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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/07/2025, n. 5568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5568 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37720/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Forlenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Antonio LA BELLA, presso il cui studio in Ferentino (FR), Via Stazione
Supino 13/A, è elettivamente domiciliato;
ricorrente;
nei confronti di
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in legale in Rho (MI), via Lainate n.
98/10,
resistente contumace;
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. domanda Parte_1
nei confronti della società per ottenere la sua condanna Controparte_2 al pagamento di compensi per l'attività consulenziale prestata.
Il ricorrente ha esposto di essere stato dipendente per anni della società Pt_2
e di aver iniziato a collaborare come consulente dal 2009 con la società
[...]
(già per il Controparte_1 Controparte_3
settore trasporto merci pericolose per le due sedi di Anagni e Montalto di Castro, percependo nel corso del tempo un corrispettivo annuale di Euro 3.500,00 ca. dietro emissione di relative ricevute per prestazioni occasionali. Ha riferito che dal
2019 la resistente aveva interrotto i pagamenti dovuti, situazione protrattasi fino al
2022, anno in cui l'incarico era cessato, ed a nulla erano valsi i solleciti del professionista. Affermando il proprio diritto ad ottenere il compenso concordato tra le parti – evincibile dalle ricevute pregresse di prestazioni occasionali – od in via gradata ad ottenere in via giudiziale la quantificazione del corrispettivo spettantegli anche in via equitativa, richiamando al riguardo l'art. 2233 cod.civ.. il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“- in via principale, condannare la (già Controparte_1 Controparte_3
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, a corrispondere al sig. l'importo di € 14.062,00, oltre Parte_1 interessi ex D.lgs. n. 231/2002 e rivalutazione, con decorrenza dall'atto di diffida e messa in mora del 7.04.2023, a titolo di corrispettivo per l'attività svolta;
- in via subordinata, condannare la (già Controparte_1 Controparte_3
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore, a corrispondere al sig. la diversa somma ritenuta di Parte_1
giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi ex D.lgs. n. 231/2002 e rivalutazione, con decorrenza dall'atto di diffida e messa in mora del 7.04.2023, a titolo di corrispettivo per l'attività svolta;
- in ogni caso, condannare la (già Controparte_1 Controparte_3
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...] P.IVA_1
pagina 2 di 6 pagamento delle spese e dei compensi professionali di lite”.
Nonostante rituale notifica del ricorso e relativo decreto, nessuno si è costituito per la resistente dichiarata pertanto contumace. Controparte_1
Il giudizio si è svolto senza istruttoria orale, ed è stata prevista la definizione ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c.
Il presente ricorso risulta infondato e non può trovare accoglimento.
Si osserva in linea generale, che per orientamento anche recentemente riconfermato della giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisca per l'adempimento di una obbligazione deve soltanto provare il titolo su cui il credito è fondato ed allegare l'altrui inadempimento, spettando al debitore provare fatti estintivi o modificativi della predetta obbligazione: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ.
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed i creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione…”(Cass. I, 15.07.2011. n. 15659; Cass. S.U. 30.10.2001, n.
13533).
Nel caso di specie il ricorrente non ha adeguatamente provato il titolo del proprio credito.
Si osserva infatti che manca in atti qualsivoglia documento di incarico per prestazioni di consulenza da parte della resistente: quanto descritto in sede di ricorso in ordine alle prestazioni pattuite non risulta comprovato concretamente in pagina 3 di 6 alcun modo.
Anche sotto il profilo dell'affermato adempimento delle prestazioni – che stando a quanto esposto nell'atto introduttivo sarebbero state anche complesse – il ricorrente si è limitato a produrre tre relazioni annuali (relative agli anni 2018, 2019
e 2020) di cui non è neanche stata fornita prova del corretto inoltro alla società resistente.
In ordine infine al quantum richiesto, il ricorrente si è limitato a produrre due ricevute relative all'anno 2018.
Né – si osserva – la ben scarsa produzione documentale è stata corroborata da adeguate richieste di istruttoria orale, avendo il ricorrente genericamente richiesto in sede di ricorso conferma di quanto esposto nella narrativa.
Alla stregua di quanto osservato non può dirsi sufficientemente raggiunta la prova del titolo dedotto in giudizio, rimanendo del tutto incerti i termini dell'affermato accordo inter partes, l'effettiva entità delle prestazioni consulenziali oggetto dello stesso (e conseguentemente anche la stessa sua piena e corretta esecuzione), la sua durata, e la quantificazione dei compensi pattuiti.
A cio' si aggiunga che la mancata costituzione in giudizio della resistente ha peraltro impedito di fondare in qualche modo la decisione sull'art. 115 c.p.c.
Non può peraltro darsi ingresso neanche alla domanda subordinata del ricorrente, posto che l'art. 2233 cod.civ. nell'indicare i criteri residuali di determinazione del compenso spettante al professionista, comunque postula l'accertamento della validità ed estensione dell'incarico allo stesso conferito, ipotesi, come visto, non ricorrente nel caso di specie.
Il ricorso dev'essere pertanto respinto.
Nulla sulle spese, attesa la contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1
ei confronti della società nella contumacia
[...] Controparte_1
pagina 4 di 6 di quest'ultima, ogni ulteriore domanda od eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
I – rigetta il ricorso in quanto infondato;
II – spese non ripetibili, attesa la contumacia della resistente.
Milano, 5 luglio 2025
Il Giudice dott. Alessandra Forlenza
pagina 5 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Milano, 5 luglio 2025
Il Giudice dott. Alessandra Forlenza
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Forlenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Antonio LA BELLA, presso il cui studio in Ferentino (FR), Via Stazione
Supino 13/A, è elettivamente domiciliato;
ricorrente;
nei confronti di
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in legale in Rho (MI), via Lainate n.
98/10,
resistente contumace;
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. domanda Parte_1
nei confronti della società per ottenere la sua condanna Controparte_2 al pagamento di compensi per l'attività consulenziale prestata.
Il ricorrente ha esposto di essere stato dipendente per anni della società Pt_2
e di aver iniziato a collaborare come consulente dal 2009 con la società
[...]
(già per il Controparte_1 Controparte_3
settore trasporto merci pericolose per le due sedi di Anagni e Montalto di Castro, percependo nel corso del tempo un corrispettivo annuale di Euro 3.500,00 ca. dietro emissione di relative ricevute per prestazioni occasionali. Ha riferito che dal
2019 la resistente aveva interrotto i pagamenti dovuti, situazione protrattasi fino al
2022, anno in cui l'incarico era cessato, ed a nulla erano valsi i solleciti del professionista. Affermando il proprio diritto ad ottenere il compenso concordato tra le parti – evincibile dalle ricevute pregresse di prestazioni occasionali – od in via gradata ad ottenere in via giudiziale la quantificazione del corrispettivo spettantegli anche in via equitativa, richiamando al riguardo l'art. 2233 cod.civ.. il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“- in via principale, condannare la (già Controparte_1 Controparte_3
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, a corrispondere al sig. l'importo di € 14.062,00, oltre Parte_1 interessi ex D.lgs. n. 231/2002 e rivalutazione, con decorrenza dall'atto di diffida e messa in mora del 7.04.2023, a titolo di corrispettivo per l'attività svolta;
- in via subordinata, condannare la (già Controparte_1 Controparte_3
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore, a corrispondere al sig. la diversa somma ritenuta di Parte_1
giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi ex D.lgs. n. 231/2002 e rivalutazione, con decorrenza dall'atto di diffida e messa in mora del 7.04.2023, a titolo di corrispettivo per l'attività svolta;
- in ogni caso, condannare la (già Controparte_1 Controparte_3
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...] P.IVA_1
pagina 2 di 6 pagamento delle spese e dei compensi professionali di lite”.
Nonostante rituale notifica del ricorso e relativo decreto, nessuno si è costituito per la resistente dichiarata pertanto contumace. Controparte_1
Il giudizio si è svolto senza istruttoria orale, ed è stata prevista la definizione ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c.
Il presente ricorso risulta infondato e non può trovare accoglimento.
Si osserva in linea generale, che per orientamento anche recentemente riconfermato della giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisca per l'adempimento di una obbligazione deve soltanto provare il titolo su cui il credito è fondato ed allegare l'altrui inadempimento, spettando al debitore provare fatti estintivi o modificativi della predetta obbligazione: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ.
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed i creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione…”(Cass. I, 15.07.2011. n. 15659; Cass. S.U. 30.10.2001, n.
13533).
Nel caso di specie il ricorrente non ha adeguatamente provato il titolo del proprio credito.
Si osserva infatti che manca in atti qualsivoglia documento di incarico per prestazioni di consulenza da parte della resistente: quanto descritto in sede di ricorso in ordine alle prestazioni pattuite non risulta comprovato concretamente in pagina 3 di 6 alcun modo.
Anche sotto il profilo dell'affermato adempimento delle prestazioni – che stando a quanto esposto nell'atto introduttivo sarebbero state anche complesse – il ricorrente si è limitato a produrre tre relazioni annuali (relative agli anni 2018, 2019
e 2020) di cui non è neanche stata fornita prova del corretto inoltro alla società resistente.
In ordine infine al quantum richiesto, il ricorrente si è limitato a produrre due ricevute relative all'anno 2018.
Né – si osserva – la ben scarsa produzione documentale è stata corroborata da adeguate richieste di istruttoria orale, avendo il ricorrente genericamente richiesto in sede di ricorso conferma di quanto esposto nella narrativa.
Alla stregua di quanto osservato non può dirsi sufficientemente raggiunta la prova del titolo dedotto in giudizio, rimanendo del tutto incerti i termini dell'affermato accordo inter partes, l'effettiva entità delle prestazioni consulenziali oggetto dello stesso (e conseguentemente anche la stessa sua piena e corretta esecuzione), la sua durata, e la quantificazione dei compensi pattuiti.
A cio' si aggiunga che la mancata costituzione in giudizio della resistente ha peraltro impedito di fondare in qualche modo la decisione sull'art. 115 c.p.c.
Non può peraltro darsi ingresso neanche alla domanda subordinata del ricorrente, posto che l'art. 2233 cod.civ. nell'indicare i criteri residuali di determinazione del compenso spettante al professionista, comunque postula l'accertamento della validità ed estensione dell'incarico allo stesso conferito, ipotesi, come visto, non ricorrente nel caso di specie.
Il ricorso dev'essere pertanto respinto.
Nulla sulle spese, attesa la contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1
ei confronti della società nella contumacia
[...] Controparte_1
pagina 4 di 6 di quest'ultima, ogni ulteriore domanda od eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
I – rigetta il ricorso in quanto infondato;
II – spese non ripetibili, attesa la contumacia della resistente.
Milano, 5 luglio 2025
Il Giudice dott. Alessandra Forlenza
pagina 5 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Milano, 5 luglio 2025
Il Giudice dott. Alessandra Forlenza
pagina 6 di 6