Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/04/2025, n. 1442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1442 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE – LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza dell'1.4.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9837/2023 R.G.L. avente a oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”;
PROMOSSA DA
con l'Avv. Nunzio Manciagli;
Parte_1
- ricorrente -
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. CP_1
Harald Bonura;
- resistente -
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato in data 26.9.2023, parte attrice ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1185/2023 (proc. n. 8233/2023 R.G.), emesso dal
Tribunale di Catania, con cui era stato ingiunto il pagamento della somma ivi indicata a titolo di “...contributi obbligatori (oltre interessi, maggiorazioni e sanzioni), relativamente agli anni d'imposta 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021”, oltre accessori come per legge nonché spese del procedimento monitorio.
A fondamento dell'opposizione, parte ricorrente ha dedotto la “Violazione dell'art. 83 del cpc - Nullità del decreto per assenza dello jus postulandi”, la “Inesistenza della pretesa creditoria per mancato svolgimento di attività professionale”, la “Inesistenza del
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Tanto premesso, ha formulato le seguenti conclusioni: “...DICHIARARE la nullità del decreto ingiuntivo per difetto dello jus postulandi del difensore, per mancata autenticità della procura alle liti. DICHIARARE la prescrizione del credito vantato dalla dal 2002 al 2016 per contributi obbligatori previdenziali. DICHIARARE CP_1
non dovuta la somma richiesta per mancato svolgimento dell'attività professionale.
ANNULLARE, QUINDI, E, PER IL SUO EFFETTO, REVOCARE, il decreto ingiuntivo n.
1185/2023 reso dal Giudice del lavoro del Tribunale di Catania in data 26.7.2023.”.
Con memoria difensiva depositata in data 21.5.2024, si è costituita in giudizio la eccependo preliminarmente “…l'inammissibilità del ricorso per CP_1
l'inosservanza del termine di cui all'art. 645 c.p.c.” poiché “ …l'atto di opposizione risulta depositato in data 27.09.2023, a fronte della notificazione del decreto ingiuntivo avvenuta in data 27.07.2023 (doc. 1). […]”, nonché svolgendo ampie difese volte al rigetto del ricorso;
ha formulato, quindi, le seguenti conclusioni: “...rigettare l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo in oggetto, confermando la validità e l'efficacia del predetto titolo;
accertando e dichiarando, in ogni caso, la sussistenza degli obblighi contributivi del sig.
nei confronti della per le annualità 2002-2021 (oltre Parte_1 CP_1
accessori e ulteriori interessi), del tutto o in parte, con condanna del contribuente al pagamento dei relativi importi. Con vittoria di spese e compensi”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza dell'1.4.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Ammissibilità.
Ciò posto, la presente opposizione è inammissibile.
2.1. In via preliminare, appare opportuno premettere che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo grava sull'opponente l'onere di fornire la prova del rispetto del termine di 40 giorni previsto dalla legge (cfr. C. Cass. 1920/1993 e C. Cass. 16540/2009) e che “Alla stregua delle disposizioni degli art. 641 e 645 c.p.c., il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo, fissato ordinariamente in quaranta giorni decorrenti dalla notificazione del decreto, è perentorio, cosicché l'atto di opposizione tardivo deve essere dichiarato inammissibile” (cfr. C. Cass. 15763/2006; cfr. altresì C. Cass. 8334/2003
e Tribunale Monza 4.4.2013).
2 2.2. Nella fattispecie in esame, alla luce delle deduzioni dalle parti e della documentazione in atti, l'opposizione proposta da in data 26.9.2023 è Parte_1
tardiva e va pertanto dichiarata inammissibile.
Ed infatti, siccome risultante dalla documentazione in atti e incontestato tra le parti, il ricorso per ingiunzione e il conseguente decreto ingiuntivo n. 1185/2023 sono stati notificati a parte opponente in data 27.7.2023 (cfr. pagg. 1 e 2 della memoria difensiva e doc. n. 1 ivi allegato;
cfr. altresì pag. 1 del ricorso in opposizione e doc. n. 1 ivi allegato).
Ne discende che al momento della proposizione dell'odierna opposizione, introdotta con ricorso depositato in data 26.9.2023, il termine di giorni 40 previsto ex art. 641 c.p.c. per l'instaurazione del giudizio, decorrente dalla notifica del decreto stesso, era decorso.
Ciò, d'altronde e in disparte ogni ulteriore considerazione, riguarda anche l'eccezione attorea concernente l'asserita “Violazione dell'art. 83 del cpc – Nullità del decreto per assenza dello jus postulandi” poiché “…La procura alle liti, rilasciata senza data dal signor , quale presidente della con sede in Roma, CP_2 CP_1
senza indicazione della deliberazione di autorizzazione del consiglio ad intraprendere l'azione giudiziaria, non è autenticata dal procuratore, il quale non ha attestato l'autenticità della sottoscrizione. […]” (cfr. pag. 2 del ricorso in opposizione).
Ed infatti, come osservato dalla Suprema Corte, “Ai fini della decorrenza del termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo, a norma dell'art. 643 c.p.c. devono essere notificati il ricorso e il decreto monitorio, mentre non è necessaria la notificazione - nemmeno quando questa è eseguita con posta elettronica certificata ai sensi della l. n. 53 del 1994 - della procura alle liti rilasciata al difensore della parte creditrice;
l'eventuale insussistenza, agli atti del procedimento per ingiunzione, di detta procura o l'eventuale vizio della stessa possono essere fatti valere dall'ingiunto come motivo di opposizione al decreto ingiuntivo, da proporsi comunque nel termine di legge decorrente dalla notificazione, la quale può sempre essere effettuata dal procuratore del creditore nel procedimento monitorio, atteso che la pronuncia del provvedimento esclude implicitamente il vizio relativo al ministero di difensore e che il solo rimedio avverso il decreto è costituito dall'opposizione tempestiva, salve le ipotesi dell'art. 650 c.p.c..” (cfr.
C. Cass. 27154/2021).
2.3. Sul punto deve peraltro osservarsi che, diversamente da quanto dedotto da parte opponente nei propri scritti difensivi, ai sensi degli artt. 3 l. 742/1969 e 92 R.D.
12/1941 le controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie sono escluse
3 dalla sospensione feriale dei termini processuali, sicché neppure di tale periodo può nella specie tenersi conto ai fini della tempestività e conseguente ammissibilità dell'opposizione.
Come evidenziato dalla Corte di Cassazione, infatti, “La sottrazione delle controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria alle norme sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale - che, prevista dall'art. 3 della legge n. 742 del 1969, opera in ogni fase concernente il processo del lavoro, stante lo scopo sollecitatorio perseguito dal legislatore - rileva anche rispetto al termine per l'opposizione al decreto ingiuntivo concernente crediti di lavoro, nonostante l'inapplicabilità al procedimento monitorio, prima dell'opposizione, del forme del rito del lavoro, data la prevalente rilevanza, ai fini in esame, della materia controversa” (cfr. C.
Cass. S.U. 156/1999).
In tal senso, la Suprema Corte ha altresì precisato che “La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale prevista dall'art. 3 l. n. 742 del 1969 non è applicabile non solo alle controversie in materia di lavoro e previdenza, ma anche alle controversie di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione ad ordinanza-ingiunzione inerenti la pretesa di ente previdenziale al versamento dei contributi e la ingiunzione al pagamento delle sanzioni amministrative, essendo tali controversie assoggettate al rito speciale del lavoro” (cfr. C. Cass. 17073/2007; cfr. anche C. Cass. 18145/2012, secondo cui “In materia di omissioni contributive, il giudizio conseguente all'opposizione ex art. 24 d.lg. n.
46 del 1999 è soggetto al rito di cui agli art. 442 ss. c.p.c. Ne consegue che non trova applicazione la sospensione feriale dei termini previsti dalla l. n. 742 del 1999”).
2.4. Alla stregua di quanto esposto, assorbito ogni ulteriore profilo, la presente opposizione a decreto ingiuntivo va dichiarata inammissibile, in quanto proposta oltre il termine perentorio, stabilito dalla legge, di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo.
3. Spese.
Tenuto conto della definizione in rito della presente controversia e della natura delle parti, le spese di lite possono integralmente compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo, che per l'effetto dichiara esecutivo;
4 compensa le spese di lite.
Catania, 1 aprile 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
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