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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 12/03/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Chieti
Il Tribunale ordinario di Chieti, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marcello
Cozzolino, all'esito dell'udienza del 12.2.2025 ha trattenuto in decisione la causa iscritta al n. 996/2024 r.g., ed ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., la seguente
SENTENZA
tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Cantagallo del Foro di Pescara
attore e
(C.F. , nato a [...] il [...], residente in [...]Controparte_1 C.F._2
Teatino in via Garibaldi n. 22
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in [...]Controparte_2 C.F._3
Giovanni Teatino in via Garibaldi n. 5
Rappresentati e difesi dagli avv.ti Massimo Sacripante e Alessia Romeo, entrambi del Foro di Pescara
convenuti
Oggetto: azione revocatoria
Conclusioni dell'attore: dichiarazione di revoca ex art. 2901 c.c. dell'atto pubblico di trasferimento immobiliare del 25.9.2019.
Conclusioni dei convenuti: rigetto della domanda
FATTO E DIRITTO
Il sig. dichiarandosi creditore del sig. della somma di € 71.095,58 Parte_1 Controparte_1
(oltre interessi e spese), ha chiesto la revocatoria ex art. 2901 c.c. dell'atto pubblico di compravendita rogato il 25.9.2019 dal notaio dott. (rep. 28041, racc. 19165) con cui il sig. aveva Persona_1 Controparte_1
trasferito al figlio la sua quota di proprietà pari ad ½ dell'immobile sito in San Giovanni Teatino in CP_2
via Garibaldi n. 5 (distinto in C.F. al fg. 11 p.lla 1037 sub. 8), in quanto pregiudizievole delle sue ragioni creditorie.
Si sono costituiti in giudizio i sig.ri e eccependo la non configurabilità di un Controparte_1 CP_2 pregiudizio alle ragioni creditorie del sig. , poiché l'immobile predetto era, sin dal 2013, oggetto di Parte_1
un fondo patrimoniale, evidenziando il mancato esperimento da parte del sig. dell'azione di Parte_1
regresso, ed il mancato pagamento da parte del sig. del creditore comune , ed hanno chiesto Parte_1 CP_3
il rigetto della domanda.
In mancanza di richieste istruttorie, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12.2.2025.
1. Prescindendo dall'analisi delle cause della crisi della D.D.P. s.r.l. e delle iniziative assunte dal
[...]
per la soluzione della stessa, e dalla verifica della sussistenza e dell'entità del credito vantato Pt_1
dall'attore nei confronti del sig. , la ragione più liquida che impone il rigetto della Controparte_1
richiesta è costituita dalla inidoneità dell'atto dispositivo concluso dai sig.ri ad arrecare CP_4
alcun pregiudizio alle ragioni creditorie dedotte dal sig. , per le seguenti due ragioni. Parte_1
1.1 In primo luogo poiché l'immobile è gravato da ipoteca volontaria a garanzia di un mutuo, iscritta nel
2012 (e nel 2016 a garanzia del medesimo mutuo surrogato), e poiché il sig. non ha fornito Parte_1 la minima prova delle concrete possibilità di soddisfo del suo credito mediante esecuzione forzata sull'immobile innanzi indicato, in considerazione della presenza di un creditore titolare del diritto di ipoteca sul medesimo bene (Cass. Sez. III Civ., sentenza n. 25733 del 22.12.2015).
1.2 In secondo luogo, ed in via risolutiva, poiché l'immobile oggetto dell'atto pubblico di cui è stata chiesta la revocatoria fa parte di un fondo patrimoniale, trascritto il 6.6.2013 al n. 7489 R.P., costituito con atto pubblico del 20.5.2013, e sul quale, dunque, il sig. -ben consapevole del fatto che Parte_1
il debito del sig. nei suoi confronti scaturisce da ragioni del tutto estranee ai bisogni della CP_1
famiglia di quest'ultimo (art. 170 c.c.)- non avrebbe comunque potuto intraprendere alcuna azione esecutiva, anche se non fosse stato trasferito al sig. . Controparte_2
1.3 In mancanza dell'eventus damni, la domanda deve essere respinta.
2 Al rigetto della domanda consegue, ai sensi dell'art. 2668 c.c., la cancellazione della sua trascrizione e della relativa annotazione a margine dell'atto trascritto, che è documentato essere avvenuta (v. doc.
all. n. 1 alla comparsa conclusionale di parte attrice).
3 Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto del valore della causa, e dei valori di liquidazione stabiliti dalla tabella n. 2 allegata al d.m. n.
55/2014, ridotti al minimo in considerazione della semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate e della natura documentale della controversia (fase di studio € 1.276,00, fase introduttiva €
814,00, fase istruttoria € 2.835,00, fase decisionale € 2.126,50), senza l'aumento di cui all'art. 4 comma 2
del predetto d.m., poiché la pluralità dei convenuti assistiti non ha determinato un aggravio della difesa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. Parte_1
nei confronti dei sig.ri e , così decide:
[...] Controparte_1 Controparte_2
• respinge la domanda
• visto l'art. 2668 c.c., dispone la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale e della relativa annotazione a margine dell'atto trascritto;
• condanna l'attore a rifondere le spese sostenute dai convenuti, liquidate in complessivi € 7.051,50 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario delle spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge
Chieti, 12.3.2025
Il giudice
Marcello Cozzolino