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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 17/11/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 55/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Tedesco - Presidente/Giudice Relatore –
2) Dott. Riccardo Sabato -Giudice-
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. nr. 55/2024 vertente
TRA
(c.f. ) nata a [...] l'[...] rapp.ta e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dall' avv. Carnevale Loredana presso il cui studio, in Francavilla in Sinni
(PZ), alla C/da Sant'Eliana n 12, è elettivamente domiciliata
-ricorrente-
e
(c.f. ) nato a [...], negli Stati Uniti, il 05.09.1979 e CP_1 C.F._2 residente in [...]
-resistente contumace -
e
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
Oggetto: separazione giudiziale;
Conclusioni: come da atti di causa e verbale di udienza;
in data 10.11.2025 il P.M. si è rimesso alle valutazioni del Giudice, nel superiore interesse dei figli minori d'età.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso per separazione giudiziale dei coniugi, depositato in data 16.01.2024, la sig.ra Parte_1
ha rappresentato:
[...]
- di aver contratto matrimonio con il sig. con il rito concordatario in Terranova il giorno CP_1
09.08.2008;
- che il matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Terranova;
- che dal matrimonio sono nati 2 figli: , nata a [...] il [...] e , Persona_1 Persona_2 nato a [...] il [...];
- che da tempo i rapporti tra i coniugi si sono deteriorati: non vi è più alcuna comunione materiale e spirituale nonché affectio coniugale;
- che già da tempo vivono da separati in casa e che tra gli stessi si è alzato un muro di assoluta incomunicabilità.
Tanto premesso, la ricorrente ha adito il Tribunale per dichiarare la separazione legale dei coniugi alle seguenti conclusioni:
- 1 “Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
- 2 Autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
- 3 Assegnare la casa coniugale alla ricorrente, che vi continuerà a vivere con i figli minori di cui chiede altresì il collocamento presso la stessa;
- 4 Chiede un assegno di mantenimento per ciascun figlio pari ad € 600,00(300+300)”.
Con provvedimento del 16.01.2024, il Presidente del Collegio ha delegato la trattazione e l'istruzione del procedimento alla dott.ssa Antonella Tedesco.
A seguito di alcuni rinvii per mancato perfezionamento della notifica, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 05.11.2024, il Giudice, data l'impossibilità dell'esperimento del tentativo di riconciliazione per assenza del coniuge, ha dichiarato la contumacia di e CP_1 ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei: - ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, ciascuno impegnandosi a tenere verso gli altri rapporti corretti e a prestare cura verso la prole;
- ha assegnato la casa familiare ad abitazione della moglie;
- ha affidato i minori e Persona_1
ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale con Persona_2 residenza dei minori presso la madre;
- il genitore non convivente potrà vedere e tenere con sé i figli
2 giorni alla settimana dalle ore 17:00 alle ore 19:00 nonché - a settimane alterne - dalle ore 16,00 del sabato alle ore 20:00 della domenica con pernotto;
durante il periodo di Natale e Fine Anno ad anni alterni il giorno della vigilia o quello di Natale, nonché il giorno di Santo Stefano con il 31
Dicembre, o il 1 Gennaio e il 6 Gennaio;
durante le vacanze di Pasqua ad anni alterni o il giorno di pasqua o il lunedì in Albis, salvo diverso accordo;
durante le vacanze estive quindici giorni nel mese di Luglio o Agosto, previo accordo tra le parti entro il giorno 30/05 di ogni anno. Dovrà esser fornita comunicazione reciproca del luogo di villeggiatura;
per contribuire al mantenimento dei minori il padre dovrà corrispondere il versamento mensile di un assegno di euro 300,00 (150,00 euro per ciascun minore) che dovrà essere versato entro il giorno 5 di ciascun mese alla ricorrente nonché contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie per i figli.
Sempre con tale ordinanza, il Giudice, date le richieste di parte ricorrente e le statuizioni da adottare, ha disposto indagini a mezzo dei nuclei di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, al fine di ricostruire la situazione patrimoniale di parte resistente.
All'esito dell'udienza del 17.04.2025, il Giudice ha rinviato per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art.473 bis 22 c.p.c. all'udienza del 28.10.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con lo scambio di note scritte ex art 127 ter c.p.c..
Con provvedimento del 30.10.2025, reso all'esito dell'udienza cartolare del 28.10.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al PM per le determinazioni di competenza.
Lo stesso in data 10-11-2025 si è rimesso alle valutazioni del Giudice, nel superiore interesse dei figli minori d'età.
Sulla domanda di separazione giudiziale.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto accoglimento. A fondamento della domanda la ricorrente ha dedotto il venir meno dell'unione coniugale e della comunione materiale e spirituale tra i coniugi e non essendovi allegazione alcuna sulla possibilità di ricostruire il consorzio familiare, data la contumacia della parte resistente, ricorrono senza dubbio le condizioni previste all'art. 151 c.c. e conseguentemente, deve essere pronunziata la separazione personale dei coniugi
Sulla domanda di affidamento dei minori.
Quanto alla richiesta di affidamento condiviso dei figli minori, occorre premettere che la legge n
54/2006 pone come regola generale l'affidamento condiviso “che non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori” (Cass. n 2219/2018). Infatti, l'art 337 ter stabilisce che “Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi
e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale
“. “Pertanto il giudice deve considerare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati
a entrambi i genitori determinandone i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli e solo se l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore, il giudice può con provvedimento motivato disporre per l'affidamento esclusivo” ( art 337 ter e art 337 quater del c.c.).
“Il principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione e istruzione “(Cass 9764/2019), trova espresso riconoscimento anche a livello internazionale come la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 nonché a livello europeo tramite la Carta di Nizza.
“Il principio di bigenitorialità non comporta l'applicazione di una proporzione matematica in termini di parità dei tempi di frequentazione del minore in quanto l'esercizio del diritto deve essere armonizzato in concreto con le complessive esigenze di vita del figlio e dell'altro genitore giacché in tema di affidamento dei figli minori il giudizio prognostico che il giudice deve operare circa le capacità dei genitori di educare e crescere i figli nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione , va formulata tenendo conto del modo in cui i genitori hanno in precedenza svolto i propri compiti, le capacità di relazioni affettive, di attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore “( Cass
Ord. N 31902/2018, Cass n 18817/2015).
Nel caso di specie, come richiesto dalla parte ricorrente si applica la regola ordinaria in materia di affidamento: l'affidamento condiviso ai genitori con collocazione prevalente presso la madre in assenza di deduzioni e contestazioni del padre che ha scelto di rimanere contumace.
Quanto al regime di incontri dei minori con il padre, posto che la ricorrente ha confermato la frequentazione con il padre, trova conferma quanto stabilito nel provvedimento provvisorio: - il genitore non convivente potrà vedere e tenere con sé i figli 2 giorni alla settimana dalle ore 17:00 alle ore 19:00 nonché - a settimane alterne - dalle ore 16,00 del sabato alle ore 20:00 della domenica con pernotto;
durante il periodo di Natale e Fine Anno ad anni alterni il giorno della vigilia o quello di Natale, nonché il giorno di Santo Stefano con il 31 Dicembre, o il 1 Gennaio e il 6 Gennaio;
durante le vacanze di Pasqua ad anni alterni o il giorno di pasqua o il lunedì in Albis, salvo diverso accordo;
durante le vacanze estive quindici giorni nel mese di Luglio o Agosto, previo accordo tra le parti entro il giorno 30/05 di ogni anno. Ciò posto stante l'affidamento condiviso, la predisposizione di un calendario di incontri con il genitore non collocatario, in assenza di alcuna criticità messa in luce dalle parti, non si è proceduto con l'ascolto dei minori in quanto manifestamente superfluo (Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4561/2025).
Sull'assegnazione della casa familiare.
Quanto poi alla richiesta di assegnazione della casa familiare, ai sensi dell'art. 337-sexies c.c. “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli.
Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolamentazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà”.
La domanda proposta in fase di ricorso è stata rinunciata dalla ricorrente sia all'udienza del 16.4.2025 in cui ha rappresentato di aver già provveduto a lasciare la casa coniugale unitamente ai figli sia, implicitamente, nelle conclusioni depositate in data 10.10.2025, quindi nulla va disposto.
Sull'assegno di mantenimento dei figli
Quanto ai provvedimenti economici riguardanti i figli, la legge concede innanzitutto rilevanza “agli accordi liberamente sottoscritti dalle parti” (articolo 337 ter, 4 comma, c.c.); in ogni caso “ciascuno dei genitori provvede al mantenimento della prole in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice ove necessario stabilisce la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità da determinarsi considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di un matrimonio;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore
4) le risorse economiche di entrambi i genitori
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
In relazione al principio di proporzionalità la Corte di Cassazione ha affermato che “la determinazione del contributo che per legge grava su ciascun coniuge per il mantenimento,
l'educazione e l'istruzione della prole non si fonda a differenza di quanto avviene nella determinazione dell'assegno spettante al coniuge separato o divorziato su una rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun coniuge. Pertanto, le maggiori potenzialità economiche del genitore affidatario concorrono a garantire al minore un miglior soddisfacimento delle sue esigenze di vita, ma non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell'altro coniuge anche in presenza di una notevole disparità reddituale” (Cass. n 18538/2013). Orbene parte ricorrente ascoltata personalmente all'udienza del 16.4.2024 ha dichiarato di percepire uno stipendio di circa 1700,00 euro al mese e ha depositato documentazione reddituale.
Quanto alla posizione del resistente, le indagini espletate hanno messo in luce per l'anno 2023 un reddito annuale pari a 18872,23 euro.
Lo stesso risulta intestatario di numerosi terreni, di due autoveicoli, risulta ricoprire cariche societarie da cui si può presumere ricavi ulteriori redditi.
Va, inoltre, tenuto in considerazione che la ricorrente deve sostenere le spese di locazione dell'immobile posto che ha lasciato la casa coniugale al resistente, trasferendosi altrove con la prole.
Per tutte queste ragioni, si ritiene congruo per lo stesso il pagamento di un assegno di mantenimento per i minori che, vista l'istruttoria espletata, viene aumentato ad € 250 per ciascun figlio a decorrere dalla pubblicazione della sentenza.
Va, altresì, confermato l'obbligo per il padre di contribuire, al 50%, alle spese straordinarie per i figli.
Sull'assegno unico in quanto genitore collocatario dei figli minori e Persona_1 Per_2
[...]
La domanda della ricorrente a percepire l'assegno unico (che non può considerarsi tardiva in quanto formulata nell'interesse dei minori) può trovare accoglimento sulla scorta di quanto recentemente stabilito dalla Corte di Cassazione Civile Sez. I con Ordinanza n. 4672 del 22/02/2025.
Con la pronuncia in parola, infatti, la Suprema Corte ha stabilito che il giudice del merito possa attribuire l'assegno unico per l'intero al genitore collocatario dei figli minori. Ciò con la precisazione che l'attribuzione della somma al genitore collocatario avviene di fatto nell'ambito di un mandato ex lege, seppur tacito, riguardante l'utilizzo dell'intera somma nell'interesse della prole.
Tali considerazioni consentono al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra questione e domanda.
Venendo infine alle spese processuali il principio della soccombenza le governa sicché il resistente è condannato al pagamento in favore dello Stato, stante l'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio, delle spese liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui ai D.M. 55/2014 e
147/2022 e in particolare, tenuto conto del valore indeterminato o indeterminabile della controversia in cui è stata espletata l'attività difensiva, sulla base di quelli relativi allo scaglione di riferimento- valore della causa tra euro 26.000,01 e € 52.000,00, con applicazione dei minimi per assenza di questioni giuridiche di particolare rilevanza ed esclusione della fase istruttoria.
Le spese vengono liquidate in favore dell'RI e non al difensore nonostante la richiesta di attribuzione posto che il difensore non può rinunciare al diritto soggettivo all'assistenza dello Stato per le spese del processo poiché la rinuncia può provenire solo dal titolare del beneficio non essendo conseguenza della mera richiesta di distrazione (Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 26 marzo 2021, n. 8561).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
l'11.07.1985 e nato negli Stati Uniti d'America – Oak Park il 05.09.1979, i quali CP_1 hanno contratto matrimonio concordatario in Terranova di OL (atto di matrimonio n.1 P.2 S.A anno 2008 del Comune di Terranova di OL);
- Dispone l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i Persona_1 CP_1 genitori con collocazione presso la madre;
- Disciplina il diritto-dovere di visita paterno come in parte motiva indicato;
- Pone a carico del sig. l'assegno di euro 500,00 mensili a titolo di contributo al CP_1 mantenimento dei figli (euro 250,00 per ciascuno figlio) che dovrà essere corrisposto entro il giorno
5 di ogni mese alla ricorrente e dovrà essere annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT FOI a far data da novembre 2026;
- Pone a carico del sig. il pagamento del 50% delle spese straordinarie per i figli;
CP_1
- Dispone che l'assegno unico universale sia percepito dalla sig.ra ; Parte_1
- Condanna parte resistente alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente e per essa a favore dello Stato, stante l'ammissione a gratuito patrocinio, nella misura di € 2.906,00, oltre l'importo del contributo unificato, rimborso forfetario per spese generali ed oltre IVA e CPA se dovute;
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autenticata a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Terranova del OL per gli adempimenti di competenza;
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 14 novembre 2025
Il Presidente/ Giudice Relatore dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Tedesco - Presidente/Giudice Relatore –
2) Dott. Riccardo Sabato -Giudice-
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. nr. 55/2024 vertente
TRA
(c.f. ) nata a [...] l'[...] rapp.ta e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dall' avv. Carnevale Loredana presso il cui studio, in Francavilla in Sinni
(PZ), alla C/da Sant'Eliana n 12, è elettivamente domiciliata
-ricorrente-
e
(c.f. ) nato a [...], negli Stati Uniti, il 05.09.1979 e CP_1 C.F._2 residente in [...]
-resistente contumace -
e
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
Oggetto: separazione giudiziale;
Conclusioni: come da atti di causa e verbale di udienza;
in data 10.11.2025 il P.M. si è rimesso alle valutazioni del Giudice, nel superiore interesse dei figli minori d'età.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso per separazione giudiziale dei coniugi, depositato in data 16.01.2024, la sig.ra Parte_1
ha rappresentato:
[...]
- di aver contratto matrimonio con il sig. con il rito concordatario in Terranova il giorno CP_1
09.08.2008;
- che il matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Terranova;
- che dal matrimonio sono nati 2 figli: , nata a [...] il [...] e , Persona_1 Persona_2 nato a [...] il [...];
- che da tempo i rapporti tra i coniugi si sono deteriorati: non vi è più alcuna comunione materiale e spirituale nonché affectio coniugale;
- che già da tempo vivono da separati in casa e che tra gli stessi si è alzato un muro di assoluta incomunicabilità.
Tanto premesso, la ricorrente ha adito il Tribunale per dichiarare la separazione legale dei coniugi alle seguenti conclusioni:
- 1 “Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
- 2 Autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
- 3 Assegnare la casa coniugale alla ricorrente, che vi continuerà a vivere con i figli minori di cui chiede altresì il collocamento presso la stessa;
- 4 Chiede un assegno di mantenimento per ciascun figlio pari ad € 600,00(300+300)”.
Con provvedimento del 16.01.2024, il Presidente del Collegio ha delegato la trattazione e l'istruzione del procedimento alla dott.ssa Antonella Tedesco.
A seguito di alcuni rinvii per mancato perfezionamento della notifica, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 05.11.2024, il Giudice, data l'impossibilità dell'esperimento del tentativo di riconciliazione per assenza del coniuge, ha dichiarato la contumacia di e CP_1 ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei: - ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, ciascuno impegnandosi a tenere verso gli altri rapporti corretti e a prestare cura verso la prole;
- ha assegnato la casa familiare ad abitazione della moglie;
- ha affidato i minori e Persona_1
ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale con Persona_2 residenza dei minori presso la madre;
- il genitore non convivente potrà vedere e tenere con sé i figli
2 giorni alla settimana dalle ore 17:00 alle ore 19:00 nonché - a settimane alterne - dalle ore 16,00 del sabato alle ore 20:00 della domenica con pernotto;
durante il periodo di Natale e Fine Anno ad anni alterni il giorno della vigilia o quello di Natale, nonché il giorno di Santo Stefano con il 31
Dicembre, o il 1 Gennaio e il 6 Gennaio;
durante le vacanze di Pasqua ad anni alterni o il giorno di pasqua o il lunedì in Albis, salvo diverso accordo;
durante le vacanze estive quindici giorni nel mese di Luglio o Agosto, previo accordo tra le parti entro il giorno 30/05 di ogni anno. Dovrà esser fornita comunicazione reciproca del luogo di villeggiatura;
per contribuire al mantenimento dei minori il padre dovrà corrispondere il versamento mensile di un assegno di euro 300,00 (150,00 euro per ciascun minore) che dovrà essere versato entro il giorno 5 di ciascun mese alla ricorrente nonché contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie per i figli.
Sempre con tale ordinanza, il Giudice, date le richieste di parte ricorrente e le statuizioni da adottare, ha disposto indagini a mezzo dei nuclei di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, al fine di ricostruire la situazione patrimoniale di parte resistente.
All'esito dell'udienza del 17.04.2025, il Giudice ha rinviato per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art.473 bis 22 c.p.c. all'udienza del 28.10.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con lo scambio di note scritte ex art 127 ter c.p.c..
Con provvedimento del 30.10.2025, reso all'esito dell'udienza cartolare del 28.10.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al PM per le determinazioni di competenza.
Lo stesso in data 10-11-2025 si è rimesso alle valutazioni del Giudice, nel superiore interesse dei figli minori d'età.
Sulla domanda di separazione giudiziale.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto accoglimento. A fondamento della domanda la ricorrente ha dedotto il venir meno dell'unione coniugale e della comunione materiale e spirituale tra i coniugi e non essendovi allegazione alcuna sulla possibilità di ricostruire il consorzio familiare, data la contumacia della parte resistente, ricorrono senza dubbio le condizioni previste all'art. 151 c.c. e conseguentemente, deve essere pronunziata la separazione personale dei coniugi
Sulla domanda di affidamento dei minori.
Quanto alla richiesta di affidamento condiviso dei figli minori, occorre premettere che la legge n
54/2006 pone come regola generale l'affidamento condiviso “che non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori” (Cass. n 2219/2018). Infatti, l'art 337 ter stabilisce che “Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi
e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale
“. “Pertanto il giudice deve considerare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati
a entrambi i genitori determinandone i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli e solo se l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore, il giudice può con provvedimento motivato disporre per l'affidamento esclusivo” ( art 337 ter e art 337 quater del c.c.).
“Il principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione e istruzione “(Cass 9764/2019), trova espresso riconoscimento anche a livello internazionale come la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 nonché a livello europeo tramite la Carta di Nizza.
“Il principio di bigenitorialità non comporta l'applicazione di una proporzione matematica in termini di parità dei tempi di frequentazione del minore in quanto l'esercizio del diritto deve essere armonizzato in concreto con le complessive esigenze di vita del figlio e dell'altro genitore giacché in tema di affidamento dei figli minori il giudizio prognostico che il giudice deve operare circa le capacità dei genitori di educare e crescere i figli nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione , va formulata tenendo conto del modo in cui i genitori hanno in precedenza svolto i propri compiti, le capacità di relazioni affettive, di attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore “( Cass
Ord. N 31902/2018, Cass n 18817/2015).
Nel caso di specie, come richiesto dalla parte ricorrente si applica la regola ordinaria in materia di affidamento: l'affidamento condiviso ai genitori con collocazione prevalente presso la madre in assenza di deduzioni e contestazioni del padre che ha scelto di rimanere contumace.
Quanto al regime di incontri dei minori con il padre, posto che la ricorrente ha confermato la frequentazione con il padre, trova conferma quanto stabilito nel provvedimento provvisorio: - il genitore non convivente potrà vedere e tenere con sé i figli 2 giorni alla settimana dalle ore 17:00 alle ore 19:00 nonché - a settimane alterne - dalle ore 16,00 del sabato alle ore 20:00 della domenica con pernotto;
durante il periodo di Natale e Fine Anno ad anni alterni il giorno della vigilia o quello di Natale, nonché il giorno di Santo Stefano con il 31 Dicembre, o il 1 Gennaio e il 6 Gennaio;
durante le vacanze di Pasqua ad anni alterni o il giorno di pasqua o il lunedì in Albis, salvo diverso accordo;
durante le vacanze estive quindici giorni nel mese di Luglio o Agosto, previo accordo tra le parti entro il giorno 30/05 di ogni anno. Ciò posto stante l'affidamento condiviso, la predisposizione di un calendario di incontri con il genitore non collocatario, in assenza di alcuna criticità messa in luce dalle parti, non si è proceduto con l'ascolto dei minori in quanto manifestamente superfluo (Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4561/2025).
Sull'assegnazione della casa familiare.
Quanto poi alla richiesta di assegnazione della casa familiare, ai sensi dell'art. 337-sexies c.c. “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli.
Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolamentazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà”.
La domanda proposta in fase di ricorso è stata rinunciata dalla ricorrente sia all'udienza del 16.4.2025 in cui ha rappresentato di aver già provveduto a lasciare la casa coniugale unitamente ai figli sia, implicitamente, nelle conclusioni depositate in data 10.10.2025, quindi nulla va disposto.
Sull'assegno di mantenimento dei figli
Quanto ai provvedimenti economici riguardanti i figli, la legge concede innanzitutto rilevanza “agli accordi liberamente sottoscritti dalle parti” (articolo 337 ter, 4 comma, c.c.); in ogni caso “ciascuno dei genitori provvede al mantenimento della prole in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice ove necessario stabilisce la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità da determinarsi considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di un matrimonio;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore
4) le risorse economiche di entrambi i genitori
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
In relazione al principio di proporzionalità la Corte di Cassazione ha affermato che “la determinazione del contributo che per legge grava su ciascun coniuge per il mantenimento,
l'educazione e l'istruzione della prole non si fonda a differenza di quanto avviene nella determinazione dell'assegno spettante al coniuge separato o divorziato su una rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun coniuge. Pertanto, le maggiori potenzialità economiche del genitore affidatario concorrono a garantire al minore un miglior soddisfacimento delle sue esigenze di vita, ma non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell'altro coniuge anche in presenza di una notevole disparità reddituale” (Cass. n 18538/2013). Orbene parte ricorrente ascoltata personalmente all'udienza del 16.4.2024 ha dichiarato di percepire uno stipendio di circa 1700,00 euro al mese e ha depositato documentazione reddituale.
Quanto alla posizione del resistente, le indagini espletate hanno messo in luce per l'anno 2023 un reddito annuale pari a 18872,23 euro.
Lo stesso risulta intestatario di numerosi terreni, di due autoveicoli, risulta ricoprire cariche societarie da cui si può presumere ricavi ulteriori redditi.
Va, inoltre, tenuto in considerazione che la ricorrente deve sostenere le spese di locazione dell'immobile posto che ha lasciato la casa coniugale al resistente, trasferendosi altrove con la prole.
Per tutte queste ragioni, si ritiene congruo per lo stesso il pagamento di un assegno di mantenimento per i minori che, vista l'istruttoria espletata, viene aumentato ad € 250 per ciascun figlio a decorrere dalla pubblicazione della sentenza.
Va, altresì, confermato l'obbligo per il padre di contribuire, al 50%, alle spese straordinarie per i figli.
Sull'assegno unico in quanto genitore collocatario dei figli minori e Persona_1 Per_2
[...]
La domanda della ricorrente a percepire l'assegno unico (che non può considerarsi tardiva in quanto formulata nell'interesse dei minori) può trovare accoglimento sulla scorta di quanto recentemente stabilito dalla Corte di Cassazione Civile Sez. I con Ordinanza n. 4672 del 22/02/2025.
Con la pronuncia in parola, infatti, la Suprema Corte ha stabilito che il giudice del merito possa attribuire l'assegno unico per l'intero al genitore collocatario dei figli minori. Ciò con la precisazione che l'attribuzione della somma al genitore collocatario avviene di fatto nell'ambito di un mandato ex lege, seppur tacito, riguardante l'utilizzo dell'intera somma nell'interesse della prole.
Tali considerazioni consentono al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra questione e domanda.
Venendo infine alle spese processuali il principio della soccombenza le governa sicché il resistente è condannato al pagamento in favore dello Stato, stante l'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio, delle spese liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui ai D.M. 55/2014 e
147/2022 e in particolare, tenuto conto del valore indeterminato o indeterminabile della controversia in cui è stata espletata l'attività difensiva, sulla base di quelli relativi allo scaglione di riferimento- valore della causa tra euro 26.000,01 e € 52.000,00, con applicazione dei minimi per assenza di questioni giuridiche di particolare rilevanza ed esclusione della fase istruttoria.
Le spese vengono liquidate in favore dell'RI e non al difensore nonostante la richiesta di attribuzione posto che il difensore non può rinunciare al diritto soggettivo all'assistenza dello Stato per le spese del processo poiché la rinuncia può provenire solo dal titolare del beneficio non essendo conseguenza della mera richiesta di distrazione (Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 26 marzo 2021, n. 8561).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
l'11.07.1985 e nato negli Stati Uniti d'America – Oak Park il 05.09.1979, i quali CP_1 hanno contratto matrimonio concordatario in Terranova di OL (atto di matrimonio n.1 P.2 S.A anno 2008 del Comune di Terranova di OL);
- Dispone l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i Persona_1 CP_1 genitori con collocazione presso la madre;
- Disciplina il diritto-dovere di visita paterno come in parte motiva indicato;
- Pone a carico del sig. l'assegno di euro 500,00 mensili a titolo di contributo al CP_1 mantenimento dei figli (euro 250,00 per ciascuno figlio) che dovrà essere corrisposto entro il giorno
5 di ogni mese alla ricorrente e dovrà essere annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT FOI a far data da novembre 2026;
- Pone a carico del sig. il pagamento del 50% delle spese straordinarie per i figli;
CP_1
- Dispone che l'assegno unico universale sia percepito dalla sig.ra ; Parte_1
- Condanna parte resistente alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente e per essa a favore dello Stato, stante l'ammissione a gratuito patrocinio, nella misura di € 2.906,00, oltre l'importo del contributo unificato, rimborso forfetario per spese generali ed oltre IVA e CPA se dovute;
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autenticata a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Terranova del OL per gli adempimenti di competenza;
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 14 novembre 2025
Il Presidente/ Giudice Relatore dott.ssa Antonella Tedesco