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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 30/10/2025, n. 5066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5066 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 14509/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott.
GI AS, nel procedimento civile iscritto al n. 14509 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore 1 Controparte_1
2 ON LL HA
3 Controparte_2
4 Controparte_3
5 Parte_1
6 Parte_2
7 Parte_3
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_4
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Dott. GI AS 1
I. Con ricorso depositato in data 11.10.2023
1. , nata il [...] a [...], stato di San Paolo, Brasile, Controparte_1 priva di codice fiscale italiano e titolare di codice fiscale brasiliano n.
, residente in [...], 572, Maria Izabel, CEP 17516-031, P.IVA_1 Marília, stato di San Paolo, Brasile;
2. ON LL HA, nato il [...] a [...], stato di San Paolo, Brasile, privo di codice fiscale italiano e titolare di codice fiscale brasiliano n.
, residente in [...], 572, Maria Izabel, CEP 17516-031, P.IVA_2 Marília, stato di San Paolo, Brasile;
3. nata il [...] a [...], stato di San Paolo, Controparte_2 Brasile, priva di codice fiscale italiano e titolare di codice fiscale brasiliano n.
, residente in [...], 572, Maria Izabel, CEP 17516-031, P.IVA_3 Marília, stato di San Paolo, Brasile;
4. nato il [...] a [...], stato di San Paolo, Controparte_3 Brasile, privo di codice fiscale italiano e titolare di codice fiscale brasiliano n.
, residente in [...]das Margaridas, 49, Jardim America, CEP P.IVA_4 18406-273, Itapeva, stato di San Paolo, Brasile;
5. , nata il [...] a [...], stato di San Parte_1 Paolo, Brasile, priva di codice fiscale italiano e titolare di codice fiscale brasiliano n. , residente in [...], 3832, São Francisco, CEP P.IVA_5 82.120.440, Curitiba, stato di Paraná, Brasile;
6. , nata il [...] a [...], stato di San Paolo, Parte_2 Brasile, priva di codice fiscale italiano e titolare di codice fiscale brasiliano n.
, per sé medesima e, congiuntamente con l'altro genitore, nella P.IVA_6 qualità di rappresentante legale della figlia minore
7. , nata l'[...] a [...], stato di San Paolo, Parte_4 Brasile, priva di codice fiscale italiano e titolare di codice fiscale brasiliano n.
Dott. GI AS 2
, residenti in [...], 240 TA/54, Parque P.IVA_7 Campolim, CEP 18048-123, Sorocaba, stato di San Paolo, Brasile
convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_4 formulando le seguenti conclusioni:
• accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
• ordinare al , e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_4 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle autorità consolari competenti.
• Condannare l'Amministrazione al pagamento delle spese processuali, oltre accessori di legge.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti della cittadina italiana, Sig.ra , nata ad [...], Persona_1 provincia di Treviso, il 02.11.1912 da e , emigrata Persona_2 Persona_3 in Brasile ed ivi coniugata nel 1931 con ove è deceduta senza mai Persona_4 naturalizzarsi brasiliana
- dal matrimonio tra e nasceva: Persona_1 Persona_4
• nato in [...] nel 1937, coniugato nel 1961 con Persona_5 [...]
e da tale unione nasceva: Persona_6
➢ in data 14.08.1962, in Brasile, odierno Controparte_3 ricorrente, coniugato nel 1987 con , Persona_7 dalla cui unione nascevano:
✓ in data 28.08.1989, in Brasile, Parte_2 coniugata nel 2015 con Persona_8 Persona_9 passando a chiamarsi , Parte_2 odierna ricorrente. Dal loro matrimonio nasceva:
❖ in data 08.11.2017, in Brasile, Parte_4
, odierna ricorrente;
[...]
✓ in data 02.09.1991, in Brasile, Persona_10 coniugata nel 2017 con , passando a Persona_11 chiamarsi odierna Persona_12 ricorrente;
➢ in data 29.05.1967, in Brasile, coniugata nel Persona_13
1991 con passando a chiamarsi Persona_14 Persona_15
odierna ricorrente. Dalla loro unione nascevano:
[...]
✓ in data 09.08.1996, in Brasile, ON LL HA, odierno ricorrente;
✓ in data 07.04.2000, in Brasile, Controparte_2 odierna ricorrente;
Dott. GI AS 3
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge.
III. Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento.
DIRITTO
Alla luce dei fatti sopra esposti, i ricorrenti sono discendenti della Sig.ra Per_1
, nata ad [...] il [...], che contraeva matrimonio in Brasile, in
[...] data 12.09.1931, con il Sig. e, procreando prima dell'anno 1948, non ha Persona_4 potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti, sino agli odierni ricorrenti. Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero. Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n. 362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n. 555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna. Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile. Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
mentre la sentenza della Corte Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912 n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa. Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di
Dott. GI AS 4
Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che
“per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”. Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_4 provvedimenti conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in Controparte_4 analoghi giudizi in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il
non può assumere – da un punto di vista sostanziale – la Controparte_4 posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Dott. GI AS 5
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_4 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP Lecce-Venezia, 16.10.2025
IL GOP
Dott. GI AS
Dott. GI AS 6
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott.
GI AS, nel procedimento civile iscritto al n. 14509 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore 1 Controparte_1
2 ON LL HA
3 Controparte_2
4 Controparte_3
5 Parte_1
6 Parte_2
7 Parte_3
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_4
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Dott. GI AS 1
I. Con ricorso depositato in data 11.10.2023
1. , nata il [...] a [...], stato di San Paolo, Brasile, Controparte_1 priva di codice fiscale italiano e titolare di codice fiscale brasiliano n.
, residente in [...], 572, Maria Izabel, CEP 17516-031, P.IVA_1 Marília, stato di San Paolo, Brasile;
2. ON LL HA, nato il [...] a [...], stato di San Paolo, Brasile, privo di codice fiscale italiano e titolare di codice fiscale brasiliano n.
, residente in [...], 572, Maria Izabel, CEP 17516-031, P.IVA_2 Marília, stato di San Paolo, Brasile;
3. nata il [...] a [...], stato di San Paolo, Controparte_2 Brasile, priva di codice fiscale italiano e titolare di codice fiscale brasiliano n.
, residente in [...], 572, Maria Izabel, CEP 17516-031, P.IVA_3 Marília, stato di San Paolo, Brasile;
4. nato il [...] a [...], stato di San Paolo, Controparte_3 Brasile, privo di codice fiscale italiano e titolare di codice fiscale brasiliano n.
, residente in [...]das Margaridas, 49, Jardim America, CEP P.IVA_4 18406-273, Itapeva, stato di San Paolo, Brasile;
5. , nata il [...] a [...], stato di San Parte_1 Paolo, Brasile, priva di codice fiscale italiano e titolare di codice fiscale brasiliano n. , residente in [...], 3832, São Francisco, CEP P.IVA_5 82.120.440, Curitiba, stato di Paraná, Brasile;
6. , nata il [...] a [...], stato di San Paolo, Parte_2 Brasile, priva di codice fiscale italiano e titolare di codice fiscale brasiliano n.
, per sé medesima e, congiuntamente con l'altro genitore, nella P.IVA_6 qualità di rappresentante legale della figlia minore
7. , nata l'[...] a [...], stato di San Paolo, Parte_4 Brasile, priva di codice fiscale italiano e titolare di codice fiscale brasiliano n.
Dott. GI AS 2
, residenti in [...], 240 TA/54, Parque P.IVA_7 Campolim, CEP 18048-123, Sorocaba, stato di San Paolo, Brasile
convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_4 formulando le seguenti conclusioni:
• accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
• ordinare al , e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_4 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle autorità consolari competenti.
• Condannare l'Amministrazione al pagamento delle spese processuali, oltre accessori di legge.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti della cittadina italiana, Sig.ra , nata ad [...], Persona_1 provincia di Treviso, il 02.11.1912 da e , emigrata Persona_2 Persona_3 in Brasile ed ivi coniugata nel 1931 con ove è deceduta senza mai Persona_4 naturalizzarsi brasiliana
- dal matrimonio tra e nasceva: Persona_1 Persona_4
• nato in [...] nel 1937, coniugato nel 1961 con Persona_5 [...]
e da tale unione nasceva: Persona_6
➢ in data 14.08.1962, in Brasile, odierno Controparte_3 ricorrente, coniugato nel 1987 con , Persona_7 dalla cui unione nascevano:
✓ in data 28.08.1989, in Brasile, Parte_2 coniugata nel 2015 con Persona_8 Persona_9 passando a chiamarsi , Parte_2 odierna ricorrente. Dal loro matrimonio nasceva:
❖ in data 08.11.2017, in Brasile, Parte_4
, odierna ricorrente;
[...]
✓ in data 02.09.1991, in Brasile, Persona_10 coniugata nel 2017 con , passando a Persona_11 chiamarsi odierna Persona_12 ricorrente;
➢ in data 29.05.1967, in Brasile, coniugata nel Persona_13
1991 con passando a chiamarsi Persona_14 Persona_15
odierna ricorrente. Dalla loro unione nascevano:
[...]
✓ in data 09.08.1996, in Brasile, ON LL HA, odierno ricorrente;
✓ in data 07.04.2000, in Brasile, Controparte_2 odierna ricorrente;
Dott. GI AS 3
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge.
III. Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento.
DIRITTO
Alla luce dei fatti sopra esposti, i ricorrenti sono discendenti della Sig.ra Per_1
, nata ad [...] il [...], che contraeva matrimonio in Brasile, in
[...] data 12.09.1931, con il Sig. e, procreando prima dell'anno 1948, non ha Persona_4 potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti, sino agli odierni ricorrenti. Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero. Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n. 362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n. 555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna. Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile. Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
mentre la sentenza della Corte Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912 n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa. Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di
Dott. GI AS 4
Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che
“per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”. Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_4 provvedimenti conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in Controparte_4 analoghi giudizi in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il
non può assumere – da un punto di vista sostanziale – la Controparte_4 posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Dott. GI AS 5
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_4 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP Lecce-Venezia, 16.10.2025
IL GOP
Dott. GI AS
Dott. GI AS 6