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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 875/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
TRIDICO ANTONIO BRUNO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7006/2024 depositato il 06/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012891758000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420150018788638000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180007791535000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180007791535000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 189/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente, ritualmente notificato ad Agenzia delle Entrate Riscossione e alla Regione Calabria, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di intimazione n. 03420249012891758000, notificato in data 14.10.2024, limitatamente a n. 2 cartelle esattoriali, la n. 03420150018788638000, presuntivamente notificata il 9.10.2015 per un importo di € 389,28, ente impositore Regione Calabria, per omesso pagamento della tassa automobilistica anno 2010 e la n. 03420180007791535000, presuntivamente notificata in data
8.1.2019 per un importo di € 778,81 ente impositore Regione Calabria, per omesso pagamento della tassa automobilistica anni 2013-2014, per l'importo pari ad € 1.168,09.
Parte ricorrente deduceva preliminarmente che le stesse cartelle di pagamento sono state già oggetto d'impugnazione dell'intimazione di pagamento n.03420229006460038000 contenente le stesse cartelle di pagamento nell'ambito del proc.2924/2023 sez.9
Il ricorrente deduceva che l'omessa notifica delle cartelle e degli atti di accertamento presupposti ed eccepiva la prescrizione, anche sopravvenuta, dei crediti tributari azionati.
Regione Calabria, costituendosi, ha eccepito l'inammissibilità della opposizione per tardività; ha inoltre prodotto gli avvisi di accertamento ritualmente notificati in data 9.10.2015 e 8.1.2019; infine, rispetto alla prescrizione sopravvenuta ha richiamato atti interruttivi.
Agenzia delle Entrate-Riscossione ha resistito alla opposizione documentando l'avvenuta rituale notifica delle cartelle di pagamento poste a fondamento della intimazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, deve preliminarmente evidenziarsi che la legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022) ha previsto lo “Stralcio” dei debiti di importo residuo fino a mille euro, affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2015. Alla luce di quanto appena osservato, limitatamente a quella parte della intimazione di pagamento fondata sulla cartella di pagamento n.03420150018788638000, dell'importo a 394,28, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con estinzione del presente giudizio ai sensi dell'art. 46 d.lgs. 546/1992.
Le spese del giudizio tributario estinto, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 46 comma 3 d.lgs. 546/1992, restano a carico della parte che le ha anticipate.
La disamina degli atti riscontra l'avvenuta rituale notifica di tutti gli atti presupposti. Le cartelle oggetto dell'impugnativa unitamente alla intimazione di pagamento risultano infatti tutte ritualmente notificate, così come gli avvisi di accertamento prodromici. Ne consegue il rigetto del motivo di opposizione con cui è stata dedotta la nullità derivata del provvedimento impugnato.
Parimenti da disattendere l'eccezione di prescrizione sopravvenuta, avuto riguardo alla efficacia interruttiva della notifica della precedente intimazione di pagamento avvenuta in data 28.11.2022, con conseguente proroga dei termini di riscossione. Ne consegue il rigetto del ricorso in parte qua. Gli esiti complessivi del giudizio giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Cosenza, sezione I così provvede: - dichiara cessata la materia del contendere, con conseguente estinzione parziale del presente giudizio, limitatamente a quella parte della intimazione di pagamento fondata sulla cartella di pagamento N. 03420150018788638000; - Rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato per il resto;
- Spese compensate.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
TRIDICO ANTONIO BRUNO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7006/2024 depositato il 06/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012891758000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420150018788638000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180007791535000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180007791535000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 189/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente, ritualmente notificato ad Agenzia delle Entrate Riscossione e alla Regione Calabria, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di intimazione n. 03420249012891758000, notificato in data 14.10.2024, limitatamente a n. 2 cartelle esattoriali, la n. 03420150018788638000, presuntivamente notificata il 9.10.2015 per un importo di € 389,28, ente impositore Regione Calabria, per omesso pagamento della tassa automobilistica anno 2010 e la n. 03420180007791535000, presuntivamente notificata in data
8.1.2019 per un importo di € 778,81 ente impositore Regione Calabria, per omesso pagamento della tassa automobilistica anni 2013-2014, per l'importo pari ad € 1.168,09.
Parte ricorrente deduceva preliminarmente che le stesse cartelle di pagamento sono state già oggetto d'impugnazione dell'intimazione di pagamento n.03420229006460038000 contenente le stesse cartelle di pagamento nell'ambito del proc.2924/2023 sez.9
Il ricorrente deduceva che l'omessa notifica delle cartelle e degli atti di accertamento presupposti ed eccepiva la prescrizione, anche sopravvenuta, dei crediti tributari azionati.
Regione Calabria, costituendosi, ha eccepito l'inammissibilità della opposizione per tardività; ha inoltre prodotto gli avvisi di accertamento ritualmente notificati in data 9.10.2015 e 8.1.2019; infine, rispetto alla prescrizione sopravvenuta ha richiamato atti interruttivi.
Agenzia delle Entrate-Riscossione ha resistito alla opposizione documentando l'avvenuta rituale notifica delle cartelle di pagamento poste a fondamento della intimazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, deve preliminarmente evidenziarsi che la legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022) ha previsto lo “Stralcio” dei debiti di importo residuo fino a mille euro, affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2015. Alla luce di quanto appena osservato, limitatamente a quella parte della intimazione di pagamento fondata sulla cartella di pagamento n.03420150018788638000, dell'importo a 394,28, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con estinzione del presente giudizio ai sensi dell'art. 46 d.lgs. 546/1992.
Le spese del giudizio tributario estinto, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 46 comma 3 d.lgs. 546/1992, restano a carico della parte che le ha anticipate.
La disamina degli atti riscontra l'avvenuta rituale notifica di tutti gli atti presupposti. Le cartelle oggetto dell'impugnativa unitamente alla intimazione di pagamento risultano infatti tutte ritualmente notificate, così come gli avvisi di accertamento prodromici. Ne consegue il rigetto del motivo di opposizione con cui è stata dedotta la nullità derivata del provvedimento impugnato.
Parimenti da disattendere l'eccezione di prescrizione sopravvenuta, avuto riguardo alla efficacia interruttiva della notifica della precedente intimazione di pagamento avvenuta in data 28.11.2022, con conseguente proroga dei termini di riscossione. Ne consegue il rigetto del ricorso in parte qua. Gli esiti complessivi del giudizio giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Cosenza, sezione I così provvede: - dichiara cessata la materia del contendere, con conseguente estinzione parziale del presente giudizio, limitatamente a quella parte della intimazione di pagamento fondata sulla cartella di pagamento N. 03420150018788638000; - Rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato per il resto;
- Spese compensate.