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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 26/02/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1759 / 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Chiara Pulicati
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1759 / 2021 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. SANAPO FRANCESCO (C. F. C.F._2
) ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in C.F._3
ROMA, VIA GERMANICO 101 (PEC: ) Email_1
ATTORI
Contro
C.F. ), C. F. Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
), e C. F. ); C.F._5 Controparte_3 C.F._6
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: usucapione del diritto di proprietà.
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 23/10/2024
Pag. 1 a 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda attorea, volta all'accertamento dell'usucapione della proprietà degli immobili siti in Poli al Vicolo Bonini, 1 (già civico 3 e 7) e distinti al NCEU del Comune di Poli al foglio 13 part. 210 ed al foglio 13 part. 209 sub 2, è fondata e merita accoglimento.
Preliminarmente si rileva che risulta depositata in atti la relazione notarile, da cui si evince che il contraddittorio è stato regolarmente costituito nei confronti degli attuali intestatari dei beni e che nei registri immobiliari non sussistono trascritti atti comportanti la variazione della titolarità del bene né iscrizioni pregiudizievoli. Il contraddittorio, pertanto, risulta integro.
Nel merito, va innanzitutto chiarito che i presupposti costitutivi della fattispecie acquisitiva di cui all'art. 1158 c.c. sono sia l'esercizio di un potere di godimento pieno ed esclusivo
(elemento materiale o corpus possessionis), sia l'intenzione del possessore di comportarsi uti dominus (animus possidendi), ossia di godere e disporre del bene come fosse proprio, a prescindere dallo stato soggettivo di buona fede, non richiesto dalla citata disposizione, per cui è onere dell'attore fornire la prova del corpus possessionis, incombendo, invece, su parte convenuta l'onere processuale di dedurre e dimostrare che il potere esercitato sia stato espressione di una mera detenzione o sia derivato da atti di tolleranza. Costituisce altresì principio pacifico quello secondo cui il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando - con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura - un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, per un ventennio, contrapposta all'inerzia del titolare (cfr., ex multis, Cass. 25922/2005).
Venendo all'esame della fattispecie concreta, si osserva che i testi escussi hanno confermato che gli attori hanno avuto il possesso degli immobili per cui è causa ininterrottamente e in modo esclusivo per oltre vent'anni, avendo le chiavi del portoncino di accesso agli stessi e provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, il teste Tes_1
alla domanda “3) Vero è che i sigg.ri e curano e mantengono
[...] Pt_2 Parte_1 con manutenzione ordinaria e straordinaria l'immobile sito in Poli al Vicolo Bonini, 1 dall'anno 2000” ha risposto “È vero. Dal 2000; me lo ricordo bene perché mia sorella ha preso casa dopo la vendita di un appartamento che abbiamo venduto dopo la morte di nostro padre. Hanno cambiato il portoncino, hanno messo gli infissi in alluminio;
inizialmente c'era
Pag. 2 a 4 una scala in muratura e l'hanno sostituita, hanno rifatto il bagno, hanno rifatto l'impianto elettrico, l'hanno ristrutturata tutta. è precluso l'accesso all'immobile ad estranei.”. Alla medesima domanda, la teste ha risposto: “è vero, io me lo ricordo perché era Tes_2
appena era morto mio nonno e ci trasferimmo lì, infatti io iniziai la scuola proprio a Poli.
Era la nostra casa familiare, abbiamo sempre abitato lì.”, precisando che “è vero, io mi ricordo lavori grandi, il bagno le mattonelle, il portoncino fu cambiato. Aggiunsero il riscaldamento che mancava.”.
Le risultanze istruttorie sono inoltre confermate dai convenuti contumaci e CP_2 [...]
che sono comparsi all'udienza del 14.9.2022 al fine di rendere l'interrogatorio CP_1 formale. I convenuti, difatti, hanno dichiarato di non conoscere l'attuale stato dei luoghi ma che nel 2000 hanno venduto, senza atto scritto, gli immobili agli attori. In particolare, CP_2
in risposta alla domanda: “4) Vero è che i sigg.ri e utilizzano
[...] Pt_2 Parte_1
l'immobile sito in Poli al Vicolo Bonini, 1 dall'anno 2000 quale abitazione per sé stessi ed i loro familiari;” ha così risposto: “non lo so, io abito in periferia e sono vent'anni che non vado in paese;
questa casa è stata venduta agli attori ventidue anni fa, e poi non hanno mai voluto fare l'atto; abbiamo ricevuto una somma per l'immobile, soldi che prese mia moglie, per cui non mi ricordo a quanto ammontasse la cifra;
era una legnaia, non so cosa hanno fatto, se l'abbiano modificato;”; in risposta al capitolo di prova “9) Vero è che i sigg.ri Pt_2
e hanno impedito dall'anno 2000 di essere disturbati nell'esclusivo possesso Parte_1 dell'immobile sito in Poli al Vicolo Bonini, 1 e non hanno mai corrisposto nulla a nessuno per il godimento dell'immobile stesso” ha altresì risposto che “non è vero, hanno pagato, sono trascorsi ventidue anni, come ho già detto”. Il convenuto ha confermato Controparte_1 tutti i capitoli di prova e, con riferimento al citato capitolo 9, ha così precisato: “non è vero, ci hanno versato una somma, ci hanno dato 30.000 euro con assegni, non abbiamo fatto atto scritto, io l'ho chiesto varie volte, poi mi ha riferito di voler fare l'usucapione a me sta bene”.
Ebbene, alla luce degli elementi istruttori raccolti, deve in primo luogo accertarsi che il possesso in questione è stato esercitato uti dominus in quanto è consistito in un'attività esattamente corrispondente all'esercizio della proprietà (sostituzione del portoncino di ingresso ed esclusione di altri dal godimento del bene, manutenzione dello stesso con assunzione dei relativi oneri). Non vi è dubbio quindi che risulti accertato sia l'elemento
Pag. 3 a 4 oggettivo dell'usucapione sia, in via quantomeno presuntiva, in difetto di prova contraria di parte convenuta, quello soggettivo (animus possidendi).
Si osserva, infine, che in atti non vi è la prova negativa – il cui onere incombeva sempre sulle parti convenute – che l'acquisto del possesso sia avvenuto con violenza o clandestinità, oppure che il decorso del termine per l'usucapione sia stato sospeso o interrotto. Nel caso di specie, infatti, i convenuti hanno ammesso di aver venduto l'immobile, seppure attraverso un atto nullo per difetto della forma scritta ad substantiam, e di aver ricevuto il pagamento del prezzo. Pertanto, i medesimi intestatari dei beni sin dal 2000 hanno dismesso di ritenere come propri i beni per cui è causa.
Alla luce di quanto sopra esposto, deve accertarsi che e Parte_1 Parte_2
hanno acquistato per usucapione la proprietà degli immobili siti in Poli al Vicolo Bonini, 1
(già civico 3 e 7) e distinti al NCEU del Comune di Poli al foglio 13 part. 210 ed al foglio 13 part. 209 sub 2.
Le spese, tenuto conto della natura del procedimento e della mancata opposizione dei convenuti, rimasti contumaci, vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che e Parte_1 Parte_2
hanno acquistato a titolo di usucapione la proprietà degli immobili siti in Poli al Vicolo
Bonini, 1 (già civico 3 e 7) e distinti al NCEU del Comune di Poli al foglio 13 part. 210 ed al foglio 13 part. 209 sub 2;
2) Onera il conservatore dei registri immobiliari delle trascrizioni di competenza;
3) Compensa le spese di lite.
Tivoli, 13/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Pulicati
Pag. 4 a 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Chiara Pulicati
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1759 / 2021 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. SANAPO FRANCESCO (C. F. C.F._2
) ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in C.F._3
ROMA, VIA GERMANICO 101 (PEC: ) Email_1
ATTORI
Contro
C.F. ), C. F. Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
), e C. F. ); C.F._5 Controparte_3 C.F._6
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: usucapione del diritto di proprietà.
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 23/10/2024
Pag. 1 a 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda attorea, volta all'accertamento dell'usucapione della proprietà degli immobili siti in Poli al Vicolo Bonini, 1 (già civico 3 e 7) e distinti al NCEU del Comune di Poli al foglio 13 part. 210 ed al foglio 13 part. 209 sub 2, è fondata e merita accoglimento.
Preliminarmente si rileva che risulta depositata in atti la relazione notarile, da cui si evince che il contraddittorio è stato regolarmente costituito nei confronti degli attuali intestatari dei beni e che nei registri immobiliari non sussistono trascritti atti comportanti la variazione della titolarità del bene né iscrizioni pregiudizievoli. Il contraddittorio, pertanto, risulta integro.
Nel merito, va innanzitutto chiarito che i presupposti costitutivi della fattispecie acquisitiva di cui all'art. 1158 c.c. sono sia l'esercizio di un potere di godimento pieno ed esclusivo
(elemento materiale o corpus possessionis), sia l'intenzione del possessore di comportarsi uti dominus (animus possidendi), ossia di godere e disporre del bene come fosse proprio, a prescindere dallo stato soggettivo di buona fede, non richiesto dalla citata disposizione, per cui è onere dell'attore fornire la prova del corpus possessionis, incombendo, invece, su parte convenuta l'onere processuale di dedurre e dimostrare che il potere esercitato sia stato espressione di una mera detenzione o sia derivato da atti di tolleranza. Costituisce altresì principio pacifico quello secondo cui il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando - con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura - un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, per un ventennio, contrapposta all'inerzia del titolare (cfr., ex multis, Cass. 25922/2005).
Venendo all'esame della fattispecie concreta, si osserva che i testi escussi hanno confermato che gli attori hanno avuto il possesso degli immobili per cui è causa ininterrottamente e in modo esclusivo per oltre vent'anni, avendo le chiavi del portoncino di accesso agli stessi e provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, il teste Tes_1
alla domanda “3) Vero è che i sigg.ri e curano e mantengono
[...] Pt_2 Parte_1 con manutenzione ordinaria e straordinaria l'immobile sito in Poli al Vicolo Bonini, 1 dall'anno 2000” ha risposto “È vero. Dal 2000; me lo ricordo bene perché mia sorella ha preso casa dopo la vendita di un appartamento che abbiamo venduto dopo la morte di nostro padre. Hanno cambiato il portoncino, hanno messo gli infissi in alluminio;
inizialmente c'era
Pag. 2 a 4 una scala in muratura e l'hanno sostituita, hanno rifatto il bagno, hanno rifatto l'impianto elettrico, l'hanno ristrutturata tutta. è precluso l'accesso all'immobile ad estranei.”. Alla medesima domanda, la teste ha risposto: “è vero, io me lo ricordo perché era Tes_2
appena era morto mio nonno e ci trasferimmo lì, infatti io iniziai la scuola proprio a Poli.
Era la nostra casa familiare, abbiamo sempre abitato lì.”, precisando che “è vero, io mi ricordo lavori grandi, il bagno le mattonelle, il portoncino fu cambiato. Aggiunsero il riscaldamento che mancava.”.
Le risultanze istruttorie sono inoltre confermate dai convenuti contumaci e CP_2 [...]
che sono comparsi all'udienza del 14.9.2022 al fine di rendere l'interrogatorio CP_1 formale. I convenuti, difatti, hanno dichiarato di non conoscere l'attuale stato dei luoghi ma che nel 2000 hanno venduto, senza atto scritto, gli immobili agli attori. In particolare, CP_2
in risposta alla domanda: “4) Vero è che i sigg.ri e utilizzano
[...] Pt_2 Parte_1
l'immobile sito in Poli al Vicolo Bonini, 1 dall'anno 2000 quale abitazione per sé stessi ed i loro familiari;” ha così risposto: “non lo so, io abito in periferia e sono vent'anni che non vado in paese;
questa casa è stata venduta agli attori ventidue anni fa, e poi non hanno mai voluto fare l'atto; abbiamo ricevuto una somma per l'immobile, soldi che prese mia moglie, per cui non mi ricordo a quanto ammontasse la cifra;
era una legnaia, non so cosa hanno fatto, se l'abbiano modificato;”; in risposta al capitolo di prova “9) Vero è che i sigg.ri Pt_2
e hanno impedito dall'anno 2000 di essere disturbati nell'esclusivo possesso Parte_1 dell'immobile sito in Poli al Vicolo Bonini, 1 e non hanno mai corrisposto nulla a nessuno per il godimento dell'immobile stesso” ha altresì risposto che “non è vero, hanno pagato, sono trascorsi ventidue anni, come ho già detto”. Il convenuto ha confermato Controparte_1 tutti i capitoli di prova e, con riferimento al citato capitolo 9, ha così precisato: “non è vero, ci hanno versato una somma, ci hanno dato 30.000 euro con assegni, non abbiamo fatto atto scritto, io l'ho chiesto varie volte, poi mi ha riferito di voler fare l'usucapione a me sta bene”.
Ebbene, alla luce degli elementi istruttori raccolti, deve in primo luogo accertarsi che il possesso in questione è stato esercitato uti dominus in quanto è consistito in un'attività esattamente corrispondente all'esercizio della proprietà (sostituzione del portoncino di ingresso ed esclusione di altri dal godimento del bene, manutenzione dello stesso con assunzione dei relativi oneri). Non vi è dubbio quindi che risulti accertato sia l'elemento
Pag. 3 a 4 oggettivo dell'usucapione sia, in via quantomeno presuntiva, in difetto di prova contraria di parte convenuta, quello soggettivo (animus possidendi).
Si osserva, infine, che in atti non vi è la prova negativa – il cui onere incombeva sempre sulle parti convenute – che l'acquisto del possesso sia avvenuto con violenza o clandestinità, oppure che il decorso del termine per l'usucapione sia stato sospeso o interrotto. Nel caso di specie, infatti, i convenuti hanno ammesso di aver venduto l'immobile, seppure attraverso un atto nullo per difetto della forma scritta ad substantiam, e di aver ricevuto il pagamento del prezzo. Pertanto, i medesimi intestatari dei beni sin dal 2000 hanno dismesso di ritenere come propri i beni per cui è causa.
Alla luce di quanto sopra esposto, deve accertarsi che e Parte_1 Parte_2
hanno acquistato per usucapione la proprietà degli immobili siti in Poli al Vicolo Bonini, 1
(già civico 3 e 7) e distinti al NCEU del Comune di Poli al foglio 13 part. 210 ed al foglio 13 part. 209 sub 2.
Le spese, tenuto conto della natura del procedimento e della mancata opposizione dei convenuti, rimasti contumaci, vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che e Parte_1 Parte_2
hanno acquistato a titolo di usucapione la proprietà degli immobili siti in Poli al Vicolo
Bonini, 1 (già civico 3 e 7) e distinti al NCEU del Comune di Poli al foglio 13 part. 210 ed al foglio 13 part. 209 sub 2;
2) Onera il conservatore dei registri immobiliari delle trascrizioni di competenza;
3) Compensa le spese di lite.
Tivoli, 13/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Pulicati
Pag. 4 a 4