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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/07/2025, n. 7326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7326 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati:
Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice
Dott.ssa Gabriella Ferrara Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 18130/2024 R.G.
TRA
(nato a [...] il [...], C.F. elette Parte_1 C.F._1 dom.to in Ercolano alla via Panoramica n. 310 bis. presso lo studio dell'avv. Giovanna Curatoli in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
(nata a [...] il [...], C.F. ), elettivamente domiciliata in CP_1 C.F._2
Ercolano alla piazza Trieste n.4 presso lo studio dell'avv. GI Ascione, il quale la rappresenta e difende giusta procura allegata in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
E
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: per le parti come da note di trattazione scritta dell'udienza del 15/05/2025; per il PM: che il Tribunale voglia accogliere il ricorso emettendo sentenza che tenga luogo del consenso ed autorizzando il ricorrente a recarsi innanzi all'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente per procedere al riconoscimento di paternità del minore;
riserva, all'esito, il proprio parere in ordine alla disciplina dei rapporti chiedendo al Tribunale di richiedere ai Servizi Sociali territorialmente competenti una relazione socio ambientale su entrambi i nuclei familiari
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 29.08.2024 ai sensi dell'art. 250 c.c., chiedeva a Parte_1 questo Tribunale:
- autorizzare il ricorrente a riconoscere il minore , nato a [...] il Persona_1
24/09/2023
- ordinare all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Portici di annotare sull'atto di nascita del minore nato il [...] la paternità a nome di , Persona_1 Parte_1 nato il [...] a [...]
- disporre che nato a [...] il [...] acquisti il cognome paterno Persona_1 aggiungendolo a quello materno;
- adottare i necessari provvedimenti in relazione all'affidamento, al mantenimento e al collocamento del minore.
Il ricorrente deduceva che aveva intrapreso una relazione sentimentale con nel CP_1 luglio 2022, nel corso della quale, in data 24/09/2023, era nato , riconosciuto al momento Per_1 della nascita solo dalla madre;
che la convivenza tra le parti, iniziata quando la resistente scoprì di essere in stato interessante, aveva avuto risvolti poco piacevoli a seguito dei continui litigi nella coppia in alcuni casi sfociati in aggressioni verbali e fisiche in danno della resistente;
che la relazione era cessata nel mese di agosto 2023 quando la aveva sporto querela nei CP_1 confronti del compagno per maltrattamenti e lesioni che aveva portato all'arresto di quest'ultimo, poi condannato alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione, ridotta a tre anni e quattro mesi nel giudizio di appello;
che egli attualmente era detenuto presso la casa circondariale di
Poggioreale in Napoli;
che egli stava avendo una buona condotta, stava seguendo un percorso psicologico, aveva partecipato ad un corso di teatro ricevendo un encomio da parte dell'istituto penitenziario.
Fissata con decreto l'udienza di comparizione delle parti, si costituiva , la quale così CP_1 concludeva: a) rigettare l'avversa domanda di riconoscimento del minore in Persona_1 quanto la stessa sarebbe non conforme all'interesse del minore;
b) in subordine e nella ipotesi in cui il Tribunale autorizzi il richiesto riconoscimento del minore da parte del ricorrente, disporre in ogni caso l'affido esclusivo del piccolo in favore della sig.ra ; c) sempre in Per_1 CP_1 via gradata disporre la disciplina del diritto di visita del padre secondo modalità protette con esclusione della possibilità di pernottamento, in ragione della tenera età del bambino, e solo dalla cessazione dello stato di detenzione del sig. ; d) determinare assegno perequativo di Parte_1 mantenimento a carico del padre nella misura non inferiore a €300,00; e) con vittoria di spese e competenze di lite. La resistente deduceva che il , sin dall'inizio della relazione, Parte_1
l'aveva costretta ad allontanarsi dalla propria famiglia di origine, facendole, sotto minaccia, interrompere ogni forma di comunicazione con i propri parenti;
che, dopo aver appreso della gravidanza, ella era stata costretta dal a lasciare la scuola che frequentava e ad Parte_1 interrompere le comunicazioni con le amiche di scuola;
che il rapporto di coppia era caratterizzato dalla assoluta prevaricazione del e dalla ossessione di quest'ultimo nel voler Parte_1 controllare tutto quello che ella faceva;
che i suoi genitori, preoccupati di come stesse evolvendo il rapporto tra la figlia e il e dello stato di vessazione in cui versava la figlia, minore al Parte_1 momento dei fatti, intervennero anche denunciando la condotta del ricorrente;
che ella grazie all'affetto e sostegno dei propri familiari, era riuscita a trovare un nuovo equilibrio per garantire serenità al piccolo;
che ella lavorava part- time ed era in cerca di un lavoro stabile e Per_1 compatibile con le esigenze del figlio;
che opponeva il proprio rifiuto del consenso al riconoscimento del figlio, ritenendo il ricorrente incapace di esercitare la responsabilità genitoriale sul minore, sussistendo indici sintomatici, quali lo scarso interesse serbato dal padre prima e dopo la nascita e soprattutto dal comportamento violento e manipolatore del genitore.
All'udienza del 7/01/2025 comparivano personalmente le parti che, sentite dal giudice delegato alla trattazione del procedimento dichiaravano, il ricorrente : “Sono detenuto dal 15/08/2023 e non so quando è il fine pena. Io ho studiato fino alla terza media. Poi ho iniziato a lavorare in una ditta di ponteggi, poi in una fabbrica di indumenti usati a Ercolano. Prima di essere arrestato convivevo con la mia compagna. Lo so che con lei ho sbagliato, abbiamo litigato in famiglia. Con ci CP_1 siamo conosciuti in una piscina a Ercolano. Quando ci siamo conosciuti lei frequentava la scuola, non so se ha continuato, io lavoravo a Rossano Calabro con mio zio non so lei cosa faceva. Non so se ha preso il diploma, spero di si. Mio padre e mia madre sono separati da quando io ero piccolo, io ho vissuto con mia madre con mia nonna. Si sono separati perché mia madre venne a sapere che mio padre aveva un'altra relazione. Mio padre so che lavora in un piccolo ristorante a Ercolano.
Entrambi i miei genitori si sono risposati, quindi ho fratelli sia dall'una che dall'altra parte. Poi ho un fratello, GI, che è nato dai miei stessi genitori, lavora in una fabbrica. Con ci CP_1 siamo frequentati per circa un anno, poi siamo andati a convivere quando lei era incinta di un paio di mesi. Una volta a Pasqua prima che andassimo a convivere stavamo a pranzo dalla nonna di
e io dovevo andare a prendere mio nipote, si innervosì e non mi voleva far andare Pt_2 Pt_2 perché era gelosa perché lì c'erano le ragazze, allora mia suocera si intromise dicendo cose offensive nei miei riguardi e nacque una discussione. Io e eravamo d'accordo di avere un Pt_2 figlio. Mia madre non lavora. Sono andato a vivere da solo quando avevo ventritrè, ventiquattro anni. Quando ho conosciuto aveva 17 anni, io 25/26. In carcere ho fatto vari corsi. La casa Pt_2 dove abitavo era di mia proprietà, l'aveva lasciata mio nonno a tutti i nipoti, poi io ho comprato un'altra casa accanto. Mio nonno ha lasciato varie proprietà. Ho dei risparmi da parte perché lavoravo. Non è vero che costringevo a mettere il viva voce quando parlava a telefono con la Pt_2 madre a volte era lei che lo metteva. Si è vero che ho alzato le mani su di lei e so che ho sbagliato.
Per me è la mia ex, voglio che sta bene, ma non tornerei con lei. Ci sono state varie Pt_2 discussioni con la famiglia di Non ho mai visto il bambino” L'agente di Polizia Penitenziaria Pt_2 mostrava il foglio matricola dal quale risultava il fine pena 15/12/2027. Usciva il ricorrente ed entrava la resistente, la quale dichiarava “Io vivo con i miei nonni. In una casa in locazione. Mio nonno è in pensione da due anni, prima lavorava al Comune. Mia nonna non ha mai lavorato. Mio padre lavora in Svizzera da cinque anni e mia madre da due mesi l'ha raggiunto per lavorare anche lei lì. Io ho due fratelli e sono andati anche loro in Svizzera. Quando ho conosciuto Pt_1 avevo diciassette anni, ci conoscemmo in paese. Lui aveva 26/27 anni. A gennaio andai a convivere con perché ero incinta avevamo deciso insieme di avere questo figlio. Io all'epoca frequentavo Pt_1 il quarto anno dell'Istituto tecnico turistico. Pensavo di poter continuare la scuola nonostante il bambino. Io pensavo che avrei potuto lasciare il bambino a mia madre perché all'epoca viveva ancora qui e non lavorava. Mia madre era d'accordo. Il diploma poi l'ho preso l'anno scorso.
Attualmente lavoro in un call center. Io ho sempre voluto lavorare. La storia con è Parte_1 iniziata a fine giugno inizio di luglio e poi siamo andati a convivere a gennaio. I miei genitori non erano d'accordo a questa convivenza. All'inizio io me ne andai senza ascoltarli. Poi non raccontavo quello che succedeva quindi loro non sapevano. era violento, mi aggrediva, ha
Pt_1 anche tentato di colpirmi più volte sulla pancia mentre ero incinta. Appena l'ho conosciuto io mi innamorai di lui e quindi decidemmo di avere un figlio. Ora economicamente mi aiutano i miei genitori e i miei nonni. Quando io l'ho conosciuto non lavorava, dopo è andato a lavorare in
Pt_1 un negozio di abbigliamento. La madre di faceva le pulizie e ci aiutava economicamente. Io lo
Pt_1 so che è il padre di , ma ho paura che lui non possa essere un buon padre, non sono
Pt_1 Per_1 serena perché è un violento. Per questo non ho dato il consenso al riconoscimento.”
Il procedimento veniva rinviato all'udienza del 15/05/2025 di rimessione della causa in decisione al
Collegio previa assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c..
In premessa è opportuno evidenziare che la pronuncia emessa ai sensi dell'art. 250 c.c., per espressa previsione normativa, assume la forma della sentenza, il cui contenuto è evidentemente quello di rimuovere l'ostacolo, costituito dalla mancanza di consenso dell'altro genitore, al riconoscimento, che deve poi essere materialmente effettuato dal ricorrente davanti all'Ufficiale di Stato Civile
(conf. trib. Forlì, 26-10-2015, in dejure.giuffrè.it).
Evidenziato che in virtù di quanto statuito dall'art. 250 c.c., il quale testualmente recita al suo comma 4
“Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315 bis e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262”, il tribunale provvede, eventualmente anche d'ufficio, ma nel caso di specie c'è
l'espressa domanda del ricorrente, in ordine all'adozione di tutti provvedimenti volti a disciplinare il rapporto di filiazione, nel supremo interesse del minore.
A tale proposito, osserva il Collegio come, al fine di evitare la definizione del procedimento ex art. 250
c.c. mediante la pronuncia di una sentenza che sarebbe necessariamente condizionale - nel senso che il contenuto dispositivo e condannatorio in merito all'affidamento e al mantenimento del minore e all'assunzione del cognome, verrebbe ad avere efficacia e valenza esecutiva solo dopo e a condizione che il ricorrente proceda effettivamente al riconoscimento (potendo in realtà anche decidere di non avvalersi dell'ottenuta autorizzazione, magari in quanto non soddisfatto delle statuizioni relative all'affido, alle visite e agli oneri economici derivanti dal mantenimento) -, risulti appropriato procedere mediante la previa pronunzia non definitiva sull'autorizzazione al riconoscimento, differendo poi ogni altra decisione al prosieguo del procedimento, subordinatamente alla prova dell'avvenuto, effettivo, riconoscimento. Ciò, anche per evitare che i provvedimenti adottati nell'interesse del minore possano rimanere quiescenti sine die o rimessi alla volontà discrezionale della parte che potrebbe ritardare o anche non procedere mai all'autorizzato riconoscimento.
In questo modo, oltre a garantire, nell'interesse del minore, una celere definizione in merito al riconoscimento e al formale ingresso nella vita del figlio da parte del genitore, si evita anche il rischio di svolgere un'inutile attività istruttoria, atteso che tutti i provvedimenti relativi all'affido, alla regolamentazione delle visite e tempi di permanenza del minore presso il padre - dunque volti all'instaurazione della relazione tra il minore e il genitore - nonché al cognome e quant'altro, sono subordinati al previo riconoscimento, presupponendo l'assunzione dello status di figlio del genitore che esegue il riconoscimento. Del resto, benché l'art. 250 c.c. non contempli espressamente la possibilità di una pronuncia di sentenza non definitiva (il tenore dell'articolo lascia infatti intendere l'unicità della decisione, posto che l'ultimo periodo del comma quattro prevede che, con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice provveda ad assumere i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'art. 315 bis e al cognome ai sensi dell'art. 262
c.c.), tale facoltà deve reputarsi comunque consentita al giudice ogniqualvolta vi siano da decidere questioni di carattere pregiudiziale o preliminare, rientrando la stessa nei poteri di direzione del processo, tanto più quando ciò avvenga, come nella fattispecie che occupa, al fine di garantire e tutelare il superiore interesse del minore che tutta la normativa nazionale e sovranazionale considera ormai come un obiettivo preminente e prioritario.
Ancora in premessa osserva il Collegio che l'accertamento funzionale alla decisione circa la rimozione dell'ostacolo al riconoscimento non coincide con la valutazione della capacità genitoriale, da prendere viceversa in esame ai fini della emanazione "dei provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento" menzionati all'art. 250 co. 4 c.c.
Come insegna la giurisprudenza di legittimità "Il riconoscimento del figlio naturale, ai sensi dell'art. 250, quarto comma, cod. civ., costituisce un diritto soggettivo sacrificabile solo in presenza di un pericolo di danno gravissimo per lo sviluppo psico-fisico del minore, correlato alla pura e semplice attribuzione della genitorialità" (cfr. Cass. Sez. 1, sentenza n. 2645 del 03/02/2011).
La Corte di legittimità ha in particolare rimarcato come "il riconoscimento del figlio naturale minore infrasedicenne, già riconosciuto da un genitore, è diritto soggettivo primario dell'altro genitore, costituzionalmente garantito dall'art. 30 Cost.: in quanto tale, esso non si pone in termini di contrapposizione con l'interesse del minore, ma come misura ed elemento di definizione dello stesso, atteso il diritto del bambino ad identificarsi come figlio di una madre e di un padre e ad assumere così una precisa e completa identità. Ne consegue che il secondo riconoscimento, ove vi sia opposizione dell'altro genitore che per primo ha proceduto al riconoscimento, può essere sacrificato solo in presenza di motivi gravi ed irreversibili, tali da far ravvisare la probabilità di una forte compromissione dello sviluppo psico-fisico del minore " (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5115 del
2003).
In applicazione di detto principio è stato escluso che costituisse impedimento al secondo riconoscimento la presunta inidoneità del padre naturale a svolgere il compito genitoriale desumibile dall'avere questi dimostrato scarso interesse verso il figlio, prima e dopo la nascita
(cfr. Cass. 2878/2005), laddove invece è stato ravvisato il pericolo di un pregiudizio tanto grave per il minore da compromettere seriamente il suo sviluppo psicofisico, così negandosi l'autorizzazione al secondo riconoscimento, in ragione delle connotazioni fortemente negative della personalità del genitore che intendeva procedere al secondo riconoscimento, essendo questi inserito nell'ambiente della criminalità organizzata e detenuto per gravi reati (Cass. Sez. 1, sentenza n. 23074 del
16/11/2005).
Il criterio al quale andrà uniformata la decisione del Collegio va pertanto individuato nell'interesse del minore ad identificarsi come figlio di una madre e di un padre e ad assumere, così, una precisa e completa identità (identità non priva di effetti potenzialmente positivi anche per quanto concerne gli indiretti profili patrimoniali), con l'unico limite che detto riconoscimento, per effetto della pura e semplice attribuzione della genitorialità (e non della conseguente gestione della relazione parentale), possa verosimilmente ingenerare una forte compromissione dello sviluppo psico-fisico del minore;
le esigenze di tutela e protezione del minore, potenzialmente derivanti dall'instaurazione della relazione di filiazione con un genitore inadeguato o a forte e concreto pericolo di condotte pregiudizievoli per la prole, andranno viceversa salvaguardate, di regola nell'ambito del medesimo procedimento, con l'assunzione dei provvedimenti "opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'art. 315-bis", o anche di quelli "provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione", la cui adozione è espressamente richiesta anche per il caso di opposizione al riconoscimento, con l'unica eccezione che l'opposizione "sia palesemente fondata"
(cfr. Tribunale Rimini, sentenza n. 243 del 28/02/2015).
Ed invero, la titolarità dell'esercizio della responsabilità genitoriale può essere – successivamente al riconoscimento effettuato – soggetta a limitazione fino alla decadenza, ove venga evidenziata una situazione di pregiudizio grave o comunque di interferenza negativa con il benessere del minore
(nell'ipotesi in cui si adottino provvedimenti conformativi).
Sul tema la Suprema Corte si è espressa ritenendo che “nel giudizio volto al riconoscimento del figlio minore di anni quattordici da parte del secondo genitore, nell'ipotesi di opposizione del primo che lo abbia già effettuato, occorre procedere ad un bilanciamento, il quale non può costituire il risultato di una valutazione astratta, ma deve procedersi ad un accertamento in concreto dell'interesse del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico, dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale” (Cass. 18600/2021).
Nel caso di specie, premesso che non vi è stata contestazione circa la paternità del minore, le condotte poste in essere dal ai danni della , all'epoca minorenne e in stato di gravidanza, Parte_1 CP_1 che hanno portato alla condanna dello stesso per i reati p.e p. dagli art. 572, I e II co. c.p. e 81 cpv. 61 n.2 ,
61 n.11 quinquies, 582 e 585 c.p. sono certamente gravissime, ma non sono idonee a fondare un giudizio di contrarietà del riconoscimento all'interesse del minore, quanto piuttosto sono certamente destinate a rilevare sul diverso piano dell'affido e della frequentazione padre-figlio. Né la resistente ha prospettato elementi ulteriori che possano portare ad una diversa valutazione.
La domanda dunque va accolta non essendovi ragioni di gravità idonee a ritenere lesivo tale riconoscimento per il minore.
Quanto al cognome, si osserva che secondo gli insegnamenti della Suprema Cass. (Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 772 del 16/01/2020) è legittimo, in ipotesi di secondo riconoscimento da parte del padre, l'attribuzione al figlio minore del patronimico in aggiunta al cognome della madre, purché non gli arrechi pregiudizio in ragione della cattiva reputazione del padre e purché non sia lesivo della sua identità personale, ove questa si sia definitivamente consolidata con l'uso del solo matronimico nella trama dei rapporti personali e sociali. Sotto il primo profilo non è allegato che il padre sia noto alle cronache per qualsivoglia ragione e che dunque il cognome possa Parte_1 costituire in qualche modo uno stigma;
sotto il secondo profilo, in generale ben difficilmente può dirsi consolidata - salvo eccezionali circostanze che nel caso di specie non emergono - l'identità personale di un minore di non ancora due anni. Si ritiene dunque che l'aggiunta del cognome paterno non sia di alcun pregiudizio per il minore.
Tenuto conto della necessità, evidenziata in precedenza, di procedere, anche alla luce dell' espressa richiesta formulata dal ricorrente, alla adozione dei provvedimenti concernenti l'affidamento e il mantenimento del minore da parte del padre, le parti vanno rimesse davanti al collegio per consentire al ricorrente di documentare l'avvenuto riconoscimento e affrontare quindi tutte le altre questioni e le domande proposte, presupponenti l'assunzione da parte del minore dello stato di figlio del . Parte_1
La decisione sulle spese di lite deve essere riservata al momento della pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, sentito il P.M., ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede: accoglie la domanda e, per l'effetto, autorizza (nato a [...] il 27 Parte_1 giugno 1995) a riconoscere il minore , nato a [...] il [...]; Persona_1
dispone che il minore , a seguito del riconoscimento del padre, assuma il cognome Per_1 [...]
posponendolo a quello della madre, chiamandosi conseguentemente Parte_1 Controparte_2
;
[...]
dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'adozione dei provvedimenti accessori riguardanti il minore;
riserva la decisione sulle spese di lite alla pronuncia della sentenza definitiva.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 23.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati:
Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice
Dott.ssa Gabriella Ferrara Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 18130/2024 R.G.
TRA
(nato a [...] il [...], C.F. elette Parte_1 C.F._1 dom.to in Ercolano alla via Panoramica n. 310 bis. presso lo studio dell'avv. Giovanna Curatoli in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
(nata a [...] il [...], C.F. ), elettivamente domiciliata in CP_1 C.F._2
Ercolano alla piazza Trieste n.4 presso lo studio dell'avv. GI Ascione, il quale la rappresenta e difende giusta procura allegata in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
E
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: per le parti come da note di trattazione scritta dell'udienza del 15/05/2025; per il PM: che il Tribunale voglia accogliere il ricorso emettendo sentenza che tenga luogo del consenso ed autorizzando il ricorrente a recarsi innanzi all'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente per procedere al riconoscimento di paternità del minore;
riserva, all'esito, il proprio parere in ordine alla disciplina dei rapporti chiedendo al Tribunale di richiedere ai Servizi Sociali territorialmente competenti una relazione socio ambientale su entrambi i nuclei familiari
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 29.08.2024 ai sensi dell'art. 250 c.c., chiedeva a Parte_1 questo Tribunale:
- autorizzare il ricorrente a riconoscere il minore , nato a [...] il Persona_1
24/09/2023
- ordinare all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Portici di annotare sull'atto di nascita del minore nato il [...] la paternità a nome di , Persona_1 Parte_1 nato il [...] a [...]
- disporre che nato a [...] il [...] acquisti il cognome paterno Persona_1 aggiungendolo a quello materno;
- adottare i necessari provvedimenti in relazione all'affidamento, al mantenimento e al collocamento del minore.
Il ricorrente deduceva che aveva intrapreso una relazione sentimentale con nel CP_1 luglio 2022, nel corso della quale, in data 24/09/2023, era nato , riconosciuto al momento Per_1 della nascita solo dalla madre;
che la convivenza tra le parti, iniziata quando la resistente scoprì di essere in stato interessante, aveva avuto risvolti poco piacevoli a seguito dei continui litigi nella coppia in alcuni casi sfociati in aggressioni verbali e fisiche in danno della resistente;
che la relazione era cessata nel mese di agosto 2023 quando la aveva sporto querela nei CP_1 confronti del compagno per maltrattamenti e lesioni che aveva portato all'arresto di quest'ultimo, poi condannato alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione, ridotta a tre anni e quattro mesi nel giudizio di appello;
che egli attualmente era detenuto presso la casa circondariale di
Poggioreale in Napoli;
che egli stava avendo una buona condotta, stava seguendo un percorso psicologico, aveva partecipato ad un corso di teatro ricevendo un encomio da parte dell'istituto penitenziario.
Fissata con decreto l'udienza di comparizione delle parti, si costituiva , la quale così CP_1 concludeva: a) rigettare l'avversa domanda di riconoscimento del minore in Persona_1 quanto la stessa sarebbe non conforme all'interesse del minore;
b) in subordine e nella ipotesi in cui il Tribunale autorizzi il richiesto riconoscimento del minore da parte del ricorrente, disporre in ogni caso l'affido esclusivo del piccolo in favore della sig.ra ; c) sempre in Per_1 CP_1 via gradata disporre la disciplina del diritto di visita del padre secondo modalità protette con esclusione della possibilità di pernottamento, in ragione della tenera età del bambino, e solo dalla cessazione dello stato di detenzione del sig. ; d) determinare assegno perequativo di Parte_1 mantenimento a carico del padre nella misura non inferiore a €300,00; e) con vittoria di spese e competenze di lite. La resistente deduceva che il , sin dall'inizio della relazione, Parte_1
l'aveva costretta ad allontanarsi dalla propria famiglia di origine, facendole, sotto minaccia, interrompere ogni forma di comunicazione con i propri parenti;
che, dopo aver appreso della gravidanza, ella era stata costretta dal a lasciare la scuola che frequentava e ad Parte_1 interrompere le comunicazioni con le amiche di scuola;
che il rapporto di coppia era caratterizzato dalla assoluta prevaricazione del e dalla ossessione di quest'ultimo nel voler Parte_1 controllare tutto quello che ella faceva;
che i suoi genitori, preoccupati di come stesse evolvendo il rapporto tra la figlia e il e dello stato di vessazione in cui versava la figlia, minore al Parte_1 momento dei fatti, intervennero anche denunciando la condotta del ricorrente;
che ella grazie all'affetto e sostegno dei propri familiari, era riuscita a trovare un nuovo equilibrio per garantire serenità al piccolo;
che ella lavorava part- time ed era in cerca di un lavoro stabile e Per_1 compatibile con le esigenze del figlio;
che opponeva il proprio rifiuto del consenso al riconoscimento del figlio, ritenendo il ricorrente incapace di esercitare la responsabilità genitoriale sul minore, sussistendo indici sintomatici, quali lo scarso interesse serbato dal padre prima e dopo la nascita e soprattutto dal comportamento violento e manipolatore del genitore.
All'udienza del 7/01/2025 comparivano personalmente le parti che, sentite dal giudice delegato alla trattazione del procedimento dichiaravano, il ricorrente : “Sono detenuto dal 15/08/2023 e non so quando è il fine pena. Io ho studiato fino alla terza media. Poi ho iniziato a lavorare in una ditta di ponteggi, poi in una fabbrica di indumenti usati a Ercolano. Prima di essere arrestato convivevo con la mia compagna. Lo so che con lei ho sbagliato, abbiamo litigato in famiglia. Con ci CP_1 siamo conosciuti in una piscina a Ercolano. Quando ci siamo conosciuti lei frequentava la scuola, non so se ha continuato, io lavoravo a Rossano Calabro con mio zio non so lei cosa faceva. Non so se ha preso il diploma, spero di si. Mio padre e mia madre sono separati da quando io ero piccolo, io ho vissuto con mia madre con mia nonna. Si sono separati perché mia madre venne a sapere che mio padre aveva un'altra relazione. Mio padre so che lavora in un piccolo ristorante a Ercolano.
Entrambi i miei genitori si sono risposati, quindi ho fratelli sia dall'una che dall'altra parte. Poi ho un fratello, GI, che è nato dai miei stessi genitori, lavora in una fabbrica. Con ci CP_1 siamo frequentati per circa un anno, poi siamo andati a convivere quando lei era incinta di un paio di mesi. Una volta a Pasqua prima che andassimo a convivere stavamo a pranzo dalla nonna di
e io dovevo andare a prendere mio nipote, si innervosì e non mi voleva far andare Pt_2 Pt_2 perché era gelosa perché lì c'erano le ragazze, allora mia suocera si intromise dicendo cose offensive nei miei riguardi e nacque una discussione. Io e eravamo d'accordo di avere un Pt_2 figlio. Mia madre non lavora. Sono andato a vivere da solo quando avevo ventritrè, ventiquattro anni. Quando ho conosciuto aveva 17 anni, io 25/26. In carcere ho fatto vari corsi. La casa Pt_2 dove abitavo era di mia proprietà, l'aveva lasciata mio nonno a tutti i nipoti, poi io ho comprato un'altra casa accanto. Mio nonno ha lasciato varie proprietà. Ho dei risparmi da parte perché lavoravo. Non è vero che costringevo a mettere il viva voce quando parlava a telefono con la Pt_2 madre a volte era lei che lo metteva. Si è vero che ho alzato le mani su di lei e so che ho sbagliato.
Per me è la mia ex, voglio che sta bene, ma non tornerei con lei. Ci sono state varie Pt_2 discussioni con la famiglia di Non ho mai visto il bambino” L'agente di Polizia Penitenziaria Pt_2 mostrava il foglio matricola dal quale risultava il fine pena 15/12/2027. Usciva il ricorrente ed entrava la resistente, la quale dichiarava “Io vivo con i miei nonni. In una casa in locazione. Mio nonno è in pensione da due anni, prima lavorava al Comune. Mia nonna non ha mai lavorato. Mio padre lavora in Svizzera da cinque anni e mia madre da due mesi l'ha raggiunto per lavorare anche lei lì. Io ho due fratelli e sono andati anche loro in Svizzera. Quando ho conosciuto Pt_1 avevo diciassette anni, ci conoscemmo in paese. Lui aveva 26/27 anni. A gennaio andai a convivere con perché ero incinta avevamo deciso insieme di avere questo figlio. Io all'epoca frequentavo Pt_1 il quarto anno dell'Istituto tecnico turistico. Pensavo di poter continuare la scuola nonostante il bambino. Io pensavo che avrei potuto lasciare il bambino a mia madre perché all'epoca viveva ancora qui e non lavorava. Mia madre era d'accordo. Il diploma poi l'ho preso l'anno scorso.
Attualmente lavoro in un call center. Io ho sempre voluto lavorare. La storia con è Parte_1 iniziata a fine giugno inizio di luglio e poi siamo andati a convivere a gennaio. I miei genitori non erano d'accordo a questa convivenza. All'inizio io me ne andai senza ascoltarli. Poi non raccontavo quello che succedeva quindi loro non sapevano. era violento, mi aggrediva, ha
Pt_1 anche tentato di colpirmi più volte sulla pancia mentre ero incinta. Appena l'ho conosciuto io mi innamorai di lui e quindi decidemmo di avere un figlio. Ora economicamente mi aiutano i miei genitori e i miei nonni. Quando io l'ho conosciuto non lavorava, dopo è andato a lavorare in
Pt_1 un negozio di abbigliamento. La madre di faceva le pulizie e ci aiutava economicamente. Io lo
Pt_1 so che è il padre di , ma ho paura che lui non possa essere un buon padre, non sono
Pt_1 Per_1 serena perché è un violento. Per questo non ho dato il consenso al riconoscimento.”
Il procedimento veniva rinviato all'udienza del 15/05/2025 di rimessione della causa in decisione al
Collegio previa assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c..
In premessa è opportuno evidenziare che la pronuncia emessa ai sensi dell'art. 250 c.c., per espressa previsione normativa, assume la forma della sentenza, il cui contenuto è evidentemente quello di rimuovere l'ostacolo, costituito dalla mancanza di consenso dell'altro genitore, al riconoscimento, che deve poi essere materialmente effettuato dal ricorrente davanti all'Ufficiale di Stato Civile
(conf. trib. Forlì, 26-10-2015, in dejure.giuffrè.it).
Evidenziato che in virtù di quanto statuito dall'art. 250 c.c., il quale testualmente recita al suo comma 4
“Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315 bis e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262”, il tribunale provvede, eventualmente anche d'ufficio, ma nel caso di specie c'è
l'espressa domanda del ricorrente, in ordine all'adozione di tutti provvedimenti volti a disciplinare il rapporto di filiazione, nel supremo interesse del minore.
A tale proposito, osserva il Collegio come, al fine di evitare la definizione del procedimento ex art. 250
c.c. mediante la pronuncia di una sentenza che sarebbe necessariamente condizionale - nel senso che il contenuto dispositivo e condannatorio in merito all'affidamento e al mantenimento del minore e all'assunzione del cognome, verrebbe ad avere efficacia e valenza esecutiva solo dopo e a condizione che il ricorrente proceda effettivamente al riconoscimento (potendo in realtà anche decidere di non avvalersi dell'ottenuta autorizzazione, magari in quanto non soddisfatto delle statuizioni relative all'affido, alle visite e agli oneri economici derivanti dal mantenimento) -, risulti appropriato procedere mediante la previa pronunzia non definitiva sull'autorizzazione al riconoscimento, differendo poi ogni altra decisione al prosieguo del procedimento, subordinatamente alla prova dell'avvenuto, effettivo, riconoscimento. Ciò, anche per evitare che i provvedimenti adottati nell'interesse del minore possano rimanere quiescenti sine die o rimessi alla volontà discrezionale della parte che potrebbe ritardare o anche non procedere mai all'autorizzato riconoscimento.
In questo modo, oltre a garantire, nell'interesse del minore, una celere definizione in merito al riconoscimento e al formale ingresso nella vita del figlio da parte del genitore, si evita anche il rischio di svolgere un'inutile attività istruttoria, atteso che tutti i provvedimenti relativi all'affido, alla regolamentazione delle visite e tempi di permanenza del minore presso il padre - dunque volti all'instaurazione della relazione tra il minore e il genitore - nonché al cognome e quant'altro, sono subordinati al previo riconoscimento, presupponendo l'assunzione dello status di figlio del genitore che esegue il riconoscimento. Del resto, benché l'art. 250 c.c. non contempli espressamente la possibilità di una pronuncia di sentenza non definitiva (il tenore dell'articolo lascia infatti intendere l'unicità della decisione, posto che l'ultimo periodo del comma quattro prevede che, con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice provveda ad assumere i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'art. 315 bis e al cognome ai sensi dell'art. 262
c.c.), tale facoltà deve reputarsi comunque consentita al giudice ogniqualvolta vi siano da decidere questioni di carattere pregiudiziale o preliminare, rientrando la stessa nei poteri di direzione del processo, tanto più quando ciò avvenga, come nella fattispecie che occupa, al fine di garantire e tutelare il superiore interesse del minore che tutta la normativa nazionale e sovranazionale considera ormai come un obiettivo preminente e prioritario.
Ancora in premessa osserva il Collegio che l'accertamento funzionale alla decisione circa la rimozione dell'ostacolo al riconoscimento non coincide con la valutazione della capacità genitoriale, da prendere viceversa in esame ai fini della emanazione "dei provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento" menzionati all'art. 250 co. 4 c.c.
Come insegna la giurisprudenza di legittimità "Il riconoscimento del figlio naturale, ai sensi dell'art. 250, quarto comma, cod. civ., costituisce un diritto soggettivo sacrificabile solo in presenza di un pericolo di danno gravissimo per lo sviluppo psico-fisico del minore, correlato alla pura e semplice attribuzione della genitorialità" (cfr. Cass. Sez. 1, sentenza n. 2645 del 03/02/2011).
La Corte di legittimità ha in particolare rimarcato come "il riconoscimento del figlio naturale minore infrasedicenne, già riconosciuto da un genitore, è diritto soggettivo primario dell'altro genitore, costituzionalmente garantito dall'art. 30 Cost.: in quanto tale, esso non si pone in termini di contrapposizione con l'interesse del minore, ma come misura ed elemento di definizione dello stesso, atteso il diritto del bambino ad identificarsi come figlio di una madre e di un padre e ad assumere così una precisa e completa identità. Ne consegue che il secondo riconoscimento, ove vi sia opposizione dell'altro genitore che per primo ha proceduto al riconoscimento, può essere sacrificato solo in presenza di motivi gravi ed irreversibili, tali da far ravvisare la probabilità di una forte compromissione dello sviluppo psico-fisico del minore " (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5115 del
2003).
In applicazione di detto principio è stato escluso che costituisse impedimento al secondo riconoscimento la presunta inidoneità del padre naturale a svolgere il compito genitoriale desumibile dall'avere questi dimostrato scarso interesse verso il figlio, prima e dopo la nascita
(cfr. Cass. 2878/2005), laddove invece è stato ravvisato il pericolo di un pregiudizio tanto grave per il minore da compromettere seriamente il suo sviluppo psicofisico, così negandosi l'autorizzazione al secondo riconoscimento, in ragione delle connotazioni fortemente negative della personalità del genitore che intendeva procedere al secondo riconoscimento, essendo questi inserito nell'ambiente della criminalità organizzata e detenuto per gravi reati (Cass. Sez. 1, sentenza n. 23074 del
16/11/2005).
Il criterio al quale andrà uniformata la decisione del Collegio va pertanto individuato nell'interesse del minore ad identificarsi come figlio di una madre e di un padre e ad assumere, così, una precisa e completa identità (identità non priva di effetti potenzialmente positivi anche per quanto concerne gli indiretti profili patrimoniali), con l'unico limite che detto riconoscimento, per effetto della pura e semplice attribuzione della genitorialità (e non della conseguente gestione della relazione parentale), possa verosimilmente ingenerare una forte compromissione dello sviluppo psico-fisico del minore;
le esigenze di tutela e protezione del minore, potenzialmente derivanti dall'instaurazione della relazione di filiazione con un genitore inadeguato o a forte e concreto pericolo di condotte pregiudizievoli per la prole, andranno viceversa salvaguardate, di regola nell'ambito del medesimo procedimento, con l'assunzione dei provvedimenti "opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'art. 315-bis", o anche di quelli "provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione", la cui adozione è espressamente richiesta anche per il caso di opposizione al riconoscimento, con l'unica eccezione che l'opposizione "sia palesemente fondata"
(cfr. Tribunale Rimini, sentenza n. 243 del 28/02/2015).
Ed invero, la titolarità dell'esercizio della responsabilità genitoriale può essere – successivamente al riconoscimento effettuato – soggetta a limitazione fino alla decadenza, ove venga evidenziata una situazione di pregiudizio grave o comunque di interferenza negativa con il benessere del minore
(nell'ipotesi in cui si adottino provvedimenti conformativi).
Sul tema la Suprema Corte si è espressa ritenendo che “nel giudizio volto al riconoscimento del figlio minore di anni quattordici da parte del secondo genitore, nell'ipotesi di opposizione del primo che lo abbia già effettuato, occorre procedere ad un bilanciamento, il quale non può costituire il risultato di una valutazione astratta, ma deve procedersi ad un accertamento in concreto dell'interesse del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico, dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale” (Cass. 18600/2021).
Nel caso di specie, premesso che non vi è stata contestazione circa la paternità del minore, le condotte poste in essere dal ai danni della , all'epoca minorenne e in stato di gravidanza, Parte_1 CP_1 che hanno portato alla condanna dello stesso per i reati p.e p. dagli art. 572, I e II co. c.p. e 81 cpv. 61 n.2 ,
61 n.11 quinquies, 582 e 585 c.p. sono certamente gravissime, ma non sono idonee a fondare un giudizio di contrarietà del riconoscimento all'interesse del minore, quanto piuttosto sono certamente destinate a rilevare sul diverso piano dell'affido e della frequentazione padre-figlio. Né la resistente ha prospettato elementi ulteriori che possano portare ad una diversa valutazione.
La domanda dunque va accolta non essendovi ragioni di gravità idonee a ritenere lesivo tale riconoscimento per il minore.
Quanto al cognome, si osserva che secondo gli insegnamenti della Suprema Cass. (Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 772 del 16/01/2020) è legittimo, in ipotesi di secondo riconoscimento da parte del padre, l'attribuzione al figlio minore del patronimico in aggiunta al cognome della madre, purché non gli arrechi pregiudizio in ragione della cattiva reputazione del padre e purché non sia lesivo della sua identità personale, ove questa si sia definitivamente consolidata con l'uso del solo matronimico nella trama dei rapporti personali e sociali. Sotto il primo profilo non è allegato che il padre sia noto alle cronache per qualsivoglia ragione e che dunque il cognome possa Parte_1 costituire in qualche modo uno stigma;
sotto il secondo profilo, in generale ben difficilmente può dirsi consolidata - salvo eccezionali circostanze che nel caso di specie non emergono - l'identità personale di un minore di non ancora due anni. Si ritiene dunque che l'aggiunta del cognome paterno non sia di alcun pregiudizio per il minore.
Tenuto conto della necessità, evidenziata in precedenza, di procedere, anche alla luce dell' espressa richiesta formulata dal ricorrente, alla adozione dei provvedimenti concernenti l'affidamento e il mantenimento del minore da parte del padre, le parti vanno rimesse davanti al collegio per consentire al ricorrente di documentare l'avvenuto riconoscimento e affrontare quindi tutte le altre questioni e le domande proposte, presupponenti l'assunzione da parte del minore dello stato di figlio del . Parte_1
La decisione sulle spese di lite deve essere riservata al momento della pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, sentito il P.M., ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede: accoglie la domanda e, per l'effetto, autorizza (nato a [...] il 27 Parte_1 giugno 1995) a riconoscere il minore , nato a [...] il [...]; Persona_1
dispone che il minore , a seguito del riconoscimento del padre, assuma il cognome Per_1 [...]
posponendolo a quello della madre, chiamandosi conseguentemente Parte_1 Controparte_2
;
[...]
dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'adozione dei provvedimenti accessori riguardanti il minore;
riserva la decisione sulle spese di lite alla pronuncia della sentenza definitiva.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 23.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino