitiva per le ragioni esposte, sono estinti per prescrizione i premi previdenziali richiesti a da oltre il termine di cinque anni computato a ritroso dalla notifica, in data 6.12.2022, Pt_1 CP_1 del verbale unico di accertamento e notificazione 1.12.2022 e tenendo conto della sospensione del suddetto termine per 311 giorni disposta dalla normativa emergenziale del periodo Covid e quindi calcolati oltre il 27.1.2017, mentre devono confermarsi nel resto i premi previdenziali di cui al suddetto verbale unico di accertamento e notificazione 1.12.2022 e Certificati di variazione 13.1.2023.
***
Considerato l'esito della controversia e la complessità della materia, le spese di lite sono compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda e/o eccezione rigettata, così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere relativamente al certificato di variazione del
25.1.2023;
2) dichiara estinti per prescrizione i premi previdenziali richiesti a da oltre il Pt_1 CP_1
27.1.2017 e conferma nel resto i premi previdenziali di cui al verbale unico di accertamento e notificazione 1.12.2022 e ai certificati di variazione 13.1.2023;
3) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Brescia, 14 novembre 2025
La giudice
DA ER
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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