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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/04/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Prima Sezione Civile
composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. Alfonso Pappalardo Presidente rel.
2) Dott.ssa Valeria Guaragnella Giudice
3) Dott.ssa Sara Mazzotta Giudice
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 1598/2024 R.G.
tra
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Vitaliana Lisi Parte_1 C.F._1
e
(C.F.: , rappresentata e difesa dall' avv. Vitaliana Lisi Controparte_1 C.F._2
FATTO premesso che, con ricorso ex art. 473 bis. 49-51 c.p.c. depositato il 21.03.2024, i coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo nonché lo scioglimento del matrimonio;
con sentenza non definitiva n. 387/2024, pubblicata in data 16.07.2024, è stata omologata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, come altresì specificate nelle note scritte del
31.05.2024 in sostituzione dell'udienza di comparizione del 11.06.2024; posto che con il ricorso introduttivo i coniugi hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni della separazione, e non essendo tale domanda all'epoca procedibile, il Collegio ha fissato l'udienza del 11.03.2025 per la verifica del decorso del termine previsto dalla legge ex art. 3
n. 2 lett. b) L. 898/70 e s.m.i.; trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e passata in giudicato la predetta sentenza, all'udienza del 11.03.2025, tenutasi “a trattazione scritta” ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e la causa è stata riservata per la decisione;
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio merita accoglimento ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) l. n. 898/1970 e succ. mod.; infatti, la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostruita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
le condizioni concordate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando dichiara, alle medesime condizioni della separazione, lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Mola di Bari (BA) il 03/10/2021 tra , nato il [...] a Parte_1
ER (BA) e , nata il [...] a [...] e trascritto nel registro degli Controparte_1 atti di matrimonio del Comune di Mola di Bari (BA) al n. 93, parte II, serie C, anno 2021.
Dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti.
Nulla per le spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del Tribunale di Bari in data 15.04.2025.
Il Presidente
Alfonso Pappalardo