Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 07/04/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 166/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Maura Stassano Presidente
2. dr. Rocco Pavese Consigliere
3. avv. Mauro Casale Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'odierna udienza di discussione, svoltasi ai sensi dell'art. 127 Ter Cpc, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 328/2021 R.G. sezione lavoro, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso cui ope legis domicilia al
Corso Vittorio Emanuele, 58
PARTE APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Nunziata, come in atti, con Controparte_1
domicilio eletto in Salerno alla via Imon n. 11
PARTE APPELLATA
Oggetto: appello alla sentenza n. 799/2021 del Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 06.10.2018, la prof. ha Controparte_1 adito il Giudice del Lavoro chiedendo che venisse accertato il proprio diritto all'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto in quanto se pur vero di non aver tenuto l'esame di storia greca era comunque in possesso di esami sostenuti durante il suo percorso universitario sufficienti all'inserimento.
Avverso la suddetta decisione proponevano appello il convenuto eccependo la errata CP_2
ricostruzione del fatto e la violazione di legge del giudice di primo grado laddove ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'inserimento nella III fascia delle graduatorie.
Ritualmente notificato l'atto di appello, si costituiva l'appellata che concludeva per il rigetto del gravame con vittoria di spese di lite.
All'esito dell'odierna udienza fissata ai sensi dell'art. 127 Ter Cpc, lette le conclusioni scritte depositate telematicamente dai procuratori costituiti in conformità dell'invito formulato con precedente decreto, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
Tenuto in ogni caso conto della perimetrazione del petitum della domanda introduttiva nei termini sopra riferiti, l'appello proposto, superato il preliminare vaglio di ammissibilità, trova accoglimento, atteso che la complessiva ricostruzione giuridica operata dal primo Giudice non risulta sufficientemente e significativamente corretta alla luce delle censure formulate dall'appellante, tanto per le ragioni che vanno di seguito a riferirsi e che, a parere della Corte, risultano assorbenti rispetto ad ogni ulteriore questione prospettata dalle parti.
La sentenza si fonda sul presupposto che la docente sia in possesso di valido titolo di studio per l'accesso alla classe di concorso A12 ai fini dell'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto.
L'assunto del giudice di primo grado non è condivisibile.
Infatti, l'odierna appellata non ha sostenuto gli esami di storia previsti dalle tabelle ministeriali necessari per l'accesso all'insegnamento alla classe di concorso A12 (discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado).
La ricorrente ha sostenuto di essere in possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 lett. B del
DPR n.374 del 2017 specificato dalle tabelle A ed A1 allegata al DPR n. 19/2016, ossia del titolo di accesso all'insegnamento per la classe di concorso A12 (discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado), cioè del diploma di laurea in lettere appartenente al vecchio ordinamento previsto dal D.M. 39/1988 - ai fini dell'inserimento nella terza fascia - non abilitati - della Graduatorie di istituto della Provincia di Salerno per la classe di concorso A12 (discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado) previste dal D.M n. 374/2017. Al riguardo, si fa richiama il dettato normativo in materia. L'art. 1 del D.M. 374 del 1.6.2017 che richiama il D.M. 131 del 13.6.2007 (Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124), dispone che “Per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e
2019/2020, sono costituite, in ciascuna istituzione scolastica, in relazione agli insegnamenti effettivamente impartiti, specifiche graduatorie di circolo e d'istituto, suddivise in tre fasce, per ogni posto d'insegnamento, classe di concorso o posto di personale educativo”.
L'art. 2 del medesimo D.M precisa che la prima fascia comprende i docenti iscritti a pieno titolo o con riserva nella I, II, o III fascia delle graduatorie ad esaurimento, la seconda fascia comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti;
la III fascia comprende, relativamente alle cattedre di scuola secondaria di I e II grado, i docenti non abilitati in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento.
In ordine alla regolamentazione circa i diversi titoli di studio necessari per l'inserimento nella Terza Fascia, cui aspira la ricorrente, occorre fare riferimento alla Tabella A e A1 allegata al Dpr n. 19/2016.
Infatti, l'art. 2 lett. B -Terza Fascia - del D.M n 374/2017 dispone che “per le Cattedre di scuola secondaria di I e II grado: aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto di cui al D.P.R. n. 19/2016, nonché ai sensi dell'art. 5 del D.M. n.
259 del 9 maggio 2017 coloro i quali, all'entrata in vigore del D.P.R. n. 19/2016, sono in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del D.M. n. 39/98
e s.m.i. e del D.M. n. 22/2005 che possono partecipare alle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al D.M. n. 249/2010 e presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al D.P.R. n. 19/2016”.
Alla luce di tale normativa, si evince che i titoli di studio – ossia i titoli di accesso alle diverse classi di concorso - richiesti al fine dell'inserimento in terza fascia sono elencati in maniera tassativa per la classe di concorso in esame dalle Tabelle A ed A1 allegata al DPR n.
19/2016.
In particolare, l'art 2 del DPR n. 19/2016 chiarisce il contenuto specifico di ogni tabella, precisando che: “1. La Tabella A, allegata al presente regolamento e del quale costituisce parte integrante, individua le classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado, identificate attraverso uno specifico codice alfanumerico, nonché gli insegnamenti ad esse relativi, i titoli necessari per l'accesso ai percorsi di abilitazione di cui ai decreti del
30 gennaio 1998, 22 ottobre 2004, n. Controparte_3
270, e 9 febbraio 2005, n. 22, e le corrispondenze con le classi di concorso di cui alle Tabelle
A e D, allegate al decreto del 30 gennaio 1998. Controparte_4
2. La Tabella B, allegata al presente regolamento e del quale costituisce parte integrante, individua le classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico per la scuola secondaria di primo e secondo grado, identificate attraverso uno specifico codice alfanumerico, nonché gli insegnamenti ad esse relativi, i titoli necessari per l'accesso ai percorsi di abilitazione di cui al decreto del 30 gennaio 1998 e ai Controparte_3
decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e 88, e le corrispondenze con le classi di concorso di cui alla Tabella C allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998.
3. La Tabella A/1, allegata al presente regolamento e del quale fa parte integrante, individua la corrispondenza tra gli esami del vecchio ordinamento, indispensabili per l'accesso alle classi di concorso, ed altri esami di contenuto omogeneo”.
Al riguardo, dirimente risulta essere la Tabella A1, che viene richiamata dalla nota 1 della tabella A, parte integrante del Regolamento sulla razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso, contenuto nel DPR n.19/2016, in cui sono, in maniera tassativa, elencati gli esami del vecchio ordinamento e altri esami di contenuto omogeneo, che i diversi piani di studio debbono prevedere, in quanto indispensabili per l'accesso alle classi di concorso previste dalla tabella A.
Passando, quindi, all'analisi della tabella A1 nella sezione dedicata alla Classe di concorso
A12 (discipline letterarie –istruzione secondaria di II grado), come correttamente dedotto dal appellante, emerge che gli esami considerati come indispensabili per l'accesso Parte_1 all'insegnamento alla classe di concorso A12, che debbono essere inseriti nei piani di studio per gli appartenenti al vecchio ordinamento (D.M. n. 39/1998), quale la ricorrente, risultano essere, tra gli altri, 5 esami di storia (storia greca, storia medievale, storia romana, storia contemporanea, storia moderna), considerati omogenei, equivalenti agli esami di storia di prima e seconda annualità previsti nella prima colonna, a cui rimanda la nota 1 della tabella A allegata al DPR n. 19/2016.
Ebbene, al riguardo, precisato che il titolo di studio posseduto dalla ricorrente rientra tra i titoli di accesso appartenenti al vecchio ordinamento previsto dal DM n.39/1998 e non dal successivo D.M n.22/2005 che ha integrato con le lauree specialistiche del vecchio ordinamento, occorre evidenziare che ai fini dell'accesso all'insegnamento per la classe di concorso A12, la tabella a cui fare riferimento non è solo la tabella A nota 1 allegata al DPR n.
19/2016, come asserito dalla ricorrente, ma anche la “tabella A1”, le cui previsioni risultano essere dirimenti ai fini della risoluzione dell'odierna controversia.
Infatti, la tabella A, relativa ai diversi titoli di accesso per le classi di concorso, alla nota 1, riferita alla classe di concorso A12, rinvia per gli esami di storia, necessari ai fini dell'accesso all'insegnamento, alla “tabella A1” in cui sono elencati gli esami omogenei da sostenere in due annualità o in quattro semestralità quali storia contemporanea, storia moderna, storia medievale, storia romana, storia greca, quest'ultimo non sostenuto dalla ricorrente.
Alla luce di tale analisi, del tutto conforme a diritto risulta essere stato l'operato dell'
[...] di Salerno che, compiuta la verifica sulle proprie graduatorie di istituto, Controparte_5 ha con decreto provveduto all'esclusione della ricorrente dalla terza fascia per la classe A12, in quanto il suo piano di studio non prevedeva l'esame di storia greca, ritenuto, ai sensi della
Tabella A -nota 1 e Tabella A1 allegate al DPR n. 19/2016, esame omogeneo indispensabile per l'accesso all'insegnamento della classe di concorso A12.
Infatti, nella nota prot. n. 4331 del 21.06.2018, viene chiarito che “questo Istituto ha escluso la ricorrente, in possesso della laurea in Lettere conseguita nel 2007 ante riforma, per non aver sostenuto gli esami di “Storia” previsti dal DPR 19/2016 nota 1, nè quelli omogenei previsti dai piani di studio del vecchio ordinamento riportati nella tabella A/1 allegata al DPR citato. – dal piano di studio agli atti risulta, infatti, che la ricorrente ha sostenuto soltanto quattro dei cinque esami di Storia omogenei indicati nelle due annualità della tabella A/1
(Storia romana, medioevale, moderna, contemporanea) e non quello di Storia Greca.
Emerge dunque l'erroneità delle conclusioni cui è giunto il Giudice di prime cure.
Deve dunque accogliersi l'appello proposto, all'esito delle precisazioni che precedono, e per l'effetto la sentenza qui impugnata riformata.
Le spese di lite del doppio grado vanno compensate, attesi i contrasti giurisprudenziali ed interpretativi che hanno caratterizzato la questione oggetto del presente giudizio.
Atteso il contenuto della presente decisione, va dichiarata la insussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
a) accoglie l'appello proposto da
[...]
, e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata Parte_2 sentenza, rigetta il ricorso proposto in primo grado da;
Controparte_1
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Salerno, 07.04.2025 Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
Avv. Mauro Casale Dott. Maura Stassano