Articolo 897 del Codice civile
Articolo 896Articolo 898
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19 aprile 1942
Art. 897.

(Comunione di fossi).

Ogni fosso interposto tra due fondi si presume comune.

Si presume che il fosso appartenga al proprietario che se ne serve per gli scoli delle sue terre, o al proprietario del fondo dalla cui parte e' il getto della terra o lo spurgo ammucchiatovi da almeno tre anni.

Se uno o piu' di tali segni sono da una parte e uno o piu' dalla parte opposta, il fosso si presume comune.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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