Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 07/04/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2117/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 2117/2024 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale, su ricorso depositato in data 05.12.2024, congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Thailandia) il 18.07.1974
e
(C.F. ), nato il Parte_2 C.F._2
12.04.1967 a Thung Phaya Thai (Thailandia), entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. AL Pancani del Foro di Prato ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Prato (PO), Viale della
Repubblica n. 235, giuste procure in atti;
PM in sede;
Interventore necessario
1
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 05.12.2024, Pt_1
e , esponendo di aver contratto
[...] Parte_2 matrimonio in data 11.05.2002 in Prato (PO), precisavano che dall'unione era nata la figlia AL (il 03.02.2003).
Le parti evidenziavano che, a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni e via via sempre più acuitesi veniva meno la comunione di intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) I coniugi sono economicamente autosufficienti e ciascuno provvederà al proprio mantenimento sia a seguito della separazione che a seguito dello scioglimento del matrimonio;
gli stessi pertanto dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni e qualsiasi contributo al mantenimento.
3) la figlia, , seppur maggiorenne, ma ad oggi Persona_1 non economicamente autosufficiente (frequentando l'Accademia di
Estetica), resterà ad abitare nell'abitazione familiare con il padre;
4) l'attuale abitazione coniugale, così come gli arredi della stessa, vengono assegnati al sig. , che ne è proprietario Parte_2
(doc. 8);
5) la sig.ra si impegna a trasferire la propria Parte_1 residenza altrove entro tre mesi dall'omologazione;
6) la sig.ra , considerate le sue attuali entrate Parte_1 economiche, si impegna a corrispondere, entro il 10 di ogni mese, al marito, sig. , un assegno di mantenimento Parte_2 per la figlia pari ad euro 200,00, oltre al 50% di tutte le spese
2 straordinarie relative alla educazione, al mantenimento ed alla crescita della figlia ed in particolare: spese mediche non riconosciute dal sistema sanitario nazionale, spese per vacanze estive ed invernali nonché quelle concernenti gli sport e le attività ricreative e spese per l'istruzione scolastica, ad eccezione delle spese per l'Accademia dell'Estetica che continuerà ad essere a carico del padre, sig. . Parte_2
7) Le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 12.12.2024 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al
Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
(C.F. ), nata a [...] il C.F._1
3 18.07.1974 e (C.F. ), nato Parte_2 C.F._2 il 12.04.1967 a Thung Phaya Thai (Thailandia), che hanno contratto matrimonio in data 11.05.2002 in Prato (PO), alle condizioni da essi concordate;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Prato (PO) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 79, P. 1, anno 2002);
- nulla sulle spese.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 07.04.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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