Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 26/02/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00377/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01455/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di NO (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1455 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Gioiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Questura NO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in NO, al corso Vittorio Emanuele, 58;
per l’accertamento,
- del silenzio serbato dalla P.A. in merito all’istanza presentata in data 29.3.2023 dal ricorrente, avente ad oggetto la procedura prevista dagli artt. 5 e ss. del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché del relativo regolamento di attuazione nonché dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Premesso che con il presente ricorso il deducente ha chiesto al Collegio di accertare la formazione del silenzio inadempimento in ordine all’istanza presentata in data 29 marzo 2023, avente ad oggetto il rilascio del permesso di soggiorno, ai sensi dagli artt. 5 e ss. del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 2862.
1.1. Rilevato che l’Amministrazione resistente, con memoria del 14 febbraio 2025, ha evidenziato l’avvenuto rilascio del titolo di soggiorno, ritirato in data 16 gennaio 2025, chiedendo al Collegio di dichiarare la cessazione della materia del contendere;
3. Rilevato che il difensore di parte ricorrente, nel corso dell’udienza del 25 febbraio 2025, ha confermato l’emissione del titolo;
4. Ritenuto, alla luce di quanto esposto, di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., essendo intervenuta la piena soddisfazione del bene della vita;
5. Ritenuto, quanto alle spese, di poterle compensare in ragione della natura della controversia e del comportamento attivo della Questura di NO, ponendo il solo contributo unificato a carico dell’Amministrazione resistente.
6. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di NO (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Il contributo unificato va posto a carico dell’Amministrazione resistente.
Manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dei ricorrenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NO nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente, Estensore
Olindo Di Popolo, Consigliere
Simona Saracino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.