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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 11/10/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 102/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo CA, nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Giuseppe Segreto Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO
- resistente-
OGGETTO: indennizzo ex legge 210/1992
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note ex art. 127 ter c.p.c. e rispettivi atti difensivi
*****
A seguito dell'udienza del 24.9.2025, sostituita con note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., rilevato il deposito delle suddette note, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 24.1.2022, ha convenuto in giudizio Parte_1
esponendo: Controparte_1
- che, in data 7.12.1991, a seguito di incidente stradale, veniva ricoverato presso l'Ospedale di Sciacca dove veniva sottoposto a sieroprofilassi antitetanica attraverso la somministrazione dell'emoderivato siero antitetanico e ad emotrasfusioni;
- che il 20.2.2017, nel corso di esami di laboratorio di routine apprendeva di essere HCV positivo;
- che, in data 29.6.2017 presentava istanza all' per ottenere l'indennizzo Controparte_2 di cui alla L. 210/1992;
- che, con verbale del 7.9.2018, la Commissione Medica Ospedaliera 2^ comunicava che
“NON esiste nesso di causalità tra la trasfusione e l'infermità “Epatopatia HCV correlata” ascrivibile a NESSUNA categoria della tabella A allegata al DPR 30 dicembre 1981 n.834”;
- che, avverso il rigetto, proponeva ricorso gerarchico, il quale veniva respinto con la seguente motivazione: “non può ammettersi l'esistenza di nesso causale tra le trasfusioni, ricevute dal ricorrente nel ricovero del 1991 e l'affezione da HCV diagnosticata nel 2017”.
Ciò premesso, deducendo l'erroneità del giudizio espresso dall'amministrazione convenuta, ha formulato le seguenti conclusioni: “Accertare e Parte_1 dichiarare che la patologia epatica (epatite C), venne contratta dal sig.
[...]
a seguito delle trasfusioni di sangue e/o della somministrazione del siero Pt_1 antitetanico durante il ricovero del 07/12/1991; - Accertare e dichiarare che il Sig.
è affetto da danno permanente ed irreversibile alla salute, epatite C, Parte_1 ascrivibile alla VI categoria tabella A allegata alla L. 210/92, ovvero in quella categoria che risulterà in corso di causa;
- Dichiarare il diritto del ricorrente al conseguimento dell'indennizzo ex Legge 25.02.92 n. 210 nella misura indicata dalla legge;
- Condannare il in persona del Ministro p.t., alla Controparte_1 corresponsione dell'assegno previsto in favore del ricorrente con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria;
-
Con vittoria di spese e compensi, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara anticipatario”.
Si è costituito in giudizio il , chiedendo il rigetto del ricorso Controparte_1 perché infondato in fatto e in diritto.
La causa, istruita a mezzo CTU medico-legale, è stata decisa in seguito al deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
*
Pag. 2 di 6 Il ricorso è infondato.
In termini generali, va premesso che grava sul ricorrente la prova del nesso causale tra la patologia e la somministrazione di siero antitetico e/o emotrasfusioni, sicché in difetto di tale prova, la domanda deve essere rigettata.
Sull'onere probatorio concernete il nesso causale, la Suprema Corte ha chiarito che: “Ai fini dell'ottenimento dell'indennizzo previsto dalla l. n. 210 del 1992, la sussistenza del nesso causale tra la somministrazione vaccinale e il verificarsi del danno alla salute deve essere valutata secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica ispirato al principio del "più probabile che non", da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (cd. probabilità quantitativa), ma riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica)” (cfr. Cass.
2474/2021, in tema di danni da somministrazione vaccinale;
in materia di indennizzo da malattia epatica post-trasfusionale cfr. Cass. 11030/2017).
Va poi evidenziato che la tutela indennitaria rivendicata non trova applicazione nei casi di lesioni permanenti all'integrità psico fisica che, quantunque eziologicamente riferibili a vaccinazioni, trasfusioni, emoderivati, non abbiano incidenza alcuna sulla capacità di produzione di reddito, in ragione dello stato quiescente dell'infermità con la conseguenza che non può essere riconosciuto il diritto a percepire il suddetto indennizzo da parte del soggetto affetto da contagio HCV che, per non presentare sintomi e pregiudizi funzionali attuali stante l'assenza di citolisi epatica in atto, è portatore di una infermità non rientrante in alcuna delle categorie richiamate dalla tabella A annessa al d.P.R. n. 834 del 1981 (Cfr. Cass. 17158/2008, di recente Cass.
28711/2023; Cass. 8452/2017). La detta tabella, richiamata dall'art. 4 comma 4 della L.
210/1992 (che per l'appunto fa carico alla CMO di classificare le lesioni e le infermità riscontrate nel corso della visita nei termini di cui alla tabella), elenca "le lesioni ed infermità che danno diritto a pensione vitalizia o ad assegno temporaneo" e le ripartisce in otto categorie con gravità decrescente, includendo nell'ottava lesioni ed infermità meno gravi.
Pag. 3 di 6 La ratio della normativa, è di tutta evidenza, è quella di non estendere in maniera illimitata la platea dei destinatari dell'indennizzo, ma di garantirlo unicamente a coloro che in ragione della natura della infermità e/o della malattia contratta subiscano - anche se con diversa gradualità - un danno concretizzantesi in una limitazione della loro capacità lavorativa (in termini Cass. 17158/2008).
Ciò premesso, è stata disposta CTU medica al fine di accertare il nesso di causalità e la riconducibilità della patologia epatica in una delle categorie di cui alla tabella A del predetto D.P.R.
Il perito ha risposto ai quesiti adottando un metodo di indagine serio e razionale, garantendo, basandosi sui dati clinici e sulla documentazione acquisita nel contraddittorio delle parti, pervenendo a conclusioni che appaiono immuni da vizi logico giuridici, sicché questo Giudice ritiene di dover condividere le relative indagini e valutazioni di tipo tecnico e di doverle fare proprie.
Il perito ha innanzitutto escluso la derivazione causale della patologia rispetto alle emotrasfusioni non annotate nella cartella clinica. Il CTU ha in particolare ritenuto che
“anche nel caso di effettiva trasfusione, l'ipotesi di contagio derivante da trasfusione ematica appare essere impossibile”, dal momento che le due sacche di sangue trasfuse durante il ricovero, inviate dalla Sezione Avis di Sciacca il 13.12.1991, provenivano da donatori negativi per HBsAg, TPHA, Anti-HCV, Anti-HIV … . Afferma il CTU“ si apprende della fornitura di due sacche di sangue da donatori AVIS (sacca n° 9227 e
9238) di cui in diario clinico (anche questo estremamente stringato) non risulta la relativa somministrazione. Tuttavia, un certificato medico a firma della U.O. di
Medicina Trasfusionale del P.O. di Sciacca attesta che i donatori riconducibili alle due sacche probabilmente trasfuse al sig. erano donatori periodici sempre risultati Pt_1 negativi agli esami laboratoristici di screening pre-donazione su di essi eseguiti.
Con valutazione parimenti scevra da vizi logici il CTU ha ritenuto insussistente il nesso causale tra la patologia e il siero somministratigli durante il ricovero.
Pag. 4 di 6 Dopo aver ricostruito la storia clinica del ricorrente ed esaminata la documentazione in atti, in considerazione del rischio minimo di contagio, è giunto alla conclusione che: È più probabile (che non) che le trasfusioni di sangue e/o la somministrazione di siero antitetanico (gammaglobuline), ricevute da durante il ricovero Parte_1 avvenuto presso il P.O. “Giovanni Paolo II” di Sciacca nel periodo 7-31 dicembre
1991, non abbiano determinato l'insorgenza della patologia virale epatica di cui è causa, risultando scientificamente non attendibili i termini di collegamento eziologico, anche probabilistico, con le sopracitate somministrazioni di emoderivati.
Il Perito ha altresì escluso la riconducibilità delle patologie ad alcuna di quelle indicate nella Tabella A del D.p.r. 834/1981. In particolare, dopo avere osservato che:
- gli esami bioumorali del fegato (All.3) risultano nel range di normalità, in assenza di citolisi epatica;
- l'esame dell'HCV RNA del 9.11.2021 (All.4) evidenzia assenza di replicazione virale e quindi guarigione dall'infezione virale, da mettere verosimilmente in relazione alla terapia antivirale effettuata (anche se non documentata);
- l'esame obiettivo del fegato, da noi eseguito durante la visita medico-legale, non ha evidenziato alcuna alterazione d'organo ed è pertanto da ritenere nell'ambito della norma;
- l'ecografia del fegato del 13.11.2023 e la TAC addome con mdc del 12.01.2023
(All.3) non evidenziano segni di fibrosi epatica, ma soltanto elementi di lieve screzio epatico, ininfluenti sulla funzionalità d'organo; ha ritenuto che “l'affezione riconosciuta ad in ogni caso, non è Parte_1 ascrivibile a nessuna delle categorie della Tabella A del DPR 834/81, in quanto, in ragione del suo stato di “quiescenza”, non ha incidenza alcuna sulla capacità di reddito del soggetto, determinando una riduzione della capacità lavorativa inferiore al
10% e non può pertanto usufruire dei benefici previsti dalla citata Legge e dell'indennizzo previsto dalla legge 210/92 e successive modificazioni”.
Parimenti complete e scevre da vizi logici appaiono le repliche del CTU alle osservazioni mossegli dal consulente di parte in merito all'inquadramento tabellare delle menomazioni i presentate, considerato che il danno epatico risulterebbe attestato con certezza dalla misurazione del fibroscan, che ha rilevato una stiffness (rigidità) pari a 22
Pag. 5 di 6 KPa. Il CTU ha in particolare obiettato “che il è stato eseguito in occasione CP_3 della visita ambulatoriale di controllo del mese di settembre 2020 presso la U.O. di
Gastroenterologia ed Epatologia del Policlinico di Palermo (cfr. all.8) quando
l'affezione ed il conseguenziale stato infiammatorio del fegato si trovavano in fase attiva, dato che giustifica il valore elevato allora riscontrato (stiffness 22 Kpa con CAP
229 db/m) e non risulta agli atti alcun controllo successivo per il monitoraggio nel tempo della malattia epatica, della sua evoluzione e della risposta al trattamento come da protocollo” considerazioni che lo hanno portato ad affermare che “l'attore oggi presenta un ottimale stato di salute ed assenza di segni clinici ed obiettivi che possano prefigurare un danno d'organo conseguente all'infezione cronica da HCV ed è pertanto da considerare guarito a tutti gli effetti”.
Ne consegue che, pur ammettendo la esistenza del nesso causale tra la patologia e le trasfusioni/somministrazione di siero antitetanico del dicembre del 1991, in ogni caso difetterebbe l'ulteriore requisito necessario per accedere alla tutela indennitaria integrato dalla riconducibilità della patologia ad una delle categorie di cui alla tabella A del D.P.R. 834/1981, per non presentare il quadro patologico del ricorrente segni di citolisi epatica in atto.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Il ricorrente non può essere condannato alle spese , in ragione della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. doc. 15, ricorso) e le spese di CTU vanno pertanto poste in capo al . Controparte_1
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione rigetta il ricorso;
nulla sulle spese;
pone a carico del le spese del CTU liquidate con separo decreto. Controparte_1
Così deciso in Sciacca, 11.10.2025
Il Giudice
Leonardo CA
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo CA, nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Giuseppe Segreto Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO
- resistente-
OGGETTO: indennizzo ex legge 210/1992
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note ex art. 127 ter c.p.c. e rispettivi atti difensivi
*****
A seguito dell'udienza del 24.9.2025, sostituita con note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., rilevato il deposito delle suddette note, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 24.1.2022, ha convenuto in giudizio Parte_1
esponendo: Controparte_1
- che, in data 7.12.1991, a seguito di incidente stradale, veniva ricoverato presso l'Ospedale di Sciacca dove veniva sottoposto a sieroprofilassi antitetanica attraverso la somministrazione dell'emoderivato siero antitetanico e ad emotrasfusioni;
- che il 20.2.2017, nel corso di esami di laboratorio di routine apprendeva di essere HCV positivo;
- che, in data 29.6.2017 presentava istanza all' per ottenere l'indennizzo Controparte_2 di cui alla L. 210/1992;
- che, con verbale del 7.9.2018, la Commissione Medica Ospedaliera 2^ comunicava che
“NON esiste nesso di causalità tra la trasfusione e l'infermità “Epatopatia HCV correlata” ascrivibile a NESSUNA categoria della tabella A allegata al DPR 30 dicembre 1981 n.834”;
- che, avverso il rigetto, proponeva ricorso gerarchico, il quale veniva respinto con la seguente motivazione: “non può ammettersi l'esistenza di nesso causale tra le trasfusioni, ricevute dal ricorrente nel ricovero del 1991 e l'affezione da HCV diagnosticata nel 2017”.
Ciò premesso, deducendo l'erroneità del giudizio espresso dall'amministrazione convenuta, ha formulato le seguenti conclusioni: “Accertare e Parte_1 dichiarare che la patologia epatica (epatite C), venne contratta dal sig.
[...]
a seguito delle trasfusioni di sangue e/o della somministrazione del siero Pt_1 antitetanico durante il ricovero del 07/12/1991; - Accertare e dichiarare che il Sig.
è affetto da danno permanente ed irreversibile alla salute, epatite C, Parte_1 ascrivibile alla VI categoria tabella A allegata alla L. 210/92, ovvero in quella categoria che risulterà in corso di causa;
- Dichiarare il diritto del ricorrente al conseguimento dell'indennizzo ex Legge 25.02.92 n. 210 nella misura indicata dalla legge;
- Condannare il in persona del Ministro p.t., alla Controparte_1 corresponsione dell'assegno previsto in favore del ricorrente con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria;
-
Con vittoria di spese e compensi, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara anticipatario”.
Si è costituito in giudizio il , chiedendo il rigetto del ricorso Controparte_1 perché infondato in fatto e in diritto.
La causa, istruita a mezzo CTU medico-legale, è stata decisa in seguito al deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
*
Pag. 2 di 6 Il ricorso è infondato.
In termini generali, va premesso che grava sul ricorrente la prova del nesso causale tra la patologia e la somministrazione di siero antitetico e/o emotrasfusioni, sicché in difetto di tale prova, la domanda deve essere rigettata.
Sull'onere probatorio concernete il nesso causale, la Suprema Corte ha chiarito che: “Ai fini dell'ottenimento dell'indennizzo previsto dalla l. n. 210 del 1992, la sussistenza del nesso causale tra la somministrazione vaccinale e il verificarsi del danno alla salute deve essere valutata secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica ispirato al principio del "più probabile che non", da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (cd. probabilità quantitativa), ma riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica)” (cfr. Cass.
2474/2021, in tema di danni da somministrazione vaccinale;
in materia di indennizzo da malattia epatica post-trasfusionale cfr. Cass. 11030/2017).
Va poi evidenziato che la tutela indennitaria rivendicata non trova applicazione nei casi di lesioni permanenti all'integrità psico fisica che, quantunque eziologicamente riferibili a vaccinazioni, trasfusioni, emoderivati, non abbiano incidenza alcuna sulla capacità di produzione di reddito, in ragione dello stato quiescente dell'infermità con la conseguenza che non può essere riconosciuto il diritto a percepire il suddetto indennizzo da parte del soggetto affetto da contagio HCV che, per non presentare sintomi e pregiudizi funzionali attuali stante l'assenza di citolisi epatica in atto, è portatore di una infermità non rientrante in alcuna delle categorie richiamate dalla tabella A annessa al d.P.R. n. 834 del 1981 (Cfr. Cass. 17158/2008, di recente Cass.
28711/2023; Cass. 8452/2017). La detta tabella, richiamata dall'art. 4 comma 4 della L.
210/1992 (che per l'appunto fa carico alla CMO di classificare le lesioni e le infermità riscontrate nel corso della visita nei termini di cui alla tabella), elenca "le lesioni ed infermità che danno diritto a pensione vitalizia o ad assegno temporaneo" e le ripartisce in otto categorie con gravità decrescente, includendo nell'ottava lesioni ed infermità meno gravi.
Pag. 3 di 6 La ratio della normativa, è di tutta evidenza, è quella di non estendere in maniera illimitata la platea dei destinatari dell'indennizzo, ma di garantirlo unicamente a coloro che in ragione della natura della infermità e/o della malattia contratta subiscano - anche se con diversa gradualità - un danno concretizzantesi in una limitazione della loro capacità lavorativa (in termini Cass. 17158/2008).
Ciò premesso, è stata disposta CTU medica al fine di accertare il nesso di causalità e la riconducibilità della patologia epatica in una delle categorie di cui alla tabella A del predetto D.P.R.
Il perito ha risposto ai quesiti adottando un metodo di indagine serio e razionale, garantendo, basandosi sui dati clinici e sulla documentazione acquisita nel contraddittorio delle parti, pervenendo a conclusioni che appaiono immuni da vizi logico giuridici, sicché questo Giudice ritiene di dover condividere le relative indagini e valutazioni di tipo tecnico e di doverle fare proprie.
Il perito ha innanzitutto escluso la derivazione causale della patologia rispetto alle emotrasfusioni non annotate nella cartella clinica. Il CTU ha in particolare ritenuto che
“anche nel caso di effettiva trasfusione, l'ipotesi di contagio derivante da trasfusione ematica appare essere impossibile”, dal momento che le due sacche di sangue trasfuse durante il ricovero, inviate dalla Sezione Avis di Sciacca il 13.12.1991, provenivano da donatori negativi per HBsAg, TPHA, Anti-HCV, Anti-HIV … . Afferma il CTU“ si apprende della fornitura di due sacche di sangue da donatori AVIS (sacca n° 9227 e
9238) di cui in diario clinico (anche questo estremamente stringato) non risulta la relativa somministrazione. Tuttavia, un certificato medico a firma della U.O. di
Medicina Trasfusionale del P.O. di Sciacca attesta che i donatori riconducibili alle due sacche probabilmente trasfuse al sig. erano donatori periodici sempre risultati Pt_1 negativi agli esami laboratoristici di screening pre-donazione su di essi eseguiti.
Con valutazione parimenti scevra da vizi logici il CTU ha ritenuto insussistente il nesso causale tra la patologia e il siero somministratigli durante il ricovero.
Pag. 4 di 6 Dopo aver ricostruito la storia clinica del ricorrente ed esaminata la documentazione in atti, in considerazione del rischio minimo di contagio, è giunto alla conclusione che: È più probabile (che non) che le trasfusioni di sangue e/o la somministrazione di siero antitetanico (gammaglobuline), ricevute da durante il ricovero Parte_1 avvenuto presso il P.O. “Giovanni Paolo II” di Sciacca nel periodo 7-31 dicembre
1991, non abbiano determinato l'insorgenza della patologia virale epatica di cui è causa, risultando scientificamente non attendibili i termini di collegamento eziologico, anche probabilistico, con le sopracitate somministrazioni di emoderivati.
Il Perito ha altresì escluso la riconducibilità delle patologie ad alcuna di quelle indicate nella Tabella A del D.p.r. 834/1981. In particolare, dopo avere osservato che:
- gli esami bioumorali del fegato (All.3) risultano nel range di normalità, in assenza di citolisi epatica;
- l'esame dell'HCV RNA del 9.11.2021 (All.4) evidenzia assenza di replicazione virale e quindi guarigione dall'infezione virale, da mettere verosimilmente in relazione alla terapia antivirale effettuata (anche se non documentata);
- l'esame obiettivo del fegato, da noi eseguito durante la visita medico-legale, non ha evidenziato alcuna alterazione d'organo ed è pertanto da ritenere nell'ambito della norma;
- l'ecografia del fegato del 13.11.2023 e la TAC addome con mdc del 12.01.2023
(All.3) non evidenziano segni di fibrosi epatica, ma soltanto elementi di lieve screzio epatico, ininfluenti sulla funzionalità d'organo; ha ritenuto che “l'affezione riconosciuta ad in ogni caso, non è Parte_1 ascrivibile a nessuna delle categorie della Tabella A del DPR 834/81, in quanto, in ragione del suo stato di “quiescenza”, non ha incidenza alcuna sulla capacità di reddito del soggetto, determinando una riduzione della capacità lavorativa inferiore al
10% e non può pertanto usufruire dei benefici previsti dalla citata Legge e dell'indennizzo previsto dalla legge 210/92 e successive modificazioni”.
Parimenti complete e scevre da vizi logici appaiono le repliche del CTU alle osservazioni mossegli dal consulente di parte in merito all'inquadramento tabellare delle menomazioni i presentate, considerato che il danno epatico risulterebbe attestato con certezza dalla misurazione del fibroscan, che ha rilevato una stiffness (rigidità) pari a 22
Pag. 5 di 6 KPa. Il CTU ha in particolare obiettato “che il è stato eseguito in occasione CP_3 della visita ambulatoriale di controllo del mese di settembre 2020 presso la U.O. di
Gastroenterologia ed Epatologia del Policlinico di Palermo (cfr. all.8) quando
l'affezione ed il conseguenziale stato infiammatorio del fegato si trovavano in fase attiva, dato che giustifica il valore elevato allora riscontrato (stiffness 22 Kpa con CAP
229 db/m) e non risulta agli atti alcun controllo successivo per il monitoraggio nel tempo della malattia epatica, della sua evoluzione e della risposta al trattamento come da protocollo” considerazioni che lo hanno portato ad affermare che “l'attore oggi presenta un ottimale stato di salute ed assenza di segni clinici ed obiettivi che possano prefigurare un danno d'organo conseguente all'infezione cronica da HCV ed è pertanto da considerare guarito a tutti gli effetti”.
Ne consegue che, pur ammettendo la esistenza del nesso causale tra la patologia e le trasfusioni/somministrazione di siero antitetanico del dicembre del 1991, in ogni caso difetterebbe l'ulteriore requisito necessario per accedere alla tutela indennitaria integrato dalla riconducibilità della patologia ad una delle categorie di cui alla tabella A del D.P.R. 834/1981, per non presentare il quadro patologico del ricorrente segni di citolisi epatica in atto.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Il ricorrente non può essere condannato alle spese , in ragione della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. doc. 15, ricorso) e le spese di CTU vanno pertanto poste in capo al . Controparte_1
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione rigetta il ricorso;
nulla sulle spese;
pone a carico del le spese del CTU liquidate con separo decreto. Controparte_1
Così deciso in Sciacca, 11.10.2025
Il Giudice
Leonardo CA
Pag. 6 di 6